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Stati Europei che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS) e i cui relativi accordi bilaterali non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE

Stati Europei che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS) e i cui relativi accordi bilaterali non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 22 Novembre 2022,  vede impegnati, 119 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 NOVEMBRE 2022

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A ottobre 2021, ci sono oltre 4500 rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a più di 110 giurisdizioni impegnate nel CRS, con i prossimi scambi tra queste giurisdizioni che avranno luogo alla fine di settembre 2022.

Per l’Italia risultano attive 80 relazioni di scambio bilaterali.

Tra questi stati non sono ricompresi alcuni Stati Europei:

  • Armenia
  • Bielorussia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Macedonia del Nord
  • Serbia

Con questi Stati l’Italia ha siglato strumenti per lo scambio di informazioni sotto forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC).

L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima ver­sione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.

Nel 2005 sono stati aggiunti,  con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scam­bio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.

L’informazione richiesta non può essere negata:

  1. solo perché lo Stato alla quale è richiesta non ha un interesse proprio nello scambio;
  2. perché l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istituzione finanziaria, “un’agenzia”, ovvero una fiduciaria (con il chiaro intento dell’OCSE di contrastare il segreto bancario).

Come si vedrà dalla tabella sottostante gli accordi bilaterali tra lo Stato Italiano ed i suddetti Stati non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE.

Appare tuttavia evidente che nel momento in cui i suddetti Stati dovessero aderire alla UE dovranno adottare gli srumenti  di collaborazione fra le amministrazioni tributarie degli Stati UE al fine di contrastare l’evasione fiscale basti pensare alle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation).

CRS Strumenti per lo scambio di informazioni Firma Conformità agli standard OCSE Contiene paragrafi 4 e 5 art. 26
Armenia NO double taxation convention (DTC) Roma 14.6.2002 Unreviewed NO
Bielorussia NO DTC Minsk 11.8.2005 Unreviewed NO
Bosnia Erzegovina NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Georgia NO DTC Roma 31.10.2000 SI NO
Macedonia del Nord NO DTC Roma 20.12.96 SI NO
Moldavia SI DTC Roma 3.7.2002 Unreviewed NO
Montenegro NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Serbia NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Ucraina NO DTC Kiev 26.2.97 SI NO