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Ordinanza n. 2 del 22 Dicembre 2006 sulle licenze, autorizzazioni, e permessi rilasciati dalla Banca Nazionale Bulgara

Emesso dal Consiglio direttivo della Banca nazionale bulgara

Promulgata con la SG n. 6 del 19 gennaio 2007 , modificata con la SG n. 36 del 15 maggio 2009 , modificata con la SG n. 48 del 24 giugno 2011 , modificata e integrata con la SG n. 40 del 13 maggio 2014 , modificata e integrata con la SG n. 63 del 4 agosto 2017 , modificata e integrata con la SG n. 40 del 14 maggio 2021 , modificata e integrata con la SG n. 12 del 9 febbraio 2024 , modificata con la SG n. 97 del 15 novembre 2024

Capitolo primo.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (1) (Testo precedente dell’art. 1 – SG, n. 63 del 2017) Il presente regolamento disciplina:
1. (modificato – SG, n. 48 del 2011) i requisiti per i documenti e la procedura per il rilascio da parte della Banca nazionale bulgara (BNB) di una licenza per svolgere attività bancarie nella Repubblica di Bulgaria;
2. (modificato – SG, n. 36 del 2009) il rilascio di approvazioni e permessi ai sensi dei capitoli tre e dodici della legge sugli istituti di credito ;
3. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) il rilascio di permessi e approvazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176/1 del 27 giugno 2013), di seguito denominato ” regolamento (UE) n. 575/2013 “.
(2) (Nuovo – SG, n. 63 del 2017, modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 26.06.2021, modificato – SG, n. 12 del 2024) Le disposizioni dell’ordinanza si applicano di conseguenza anche nei casi in cui la BNB partecipa alla preparazione di decisioni congiunte con le autorità competenti di altri Stati membri per il rilascio di permessi e approvazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei relativi atti di esecuzione.
Art. 2. (1) La Banca nazionale bulgara rilascia le seguenti licenze:
1. una licenza per una banca con sede legale nel territorio della Repubblica di Bulgaria (di seguito denominata “banca”);
2. licenza di una banca di un paese terzo a svolgere attività bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite una succursale;
3. (abrogato – SG, n. 48 del 2011)
(2) La licenza bancaria viene rilasciata alla società per azioni in fase di costituzione che soddisfa le condizioni previste dalla legge sugli istituti di credito e i requisiti previsti dal presente regolamento.
(3) (Modificato – SG, n. 63 del 2017) La licenza per svolgere attività bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite una succursale viene rilasciata a una banca di un paese terzo se la banca soddisfa le condizioni previste dalla legge sugli istituti di credito e i requisiti previsti dal presente regolamento e al momento del rilascio della licenza ha un capitale proprio non inferiore al capitale versato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge sugli istituti di credito .
(4) (Abrogato – SG, n. 48 del 2011)
Art. 3. (1) (Modificato – SG, n. 48 del 2011) La licenza bancaria conferisce il diritto di svolgere solo le attività specificate nella stessa, sul territorio della Repubblica di Bulgaria e negli altri Stati membri.
(2) La licenza di una banca di un paese terzo per svolgere attività bancaria tramite una succursale dà il diritto di svolgere le attività consentite solo sul territorio della Repubblica di Bulgaria.
(3) (Novità – SG, n. 36 del 2009) Salvo diversa disposizione, la licenza bancaria conferisce il diritto di svolgere attività di intermediazione nella fornitura dei servizi per i quali la banca è autorizzata, nonché di agire come agente assicurativo e intermediario assicurativo.
Art. 4. (1) (Integrato – SG, n. 36 del 2009) Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza, di un permesso o di un’approvazione ai sensi del presente regolamento, il richiedente deve condurre consultazioni preliminari con il Vice Governatore, a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria.
(2) (Modificato – SG, n. 36 del 2009) La Banca nazionale bulgara non procede all’esame dei documenti per il rilascio di una licenza, di un permesso o di un’approvazione se non sono state pagate le tasse previste dall’articolo 35 .

Capitolo due.
LICENZE

Sezione I.
Licenza bancaria

Art. 5. (1) La domanda per il rilascio di una licenza bancaria deve essere presentata al Consiglio di amministrazione della BNB tramite il Governatore e il Vice Governatore della BNB, a capo del Dipartimento di vigilanza bancaria. Essa deve contenere il nome, la sede legale e l’indirizzo della banca, l’ammontare del capitale e la parte di esso che sarà conferita al momento della costituzione della banca, nonché un’indicazione dettagliata delle transazioni e delle attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli istituti di credito che la banca svolgerà.
(2) Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dall’art. 13, comma 2, della legge sugli istituti di credito , i quali devono soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi:
1. lo statuto della ricorrente contenga disposizioni sulle attività che la banca svolgerà, sui poteri di firma e di rappresentanza della banca e dati sul sistema di controllo interno;
2. le copie certificate dei verbali delle decisioni dell’assemblea costitutiva della banca e dei verbali delle riunioni degli organi elettivi della banca devono essere allegate agli altri documenti costitutivi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, punto 1 della legge sugli istituti di credito ;
3. i documenti contenenti i dati sulle azioni sottoscritte e sui conferimenti effettuati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, punto 2, della Legge sugli istituti di credito, devono contenere l’elenco delle persone che hanno sottoscritto azioni del capitale della banca, i dati relativi all’importo delle azioni sottoscritte da ciascuna persona e i documenti attestanti che ciascun sottoscrittore ha depositato almeno il 25 per cento del valore nominale o del valore di emissione delle azioni sottoscritte, come previsto dallo statuto, sul conto di risparmio della società costituenda.
(3) (Modificato – SG, n. 40 del 2014, modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) Quando il richiedente svolgerà attività ai sensi dell’art. 2, comma 2, punto 9 della Legge sugli istituti di credito , dovrà inoltre presentare i documenti richiesti dalla Commissione di vigilanza finanziaria al momento del rilascio della licenza per svolgere attività di intermediario di investimento, ai sensi della Legge sui mercati degli strumenti finanziari , dei regolamenti per la sua attuazione e degli atti applicabili dell’Unione europea.
(4) Alla domanda devono essere allegati anche i documenti previsti dagli articoli da 6 a 10 .
Art. 6. (1) Per ogni persona che ha sottoscritto il 3 per cento e più delle azioni con diritto di voto devono essere presentati i seguenti dati e documenti:
1. nome (nome, secondo nome e cognome);
2. unico numero di stato civile e luogo di nascita;
3. nazionalità;
4. numero del documento di identità (carta d’identità), data e luogo di rilascio;
5. indirizzo permanente e attuale della persona;
6. professione o occupazione esercitata;
7. descrizione dell’attività professionale svolta dalla persona negli ultimi 5 anni;
8. dati sui redditi percepiti e sulle imposte pagate negli ultimi 5 anni;
9. una dichiarazione attestante le circostanze di cui all’art. 13, comma 2, punto 7, lettere “a”, “b” e “c” della legge sugli istituti di credito , nonché l’esistenza di debiti fiscali non pagati e se gli sono state irrogate sanzioni per occultamento di redditi imponibili;
10. una dichiarazione delle parti collegate ai sensi del § 1, punto 4 della legge sugli istituti di credito, indicando i nomi, rispettivamente i nomi e gli indirizzi delle parti collegate;
11. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) documento ufficiale sulla presenza o assenza di precedenti condanne nei casi in cui la persona non è cittadino bulgaro;
12. documenti relativi ai fondi disponibili della persona sui conti bancari, aggiornati a non più di 30 giorni prima della data di presentazione della domanda;
13. una dichiarazione relativa alla natura e all’entità degli obblighi finanziari della persona, aggiornata non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, corredata da un certificato attestante l’esistenza di imposte o altri obblighi pubblici non pagati dalla persona;
14. un elenco delle banche presso le quali la persona ha conti aperti.
(2) Per ogni persona giuridica che ha sottoscritto il 3 e più del 3 per cento delle azioni con diritto di voto, oltre ai documenti di cui all’art. 13, comma 2, punti 7 e 8 della Legge sugli istituti di credito, devono essere presentati anche i seguenti documenti:
1. struttura e distribuzione del capitale tra gli azionisti (soci);
2. statuti o altri documenti simili;
3. un certificato di iscrizione nel registro di commercio competente e una copia certificata della decisione dell’autorità competente secondo la legge, lo statuto o l’atto costitutivo per la partecipazione della persona al capitale della banca;
4. bilanci certificati degli ultimi tre anni e le relative relazioni del revisore;
5. una dichiarazione attestante le persone ad essa collegate ai sensi del § 1, punto 4 della legge sugli istituti di credito , indicante i nomi, rispettivamente le ragioni sociali e gli indirizzi delle persone collegate, sottoscritta dalle persone che, in base alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo, gestiscono e rappresentano la persona giuridica;
6. un elenco delle banche presso le quali la persona ha conti aperti;
7. bilancio e rendiconto delle entrate e delle uscite, aggiornati a non più di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
8. documenti relativi ai fondi disponibili della persona sui conti bancari, aggiornati a non più di 30 giorni prima della data di presentazione della domanda;
9. un certificato attestante l’esistenza di imposte o altri obblighi pubblici non pagati dal soggetto, valido non più di 30 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda.
Art. 7. (1) Per ogni persona che ha sottoscritto una quota pari o superiore al 10 per cento delle azioni con diritto di voto, oltre ai dati e ai documenti di cui all’articolo 6, comma 1, devono essere presentati:
1. descrizione dell’attività professionale svolta dalla persona negli ultimi 10 anni;
2. una dichiarazione attestante le seguenti circostanze:
a) se la persona era membro di un organo di direzione o di controllo o socio accomandatario di una società al momento dello scioglimento per fallimento e vi erano creditori insoddisfatti;
b) se una persona sulla quale ha esercitato il controllo è stata dichiarata insolvente, rispettivamente fallita o in liquidazione coatta amministrativa negli ultimi 10 anni;
c) se è stata avviata una richiesta di risarcimento o un’azione esecutiva nei suoi confronti o nei confronti di una persona sulla quale ha esercitato un controllo per prestiti in essere negli ultimi 10 anni;
3. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione del richiedente, contenente:
a) (modificato – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024) dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettere “a”, “b” e “c” delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito ;
b) (modificato – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024) dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettera “d” delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito , con le quali il richiedente intrattiene stretti rapporti d’affari;
c) una descrizione dei rapporti (finanziari e non finanziari) del richiedente con le persone di cui alle lettere “a” e “b”, comprese le informazioni sulle partecipazioni azionarie e sui diritti di voto nelle persone giuridiche, ove applicabile;
d) informazioni circa l’esistenza, a sua conoscenza, di dati sulle persone a lui più vicine ai sensi del punto 4b delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito che danno adito a dubbi sulla sua affidabilità e idoneità; se disponibili, devono essere fornite informazioni supplementari, tra cui l’indicazione delle persone e una descrizione dei loro rapporti con il richiedente.
(2) Per ogni persona giuridica che ha sottoscritto il 10 per cento e più del 10 per cento delle azioni con diritto di voto, oltre ai dati e ai documenti di cui all’articolo 6, comma 2, devono essere presentati anche:
1. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) descrizione delle attività dell’impresa negli ultimi 10 anni;
2. una raccomandazione di buona fede all’adempimento degli obblighi, rilasciata da una banca che presta servizio alle attività della persona, sottoscritta da persone autorizzate a gestirla e a rappresentarla;
3. dichiarazione attestante i requisiti di cui al comma 1, punto 2, sottoscritta dai soggetti che, in base alla legge, allo statuto o allo statuto, gestiscono e rappresentano l’ente giuridico;
4. informazioni dettagliate sulla struttura del gruppo a cui partecipa;
5. dati sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese con le quali la persona intrattiene rapporti di controllo;
6. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione del richiedente, contenente:
a) i dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettere “a”, “b”, “c” e “d”, proposta due delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito ;
b) una descrizione dei rapporti (finanziari e non finanziari) del richiedente con le persone di cui alla lettera “a”, comprese le informazioni sulle partecipazioni azionarie e sui diritti di voto nelle persone giuridiche, ove applicabile;
c) informazioni circa l’esistenza, a sua conoscenza, di dati sulle persone a lui più vicine ai sensi del punto 4b delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito che danno adito a dubbi sulla sua affidabilità e idoneità; se disponibili, devono essere fornite informazioni supplementari, tra cui l’indicazione delle persone e una descrizione dei loro rapporti con il richiedente.
(3) (Modificato e integrato – SG n. 63/2017) Per ciascuna persona giuridica con sede legale in un paese terzo che ha sottoscritto il 10 per cento e più del 10 per cento delle azioni con diritto di voto, oltre ai documenti di cui al comma 2, deve essere presentato un documento riguardante il rating creditizio assegnato da un’agenzia di rating del credito registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302/1 del 17 novembre 2009). Il corrispondente livello di qualità del credito sarà aggiunto al presente documento quando i rating di questa agenzia saranno stati correlati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1799 della Commissione del 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la mappatura delle valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per il rischio di credito in conformità all’articolo 136 , paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74/8 del 14 marzo 2014).
Art. 8. (1) Nei casi in cui una persona che ha sottoscritto il 25 per cento e più del 25 per cento delle azioni con diritto di voto è una banca con sede legale in un paese terzo, o è una società che ha come filiale una banca con sede legale in un paese terzo, o è controllata da una persona che controlla anch’essa una banca con sede legale in un paese terzo, la BNB:
1. consulta preventivamente l’autorità di vigilanza bancaria competente presso la sede legale della banca con sede legale in un paese terzo; e
2. richiede la presentazione del permesso pertinente per effettuare l’investimento relativo all’istituzione di una banca nella Repubblica di Bulgaria, quando tale permesso è richiesto dalla pertinente legislazione estera.
(2) Nei casi in cui la persona che ha sottoscritto il 25 per cento e più del 25 per cento delle azioni con diritto di voto è una banca con sede legale in un paese terzo, il richiedente deve allegare anche un parere di tale banca in merito al contributo che si intende dare allo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi bancari nella Repubblica di Bulgaria.
Art. 9. Qualora un azionista del richiedente sia una persona straniera, la BNB può richiedere la presentazione di informazioni relative alle disposizioni normative applicabili nel Paese estero in questione in merito allo status giuridico e alle attività dell’azionista, nonché dati relativi alle funzioni e ai poteri dell’autorità di vigilanza competente per le attività della persona, se presente.
Art. 10. (Modificato – SG, n. 36 del 2009) Per ogni persona eletta come membro del consiglio di gestione, del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, devono essere presentate le informazioni e i documenti necessari per il rilascio dell’approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 3 della legge sugli istituti di credito .
Art. 11. (Abrogato – SG, n. 36 del 2009)

