Il regime del “margine” rappresenta un regime Iva speciale previsto per chi rivende beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o oggetti da collezione”.
Nel preambolo alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, è detto: “È opportuno adottare un regime comunitario d’imposizione applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi“.
A questo proposito un’apposito il Capo IV del Titolo XII, Regimi speciali, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio è specificamente dedicato ai “Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato“.
L’applicazione del regime è finalizzata ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con una conseguente ulteriore imposizione Iva in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.
Al momento dell’acquisto, il rivenditore versa normalmente un corrispettivo comprensivo di Iva, anche se questa non ha formato oggetto di specifica rivalsa, per cui qualora allatto della rivendita si assoggettasse ad Iva si opererebbe una duplicazione dell’imposta.
Il regime del margine si applica in particolare ai “beni usati” o con la terminologia del legislatore europeo, ai “beni d’occasione”, ovvero a quei beni mobili suscettibili di reimpiego, nello stato originario o anche dopo eventuali riparazioni.
I soggetti interessati dal regime del margine possono, comunque, applicare le ordinarie regole Iva.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il suddetto regime non ha natura agevolativa, esso si identifica come un regime speciale di assolvimento dell’Iva, per il cui accesso è necessario che ricorrano tutti gli elementi richiesti dalla norma, sia oggettivi sia soggettivi.
La base imponibile dell’imposta relativa alla rivendita è data dalla differenza (quindi il margine) tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, al cui importo vanno comprese le spese di riparazioni eventuali e di quelle accessorie.
In pratica è il margine che residua a favore del rivenditore, che costituisce la base imponibile su cui applicare l’Iva prevista per la tipologia di bene oggetto di rivendita e non il corrispettivo della cessione.
L’art. 2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dispone che:
1. Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
a)
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le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
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b)
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gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:
ii)
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quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti all’IVA in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
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d)
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le importazioni di beni.
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2.
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a)
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Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati «mezzi di trasporto» i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci:
i)
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i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;
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b)
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Tali mezzi di trasporto sono considerati «nuovi» nei casi seguenti:
i)
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per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;
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c)
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Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b).
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L’art. 4 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, primo comma, lettera b, specifica che non sono soggetti all’IVA: “gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d’occasione quali definiti dall’articolo 327, paragrafo 3 (sono considerati «mezzi di trasporto d’occasione» i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d’occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi), quando il venditore è un soggetto passivo–rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di trasporto d’occasione acquistato è stato assoggettato all’IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d’occasione“.
Nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio il Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d’occasione è regolamentato dagli artt. dal 326 al 332.
La prima condizione per l’applicabilità del regime del margine nel settore del commercio degli autoveicoli è la qualifica di “usato” del del bene oggetto di cessione.
1. L’IVA a margine in Bulgaria
Nel quadro giuridico dell’imposta sul valore aggiunto esiste una procedura speciale per tassare la cessione di beni d’occasione (nonché di oggetti d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato) quando effettuata da soggetti passivi IVA, contenuta nel capitolo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) , in particolare negli artt. da 143 a 151 (1), e negli artt. da 88 a 94 delle Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ППЗДДС) (2).
Qualsiasi soggetto passivo che, nell’ambito della sua attività economica, acquista, acquista o importa beni d’occasione al fine di venderli, indipendentemente dal fatto che la persona agisca come commissionario ai sensi della legge sul commercio, è considerato dalla legge un commerciante di tali beni (§ 1, voce 23 delle Ulteriori Disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) (3). Per “beni d’occasione” la legge (§ 1, articolo 19 delle Ulteriori Disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)(4) intende beni mobili usati e determinati individualmente, adatti per un ulteriore utilizzo nella stessa forma o dopo la riparazione, che possono essere utilizzati per lo scopo per il quale sono stati creati. I metalli preziosi e le pietre preziose non sono beni di seconda mano, indipendentemente dalla loro forma, così come le opere d’arte, gli oggetti da collezione e di antiquariato.
È importante sottolineare che, ai sensi dell’art. 143 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), le disposizioni speciali del capitolo 17 della legge sull’IVA si applicano alle cessioni di beni d’occasione effettuate da un commerciante quando gli sono state consegnate all’interno del paese (comprese le importazioni) o dal territorio di un altro Stato membro da una delle seguenti persone:
In questi quattro casi, il concessionario è tenuto ad applicare la procedura speciale di tassazione del margine di prezzo, ma può scegliere di applicare le norme giuridiche generali (cfr. punto 3). Quando il rivenditore applica l’ordine speciale della legge, deve inserire nelle fatture e negli avvisi da lui emessi il testo “Art. 143 della legge.” In via eccezionale, i commercianti hanno il diritto di applicare le disposizioni del capitolo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto anche alle cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato da essi importati (articolo 143, paragrafo 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) I concessionari hanno facoltà di applicare le disposizioni del presente capo anche per quanto riguarda la consegna di:
1. opere d’arte, da collezione o d’antiquariato da loro importate;
2. opere d’arte fornite loro dai loro autori o dai loro eredi.).
