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Bulgaria – Cessioni intracomunitarie di beni

  1. Cessioni intracomunitarie di beni
  2. Caratteristiche (art. 7 della Legge IVA (ЗДДС))

La consegna intracomunitaria è definita come la consegna di beni spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro

Il regime delle forniture intracomunitarie sostituisce il regime “EXPORT” verso gli Stati membri dell’UE.

  1. Tipologia di IVA (art. 7 della Legge IVA (ЗДДС))
  • IVA sui beni, diversi dai veicoli nuovi e dai beni soggetti ad accisa (art. 7, comma 1 della Legge IVA (ЗДДС));
  • Veicoli nuovi;
  • IVA dei  prodotti soggetti ad accisa;
  • Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) di merci trasportate da una persona registrata ai fini della sua attività in un altro Stato membro.

ECCEZIONI:

L’articolo 7, comma 5,della Legge IVA (ЗДДС) disciplina le condizioni alle quali, pur ricorrendo le caratteristiche principali dell’IVA , non vi è cessione intracomunitaria.

  1. Regime fiscale dell’IVA (art. 53 della Legge IVA (ЗДДС))

L’IVA è tassata ad aliquota zero, ad eccezione delle cessioni intracomunitarie esentate ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della Legge IVA (ЗДДС).

3.1. Tassazione delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))

3.1.1. Luogo di esecuzione della consegna (art. 17, comma 2) – dove inizia il trasporto.

3.1.2. Base imponibile (art. 26) – determinata secondo la procedura generale della legge. Per i soli beni mobili ex art. 51, comma 6 della Legge IVA (ЗДДС) (Cessioni intracomunitarie di beni (ВОД – VOD) ad esecuzione continua) la base imponibile per ciascun mese solare è determinata in proporzione al numero di giorni compresi nel mese solare di riferimento, rispetto al numero complessivo di giorni di esecuzione della fornitura, inclusi i giorni giorni del mese di cessazione della fornitura.

3.1.3. Aliquota d’imposta (art. 53, comma 1) – zero. Se la cessione dei beni è trattata come esente nel territorio del paese, allora l’IVA su questi beni è una cessione esistente, non una cessione ad aliquota zero

3.1.4. Evento fiscale

3.1.4.1. Fatto fiscale (art. 51, comma 1) al momento del trasferimento di proprietà, ad eccezione dei casi di cui all’art. 6, comma 2, punti 2, 3 e 4, dove il fatto fiscale è la data di effettiva consegna di i beni (trasferimento di un diritto di proprietà con condizione sospensiva; fornitura di beni con contratto di locazione, che prevede il trasferimento del diritto di proprietà; fornitura di beni a persona che agisce in nome proprio e per conto di un altro).

Nel caso in cui l’IVA sia di esecuzione continua – un ordine speciale per determinare l’evento fiscale. Ai sensi dell’articolo 51, comma 6 della Legge IVA (ЗДДС) (SG – n. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013), in caso di consegna con prestazione continuativa di beni ai sensi dell’articolo 7, comma 1 – 4 con durata per periodo superiore a un mese solare, il fatto fiscale si verifica alla fine di ciascun mese solare, e per il mese solare di cessazione delle forniture, il fatto fiscale si verifica alla data di cessazione delle forniture.

3.1.4.2. Evento fiscale nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 6, della Legge IVA (ЗДДС)

Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della Legge IVA (ЗДДС) (Modifica – SG. 113 del 2007, in vigore dal 01.01.2008), quando vengono meno le condizioni di cui al comma 5, punti 8 – 10, si considera che in quel momento è stata effettuata una consegna intracomunitaria remunerativa.

Ad esempio: i beni sono stati inviati per eseguire un lavoro nell’altro Stato membro. Il lavoro è stato fatto, ma la merce non è stata restituita.

I beni sono stati inviati dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro per essere utilizzati per la prestazione di servizi. Il servizio è stato eseguito, ma la merce non è stata restituita.

Il termine di 24 mesi previsto dall’articolo 7, comma 5, punto 10 della Legge IVA (ЗДДС) è scaduto e la merce non è stata restituita.

In tali casi, si deve presumere che la data di accadimento dell’evento fiscale sia quella successiva alla data di ultimazione dei lavori o alla scadenza del periodo di cui alla voce 10.

3.1.5. Emissione di fattura (art. 113, comma 5) – entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale.

3.1.6. Estremi della fattura (art. 114) – deve essere indicata la partita IVA del destinatario della consegna e la causale dell’applicazione dell’aliquota zero. Ai sensi dell’articolo 79, comma 2, punto 5 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) (modifica – SG n. 20 del 2013 , in vigore dal 28.02.2013) nella fattura/avviso come motivo di non addebito dell’imposta deve essere inserito e “reverse charge”, nonché la corrispondente disposizione di legge.

3.1.7. Esigibilità dell’imposta

  • alla data di emissione della fattura (art. 51, comma 4) – se la fattura è stata emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale;
  • il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale (art. 51, comma 3) – se entro tale termine non è stata emessa fattura;
  • l’imposta non è richiesta quando si riceve un acconto ai sensi dell’IVA in tutto o in parte (art. 25, comma 7 e art. 51, comma 5). La fattura trova riscontro nelle scritture contabili nel periodo d’imposta in cui l’imposta diventa esigibile.

Esempio: per un evento fiscale il 20 marzo, l’esigibilità delle imposte è determinata come segue:

Data fattura Scadenza Dichiarazione
25 marzo 25 marzo SD M. Marzo
2 aprile 2 aprile SD M. Aprile
25 aprile 15 aprile SD M. Aprile

3.1.8. Diritto al credito d’imposta

Nei casi di cui all’articolo 7, comma 6, della legge, in assenza di rimborso, il credito d’imposta utilizzato è rettificato, applicando l’articolo 79, comma 2,della Legge IVA (ЗДДС) .

3.2. Documenti attestanti l’esecuzione dell’IVA (art. 53 cpv. 2 della Legge IVA (ЗДДС) in combinato disposto con l’art. 45 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС)  )

3.2.1. Documento di consegna, il suo tipo dipende dal tipo di Cessione intracomunitaria di beni ((ВОД – VOD). (Fattura, quando il destinatario è titolare di partita IVA in altro Stato membro; protocollo ex art. 117, comma 2 della Legge IVA (ЗДДС) – nei casi di trasferimento di beni in unità strutturali; atto ex art. 168, comma 8, della Legge IVA (ЗДДС) – alla Cessione intracomunitaria di beni ((ВОД – VOD) di un nuovo veicolo, quando il fornitore è una Persona fisica (физическо лице (ФЛ))  che non è una ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ) e non è registrato ai sensi di legge).

3.2.2. Documenti comprovanti la spedizione o il trasporto delle merci dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro

documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di persona da lui autorizzata, attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di altro Stato membro – nei casi in cui il trasporto sia stato effettuato dal destinatario o da un terzo a spese del destinatario; la conferma scritta indica la data e il luogo di ricevimento, il tipo e la quantità della merce, il tipo, la marca e la targa del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, il nome della persona che ha consegnato la merce e la sua veste ufficiale, il nome del la persona che ha ricevuto la merce e la sua veste ufficiale (art. 45, comma 2, lettera b. «a» delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) , modificata – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011; add. – SG. del 2016, in vigore dal 29.01.2016);

un documento di trasporto che attesti che la merce è stata ricevuta nel territorio di un altro Stato membro – quando il trasporto è stato effettuato dal fornitore o da un terzo a spese del fornitore.

3.3. Correzioni per l’IVA (art. 53 cpv. 3 della Legge IVA (ЗДДС) in combinato disposto con l’art. 46 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) )

Se il fornitore non ottiene i documenti di cui all’articolo 45 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ) entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui l’imposta IVA è divenuta esigibile, dovrebbe applicare un’aliquota del 20%.

L’addebito dell’imposta avviene con protocollo, emesso entro 15 giorni, a decorrere dall’ultimo giorno del mese solare successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile.

Ad esempio: Imposta dovuta ad aprile, entro la fine di maggio il soggetto non si è fornito di alcuni dei documenti necessari, quindi entro il 5 giugno dovrebbe essere emesso un protocollo per l’addebito dell’imposta.

Se successivamente il fornitore ottiene i documenti necessari, corregge il risultato annullando il protocollo emesso entro 5 giorni dalla data in cui ha ottenuto i documenti. Nessun nuovo protocollo viene emesso per la cancellazione.

  1. Dichiarazione delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))

Oltre ai registri di rendicontazione, in base all’art. 125, comma 2, della Legge IVA (ЗДДС), i soggetti che hanno effettuato  Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)), unitamente al verbale-dichiarazione di periodo, presentano anche una dichiarazione VIES. Riflette la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) e altri dati effettuati per il periodo (art. 117 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ). Soppressa l’obbligatorietà della presentazione della dichiarazione e del supporto tecnico entro il quattordicesimo giorno compreso del mese successivo al periodo d’imposta a cui si riferisce (art. 125, comma 6, della Legge IVA (ЗДДС), modificato – SG n. 97 del 2016, abrogata, SG n. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018). La dichiarazione è redatta secondo un modello (Appendice n. 14 alle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) )).

I casi in cui non viene presentata una dichiarazione VIES sono specificati nell’articolo 117, comma 5 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ).

  1. IVA sui beni diversi dai veicoli nuovi e sui beni soggetti ad accisa
  2. Condizioni per la sussistenza dell’IVA ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge IVA (ЗДДС)
  • Il fornitore è una persona con partita IVA
  • Il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile registrata ai fini IVA in un altro Stato membro
  • La merce è stata spedita o trasportata fuori dal territorio del paese dal fornitore, dal destinatario o per loro conto nel territorio di un altro stato membro
  • La consegna è a pagamento
  1. Regime fiscale delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge IVA (ЗДДС)

La tassazione delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) di cui all’articolo 7, comma 1, della Legge IVA (ЗДДС) è soggetta al regime fiscale generale delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)), specificato al punto I.3.1.

III. VEICOLO NUOVO VEICOLO

  1. Condizioni per avere una Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) di un nuovo veicolo
  • Il veicolo nuovo è trasportato dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, da o per conto del fornitore o del destinatario;
  • Un fornitore è qualsiasi persona, incluso e una persona fisica stabilita in Bulgaria;
  • Il destinatario è una persona di un altro stato membro, incluso e un individuo.
  1. Definizione di veicolo nuovo

Una definizione di veicolo nuovo è data dal § 1, punto 17della Legge IVA (ЗДДС), secondo il quale “Veicoli nuovi” sono:

(a) navi di lunghezza superiore a 7,5 m (ad eccezione di quelle destinate al trasporto di passeggeri o merci, alla navigazione, ad attività commerciali, industriali o di pesca, ad operazioni di salvataggio e soccorso) per le quali è presente una delle seguenti condizioni:

  1. aa) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro fornitura, non siano trascorsi più di tre mesi, computati dalla data della loro prima registrazione, ovvero
  2. bb) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro consegna, non hanno navigato per più di 100 ore;
  3. b) aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 1550 kg, destinati al trasporto di passeggeri o merci (ad eccezione di quelli destinati ad operatori aerei che mantengono rotte internazionali), per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  4. aa) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro fornitura, non siano trascorsi più di tre mesi, computati dalla data della loro prima registrazione, ovvero
  5. bb) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro consegna, non sono stati in volo per più di 40 ore;
  6. c) autoveicoli di cilindrata superiore a 48 cm3. o di potenza superiore a 7,2 kilowatt, destinati al trasporto di passeggeri o merci, per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  7. aa) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro fornitura, non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data della loro prima iscrizione, ovvero
  8. bb) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro consegna, non hanno percorso più di 6000 km.
  9. Regime fiscale

3.1. Il regime fiscale IVA di un veicolo nuovo fabbricato da una persona titolare di partita IVA (comprese le consegne accessorie) è il regime fiscale generale IVA specificato al punto I.3.1..

Particolarità: Quando si documenta l’IVA ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, punto 15 della legge sull’IVA, le circostanze di cui al § 1, punto 17 della Legge IVA (ЗДДС), che definiscono il veicolo come nuovo, devono essere indicate nella fattura.

3.2. Regime fiscale dell’IVA sugli autoveicoli nuovi, effettuata da soggetti non titolari di partita IVA – Art. 168 della Legge IVA (ЗДДС).

3.2.1. Dichiarazione: entro 14 giorni dalla fine del periodo d’imposta nel corso del quale è divenuta esigibile l’imposta per la consegna ai sensi dell’art. il codice di procedura fiscale e assicurativa, con dichiarazione secondo il modello – allegato n. 19 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ). Alla dichiarazione è allegata una copia del documento rilasciato dal fornitore ai sensi dell’articolo 79b, paragrafo 2 del regolamento (articolo 101, paragrafo 3 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) )S, modificato – SG n. 24 del 2017).

3.2.2. Diritto al rimborso della tassa pagata per il veicolo acquistato

3.2.2.1. Condizioni:

  • la persona:
  • ha una fattura che soddisfa i requisiti dell’articolo 114 dell’IVA – quando il veicolo è stato acquistato sul territorio del paese, o
  • ha una dichiarazione doganale – in caso di importazione, o
  • ha depositato una dichiarazione secondo il modello-allegato n. 19 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ) per l’acquisto intracomunitario – nei casi di acquisto intracomunitario di cui all’articolo 168, comma 1, della Legge IVA (ЗДДС);
  • l’imposta per l’acquisto o l’importazione intracomunitaria sia stata versata al bilancio dello Stato secondo le modalità e nei termini di cui agli articoli 90 e 91 della Legge IVA (ЗДДС).