Sezione II.
Licenza per una società di moneta elettronica (Abrogata – SG, n. 48 del 2011)

Art. 12. (Abrogato – SG, n. 48 del 2011)

Sezione III.
Licenza di una banca di un paese terzo per svolgere attività bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite una succursale

Art. 13. (1) Una banca con sede legale in un paese terzo che desidera ottenere una licenza per svolgere attività bancaria sul territorio del paese tramite una succursale deve presentare al Consiglio di amministrazione della BNB, tramite il governatore e il vice governatore della BNB, a capo del Dipartimento di vigilanza bancaria, una domanda scritta contenente:
1. una dichiarazione motivata delle ragioni per cui è prevista l’istituzione della succursale della banca sul territorio della Repubblica di Bulgaria;
2. un’indicazione completa dei tipi di transazioni e attività che la banca estera desidera svolgere tramite la filiale sul territorio della Repubblica di Bulgaria;
3. la forma giuridica, la denominazione, la sede legale e l’indirizzo della sede centrale della banca, la denominazione sociale della succursale; l’indirizzo della sede centrale della banca deve trovarsi nel territorio dello Stato la cui autorità competente ha rilasciato la licenza per lo svolgimento dell’attività bancaria e dove la banca svolge effettivamente l’attività bancaria;
4. il registro e il numero sotto cui è registrata la banca, se la legge applicabile lo richiede;
5. la legge del paese applicabile alla banca.
(2) Alla domanda devono essere allegati:
1. una copia certificata conforme dell’atto di registrazione della banca con i dati aggiornati sulla sede legale e l’indirizzo della direzione, l’oggetto dell’attività, l’ammontare del capitale, il sistema di gestione e le persone che rappresentano e gestiscono la banca, secondo il registro in cui l’atto è iscritto, se tale registro esiste, le modalità di rappresentanza e i dati sui poteri di queste persone;
2. copia certificata conforme della licenza per lo svolgimento dell’attività bancaria, rilasciata dall’autorità competente presso la sede legale della banca, contenente la descrizione delle operazioni e delle attività consentite;
3. (modificato – SG, n. 36 del 2009) un elenco delle persone con cui la banca è collegata ai sensi del § 1, punto 4, lettere “b” – “i” della legge sugli istituti di credito ;
4. una copia certificata conforme dello statuto, dell’atto costitutivo e degli altri documenti costitutivi della banca;
5. una copia certificata della decisione dell’organo di gestione competente della banca con sede legale in un paese terzo di aprire una succursale nel territorio della Repubblica di Bulgaria;
6. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) un piano per le attività della succursale, che, oltre ai dati specificati nell’art . 5, comma 2, punti 6 e 7 del presente regolamento e nell’art. 13, comma 2, punti 3, 4 e 5 della Legge sugli istituti di credito , contiene anche una descrizione dettagliata delle funzioni della succursale e dei suoi rapporti con la sede centrale di una banca quando si prendono decisioni riguardanti le sue attività sul territorio del Paese;
7. bilanci certificati della banca degli ultimi tre anni;
8. (modificato – SG, n. 36 del 2009) una copia certificata dell’atto dell’organo direttivo competente della banca per l’elezione (nomina) di almeno due persone che gestiranno e rappresenteranno la filiale della banca sul territorio della Repubblica di Bulgaria, insieme ai documenti per il rilascio dell’approvazione per queste persone ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 della legge sugli istituti di credito ;
9. consenso scritto per l’apertura di una succursale, rilasciato dall’autorità di vigilanza bancaria competente nel Paese in cui ha sede legale la banca, ove richiesto;
10. una dichiarazione scritta dell’organo di gestione competente della banca che presenterà le relazioni annuali, nonché le informazioni semestrali sull’adeguatezza patrimoniale della banca.
(3) Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione scritta dell’autorità di vigilanza presso la sede legale della banca, contenente:
1. una valutazione aggiornata della situazione finanziaria della banca, compresa l’indicazione dell’ammontare del suo capitale proprio e dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale, anche su base consolidata, nonché dati sulle misure di vigilanza e sulle sanzioni imposte alla banca;
2. una dichiarazione che la banca è sottoposta a vigilanza su base consolidata;
3. impegnandosi a comunicare tempestivamente alla BNB:
a) le misure di vigilanza imposte alla banca;
b) variazioni dell’adeguatezza patrimoniale, della liquidità o di altri indicatori, i cui cambiamenti potrebbero avere un effetto negativo sulla stabilità della banca e della sua succursale nel Paese;
c) modifiche nei requisiti per una vigilanza bancaria prudente e altre condizioni che potrebbero influenzare significativamente le attività della banca, rispettivamente della sua succursale nella Repubblica di Bulgaria;
d) modifiche nell’ambito del segreto bancario e degli obblighi relativi alla sua tutela e divulgazione nel Paese in cui ha sede legale la banca, relativamente all’attività delle sue succursali all’estero;
e) modifiche del sistema di tutela dei depositi nel Paese in cui ha sede legale la banca;
f) improvvisa insolvenza o sovraindebitamento della banca;
g) il sistema di tutela dei depositi che si applicherà ai depositanti presso la succursale;
4. impegno a collaborare con la BNB nello svolgimento di ispezioni in loco presso la filiale, nonché a fornire informazioni su richiesta.
(4) (Modificato – SG n. 40/2014) Quando il richiedente svolgerà attività ai sensi dell’art. 2, comma 2, punto 9 della Legge sugli istituti di credito , dovrà inoltre presentare i documenti richiesti dalla Commissione di vigilanza finanziaria al momento del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di intermediario di investimento ai sensi della Legge sui mercati degli strumenti finanziari e dei regolamenti per la sua attuazione.
(5) Il richiedente deve presentare, in forma aggiornata e tradotta in bulgaro, copie degli atti normativi che disciplinano le attività bancarie nel paese della sua sede legale, compresi i requisiti per una prudente vigilanza bancaria, nonché le funzioni e i poteri dell’autorità competente in materia di vigilanza bancaria.
(6) (Modificato – SG, n. 63 del 2017) Chiunque gestisca e rappresenti la succursale della banca con sede legale in un paese terzo è tenuto a presentare i documenti di cui all’art. 10, comma 1 .

Sezione IV.
Ordine di pronuncia

Art. 14. (1) Entro tre mesi dal ricevimento della domanda e di tutti i documenti necessari, il Consiglio direttivo della BNB decide di rilasciare la licenza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1 della legge sugli istituti di credito , oppure di rifiutare il rilascio della licenza.
(2) Per attestare l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 15, comma 1, della legge sugli istituti di credito, deve essere presentato quanto segue:
1. la dichiarazione dei contributi versati al capitale minimo richiesto per l’esercizio dell’attività bancaria;
2. documenti che i contributi versati sono stati trasferiti su un conto di risparmio presso una banca coordinata con la BNB;
3. Curriculum vitae e documenti dei dirigenti nominati, attestanti la disponibilità dei titoli di studio e dell’esperienza professionale necessari per l’attività da svolgere;
3a. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) documenti attestanti l’esistenza di buona reputazione delle persone ai sensi degli artt. 10 – 11a della Legge sugli istituti di credito ;
4. una relazione sugli immobili e sui locali adibiti allo svolgimento dell’attività bancaria nonché sulle attrezzature tecniche acquistate;
5. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) decisione di istituire dipartimenti di gestione del rischio, conformità normativa e audit interno e adozione di regole per le loro attività;
6. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) dati su:
a) (modificato e integrato – SG, n. 12 del 2024) i soggetti che gestiranno i servizi di gestione del rischio, di conformità normativa e di audit interno – un curriculum vitae, una copia del diploma e altri documenti attestanti la presenza di buona reputazione, conoscenze, competenze, esperienza e la capacità di dedicare tempo sufficiente alla valutazione della loro idoneità;
b) al personale addetto a ciascuno dei servizi di cui alla lettera “a” – curriculum vitae e documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione ed esperienza professionale;
7. procedure amministrative e contabili che garantiscano l’affidabile svolgimento dell’attività e il controllo della stessa;
8. regole interne per:
a) attività creditizia;
b) gestione della liquidità;
c) gestione e controllo del rischio.
Art. 15. Per certificare la licenza rilasciata, la stessa deve essere stampata su carta speciale con filigrana raffigurante lo stemma della BNB, la bandiera della Repubblica di Bulgaria e un sigillo in ceralacca della BNB, contenente i seguenti dati:
1. il nome “licenza”;
2. l’autorità che ha emesso la decisione;
3. la persona a cui è rilasciato;
4. le basi giuridiche per il rilascio della licenza;
5. le operazioni e le attività consentite, rispettivamente le eventuali restrizioni introdotte;
6. firma del Governatore della BNB.

Sezione V.
Condizioni per l’avvio di un’attività

Art. 16. (1) Il richiedente, ottenuta la licenza, può iniziare a svolgere l’attività consentita se ha ricevuto conferma in tal senso dal Vice Governatore della BNB, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, dopo aver presentato i seguenti documenti:
1. una copia certificata conforme della decisione del tribunale di iscrizione nel registro delle imprese della banca, rispettivamente della succursale della banca con sede legale in un paese terzo;
2. (modificato – SG, n. 63 del 2017) un documento attestante che la banca ha effettuato un contributo iniziale al Fondo di garanzia dei depositi bancari; le succursali delle banche con sede legale in un paese terzo devono presentare tale documento se sono soddisfatte le condizioni previste dall’art . 1, comma 3 della Legge sulla garanzia dei depositi bancari ;
3. copia certificata conforme di un documento attestante la proprietà dei locali in cui verrà svolta l’attività bancaria, ovvero di un contratto che ne garantisca il diritto d’uso;
4. documentazione attestante che i locali di cui al punto 3 soddisfano i requisiti di sicurezza e protezione;
5. un certificato di sicurezza antincendio dei locali della banca, rilasciato dalle autorità regionali specializzate nella protezione antincendio;
6. una descrizione dettagliata del sistema di sicurezza informatica della banca, comprese le misure di protezione e trasferimento delle informazioni, gli strumenti e le tecnologie tecniche e software che saranno applicati nella banca.
(2) I fondi presenti sul conto di risparmio possono essere utilizzati dal titolare della licenza dopo aver presentato alla banca di servizio la conferma scritta di cui al comma 1 oppure possono essere ritirati dal richiedente dopo l’entrata in vigore della decisione di rifiuto.