Il motivo per cui le norme speciali sul margine si applicano nei quattro casi di cui sopra è che il commerciante ha acquistato beni che sono già stati oggetto di scambi commerciali e si può affermare con un elevato grado di certezza che l’IVA sia stata addebitata (e pagata) e nessuna imposta viene addebitata sull’evento fiscale stesso, sulla base del quale sono stati ricevuti i beni usati. Al fine di evitare l’addebito dell’IVA sull’IVA la base imponibile della cessione effettuata dal rivenditore non è pari all’intero prezzo di vendita, ma è costituita da un margine (differenza). Pertanto, tale base non include l’imposta versata in una fase precedente della catena di operazioni relative allo stesso bene usato.
Lo scopo di questo regime è quello di evitare che un bene d’occasione, per il quale è stato interrotto il rapporto IVA tra acquirente e venditore, a causa del suo acquisto da un venditore finale, sia nuovamente tassato quando viene immesso nella rete commerciale, senza tener conto della tassa inclusa nel prezzo.
Possiamo concludere che le norme speciali del capitolo 17 della legge non si applicano alle persone registrate ai sensi della legge sull’IVA che vendono i loro beni immobili usati.
Inoltre, le norme speciali del capitolo 17 della legge non si applicano a beni di seconda mano importati da paesi terzi, ma solo all’importazione di opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato(articolo 143, paragrafo 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ).
Inoltre, le norme in questione non si applicano alle cessioni intracomunitarie di veicoli nuovi (articolo 143, paragrafo 2, della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ) in quanto sottoposte a norme speciali che determinano il loro regime fiscale.
2. Regime fiscale dei beni d’occasione
2.1. Data di occorrenza ed esigibilità dell’imposta
Ai sensi dell’art. 144, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), il fatto generatore fiscale delle cessioni di beni d’occasione, per le quali il commerciante applica la procedura speciale di cui al capo 17 della legge, si verifica secondo le norme giuridiche generali. E poiché stiamo parlando di cessioni di beni, in generale esse si verificheranno come un fatto imponibile alla data del trasferimento della proprietà dei beni in questione.
Per quanto riguarda l’esigibilità dell’imposta per le prestazioni di cui trattasi, la legge contiene una disposizione speciale. Secondo il par. 3 dell’art. 144 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) con loro l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile l’ultimo giorno del periodo d’imposta durante il quale si è verificato il fatto generatore dell’imposta. Ciò significa che gli anticipi ricevuti in tutto o in parte del prezzo dovuto per la vendita dei beni usati non comportano l’esigibilità dell’imposta, come generalmente avviene.
2.2. Base imponibile
La base per l’addebito dell’IVA su una cessione effettuata da un commerciante alle condizioni speciali del capitolo 17 della legge è il cosiddetto “margine di prezzo” . E’ pari alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto al quale il commerciante effettua le vendite, rispettivamente gli acquisti di beni usati, diminuito dell’imposta dovuta. Il margine non può essere un valore negativo.
2.3. Determinazione e riscossione dell’IVA
La determinazione dell’IVA esigibile per la cessione di beni ai sensi del capo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) è effettuata secondo la formula contenuta nell’art. 88, par. 1 delle Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto (ППЗДДС). Ricrea la nostra familiare regola “oltre cento” , che utilizziamo per calcolare l’IVA dovuta quando si considera inclusa nel prezzo pattuito.
Quando le cessioni sono tassate ai sensi dell’ordinanza speciale del Capo 17, l’IVA è gravata con l’emissione di protocollo (art. 144, comma 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)). Ciò dovrebbe essere fatto alla fine di ogni periodo d’imposta, con il protocollo che include le informazioni di cui all’art. 90, par. 2 delle Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto (ППЗДДС). Il/i protocollo/i compilato/i per il mese (se ci sono vendite tramite asta pubblica, è necessario un protocollo separato per loro) è descritto nel diario delle vendite per il periodo fiscale, e solo le informazioni nelle colonne 9-25 del diario sono compilato per esso (commi 3 e 4 dell’articolo 90 delle Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto (ППЗДДС)).
2.4. Diritto al credito d’imposta del concessionario
La legge introduce la norma secondo cui i commercianti non hanno diritto a dedurre a titolo di credito d’imposta l’imposta loro maturata in occasione dell’acquisto o dell’importazione di beni per i quali applicano l’ordinanza speciale di imposizione marginale (art. 147, co . 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)), cosa del tutto logica in considerazione del fatto che la base imponibile delle forniture da loro effettuate con questi beni è un margine (differenza) e non il prezzo di vendita stesso.
I commercianti hanno invece diritto a un credito d’imposta per altri beni o servizi da loro acquistati o importati, che utilizzano solo per effettuare cessioni di beni ai sensi del capitolo 17, ad esempio, per la riparazione di auto usate. Nasce ed è esercitato secondo le norme legali generali. Tale credito d’imposta utilizzato complessivamente per l’anno non può eccedere l’importo complessivo dell’imposta addebitata dal commerciante sulle cessioni di beni usati, oggetti d’arte, oggetti da collezione e antiquariato. Quando il credito d’imposta utilizzato nell’anno solare eccede l’imposta maturata nell’anno stesso, il commerciante è debitore dell’IVA per l’importo dell’eccedenza, che viene dichiarata nella dichiarazione di riferimento dell’ultimo periodo d’imposta dell’anno (dicembre) come adeguamento annuale nella cella 43 di questa dichiarazione mensile (l’importo va indicato con il segno meno).
