Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale
Testo modificato dalle disposizioni del protocollo che modifica la convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, entrato in vigore il 1° Giugno 2011.
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo sviluppo della circolazione internazionale di persone, capitali, beni e servizi – sebbene di per sé altamente vantaggioso – ha aumentato le possibilità di elusione ed evasione fiscale e richiede pertanto una crescente cooperazione tra le autorità fiscali;
Accogliendo favorevolmente i vari sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere l’elusione e l’evasione fiscale a livello internazionale, sia a livello bilaterale che multilaterale;
Considerato che è necessario uno sforzo coordinato tra gli Stati per favorire ogni forma di assistenza amministrativa in materia tributaria di qualsiasi natura, garantendo nel contempo un’adeguata tutela dei diritti dei contribuenti;
Riconoscendo che la cooperazione internazionale può svolgere un ruolo importante nel facilitare la corretta determinazione delle passività fiscali e nell’aiutare il contribuente a garantire i suoi diritti;
Considerando che i principi fondamentali che attribuiscono ad ogni persona il diritto di vedere determinati i propri diritti e doveri secondo una procedura legale adeguata dovrebbero essere riconosciuti come applicabili alle questioni fiscali in tutti gli Stati e che gli Stati dovrebbero sforzarsi di proteggere gli interessi legittimi dei contribuenti, compresa un’adeguata protezione contro la discriminazione e doppia imposizione;
Convinti pertanto che gli Stati debbano attuare misure o fornire informazioni, avendo riguardo alla necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni, e tenendo conto degli strumenti internazionali per la protezione della vita privata e dei flussi di dati personali;
Considerando che è emerso un nuovo ambiente cooperativo e che è auspicabile che sia reso disponibile uno strumento multilaterale per consentire al maggior numero di Stati di ottenere i benefici del nuovo ambiente cooperativo e allo stesso tempo attuare i più elevati standard internazionali della cooperazione in campo fiscale;
Desiderando concludere una convenzione relativa all’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:
Capo I – Campo di applicazione della Convenzione
Articolo 1 – Oggetto della Convenzione e soggetti interessati
- Le Parti, fatte salve le disposizioni del Capo IV, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza può comportare, se del caso, misure adottate da organi giudiziari.
- Tale assistenza amministrativa comprende:
- scambio di informazioni, comprese verifiche fiscali simultanee e partecipazione a verifiche fiscali all’estero;
- assistenza nel recupero, comprese misure di cautela; E
- notificazione di documenti.
- Una Parte fornisce assistenza amministrativa indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia residente o abbia la cittadinanza di una Parte o di qualsiasi altro Stato.
Articolo 2 – Imposte coperte
- La presente Convenzione si applica:
- alle seguenti tasse:
- imposte sul reddito o sugli utili,
- imposte sulle plusvalenze imposte separatamente dall’imposta sul reddito o sugli utili,
- tasse sulla ricchezza netta, imposte per conto di una Parte; E
- alle seguenti tasse:
- imposte sul reddito, sugli utili, sulle plusvalenze o sul patrimonio netto imposte per conto delle suddivisioni politiche o delle autorità locali di un partito,
- i contributi di previdenza sociale obbligatori dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli istituti di previdenza sociale di diritto pubblico, e
- imposte di altre categorie, esclusi i dazi doganali, imposte per conto di una Parte, vale a dire:
- imposte sulla successione, sulle successioni o sulle donazioni,
- imposte sui beni immobili,
- imposte generali sui consumi, come le imposte sul valore aggiunto o sulle vendite,
- imposte specifiche su beni e servizi come le accise,
- tasse sull’uso o sulla proprietà di veicoli a motore,
- imposte sull’uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dagli autoveicoli,
- eventuali altre tasse;
- imposte nelle categorie di cui al comma iii. di cui sopra sono imposti per conto delle suddivisioni politiche o degli enti locali di un partito.
- Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono elencate nell’allegato A nelle categorie di cui al paragrafo 1.
- Le Parti notificano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa o al Segretario Generale dell’OCSE (di seguito denominati i “Depositari”) qualsiasi modifica da apportare all’Allegato A a seguito di una modifica dell’elenco di cui al paragrafo 2 Tale modifica entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.