Capitolo tre.
APPROVAZIONI E PERMESSI (TITOLO MODIFICATO – SG, N. 36 DEL 2009)

Titolo I.
Disposizioni generali sulle approvazioni e i permessi rilasciati dal BNB (Titolo modificato – SG, n. 36 del 2009)

Art. 17. (Modificato – SG, n. 36 del 2009) (1) Il presente capo disciplina:
1. i requisiti principali del richiedente, in base ai quali viene valutata la sua conformità ai criteri di cui all’art. 28a, comma 3 della Legge sugli istituti di credito , nonché il tipo e il contenuto dei documenti richiesti per il rilascio dell’approvazione ai sensi dell’art. 28 o 31 della Legge sugli istituti di credito ;
2. (modificato – SG, n. 63 del 2017) le condizioni e la procedura per il rilascio o il rifiuto del rilascio di un permesso ai sensi dell’art. 29 , dell’art. 39, comma 4 e dell’art. 122 della Legge sugli istituti di credito ;
3. (nuovo – SG, n. 63 del 2017) i requisiti e i documenti necessari per il rilascio del permesso ai sensi dell’art. 39, comma 5 della Legge sugli istituti di credito ;
4. (novità – SG, n. 63 del 2017) la procedura e i documenti necessari per il rilascio dell’approvazione ai sensi dell’art. 39, comma 6 della Legge sugli istituti di credito ;
5. (nuovo – SG, n. 63 del 2017) la procedura per il rilascio di altri permessi e approvazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 , ove non disciplinati dal presente regolamento o dagli atti attuativi dello stesso;
6. (novità – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione per una holding finanziaria e una holding finanziaria mista
(2) La Banca nazionale bulgara rilascia le approvazioni e i permessi di cui al paragrafo 1 quando:
1. accertare che nei confronti del richiedente siano stati soddisfatti i requisiti per il rilascio previsti dalla legge sugli istituti di credito e dal presente capitolo ;
2. valuta che non sussistono motivi di rifiuto.
(3) Su richiesta del richiedente, la BNB può esonerarlo dalla presentazione di singoli documenti previsti dal presente capitolo se:
1. non sia trascorso un anno dalla presentazione di tali documenti in relazione al rilascio di una licenza, approvazione o permesso ai sensi della legge sugli istituti di credito o ai sensi del presente regolamento, e
2. il richiedente ha presentato una dichiarazione notarile attestante che non si sono verificati cambiamenti nelle circostanze certificate da questi documenti.
(4) La Banca nazionale bulgara può esentare il richiedente dalla presentazione dei singoli documenti previsti dal Capo III, Sezione II , se ciò non ostacola la valutazione, sulla base dei criteri di cui all’art. 28a, comma 3 della Legge sugli istituti di credito .
(5) Nella valutazione di cui al paragrafo 4, la BNB applica il principio di proporzionalità, tenendo conto se il richiedente:
1. non intende esercitare un’influenza significativa sulla banca;
2. è stato oggetto di una precedente valutazione identica da parte di un’autorità di vigilanza di uno Stato membro o di un paese terzo che applica una vigilanza equivalente;
3. partecipa alla gestione di un istituto di credito/finanziario soggetto alla vigilanza di un’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo che applica una vigilanza equivalente;
4. è soggetto alla vigilanza di un’autorità di vigilanza competente di uno Stato membro o di un paese terzo che applica una vigilanza equivalente.
(6) Nel procedimento di esame della domanda, la BNB può chiedere al richiedente di presentare ulteriori informazioni entro un termine da essa stabilito, al fine di accertare tutte le circostanze necessarie per valutare se sussistono le condizioni per l’emissione dell’atto in questione.
(7) (Modificato e integrato – SG, n. 63 del 2017, modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) Quando viene richiesta un’autorizzazione o un’approvazione ai sensi dell’art. 29 , 39 o 122 della legge sugli istituti di credito , la BNB decide sulla domanda di rilascio dell’autorizzazione o dell’approvazione entro tre mesi dalla presentazione di tutti i documenti richiesti.
(8) (Integrato – SG, n. 63 del 2017) Oltre ai motivi specificati per i permessi e le approvazioni pertinenti, la BNB può rifiutare di rilasciare un permesso o un’approvazione quando accerta che:
1. (integrato – SG, numero 63 del 2017) tutti i documenti richiesti per il permesso o l’approvazione in questione non sono stati allegati alla domanda e non sono stati presentati entro e non oltre 14 giorni dal suo ricevimento, oppure
2. il richiedente non ha presentato le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti entro il termine specificato ai sensi del paragrafo 6, oppure
3. i documenti presentati dal richiedente contengono informazioni incomplete, contraddittorie, false o inaffidabili, oppure
4. la banca richiedente viola i requisiti previsti dal Capitolo IV della Legge sugli istituti di credito o i regolamenti emanati in relazione all’attuazione di tali requisiti.
(9) Il comma 8, punto 4, non si applica alle autorizzazioni di cui all’articolo 29, comma 1, punto 2, della legge sugli istituti di credito .

Sezione II.
Approvazione dell’acquisizione di azioni di una banca (Titolo modificato – SG, n. 36 del 2009)