3.2.2.2. Esercizio del diritto – indicando l’importo dell’imposta nella dichiarazione, allegato n. 19 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) )

3.2.2.3. Importo dell’imposta rimborsabile – non può essere superiore all’importo dell’imposta che sarebbe a carico della persona se la fornitura non fosse ad aliquota zero.

Esempio: una persona non registrata acquista un nuovo veicolo sul territorio del paese per un valore di 48.000 BGN (base imponibile 40.000 BGN e 8.000 BGN IVA).

  • Esegue il MOT su questo nuovo veicolo per BGN 24.000 e ha diritto a un rimborso di BGN 4.800.
  • Esegue il MOT su questo nuovo veicolo per 60.000 BGN.

Ha diritto al rimborso dell’intero importo dell’IVA da lui pagata sull’acquisto (BGN 8.000), in quanto questa è l’imposta pagata dalla persona al momento dell’acquisto e la stessa non supera l’importo dell’imposta che gli sarebbe richiesta se la fornitura era tassabile con il 20% (in questo caso BGN 12.000)

3.3. Documentazione – Quando una persona fisica che non esercita la libera professione effettua una consegna incidentale ai sensi del comma 1, la persona deve rilasciare un documento contenente i requisiti di cui all’articolo 114, comma 1, numeri da 3 a 15.

  1. IVA dei prodotti soggetti ad accisa
  2. Oggetto della consegna – Prodotti sottoposti ad accisa: alcolici, tabacchi e prodotti energetici, ad eccezione del gas naturale consegnato attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o attraverso qualsiasi altra rete connessa a tale sistema. Anche l’elettricità non è una merce soggetta ad accisa.
  3. Condizioni per la disponibilità di Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))
  4. di prodotti soggetti ad accisa
  • I prodotti soggetti ad accisa sono inviati o trasportati da o per conto del fornitore o del destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro;
  • Il fornitore è una persona con partita IVA;
  • Il destinatario è un soggetto passivo (che svolge un’attività economica autonoma) o un soggetto giuridico non soggetto passivo (es. Ministero, dipartimento, associazione, fondazione) non registrato ai fini IVA in un altro Stato membro.

Una Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) non sarà disponibile solo se il destinatario dei prodotti soggetti ad accisa è un privato che acquista i prodotti per il proprio consumo personale.

  1. Regime fiscale – il regime IVA generale specificato al punto I.3.1 .
  2. Cessioni intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) trasportate da una persona registrata ai fini della sua attività in un altro Stato membro

Operazioni equivalenti (art. 7, comma 4, della Legge IVA (ЗДДС))

  1. Definizione

Questi sono i casi in cui una persona registrata ai sensi di questa legge invia o trasporta beni (prodotti, estratti, acquistati, ecc.) da o per suo conto ai fini della sua attività economica dal territorio del paese ad un altro Stato membro in cui il stessa persona è iscritta ai fini IVA (filiali o altre unità strutturali).

  1. Condizioni per la presenza di Cessioni intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) durante il trasferimento di merci tra unità strutturali

È equiparato a cessione intracomunitaria il trasferimento da parte di un soggetto titolare di partita IVA stabilito nel territorio dello Stato di beni della sua attività economica per le esigenze della sua attività economica in un altro Stato membro

(ad esempio: movimentazione di immobilizzazioni materiali a breve o lungo termine)

  • Il contribuente, persona fiscalmente obbligata (данъчно задължено лице (ДЗЛ )) bulgaro deve avere un numero di identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui arrivano le merci
  • Deve dimostrare che le merci sono state effettivamente spedite o trasportate dal territorio del paese verso un altro stato membro
  1. Trattamento fiscale – secondo le regole generali per l’IVA (punto 3.1) con le seguenti caratteristiche:
  • evento fiscale (art. 51, comma 2, della Legge IVA (ЗДДС))
    • sorge alla data in cui il trasporto ha inizio dal territorio del paese
  • base imponibile (art. 52, comma 2 della Legge IVA (ЗДДС)), modificata – SG n. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019 e art. 52, comma 3 della Legge sull’IVA)
    • la base imponibile per l’acquisto dei beni, o
    • il prezzo di costo della merce, o
    • in caso di importazione – la base imponibile all’importazione, ridotta dei costi di usura data la normale vita economica dei beni. Quando la base imponibile non può essere determinata in questo modo, la base imponibile è il prezzo di mercato.

Ai fini della determinazione della base imponibile degli ammortamenti, tenuto conto della vita economica abituale di beni o servizi che costituiscono immobilizzazioni ai sensi di legge, l’onere del loro ammortamento è preso in considerazione come parte del valore del bene base imponibile, per l’imposta gravante sulla quale è deducibile il credito d’imposta calcolato per ciascun periodo d’imposta a quote costanti lungo la vita utile del bene o servizio. Nel determinare tale termine, dovrebbe essere preso in considerazione il periodo durante il quale si prevede che il bene o servizio sia economicamente utilizzabile da una o più persone, ma non inferiore a 20 anni per i beni immobili, rispettivamente 5 anni per altri beni e servizi. Per beni e servizi per i quali la base imponibile non può essere determinata in base a questo ordine, la base imponibile è il prezzo di mercato (articolo 20, comma 5 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС)).

In questi casi la base imponibile è maggiorata ai sensi dell’art. 26, comma 3 (altre imposte, contributi, spese di emballago, trasporto, insurance, ad eccezione dei casi in cui l’iscritto è destinatario di servizi di cui all’art. 21, comma 2 con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato ed era tenuto all’autocertificazione fiscale).

  1. Documentazione

Ai sensi dell’art. 117, comma 1, punto 3, della Legge IVA (ЗДДС), il reclamo deve essere presentato entro 15 giorni dalla data in cui l’imposta è dovuta (art. 117, comma 3, della Legge IVA (ЗДДС)).

Per quanto riguarda il trattamento fiscale e la prova dell’IVA ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 4 della Legge IVA (ЗДДС) – si vida la direttiva del direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ex. N. 24-00-27/21.04.2007

 

Bulgaria – Direttiva n. 24-00-27 del 21.04.2007 concernente la disciplina legale delle cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 7, par. 1 e par. 4 della legge IVA

AGENZIA NAZIONALE DELLE ENTRATE DELLA BULGARIA
Direttiva n. 24-00-27 del 21.04.2007 concernente la disciplina legale delle cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 7, par. 1 e par. 4 della legge IVA

La Legge IVA (ЗДДС), in vigore dal 01.01.2007, porta all’armonizzazione della legislazione della Repubblica di Bulgaria con quella della Comunità Europea in materia di tassazione dell’imposta sul valore aggiunto. Una caratteristica principale del trattamento fiscale della fornitura di beni ai sensi della nuova legge è l’introduzione del regime delle forniture intracomunitarie (ВОД)e degli acquisti intracomunitari (ВОП), che è correlato all’abolizione dei controlli doganali e di frontiera tra Stati membri.

Il regime ВОД / ВОП è caratterizzato da un’aliquota zero delle cessioni imponibili presso il fornitore e da un diritto al credito d’imposta alle condizioni generali di legge in relazione ai beni utilizzati per l’effettuazione della ВОД imponibile, rispettivamente mediante l’addebito della Legge IVA (ЗДДС) all’aliquota ordinaria dello Stato membro presso il destinatario per il ВОП eseguito e il diritto al credito d’imposta alle condizioni generali della legge applicabile. Il regime ВОД / ВОП sostituisce i regimi export/import quando il trasporto del bene oggetto della cessione avviene tra Stati membri e la cessione avviene tra soggetti titolari di partita IVA in due Stati membri. In generale, a fronte di ogni ВОД riportata nello Stato membro in cui è registrato il fornitore, dovrebbe essere riportato un ВОП nello Stato membro in cui è registrato il destinatario.

In relazione alla modifica della Legge IVA (ЗДДС), in vigore dal 01.01.2007 ed in vista dell’uniforme applicazione della normativa tributaria, in base all’art. 10, par. 1, comma 4, della Legge sull’Agenzia Nazionale delle Entrate, si danno le seguenti istruzioni obbligatorie

A) REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA SOSTANZIALE DELLE FORNITURE INTRACOMUNITARIE

I – Consegna intracomunitaria ВОД) – campo di applicazione

Con l’entrata in vigore della Legge IVA (ЗДДС), a partire dal 1.01.2007, è stato introdotto un regime di tassazione applicando un’aliquota zero alle condizioni di cessione intracomunitaria di beni.

A parte quanto previsto dall’art. 7 della Legge IVA (ЗДДС), che disciplina i casi di cessioni intracomunitarie di beni, l’applicazione del regime si svolge principalmente in conformità alle seguenti norme di:

Legge IVA (ЗДДС) – Art. art. 5, 6, 11, 17(2), 26, 27(1) comma 1, 27(3) comma 1, 38(2), 51-53, 112-117, 125, 168 par. 5-8;

Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) – art.art. 3, 45-46, 78-81, 113, 115-118.

  1. Ipotesi di ВОД

Nell’art. 7 della legge sull’IVA specifica in modo esaustivo i singoli scenari in cui si verificano cessioni intracomunitarie (ВОД):

1) ВОД di merci con consegna di merci trasportate da o per conto del fornitore – una persona registrata ai sensi della presente legge, o del destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, quando il destinatario è un soggetto passivo persona fisica o giuridica non imponibile, iscritta ai fini IVA in altro stato membro.

2) ВОД di merci è la consegna di un veicolo nuovo inviato o trasportato da o per conto del fornitore o del destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o un soggetto non passivo.

3) ВОД di merci è la consegna di prodotti soggetti ad accisa inviati o trasportati da o per conto del fornitore – una persona registrata ai sensi della presente legge, o al destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, quando il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non vincolata fiscale che non è registrata ai fini IVA in un altro stato membro.

4) ВОД di merci è anche l’invio o il trasporto di merci prodotte, estratte, lavorate, acquistate, acquisite o importate nel territorio del paese da una persona registrata ai sensi della presente legge nell’ambito della sua attività economica, quando le merci vengono inviate o trasportato ai fini della sua attività economica da o per suo conto dal territorio dello Bulgaria al territorio di un altro Stato membro in cui la persona è iscritta ai fini IVA.

  1. Eccezioni al regime

Si tenga presente che la consegna intracomunitaria non è disponibile per quelli specificatamente elencati al par. 5 dell’art. 7 delle ipotesi IVA:

– la cessione di beni usati, oggetti d’arte, oggetti da collezione e antiquariato, per i quali l’interessato applica lo speciale provvedimento di tassazione del margine di prezzo;

– la fornitura di beni montati o installati da o per conto del fornitore;

– la consegna di beni effettuata a bordo di navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri ai sensi dell’art. 18 della Legge IVA (ЗДДС);

– le cessioni di beni connesse al trasporto internazionale, ex art. 31, commi 1, 2 e 7 della Legge IVA (ЗДДС);

– la fornitura di oro alle banche centrali ex art. 34 della Legge IVA (ЗДДС);

– la fornitura di gas naturale tramite metanodotti o di energia elettrica;

– consegne da una persona registrata ai sensi della presente legge – un intermediario in un’operazione tripartita, all’acquirente in un’operazione tripartita;

– le vendite a distanza di beni effettuate con un numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro in cui i beni sono stati spediti o trasportati;

– la spedizione e il trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro allo scopo di eseguire lavori su tali beni, che viene effettuato nell’altro Stato membro, a condizione che dopo che il lavoro sia stato eseguito, la merce sia rispedita al mittente sul territorio del Paese;

– la spedizione e il trasporto di beni dal territorio dello Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro allo scopo di utilizzare i beni stessi per la prestazione di servizi nel territorio dell’altro Stato membro, a condizione che, dopo l’esecuzione dei servizi, il le merci vengono restituite al mittente nel territorio di lato;

– la spedizione e il trasporto di merci dal territorio dello Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. a) l’importazione delle stesse merci da un paese terzo o territorio nel territorio dell’altro Stato membro rientri nelle disposizioni per l’importazione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione e
  2. b) i beni siano restituiti al mittente sul territorio dello Bulgaria entro e non oltre 24 mesi dalla spedizione.
  3. Condizioni per l’applicazione del regime fiscale previsto per le cessioni intracomunitarie ex art. 7, par. 1 e par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

II – Condizioni per l’applicazione del regime ВОД di cui all’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) – in caso di consegna tra due soggetti titolari di partita IVA in due diversi Stati membri dell’Unione Europea

Una cessione intracomunitaria è disponibile quando un soggetto passivo registrato ai fini IVA nel territorio della Bulgaria fornisce beni trasportati dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, quando il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile soggetto, registrato ai fini IVA nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Affinché il regime previsto per il ВОД sia applicabile, per una data cessione di beni devono sussistere cumulativamente le seguenti condizioni:

1.1. Il fornitore è una persona con partita IVA nel territorio del paese.

Affinché l’IVA sia disponibile, il fornitore deve essere una persona con partita IVA alla data dell’evento fiscale.

Si tenga presente che per la presenza di un ВОД è necessario che la registrazione del fornitore sia diversa da quelle di cui all’art. 99 IVA (iscrizione in base ad acquisto intracomunitario) e all’art. 100, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) Argomento di ciò è l’art. 70, par. 4 e dell’art. 113, par. 9 della Legge IVA (ЗДДС), secondo cui il trattamento fiscale delle cessioni di quelle iscritte all’art. 99 e dell’art. 100, par. 2 dei soggetti IVA è diverso da quello dei soggetti iscritti all’art. 96, 97, 98 o 100, par. 1 e 3 della Legge IVA (ЗДДС).