- La Convenzione si applicherà inoltre, a partire dalla loro adozione, alle imposte identiche o sostanzialmente simili imposte in uno Stato contraente dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Parte in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti elencate all’art. Allegato A e, in tal caso, la Parte interessata notifica a uno dei depositari l’adozione dell’imposta in questione.
Capo II – Definizioni generali Articolo 3 – Definizioni
- Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
- i termini “Stato richiedente” e “Stato richiesto” designano rispettivamente qualsiasi Parte che richieda assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte chiamata a fornire tale assistenza;
- il termine “imposta” designa qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale al quale si applica la Convenzione ai sensi dell’articolo 2;
- con il termine “pretesa fiscale” si intende qualsiasi importo di imposta, nonché i relativi interessi, relative sanzioni amministrative e costi accessori al recupero, dovuti e non ancora pagati;
- con il termine “autorità competente” si intendono le persone e le autorità elencate nell’allegato B;
- il termine “cittadini” in relazione ad una Parte significa:
- tutti gli individui che possiedono la nazionalità di quella Parte, e
- tutte le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni e gli altri enti che traggono la loro condizione come tali dalle leggi vigenti in quella Parte.
Per ciascuna Parte che abbia reso una dichiarazione a tal fine, i termini sopra utilizzati si intenderanno come definiti nell’Allegato C.
- Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione da parte di una Parte, qualsiasi termine ivi non definito avrà, a meno che il contesto non richieda diversamente, il significato che gli è attribuito dalla legislazione di detta Parte relativa alle imposte contemplate dalla Convenzione.
- Le Parti notificano a uno dei depositari qualsiasi modifica da apportare agli allegati B e C. Tale modifica entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte il Depositario in questione.
Capo III – Forme di intervento Sezione I – Scambio di informazioni
Articolo 4 – Disposizione generale
- Le Parti si scambieranno tutte le informazioni, in particolare quelle previste nella presente sezione, che siano presumibilmente rilevanti per l’amministrazione o l’applicazione delle rispettive leggi nazionali relative alle imposte disciplinate dalla presente Convenzione.
- Ciascuna Parte può, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, indicare che, secondo la propria legislazione interna, le sue autorità possono informare il suo residente o cittadino prima di trasmettere informazioni che lo riguardano, conformemente agli articoli 5 e 7.
Articolo 5 – Scambio di informazioni su richiesta
- Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente tutte le informazioni di cui all’articolo 4 che riguardano persone o operazioni particolari.
- Se le informazioni disponibili nella documentazione fiscale dello Stato richiesto non sono sufficienti per consentirgli di soddisfare la richiesta di informazioni, tale Stato adotta tutte le misure pertinenti per fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.
Articolo 6 – Scambio automatico di informazioni
Due o più Parti si scambieranno automaticamente, secondo categorie di casi e secondo modalità da esse stabilite di comune accordo, le informazioni di cui all’articolo 4.
Articolo 7 – Scambio spontaneo di informazioni
- Una Parte trasmette, senza previa richiesta, a un’altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti circostanze:
- la prima Parte ha motivo di supporre che possa verificarsi una perdita fiscale nell’altra Parte;
- un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o un’esenzione d’imposta che darebbe luogo ad un aumento dell’imposta o ad un assoggettamento all’imposta nell’altra Parte;
- i rapporti d’affari tra un soggetto passivo di una Parte e un soggetto passivo di un’altra Parte si svolgono attraverso uno o più Paesi in modo tale che un risparmio fiscale può comportare un risparmio fiscale per l’una o l’altra Parte o per entrambe;
- una Parte ha motivo di supporre che un risparmio fiscale possa derivare da trasferimenti artificiali di utili all’interno di gruppi di imprese;
- le informazioni trasmesse alla prima Parte dall’altra Parte hanno consentito di ottenere informazioni che possono essere rilevanti ai fini della valutazione dell’assoggettamento fiscale di quest’ultima Parte.
- Ciascuna Parte adotta le misure e attua le procedure necessarie per garantire che le informazioni descritte al paragrafo 1 siano rese disponibili per la trasmissione a un’altra Parte.
Articolo 8 – Verifiche fiscali simultanee
- Su richiesta di una di esse, due o più Parti si consultano per determinare i casi e le procedure per gli accertamenti fiscali simultanei. Ciascuna Parte coinvolta decide se desidera o meno partecipare ad una determinata verifica fiscale simultanea.
