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Romania – Norme metodologiche alla Legge n. 227/2015 relativa al Codice Fiscale – TITOLO III – Imposta sui redditi delle microimprese

Norme metodologiche approvate dal GD 1/2016,
ultimo aggiornamento: Decisione del Governo n. 653/2023

TITOLO III – Imposta sui redditi delle microimprese

SEZIONE 1 – Definizione di microimpresa

1. (1) Per l’inclusione nella condizione relativa al livello di reddito conseguito nell’anno precedente, prevista dall’art. 47 par. (1) lett. c) dal Codice Fiscale, gli stessi redditi che costituiscono la base imponibile prevista dall’art. 53 del TUF, ed il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro è quello alla fine dello stesso esercizio.

(2) Le persone giuridiche rumene che soddisfano le condizioni previste dall’art. 47 par. (1) del Codice Fiscale e che svolge come attività principale o secondaria le attività corrispondenti ai codici CAEN previsti dalla Legge n. 170/2016 relativo all’imposta specifica per determinate attività applica le disposizioni del Titolo III – Imposta sui redditi delle microimprese del Codice Fiscale.

(3) Per l’inclusione nel sistema di tassazione dei redditi delle microimprese nel 2018, è necessario il verificarsi della condizione prevista dall’art. 47 par. (1) lett. c) dal Codice Fiscale, rispettivamente l’inclusione nella fascia dei redditi di 1.000.000 di euro, è verificata sulla base dei redditi che costituiscono la base imponibile prevista dall’art. 53 del TUF, effettuati fino al 31 dicembre 2017 compreso. Nel caso delle persone giuridiche rumene che ricadono sotto le disposizioni dell’art. 48 par. (7), rispettivamente art. 48 par. (8) del Codice Fiscale, le entrate prese in considerazione per stabilire il limite di 1.000.000 di euro, l’equivalente in lei, sono quelle registrate nell’intero anno 2017.

SEZIONE 2 – Norme per l’applicazione del sistema di tassazione dei redditi di microimpresa

2. In applicazione delle disposizioni dell’art. 48 par. (3 1 ) del Codice Fiscale, le microimprese che soddisfano le condizioni imposte dalla legge possono optare per l’applicazione delle disposizioni del titolo II del Codice Fiscale durante qualsiasi trimestre successivo al 1° aprile 2018, che è la data di entrata in forza di queste disposizioni. Il calcolo e il pagamento dell’imposta sugli utili da parte delle microimprese che scelgono di applicare le disposizioni del titolo II viene effettuato tenendo conto dei redditi e delle spese realizzati a partire dal trimestre di esercizio dell’opzione.

1 . (1) Rientra nel disposto dell’art. 48 par. (7) dal Codice Fiscale, le persone giuridiche rumene che pagano l’imposta sugli utili il 31 gennaio 2017 e che al 31 dicembre 2016 hanno realizzato redditi compresi tra 100.001 e 500.000 euro inclusi, l’equivalente in lei, soddisfacendo contemporaneamente le altre condizioni previste dall’art. 47 del Codice Fiscale.

(2) Per le microimprese che hanno scelto di applicare le disposizioni dell’art. 48 par. (5) e (5 2 ) del Codice Fiscale, iscritti come contribuenti delle imposte sugli utili fino al 31 gennaio 2017 compreso, l’opzione espressa rimane definitiva. I rispettivi contribuenti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 48 par. (7) del Codice Fiscale se mantengono, per l’anno 2017, il valore imposto dalla legge per il capitale sociale.

(3) Le persone giuridiche rumene che pagano l’imposta sugli utili al 31 gennaio 2017 che diventano microimprese a partire dal 1 febbraio 2017 e che scelgono, tra il 1 febbraio e il 31 marzo 2017 compreso, di applicare le disposizioni dell’art. 48 par. (5 2 ) del Codice Fiscale calcola, dichiara e paga l’imposta sugli utili relativa al primo trimestre del 2017, tenendo conto delle entrate e delle spese realizzate a partire dal 1 febbraio 2017.

(4) Le persone giuridiche rumene pagano imposte specifiche per determinate attività secondo le disposizioni della legge n. 170/2016 relativo all’imposta specifica di determinate attività non rientra nelle disposizioni dell’art. 48 par. (7) del Codice Fiscale, anche se genera redditi anche da altre attività diverse da quelle corrispondenti ai codici CAEN per le quali si applica il sistema di dichiarazione e pagamento dell’imposta sugli utili.