1.2. Il destinatario è una persona registrata ai fini IVA in un altro stato membro.

Il destinatario deve essere registrato ai fini IVA in un altro Stato membro alla data dell’evento fiscale

Il destinatario può essere:

– soggetto passivo o

– soggetto giuridico esentasse.

1.3. L’oggetto della consegna è la merce

1.3.1. Oggetto della consegna sono le merci ai sensi dell’art. 5 della Legge IVA (ЗДДС)

Si precisa che la materia ВОД, in base all’art. 5, par. 1 IVA, sono anche i beni equiparati ai fini della presente legge:

– beni mobili, compresa l’acqua, l’energia termica o frigorifera e simili;

– gas naturale, quando non consegnato tramite metanodotti;

-software di serie.

Si tenga presente che ВОД non può avere per oggetto la prestazione di servizi.

1.3.2. Per quanto riguarda la consegna presso la ВОД, si applica l’art. 6, par. 1 e par. 2, commi 2-4 della Legge IVA (ЗДДС).

C’è una consegna di merci ai fini del ВОД nei casi di:

1.3.2.1. il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;

1.3.2.2. l’effettiva fornitura di beni:

– in virtù di un contratto che preveda il trasferimento del diritto di proprietà su di esso con condizione o termine sospensivo – ad esempio contratto di conto vendita;

– nell’ambito di un contratto di locazione, in cui è espressamente previsto il trasferimento della proprietà dei beni (tale previsione non si applica quando nel contratto di locazione è stipulata solo un’opzione per il trasferimento della proprietà dei beni);

– a chi agisce per conto proprio e per conto altrui – commissionario.

1.4. Rimborso della consegna

Il pagamento della consegna è un prerequisito obbligatorio per la presenza di una partita IVA. La definizione di rimborsabilità della consegna dovrebbe basarsi su un’argomentazione contraria del § 1, punto 8 del Decreto IVA.

1.5. Trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro.

ВОД è disponibile sia quando il trasporto è effettuato da o per conto del fornitore, sia quando lo stesso è effettuato da o per conto del destinatario.

Si tenga presente che la merce deve essere spedita e il suo trasporto deve partire dal territorio del Paese e terminare nel territorio di un altro Stato membro. In questo caso non è rilevante se il trasporto di tali merci attraversi anche il territorio di paesi terzi. L’importante è che i due punti finali si trovino sui territori di due diversi Stati membri dell’UE, con il punto di partenza che è il territorio del paese. L’applicazione della tassazione ai sensi del regime ВОД non è correlata alla condizione che il completamento del trasporto dei beni avvenga nel territorio dello Bulgaria membro che ha rilasciato il documento d’identità ai fini IVA al destinatario. Ciò significa che, secondo le condizioni del ВОД, una persona con partita IVA bulgara fornisce merci, ad esempio, a una persona registrata ai fini IVA in Germania, e il trasporto delle merci termina nel territorio della Grecia. Cioè.

La sussistenza di tali presupposti dovrebbe essere legata ai concetti rilevanti definiti al § 1 del Codice IVA, rispettivamente per punti, come segue:

Voce 1. “Territorio del paese” è il territorio geografico della Repubblica di Bulgaria, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva.

Va tenuto presente che dal 1.01.2007 i territori dei depositi franchi, delle zone franche e dei siti commerciali duty-free non sono esclusi dal territorio del paese.

Punto 2. “Territorio di uno Stato membro” è il territorio di ciascuno Stato membro al quale si applica il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, specificato per ciascuno Stato membro all’art. 227 del presente contratto, in quanto:

  1. a) questo territorio non comprende:
  2. aa) per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helitoland e il territorio di Büsingen;
  3. bb) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e Isole Canarie;
  4. cv) per la Repubblica Italiana: Livigno, Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano;
  5. gg) per la Repubblica francese: dipartimenti d’oltremare;
  6. dd) per la Repubblica di Grecia: Monte Athos;
  7. ee) per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;
  8. b) forniture derivanti o destinate a:
  9. aa) Principato di Monaco – ai fini della presente Legge sono assimilate alle forniture originarie o destinate al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

punto 8. “Gratuito” è la fornitura in cui non vi è remunerazione o il valore del dato supera molte volte il ricevuto.

punto 25. “Software standard” è un prodotto programmatico registrato su un supporto tecnico, destinato all’uso di massa e che non tiene conto delle specificità dell’attività specifica dell’utente.

  1. Condizioni per l’applicazione del regime ВОД di cui all’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) – in caso di spedizione o trasporto di beni da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro in cui la persona è registrata ai fini IVA.

ВОД di merci è anche l’invio o il trasporto di merci prodotte, estratte, trasformate, acquistate, acquisite o importate nel territorio del paese da una persona registrata ai sensi della presente legge nell’ambito della sua attività economica, quando le merci vengono inviate o trasportate ai fini della sua attività economica da o per suo conto dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro in cui la persona è registrata ai fini IVA.

Affinché il regime previsto per la ВОД sia applicabile nei casi di cui all’art. 7, par. 4 IVA, devono sussistere cumulativamente le seguenti condizioni:

2.1. fornitore – persona con partita IVA nel territorio del paese alla data dell’evento fiscale;

2.2. destinatario – la stessa persona registrata ai fini IVA in un altro stato membro alla data dell’evento fiscale.

2.3. l’invio o il trasporto di beni dal territorio dello Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro in cui la persona è titolare di partita IVA ai fini della propria attività economica;

2.4. i beni sono stati prodotti, estratti, lavorati, acquistati, acquisiti o importati nel territorio del paese dalla persona nell’ambito della sua attività economica;

2.5. il trasporto è a cura oa spese della persona.

Indipendentemente dal fatto che destinatario e fornitore siano la stessa persona, la spedizione o il trasporto del bene è assimilato a cessione ai fini IVA nell’ipotesi speciale della Legge IVA (ЗДДС) ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

III – Modalità di consegna intracomunitaria

  1. Regime di consegna intracomunitaria di cui all’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

1.1. Luogo di esecuzione

Secondo quanto previsto dall’art. 17, par. 2 IVA, il luogo di consegna della merce spedita o trasportata dal fornitore, dal destinatario o da un terzo è il luogo in cui si trova la merce nel momento in cui la spedizione viene spedita o inizia il suo trasporto al destinatario. In caso di consegna intracomunitaria di merci, le merci vengono trasportate:

– da o per conto del fornitore, o

– da o per conto del destinatario

– dal territorio del Paese, posto che il luogo di esecuzione della consegna intracomunitaria dei beni è nel territorio del Paese.

1.2. Aliquota fiscale

La previsione dell’art. 53 della Legge IVA (ЗДДС) definisce le cessioni intracomunitarie come cessioni imponibili ad aliquota zero.

Unica eccezione sono le cessioni intracomunitarie, che sarebbero esenti se effettuate nel territorio dello Bulgaria, secondo quanto previsto dall’art. 38, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) Tale sarebbe, ad esempio, la fornitura di protesi dentarie con il fornitore che è una persona con partita IVA e il destinatario è una persona con partita IVA in uno stato membro, e la stessa viene trasportata dal territorio del paese al territorio di uno Stato membro. Ai sensi dell’art. 50 in relazione all’art. 38, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС), ВОД esente sarà disponibile anche nei casi, ad esempio, di cessione di beni con un fornitore, una persona registrata ai fini IVA e un destinatario – una persona registrata ai fini della Legge IVA (ЗДДС) in uno stato membro:

– che sono stati interamente utilizzati per effettuare cessioni esenti e su tale base non è stato esercitato il diritto alla detrazione del credito d’imposta in relazione all’imposta maturata;

– nella produzione, acquisizione o importazione dei quali non vi era diritto alla detrazione del credito d’imposta in base all’art. 70 della legge.

– in quanto gli stessi vengono trasportati dal territorio del Paese al territorio di uno Stato membro.

1.3. Tassa base

Secondo l’art. 52 IVA, la base imponibile delle cessioni intracomunitarie di beni è determinata secondo la procedura generale – ai sensi dell’art. 26 della Legge IVA (ЗДДС) Lo stesso è determinato sulla base di tutto, compreso il compenso ricevuto o dovuto al fornitore in relazione alla consegna, dal destinatario o da un’altra persona, determinato in leva e centesimi, esclusa l’imposta prevista dalla presente legge. La base imponibile dovrebbe includere anche:

– tutte le altre imposte e tasse, comprese le accise, quando dovute per la consegna;

– tutte le sovvenzioni ei finanziamenti direttamente connessi alla consegna;

– le spese di accompagnamento addebitate dal fornitore al destinatario, quali provvigione, imballaggio, trasporto, assicurazione e altre direttamente connesse alla consegna;

– il valore degli imballaggi o dei contenitori ordinari o d’uso, se a perdere; se tali imballaggi o contenitori sono restituiti dal destinatario, la base imponibile è ridotta del loro valore al momento della restituzione.

Eventuali pagamenti di interessi e penali di natura risarcitoria non saranno considerati spese di consegna. Gli interessi e le sanzioni di natura punitiva sono compresi nella base imponibile della cessione. In ciascun caso specifico, dovrebbe essere effettuata un’analisi della natura dell’interesse o della sanzione pertinente.

Nei casi di ВОД per cessioni tra parti correlate, la base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 27, par. 3, punto 1 della Legge IVA (ЗДДС). Secondo l’ordine di questo testo di legge, dovrebbe essere determinata la base imponibile, e nei casi di trasferimento gratuito del diritto di proprietà, che è equiparato alla consegna pagata, ai sensi dell’art. 6, par. 3, punto 2 della Legge IVA (ЗДДС), effettuato ai sensi della Legge IVA (ЗДДС).

Le variazioni della base imponibile della fornitura sono documentate con note di addebito o accredito alla fattura emessa per la relativa fornitura. In caso di aumento della base imponibile viene emessa nota di addebito, in caso di diminuzione, nonché in caso di risoluzione del contratto, nota di credito. Ad esempio, nei contratti in conto vendita alle condizioni ВОД, quando una parte della merce viene restituita dal destinatario al fornitore come invenduta, il fornitore deve emettere una nota di credito. Si ricorda che gli avvisi di addebito e accredito relativi all’IVA fatturata devono essere emessi entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della circostanza rilevante che determina la variazione della base imponibile.

1.4. Evento fiscale ed esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto

Secondo l’art. 51 IVA, il fatto fiscale per la consegna intracomunitaria si verifica alla data in cui si verificherebbe un evento fiscale per la consegna nel territorio dello Bulgaria ai sensi dell’art. 25 IVA, ovvero:

– alla data in cui la proprietà dei beni è trasferita, ovvero alla data in cui i beni di cui all’art. 6, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) essere effettivamente prestato, ovvero

– alla data di consegna della merce ai sensi dell’art. 6, par. 3, punto 2 della Legge IVA (ЗДДС).

Per le cessioni intracomunitarie l’imposta diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento imponibile. Se il fornitore ha emesso fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale, allora in tal caso l’imposta diventa esigibile alla data di emissione della fattura (art. 51, comma 4 IVA).

Secondo l’art. 51, par. 5 della Legge IVA (ЗДДС), la previsione del co. 4 del medesimo articolo non si applica quando la fattura è emessa in relazione ad un pagamento ricevuto per la consegna prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale. In tal caso, l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto imponibile della cessione intracomunitaria. Si tenga presente che ai sensi dell’art. 113, par. 5 della Legge IVA (ЗДДС) ai sensi della Legge IVA (ЗДДС) (anche per acconto) la fattura può essere emessa in un periodo più lungo, cioè fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale per la consegna.

L’imposta è dovuta da una persona registrata ai sensi di tale legge – fornitore di prestazioni imponibili, secondo quanto previsto dall’art. 82, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

Si tenga presente che, sebbene l’IVA utilizzi i termini evento fiscale ed esigibilità fiscale, per il periodo d’imposta di esigibilità fiscale non sorge alcun debito tributario effettivo per il fornitore in relazione alle operazioni effettuate durante il periodo IVA, a causa dello zero aliquota applicabile a questo regime. Ai sensi dell’art. 124, par. 3 della Legge IVA (ЗДДС), i documenti fiscali emessi in relazione alla consegna intracomunitaria, anche per pagamento ricevuto, sono riportati nel registro delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta di consegna è diventata esigibile, ai sensi dell’art. 51 della legge. Dalla data in cui l’imposta diventa esigibile (anche se fosse dell’importo di BGN 0), decorre praticamente il periodo, dopo la scadenza del quale dovrebbe essere effettuata una rettifica ai sensi dell’art. 46, par. 1 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , nei casi di ВОД non provata (vedi punto 1.7).

1.5. Diritto alla detrazione del credito d’imposta

In caso di cessioni intracomunitarie, la persona ha il diritto di detrarre un credito d’imposta – l’importo dell’imposta per i beni e servizi da lui ricevuti nell’ambito di cessioni imponibili per un pagamento da lui effettuato prima che si verificasse l’evento fiscale per cessioni imponibili, nonché per l’importazione da lui effettuata e per l’imposta da lui richiesta in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto della Legge IVA (ЗДДС). Il soggetto passivo può esercitare tale diritto, a condizione che i beni e servizi da lui ricevuti siano stati utilizzati o saranno utilizzati ai fini di forniture imponibili effettuate dal soggetto – in questo caso forniture intracomunitarie imponibili.

Se il soggetto utilizza o utilizzerà le stesse per cessioni intracomunitarie esenti, non ha diritto al credito d’imposta per le stesse, secondo quanto previsto dall’art. 70, par. 1, punto 1 della Legge IVA (ЗДДС).