2.5. Documentazione e reportistica
I concessionari documentano le consegne da loro effettuate ai sensi di uno speciale ordine di tassazione del margine mediante l’emissione di fatture e avvisi di fatture , in cui (come già accennato) è inserito “Art. 143 della legge” . Il testo indica che per la consegna documentata il commerciante applica l’ordinanza speciale del capitolo 17 IVA. In tali casi, la base imponibile e l’imposta non sono indicate nelle fatture e negli avvisi ad esse allegati (art. 89, comma 1 delle Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto (ППЗДДС)).
Le fatture emesse dal commerciante e gli avvisi ad esso relativi alle condizioni di tassazione del margine di prezzo sono descritte nel registro delle vendite per il periodo fiscale pertinente e solo le informazioni nelle colonne 1-8 dell’allegato n. 10 delle Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto (ППЗДДС) sono compilato per loro .
Secondo l’art. 151, par. 6 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il commerciante applica sia l’ordinanza speciale per l’imposizione dei margini sia l’ordinanza generale per l’imposizione delle forniture, è obbligato a tenere una contabilità separata per le stesse. A tal fine, per le cessioni di beni per le quali si applica il regime speciale di imposizione di cui al capitolo 17 IVA, il commerciante redige un verbale delle vendite effettuate (al più tardi l’ultimo giorno del relativo periodo d’imposta), che contiene le informazioni di cui all’art. 120, par. 1 della legge. Questo rapporto non è incluso nel registro delle vendite (art. 94, cpv. 2 delle Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto (ППЗДДС)).
Le consegne di beni, diverse da quelle per le quali si applica la procedura dell’imposta sul margine di prezzo, sono contabilizzate secondo la procedura generale di legge.
3. Diritto di scelta
Come abbiamo già accennato, il commerciante ha il diritto di applicare le regole generali dell’IVA alla cessione di beni usati. Tale diritto è disciplinato dall’art. 151, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ed è esercitato dall’interessato senza presentare dichiarazione o altro documento alla direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (ТД на НАП). L’esercizio del diritto può essere effettuato per ogni singola consegna , e la fattura emessa non indica l’applicabilità dell’ordinanza speciale di cui al presente capo (manca la dicitura “art. 143 della legge” ). Logicamente, in tali situazioni, la documentazione delle forniture viene effettuata secondo le norme legali generali.
E’ importante tenere presente che in caso di esercizio del diritto di scelta, la base imponibile della cessione del bene usato è determinata ai sensi dell’art. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e non può essere inferiore alla base imponibile al momento dell’acquisto del bene o alla base imponibile al momento dell’importazione .
Va inoltre sottolineato che nei casi di esercizio del diritto di scelta da parte dei concessionari, sorge ed è esercitato il diritto al credito d’imposta per i beni da essi ricevuti o importati, per i quali non si applica la procedura speciale di tassazione del margine nel periodo d’imposta attraverso il quale è divenuta esigibile l’imposta per la successiva consegna dei beni .
Si tratta ovviamente di una norma giuridica non particolarmente corretta. Precisa che se un commerciante di beni usati ha scelto di applicare alla propria cessione il regime generale di legge, non può esercitare il diritto al credito d’imposta prima di aver venduto i beni (o di averne percepito l’anticipo). Essa contraddice, oltre al normale ordine e logica della detrazione del credito d’imposta, e la previsione dell’art. 72, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), in base al quale un soggetto iscritto può esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta per il periodo d’imposta in cui è sorto il diritto (ossia il periodo durante il quale l’IVA deducibile diventa esigibile), ovvero in uno dei tre successivi periodi.
Per non cadere nell’assurda situazione in cui non consentiamo al concessionario di avvalersi delle norme giuridiche generali per il diritto al credito d’imposta, e allo stesso tempo lo priviamo definitivamente del diritto in questione se non vende la sua beni entro tre mesi, dovremmo accettare, che la norma dell’art. 151, par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) introduce una norma speciale per il sorgere e l’esercizio del diritto al credito d’imposta. Si applicherà nei casi in cui un commerciante abbia scelto di tassare le sue vendite di beni di seconda mano secondo le norme generali di legge. Una volta che questo è il caso, anche se tra l’acquisto e la vendita del bene usato sono trascorsi più di tre periodi d’imposta (mesi), il commerciante dovrebbe poter utilizzare il credito d’imposta (al momento della vendita o del ricevimento di un pagamento anticipato per esso) indipendentemente dal fatto che ciò non corrisponda a quanto previsto dall’art. 68, par. 2 e dell’art. 72, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).
4. Tassazione delle auto usate
4.1. Tassazione delle auto usate importate da un paese terzo
I concessionari bulgari di auto usate possono acquistare auto di seconda mano
- da un paese terzo,
- dalla Bulgaria
- o da un fornitore stabilito in un altro stato membro dell’Unione Europea.
Nel primo caso sarà presente l’evento fiscale “importazione di merci” e l’IVA verrà addebitata dalle autorità doganali per l’auto corrispondente. Questa tassa dovrebbe essere utilizzata come credito d’imposta secondo le regole generali della legge , con la dichiarazione doganale che si riflette nel registro degli acquisti nella colonna 10, la base imponibile all’importazione e nella colonna 11, l’IVA calcolata inserita nella dichiarazione , rispettivamente nelle celle 31 e 41 della dichiarazione-di riferimento per l’IVA. Quando l’auto viene venduta, l’imposta verrà addebitata su una base imponibile formata secondo le norme legali generali, senza che lo stesso venga preso in considerazione con la base imponibile al momento dell’importazione dell’autoveicolo usato.
