Ai BROKER ASSICURATIVI è dedicato il Capitolo trenta della Legge sulla Commissione di Vigilanza Finanziaria (ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР) artt.da301 a 312
Sezione I. Disposizioni generali
Sezione II. Condizioni per esercitare l’attività di intermediario assicurativo
Sezione III. Registrazione di un broker assicurativo
Nel caso in cui un intermediario assicurativo cessasse la propria attività in Italia e venisse cancellato dal registro degli intermediari assicurativi in Italia tenuto dall’ Ivass (Istituto Italiano per la vigilanza sulle assicurazioni), può chiedere l’iscrizione come intermediario assicurativo nella Repubblica Bulgaria.
I Requisiti del broker assicurativo sono elencati nell’art. 303 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО)
Un broker assicurativo può essere una società o una ditta individuale.
Gli intermediari che svolgono attività assicurativa nella Repubblica Bulgaria sono soggetti al regime di registrazione e sono iscritti nel registro pubblico tenuto dalla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор) di cui all’art. 30, par. 1, punto 12 della Legge sulla Commissione di Vigilanza Finanziaria (ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР).
A tal fine si presenta una richiesta alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор) e si allega la documentazione, ai sensi dell’art. 307 (Documenti necessari per l’iscrizione nel registro) del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО).
2. dati relativi ai soggetti di cui all’art. 303, par. 1 – 3 – se si tratta di una persona giuridica
, e documenti attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’art. 303, par. 1 e 2 – se si tratta di una persona fisica – un’impresa individuale
(2) Richiesta ai sensi del par. 1 viene considerato dopo il pagamento di una tassa per l’esame del documento.”
Secondo l’articolo 303 del codice sulle assicurazioni, quando un intermediario assicurativo è una persona fisica – ditta individuale, deve:
- aver conseguito laurea;
- possedere esperienza professionale nel settore assicurativo e aver conseguito la formazione prevista dall’art. 292, par. 1 o 2 o ai sensi dell’art. 304, par. 4 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) oppure aver superato con esito positivo un esame di qualificazione professionale organizzato dalla Commissione di Vigilanza finanziaria;
- non essere stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
- non essere privato del diritto di ricoprire un incarico di responsabilità materiale;
- non essere stato membro dell’organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società per la quale è stata aperta una procedura di fallimento, o di una società sciolta per fallimento, qualora vi siano creditori insoddisfatti;
- non essere stato dichiarato fallito, se vi sono creditori insoddisfatti, e non è in procedura concorsuale;
- sulla base dell’ informazione e dei dati nei suoi confronti e nei confronti delle persone a lui collegate, nonché sui rapporti tra gli stessi intercorrenti, non ci siano motivi di dubitare della sua affidabilità e idoneità né della possibilità di un conflitto di interessi.
Quando viene presentata domanda per l’iscrizione di un intermediario assicurativo – persona giuridica, ciascun membro dell’organo di amministrazione e controllo di un intermediario assicurativo, nonché le persone che lo rappresentano e lo gestiscono, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 303, par. 1 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) in materia di buona reputazione. I requisiti di cui all’art. 303, par. 2 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) riguardano i soggetti che, con decisione di un organo competente dell’intermediario e con l’atto istitutivo, sono designati a gestire l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi. Quanto sopra si applica anche alle imprese individuali, nonché a qualsiasi persona che ricopra una posizione dirigenziale dell’intermediario, responsabile dello svolgimento delle attività di distribuzione di prodotti assicurativi. Quando un membro dell’organo di direzione o di controllo dell’intermediario assicurativo è una persona giuridica, i requisiti si applicano alle persone fisiche che lo rappresentano in tali organi.
La domanda di registrazione di un intermediario assicurativo può essere presentata anche in formato elettronico, secondo l’Ordinanza n. 67 del 07/04/2019 sulla procedura di registrazione elettronica degli intermediari assicurativi. Le appendici 1.1 e 1.2 del presente regolamento contengono un elenco dettagliato delle informazioni e delle domande che devono essere presentate via e-mail: delovodstvo@fsc.b o all’indirizzo: Sofia 1000, Budapest St. N2 16.