- Ai fini della presente Convenzione, per verifica fiscale simultanea si intende un accordo tra due o più Parti per esaminare simultaneamente, ciascuna nel proprio territorio, gli affari fiscali di una o più persone nelle quali hanno un interesse comune o correlato, al fine di scambiare tutte le informazioni pertinenti ottenute in tal modo.
Articolo 9 – Verifiche fiscali all’estero
- Su richiesta dell’autorità competente dello Stato richiedente, l’autorità competente dello Stato richiesto può consentire ai rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente di essere presenti alla parte opportuna dell’esame fiscale nello Stato richiesto.
- Se la richiesta viene accolta, l’autorità competente dello Stato richiesto comunica, quanto prima possibile, all’autorità competente dello Stato richiedente l’ora e il luogo dell’esame, l’autorità o il funzionario designato per effettuare l’esame e il procedure e condizioni richieste dallo Stato richiesto per lo svolgimento dell’esame. Tutte le decisioni relative allo svolgimento dell’esame fiscale spettano allo Stato richiesto.
- Una Parte può informare uno dei depositari della propria intenzione di non accettare, come regola generale, le richieste di cui al paragrafo 1. Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento.
Articolo 10 – Informazioni contrastanti
Se una Parte riceve da un’altra Parte informazioni sugli affari fiscali di una persona che le sembrano in conflitto con le informazioni in suo possesso, ne informa la Parte che ha fornito le informazioni.
Sezione II – Assistenza nel recupero Articolo 11 – Recupero dei crediti tributari
- Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, adotta le misure necessarie per recuperare i crediti fiscali del primo Stato come se fossero i propri crediti fiscali.
- La disposizione del paragrafo 1 si applica soltanto ai crediti fiscali che formano oggetto di un atto che ne consente l’esecuzione nello Stato richiedente e, salvo diverso accordo tra le Parti interessate, che non sono contestati.
Tuttavia, se il credito è rivolto contro una persona che non è residente nello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica, salvo diverso accordo tra le Parti interessate, solo quando il credito non può più essere contestato.
- L’obbligo di prestare assistenza nel recupero dei crediti tributari riguardanti la persona deceduta o il suo patrimonio è limitato al valore del patrimonio o dei beni acquistati da ciascun beneficiario dell’eredità, a seconda che il credito debba essere recuperato presso la patrimonio o dai suoi beneficiari.
Articolo 12 – Misure di cautela
Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, ai fini del recupero di un importo d’imposta, adotta misure cautelari anche se il credito è contestato o non è ancora oggetto di un titolo esecutivo.
Articolo 13 – Documenti allegati alla richiesta
- La richiesta di assistenza amministrativa di cui alla presente sezione deve essere accompagnata da:
- una dichiarazione che il credito fiscale riguarda un’imposta coperta dalla Convenzione e, in caso di recupero, che, fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, il credito fiscale non è o non può essere contestato,
- una copia ufficiale dell’atto che consente l’esecuzione nello Stato richiedente, e
- ogni altro documento necessario per il recupero o misure cautelari.
- L’atto che consente l’esecuzione nello Stato richiedente sarà, se del caso e conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato richiesto, accettato, riconosciuto, integrato o sostituito al più presto possibile dopo la data di ricevimento della richiesta di assistenza, da parte un titolo che consente l’esecuzione in quest’ultimo Stato.
Articolo 14 – Termini
- Le questioni relative al periodo oltre il quale un credito fiscale non può essere fatto valere sono disciplinate dalla legge dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza contiene indicazioni relative a tale periodo.
- Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto in esecuzione di una richiesta di assistenza, che, secondo la legislazione di tale Stato, avrebbero l’effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno tale effetto anche secondo le leggi dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente di tali atti.
- In ogni caso, lo Stato richiesto non è tenuto a dare seguito ad una richiesta di assistenza presentata dopo il termine di 15 anni dalla data dell’atto originario che consente l’esecuzione.
Articolo 15 – Priorità
Il credito fiscale nel cui recupero viene prestata assistenza non avrà nello Stato richiesto alcuna priorità appositamente accordata ai crediti fiscali di tale Stato, anche se la procedura di recupero utilizzata è quella applicabile ai propri crediti fiscali.
Articolo 16 – Dilazione del pagamento
Lo Stato richiesto può consentire la dilazione del pagamento o il pagamento rateale se la sua legislazione o la pratica amministrativa lo consentono in circostanze simili, ma ne informa prima lo Stato richiedente.