Si segnala la lettera dell’Agenzia delle Entrate bulgara, con numero uscente 24-00-20 del 08.03.2007, avente ad oggetto il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.
In essa, oltre alle norme giuridiche speciali contenute nel capo 17 IVA, sono interessate anche le emissioni di autovetture usate acquistate dalle importazioni.
Secondo la lettera dell’Agenzia delle Entrate bulgara, con numero uscente 24-00-20 del 08.03.2007, alla successiva vendita di tali autovetture, il concessionario può scegliere di applicare o il regime generale di tassazione ai sensi dell’IVA o il regime speciale di tassazione del margine di prezzo.
In altri termini, se il concessionario applica il regime generale di tassazione IVA alle auto importate, ha esercitato il diritto di scelta e quindi deve rispettare le norme dell’art. 151 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС). Risulta quindi che, secondo l’’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , se il concessionario sceglie di applicare a lle auto importate il regime generale di tassazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e non il regime speciale di tassazione del margine di prezzo degli artt. 143-150 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), la base imponibile della consegna sarà determinata ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ed essa non può essere inferiore alla base imponibile al momento dell’importazione dell’autovettura usata, e il diritto al credito d’imposta sorgerà e si eserciterà nel periodo d’imposta durante il quale è divenuta esigibile l’imposta per la successiva consegna dell’autoveicolo .
Alcuni sono in disaccordo con questa interpretazione della legge data dall’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).
Secondo questi dalla lettura della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), risulta relativamente chiaro che il commerciante è obbligato ad applicare l’ordinanza speciale di tassazione del margine di prezzo solo nei quattro espressamente previsti dall’art. 143, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) . Ma tra questi non figurano i casi di beni usati importati (e in particolare automobili), ma solo le opere d’arte, il collezionismo e l’antiquariato importati (e che se il commerciante ha scelto di applicare loro le regole del capitolo 17 della legge mediante deposito nella Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (ТД на НАП) su notifica intenzionale). Affinché, applicando l’ordinamento giuridico generale per l’acquisto e la vendita di auto usate importate, il concessionario non ha di fatto esercitato il diritto di scelta previsto dall’art. 151, par. 1 IVA, ma era obbligato ad applicare l’ordinamento generale della tassazione IVA .
4.2. Tassazione delle auto usate acquistate da uno Stato membro dell’UE
Quando le auto d’epoca vengono acquistate da un fornitore stabilito in uno stato membro dell’Unione Europea, sono possibili diverse opzioni.
In primo luogo, il fornitore può essere una persona fisica (non soggetto passivo):l rivenditore bulgaro è obbligato ad applicare la procedura speciale per l’addebito dell’IVA ai sensi del capitolo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), di cui abbiamo discusso nei punti 2.1-2.5 sopra, ma può scegliere di tassare le sue vendite anche secondo le norme l generali. Una tale scelta, però, la “conduce” nelle previsioni sfavorevoli contenute nell’art. 151, par. 3 e 4 della legge. Per questo motivo sarebbe molto più appropriato applicare il regime dei rivenditori speciali. Ma in ogni caso il concessionario non ha l’obbligo di addebitare l’IVA (con protocollo) per l’acquisto delle autovetture, non essendoci per lui acquisti intracomunitari di beni, il fornitore non è iscritto ai fini IVA in altro Stato membro (e non agisce come soggetto passivo).
Nella seconda delle opzioni, il fornitore è una persona giuridica che applica il regime speciale di tassazione dei beni usati nello stato membro in cui è stabilito (Italia, Germania, Austria, Paesi Bassi), e agisce come tale. Qui vale pienamente quanto sopra detto per l’acquisto di autovetture da parte di privati, sia per quanto riguarda la scelta del regime IVA sia per l’assenza dell’obbligo di addebitare l’IVA con protocollo all’atto dell’acquisto delle autovetture. Va sottolineato che, anche se il concessionario estero è titolare di partita IVA in uno Stato membro, le vendite da lui effettuate non costituiscono acquisti intracomunitari per il concessionario bulgaro di auto usate in base all’art. 13, par. 4, punto 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).