Nei casi in cui il soggetto abbia detratto un credito d’imposta per la consegna di beni, che successivamente utilizza per il trasferimento gratuito della proprietà, che è equiparato a consegna pagata, ai sensi dell’art. 6, par. 3, comma 2, della Legge IVA (ЗДДС), effettuata alle condizioni del ВОД, dovrebbe essere effettuata una rettifica del credito d’imposta utilizzato secondo la procedura di cui all’art. 79, par. 10 e 11 della Legge IVA (ЗДДС).

Una persona registrata ha diritto a detrarre un credito d’imposta parziale in relazione all’imposta su beni e servizi utilizzati sia per effettuare forniture per le quali la persona ha diritto a un credito d’imposta sia per forniture o attività per le quali la persona non ha tale diritto ai sensi all’art. 73 della Legge IVA (ЗДДС)

Per esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta per le forniture di cui l’interessato è destinatario, egli deve aver soddisfatto una delle condizioni di cui all’art. 71 della Legge IVA (ЗДДС).

1.6. Modalità di registrazione

La somma delle basi imponibili della Legge IVA (ЗДДС) imponibile effettuata dalle persone costituisce una cifra d’affari imponibile ai fini dell’iscrizione IVA ai sensi dell’art. 96, par. 2 in relazione al par. 1, in collegamento con l’art. 53, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

1.7. Termine per il rimborso dell’imposta di rimborso in relazione a ВОД.

Quando il risultato del periodo d’imposta del fornitore è un’imposta a rimborso, l’imponibile dell’imponibile IVA è compreso nelle cessioni imponibili ad aliquota zero, dando diritto al rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia-dichiarazione ai sensi con l’art. 92, par. 3 della Legge IVA (ЗДДС) – quando il soggetto ha effettuato negli ultimi 12 mesi antecedenti il mese corrente cessioni imponibili ad aliquota zero per un valore complessivo superiore al 30 per cento del valore complessivo di tutte le cessioni imponibili da lui effettuate per lo stesso periodo.

1.8. Dichiarazione

1.8.1. La persona registrata deve riportare i documenti fiscali per le cessioni intracomunitarie da lui effettuate nel registro delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale è stata rilasciata la dichiarazione IVA e nel riferimento.

Per i periodi d’imposta durante i quali il soggetto ha effettuato cessioni intracomunitarie (nonché operazioni e prestazioni tripartite con luogo di esecuzione nel territorio di altro Stato membro), i documenti fiscali emessi in relazione alle stesse, anche per corrispettivo ricevuto, si riflettono nel registro delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta di consegna è divenuta esigibile, ai sensi dell’art. 51 della legge. Si tenga conto di quanto indicato al punto 1.4. in relazione all’esigibilità dell’imposta ai sensi della Legge IVA (ЗДДС). Va sottolineato che quando viene emessa una fattura in relazione a un pagamento di consegna ricevuto prima della data di accadimento dell’evento fiscale, l’imposta non diventa esigibile alla data della sua emissione, pertanto non viene riflessa nel giornale di registrazione delle vendite, durante il periodo d’imposta durante il quale è stato emesso e durante il periodo d’imposta durante il quale si verifica l’esigibilità.

Unitamente al riferimento, la dichiarazione IVA deve essere presentata unitamente alla dichiarazione VIES per tali forniture per il periodo d’imposta di riferimento, in base all’art. 125, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС)

Nella dichiarazione VIES, il trasferimento gratuito dei diritti di proprietà, che è equiparato alla consegna pagata, ai sensi dell’art. 6, par. 3, punto 2 della Legge IVA (ЗДДС), effettuato ai sensi della Legge IVA (ЗДДС).

1.8.2. Nell’art. 126, par. 3 IVA disciplina le modalità di rettifica degli errori commessi nelle dichiarazioni presentate e nelle dichiarazioni VIES a seguito di documenti non riflessi o non correttamente riportati nelle scritture contabili, quando gli stessi errori si riscontrano dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Nei casi in cui l’errore sia dovuto alla mancata riscontro nei registri verbali degli atti, lo stesso viene rettificato dall’interessato apportando le opportune correzioni nel periodo d’imposta durante il quale l’errore è stato riscontrato ed inserendo l’atto non riflesso nel relativo registro verbale e la dichiarazione VIES per il periodo fiscale di rilevamento degli errori.

Nei casi in cui l’errore sia dovuto ad una errata trascrizione nei registri di rendicontazione degli atti, esso viene rettificato su iniziativa dell’interessato mediante comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate competente nel relativo DDT dell’ANR, che dovrebbe attivarsi modificare l’obbligazione della persona per il relativo periodo d’imposta.

Le azioni per modificare l’obbligo sono: redigere un atto ai sensi dell’art. 106 del Codice Fiscale Assicurativo (ДОПК) – correzione d’ufficio a seguito di accertamento: redazione di atto di intercettazione o rimborso su richiesta dell’interessato ex art. 129 del Codice Fiscale Assicurativo (ДОПК), se sulla base dello stesso è nominata un’ispezione o la redazione di un atto di revisione ai sensi dell’art. 108, resp. Arte. 133 del Codice Fiscale Assicurativo (ДОПК), fatte salve le condizioni ei presupposti dello stesso, nel caso in cui il risultato fiscale dell’esercizio sia accertato sulla base di una verifica contabile.

1.9. Rettifiche per cessioni intracomunitarie

1.9.1. I documenti attestanti la consegna intracomunitaria sono definiti all’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) . Ai sensi dell’art. 46, par. 1 TIVA, se il soggetto passivo non ottiene i predetti documenti entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’imposta di cessione, la cessione è considerata imponibile con l’aliquota del 20% . Sorge l’obbligo per il fornitore di addebitare questa imposta sul valore aggiunto alla consegna nella misura del 20 percento mediante l’emissione di un protocollo ai sensi dell’art. 117, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) entro cinque giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese solare successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Con la previsione dell’art. 46, par. 4 del PPPDDS, il legislatore ha dato la possibilità al soggetto passivo successivamente, se ottiene i documenti necessari, di annullare il protocollo emesso e rettificare il risultato nel periodo d’imposta. La rettifica viene effettuata nel periodo d’imposta durante il quale il fornitore ha ottenuto i documenti necessari, e nel suo registro delle vendite per tale periodo, la fornitura per la quale il soggetto ha addebitato l’imposta sulla base dell’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) Non viene emesso un nuovo protocollo per la cancellazione, e lo stesso si fa annotando sul protocollo emesso in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. attraverso il quale il fornitore ha ottenuto i documenti necessari, e nel suo registro delle vendite per questo periodo, la consegna per la quale il soggetto imponibile in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) Non viene emesso un nuovo protocollo per la cancellazione, e lo stesso si fa annotando sul protocollo emesso in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. attraverso il quale il fornitore ha ottenuto i documenti necessari, e nel suo registro delle vendite per questo periodo, la consegna per la quale il soggetto imponibile in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) Non viene emesso un nuovo protocollo per la cancellazione, e lo stesso si fa annotando sul protocollo emesso in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. e lo stesso si fa annotando sul protocollo emanato in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. e lo stesso si fa annotando sul protocollo emanato in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES.

1.9.2. Il fornitore può perdere la qualità di titolare di partita IVA dopo la data dell’evento fiscale della cessione intracomunitaria, ma prima della scadenza del termine definito dall’art. 46, par. 1 del termine PPDDS. Se, alla data della cancellazione, lo stesso non ha ottenuto i documenti comprovanti il carattere intracomunitario della cessione, nulla fa ritenere in quel momento che la cessione sia imponibile con aliquota del 20%. Decorso il mese solare successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’imposta di consegna, se il soggetto non ha ancora ottenuto i documenti di cui all’art. 45 Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , sulla base di un’argomentazione tratta dall’art. 46 della legge sull’IVA dovrebbe versare l’IVA nella misura del 20% sulla base imponibile della cessione, da lui dichiarata come IVA. A seguito della successiva fornitura dei documenti di cui all’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , la persona può chiedere il rimborso della Legge IVA (ЗДДС) pagata ai sensi dell’art. 128 e seguenti del codice di procedura penale.

Nel caso in cui, alla data di cancellazione, una persona – fornitore sotto ВОД, abbia effettuato una rettifica secondo l’ordine dell’art. 46, par. 1 TIVA, per mancanza di prova della natura della cessione e successivo ottenimento della stessa, può chiedere il rimborso della Legge IVA (ЗДДС) assolta ai sensi dell’art. 128 e seguenti del codice di procedura penale.

  1. Regime di consegna intracomunitaria nell’ipotesi di cui all’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

Nel caso di tale prestazione, in termini di luogo di esecuzione, aliquota, diritto alla detrazione del credito d’imposta e dichiarazione, il regime è identico a quello previsto dall’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

2.1. Secondo quanto previsto dall’art. 51, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС), l’evento fiscale per la consegna intracomunitaria di cui all’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) decorre dalla data in cui inizia il trasporto dei beni dal territorio del Paese.

2.2. Per tali cessioni l’imposta diviene esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento imponibile. Se il fornitore ha emesso la denuncia entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale, in tal caso l’imposta diventa esigibile alla data di emissione della denuncia. L’imposta è dovuta da una persona registrata ai sensi di tale legge – fornitore di prestazioni imponibili, secondo quanto previsto dall’art. 82, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

2.3. La base imponibile delle cessioni intracomunitarie di beni ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) è determinato ai sensi dell’art. 52, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) quale base imponibile all’atto dell’acquisto dei beni, del loro prezzo di costo o della loro base imponibile all’importazione, maggiorata ai sensi dell’art. 26, par. 3 della Legge IVA (ЗДДС) con:

  1. tutte le altre imposte e tasse, comprese le accise, quando dovute per la consegna;
  2. tutte le sovvenzioni ei finanziamenti direttamente connessi alla consegna;
  3. le spese di accompagnamento addebitate dal fornitore al destinatario, quali commissione, imballaggio, trasporto, assicurazione e altre direttamente connesse alla consegna;
  4. il valore degli imballaggi o dei contenitori ordinari o d’uso, se non soggetti a restituzione o se il destinatario non è un soggetto passivo; se tali imballaggi o contenitori sono restituiti dal destinatario, la base imponibile è ridotta del loro valore al momento della restituzione.

La base imponibile ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) non aumenta con il valore delle prestazioni di cui all’art. 22, 23 e 24 con luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria, per il quale la persona iscritta ai sensi della presente legge è tenuta a riscuotere l’imposta in qualità di contribuente ai sensi dell’art. 82, par. 2 della legge.

Ai sensi dell’art. 27, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), la base imponibile per la cessione di beni di cui all’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) non può essere inferiore alla base imponibile all’acquisto del bene o al suo prezzo di costo, e nei casi in cui i beni sono importati – dalla base imponibile all’importazione.

2.4. Per la correzione della ВОД ai sensi dell’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС), in mancanza della prova del loro trasporto, dell’art. 46 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) . Il trattamento fiscale di queste forniture in questo caso è specificato nella sezione C, punto 2 di questa istruzione.

B) CERTIFICAZIONE DI ESISTENZA DELLE CIRCOSTANZE PER LA CONSEGNA INTRACOMUNITARIA

Poiché il regime IVA costituisce un’eccezione al regime generale per le cessioni che sono generalmente tassate ad un’aliquota normale nello Stato membro del fornitore, spetta al fornitore provare il carattere intracomunitario della cessione. L’Agenzia delle Entrate, in presenza delle prove presentate dal fornitore, di cui all’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , potranno impugnare gli stessi dimostrandone l’inaffidabilità.

  1. Numero di identificazione valido del destinatario della consegna ai sensi dell’art. 7, par. 1 di partita IVA, rispettivamente, della persona iscritta ai fini IVA in altro Stato membro – ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

La validità del numero identificativo del destinatario può essere accertata dal fornitore consultando Internet al seguente indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

La denuncia effettuata può essere stampata dal fornitore ed allegata ai documenti che comprovano le circostanze della presenza di ВОД, riportando sulla stampa stessa la data in cui è stata effettuata la segnalazione.

Poiché in questo sito sono riportate solo le informazioni aggiornate al momento di riferimento, l’Agenzia delle Entrate non può utilizzarla per verificare la validità per un periodo precedente – al momento dell’evento fiscale e alla data della domanda. La validità del numero di identificazione del destinatario dovrebbe essere verificata dall’Agenzia delle Entrate effettuando una richiesta automatica nel sistema di scambio di informazioni VIES.

L’assenza di un numero valido del destinatario, rilasciato da un altro Stato membro, in caso di ВОД ex art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) comporta il trattamento di tali cessioni come tali, con luogo di esecuzione nel territorio dello Bulgaria e la loro tassazione (se imponibile) con quella applicabile ai sensi dell’art. 66, par. 1, comma 1 dell’aliquota IVA – 20%.

  1. Documenti attestanti la consegna intracomunitaria.

Secondo l’art. 53, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС), i documenti attestanti la cessione intracomunitaria sono determinati dalle norme di attuazione della legge.

La prova della ВОД è disciplinata dall’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) .

Secondo lo stesso, per provare la fornitura intracomunitaria di beni, il fornitore dovrebbe avere i seguenti documenti:

– documento di consegna;

– documenti comprovanti la spedizione o il trasporto della merce dal territorio del Paese al territorio di un altro Stato membro.

2.1. Documento di consegna

A seconda del tipo di ВОД, i documenti di consegna dovrebbero essere:

2.1.1. Fattura della consegna, nella quale dovrà essere indicato il numero di identificazione IVA del destinatario, rilasciato dallo Stato membro in cui è stata effettuata la consegna – nei casi di cui all’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

Per quanto riguarda gli altri estremi della fattura, si ricorda che i requisiti di cui all’art. 114 della Legge IVA (ЗДДС), e quale base per l’applicazione dell’aliquota zero, l’art. 53, par. 1, in collegamento con l’art. 7, par. 1 o par. 4 della Legge IVA (ЗДДС), ovvero “fornitura intracomunitaria” o “ВОД”.