Sezione III – Notificazione degli atti Articolo 17 – Notificazione degli atti
- Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario gli atti, compresi quelli relativi alle decisioni giudiziarie, emanati dallo Stato richiedente e riguardanti un’imposta disciplinata dalla presente Convenzione.
- Lo Stato richiesto effettua la notificazione degli atti:
- mediante un metodo prescritto dalle sue leggi interne per la notificazione di atti di natura sostanzialmente simile;
- nella misura del possibile, con un metodo particolare richiesto dallo Stato richiedente o il metodo più vicino a tale metodo disponibile ai sensi della propria legislazione.
- Una Parte può effettuare la notificazione o comunicazione di atti direttamente tramite posta ad una persona nel territorio di un’altra Parte.
- Nessuna disposizione della Convenzione potrà essere interpretata come invalidante qualsiasi comunicazione di documenti da parte di una Parte in conformità con le sue leggi.
- Quando un atto viene notificato ai sensi del presente articolo, non è necessario che sia accompagnato da una traduzione. Tuttavia, se accerta che il destinatario non comprende la lingua dell’atto, lo Stato richiesto provvede a farne tradurre o redigere una sintesi nella sua o in una delle sue lingue ufficiali. In alternativa, può chiedere allo Stato richiedente di tradurre il documento o di accompagnarlo con una sintesi in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d’Europa o dell’OCSE.
Capo IV – Disposizioni relative ad ogni forma di assistenza
Articolo 18 – Informazioni che lo Stato richiedente deve fornire
- Una richiesta di assistenza indica, se del caso:
- l’autorità o l’organismo che ha avviato la richiesta avanzata dall’autorità competente;
- il nome, l’indirizzo o qualsiasi altro dato utile all’identificazione della persona nei confronti della quale viene presentata la richiesta;
- in caso di richiesta di informazioni, la forma nella quale lo Stato richiedente desidera che le informazioni siano fornite per soddisfare le sue esigenze;
- in caso di richiesta di assistenza per il recupero o di misure cautelari, la natura del credito fiscale, gli elementi del credito fiscale e i beni dai quali il credito fiscale può essere recuperato;
- in caso di richiesta di notificazione o comunicazione di atti, la natura e l’oggetto dell’atto da notificare;
- se sia conforme alla legislazione e alla pratica amministrativa dello Stato richiedente e se sia giustificato alla luce dei requisiti dell’articolo 21.2.g.
- Non appena viene a conoscenza di qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di assistenza, lo Stato richiedente la trasmette allo Stato richiesto.
Articolo 19 – Soppresso
Articolo 20 – Risposta alla richiesta di assistenza
- Se la richiesta di assistenza viene accolta, lo Stato richiesto informa quanto prima lo Stato richiedente dell’azione intrapresa e dell’esito dell’assistenza.
- Se la richiesta viene respinta, lo Stato richiesto informa quanto prima lo Stato richiedente di tale decisione e dei relativi motivi.
- Se, rispetto ad una richiesta di informazioni, lo Stato richiedente ha specificato la forma in cui desidera che le informazioni siano fornite e lo Stato richiesto è in grado di farlo, lo Stato richiesto le fornisce nella forma richiesta.
Articolo 21 – Tutela delle persone e limiti all’obbligo di assistenza
- Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti e le garanzie garantiti alle persone dalle leggi o dalle pratiche amministrative dello Stato richiesto.
- Salvo il caso dell’articolo 14, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate in modo da imporre allo Stato richiesto l’obbligo:
- adottare misure contrarie alle proprie leggi o prassi amministrative o alle leggi o prassi amministrative dello Stato richiedente;
- eseguire misure contrarie all’ordine pubblico (ordre public);
- fornire informazioni che non sono ottenibili ai sensi della propria legislazione o della propria prassi amministrativa o della legislazione dello Stato richiedente o della propria prassi amministrativa;
- fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali, o processi commerciali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordre public);
- fornire assistenza amministrativa se e nella misura in cui ritiene che la tassazione nello Stato richiedente sia contraria ai principi fiscali generalmente accettati o alle disposizioni di una convenzione per evitare la doppia imposizione o di qualsiasi altra convenzione stipulata con lo Stato richiesto lo Stato richiedente;
- fornire assistenza amministrativa allo scopo di amministrare o far rispettare una disposizione della legislazione fiscale dello Stato richiedente, o qualsiasi requisito ad essa connesso, che discrimina un cittadino dello Stato richiesto rispetto a un cittadino dello Stato richiedente nelle stesse circostanze ;
- fornire assistenza amministrativa se lo Stato richiedente non ha adottato tutte le misure ragionevoli previste dalla sua legislazione o prassi amministrativa, tranne nei casi in cui il ricorso a tali misure darebbe luogo a difficoltà sproporzionate;
- fornire assistenza nel recupero nei casi in cui l’onere amministrativo per quello Stato è chiaramente sproporzionato rispetto al vantaggio che ne trarrà lo Stato richiedente.