Art. 18. (Modificato – SG, n. 36 del 2009) (1) Chiunque intenda acquisire una partecipazione nel capitale di una banca autorizzata dalla BNB, per la quale è richiesta l’approvazione ai sensi dell’articolo 28 o 31 della legge sugli istituti di credito , deve notificare alla BNB la sua intenzione presentando una domanda indicando se l’acquisizione prevista è:
1. inizialmente o comporta un aumento della partecipazione, rispettivamente quale delle soglie viene raggiunta e/o superata;
2. direttamente o indirettamente;
3. da soli o insieme ad altre persone in azioni concertate.
(2) Le informazioni di cui al comma 1, punto 1, devono comprendere i dati sulle quote di capitale della banca già detenute, sul numero delle azioni di cui si prevede l’acquisizione e sull’ammontare del capitale sul quale è stata calcolata la soglia.
(3) Nel caso di un’acquisizione indiretta, le informazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, devono includere i dati relativi alle modalità con cui tale acquisizione sarà effettuata, come segue:
1. acquisendo una partecipazione qualificata o aumentandola nel capitale di un azionista che esercita il controllo sulla banca, ovvero
2. acquisendo il controllo su un azionista che detiene una partecipazione qualificata nella banca.
(4) Qualora l’acquisizione o parte di essa venga effettuata in concertazione con altri soggetti, la domanda deve contenere informazioni dettagliate sulle motivazioni di fatto e di diritto della concertazione e deve essere presentata:
1. qualsiasi persona che acquisirà direttamente una partecipazione qualificata o di maggiore entità;
2. la persona con la quota maggiore, se nessuna delle persone che agiscono di concerto acquisirà una quota qualificata o maggiore;
3. qualsiasi persona, eccetto nei casi di cui al punto 1, se le loro azioni sono uguali.
Art. 19. (Modificato – SG, n. 36 del 2009, modificato – SG, n. 63 del 2017) Sulla base della domanda, dei documenti presentati ai sensi degli artt. 19a – 19c e delle informazioni disponibili, la BNB rilascia un’autorizzazione all’acquisizione se, nella valutazione basata sui criteri di cui all’art. 28a, comma 3 della Legge sugli istituti di credito, accerta quanto segue:
1. conformemente al criterio di cui all’art. 28a, comma 3, punto 1 della Legge sugli istituti di credito, il richiedente possiede elevata moralità (integrità) e competenza professionale;
2. (modificato – SG, n. 40 del 2014, modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) conformemente al criterio di cui all’art. 28a, comma 3, punto 2 della Legge sugli istituti di credito, la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di ogni persona che, a seguito dell’acquisizione, sarà eletta membro del consiglio di gestione (consiglio di amministrazione) o del consiglio di sorveglianza soddisfano i requisiti; le persone di cui all’art. 18, comma 1, devono obbligatoriamente dichiarare se e quali cambiamenti negli organi di gestione della banca e nel suo personale dirigente superiore intendono apportare dopo l’acquisizione;
3. conformemente al criterio di cui all’art. 28a, comma 3, punto 3 della Legge sugli istituti di credito, il richiedente è in grado di finanziare l’acquisizione, è finanziariamente stabile e può mantenere, per un periodo non inferiore a 3 anni, una situazione finanziaria tale da garantire lo sviluppo pianificato della banca, incluso, se necessario, fornirle supporto finanziario;
4. conformemente al criterio di cui all’art. 28a, comma 3, punto 4 della legge sugli istituti di credito, sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) al momento dell’acquisizione, la banca non viola un requisito di vigilanza e non ci si può aspettare che i suoi piani di sviluppo comportino tale violazione;
b) se la banca diventa parte di un gruppo, la struttura del gruppo è tale da non ostacolare l’esercizio di una vigilanza bancaria efficace;
c) non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza competenti e vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità tra di esse;
5. conformemente al criterio di cui all’art. 28a, comma 3, punto 5 della legge sugli istituti di credito, i dati e i documenti raccolti non danno adito a sospetti fondati di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Art. 19a. (Nuovo – SG, n. 36 del 2009) (1) Alla domanda devono essere allegati i documenti e le informazioni sul richiedente.
(2) Quando il richiedente è una persona fisica, devono essere presentati:
1. dati relativi al nome (nome, patronimico e cognome) del richiedente, codice fiscale/numero personale per gli stranieri, luogo di nascita, cittadinanza, numero del documento di identità (carta d’identità), data e luogo di rilascio, indirizzo permanente e attuale;
2. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) un documento ufficiale che confermi la presenza o l’assenza di precedenti condanne nei casi in cui la persona non è un cittadino bulgaro, rilasciato non più di un mese prima della data di presentazione della domanda;
3. dati sulle qualifiche e l’esperienza professionale del candidato, tra cui:
a) dati relativi all’istruzione completata, ai titoli di studio acquisiti e alla professione o occupazione attualmente esercitata;
b) una descrizione dell’attività professionale svolta dalla persona negli ultimi 10 anni;
4. una dichiarazione attestante se:
a) il richiedente era membro di un organo di gestione o di vigilanza di una società che è stata licenziata con sentenza del tribunale a causa dello svolgimento di attività contrarie alla legge o che perseguivano obiettivi illeciti;
b) il richiedente era membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio accomandatario di una società al momento dello scioglimento della stessa per fallimento e vi erano creditori insoddisfatti;
c) una persona sulla quale il richiedente esercitava un controllo è stata dichiarata insolvente, rispettivamente fallita o in liquidazione coatta amministrativa negli ultimi 10 anni;
d) una persona sulla quale il richiedente ha esercitato un controllo è stata un convenuto/debitore in un procedimento di reclamo o di esecuzione per prestiti in essere negli ultimi 10 anni;
e) una società sulla quale il richiedente esercitava un controllo, o una società nella quale egli era membro di un organo di direzione o di controllo o procuratore:
aa) è stato sanzionato con sanzione amministrativa e/o misure amministrative coercitive per violazioni delle disposizioni regolamentari in materia di settore bancario e finanziario non bancario;
bb) gli è stato rifiutato il rilascio di una licenza o l’iscrizione in un registro tenuto dalla Banca nazionale bulgara, dalla Commissione di vigilanza finanziaria o da organismi simili di altri paesi, gli è stata rifiutata l’iscrizione a un’organizzazione commerciale o professionale, rispettivamente la licenza rilasciata gli è stata revocata o l’iscrizione è stata cancellata;
f) il richiedente è stato rimosso dall’incarico di membro di un organo di gestione o di vigilanza di un istituto di credito o di un istituto finanziario le cui attività sono soggette a un regime di licenza, a seguito di una misura amministrativa coercitiva applicata;
g) il richiedente è stato accusato in un procedimento penale, nonché l’esito di tale procedimento;
h) il richiedente è stato sanzionato con una sanzione disciplinare per violazioni della normativa sul lavoro;
i) il richiedente è stato privato del diritto di ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
4a. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione del richiedente, contenente:
a) (modificato – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024) dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettere “a”, “b” e “c” delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito ;
b) (modificato – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024) dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettera “d” delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito , con le quali il richiedente intrattiene stretti rapporti d’affari;
c) una descrizione dei rapporti (finanziari e non finanziari) del richiedente con le persone di cui alle lettere “a” e “b”, comprese le informazioni sulle partecipazioni azionarie e sui diritti di voto nelle persone giuridiche, ove applicabile;
d) informazioni circa l’esistenza, a sua conoscenza, di dati sulle persone a lui più vicine ai sensi del punto 4b delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito che danno motivo di dubitare della sua affidabilità e idoneità; se disponibili, devono essere fornite informazioni supplementari, tra cui l’indicazione delle persone e una descrizione dei loro rapporti con il richiedente;
5. un riferimento da parte di un’autorità di vigilanza competente nel settore finanziario, basato su una precedente valutazione identica della reputazione del richiedente (istituto finanziario) o di una persona che controlla il richiedente, nonché l’esito di tale valutazione;
6. un riferimento da parte di un’autorità di controllo competente, diversa da quella specificata al punto 5, di una precedente valutazione del richiedente o di una persona che controlla il richiedente, nonché l’esito di tale valutazione;
7. dichiarazione del richiedente circa:
a) la sua situazione finanziaria, i beni posseduti, il tipo e l’importo del suo reddito degli ultimi 3 anni e le relative fonti;
b) la specie e l’ammontare delle obbligazioni da lui assunte, dei pegni e delle ipoteche costituiti a favore di terzi, delle garanzie prestate e di altre obbligazioni simili;
c) l’esistenza di interessi o legami finanziari o di altro tipo del richiedente con la banca o con un gruppo di cui la banca fa parte; con i suoi azionisti o con altre persone aventi diritto di voto nell’assemblea generale della banca; con i membri dei suoi organi di gestione o di vigilanza o l’esistenza di un altro interesse che può comportare un conflitto di interessi con la banca, rispettivamente un piano per superarlo;
d) le persone economicamente legate al richiedente, indicando i nomi, rispettivamente i titoli e gli indirizzi di tali persone;
8. un elenco delle banche presso le quali il richiedente ha conti aperti;
9. un documento riguardante il rating assegnato e le relazioni pubbliche del richiedente e delle società commerciali da esso controllate, se presenti.
(3) Quando il richiedente è una persona giuridica, deve essere presentato quanto segue:
1. dati relativi alla denominazione, alla sede legale e all’indirizzo della direzione, al recapito e ai soggetti per la corrispondenza;
2. una copia certificata dello statuto/accordo fondativo o documento analogo;
3. certificato di iscrizione attuale nel registro delle imprese competente e codice identificativo univoco del richiedente;
4. una copia certificata della decisione dell’autorità competente, conformemente alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo, per l’acquisizione di azioni da parte del richiedente nel capitale della banca;
5. elenco degli azionisti (soci) del richiedente fino al beneficiario effettivo; struttura e distribuzione del suo capitale tra gli azionisti (soci);
6. un elenco dei nomi e degli indirizzi delle persone che gestiscono o rappresentano il richiedente e dati scritti dettagliati sulle loro qualifiche ed esperienze professionali;
7. una dichiarazione del richiedente sulle circostanze di cui al paragrafo 2, punto 4, lettere “a” – “e”;
7a. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione del richiedente, contenente:
a) i dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettere “a”, “b”, “c” e “d”, proposta due delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito ;
b) una descrizione dei rapporti (finanziari e non finanziari) del richiedente con le persone di cui alla lettera “a”, comprese le informazioni sulle partecipazioni azionarie e sui diritti di voto nelle persone giuridiche, ove applicabile;
c) informazioni circa l’esistenza, a sua conoscenza, di dati sulle persone a lui più vicine ai sensi del punto 4b delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito che danno adito a dubbi sulla sua affidabilità e idoneità; se disponibili, devono essere fornite informazioni supplementari, tra cui l’indicazione delle persone e una descrizione dei loro rapporti con il richiedente;
8. eventuali riferimenti di cui al paragrafo 2, punti 5 e 6 da parte di un’autorità di controllo competente;
9. la dichiarazione delle circostanze di cui al paragrafo 2, punto 7, lettere “c” e “d”;
10. un elenco delle banche presso le quali il richiedente ha conti aperti, se non si tratta di una banca;
11. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) una descrizione della struttura del gruppo, se il richiedente partecipa a un gruppo come società controllata o società madre, inclusa la sua struttura organizzativa e societaria e un’indicazione delle quote percentuali delle altre persone nel gruppo (in base al capitale in cui sono calcolate), nonché una descrizione delle attività svolte dal gruppo;
12. informazioni sulle persone del gruppo sottoposte a vigilanza e indicazione dell’autorità di vigilanza presso la sede legale delle persone interessate;
13. bilanci annuali del richiedente degli ultimi 3 anni, eventualmente previa verifica contabile, nonché stato patrimoniale e conto economico dello stesso periodo;
14. un documento riguardante il rating creditizio assegnato al richiedente e al gruppo a cui appartiene, se ne sono stati assegnati.
(4) Se il richiedente è un trust esistente o la sua istituzione è in corso, devono essere presentati i seguenti documenti e informazioni:
1. i nomi e gli indirizzi delle persone che gestiranno i beni del trust, secondo i termini dell’accordo per l’istituzione del trust, nonché la quota con cui le persone partecipano alla distribuzione del reddito derivante dalla gestione di tali beni;
2. i nomi e gli indirizzi dei beneficiari effettivi che hanno una partecipazione nel trust;
3. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione del richiedente, contenente:
a) i dati identificativi delle persone a lui vicine ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettere “a”, “b”, “c” e “d”, proposta due delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito ;
b) una descrizione dei rapporti (finanziari e non finanziari) del richiedente con le persone di cui alla lettera “a”, comprese le informazioni sulle partecipazioni azionarie e sui diritti di voto nelle persone giuridiche, ove applicabile;
c) informazioni circa l’esistenza, a sua conoscenza, di dati sulle persone a lui più vicine ai sensi del punto 4b delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito che danno adito a dubbi sulla sua affidabilità e idoneità; se disponibili, devono essere fornite informazioni supplementari, tra cui l’indicazione delle persone e una descrizione dei loro rapporti con il richiedente.
Art. 19b. (Nuovo – SG, n. 36 del 2009) (1) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti e informazioni sull’acquisizione nella banca:
1. dati sulle finalità dell’acquisizione, sul numero complessivo delle azioni dopo l’acquisizione, sul valore nominale e totale delle azioni, sul prezzo unitario e totale dell’acquisizione e sulla loro quota di capitale;
2. una dichiarazione relativa all’origine dei fondi destinati al finanziamento dell’acquisizione;
3. una dichiarazione e documenti sul finanziamento dell’acquisizione, attestanti:
(a) la fonte di finanziamento;
b) la modalità di reperimento (trasferimento) dei fondi per l’acquisizione (si allegano i relativi documenti di conferma), quando essa viene finanziata:
aa) a seguito dell’accesso e delle transazioni sui mercati dei capitali e finanziari;
bb) a seguito dell’impiego di fondi ricevuti in base a contratti con banche, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari (clausole contrattuali/emissioni, pegni, garanzie, altri impegni, garanzie costituite allo scopo), altri finanziamenti;
cc) in base ad accordi con altri azionisti (termini, termini degli accordi, pegni, garanzie, altri impegni, garanzie costituite allo scopo), altre transazioni o una rete di transazioni per finanziare l’acquisizione;
dd) vendita di beni propri, azioni, altre attività liquide (condizioni di vendita, scadenze);
dd) altri metodi di finanziamento.
(2) Qualora, dopo l’acquisizione, il richiedente deterrà, autonomamente o in accordo con altri soggetti, una partecipazione qualificata nella banca, che non superi il 20 per cento delle azioni con diritto di voto nel capitale della banca, oltre ai dati e ai documenti di cui al comma 1, dovranno essere presentati anche:
1. dati sulle intenzioni del richiedente in merito all’acquisizione e sul periodo per il quale intende:
(a) ha mantenuto la propria partecipazione dopo l’acquisizione;
b) aumentare o diminuire la propria partecipazione entro un periodo di tre anni;
2. una descrizione delle intenzioni del richiedente nei confronti della banca e, in particolare, se intende agire attivamente come azionista di minoranza e una giustificazione per tali azioni;
3. informazioni sulla situazione e sulle capacità finanziarie, nonché sull’intenzione del richiedente di sostenere la banca con fondi propri aggiuntivi qualora si rendesse necessario per lo sviluppo delle attività della banca o in caso di difficoltà finanziarie.
(3) Qualora, dopo l’acquisizione, il richiedente deterrà, autonomamente o di concerto con altre persone, non meno del 20 e non più del 50 per cento delle azioni con diritto di voto del capitale della banca, ma non eserciterà il controllo su di essa, oltre ai dati e ai documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, dovranno essere presentate informazioni aggiuntive su:
1. l’influenza che il richiedente intende esercitare sulla situazione finanziaria (inclusa la politica di distribuzione dei dividendi), sullo sviluppo strategico e sull’allocazione delle risorse per le attività della banca;
2. le intenzioni e le aspettative del richiedente nei confronti della banca a medio termine, comprendenti tutte le questioni di cui al paragrafo 4, punto 1.
(4) Qualora, dopo l’acquisizione, il richiedente eserciterà il controllo sulla banca in modo indipendente o in coordinamento con altri soggetti, oltre alle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, dovranno essere presentate le seguenti informazioni aggiuntive:
1. un piano di sviluppo strategico contenente i principali obiettivi dell’acquisizione e le principali modalità per raggiungerli, ed in particolare:
a) l’indicazione delle ragioni dell’acquisizione;
b) obiettivi finanziari a medio termine;
c) possibile riorientamento delle attività, dei prodotti, dei gruppi di clienti target e corrispondente riallocazione delle risorse della banca;
d) i principali obiettivi comuni del richiedente e della banca che si intendono perseguiti;
e) le principali modalità di inclusione e integrazione della banca nella struttura del gruppo del richiedente, compresa l’interazione che avrà luogo con le altre società del gruppo, unitamente a una descrizione della politica di gestione delle relazioni intragruppo;
2. previsioni di bilancio della banca separatamente e su base consolidata per un periodo di 3 anni, tra cui:
a) stato patrimoniale e conto economico previsionali;
b) previsioni sui coefficienti degli enti di vigilanza;
c) informazioni sul livello di rischio per tipologia di rischio (di credito, operativo, di mercato, ecc.);
(d) una previsione delle transazioni intragruppo previste;
3. l’impatto dell’acquisizione sulla gestione e sulla struttura organizzativa della banca, incluso l’impatto su:
a) la composizione e i compiti degli organi di governo societario e dei principali comitati da essi istituiti (comitato per il controllo interno, ecc.);
b) procedure amministrative e contabili e processo di controllo interno quali: modifiche fondamentali pianificate nelle procedure e nei sistemi relativi alla contabilità, all’audit, al controllo interno, alle misure antiriciclaggio, inclusa la nomina di persone a posizioni quali revisore contabile, controllore interno;
c) il sistema informativo della banca, quali: le modifiche relative ai subappalti, i software interni ed esterni utilizzati, le principali procedure di protezione dei dati e dei sistemi;
(d) la politica e le procedure per i subappalti o altre terze parti (outsourcing).
Art. 19c. (Nuovo – SG, n. 36 del 2009) I requisiti per il richiedente, la domanda e i documenti e le informazioni allegati di cui agli artt. 18 – 19b si applicano di conseguenza nei casi di cui all’art. 31 della legge sugli istituti di credito .

Sezione III.
Autorizzazione della banca ad aprire una succursale in un paese terzo

Art. 20. (1) La banca che desidera ottenere l’autorizzazione ad aprire una succursale in un paese terzo deve presentare alla BNB una domanda scritta contenente:
1. nome del Paese in cui la banca intende aprire una succursale e sua sede legale;
2. i nomi di almeno due persone incaricate di gestire la succursale e di rappresentare la banca all’estero.
(2) Alla domanda di cui al paragrafo 1 devono essere allegati i seguenti documenti:
1. una copia certificata conforme della decisione dell’organo di amministrazione competente della banca per l’apertura della succursale nel paese in questione;
2. una copia certificata conforme della decisione dell’organo di amministrazione competente della banca relativa alla nomina delle persone che gestiranno la succursale e rappresenteranno la banca all’estero;
3. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) un piano aziendale che, oltre alle informazioni di cui all’art. 13, comma 2, punti 3, 4 e 5 della Legge sugli istituti di credito, contenga anche una giustificazione economica della necessità di aprire una succursale della banca nel Paese in questione.
(3) Ogni persona nominata per gestire una succursale della banca in un paese terzo deve presentare:
1. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) se la persona non è un cittadino bulgaro – un documento che certifichi che la persona non è stata condannata per un reato intenzionale di natura generale;
2. dati su:
a) nome (nome, patronimico e cognome), codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
b) istruzione, compresi i nomi degli istituti scolastici presso i quali è stata conseguita, nonché la durata degli studi;
c) i corsi di qualificazione e i seminari frequentati, con l’indicazione del luogo e degli anni di formazione;
d) lingue straniere che la persona conosce fluentemente, sia scritte che parlate, con indicazione del livello di conoscenza;
e) esperienza professionale con descrizione dettagliata degli incarichi ricoperti negli anni;
f) attuale luogo di lavoro e descrizione dettagliata della posizione ricoperta;
g) una copia certificata del diploma o di altro documento analogo attestante il completamento degli studi superiori;
3. una dichiarazione attestante le seguenti circostanze:
a) che la persona non sia privata o sia stata privata del diritto di ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
b) che la persona non era membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio accomandatario di una società al momento dello scioglimento per fallimento, se vi erano creditori insoddisfatti;
c) di non essere coniuge o parente entro il terzo grado, anche in linea retta o collaterale, di un altro soggetto che gestisce la succursale, ovvero di un componente del servizio di controllo interno della succursale;
d) l’importo delle imposte versate negli ultimi 3 anni, se sono stati oggetto di sanzioni per evasione fiscale e se hanno debiti fiscali non pagati.
(4) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. esiste il rischio che la situazione finanziaria della banca peggiori a seguito dell’apertura della succursale;
2. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) il piano aziendale presentato prevede l’attuazione di transazioni o attività che esulano dall’ambito della licenza della banca;
3. la struttura organizzativa proposta per la filiale non garantisce la sua gestione affidabile e stabile;
4. la vigilanza bancaria esercitata nel Paese in questione non è sufficientemente efficace;
5. non è stato concluso alcun accordo di cooperazione tra la BNB e l’autorità di vigilanza presso la sede legale della succursale oppure sussistono altri ostacoli giuridici o amministrativi all’esercizio della vigilanza sulla succursale da parte della BNB.
Art. 21. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dall’autorità di vigilanza competente nel paese in cui ha sede legale la succursale, la banca invia entro dieci giorni una copia dell’autorizzazione alla BNB.