Nel caso in cui il numero di identificazione IVA del destinatario, rilasciato da uno Stato membro, in base al quale è stata effettuata la consegna, non sia indicato nella fattura, si tenga presente che ciò non comporta automaticamente il trattamento della consegna in quanto avente luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria con corrispondente effetto di tassazione e con IVA 20%, se imponibile. In questo caso, la circostanza dell’esistenza di un ВОД, rispettivamente un numero di identificazione IVA del destinatario, rilasciato da uno Stato membro, dovrebbe essere indagata nella sua interezza, accettando come valide altre prove al riguardo – contratti commerciali, trasporti e assicurazioni contratti e documenti , in cui è specificato un numero di identificazione, nonché prove raccolte utilizzando i metodi specificati nella sezione B, punto 1 di questa istruzione – verifica nel sistema VIES e nel sito,

L’assenza di un documento per la consegna in presenza di dati su una consegna completata comporta il trattamento della consegna come uno con un luogo di esecuzione nel territorio del paese, imponibile con aliquota del 20%, se non è esonerare. La mancanza di alcuni dettagli del documento fiscale redatto per ВОД porta alla stessa conseguenza. Ai fini della tassazione IVA, nella valutazione dei requisiti contenuti negli atti, si dovrebbe partire dal fatto che il requisito rilevante sia relativo alla fornitura di dati sufficienti per un’operazione d’impresa compiuta rientrante nell’ambito delle cessioni intracomunitarie.

Ad esempio, devono essere considerati come tali:

– mancata indicazione del nome o dell’indirizzo del destinatario;

– mancata indicazione della quantità e del tipo di merce – oggetto della consegna, o indicazione generica degli stessi in modo tale da impedirne l’identificazione nel confronto con i contratti, documenti di trasporto, conferme del destinatario, ecc. presentati dal persona registrata ai fini del controllo fiscale .

Discrepanze nell’indirizzo specificato, rispettivamente nell’ortografia del nome del destinatario, che possono essere dovute a un errore o a una trascrizione errata, nonché ad altre incongruenze nei requisiti legali, ad es. la mancata indicazione del nome personale di chi redige l’atto in sé non deve essere ammessa come motivo per trattare la consegna come tale con luogo di esecuzione nel territorio del Paese. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe fare un’analisi puntuale di tutte le prove rilevanti e se da esse, anche attraverso un riferimento nel sistema VIES, viene confermata la natura intracomunitaria della fornitura, dovrebbe presumere che vi sia una ragione per trattare la fornitura come ВОД, rispettivamente da tassare ad aliquota zero, se imponibile.

La base della presente istruzione nella direzione sopra esposta è il concetto sviluppato nella decisione interpretativa n. n. UK-1 del 14.02.2006, che l’assenza di alcuno degli elementi obbligatori del documento contabile primario non lo rende di per sé invalido ai fini della normativa contabile e fiscale nazionale. Secondo UK-1 del 14.02.2006 del Ministero delle Finanze: “La decisione specifica in merito alla validità e all’affidabilità del documento contabile primario, in assenza di uno qualsiasi dei dettagli obbligatori, può essere presa solo dopo uno studio approfondito della specifica situazione di fatto, con considerazione obbligatoria dei principi del contenuto sulla forma, della copertura veritiera e corretta e della validità documentale.

2.1.2. Protocollo ex art. 117 IVA – nel caso di cessioni intracomunitarie ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

Il protocollo deve contenere i dettagli di cui all’art. 117, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС)

2.2. Documenti comprovanti la spedizione o il trasporto delle merci dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro

A seconda della persona che ha effettuato il trasporto, con l’art. 45, par. 2 della PPDSDS, sono definiti i seguenti documenti comprovanti il trasporto dei beni:

– documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di persona da lui autorizzata, attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di altro Stato membro – nei casi in cui il trasporto è a carico del fornitore o del destinatario, ma è stato effettuato da una terza parte;

– documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di persona da lui autorizzata, attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di altro Stato membro, quando il trasporto è stato effettuato dal fornitore;

– conferma scritta del destinatario attestante che la merce è arrivata nel territorio di un altro Stato membro quando il trasporto è stato effettuato dal destinatario.

Si precisa che in caso di trasporto effettuato dal fornitore o da terzi, i mezzi di prova sono forniti alternativamente. La presentazione di uno dei documenti (documento di trasporto o conferma scritta) è sufficiente per presumere la presenza del ВОД. Naturalmente, dal contenuto sia del documento di trasporto che della conferma scritta del destinatario della consegna, dovrebbe essere possibile dedurre l’identità della consegna in questione con quella fatturata e dichiarata dal fornitore ВОД. Poiché i beni possono essere trasportati in uno Stato membro diverso da quello del destinatario, al fine di provare l’identità delle cessioni in questo caso, può essere fatta una conclusione sulla base dei contratti conclusi tra il fornitore e il destinatario, rispettivamente scambi commerciali corrispondenza. Dovrebbe essere accettato

2.2.1. Il documento di trasporto può essere una copia di una polizza di carico, una polizza di carico, una lettera di trasporto aereo, una polizza di carico o altro documento internazionalmente riconosciuto in cui il fornitore è indicato come mittente, un documento emesso da un operatore postale, ecc. . – a seconda della modalità di spedizione/trasporto della merce.

Nel caso in cui non sia indicato il fornitore come mittente, se il trasporto è effettuato tramite uno spedizioniere, dagli altri documenti relativi alla consegna risulta che l’identità del trasporto effettuato tramite lo spedizioniere con la merce oggetto di consegna può essere stabilito. Tali documenti dovrebbero essere il contratto di spedizione ei relativi documenti di pagamento. Il collegamento del documento di trasporto con la consegna dichiarata a IVA può essere verificato dall’Agenzia delle Entrate e mediante controllo incrociato con la società di spedizione – per un confronto più dettagliato del contratto di commercio estero.

Dai documenti di trasporto, considerati in relazione al documento fiscale e agli altri documenti commerciali relativi alla consegna, dovrebbe essere possibile trarre una conclusione incontrovertibile circa il fornitore, il mittente (se diverso dal fornitore), il destinatario, la merce, l’oggetto della consegna, la direzione e il percorso.

Nei casi di cui all’art. 45, punto 2, b. “b” del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , il documento di trasporto può essere redatto secondo il relativo ordine di una lettera di vettura per il trasporto effettuato con autovettura – di proprietà o noleggiata dal fornitore.

2.2.2. La conferma scritta da parte del destinatario (secondo il protocollo di consegna) della consegna deve essere un documento rilasciato da una persona che rappresenta il destinatario o da una persona da lui autorizzata. La conferma deve essere in originale e contenere la firma della persona che rappresenta il destinatario. La conferma può essere inviata anche elettronicamente, via fax o con qualsiasi altro mezzo usuale per la corrispondenza commerciale. In caso di trasporto effettuato dal destinatario non è ammessa la conferma da parte di persona autorizzata.

La conferma non ha una forma e un contenuto legalmente definiti. Dal suo contenuto dovrebbe essere possibile trarre una conclusione indiscutibile sull’identità della consegna a cui si riferisce con il ВОД segnalato dal fornitore. L’attestazione deve indicare la qualità della persona da cui proviene e se la stessa non è un rappresentante, ma un procuratore, e l’attestazione stessa non stabilisce dati sull’esistenza della potestà rappresentativa, a discrezione dell’Agenzia delle Entrate, portata in base alle specificità del caso specifico e al resto delle prove raccolte, può essere richiesta la prova della sua esistenza.

Nell’ipotesi dell’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС), non è consentito provare il ВОД con una conferma scritta del destinatario, poiché il fornitore e il destinatario sono la stessa persona.

Se necessario, secondo il DOPC, la conferma, oltre ai documenti di trasporto, può essere richiesta anche in traduzione.

2.2.3. Altri documenti relativi a ВОД

Si ricorda che il documento di consegna (fattura o verbale) ei documenti comprovanti la spedizione o il trasporto della merce (documenti di trasporto o conferma del destinatario), ai sensi dell’art. 45 del Codice in materia di protezione dei dati personali in collegamento con l’art. 53, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС), sono i documenti senza i quali la consegna intracomunitaria non può essere certificata.

Per comprovare la natura della consegna, possono essere esaminati quali ulteriori elementi di prova: il contratto di commercio estero e la corrispondenza commerciale, la corrispondenza interna aziendale, i documenti bancari – avvisi e comunicazioni commerciali, gli avvisi di spedizione, la bolla di accompagnamento, i contratti di assicurazione e di carico, i documenti per il pagamento.

Nell’analizzare i documenti di cui sopra e la loro rilevanza per la relativa consegna, dovrebbero essere presi in considerazione i termini di consegna concordati dalle parti. Molto spesso, i termini del contratto di commercio estero sono negoziati in base alla valutazione della pertinenza del relativo documento di trasporto rispetto agli obblighi assunti dal fornitore ai sensi del contratto di commercio estero, devono essere prese in considerazione le regole di “Incoterms – 90”, reperibile sul sito web dell’ANR.

Ad esempio, nel caso di un contratto di commercio estero concluso con una clausola negoziabile “CIF”, incluso il trasporto via mare o aereo, si applicano i seguenti obblighi:

– organizzare il trasporto e pagare il nolo fino a destinazione;

– consegnare a bordo della nave;

– assicurare il carico durante il trasporto e pagare il premio assicurativo;

– consegnare all’acquirente fattura, polizza di carico “pulita” e premio assicurativo;

– al pagamento delle spese di imbarco della merce a bordo della nave;

– a pagare le spese di scarico se non comprese nel nolo.

I documenti che attestano l’adempimento di questi obblighi contrattuali da parte del fornitore sono rilevanti per il ВОД e dovrebbero essere analizzati quando si valuta la pertinenza dei documenti di trasporto rispetto alla consegna dichiarata dalla persona come ВОД. In esse deve figurare come mittente o cessionario/destinatario il fornitore o il suo spedizioniere.

Per quanto riguarda questi documenti, si precisa che l’assenza o l’inesattezza di alcuni elementi del loro contenuto non li rende invalidi. Costituiscono contratti di diritto privato o documenti emessi in esecuzione di tali contratti e la loro interpretazione deve essere esauriente, in reciproca relazione, ricercando l’effettiva volontà delle parti.

  1. Verificare la ВОП dichiarata dal destinatario sotto ВОД

La contabilizzazione della relativa cessione nella documentazione del destinatario come acquisto intracomunitario può essere verificata mediante richiesta di informazioni (modulo SCAC 2004) ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 1798/2003 in materia di cooperazione e interazione amministrativa in materia della Legge IVA (ЗДДС) La mancata dichiarazione della fornitura come acquisto intracomunitario da parte del suo destinatario non è un motivo sufficiente per non trattarla come ВОД. Nel caso in cui il destinatario disponga di un numero identificativo valido con il quale ha effettuato il ВОД, la mancata dichiarazione dell’acquisto non comporta automaticamente il mancato riconoscimento del ВОД per il fornitore. In tali casi, l’Agenzia delle entrate dovrebbe avviare uno scambio di informazioni ai sensi del regolamento 1798/2003 con una richiesta di assistenza ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 1798/2003 in materia di cooperazione e interazione amministrativa in materia della Legge IVA (ЗДДС)

Tale controllo può essere effettuato anche in caso di dubbi sulla natura intracomunitaria della cessione. L’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni raccolte con il presente provvedimento come prova per la determinazione degli adempimenti IVA, in base all’art. 171, par. 2 della stessa legge.

C) TRATTAMENTO FISCALE DELL’ВОД NON PROVATA

  1. Trattamento fiscale in caso della Legge IVA (ЗДДС) non comprovata ex art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

1.1. Nel caso in cui, secondo l’ordine di tale scambio, sia accertato che il soggetto indicato come destinatario della ВОД ai sensi dell’art. 7, par. 1 IVA, non esiste, non svolge alcuna attività, la sua attività non corrisponde alla natura della consegna (es. società senza sede – “casella postale”, ovvero non ha i mezzi per svolgere tale attività consegna), si può presumere che la consegna non consegua per essere trattata come intracomunitaria. Va tenuto presente che questa conclusione può essere fatta solo dopo una complessa indagine sulle circostanze relative alla persona indicata come destinatario del ВОД. Se l’autorità fiscale rifiuta le prove del fornitore (fatture e documenti di trasporto o conferma scritta del destinatario), dovrebbe considerare la consegna come avente luogo di esecuzione nel territorio del paese,

1.2. Secondo l’ordinanza di cooperazione amministrativa, può essere effettuato un controllo in merito al collegamento di cui al punto 34 del § 1 del Codice Fiscale di un fornitore e di un destinatario in ВОД/ВОП . In tal caso, ciò può costituire motivo per un’ulteriore verifica sulla natura intracomunitaria della consegna, per valutare l’attendibilità della conferma scritta del destinatario ai sensi dell’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) .