- Se le informazioni sono richieste dallo Stato richiedente ai sensi della presente Convenzione, lo Stato richiesto utilizzerà le proprie misure di raccolta di informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche se lo Stato richiesto potrebbe non aver bisogno di tali informazioni per i propri fini fiscali. L’obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni previste dalla presente Convenzione, ma in nessun caso tali limitazioni, comprese in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2, possono essere interpretate nel senso di consentire allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché non ha alcun interesse interno in tali informazioni.
- In nessun caso le disposizioni della presente Convenzione, comprese in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2, possono essere interpretate in modo da consentire allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da un prestanome o da una persona che agisce in un’agenzia o a titolo fiduciario o perché si riferisce a interessi di proprietà in una persona.
Articolo 22 – Segretezza
- Qualsiasi informazione ottenuta da una Parte ai sensi della presente Convenzione sarà trattata come segreta e protetta allo stesso modo delle informazioni ottenute ai sensi del diritto interno di quella Parte e, nella misura necessaria per garantire il necessario livello di protezione dei dati personali, in conformità con le garanzie che possono essere specificate dalla Parte fornitrice come richiesto dal suo diritto interno.
- Tali informazioni saranno in ogni caso comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi o di vigilanza) interessate all’accertamento, alla riscossione o al recupero, all’esecuzione o all’azione penale in relazione o alla decisione dei ricorsi in relazione a imposte di quella Parte, o la supervisione di quanto sopra. Solo le persone o le autorità sopra menzionate possono utilizzare le informazioni e solo per tali scopi. Essi possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, darne comunicazione in procedimenti pubblici o in decisioni giudiziarie relative a tali imposte.
- Se una Parte ha formulato la riserva prevista al comma a. dell’articolo 30, paragrafo 1, qualsiasi altra Parte che ottiene informazioni da tale Parte non le utilizza ai fini di un’imposta in una categoria soggetta alla riserva. Allo stesso modo, la Parte che formula tale riserva non utilizzerà le informazioni ottenute ai sensi della presente Convenzione ai fini di un’imposta in una categoria soggetta alla riserva.
- Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni ricevute da una Parte possono essere utilizzate per altri scopi quando tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri scopi ai sensi delle leggi della Parte fornitrice e l’autorità competente di tale Parte autorizza tale uso. Le informazioni fornite da una Parte ad un’altra Parte potranno essere trasmesse da quest’ultima a un terzo, previa autorizzazione dell’autorità competente della prima Parte.
Articolo 23 – Procedimento
- I procedimenti relativi alle misure adottate in applicazione della presente Convenzione dallo Stato richiesto possono essere proposti soltanto dinanzi all’organo competente di tale Stato.
- I procedimenti relativi ai provvedimenti adottati dallo Stato richiedente ai sensi della presente Convenzione, in particolare quelli che, in materia di recupero, riguardano l’esistenza o l’importo del credito fiscale o l’atto che ne consente l’esecuzione, possono essere proposti soltanto dinanzi all’organo competente quello Stato. Qualora venga avviato tale procedimento, lo Stato richiedente ne informa lo Stato richiesto che sospende il procedimento in attesa della decisione dell’organismo in questione. Tuttavia, su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta misure cautelative per salvaguardare il recupero. Lo Stato richiesto può essere informato di tali procedimenti anche da qualsiasi persona interessata. Una volta ricevute tali informazioni, lo Stato richiesto consulta sulla questione, se necessario, lo Stato richiedente.