Sezione IV.
Autorizzazione a modificare il nome indicato nella licenza

Art. 22. (1) La banca che desidera ottenere l’autorizzazione a cambiare la propria denominazione sociale, come indicata nella licenza, deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare:
1. una copia certificata conforme della decisione dell’autorità competente della banca;
2. una dichiarazione motivata delle ragioni per cui si desidera modificare la denominazione attuale della banca.
(2) Una banca con sede legale in un paese terzo che desidera cambiare la ragione sociale indicata nella licenza per lo svolgimento dell’attività bancaria tramite una succursale nel territorio della Repubblica di Bulgaria, presenta domanda alla BNB, alla quale allega i documenti attestanti il ​​cambio di ragione sociale della banca nel paese della sua sede legale.
(3) Se necessario, la BNB chiede il parere della Commissione per la tutela della concorrenza.
(4) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un permesso per cambiare il nome indicato nella licenza quando non è soddisfatto il requisito dell’articolo 6, paragrafo 3 della legge sugli istituti di credito .

Sezione V.
Permesso di conversione

Articolo 23. (1) L’autorizzazione per la trasformazione di una banca mediante fusione o acquisizione può essere rilasciata se le società partecipanti alla trasformazione sono esclusivamente banche.
(2) Non può essere rilasciata alcuna autorizzazione per la trasformazione di una banca autorizzata dalla BNB mediante modifica della forma giuridica o mediante il trasferimento di tutti i beni al proprietario unico.
(3) L’autorizzazione alla trasformazione mediante fusione di banche viene rilasciata solo se la nuova società costituita ottiene la licenza bancaria.
(4) In caso di fusione di una banca, il diritto di svolgere attività per le quali la banca ricevente non è autorizzata non le viene trasferito.
(5) Per il rilascio dell’autorizzazione di scissione o di separazione per acquisizione, le società beneficiarie devono essere titolari della relativa licenza se, in conseguenza della successione legale, vengono loro trasferiti diritti e obblighi derivanti dall’esercizio delle attività per le quali è richiesta una licenza.
(6) Per il rilascio dell’autorizzazione alla scissione o alla separazione mediante costituzione o in caso di separazione di un’impresa individuale, le società di nuova costituzione devono aver ottenuto una licenza se, in seguito alla successione legale, vengono loro trasferiti diritti e obblighi derivanti dall’esercizio di attività per le quali è richiesta una licenza.
(7) Nei casi di cui ai commi 3, 5 e 6, la richiesta di rilascio della licenza, sulla quale la BNB è competente a decidere, viene esaminata contestualmente alla richiesta di autorizzazione.
(8) Quando, a seguito della trasformazione, si verificano circostanze che richiedono il rilascio di un altro permesso ai sensi della presente ordinanza, la richiesta di rilascio di tale permesso deve essere esaminata contestualmente al permesso di trasformazione.
(9) Nei casi di cui al paragrafo 5, la BNB, prima di decidere sull’autorizzazione richiesta, tiene conto del parere della Commissione di vigilanza finanziaria in merito alla società partecipante alla trasformazione, sulla quale la Commissione esercita la vigilanza.
Art. 24. (1) Per ottenere l’autorizzazione alla trasformazione, la banca deve presentare:
1. una domanda contenente il modello di trasformazione e le relative motivazioni;
2. una copia certificata conforme delle decisioni delle autorità competenti delle banche partecipanti alla trasformazione;
3. una copia certificata del contratto o del piano di trasformazione;
4. una relazione dettagliata sui diritti e sugli obblighi trasferiti alle società riceventi e/o di nuova costituzione durante la trasformazione;
5. relazioni previsionali delle banche partecipanti alla trasformazione – bilancio, conto economico, relazioni sull’adeguatezza patrimoniale, sulla liquidità, sui grandi rischi, sulle partecipazioni azionarie e sugli investimenti ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 2 della Legge sugli istituti di credito , che riflettono l’effetto della trasformazione;
6. le relazioni degli organi amministrativi delle società trasformatrici e incorporanti;
7. le relazioni dei revisori dei conti (società di revisione specializzate ai sensi dell’art. 76 della legge sugli istituti di credito ) ai sensi dell’art. 262m della legge sul commercio , che forniscono anche una conclusione in merito:
a) l’affidabilità della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria delle banche partecipanti alla trasformazione e del risultato finanziario ottenuto;
b) l’affidabilità dei sistemi di controllo interno della banca ospitante;
c) la conformità delle relazioni di vigilanza previsionali predisposte dalle banche partecipanti alla trasformazione alle disposizioni della legge sugli istituti di credito e dei relativi atti attuativi;
8. parere dell’esaminatore ai sensi dell’art. 76 della legge sugli istituti di credito se nel corso dell’esame sono state accertate le circostanze di cui all’art. 77, comma 1 della legge sugli istituti di credito ;
9. copie certificate delle licenze rilasciate da altre autorità esterne alla BNB, se richieste ai sensi dell’articolo 23 ;
10. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) piano per le attività della banca ricevente in caso di fusione, scissione o separazione tramite acquisizione;
11. una bozza di avviso ai creditori delle banche partecipanti alla trasformazione, che sarà pubblicata su due quotidiani centrali dopo il rilascio dell’autorizzazione;
12. altri documenti necessari per valutare il rilascio del permesso richiesto.
(2) La Banca nazionale bulgara rilascia un permesso di conversione se accerta che:
1. gli interessi dei depositanti e degli altri creditori di una banca partecipante alla trasformazione non saranno minacciati o danneggiati;
2. le attività e le passività trasferite durante la trasformazione non indurranno una banca partecipante alla trasformazione a violare la legge sugli istituti di credito o i suoi regolamenti attuativi;
3. le licenze o gli altri permessi pertinenti sono stati rilasciati o saranno rilasciati contemporaneamente al permesso, ove richiesti ai sensi dell’articolo 23 ;
4. è stato ricevuto un parere positivo dalla Commissione di vigilanza finanziaria, ove richiesto ai sensi dell’articolo 23 .
(3) Salvo il caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare l’autorizzazione richiesta:
1. per fusione, scissione per incorporazione o separazione per incorporazione:
a) se ciò può comportare un deterioramento della situazione finanziaria di una banca partecipante alla trasformazione;
b) se, a discrezione della BNB, una banca partecipante alla trasformazione non sarà in grado di continuare l’esercizio affidabile e stabile delle attività bancarie dopo la trasformazione;
c) se, a discrezione della BNB, una banca partecipante alla trasformazione non sarà in grado di continuare a servire senza indugio tutte le sue passività correnti e/o acquisite durante la trasformazione;
2. se il richiedente non ha presentato tutte le informazioni e i documenti necessari entro i termini specificati o se le informazioni presentate contengono dati incompleti, contraddittori o inaffidabili.

Sezione VI.
Autorizzazione a modificare l’ambito della licenza rilasciata

Art. 25. (1) La banca che desidera ottenere l’autorizzazione a modificare l’ambito di applicazione della licenza rilasciata con attività ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge sugli istituti di credito, presenta una domanda alla BNB, alla quale allega:
1. lo statuto modificato, che contiene le nuove operazioni o attività, accompagnato da una copia della decisione dell’assemblea generale di modificare lo statuto;
2. giustificazione della necessità di ampliare il raggio d’azione della banca;
3. informazioni sull’esperienza professionale e sulle qualifiche dei soggetti che realizzeranno direttamente le nuove operazioni o attività;
4. informazioni sulla disponibilità delle attrezzature tecnologiche e del supporto informatico necessari per lo svolgimento delle nuove operazioni o attività.
(2) Una banca con sede legale in un paese terzo che desidera svolgere nuove operazioni o attività tramite la propria succursale nel territorio della Repubblica di Bulgaria deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare:
1. documenti attestanti il ​​diritto di effettuare tali operazioni nel Paese in cui ha sede legale;
2. le informazioni di cui al comma 1, punti 3 e 4.
(3) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. valutare che le qualifiche professionali e l’esperienza delle persone di cui al paragrafo 1, punto 3, nonché la situazione finanziaria del richiedente non consentano lo svolgimento affidabile delle nuove operazioni o attività;
2. stabilisce che la banca estera non ha il diritto di effettuare le operazioni o le attività specificate nella domanda nel Paese in cui ha sede legale.
(4) La banca può iniziare a svolgere le operazioni o le attività consentite dopo aver presentato al Vice Governatore, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, una copia certificata delle modifiche rilevanti nel registro commerciale .

Sezione VII.
Autorizzazione ad aumentare il capitale con conferimento di mezzi diversi dal denaro

Art. 26. (1) La banca che desidera ottenere l’autorizzazione ad aumentare il proprio capitale con conferimenti in natura deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare:
1. una copia certificata conforme della decisione dell’organo competente della banca di aumentare il capitale con conferimenti in natura e di modificare lo statuto, che contenga una descrizione dettagliata dei beni oggetto dei conferimenti in natura, delle persone che li effettuano, nonché del valore nominale delle azioni prestate a fronte dei conferimenti;
2. perizia, effettuata ai sensi dell’articolo 72 della legge commerciale ;
3. statuti modificati contenenti una descrizione completa e una valutazione dei beni soggetti ai conferimenti non monetari.
(2) (Modificato – SG, n. 63 del 2017) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dalla legge commerciale ;
2. (modificato – SG, n. 36 del 2009) non è stata rilasciata alcuna approvazione ai sensi dell’articolo 28 o 31 della legge sugli istituti di credito , ove richiesta;
3. la banca viola o, effettuando il contributo, violerà gli obblighi previsti dalla legge sugli istituti di credito o dalle leggi attuative della stessa;
4. (abrogato – SG, n. 63 del 2017)
5. Oggetto del conferimento sono i diritti che non sono direttamente connessi all’attività della banca.
(3) (Nuovo – SG, n. 63 del 2017) La Banca nazionale bulgara può rifiutare di rilasciare un’autorizzazione se ritiene che vi sia il rischio che, in caso di necessità di una rapida vendita delle attività oggetto del conferimento, la banca non riceverà un prezzo corrispondente alla valutazione prevista dalla legge.
(4) (Precedente paragrafo 3 – SG, n. 63 del 2017) Dopo il rilascio dell’autorizzazione, la banca deve presentare al Vice Governatore, a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, una copia certificata delle modifiche rilevanti nel registro commerciale .

Sezione VIII.
Autorizzazione al rimborso di azioni emesse da una banca

Art. 27. (1) La banca che desidera ottenere l’autorizzazione al riacquisto delle azioni da essa emesse deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare:
1. una copia certificata conforme della decisione dell’assemblea generale degli azionisti della banca di riacquistare le azioni emesse dalla banca, indicante lo scopo del riacquisto;
2. (modificato – SG, n. 63 del 2017) i dati e i documenti di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali degli enti (GU L 74/8 del 14 marzo 2014), di seguito denominato ” regolamento delegato (UE) n. 241/2014 “.
(2) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 187a della legge sul commercio ;
2. (modificato – SG, n. 63 del 2017) il riacquisto delle azioni da parte della banca comporterebbe una violazione dei requisiti della legge sugli istituti di credito , dei regolamenti emanati per la sua attuazione, del regolamento (UE) n. 575/2013 o del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 .
(3) Dopo il rilascio dell’autorizzazione, la banca deve presentare al Vice Governatore, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, una copia certificata delle modifiche rilevanti nel registro commerciale .

Sezione IX.
Autorizzazione a ridurre il capitale

Art. 28. (1) La banca che desidera ottenere l’autorizzazione a ridurre il proprio capitale deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare:
1. una copia certificata conforme della delibera dell’assemblea generale degli azionisti di riduzione del capitale, dalla quale risulti lo scopo della riduzione;
2. (modificato – SG, n. 63 del 2017) i dati e i documenti di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 .
(2) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un permesso ai sensi del presente articolo quando:
1. la riduzione del capitale è stata effettuata in violazione degli obblighi previsti dagli articoli 199 – 203 della legge commerciale ;
2. (modificato – SG, n. 63 del 2017) la riduzione del capitale comporterebbe una violazione dei requisiti della legge sugli istituti di credito , dei regolamenti emanati per la sua attuazione, del regolamento (UE) n. 575/2013 o del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 .
(3) Dopo il rilascio dell’autorizzazione, la banca presenta al Vice Governatore, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, una copia certificata delle modifiche rilevanti nel registro commerciale.
(4) (Nuovo – SG, n. 63 del 2017, modificato – SG, n. 12 del 2024) I paragrafi 1 e 2 si applicano, rispettivamente, alle riserve sovrapprezzo azioni relative a strumenti di capitale.