1.3. In relazione al fatto che la remunerazione della fornitura è una delle condizioni obbligatorie per il suo trattamento come intracomunitario, in caso di mancato pagamento della fornitura, nell’effettuare un controllo fiscale, dovrebbe essere chiarito quale sia il suo la natura è – remunerata o gratuita. Nel caso in cui il fornitore fornisca prove sufficienti che la consegna è stata pattuita a titolo oneroso, non sussistono i presupposti per determinare il regime fiscale della consegna in quanto tale con luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria, con relativo effetto fiscale. Si dovrebbe presumere che vi sia una prova sufficiente della natura remunerativa della consegna, quando, oltre a un contratto, corrispondente corrispondenza commerciale scambiata, in cui è concordato un prezzo per la consegna e un invito al destinatario a pagare il suo obbligo, il fornitore ha fornito la documentazione che dimostra di aver adottato le misure necessarie per riscuotere il suo reclamo, inclusa l’esecuzione. Tali prove sono azioni penali intentate contro il destinatario, decisioni giudiziarie su tali richieste, domande ai tribunali per l’emissione di un mandato di esecuzione, rispettivamente emesse, documenti per casi di esecuzione depositati. Si presume che vi sia una fornitura remunerativa se viene fornita la prova che il destinatario della fornitura è in procedura fallimentare o di liquidazione e il fornitore ha fatto valere i suoi diritti sullo stesso. domande ai tribunali per l’emissione di un mandato di esecuzione, rispettivamente rilasciato uno, documenti per i casi di esecuzione depositati. Si presume che vi sia una fornitura remunerativa se viene fornita la prova che il destinatario della fornitura è in procedura fallimentare o di liquidazione e il fornitore ha fatto valere i suoi diritti sullo stesso. domande ai tribunali per l’emissione di un mandato di esecuzione, rispettivamente rilasciato uno, documenti per i casi di esecuzione depositati. Si presume che vi sia una fornitura remunerativa se viene fornita la prova che il destinatario della fornitura è in procedura fallimentare o di liquidazione e il fornitore ha fatto valere i suoi diritti sullo stesso.

Nel caso in cui non vi sia pagamento per la consegna e non sia fornita sufficiente evidenza di un pattuito pagamento, per il quale il fornitore abbia svolto l’attività necessaria per riscuotere l’importo da lui richiesto come corrispettivo pattuito, la consegna dovrà essere trattata quanto gratuito. In tal caso, se il soggetto ha detratto in tutto o in parte un credito d’imposta per beni da lui prodotti, acquistati, acquisiti o importati ed ha successivamente effettuato la consegna intracomunitaria gratuita dei beni stessi, si applica la previsione dell’art. 79, par. 10 della Legge IVA (ЗДДС), secondo cui il soggetto registrato che ha dedotto in tutto o in parte un credito d’imposta per beni da lui prodotti, acquistati, acquisiti o importati e successivamente ha effettuato con tali beni la consegna gratuita intracomunitaria, è debitore dell’imposta nella misura dell’usato credito d’imposta. Secondo il par.

Tale conguaglio dovrebbe essere effettuato anche nei casi di trasferimento di proprietà, che è equiparato a trasferimento gratuito ex art. 6, par. 3, punto 2 della Legge IVA (ЗДДС), quando è effettuato alle condizioni di ВОД.

  1. Trattamento fiscale di IVA non comprovata ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

Nei casi in cui è stata segnalata una ВОД ai sensi dell’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) e il fornitore non ha presentato i requisiti di cui all’art. 45 dei documenti di trasporto PPPDDS e il destinatario non ha dichiarato l’acquisizione nella sua dichiarazione VIES, esiste una base per il seguente trattamento fiscale:

– rettifica del credito d’imposta utilizzato in relazione ai beni in presenza di vizi accertati in relazione all’IVA dichiarata o

– tassazione nel territorio dello Bulgaria di un trasferimento a titolo gratuito di un bene o di altro diritto reale, che è equiparato a una cessione remunerativa, se un credito d’imposta è dedotto in tutto o in parte al momento dell’acquisizione (ai sensi dell’articolo 6, comma 3, capo 2, della Legge IVA (ЗДДС)), o

– addebitare l’imposta per la consegna con luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria, se vi è la prova che è stata effettuata a terzi.

  1. Data di scadenza dell’imposta in caso di ВОД non provata

Nei casi in cui, valutata la prova, l’Agenzia delle Entrate ritenga che, in relazione ad una cessione dichiarata dal soggetto a titolo della Legge IVA (ЗДДС), sussistano i presupposti per la tassazione con aliquota del 20%, occorre valutare per quale periodo l’imposta dovuta dovrebbe essere addebitato.

3.1. Nel caso in cui vi siano dati sul ВОД, ma non siano stati presentati i documenti di trasporto o la conferma del destinatario, ovvero il fornitore non abbia ottenuto i documenti di cui all’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) fino alla fine del mese solare successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’imposta per la cessione, si ritiene che la cessione sia imponibile con aliquota del 20 per cento. In tal caso l’imposta viene addebitata dal fornitore mediante emissione di protocollo ex art. 117, par. 2 della legge. Secondo l’art. 46, par. 3 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , la denuncia è emessa entro 5 giorni, a decorrere dall’ultimo giorno del mese solare successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’imposta di consegna, ai sensi dell’art. 51 della Legge IVA (ЗДДС)

3.2. Nei casi di cui al punto 1.1. da questa sezione, nonché quando sia accertato che la cessione dichiarata IVA ha natura di cessione imponibile con luogo di esecuzione nel territorio dello Bulgaria, l’imposta va addebitata alla data di accadimento dell’evento fiscale, secondo l’art. 25 della Legge IVA (ЗДДС) A partire dalla data di accadimento dell’evento fiscale, l’imposta dovrebbe essere addebitata anche nei casi di consegna non dichiarata (quando è accertato che i beni sono stati trasportati fuori dal territorio nazionale), nonché nei casi della Legge IVA (ЗДДС) dichiarata ai sensi dell’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС), quando è accertato che vi è una consegna con luogo di esecuzione nel territorio dello Bulgaria.

D) CASI PARTICOLARI DI ВОД

  1. IVA per merci trasportate da un deposito franco o da una zona franca situata nel territorio di un paese al territorio di un altro paese

Ai sensi del § 1, articolo 1 del codice fiscale IVA “Territorio del paese” è il territorio geografico della Repubblica di Bulgaria, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva. A questo proposito, l’ambito territoriale della legge è stato ampliato, includendo le zone franche, i depositi franchi, che erano espressamente esclusi dall’ambito territoriale della legge ai sensi della Legge IVA (ЗДДС) (abrogata). Si deve presumere che sia presente l’IVA (se sono presenti anche le altre condizioni di cui all’articolo 7, comma 1 o comma 4 della Legge IVA (ЗДДС)) quando si consegnano merci trasportate da un deposito franco o da una zona franca situata nel territorio del Paese al territorio di un altro paese.

  1. ВОД nel caso di contratto di locazione, in cui si pattuisca solo un’opzione per il trasferimento della proprietà al momento della sua conclusione, ma in caso di successiva modifica del contratto, è espressamente convenuto che a un certo punto la proprietà della merce passerà al destinatario al momento della consegna

Nel caso di contratto di locazione, in cui è pattuita solo un’opzione per il trasferimento della proprietà del bene con un fornitore – soggetto titolare di partita IVA e destinatario persona fisica – titolare di partita IVA in uno Stato membro, e il bene sono trasportati dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, il trattamento IVA di questa fornitura è il seguente: prestazione di un servizio soggetto all’uso di questo articolo. Il luogo di esecuzione di questa fornitura di servizi è determinato ai sensi dell’art. 21 IVA, e cioè:

  1. quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 21, par. 3, commi 1 e 2, lettera “g” – il luogo di adempimento è il luogo in cui è stabilito il destinatario della consegna.
  2. quando l’oggetto del contratto di leasing è un autoveicolo, si applica la previsione dell’art. 21, par. 3, commi 1 e 2, lettera “g” non trova applicazione, pertanto il luogo dell’adempimento è determinato ai sensi dell’art. 21, par. 1, ovvero dove è stabilito il fornitore.
  3. in tutti gli altri casi diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 – il luogo di adempimento è determinato ai sensi dell’art. 21, par. 1, ovvero dove è stabilito il fornitore. Ciò può verificarsi quando il bene è messo a disposizione di una persona che non è soggetto passivo stabilita in un altro Stato membro. In questa situazione, la disposizione dell’art. 21, par. 3, commi 1 e 2, lettera “g” non è applicabile, poiché il destinatario della consegna è un soggetto non passivo. Pertanto, il luogo di esecuzione della consegna sarà determinato ai sensi dell’art. 21, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) nel luogo in cui è stabilito il fornitore.

In caso di successiva modifica del contratto, ove sia espressamente pattuito che a un certo punto la proprietà della merce passerà al destinatario della consegna, si deve presumere che al momento della modifica del contratto intracomunitario la consegna avviene ai sensi dell’art. 6, par. 2, comma 3, TIVA (art. 13, comma 1, TIVA). Indipendentemente dal fatto che in quella data la merce non sarà trasportata nel territorio del rispettivo stato membro, si deve considerare che è già stata trasportata. Sono disponibili tutte le condizioni per l’approvvigionamento idrico, ai sensi dell’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), in quanto nello stesso testo non è espressamente richiesta una sequenza certa tra il momento del trasferimento della proprietà e il trasporto del bene.

Secondo l’art. 13, par. 4 della PPDSDS, il servizio di fornitura di credito per la consegna di beni ai sensi di un contratto di locazione è considerato una consegna separata, il cui evento fiscale si verifica ai sensi dell’art. 25, par. 4 della legge.

  1. ВОД o consegna sul territorio del paese in relazione all’art. 7, par. 5, voci 8-10 della Legge IVA (ЗДДС)

Alla luce di quanto previsto dall’art. 7, par. 5, commi 8-10 della Legge IVA (ЗДДС), secondo cui la spedizione/trasporto di beni al di fuori del territorio dello Bulgaria non costituisce IVA nelle ipotesi considerate, si tenga presente che la circolazione di beni tra due Stati membri in questi casi dovrebbero trovare riscontro in un registro sulla base dell’art. 123, par. 2 IVA, che dovrebbe fornire le informazioni disciplinate dall’art. 121, par. 8 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) .

3.1. Ai sensi dell’art. 7, par. 6 in relazione al par. 4 IVA, quando ricorrono i presupposti di cui al par. 5, le voci 8-10 della Legge IVA (ЗДДС), si ritiene che in quel momento sia stata effettuata una cessione intracomunitaria remunerativa ai sensi del co. 4.

3.2. Nei casi in cui la persona abbia riportato la spedizione o il trasporto di beni nell’agenda di cui all’art. 123, par. 2 IVA e le condizioni di cui all’art. 7, par. 5, commi 8-10 IVA, e il soggetto – destinatario risulta iscritto ai fini IVA nello Stato membro nel cui territorio i beni sono stati spediti o trasportati, si presume che al momento in cui cessano le circostanze vi sia una consegna ai sensi Arte. 6, par. 3, punto 1 della Legge IVA (ЗДДС), che la legge equipara a retribuzione. Pertanto, il soggetto deve procedere alla rettifica del credito d’imposta utilizzato secondo l’ordine dell’art. 79, par. 10 e 11 della Legge IVA (ЗДДС).

Durante il controllo di una persona con partita IVA, può essere stabilito che la persona ha inviato o trasportato beni dal territorio del paese al territorio di un altro paese e non ha riportato la fornitura di beni né nel registro delle vendite né nella dichiarazione di riferimento e VIES- la dichiarazione per i periodi di riferimento, né all’agenda ex art. 125 della Legge IVA (ЗДДС) Se la persona a questo proposito fa riferimento ai motivi dell’art. 7, par. 5, commi 8-10 IVA, alla luce delle restanti evidenze, si dovrebbe valutare la disponibilità dei dati per la tassazione della consegna sul territorio dello Bulgaria con aliquota del 20%.

Questa disposizione si applica solo ai casi di cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7, par. 1 e 4 della Legge IVA (ЗДДС) e non si applica alle cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad accisa e ai veicoli nuovi.

 

Confutazione della tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate che in caso di supposto mancato trasporto in una cessione intracomunitaria invoca il par. 2 dell’art. 62 della Legge IVA

Ai fini delle prove del trasporto al riguardo di acquisti o cessioni intracomunitarie (Vedi: BULGARIA – CESSIONI DEI BENI INTRACOMUNITARIE – PROVA DEL TRASPORTO O DELLA SPEDIZIONE DEL BENE) l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) quando trova discrepanze o contesta  la documentazione esibita invoca il paragrafo 2 dell’Art. 62 (Luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria) della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) che dspone che l luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio dello Stato Bulgaria), quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nello Stato bulgaro.

L’Art. 62 (Luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria)  della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:

“(1) Il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio del Paese, quando i beni arrivano e il loro trasporto termina nel territorio del Paese.

(2) Indipendentemente dal par. 1, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio dello Stato, quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nello Stato.

(3) Il paragrafo 2 non si applica quando la persona ha la prova che l’acquisto intracomunitario dei beni è stato tassato nello Stato membro in cui i beni sono arrivati ​​o il loro trasporto è stato completato.
(4) Se l’acquisizione intracomunitaria è tassata ai sensi del par. 2 e successivamente la persona dimostra che tale acquisto intracomunitario è tassato anche nello Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, la persona corregge il risultato dell’applicazione del par. 2.
(5) Indipendentemente dal par. 2, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è lo Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. l’intermediario in operazione tripartita acquista i beni con il suo numero identificativo di cui all’art. 94, par. 2 ;
2. il soggetto di cui al comma 1 effettua la successiva consegna dei beni all’acquirente nell’operazione tripartita;
3. il soggetto di cui al punto 1 ha emesso fattura per la consegna di cui al punto 2, rispondente ai requisiti di cui all’art . 114 , in cui indicava di essere intermediario nell’operazione tripartita e che l’imposta di fornitura era dovuta dall’acquirente nell’operazione tripartita;
4. la persona di cui al punto 1 dichiara la consegna di cui al punto 2 nella dichiarazione VIES per il periodo d’imposta in questione.