Nel terzo caso, il fornitore è registrato ai fini IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea, ma non applica il regime del margine per le auto usate,
La lettera dell’Agenzia delle Entrate bulgara, con numero uscente 24-00-20 del 08.03.2007, avente ad oggetto il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi” a tal proposito così si esprime:
“Quando il concessionario di beni usati acquista autoveicoli diversi dai “veicoli nuovi” da soggetti iscritti ai fini IVA in altro Stato membro, ove tali soggetti non applichino lo speciale regime di tassazione del margine di prezzo, si avrà consegna intracomunitaria per il fornitore in conformità con la legge a lui applicabile. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), per il destinatario di tale fornitura si avrà un acquisto intracomunitario. In questo caso, alla successiva consegna di questi beni, il commerciante può scegliere di applicare il regime generale di tassazione dell’IVA o il regime speciale di tassazione del margine di prezzo. Se la persona sceglie la procedura generale per la tassazione dell’IVA, dovrebbe applicare la disposizione dell’art. 151, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e determinare la base imponibile delle cessioni di tali beni da lui effettuate ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), e la stessa non può essere inferiore alla base imponibile al momento del loro acquisto. Nel caso in cui la persona scelga l’ordine speciale di tassazione del margine di prezzo, lo stesso, secondo la previsione dell’art. 147, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), non avrà diritto alla detrazione del credito d’imposta per i beni da lui ricevuti o importati.” (2)
Quindi, il fornitore effettua la consegna intracomunitaria e il concessionario bulgaro effettua un acquisto intracomunitario di automobili. Ciò implica l’autocertificazione dell’IVA da parte dell’operatore bulgaro con l’emissione di un protocollo ai sensi dell’art. 117, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), che è soggetta a riflesso nello storico delle vendite e nel riferimento della dichiarazione IVA (nelle celle 12 e 22, rispettivamente, per la base imponibile e l’imposta).
In tal caso, il concessionario bulgaro se applica alla vendita delle vetture così acquisite il regime speciale del margine previsto dal capo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)
- non ha diritto al credito d’imposta per l’imposta autodichiarata
- ma resta fermo l’obbligo di addebitare l’IVA con protocollo.
Il diritto al credito d’imposta sarà disponibile quando il concessionario sceglierà di applicare alle vendite delle auto così acquistate il regime generale di tassazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).
Il diritto si esercita riportando il verbale nel giornale di acquisto, e la base imponibile e l’imposta autodichiarata rispettivamente nelle caselle 31 e 41 del riferimento dichiarazione IVA. La cosa spiacevole in questo caso è che se si esercita il diritto di scelta, il diritto al credito d’imposta sorgerà solo per il periodo d’imposta in cui diventa esigibile l’imposta per la successiva consegna dei beni (art. 151, comma. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)), che di solito è il mese della vendita in Bulgaria dell’auto in questione.
Quindi, nel caso in cui il fornitore è registrato ai fini IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea, ma non applica il regime del margine per le auto usate, il regime IVA per i concessionari non è particolarmente favorevole. Infatti se il concessionario applica le norme generali di legge alla vendita dell’auto da lui acquistata (che è la situazione normale in tali casi), ne consegue che ha esercitato il diritto di scelta ex art. 151 IVA. Il problema sta nell’ipotesi scritta inesattamente dell’art. 143, par. 1, comma 3 della legge , secondo il quale le disposizioni speciali del capo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) si applicano alla cessione di beni usati da parte di un commerciante e quando gli sono consegnati dal territorio di un altro Stato membro da un altro soggetto passivo che non è registrato sotto la nostra partita IVA.Tuttavia, questa disposizione non dovrebbe riferirsi a tutte le persone non registrate ai sensi dell’IVA bulgara, ma solo a quelle che non hanno alcuna registrazione IVA. Poi, per gli acquisti di auto usate da soggetti immatricolati in altri Stati membri dell’Unione Europea (che non applicano il regime speciale concessionario), i nostri concessionari si avvarrebbero delle norme generali di legge, senza presupporre che abbiano esercitato il diritto di scelta ex art. 151, par. 1 della legge. Perché avranno acquistato la merce da una persona con partita IVA, indipendentemente dal fatto che non sia soggetta all’IVA vigente in Bulgaria. Pertanto, l’imposizione procederebbe normalmente e nell’ambito delle norme generali di legge in materia di calcolo dell’IVA e del diritto al credito d’imposta, fermo restando i commi n. 3 e 4 dell’art. 151.
4.3. Tassazione delle auto usate acquistate in Bulgaria da persone registrate ai sensi dell’IVA bulgara che non applicano il regime del concessionario speciale
Nella situazione in cui un rivenditore acquista auto usate da società con partita IVA bulgara, per la loro (ri)vendita, dovrebbe applicarsi l’ordine speciale del capitolo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС, se l’acquisto è una fornitura esente ai sensi dell’art. 50, punto 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС. Questo sarà il caso in cui il fornitore del concessionario abbia acquistato l’auto, (che in tali casi deve essere leggera e con massimo 5+1 posti), con IVA a carico, che non ha utilizzato come credito d’imposta perché ha non ha questo diritto, ai sensi dell’art. 70, par. 1, comma 4 della nuova IVA o dell’art. 65, par. 1 della legge abrogata. Se, invece, per l’acquisto dell’auto usata, il concessionario addebita l’IVA dal fornitore, persona fisica, perché l’operazione non è esente, ai sensi dell’art. 50 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС, il commerciante deve applicare le norme generali di legge per la (ri)vendita. In tali casi si applicano le norme dell’art. 151della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС, il diritto al credito d’imposta sulla fattura per l’acquisto dell’autovettura si esercita nel periodo di emissione (scontrino), e la base imponibile della compravendita si forma ai sensi dell’art. 26 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС.