- Non appena viene adottata una decisione definitiva sulla procedura, lo Stato richiesto o lo Stato richiedente, a seconda dei casi, notifica all’altro Stato la decisione e le implicazioni che essa ha sulla richiesta di assistenza.
Capo V – Disposizioni particolari
Articolo 24 – Attuazione della Convenzione
- Le Parti comunicheranno tra loro per l’attuazione della presente Convenzione attraverso le rispettive autorità competenti. Le autorità competenti possono comunicare direttamente a tal fine e possono autorizzare le autorità subordinate ad agire per loro conto. Le autorità competenti di due o più Parti possono concordare tra loro le modalità di applicazione della Convenzione.
- Qualora lo Stato richiesto ritenga che l’applicazione della presente Convenzione in un caso particolare avrebbe conseguenze gravi e indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e di quello richiedente si consulteranno e si sforzeranno di risolvere la situazione di comune accordo.
- Un organismo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti monitorerà l’attuazione e lo sviluppo della presente Convenzione, sotto l’egida dell’OCSE. A tal fine, l’organismo di coordinamento raccomanda qualsiasi azione idonea a favorire gli obiettivi generali della convenzione. In particolare fungerà da forum per lo studio di nuovi metodi e procedure per aumentare la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, potrà raccomandare revisioni o emendamenti alla Convenzione. Gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione hanno il diritto di essere rappresentati alle riunioni dell’organismo di coordinamento in qualità di osservatori.
- Una Parte può chiedere all’organismo di coordinamento di fornire pareri sull’interpretazione delle disposizioni della Convenzione.
- Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra due o più Parti riguardo all’attuazione o all’interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di tali Parti si adoperano per risolvere la questione di comune accordo. L’accordo sarà comunicato all’organismo di coordinamento.
- Il Segretario generale dell’OCSE informa le Parti e gli Stati firmatari che non hanno ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione dei pareri forniti dall’organismo di coordinamento conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 precedente e degli accordi reciproci raggiunti ai sensi del paragrafo 5 sopra.
Articolo 25 – Lingua
Le richieste di assistenza e le relative risposte saranno redatte in una delle lingue ufficiali dell’OCSE e del Consiglio d’Europa o in qualsiasi altra lingua convenuta bilateralmente tra gli Stati contraenti interessati.
Articolo 26 – Spese
Salvo diverso accordo bilaterale tra le Parti interessate:
- i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
- i costi straordinari sostenuti per fornire assistenza sono a carico dello Stato richiedente.
Capo VI – Disposizioni finali
Articolo 27 – Altri accordi o intese internazionali
- Le possibilità di assistenza previste dalla presente Convenzione non limitano, né sono limitate da, quelle contenute negli accordi internazionali esistenti o futuri o in altre intese tra le Parti interessate o in altri strumenti che riguardano la cooperazione in materia fiscale.
- Nonostante il paragrafo 1, le Parti che sono Stati membri dell’Unione europea possono avvalersi, nelle loro reciproche relazioni, delle possibilità di assistenza previste dalla Convenzione nella misura in cui consentano una cooperazione più ampia di quelle offerte dalla normativa europea applicabile. Regole dell’Unione.
Articolo 28 – Firma ed entrata in vigore della Convenzione
- La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e dei paesi membri dell’OCSE. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso uno dei depositari.
- La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
- Nei confronti di ogni Stato membro del Consiglio d’Europa o di ogni Paese membro dell’OCSE che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato da essa, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- Qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa o qualsiasi Paese membro dell’OCSE che diventi Parte della Convenzione dopo l’entrata in vigore del Protocollo che modifica la presente Convenzione, aperto alla firma il 27thmaggio 2010 (il “Protocollo del 2010”), sono Parti della Convenzione così come modificata da tale Protocollo, a meno che non esprimano una diversa intenzione in una comunicazione scritta a uno dei Depositari.
- Dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 2010, qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d’Europa o dell’OCSE potrà chiedere di essere invitato a firmare e ratificare la presente Convenzione così come modificata dal Protocollo del 2010. Qualsiasi richiesta in tal senso dovrà essere indirizzata ad uno dei Depositari, che la trasmetterà alle Parti. Il Depositario informa inoltre il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio dell’OCSE. La decisione di invitare gli Stati che lo richiedono a diventare Parti della presente Convenzione sarà presa per consenso dalle Parti della Convenzione attraverso l’organismo di coordinamento. Nei confronti di ogni Stato che ratifica la Convenzione modificata dal Protocollo del 2010 conformemente al presente paragrafo, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento. di ratifica presso uno dei Depositari.