(6) I documenti che attestano le circostanze di cui al par. 3, 4 e 5, e la procedura per apportare la rettifica di cui al par. 4 sono determinate dalle norme di attuazione della legge .”

Nei casi in cui viene contestato il trasporto e la consegna, a nostro parere, appare infondata la tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) che si basa sull’art. 62, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

L’art. 62, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), attiene al Luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria.

Ora si tratta di stabilire cosa sia “acquisizione intracomunitaria”.

La definizione di acquisizione intracomunitaria è contenuta nell’art. 13 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che dispone che l’acquisto intracomunitario è l’acquisizione del diritto di proprietà dei beni e di ogni altro diritto di disporre dei beni in qualità di proprietario spediti o trasportati nel territorio dello Stato (Bulgaria) dal territorio di un altro Stato membro, quando il fornitore è un soggetto passivo registrato ai fini IVA in un altro Stato membro.

Quindi, per precisa disposizione dell’art. 13 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) per esserci un acquisto intracomunitario è necessario che i beni siano spediti o trasportati nel territorio della Bulgaria.

Secondo noi per una corretta interpretazione del paragrafo 2 dell’art. 62 non si può prescindere da una visione completa dell’art.62.

Infatti il paragrafo 3 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che Il paragrafo 2 dell’art. 62 non si applica quando la persona ha la prova che l’acquisto intracomunitario dei beni è stato tassato nello Stato membro in cui i beni sono arrivati o il loro trasporto è stato completato.

Quindi, secondo noi, il paragrafo 2 si riferisce al caso in cui i beni sono arrivati in altro Stato membro ed il soggetto passivo IVA non ha dato prova della tassazione nello Stato membro o che il trasporto sia stato completato.

Tutto questo è confermato dal fatto che il paragrafo 3 non dice “uno Stato membro”, ma dice “nello Stato membro”, riferendosi, appunto, specificatamente, al caso di cui al paragrafo 2.

Per cui, secondo noi, il paragrafo 2 dell’art. 62 si riferisce ad una Operazione triangolare (operazione tripartita – Тристранна операция)  in cui i beni sono acquistati da un soggetto passivo IVA bulgaro ed i beni vengono trasportati o tassati in un altro Stato membro ed il soggetto passivo IVA bulgaro non dà la prova di questo.

Tutto ciò è confermato dal disposto del paragrafo 4 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che dispone che “Se l’acquisizione intracomunitaria è tassata ai sensi del par.2 e successivamente la persona dimostra che tale acquisto intracomunitario è tassato anche nello Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, la persona corregge il risultato dell’applicazione del par.2.”

Quindi il paragrafo 4 conferma la tesi che il paragrafo 2 si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция) in cui i beni arrivano in altro Stato membro UE o in cui termina il trasporto.

Secondo noi il paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция) in cui il soggetto passivo bulgaro è l’intermediario della cessione che compra da uno Stato Membro UE (Stato 1) e vende a soggetto passivo in altro Stato membro UE (Stato 2) con spedizione diretta da Stato 1 a Stato 2.

La nostra tesi trova conferma dal paragrafo 5 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che dispone che:

(5) Indipendentemente dal par. 2, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è lo Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. l’intermediario in operazione tripartita acquista i beni con il suo numero identificativo di cui all’art. 94, par. 2 ;
  2. il soggetto di cui al comma 1 effettua la successiva consegna dei beni all’acquirente nell’operazione tripartita;
  3. il soggetto di cui al punto 1 ha emesso fattura per la consegna di cui al punto 2, rispondente ai requisiti di cui all’art . 114 , in cui indicava di essere intermediario nell’operazione tripartita e che l’imposta di fornitura era dovuta dall’acquirente nell’operazione tripartita;
  4. la persona di cui al punto 1 dichiara la consegna di cui al punto 2 nella dichiarazione VIES per il periodo d’imposta in questione.”

Quindi per una corretta interpretazione del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) non si può prescindere da un’attenta lettura dei restanti paragrafi (3,4,5) che evidentemente portano alla conclusione che:

  • Il paragrafo 1 si riferisce ad una situazione in cui il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio del Paese  (Bulgaria), quando i beni arrivano e il loro trasporto termina nel territorio del Paese (Bulgaria);
  • I restanti paragrafi dal 2 al 5 fanno riferimento ad un’operazione tripartita (Тристранна операция) in cui il soggetto passivo bulgaro è l’intermediario ed i beni vengono spediti da uno Stato Membro UE (Stato 1) ed arrivano e il loro trasporto termina nel territorio di un altro Stato membro UE (Stato 2).

Da tutto questo si evince che la tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) è quanto meno contraddittoria in quanto sostiene che non vi è stato trasporto, ma, contemporaneamente, basa la sua pretesa sul paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che, per tutto quanto visto in precedenza, fa specificamente riferimento ad un’operazione tripartita che vede la sua base giuridica nel trasporto dei beni da uno Stato Membro UE (Stato 1) ad un altro Stato membro UE (Stato 2).

Ora consideriamo le norme comunitarie.

Per inquadrare al meglio la normativa su citata bisogna sempre tener presente che l’attuale principio ( in attesa di quello futuro (principio di tassazione nel Paese di origine)) che governa gli scambi intracomunitari è  il principio di tassazione nel Paese di destinazione, secondo cui l’imposta si applicata nel Paese in cui sono consumati i beni e i servizi.

L’art. 40 (Luogo degli acquisti intracomunitari di beni) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 – Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto dispone che: “E’ considerato  luogo  di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni  si  trovano  al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Appare evidente che lart. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 è in pieno contrasto con l’interpretazione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Poniamo il caso che si parli di acquisti effettuati in in altro Stato membro da un soggetto passivo bulgaro e secondo l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) non vi è stato trasporto.

Se  i beni non si sono spostati dall’altro Stato membro allora, in base all’art. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, norma superiore rispetto alla norma nazionale Bulgara, il luogo dell’acquisto è l’altro Stato membro e non la Bulgaria.

Ancora una volta appare evidente come il paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция) e non ad un semplice acquisto intracomunitario, altrimenti si avrebbe una evidente violazione da parte del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) della norma superiore, l’art. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112.

A conferma della nostra tesi portiamo anche le norme della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 sulla operazione tripartita (Тристранна операция) semplificata.

Nella c.d. “triangolare comunitaria (operazione tripartita (Тристранна операция)) semplificata” (introdotta dalla Direttiva 1999/111/CEE), la cui disciplina a livello comunitario è contenuta negli artt. 141 (Adozione di misure particolari) e 197 (Altri soggetti passivi)  della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 – Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto:

  • Sono presenti tre operatori economici, tutti soggetti passivi d’imposta (vale a dire titolari di partita IVA);
    • Promotore della triangolazione/ cessionario intermedio, vale a dire il soggetto che genera la triangolazione ed effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita;
    • Primo cedente, cioè il fornitore materiale del bene;
    • Secondo acquirenteDestinatario finale della merce o Cessionario finale, vale a dire colui che riceve materialmente la merce acquistata dal Promotore;
  • SI pongono in essere due cessioni di beni:
    • unaprima cessione tra il primo cedente e il cessionario intermedio;
    • una seconda cessione tra il cessionario intermedio e il cessionario finale;
  • soggetti in questione operano ciascuno in un paese differente appartenente all’Unione Europea;
  • Sebbene vi sia stato un doppio trasferimento della proprietà: dal Primo cedente al Promotore e da quest’ultimo al Destinatario finale, il bene oggetto di compravendita viene materialmente trasportato dal primo Paese, nello Stato membro dove è registrato il destinatario finale;
  • Si realizza un unico trasferimentodi beni dal Paese membro di partenza (Stato del primo cedente) a quello di destinazione (Stato del cessionario finale).

L’art.141 (Adozione di misure particolari) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 ,  in deroga all’art. 2, paragrafo 1, lett. b) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 (Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: ……. b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro)sancisce che:

 Ciascuno Stato membro (Stato del Cessionario finale) prende misure particolari per non assoggettare all’IVA  gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40 (Luogo degli acquisti intracomunitari di beni: E’ considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.)qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l‘acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo 
(Promotore della triangolazione) non stabilito nello Stato membro in questione (Stato del Cessionario finale), ma identificato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro;
b) l‘acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni 
(seconda cessione tra il cessionario intermedio e il cessionario finale)effettuata nello Stato membro in questione (Stato del Cessionario finale) dal soggetto passivo di cui alla lettera a) (Promotore della triangolazione) ;
c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) 
(Promotore della triangolazione) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli e’ identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva (Cessionario finale);
d) il destinatario della cessione successiva 
(Cessionario finale) sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro in questione (Stato del Cessionario finale) ;
e) il destinatario di cui alla lettera d)
 (Cessionario finale) sia stato designato, conformemente all’articolo 197, come debitore dell’imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non e’ stabilito nello Stato membro in cui l’imposta e’ dovuta.

L’art.197 (Altri soggetti passivi)  della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 dispone che:

“1. L’IVA e’ dovuta dal destinatario della cessione di beni (Cessionario finale)quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’operazione imponibile e’ una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all’articolo 141 (Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all’IVA  gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti……);
b) il destinatario di tale cessione di beni (Cessionario finale) e’ un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro dove e’ effettuata la cessione (Stato del Cessionario finale);
c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario (Promotore della triangolazione) è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5.
2. Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell’imposta in applicazione dell’articolo 204, gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

Quindi:

L’art. 15 (Operazione tripartita (Тристранна операция))  della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:

“Un’Operazione tripartita è la cessione di beni tra tre persone iscritte ai fini IVA in tre diversi Stati membri A, B e C, per la quale sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. una persona registrata nello Stato membro A (cedente) consegna beni a una persona registrata nello Stato membro B (intermediario), che a sua volta consegna tali beni a una persona registrata nello Stato membro C (acquirente);
2. la merce viene trasportata direttamente da A a B;
3. l’intermediario non è titolare di partita IVA negli Stati membri A e B;
4. l’acquirente addebita l’IVA come destinatario sulla consegna.”

Alla luce delle norme comunitarie appare evidente che il legislatore bulgaro, nel rispetto della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, trattando nei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) fa riferimento ad un’operazione tripartita (Тристранна операция).

In un’operazione tripartita (Тристранна операция) semplificata tra operatori economici stabiliti in Stati diversi dell’Unione Europea l’operazione comporta una movimentazione fisica dei beni dallo Stato dove è stabilito il primo cedente direttamente allo Stato (altro Stato membro) di residenza del destinatario finale (cliente finale).
In base alla normativa il primo cedente effettua una cessione intracomunitaria senza applicazione dell’Iva ed il destinatario finale realizza di fatto un acquisto intracomunitario nel proprio Stato, dove assolverà l’imposta.

Tutto questo è in accordo con L’art. 13 (Acquisizione intracomunitaria)  comma 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che dispone che non è un acquisto intracomunitario l’acquisizione di beni da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge, acquirente in un’operazione triangolare, da un intermediario in un’operazione triangolare.

Quindi in un’operazione tripartita (Тристранна операция):

  • la prima cessione, che vede cedente il primo cedente (soggetto passivo nello Stato 1) e cessionario dell’operazione il promotore dell’operazione (soggetto passivo nello Stato 2), è un acquisto intracomunitario senza applicazione dell’IVA (a patto che a norma del punto c del primo paragrafo dell’art. L’art.141 della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) (Promotore della triangolazione) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva (Cessionario finale));
  • la seconda cessione, che vede cedente il promotore dell’operazione (soggetto passivo nello Stato 2) e cessionario dell’operazione il destinatario finale, cessionario finale (soggetto passivo nello Stato 3), realizza di fatto un acquisto  nel proprio Stato, dove assolverà l’imposta.
Il paragrafo 3 dell’Art. 17 (Luogo di adempimento per la consegna della merce) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)
disponendo che il luogo di adempimento per la cessione di beni da un intermediario in un’operazione tripartita a un acquirente in un’operazione tripartita (seconda cessione) è lo Stato membro in cui l’acquirente in un’operazione tripartita è registrato ai fini IVA, conferma che l’IVA, in un’operazione tripartita, sarà assolta nello Stato membro dell’acquirente finale.
La qualifica di acquisto intracomunitario per la prima cessione rimane vincolata al fatto che il soggetto passivo IVA Promotore della operazione tripartita (Тристранна операция) possa dimostrare che i beni da Lui acquistati  siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva (Cessionario finale)).

A questo punto, appare evidente che il paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) (Indipendentemente dal par. 1, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio dello Stato, quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nello Stato) sia stato inserito dal legislatore bulgaro nella previsione in cui il Promotore bulgaro di una operazione tripartita (Тристранна операция) non possa dimostrare che i beni da lui acquistati siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso dalla Bulgaria a quello a cui sono destinati (Stato del Cessionario finale). Infatti in questa ipotesi la prima cessione non sarà più per il soggetto passivo bulgaro un acquisto intracomunitario senza applicazione dell’IVA, ma si realizza di fatto un acquisto  in Bulgaria, Stato dove sarà  dovuta l’imposta.

Questo tesi concorda pienamente con:

  • il paragrafo 3 dell’art. 62 che dispone che Il paragrafo 2 non si applica quando la persona ha la prova che l’acquisto intracomunitario dei beni è stato tassato nello Stato membro in cui i beni sono arrivati o il loro trasporto è stato completato;
  • il paragrafo 4 dell’art. 62 che dispone che se l’acquisizione intracomunitaria è tassata ai sensi del par. 2 e successivamente la persona dimostra che tale acquisto intracomunitario è tassato anche nello Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, la persona corregge il risultato dell’applicazione del par. 2.
  • il paragrafo 5 dell’art. 62 che evidentemente fa riferimento ad una operazione tripartita (Тристранна операция) .