(1)
Consegna di beni usati, opere d’arte, collezionismo e antiquariato
Arte. 143. (1) (Modificato – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla consegna da parte di un commerciante di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione, antiquariato consegnatigli nel territorio del Paese o dal territorio di un altro Stato membro da parte di:
1. soggetto non soggetto passivo;
2. (suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) un altro soggetto passivo registrato ai sensi di questa legge, quando l’oggetto della consegna sono beni esenti ai sensi dell’art . 50, par. 1 , ovvero da persone iscritte ai fini IVA in altro Stato membro, esenti da imposta secondo la legislazione dello Stato interessato per analoghi motivi;
3. altro soggetto passivo non iscritto ai sensi della presente legge, ovvero da soggetto passivo di uno Stato membro non iscritto ai fini IVA, quando oggetto della cessione sono beni che costituiscono immobilizzazioni ai sensi della normativa contabile applicabile ;
4. altro commerciante che applichi l’ordinanza speciale di tassazione del margine di prezzo.
(2) La disposizione del par. 1 non si applica alla consegna intracomunitaria di veicoli nuovi.
(3) I concessionari hanno facoltà di applicare le disposizioni del presente capo anche per quanto riguarda la consegna di:
1. opere d’arte, da collezione o d’antiquariato da loro importate;
2. opere d’arte fornite loro dai loro autori o dai loro eredi.
(4) (Modificato – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il diritto di scelta di cui al par. 3 si esercita mediante notifica alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate.
(5) Gli operatori che hanno esercitato il diritto di scelta di cui al par. 4, applicare la procedura speciale per la tassazione del margine di consegna di cui al par. 3 dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della comunicazione, e per un periodo non inferiore a 24 mesi, compreso il mese successivo a quello di presentazione della comunicazione.
(6) Dopo la scadenza del termine di cui al par. 5, il commerciante può sospendere l’applicazione dell’ordinanza speciale di tassazione del margine di fornitura di cui al par. 3, presentando una comunicazione alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate. L’applicazione dell’ordinanza speciale di tassazione del margine cessa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della notifica.
(7) Le notifiche di cui al par. 4 e 6 sono presentate secondo la forma determinata dal regolamento per l’applicazione della legge .
Luogo di adempimento, evento fiscale ed esigibilità dell’imposta per le cessioni di beni soggetti alla procedura speciale di imposizione del margine
Arte. 144. (1) Luogo di esecuzione delle consegne ai sensi dell’art. 143 è il luogo in cui si trova la sede o la stabile organizzazione del commerciante da cui effettua tali consegne.
(2) L’evento fiscale delle forniture di cui all’art. 143 sorge secondo le norme generali di questa legge.
(3) L’imposta sulle forniture di cui all’art. 143 decorre dall’ultimo giorno del periodo d’imposta nel corso del quale si è verificato l’evento fiscale per la consegna ai sensi del co. 2.
(4) L’imposta è a carico dell’emissione di un verbale nell’ordine e nei modi stabiliti dalle norme per l’attuazione della legge .
Base imponibile
Arte. 145. (1) La base imponibile della cessione di beni ai sensi del presente capitolo è il margine del prezzo, che rappresenta la differenza, ridotta dell’importo dell’imposta dovuta, tra:
1. il prezzo di vendita, che rappresenta l’importo totale che il concessionario ha ricevuto o riceverà dal cliente o da terzi per la consegna, inclusi i sussidi e i finanziamenti direttamente connessi a tale consegna, le tasse e le spese, nonché le spese accessorie di imballaggio, trasporto, commissioni e assicurazioni addebitate dal fornitore del destinatario ma esclusi gli sconti commerciali previsti;
2. l’importo che è stato pagato o sarà pagato per quanto ricevuto dai soggetti di cui all’art. 143, par. 1 e 3 merci, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge, e quando le merci vengono importate – la base imponibile all’importazione, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge.
(2) La base imponibile di cui al par. 1 non può essere una quantità negativa.
Consegna di merci sotto l’ordine speciale di tassazione del margine a tasso zero
Arte. 146. La consegna di beni sotto l’ordine speciale di imposizione marginale è imponibile ad aliquota zero, quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 28 .
Credito d’imposta
Arte. 147. (1) Il commerciante ha diritto a un credito d’imposta per altri beni e servizi da lui acquistati o importati, che utilizza solo per effettuare forniture ai sensi del presente capitolo.
(2) (Abrogata – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010)
(3) (Abrogato – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010)
(4) (Abrogata – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010)
(5) Il commerciante non ha il diritto di detrarre un credito d’imposta per le merci da lui ricevute o importate, per le quali applica l’ordine speciale di tassazione del margine.
(6) (Nuova – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il commerciante ha diritto a un credito d’imposta per i beni usati importati secondo le regole generali della legge.
(7) (Nuovo -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il commerciante ha diritto a un credito d’imposta per le opere d’arte importate, gli oggetti da collezione o gli oggetti d’antiquariato o le opere d’arte consegnate dal loro autore o dai suoi eredi, secondo le norme generali di legge, purché non abbia esercitato il diritto di elezione previsto dall’art . 143, par. 3 .
Documentazione della consegna della merce ai sensi dell’ordine speciale di tassazione del margine
Arte. 148. (1) (Nuovo – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nella fattura e nell’avviso allegato alla fattura, il commerciante deve inserire “regime di tassazione del margine – beni di seconda mano” o ” regime di tassazione del margine – Oggetti d’arte” o “Regime di tassazione del margine – Oggetti da collezione e antiquariato”.