Sezione X.
Autorizzazione a costituire o acquisire il controllo di una banca con sede legale all’estero

Articolo 29. (1) Per il rilascio dell’autorizzazione per l’istituzione o l’acquisizione del controllo di una banca con sede all’estero, la banca presenta domanda alla BNB.
(2) In caso di istituzione di una banca, alla domanda devono essere allegati:
1. verbale della riunione costitutiva o documento analogo;
2. statuto (atto costitutivo) della banca;
3. dati sul capitale della banca costituenda, sulla specie, sul numero, sul valore nominale e di emissione delle azioni sottoscritte e un documento sui conferimenti effettuati;
4. dati relativi alle persone che gestiranno la banca;
5. dati sui rapporti del richiedente con i membri dei suoi organi direttivi;
6. informazioni dettagliate sui termini e le condizioni per il rilascio delle licenze e lo svolgimento delle attività bancarie nel paese in cui la banca ha sede, indirizzo e nome dell’autorità di rilascio delle licenze e di vigilanza, requisiti di vigilanza di base e atti normativi applicabili;
7. giustificazione economica della necessità di costituire una banca;
8. (modificato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) un piano (descrizione) per le attività della banca, contenente informazioni sulla struttura di gestione, comprese le attività delle singole unità organizzative, la distribuzione delle responsabilità tra i direttori esecutivi e gli altri amministratori, l’organizzazione e la gestione del sistema informativo della banca, nonché il meccanismo di protezione delle informazioni.
(3) Nei casi di acquisizione del controllo di una banca con sede legale all’estero, alla domanda devono essere allegati:
1. dati sulla tipologia, sul numero, sul valore nominale unitario e complessivo delle azioni acquisite, sulla loro quota nel capitale della banca e sul prezzo di acquisizione;
2. dati sulla tipologia, sul numero, sul valore unitario e sul valore nominale complessivo delle azioni possedute fino ad oggi, sulla loro quota nel capitale della banca e sul prezzo di acquisizione;
3. documenti e informazioni sulla banca di cui si acquisisce il controllo:
a) una copia aggiornata dell’estratto del registro di commercio competente con i dati sulla denominazione della banca, la forma giuridica e organizzativa, la sede legale e l’indirizzo della direzione, le persone che gestiscono e rappresentano la banca;
b) bilanci certificati della banca estera degli ultimi due anni;
c) una copia dello statuto della banca (atto costitutivo);
d) dati sui rapporti della banca con altre persone;
e) dati sui rapporti del richiedente con gli altri azionisti e con i soggetti che partecipano ai suoi organi di gestione;
f) una copia dell’atto di licenza con informazioni aggiornate sulle transazioni e sulle attività che la banca estera è autorizzata a svolgere;
g) giustificazione economica della necessità di acquisire il controllo di una banca con sede all’estero;
h) i dati di cui al comma 2, punti 6 e 8.
Art. 30. (1) La Banca nazionale bulgara può autorizzare le acquisizioni ai sensi dell’art. 29 solo a condizione che l’importo dell’investimento sia interamente coperto dai fondi propri della banca richiedente e che tali fondi non riducano la base di capitale della banca al di sotto del minimo richiesto.
(2) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. l’acquisizione della partecipazione in una banca con sede all’estero comporterà una violazione da parte della banca acquirente dei requisiti della legge sugli istituti di credito e dei regolamenti per la sua attuazione o peggiorerà la qualità delle attività della banca;
2. a causa dell’oggetto dell’attività, della situazione finanziaria o a causa del collegamento della banca in cui vengono acquisite le azioni con altre persone, si crea la possibilità di un aumento significativo del rischio di perdite per la banca richiedente;
3. il richiedente non dispone dei fondi necessari per l’acquisizione prevista di azioni di una banca estera;
4. la legge applicabile e il regime di esercizio delle attività bancarie presso la sede legale della banca non consentono un’efficace vigilanza consolidata da parte della BNB.

Sezione XI.
Autorizzazione alla liquidazione volontaria

Articolo 31. Per il rilascio dell’autorizzazione alla liquidazione volontaria, la banca deve presentare una domanda alla BNB, alla quale deve essere allegato un piano di liquidazione approvato dal suo organo di gestione, contenente:
1. la data di inizio e il termine ultimo per il completamento della liquidazione;
2. un bilancio certificato dai revisori dei conti, aggiornato non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
3. una relazione dettagliata sulle attività da liquidare e sui tempi previsti per la loro liquidazione;
4. termini e modalità di regolamento degli obblighi monetari e non monetari del richiedente;
5. un elenco delle persone che saranno nominate liquidatori e dei loro sostituti, con indicazione della distribuzione delle responsabilità, informazioni dettagliate sulla formazione, le qualifiche e l’esperienza professionale di ciascuno di essi, dichiarazioni di parti correlate e l’esistenza di interessi commerciali con la banca;
6. una bozza di avviso ai creditori da pubblicare su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
Art. 32. In caso di vendita dell’impresa ad una banca, oltre ai documenti di cui all’art. 131, comma 4 della Legge sugli istituti di credito, devono essere presentati anche i documenti di cui all’art. 31, punti 1, 2, 4 – 7 , necessari per il rilascio dell’autorizzazione alla liquidazione volontaria.

Sezione XII.
Rilascio del certificato ai sensi dell’art. 25 della Legge sugli Istituti di Credito (abrogata – SG, n. 36 del 2009)

Art. 33. (Abrogato – SG, n. 36 del 2009)

Sezione XIII.
Autorizzazione a svolgere attività ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge sugli Istituti di Credito (Nuova – SG, n. 40 del 2014)

Art. 33a. (Nuovo – SG, n. 40 del 2014) (1) La banca che desidera ottenere l’autorizzazione per svolgere l’attività ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge sugli istituti di credito deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare i seguenti documenti:
1. un programma delle attività della banca, comprendente dati sulle attività che la banca intende svolgere, nonché sulla sua organizzazione interna;
2. termini e condizioni generali applicabili ai contratti con i clienti;
3. altri dati e documenti attestanti la conformità ai requisiti dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1), di seguito denominato ” regolamento (UE) n. 1031/2010 “.
(2) La Banca nazionale bulgara esamina la domanda e i documenti allegati e rilascia o rifiuta di rilasciare il permesso entro un mese dalla presentazione della domanda e di tutti i documenti.
(3) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un’autorizzazione ai sensi del paragrafo 2 se non sono stati presentati tutti i documenti, se sono errati o hanno un contenuto contraddittorio o se non sono stati rispettati altri requisiti del regolamento (UE) n. 1031/2010 .

Sezione XIV.
Autorizzazione all’inclusione degli strumenti di capitale nel capitale primario di classe 1 (Novità – SG, n. 63 del 2017)

Art. 33b. (Nuovo – SG, n. 63 del 2017) (1) Una banca che desidera ottenere l’autorizzazione ad includere gli strumenti di capitale di cui all’art. 26, paragrafo 1, lettera “a” del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale primario di classe 1 deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare:
1. (integrato – SG, n. 12 del 2024) una copia certificata della decisione dell’autorità competente della banca di emettere strumenti di capitale e di modificare lo statuto, nonché altri documenti che disciplinano i termini e le condizioni e l’emissione di strumenti di capitale, se applicabili;
2. (modificato – SG, n. 12 del 2024) un elenco delle persone che hanno acquisito strumenti di capitale, dati sull’importo degli strumenti acquisiti da ciascuna persona e documenti attestanti che gli strumenti sono stati versati per intero e che la loro acquisizione non è collegata a un finanziamento diretto o indiretto da parte della banca;
3. (integrato – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione della banca attestante che non ha finanziato direttamente o indirettamente l’acquisizione degli strumenti e che non è disponibile alcuna forma di finanziamento diretto o indiretto ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 ai sensi dell’allegato n. 1 ;
4. (abrogato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021)
5. (modificato – SG, n. 12 del 2024) un documento per la registrazione dell’emissione di strumenti di capitale, emesso da un depositario centrale di titoli per la registrazione dell’emissione di strumenti di capitale;
6. lo statuto modificato contenente il nuovo importo del capitale;
7. (modificato – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024) tabella per la valutazione della conformità degli strumenti di capitale ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 conformemente all’allegato n. 2 ; la tabella è predisposta dalla banca e presenta informazioni sulla conformità degli strumenti di capitale ai requisiti pertinenti dei regolamenti di cui alla frase precedente per la loro qualificazione come capitale primario di classe 1;
8. (modificato – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione sottoscritta dalle persone che gestiscono e rappresentano la banca che:
a) non vi siano ulteriori accordi, norme o intese che possano incidere sull’impatto economico complessivo dello strumento ai sensi dell’articolo 79 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 ;
b) gli strumenti sono del tipo di strumenti nella Repubblica di Bulgaria inclusi nell’elenco dell’Autorità bancaria europea (EBA) ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ;
(c) le informazioni fornite sono accurate e complete e gli strumenti di capitale soddisfano le condizioni per essere qualificati come capitale primario di classe 1.
9. (abrogato – SG, n. 12 del 2024)
(2) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un’autorizzazione per l’inclusione di strumenti di capitale nel capitale primario di classe 1 qualora non siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 , del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 e del presente regolamento.
(3) (Nuovo – SG n. 12/2024) Una banca che intende avvalersi dell’opzione di includere un’emissione successiva di strumenti di capitale nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, deve presentare una notifica, alla quale allega:
1. i documenti di cui ai punti da 1 a 6 relativi alla successiva emissione di strumenti di capitale primario di classe 1;
2. una dichiarazione sottoscritta dalle persone che gestiscono e rappresentano la banca che:
a) non vi siano modifiche sostanziali alle disposizioni che disciplinano la questione rilevanti ai fini della valutazione del rispetto delle condizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 ;
b) le informazioni fornite sono accurate e complete;
c) non vi siano altri accordi, norme o intese aggiuntivi che possano modificare le caratteristiche economiche dello strumento ai sensi dell’articolo 79 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 ;
3. una descrizione delle modifiche nelle disposizioni che disciplinano la questione successiva rispetto alle disposizioni che disciplinano la questione precedente e un’autovalutazione del motivo per cui tali modifiche non sono rilevanti ai fini della valutazione della conformità alle condizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 ;
4. un confronto tra i termini e le condizioni che regolano la successiva e la precedente emissione dello strumento di capitale, in modo da consentirne la tracciabilità.
(4) (Nuovo – SG n. 12/2024) Ai fini dell’articolo 26(3)(2) del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni che disciplinano l’emissione successiva si considerano sostanzialmente identiche a quelle che disciplinano le emissioni per le quali la banca ha già ricevuto l’autorizzazione, se non vi sono modifiche alle disposizioni che disciplinano le emissioni precedenti o altri impegni che inciderebbero sostanzialmente sulle disposizioni che erano rilevanti per la valutazione dell’inclusione degli strumenti di capitale nel capitale primario di classe 1 e la concessione dell’autorizzazione.
(5) (Nuovo – SG n. 12/2024) La notifica e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate entro e non oltre 20 giorni prima della data prevista di inclusione degli strumenti di capitale nel capitale primario di classe 1. Si applica di conseguenza la disposizione dell’art . 17, comma 6 .
(6) (Nuovo – SG, n. 12 del 2024) Se la BNB ritiene che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 26, paragrafo 3, comma 2 del regolamento (UE) n. 575/2013 , entro il termine di cui al comma 5 comunica alla banca che, per l’inclusione della successiva emissione di strumenti di capitale nel capitale primario di classe 1, la banca deve presentare domanda ai sensi del comma 1.
(7) (Nuovo – SG n. 12/2024) Se entro 20 giorni dal ricevimento della notifica e di tutti i documenti necessari richiesti ai sensi del paragrafo 3 o richiesti dalla BNB secondo la procedura dell’art . 17, paragrafo 6 , non riceve un messaggio dalla BNB che è necessario presentare una domanda secondo la procedura del paragrafo 1, la banca può includere l’emissione successiva di strumenti di capitale nel capitale primario di classe 1 a partire dal giorno successivo alla data di scadenza di tale termine o dalla data di ricezione di un messaggio dalla BNB che attesta che non vi sono obiezioni.
(8) (Nuovo – SG, n. 12 del 2024) La banca deve notificare alla BNB le circostanze che possono influenzare la qualificazione degli strumenti di capitale come strumenti di Common Equity Tier 1.
(9) (Nuovo – SG, n. 12 del 2024) Il comma 3 non si applica all’emissione di una successiva emissione di strumenti di capitale a seguito di un aumento di capitale mediante conferimenti in natura o a seguito di un aumento di capitale a fini di trasformazione.
(10) (Nuovo – SG n. 12/2024) Nonostante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 per l’inclusione di una successiva emissione di strumenti di capitale nel capitale primario di classe 1, una banca può richiedere il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 secondo la procedura di cui al comma 1.