È evidente che il paragrafo 3 dell’art. 62 facendo riferimento in un contesto di acquisto intracomunitario a

  • Stato membro in cui i beni sono arrivati
  • trasporto completato

si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция).

Per tutto quanto detto ribadiamo come la tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) sia, quanto meno, contraddittoria in quanto, da un lato, sostiene che non vi è stato trasporto, ma, dall’altro,  basa la sua pretesa sul paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che fa specificamente riferimento, per tutto quanto visto in precedenza, ad un operazione tripartita (Тристранна операция) che vede la sua base giuridica nel trasporto dei beni da uno Stato Membro UE (Stato 1) ad un altro Stato membro UE (Stato 2).

È altrettanto evidente che  l’interpretazione  letterale , avulsa dagli altri paragrafi, che l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) da del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) (Indipendentemente dal par. 1, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio dello Stato, quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nello Stato) è in evidente contraddizione con la norma superiore, l’art. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 che dispone : “È considerato  luogo  di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni  si  trovano  al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Mentre appare in sintonia con l’art. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 (È considerato  luogo  di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni  si  trovano  al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.) l’interpretazione del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che  considera il caso in cui Promotore bulgaro di una operazione tripartita (Тристранна операция) non possa dimostrare che i beni da lui acquistati siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso dalla Bulgaria a quello a cui sono destinati (Stato del Cessionario finale), caso nel quale non siamo in presenza di un acquisto intracomunitario.

Considerando il  paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) in raccordo ai paragrafi  3, 4 e 5 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) appare evidente che la dicitura di cui al paragrafo 3 se “il trasporto non è stato completato” si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция).

Inoltre siamo in presenza di un’ulteriore contraddizione da evidenziare nella tesi prospettata dall’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)).

Il paragrafo 1 dell’Art. 17 (Luogo di adempimento per la consegna della merce) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che il luogo di adempimento per la consegna di beni che non vengono spediti o trasportati è il luogo in cui i beni si trovano al momento del trasferimento della proprietà e ogni altro diritto di disporre della merce in qualità di proprietario.

Quindi se si accoglie la tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) in base alla quale non vi è stato trasporto il luogo di adempimento per la consegna di beni che non vengono spediti o trasportati è il luogo in cui i beni si trovano al momento del trasferimento della proprietà, quindi nell’ipotesi in oggetto l’altro Stato membro.

 

 

BULGARIA – CESSIONI DEI BENI INTRACOMUNITARIE – PROVA DEL TRASPORTO O DELLA SPEDIZIONE DEL BENE

L’art.1 del Regolamento Unione Europea del 04/12/2018 n. 1912 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie) ha introdotto l’Articolo 45-bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto)

L’Articolo 45 bis del el Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recita:

“1.  Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva n. 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
b) il venditore è in possesso di:
i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2.  Un’autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3.  Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti:
i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.”

Dal 1° gennaio 2020, il cedente, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, deve fornire le prove per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro.

Quindi, in merito alle operazioni intracomunitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il cedente, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, deve fornire le prove per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’indicazione in fattura del codice identificativo IVA del cessionario presente nel sistema VIES, così come la corretta presentazione degli elenchi INTRASTAT, costituiranno requisiti sostanziali affinché possa sussistere una cessione intracomunitaria non imponibile IVA.

Cessioni intracomunitarie oggetto di “prova”

Sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili agli effetti dell’IVA, le cessioni a titolo oneroso di beni:

  • trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea dal cedente o dal cessionario (o da terzi per loro conto);
  • nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta

I presupposti che devono congiuntamente sussistere per la realizzazione di una cessione intracomunitaria sono i seguenti:

  • un presupposto soggettivo: entrambe le parti devono avere la qualifica di soggetti passivi d’imposta ed essere residenti in differenti Stati appartenenti alla Comunità europea;
  • un presupposto oggettivo: l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili, o di altro diritto reale di godimento;
  • un presupposto territoriale: il luogo di partenza e di destinazione dei beni deve essere situato all’interno dell’Unione europea.

Sono quindi escluse dall’ambito delle “cessioni intracomunitarie” le cessioni di beni immobili, di beni immateriali (che non possono essere trasferiti fisicamente in un altro Stato UE), nonché le cessioni di beni mobili a titolo gratuito. Allo stesso modo sono escluse dalla disciplina in esame le cessioni di beni che rimangono nel territorio dello Stato.

Documenti probatori per cessioni intracomunitarie

Per la mancata indicazione della documentazione necessaria per attestare il trasferimento fisico del bene in un altro Paese comunitario, ed allo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento comune chiaro e semplice da applicare, è stato adottato il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

Il legislatore comunitario ha elencato le prove che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

La nuova disposizione prende in considerazione 2 fattispecie di beni:

  • beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi per suo conto;
  • beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto

Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce, il cedente deve essere in possesso di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

ELEMENTI DI PROVA GRUPPO A  ELEMENTI DI PROVA GRUPPO B
Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce). Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beniI documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
Polizza di carico Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione);
Fattura di trasporto aereo. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Fattura emessa dallo spedizioniere. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario il rilascio da parte del cessionario di una dichiarazione con la quale certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

Bulgaria – Documenti probatori per cessioni intracomunitarie

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

L’Art. 53 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)è dedicato all’Aliquota fiscale e documentazione delle forniture intracomunitarie

Art. 53. (1) Le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7 , ad eccezione delle cessioni intracomunitarie esentate di cui all’art. 38, par. 2 .
(2) (Modificata, SG n. 96/2019, in vigore dal 01.01.2020) Per l’applicazione del tasso zero ex par. 1 il fornitore dovrebbe avere:
1. documenti per la consegna, determinati dalle norme di applicazione della legge , e
2. (suppl. – SG, iss. 102 nel 2019, in vigore dal 01.01.2020) documenti per la spedizione o il trasporto della merce dal territorio dello Stato al territorio di altro Stato membro, determinato dall’art. 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni nelle operazioni intracomunitarie (GU L 311/10 del 7 dicembre 2018) 2018), di seguito denominata a come ” Regolamento di esecuzione (UE) № 282/2011 ” o definito dai regolamenti di esecuzione .
(3) Se il fornitore non ottiene i documenti di cui al par. 2 fino alla scadenza del mese solare successivo a quello durante il quale è divenuta esigibile l’imposta sulle forniture, par. 1 non si applica. Se successivamente il fornitore ottiene i documenti di cui al par. 2, corregge il risultato dell’applicazione del presente comma secondo la procedura determinata dalle norme di applicazione della legge .

Il Capitolo sei del Regolamento per l’applicazione  dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto (ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) è dedicato alla CERTIFICAZIONE DELL’ESISTENZA DI CIRCOSTANZE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI INTRACOMUNITARI

L’Art. 45 elenca i documenti attestanti la cessione intracomunitaria di beni

Art. 45. Per provare una cessione intracomunitaria di beni, il fornitore deve disporre dei seguenti documenti:
1. (mod. SG 101/06) documento per la consegna:
a) (modifica SG 25/20, in vigore dal 20.03.2020) fattura della fornitura, che riporta la partita IVA del destinatario, rilasciata da altro Stato membro, con la quale è stata effettuata la consegna;
b) protocollo di cui all’art. 117, par. 2 della legge (1) – nei casi di consegna intracomunitaria di cui all’art. 7, par. 4 della legge (2) ;
c) un documento ex art. 168, cpv. 8 della legge (3) – quando il fornitore è una persona fisica che non è una ditta individuale e non è iscritta alla legge;
2. (modificata, . altro Stato membro, quando non applica la presunzione di cui all’art. 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda alcune esenzioni nelle operazioni intracomunitarie (GU L 311/10 del 7 dicembre 2018) 2018):
a) (suppl. – SG, iss. 10 nel 2011, in vigore dal 01.02.2011, suppl. – SG, iss. 8 nel 2016, in vigore dal 29.01.2016) documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di una persona da lui autorizzato, attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di un altro Stato membro – nei casi in cui il trasporto sia stato effettuato dal destinatario o da un terzo per conto del destinatario; la conferma scritta dovrà indicare la data e il luogo di ricevimento, il tipo e la quantità della merce, il tipo, la marca e il numero di targa del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto, il nome di chi ha consegnato la merce e la sua capacità ufficiale, il nome della persona che ha ricevuto la merce, e la sua qualità ufficiale;
b) un documento di trasporto attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di un altro Stato membro, dove il trasporto è stato effettuato dal fornitore o da un terzo per conto del fornitore.

L’Art. 46 pone le regole per gli adeguamenti per forniture intracomunitarie

Art. 46. ​​​​(1) Nel caso in cui il fornitore non ottenga i documenti di cui all’art. 45 fino alla fine del mese solare successivo a quello durante il quale è divenuta esigibile l’imposta sulle forniture, la prestazione è considerata imponibile nella misura del 20 per cento.
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’imposta è addebitata dal fornitore mediante l’emissione di un protocollo ex art. 117, par. 2 della legge.
(3) (Modificata, SG n. 39/2008, in vigore dal 15.04.2008) Il protocollo di cui al par. 2 è rilasciato entro 15 giorni, a decorrere dall’ultimo giorno del mese solare successivo a quello durante il quale è divenuta esigibile l’imposta sulle forniture.
(4) Quando successivamente il fornitore ottiene i documenti necessari, corregge il risultato dell’applicazione del par. 1 e 2, annullando il protocollo di cui al par. 2. Nessun nuovo protocollo è emesso per la cancellazione.
(5) L’annullamento di cui al par. 4 deve essere effettuato entro 5 giorni, a decorrere dalla data in cui la persona ha ottenuto i documenti necessari.
(1) Art. 117 – Emissione di protocolli – (1) Un protocollo deve essere emesso obbligatoriamente:
1. (modificata, SG n. 108/2006, in vigore dal 01.01.2007, modificata, SG n. 96/2019, in vigore dal 01.01.2020) nei casi di cui all’art. 82, par. 2, 3, 4, 5 e 6 e dell’art. 84 – dalla persona registrata – destinatario della consegna;
2. nei casi di cui all’art. 57 – dalla persona registrata – importatore;
3. nei casi di consegne di cui all’art. 6, par. 3, art. 7, par. 4, art. 9, par. 3, art. 142, cpv. 1 e artt. 144, cpv. 4 – dalla persona registrata – fornitore;
4. (Nuova, SG n. 108/2006, in vigore dal 01.01.2007) nei casi di cui all’art. 161 e 163a – dal soggetto iscritto – destinatario della prestazione, quando il prestatore è un soggetto passivo non iscritto alla legge;
5. (Nuova, SG n. 88/2016, in vigore dal 01.01.2017) nei casi di cui all’art. 6, par. 4, punto 4 – da persona iscritta che abbia fornito gratuitamente generi alimentari.
(2) Il protocollo di cui al par. 1 deve contenere:
1. numero e data;
2. (suppl. – SG 108/06, in vigore dal 01.01.2007) il nome e il numero identificativo di cui all’art. 94, par. 2 della persona di cui al par. 1;
3. la quantità e la tipologia dei beni o la tipologia del servizio;
4. la data in cui si è verificato l’evento fiscale sulla fornitura;
5. la base imponibile;
6. l’aliquota fiscale;
7. (suppl. – SG 95/09, in vigore dal 01.01.2010) i motivi di maturazione o meno dell’imposta da parte del soggetto di cui al par. 1;
8. l’importo dell’imposta;
9. (Nuova,. quando il fornitore è stato registrato ai fini IVA in un altro Stato membro, e il numero e la data della fattura – se emessa prima della data di emissione del verbale;
10. (Nuova, SG n. 98/2013, in vigore dal 01.01.2014, modificata per l’entrata in vigore, SG n. 104/2013, in vigore dal 12.01.2013) numero di identificazione ex art. 84 del Codice di procedura tributario-assicurativo del fornitore di beni di cui all’allegato № 2, parte seconda, e numero e data della fattura.
(3) (Modificata,. l’imposta è diventata dovuta. Nei casi di fornitura gratuita di generi alimentari di cui all’art. 6, par. 4, comma 4, il protocollo è emanato entro e non oltre 5 giorni dalla data di consegna degli alimenti.
(4) In caso di modifica della base imponibile di fornitura o in caso di annullamento di una fornitura per la quale è stato emanato un protocollo, il soggetto emette un nuovo protocollo, che deve obbligatoriamente contenere:
1. il numero e la data del protocollo iniziale rilasciato per la consegna;
2. le motivazioni per l’emanazione del nuovo protocollo;
3. l’aumento/diminuzione della base imponibile;
4. l’aumento/diminuzione dell’imposta.
(5) (Modificata, SG n. 108/2007, in vigore dal 19.12.2007) Il protocollo di cui al par. 4 è emesso entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui si è verificata la circostanza di cui al comma 1. 4.
(2) (4) Per cessione intracomunitaria di beni retribuita si intende anche la spedizione o il trasporto di beni, prodotti, estratti, trasformati, acquistati, acquistati o importati nel territorio dello Stato da una persona iscritta ai sensi della presente legge nell’ambito della sua attività economica, quando il i beni sono spediti o trasportati ai fini dell’attività economica da o per suo conto dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro in cui la persona è registrata ai fini dell’IVA.
(3) (8) In caso di consegna accidentale ai sensi del par. 1 da una persona fisica, che non sia una ditta individuale, la persona rilascia un documento, che contiene i requisiti di cui all’art. 114, par. 1, pp. 3 – 15