- Le disposizioni della presente Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, si applicano all’assistenza amministrativa relativa ai periodi d’imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte, o in assenza di periodo imponibile, per l’assistenza amministrativa relativa alle imposte sorte a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore in rispetto di una Parte. Due o più Parti possono concordare di comune accordo che la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, avrà effetto per l’assistenza amministrativa relativa a periodi fiscali o imposte precedenti.
- Nonostante il paragrafo 6, per le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale perseguibile penalmente ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente, le disposizioni della presente Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, avranno effetto dalla data di entrata in vigore rispetto a una Parte in relazione a periodi d’imposta o ad imposte precedenti.
Articolo 29 – Applicazione territoriale della Convenzione
- Ciascuno Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
- Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Depositario.
- Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti potrà, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata a uno dei depositari. Il ritiro diventerà effettivo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.
Articolo 30 – Prenotazioni
- Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che si riserva il diritto:
- non fornire alcuna forma di assistenza in relazione alle imposte di altre Parti in nessuna delle categorie elencate al punto b. dell’articolo 2, paragrafo 1, a condizione che non abbia incluso alcuna imposta nazionale in tale categoria dell’allegato A della Convenzione;
- non fornire assistenza nel recupero di crediti tributari, o nel recupero di una sanzione amministrativa, per tutte le imposte o solo per le imposte rientranti in una o più delle categorie elencate al comma 1 dell’articolo 2;
- non prestare assistenza in relazione a qualsiasi credito fiscale esistente alla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di quello Stato o, qualora sia stata precedentemente formulata una riserva ai sensi della lettera a. o b. sopra, alla data del ritiro di tale riserva in relazione alle imposte della categoria in questione;
- non prestare assistenza nella notificazione di atti per tutte le imposte o soltanto per imposte rientranti in una o più delle categorie indicate al comma 1 dell’articolo 2;
- non consentire la notifica di atti tramite posta prevista dal comma 3 dell’articolo 17;
- applicare il paragrafo 7 dell’articolo 28 esclusivamente per l’assistenza amministrativa relativa ai periodi d’imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio del terzo anno precedente quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte, o in assenza di periodo imponibile, per l’assistenza amministrativa relativa alle imposte derivanti dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte o successivamente a tale data.
- Non è possibile effettuare altre prenotazioni.
- Dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di una Parte, tale Parte può formulare una o più riserve elencate al paragrafo 1 che non aveva formulato al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della riserva da parte di uno dei depositari.
- Qualsiasi Parte che abbia formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 e 3 può ritirarla totalmente o parzialmente mediante notifica indirizzata a uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario in questione.
- Una Parte che ha formulato una riserva riguardo ad una disposizione della presente Convenzione non può esigere l’applicazione di tale disposizione da parte di un’altra Parte; può tuttavia, se la sua riserva è parziale, esigere l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.
Articolo 31 – Denuncia
- Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata ad uno dei Depositari.
- Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.
- Qualsiasi Parte che denuncia la Convenzione resta vincolata dalle disposizioni dell’articolo 22 finché conserva in suo possesso documenti o informazioni ottenuti ai sensi della Convenzione.
Articolo 32 – Depositari e loro funzioni
- Il Depositario con il quale è stato compiuto un atto, una notifica o una comunicazione notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ai paesi membri dell’OCSE e a qualsiasi Parte della presente Convenzione:
- eventuale firma;
- il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29;
- qualsiasi dichiarazione resa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 4 o del paragrafo 3 dell’articolo 9 e il ritiro di tale dichiarazione;
- ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 e il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 30;
- qualsiasi notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3 o 4, dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 29 o dell’articolo 31, paragrafo 1;
- qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
- Il Depositario che riceve una comunicazione o effettua una notifica ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 ne informa immediatamente l’altro Depositario.
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la Convenzione.
Istituito dai depositari il 1° giugno 2011 ai sensi dell’articolo X.4 del protocollo che modifica la convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due copie di cui una sarà depositata negli archivi di ciascun Depositario. I depositari ne trasmetteranno una copia autenticata a ciascuna Parte della Convenzione modificata dal Protocollo e a ciascuno Stato avente diritto a divenirne Parte.