SEZIONE 3 – Anno fiscale

3. (1) In caso di costituzione di una microimpresa in un anno fiscale, il periodo imponibile inizia:

a) dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese, se ha tale obbligo;

b) dalla data di iscrizione nel registro tenuto dal tribunale o da altra autorità competente, se tale obbligo è tenuto dalla legge.

(2) Il periodo fiscale della microimpresa termina, in caso di scissioni o fusioni che hanno l’effetto giuridico di cessare l’esistenza della persona giuridica attraverso lo scioglimento senza liquidazione, in una delle seguenti date:

a) dalla data di iscrizione nel registro/registro delle imprese tenuto dai tribunali competenti della nuova società o dell’ultimo di essi, in caso di costituzione di una o più nuove società;

b) nella data di registrazione della deliberazione dell’ultima assemblea che ha approvato l’operazione o in altra data stabilita dall’accordo tra le parti, se è previsto che l’operazione avrà effetto in altra data, a norma di legge.

(3) Il periodo imponibile della microimpresa termina, in caso di scioglimento seguito da liquidazione, alla data di presentazione del bilancio nel registro in cui, secondo la legge, è stata registrata la sede della rispettiva persona giuridica .

(4) Nel caso di microimprese che cessano di esistere durante l’anno, la data entro la quale viene presentata la dichiarazione dei redditi della microimpresa è una delle date menzionate al paragrafo (2) e (3), con i quali termina il periodo imponibile.

SEZIONE 4 – Aliquote fiscali

4. (1) Rientra nel disposto dell’art. 51 par. (2) del Codice fiscale per le microimprese di nuova costituzione a partire dal 1° gennaio 2016.

(2) Il periodo di 60 giorni non è correlato all’anno fiscale.

(3) Nell’applicare le disposizioni dell’art. 51 par. (4) del Codice Fiscale, per determinare il numero dei dipendenti, si prendono in considerazione anche i contratti individuali di lavoro/contratti individuali di lavoro, stipulati secondo leggi speciali, nonché i contratti sospesi, secondo la legge.

SEZIONE 4 1 – Norme per l’uscita dal sistema di tassazione dei redditi delle microimprese nell’anno

1 . Nell’applicare quanto previsto dall’art. 52 del Codice Fiscale, per le persone giuridiche rumene che rientrano nelle disposizioni dell’art. 48 par. (7) del Codice Fiscale, i ricavi presi in considerazione per stabilire il limite di 500.000 euro, l’equivalente in lei, nonché i ricavi di consulenza e gestione presi in considerazione per determinare il peso del 20% sono quelli registrati a partire da 1 febbraio 2017.

SEZIONE 5 – Base imponibile

5. (1) La base imponibile su cui si basano le aliquote previste dall’art. 51 par. (1) e (2) del Codice Fiscale è rappresentato dal totale dei ricavi trimestrali che sono registrati nel credito dei conti nella classe 7 Conti delle entrate, secondo la normativa contabile applicabile, da cui provengono le categorie di ricavi menzionate in arte. 53 par. (1) e gli elementi di cui all’art. 53 par. (2) del Codice Fiscale.

(2) Le microimprese che cessano di esistere a seguito di un’operazione di riorganizzazione o liquidazione, secondo la legge, e che durante il periodo di attività erano anche contribuenti dell’imposta sugli utili, nel calcolo dell’imposta sul reddito delle microimprese, non non comprendono nella base imponibile: le riserve costituite dall’utile netto, le riserve costituite da differenze di cambio favorevoli relative al capitale sociale in valuta estera o disponibile in valuta estera, nonché gli importi relativi a riduzioni dell’utile aliquota fiscale o esenzioni fiscali, distribuite come riserve, secondo la legge, che sono state stabilite durante il periodo in cui erano contribuenti dell’imposta sugli utili.

(3) In caso di acquisto di registratori di cassa, il valore dei registratori di cassa viene detratto dalla base imponibile, in conformità con il documento giustificativo, nel mese della messa in funzione. La messa in servizio avviene secondo le disposizioni di legge.