Sezione XV.
Autorizzazione a includere gli utili intermedi o annuali nel capitale primario di classe 1 (Novità – SG, n. 63 del 2017)

Art. 33c. (Nuovo – SG, n. 63 del 2017) (1) Una banca che desidera ottenere l’autorizzazione ad includere l’utile intermedio o annuale nel capitale primario di classe 1 deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare:
1. (modificato e integrato – SG, n. 12 del 2024) un documento certificato dai revisori della banca ai sensi dell’art. 76, comma 4 della Legge sugli istituti di credito , che confermi l’utile, come ad esempio:
a) (modificato – SG, n. 12 del 2024) deve essere presentata una relazione di revisione o una lettera di certificazione relativa all’utile annuale, attestante che la revisione non è stata completata e che le società di revisione non hanno accertato alcun elemento che possa far loro ritenere che la relazione finale conterrà un parere modificato;
b) (modificato – SG, n. 12 del 2024) relativamente all’utile intermedio, deve essere presentata una relazione di revisione (in caso di revisione contabile), una relazione di revisione contabile limitata ai sensi dell’International Standard on Review Engagements 2410, emessa dall’International Auditing and Assurance Standards Board, oppure una lettera di assicurazione ai sensi della lettera “a”, se la conferma presentata dalla banca è una relazione di revisione contabile;
2. una dichiarazione sottoscritta dalle persone che gestiscono e rappresentano la banca che l’utile è stato registrato in conformità ai principi previsti dalla disciplina contabile applicabile e che l’ambito del consolidamento prudenziale non è significativamente più ampio di quello della conferma contenuta nel documento del revisore al punto 1;
3. (modificato – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024) una dichiarazione firmata dalle persone che gestiscono e rappresentano la banca, indicante gli elementi principali dell’utile intermedio o annuale, comprese le deduzioni per le deduzioni previste dall’utile ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 241/2014 o i dividendi ai sensi dell’allegato n. 3 ;
4. una copia certificata della decisione/proposta dell’autorità competente della banca per l’inclusione dell’utile intermedio o annuale nel capitale primario di classe 1.
(2) Nei casi in cui l’utile intermedio o annuale è incluso in un bilancio consolidato o subconsolidato, i requisiti di cui al comma 1, punti 2 e 3 devono essere soddisfatti dall’ente consolidante.
(3) L’importo dei dividendi da dedurre si basa su una decisione/proposta ufficiale dell’autorità competente della banca e, in mancanza di tale decisione/proposta, sul valore più elevato tra:
1. l’importo massimo dei dividendi, calcolato in conformità alla politica dei dividendi;
2. l’importo dei dividendi, calcolato sulla base del rapporto di distribuzione medio degli ultimi tre anni;
3. l’importo dei dividendi calcolato in base al rapporto di distribuzione dell’anno precedente.
(4) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un’autorizzazione per l’inclusione dell’utile intermedio o annuale nel capitale primario di classe 1 qualora non siano soddisfatte le condizioni per la sua inclusione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 , del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 e del presente regolamento.

Sezione XVI.
Approvazione per l’inclusione degli strumenti di capitale nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 (Nuova – SG, n. 63 del 2017, titolo modificato – SG, n. 12 del 2024)

Sezione XVI.
Approvazione dell’inclusione degli strumenti di capitale e dei prestiti subordinati nel patrimonio aggiuntivo di classe 1, rispettivamente nel patrimonio di classe 2 (Novità – SG, n. 63 del 2017)

Art. 33d. (Nuovo – SG, n. 63 del 2017) (1) (Modificato – SG, n. 12 del 2024) Una banca che desidera ottenere l’approvazione per l’inclusione di strumenti di capitale nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare:
1. (modificato – SG, n. 12 del 2024) un contratto o altro documento per l’emissione dello strumento di capitale e una copia certificata della decisione dell’autorità competente della banca per l’emissione dello strumento;
2. (modificato – SG, n. 12 del 2024) per gli strumenti di capitale con caratteristiche nuove o complesse – un parere legale motivato e indipendente che confermi che gli strumenti di capitale soddisfano le condizioni per la loro qualificazione come strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2;
3. per gli strumenti di capitale per i quali si richiede l’approvazione per la loro inclusione come strumento aggiuntivo di classe 1 – indicazione dell’importo minimo di capitale di base che si formerebbe se il valore nominale dello strumento fosse interamente ridotto o convertito in capitale di base ( articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013 ) dopo la riduzione di tutte le passività o i pagamenti fiscali prevedibili risultanti dalla conversione o riduzione o derivanti e relativi allo strumento al momento della conversione o riduzione, e la banca deve stimare e spiegare l’importo sulla base del trattamento fiscale applicabile alla data della valutazione e della struttura del gruppo;
4. (modificata – SG, n. 12 del 2024, modificata – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024) una tabella per la valutazione della conformità dello strumento di capitale ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 conformemente all’allegato n. 4 ; la tabella è predisposta dalla banca e presenta informazioni sulla conformità dello strumento di capitale ai requisiti previsti dalla normativa di cui alla frase precedente per la sua qualificazione come capitale aggiuntivo di classe 1, rispettivamente capitale di classe 2, tenendo conto delle domande e risposte applicabili dell’EBA e della relazione dell’EBA sul monitoraggio degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
5. (integrato – SG, n. 12 del 2024) una dichiarazione della banca attestante che non ha finanziato direttamente o indirettamente l’acquisizione degli strumenti e che non è disponibile alcuna forma di finanziamento diretto o indiretto ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 ai sensi dell’allegato n. 1 ;
6. una dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono accurate e complete, che gli strumenti di capitale soddisfano le condizioni per essere qualificati come capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 e che non sussistono accordi segreti che potrebbero influire sulla loro ammissibilità;
7. documento bancario attestante il ricevimento dei fondi sul conto bancario della banca;
8. altri documenti necessari per valutare se rilasciare l’autorizzazione richiesta.
(2) (Modificato – SG n. 12/2024) La domanda di cui al paragrafo 1 deve indicare le ragioni dell’emissione dello strumento di capitale, nonché la sua conformità al piano di capitalizzazione (su base individuale e consolidata). Deve inoltre includere una descrizione dell’impatto sul patrimonio netto (patrimonio netto di base, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale totale) e sul coefficiente di leva finanziaria (per il capitale aggiuntivo di classe 1) per tutti i livelli di domanda, conformemente alla parte uno, titolo due, del regolamento (UE) n. 575/2013 , per un periodo di tre anni, sulla base di una previsione del piano di capitalizzazione e tenendo conto del paragrafo 1, punto 3.
(3) Le banche possono utilizzare i modelli standardizzati dell’EBA per le caratteristiche e i termini e le condizioni dell’emissione di strumenti di capitale, nonché la relazione dell’EBA sul monitoraggio degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
(4) (Modificato – SG, n. 12 del 2024) La banca è tenuta a notificare alla BNB qualsiasi modifica del contratto o del documento di emissione dello strumento o delle circostanze che possono influire sulla sua qualificazione come strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2.
(5) (Modificato – SG n. 12/2024) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare l’approvazione per l’inclusione di strumenti di capitale nel capitale aggiuntivo di classe 1, rispettivamente nel capitale di classe 2, quando non sono soddisfatti i requisiti per la loro inclusione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 , del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 o del presente regolamento.

Sezione XVII.
Altri permessi e approvazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Nuovo – SG, n. 63 del 2017)

Art. 33e. (Nuovo – SG n. 63/2017) (1) Una banca che desidera ottenere un altro permesso o approvazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 , diverso dai casi di cui agli artt. 33b – 33d , deve presentare una domanda scritta alla BNB, alla quale deve allegare i dati e i documenti che attestano la conformità ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei suoi atti di attuazione.
(2) (Nuovo – SG, n. 12 del 2024) La Banca nazionale bulgara decide sulla domanda di rilascio del permesso o dell’approvazione entro tre mesi dalla presentazione di tutti i documenti richiesti, a meno che non sia previsto un altro termine nel regolamento (UE) n. 575/2013 .
(3) (Integrato – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021, precedente par. 2 – SG, n. 12 del 2024) La Banca nazionale bulgara rifiuta di rilasciare un permesso o un’approvazione ai sensi del par. 1 se non vengono presentati tutti i documenti necessari, se sono errati o di contenuto contraddittorio o se non vengono soddisfatti altri requisiti della legge sugli istituti di credito , del regolamento (UE) n. 575/2013 o degli atti di attuazione.

Sezione XVIII.
Approvazione di una holding finanziaria e di una holding finanziaria mista (Novità – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021)

Sezione XIII.
Approvazione di una holding finanziaria e di una holding finanziaria mista (Novità – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021)

Art. 33f. (Nuovo – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) (1) Per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, della Legge sugli istituti di credito, la holding finanziaria o la holding finanziaria mista presenta una domanda scritta alla BNB, alla quale allega:
1. una descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte la holding finanziaria o la holding finanziaria mista, indicando:
a) le società controllate e le imprese madri, se applicabile;
b) l’ubicazione e l’oggetto dell’attività di ciascuna entità del gruppo;
2. i dati identificativi di almeno due persone che gestiscono e rappresentano la holding finanziaria o la holding finanziaria mista;
3. i documenti per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Regolamento n. 20 del 2019 per i membri degli organi di gestione e controllo della holding finanziaria o della holding finanziaria mista e per le persone che ne gestiscono le attività;
4. i documenti di cui agli articoli 19a e 19b per gli azionisti e i soci che detengono una partecipazione qualificata nella holding finanziaria o nella holding finanziaria mista e, in mancanza di tali azionisti, per i 20 maggiori azionisti o soci;
5. una descrizione dell’organizzazione interna e della distribuzione dei compiti all’interno del gruppo, comprese le strategie e le politiche per l’assunzione, la gestione, il monitoraggio e la riduzione dei rischi;
6. altri documenti necessari per valutare se rilasciare l’autorizzazione richiesta.
(2) La Banca nazionale bulgara può richiedere, entro un termine da essa specificato, ulteriori informazioni necessarie per valutare se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’approvazione ai sensi dell’articolo 35a, paragrafo 5, della legge sugli istituti di credito .

Capitolo terzo “a”.
VERIFICA DELLE INFORMAZIONI FORNITE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (NUOVO – SG, N. 12 DEL 2024)

Art. 33g. (Nuovo – SG, n. 12 del 2024) Nei casi in cui vi siano informazioni su una persona strettamente a lei vicina ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b delle disposizioni aggiuntive della Legge sugli istituti di credito , che facciano sorgere dubbi sull’affidabilità e l’idoneità del richiedente, la BNB valuta la natura dei rapporti tra di esse e il grado di influenza di tale persona sul richiedente. Se, a seguito della valutazione, si accerta che i rapporti e l’influenza di cui al primo comma sono di natura sostanziale, ciò costituisce motivo di ritenere che il richiedente non goda di buona reputazione.
Art. 33z. (Nuovo – SG, n. 12 del 2024) Le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento su terzi devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del procedimento pertinente. Quando si dichiarano stretti collaboratori ai sensi dell’art. 7 o dell’art. 19a , il dichiarante è tenuto a informare le persone interessate di tale fase.

Capitolo quattro.
REGISTRAZIONE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI RILASCIATI. TASSE DI SUPERVISIONE

Art. 34. (1) (Modificato – SG, n. 48 del 2011) Le licenze rilasciate ai sensi della presente ordinanza, nonché i permessi ai sensi degli articoli 20 , 22 , 23 , 25 e 31 , devono essere iscritti in un registro pubblico tenuto dalla BNB.
(2) La registrazione della licenza bancaria rilasciata avviene dopo la presentazione dei documenti previsti dall’articolo 16 .
Art. 35. (Modificato e integrato – SG, n. 12 del 2024) Per le spese amministrative relative all’esame delle domande e dei documenti per il rilascio di licenze, permessi, approvazioni e notifiche secondo la procedura del presente regolamento, la BNB riscuote le seguenti tariffe:
1. per il rilascio della licenza bancaria: 100.000 BGN;
2. (abrogato – SG, n. 48 del 2011)
3. per il rilascio di una licenza a una banca con sede legale in un paese terzo per svolgere attività bancaria sul territorio del paese tramite una succursale: 80.000 BGN;
4. (modificato – SG, n. 36 del 2009) per il rilascio dell’approvazione per l’acquisizione o l’aumento della partecipazione azionaria in una banca locale – 10.000 BGN;
5. per il rilascio di un permesso per l’apertura di una succursale bancaria in un paese terzo: 50.000 BGN;
6. per il rilascio del permesso di modifica del nome indicato nella licenza: 3.000 BGN;
7. per il rilascio del permesso per la trasformazione di una banca – 50.000 BGN;
8. (modificato – SG, n. 63 del 2017) per il rilascio di un permesso per modificare l’ambito della licenza rilasciata – 10.000 BGN;
9. per il rilascio di un’autorizzazione ad aumentare il capitale di una banca con apporti non in denaro – 20.000 BGN;
10. per il rilascio di un’autorizzazione per la riduzione del capitale di una banca: 20.000 BGN;
11. per il rilascio di un permesso per il riacquisto di azioni emesse da una banca locale – 20.000 BGN;
12. per il rilascio di un permesso per l’acquisizione del controllo o la costituzione di una banca con sede legale all’estero – 80.000 BGN;
13. per il rilascio dell’autorizzazione alla liquidazione volontaria – 100.000 BGN;
14. (abrogato – SG, n. 36 del 2009)
15. (nuovo – SG, n. 63 del 2017) per il rilascio di un permesso per l’inclusione di strumenti di capitale nel capitale primario di classe 1 – 5.000 BGN;
16. (nuovo – SG, n. 63 del 2017, modificato – SG, n. 12 del 2024) per il rilascio di un permesso per l’inclusione dell’utile provvisorio o annuale nel capitale proprio di livello 1 di base – 3.000 BGN;
17. (nuovo – SG, n. 63 del 2017, modificato – SG, n. 12 del 2024) per il rilascio di un’approvazione per l’inclusione di strumenti di capitale nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 – BGN 5.000;
18. (nuovo – SG, n. 63 del 2017) per il rilascio di altri permessi e approvazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 – 1.000 BGN;
19. (nuovo – SG, n. 40 del 2021, in vigore dal 14.05.2021) per il rilascio dell’approvazione di una holding finanziaria o di una holding finanziaria con attività miste – 20.000 BGN;
20. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) per l’esenzione dall’obbligo di rilascio dell’approvazione per una holding finanziaria o una holding finanziaria con attività miste – 15.000 BGN;
21. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) per l’esame di una notifica per l’inclusione di una successiva emissione di strumenti di capitale ai sensi della procedura di cui all’art. 33b, comma 3 – 500 BGN.