Il Capitolo trentadue del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) è dedicato al DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI)
Nell’art. 323 (Svolgimento di attività nella Repubblica di Bulgaria da parte di intermediari assicurativi e riassicurativi di un altro Stato membro) del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) è specificata la procedura con la quale un intermediario assicurativo registrato in un altro Stato membro può svolgere attività sul territorio della Repubblica Bulgaria. Alle condizioni del diritto di stabilimento, il broker assicurativo svolge le sue attività sul territorio della Repubblica Bulgaria aprendo una filiale, mentre in regime di libera prestazione di servizi, il broker assicurativo svolge le sue attività direttamente senza stabilire una presenza permanente. Per esercitare un’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi non è necessario porre termine alla registrazione in uno Stato membro e, quindi, ad una nuova registrazione nell’altro Stato membro, ma è necessario presentare una preventiva comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’intermediario assicurativo, la quale, in presenza dei presupposti giuridici per ciò, trasmette l’informazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.
Secondo l’art. 303 (Requisiti del broker assicurativo) par. 7 del del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) le condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di cui al par. 2, comma 2, dell’art. 303, nonché per il riconoscimento del titolo di studio acquisito in uno Stato membro, sono determinati dalla Commissione con regolamento. L’esame viene condotto da una commissione, di cui fanno parte un rappresentante delle organizzazioni professionali degli assicuratori e un rappresentante delle organizzazioni professionali degli intermediari assicurativi.
Le condizioni e la procedura per lo svolgimento di un esame per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di cui all’art. 303 (Requisiti del broker assicurativo) par. 2, comma 2, del del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО), sono state determinate dalla Commissione di vigilanza finanziaria con l’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006 sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la qualificazione professionale degli intermediari assicurativi per il riconoscimento delle qualifiche acquisite in uno Stato membro, nonché per la registrazione dei materiali per la formazione professionale (vedi Traduzione in italiano).
Ai sensi di tale norma è riconosciuto anche il titolo di studio acquisito in altro Stato membro. Alla domanda di riconoscimento del titolo acquisito l’interessato dovrà allegare anche i documenti elencati all’art. 12, par. 2 dell’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006 sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la qualificazione professionale degli intermediari assicurativi per il riconoscimento delle qualifiche acquisite in uno Stato membro.
Il requisito del superamento dell’esame di abilitazione professionale non sussiste se si verifica una delle condizioni previste dall’art. 2, par. 2 delle condizioni dell’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006:
“L’obbligo di superare con esito positivo un esame di abilitazione professionale non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (modifica – SG. 42 del 2019) la persona ha esperienza professionale nel settore assicurativo ed è:
- a) ha completato la formazione di cui all’art. 292, par. 1 o 2 del Codice delle Assicurazioni presso un assicuratore, oppure
- b) ha completato la formazione di cui all’art. 304, par. 4 del Codice delle Assicurazioni, attestato da un documento attestante il superamento di un esame da parte dell’organismo che ha svolto la formazione;”
Per esperienza professionale nel settore assicurativo si intende almeno due anni di lavoro in una posizione dirigenziale o in una posizione direttamente correlata alla conclusione ed esecuzione di contratti assicurativi presso un assicuratore, riassicuratore, intermediario assicurativo o come agente assicurativo, nonché esperienza secondo l’art. 83 codice sulle assicurazioni e dovrà essere presentata documentazione attestante le circostanze sopra descritte.
La legge non esclude il riconoscimento dell’esperienza maturata in altri Stati membri dell’UE.
Ogni intermediario assicurativo è tenuto a garantire che i dipendenti assunti, direttamente impegnati nell’esercizio dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, sono in possesso di almeno un titolo di studio secondario e il possesso dei requisiti di cui all’art. 303, par. 1 del codice sulle assicurazioni, nonché di possedere le conoscenze e competenze pertinenti definite nell’Allegato N 3 del codice sulle assicurazioni.
Un intermediario assicurativo registrato nella Repubblica Bulgaria è soggetto al controllo dell’Autorità di vigilanza finanziaria e può svolgere attività di intermediario assicurativo in altri Stati membri dell’UE alle condizioni del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, fatta salva la procedura pertinente per l’esercizio di tali diritti derivanti dal diritto dell’Unione