(2) (Precedente testo dell’art. 148 -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La documentazione e la comunicazione della consegna dei beni nell’ambito della procedura speciale di imposizione del margine devono essere effettuate secondo la procedura stabilita con le norme di attuazione della legge .
Fatturato imponibile del commerciante derivante da cessioni di beni ai sensi dell’ordine speciale di tassazione del margine
Arte. 149. Il fatturato imponibile del commerciante derivante da cessioni di beni nell’ambito del regime speciale di tassazione del margine è la somma dei margini.
Accumulo dell’imposta sui beni disponibili al momento della cancellazione di un commerciante
Arte. 150. (1) La cancellazione del concessionario viene effettuata secondo le condizioni generali della presente legge sulla cancellazione.
(2) Al momento della cancellazione, il commerciante deve l’imposta sui beni disponibili ai sensi del presente capitolo. L’importo dell’imposta è determinato sulla base del margine medio realizzato dal concessionario negli ultimi 12 mesi prima della data di cancellazione.
(3) La procedura e il metodo per determinare il margine medio ai sensi del par. 2 sono determinate dalle norme di attuazione della legge .
(4) Al momento della cancellazione, il commerciante deve l’imposta ai sensi dell’art. 111 , ad eccezione dell’imposta sui beni disponibili di cui al co. 2.
Opzione
Arte. 151. (1) Il commerciante può applicare l’ordine generale di tassazione previsto dalla legge alla fornitura di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato.
(2) Il diritto di cui al par. 1 è esercitato dall’interessato per ogni singola consegna, e la fattura emessa non indica l’applicazione dell’ordinanza speciale di cui al presente capo.
(3) (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile della fornitura è determinata secondo la procedura di cui all’art . 26 e 27 .
(4) (Modifica – SG. 99 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Nei casi di cui al par. 1 per i beni di cui all’art. 143, par. 3 , il diritto al credito d’imposta sorge e si esercita nel periodo d’imposta nel corso del quale è divenuta esigibile l’imposta per la successiva consegna dei beni.
(5) La documentazione delle forniture ai sensi del par. 2 è svolto secondo la procedura generale di legge.
(6) Quando il commerciante applica sia la procedura speciale per la tassazione del margine sia la procedura generale per la tassazione delle cessioni, è tenuto a tenere una contabilità separata delle cessioni, determinata dalle norme di attuazione della legge .
Consegne di beni usati, opere d’arte, collezionismo e antiquariato
Arte. 88. (1) (Precedente testo dell’art. 88 – SG. 101 del 2006, supplemento – SG. 59 del 2022 , in vigore dal 26.07.2022) il margine di cui al capo diciassette della legge è determinato dalla seguente formula:
D = [(CPro – CPok) / (100 + DS)] x DS , dove:
D è l’imposta dovuta per la consegna;
CPro – l’importo totale che il rivenditore ha ricevuto o riceverà dal cliente o da terzi per la consegna, inclusi sussidi e finanziamenti direttamente correlati a questa consegna, tasse e
commissioni , nonché i costi di accompagnamento di imballaggio, trasporto, commissioni e assicurazione addebitata dal fornitore al destinatario, ma senza gli sconti commerciali previsti;
TSPok – l’importo che è stato pagato o sarà pagato per quanto ricevuto dalle persone di cui all’art. 143, par. 1 e 3 della legge sui beni, ivi compresa l’imposta di cui alla presente legge, e quando i beni di cui all’art. 143, par. 3, articolo 1 della legge è importato – la base imponibile all’importazione, inclusa l’imposta secondo la legge;
DS – l’aliquota applicabile alle forniture ai sensi del capitolo diciassette della legge.
(2) (Nuovo – SG. 101 del 2006) Il diritto di scelta di cui all’art. 143, par. 3 della legge si esercita presentando una notifica secondo il modello di cui all’allegato n. 23 .
Documentare le consegne
Arte. 89. (1) (Modifica – SG. 16 del 2007 , in vigore dal 20.02.2007 , modificata -. SG. 20 del 2013 , in vigore dal 28.02.2013 , in vigore dal 28.02.2013 , i commercianti documentano le loro consegne nell’ambito di una speciale procedura di marginazione mediante l’emissione di fatture e avvisi alle fatture, in cui è inserito “regime del margine – beni usati, o regime del margine – opere d’arte, o regime del margine – oggetti da collezione e antiquariato”. Nelle fatture e nelle notifiche alle stesse non sono indicati la base imponibile e l’imposta.
(2) (Modificato – SG. 101 del 2006) Fatture e avvisi di fatture ai sensi del par. 1 sono descritti nel diario delle vendite per il periodo in questione, senza compilare le informazioni per loro nelle colonne 9 – 25 dell’appendice n. 10 .
Calcolo dell’imposta
Arte. 90. (1) Alla fine di ogni periodo d’imposta, i commercianti riscuotono l’imposta per le forniture da loro effettuate ai sensi del capitolo diciassette della legge, redigendo un verbale.
