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Mutual Administrative Assistence in Tax matters (MAAT)

La  Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale  (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters ) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.

La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, compreso l’ultimo al vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.

141 giurisdizioni (Tabella delle giurisdizioni partecipanti) attualmente partecipano alla Convenzione, comprese 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, inclusi tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (la “Convenzione”), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettato. In tale contesto

Il CRS Multilateral Competent Authority Agreement

Con oltre 100 giurisdizioni che si sono impegnate a scambiarsi informazioni tra loro ai sensi del CRS, i rapporti di scambio tra giurisdizioni si basano tipicamente sulla Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, a cui partecipano più di 100 giurisdizioni, e il CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA), che si basa sul suo articolo 6. Le giurisdizioni possono in alternativa fare affidamento su un accordo bilaterale, come un trattato contro la doppia imposizione o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali. Inoltre, alcuni scambi di CRS avranno luogo sulla base della direttiva UE pertinente, degli accordi tra l’UE e paesi terzi e accordi bilaterali, come gli accordi UK-CDOT.

Il CRS MCAA specifica i dettagli di quali informazioni verranno scambiate e quando. È un accordo quadro multilaterale. Un particolare rapporto bilaterale ai sensi del CRS MCAA diventa effettivo solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno depositato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 7 e si sono elencate reciprocamente.

Rapporti attivati ​​per lo scambio di report CbC

A marzo 2021, sono state attivate oltre 2900 relazioni di scambio bilaterale rispetto alle giurisdizioni impegnate nello scambio di rapporti CbC e i primi scambi automatici di rapporti CbC si sono svolti nel giugno 2018. Questi includono scambi tra i firmatari dell’accordo CbC Multilateral Competent Authority Agreement (CbC MCAA), tra gli Stati membri dell’UE ai sensi della direttiva del Consiglio dell’UE 2016/881 / UE e tra i firmatari di accordi bilaterali di autorità competenti per gli scambi ai sensi delle convenzioni sulla doppia imposizione o degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali, compresi 41 accordi bilaterali con gli Stati Uniti. Le giurisdizioni continuano a negoziare accordi per lo scambio di rapporti CbC e l’OCSE pubblicherà aggiornamenti regolari, per fornire chiarezza ai gruppi multinazionali e alle amministrazioni fiscali.

Il CbC Multilateral Competent Authority Agreement

La Convenzione multilaterale  sull’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale  (la Convenzione), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare con. In tale contesto, è stato sviluppato l’accordo multilaterale dell’autorità competente sullo scambio di rapporti CbC (CbC MCAA), sulla base della Convenzione. Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori accordi modello delle autorità competenti per gli scambi di rapporti CbC, uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni sulla doppia imposizione e uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Lo scopo del CbC MCAA è quello di stabilire le regole e le procedure necessarie per le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’azione 13 di BEPS per scambiare automaticamente i rapporti CbC preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo MNE. Una particolare relazione bilaterale ai sensi della CbC MCAA diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno depositato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate reciprocamente.