(2) Il protocollo di cui al par. 1 dovrebbe includere le seguenti informazioni:
1. numero e data;
2. nome, numero di identificazione e partita IVA del soggetto che lo rilascia;
3. periodo d’imposta;
4. descrizione della merce – di seconda mano, l’opera d’arte, l’oggetto da collezione o l’oggetto d’antiquariato;
5. prezzo di acquisto dei beni di cui al punto 4;
6. prezzo di vendita della merce di cui al punto 4;
7. (modifica – SG n. 10 del 2011, in vigore dal 01.02.2011) differenza tra il prezzo di vendita di cui al punto 6 della merce consegnata e il prezzo di acquisto di cui al punto 5, separatamente per ciascuna consegna nel periodo;
8. (nuovo – SG n. 10 del 2011, in vigore dal 01.02.2011) importo complessivo delle differenze positive di cui alla voce 7 per il periodo;
9. (precedente punto 8 – SG n. 10 del 2011, in vigore dal 01.02.2011) imposta addebitata nel periodo.
(3) Per le vendite all’asta pubblica viene redatto un protocollo separato.
(4) (Modificato – SG. 101 del 2006) I protocolli di cui al par. 2 e 3 sono descritti nel diario delle vendite per il periodo d’imposta, compilando le informazioni per loro nelle colonne 9 – 25 dell’appendice n. 10 .
Credito d’imposta
Arte. 91. Quando il concessionario non ha esercitato il diritto di cui all’art. 143, par. 3 della legge, il diritto al credito d’imposta per i beni importati e acquistati ai sensi dell’art. 143, par. 3, commi 1 e 2 della legge sorge e si esercita secondo l’ordine generale della legge.
Adeguamento annuale
Arte. 92. (Abrogata – SG n. 6 del 2010, in vigore dal 01.01.2010)
Margine medio del rivenditore
Arte. 93. (1) (Modificata – SG. 101 del 2006) Il margine medio del commerciante è determinato sulla base delle consegne effettuate ai sensi del capitolo diciassette della legge per gli ultimi 12 mesi prima della data di cessazione della registrazione del commerciante secondo la seguente formula:
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OCPro – OCPok |
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CM = |
______________________________________
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, Dove: |
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OTSPok |
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CM è il margine medio del dealer arrotondato alla seconda cifra decimale;
Fondo di previdenza sociale – l’importo totale del Fondo di previdenza sociale ai sensi dell’art. 88 per il periodo;
OCTC – l’importo totale di OCTC ai sensi dell’art. 88 per il periodo.
(2) L’imposta alla cessazione della registrazione di un commerciante è determinata secondo la seguente formula:
D = (CPok x CM x DS) /100, dove:
E è l’imposta dovuta alla cessazione dell’albo del commerciante per i beni usati disponibili, le opere d’arte, il collezionismo e l’antiquariato;
TSPok – l’importo che è stato pagato o sarà pagato per i beni disponibili, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge, e quando i beni vengono importati – la base imponibile all’importazione, inclusa l’imposta ai sensi della legge;
SM – il margine medio determinato ai sensi del par. 1;
DS – l’aliquota d’imposta applicabile alle forniture di cui al capitolo diciassette
(3) Il commerciante deve l’imposta secondo le regole generali della legge al momento della cessazione della registrazione per i beni disponibili per i quali non è stata addebitata alcuna imposta ai sensi del par. 2.
Rapporto delle vendite
Arte. 94. (1) Nei casi di cui all’art. 151, par. 6 della legge sulle cessioni di beni, per le quali si applica l’ordinanza speciale di tassazione di cui al capo diciassette della legge , il commerciante redige un verbale sulle vendite effettuate nel periodo d’imposta di cui all’art. 120, par. 1 della legge.
(2) La relazione di cui al par. 1 non è incluso nel giornale di registrazione vendite.
(3) Le consegne di merci diverse da quelle di cui al par. 1, sono riportate secondo l’ordine generale della legge.
(3) 23. ” Commerciante di beni usati, oggetti d’arte, oggetti da collezione e antiquariato ” è un soggetto passivo che, nell’esercizio della sua attività economica, acquista, acquista o importa beni usati, oggetti d’arte, oggetti per collezioni e oggetti d’antiquariato al fine di venderli, indipendentemente dal fatto che la persona agisca come commissionario ai sensi del diritto commerciale .
(4) 19. (modificato – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) ” Beni usati ” sono beni mobili usati, idonei per un ulteriore utilizzo nella stessa forma o dopo la riparazione, che possono essere utilizzati per lo scopo per cui sono stati creati. Beni non usati:
a) opere d’arte;
b) oggetti da collezione;
c) oggetti di antiquariato;
d) metalli preziosi e pietre preziose indipendentemente dalla loro forma.
(2) При придобиване от дилъра на стоки втора употреба превозни средства, различни от “нови превозни средства” от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, когато тези лица не прилагат специалния ред на облагане на маржа на цената, ще е налице вътреобщностна доставка за доставчика по реда на приложимия за него закон.
Съответно, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 ЗДДС, за получателя на тази доставка ще е налице вътреобщностно придобиване. В този случай при последващата доставка на тези стоки дилърът може да избере да приложи общия ред за облагане по ЗДДС или специалния ред на облагане на маржа на цената . Ако лицето избере общия ред за облагане по ЗДДС, той следва да приложи разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС и да определи данъчните основи на извършените от него доставки на тези стоки по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС, като същите не могат да са по-ниски от данъчните основи при придобиването им. В случай че лицето избере специалния ред на облагане на маржа на цената, същото, съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 5 ЗДДС, няма да има право на приспадане на данъчен кредит за получените или внесени от него стоки.