Disposizioni aggiuntive

§ 1. (Nuovo – SG, n. 63 del 2017) Ai fini dell’ordinanza:
1. ” Entità consolidante ” indica un istituto di credito tenuto a rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata, applicabili ai sensi degli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 .
2. Per ” utile intermedio ” si intende l’utile determinato secondo la disciplina contabile applicabile, calcolato per un periodo di riferimento inferiore a un intero esercizio finanziario, prima che la banca abbia adottato una decisione formale che confermi tale utile o perdita della banca;
3. Per ” utile annuo ” si intende l’utile determinato secondo la disciplina contabile applicabile, calcolato per un periodo di riferimento pari all’intero esercizio finanziario, prima che la banca abbia adottato una decisione formale che confermi tale utile o perdita della banca.
4. Il ” rapporto di pagamento consolidato ” è il rapporto tra:
(a) dividendi distribuiti ai proprietari dell’entità consolidante, ad eccezione di quelli pagati in modo da non ridurre il capitale primario di classe 1 (ad esempio, dividendi sotto forma di azioni); e
b) l’utile dopo le imposte distribuito ai proprietari dell’entità consolidante.
Se per un dato anno il rapporto tra le lettere “a” e “b” è negativo o superiore al 100%, il rapporto di pagamento è considerato pari al 100%.
Nel caso in cui per un dato anno l’utile di cui alla lettera “b” sia pari a zero, il rapporto di distribuzione è considerato pari allo 0% se i dividendi di cui alla lettera “a” sono pari a zero e pari al 100% se i dividendi di cui alla lettera “a” sono maggiori di zero.
5. Il ” rapporto di pagamento individuale ” è il rapporto tra:
(a) dividendi distribuiti ai proprietari dell’entità, ad eccezione di quelli pagati in modo da non ridurre il capitale primario di classe 1 (ad esempio, dividendi sotto forma di azioni); e
b) utile dopo le imposte.
Se per un dato anno il rapporto tra le lettere “a” e “b” è negativo o superiore al 100%, il rapporto di pagamento è considerato pari al 100%.
Nel caso in cui per un dato anno l’utile di cui alla lettera “b” sia pari a zero, il rapporto di distribuzione è considerato pari allo 0% se i dividendi di cui alla lettera “a” sono pari a zero e pari al 100% se i dividendi di cui alla lettera “a” sono maggiori di zero.
6. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) Nella dichiarazione delle persone strettamente collegate ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettera “a” delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito , qualora il richiedente ricopra una posizione con funzioni dirigenziali in una persona giuridica, indipendentemente dalla sua natura, o ne sia il beneficiario effettivo, egli deve dichiarare i dirigenti, i procuratori e i membri del consiglio di amministrazione, rispettivamente dei consigli di gestione e di sorveglianza.
7. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) Nella dichiarazione di stretti collaboratori ai sensi del § 1, comma 1, punto 4b, lettera “b” delle disposizioni aggiuntive della legge sugli istituti di credito , se il richiedente ricopre una posizione con funzioni dirigenziali in una persona giuridica, indipendentemente dalla sua natura, egli deve dichiarare i titolari effettivi della persona giuridica.
8. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) Le persone che ricoprono posizioni dirigenziali in entità giuridiche del settore finanziario soggette a un regime di autorizzazione e alla vigilanza di un’autorità competente, incluso il rilascio di un’autorizzazione preventiva o successiva per l’acquisizione di una partecipazione qualificata e per ricoprire la carica di amministratore, procuratore o membro del consiglio di amministrazione, rispettivamente del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza della persona, non sono soggette alla dichiarazione ai sensi della procedura dell’ordinanza in quanto stretti collaboratori. Nemmeno i titolari effettivi delle persone di cui al primo comma, nonché le persone che detengono una partecipazione qualificata in esse, sono soggetti alla dichiarazione.
9. (nuovo – SG, n. 12 del 2024) I ” dati identificativi delle persone strettamente collegate ” sono tutti i dati in possesso del richiedente che consentono l’identificazione univoca della persona strettamente collegata da parte del BNB.
§ 1a. (Precedente § 1, modificato – SG, n. 63 del 2017) I documenti e le informazioni in lingua straniera richiesti ai sensi del presente regolamento devono essere presentati alla BNB con una traduzione certificata in bulgaro e i documenti ufficiali presentati devono essere anch’essi legalizzati. In caso di discrepanza tra i testi, i dati nella traduzione bulgara saranno considerati corretti. Il Vice Direttore Generale, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, può richiedere che singoli documenti privati ​​di importanza essenziale per la valutazione della conformità ai requisiti normativi siano autenticati con le firme delle persone che li hanno emessi.

Disposizioni transitorie e finali

§ 2. Per l’aggiornamento delle licenze delle banche ai sensi del § 6 della legge sugli istituti di credito non vengono riscossi costi .
§ 3. (1) Il presente regolamento è emanato sulla base del § 13 della legge sugli istituti di credito , adottata con decisione n. 167 del 22 dicembre 2006 del Consiglio direttivo della Banca nazionale bulgara e abroga il regolamento n. 2 del 2000 sulle licenze e i permessi rilasciati dalla Banca nazionale bulgara (promulgato nella Gazzetta dello Stato, numero 14 del 2000; modificato e integrato nel numero 76 del 2002, numeri 19 e 108 del 2003; integrato nel numero 44 del 2004).
(2) Il vice governatore della BNB, a capo del Dipartimento di vigilanza bancaria, emana istruzioni sull’attuazione del presente regolamento.

Disposizioni finali
del regolamento recante modifica e integrazione del regolamento n. 2 del 2006 su licenze, autorizzazioni e permessi rilasciati dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sugli istituti di credito

(PROMOSSO – SG, N. 40 DEL 2021, IN VIGORE DAL 14.05.2021)
§ 17. Il regolamento entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella « Gazzetta Ufficiale », ad eccezione del § 1 , che entra in vigore il 26 giugno 2021.

Disposizioni transitorie e finali
del regolamento che modifica e integra il regolamento n. 2 del 2006 su licenze, approvazioni e permessi rilasciati dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sugli istituti di credito

Disposizioni finali
del regolamento recante modifica e integrazione del regolamento n. 2 del 2006 su licenze, autorizzazioni e permessi rilasciati dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sugli istituti di credito

(PROMOSSO – SG, N. 12 DEL 2024)
§ 18. I procedimenti amministrativi pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo la procedura precedente.

Disposizioni transitorie e finali
del regolamento che modifica il regolamento n. 2 del 2006 sulle licenze, le approvazioni e i permessi rilasciati dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sugli istituti di credito

(PROMESSO – SG, N. 97 DEL 2024, IN VIGORE DAL 15.11.2024)
§ 7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella « Gazzetta Ufficiale ».
§ 8. I procedimenti amministrativi pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo la procedura precedente.
Allegato n. 1 all’art. 33b, comma 1, punto 3 e art. 33d, comma 1, punto 5
(Nuovo – SG, n. 12 del 2024, ex Allegato n. 1 all’art. 33b, comma 1, punto 3, integrato – SG, n. 97 del 2024, in vigore dal 15.11.2024)

DICHIARAZIONE

da

1. ………………………………………………….., Numero di identificazione personale ……………………….………,

2. ………………………………………………….., Numero di identificazione personale ………………………………………….…,

nella nostra qualità di ………………………………………………………………….…….,

con sede legale e indirizzo di direzione in …………………………………………….………,

UIC ………………………………………………………………………..…. (“la Banca”),

in relazione a quanto emesso da ………………………………………….………………………….

emettere ………………… strumenti azionari per un importo pari a ……………… (………….)

(“gli Strumenti”) e una richiesta alla Banca Nazionale Bulgara per la ricezione di

approvazione per ………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARIAMO,

che l’acquisizione degli strumenti non è finanziata direttamente o indirettamente dalla Banca e non sussiste alcuna forma di finanziamento diretto o indiretto ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali per gli enti, vale a dire:

1. Non vi è alcun finanziamento diretto degli Strumenti, tramite prestito o altra forma di finanziamento degli investitori.

2. Non vi è alcun finanziamento per l’acquisto da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli Strumenti da parte di una società che la Banca controlla direttamente o indirettamente o che è inclusa in uno qualsiasi dei seguenti parametri:

– l’ambito contabile o di consolidamento prudenziale della Banca;

– l’ambito del bilancio consolidato o il calcolo su base aggregata ampliata predisposto dal meccanismo di tutela istituzionale o dalla rete di istituti, filiali di un organismo centrale, che non sono organizzati come un gruppo di cui la Banca è membro;

– l’ambito della vigilanza supplementare sulla Banca ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario ( direttiva 2002/87/CE ).

3. Non vi è alcun finanziamento dell’acquisto da parte di un investitore, all’emissione o successivamente, degli Strumenti da parte di società esterne, protetto da una garanzia, mediante l’uso di un derivato di credito o in altro modo, in modo tale che il rischio di credito venga trasferito alla Banca o a una società da essa controllata direttamente o indirettamente o che sia inclusa in uno qualsiasi dei seguenti parametri:

– l’ambito contabile o di consolidamento prudenziale della Banca;

– l’ambito del bilancio consolidato o il calcolo su base aggregata ampliata predisposto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete di istituti, filiali di un organismo centrale, che non sono organizzati come un gruppo di cui la Banca è membro;

– l’ambito della vigilanza supplementare sulla Banca ai sensi della direttiva 2002/87/CE .

4. Non è disponibile alcun finanziamento per un mutuatario che trasferisce il finanziamento all’investitore finale al fine di acquistare, al momento dell’emissione o successivamente, gli Strumenti.

Siamo consapevoli della responsabilità penale prevista dall’articolo 313 del Codice penale in caso di dichiarazione di circostanze false.

Firma:

Firma:

(……………………………)

(……………………………)

Data: ……………………

Allegato n. 2 all’art. 33b, comma 1, punto 7
(Nuovo – SG, n. 63 del 2017, ex Allegato n. 1 all’art. 33b, comma 1, punto 7, modificato – SG, n. 12 del 2024)

Tabella per la valutazione della conformità degli strumenti di capitale ai requisiti del Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 per la loro qualificazione come Capitale Primario di Classe 1

Disposizione del regolamento (UE) n. 575/2013 che descrive i termini di un’emissione separata di uno strumento di capitale

Circostanze e disposizioni rilevanti per stabilire il rispetto delle condizioni per l’emissione di uno strumento di capitale

Autovalutazione del rispetto delle condizioni per l’emissione dello strumento di capitale

Articolo 28

1. Gli strumenti di capitale possono essere qualificati come strumenti di Common Equity Tier 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono emessi direttamente dall’istituto con il previo consenso dei proprietari dell’istituto o, ove consentito dalla normativa nazionale applicabile, dall’organo di gestione dell’istituto;
b) gli strumenti sono interamente versati e l’acquisizione della proprietà di tali strumenti non è finanziata direttamente o indirettamente dall’istituto, comprese le disposizioni pertinenti degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 241/2014 ;
c) gli strumenti soddisfano tutte le seguenti condizioni in relazione alla loro classificazione:
i) costituiscono capitale ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE (GU L 176/37 del 27 giugno 2013);
(ii) sono rappresentativi di capitale ai sensi della disciplina contabile applicabile;
(iii) sono fondi propri ai fini della determinazione dell’insolvenza di bilancio, ove applicabile ai sensi della legislazione nazionale in materia di insolvenza;
d) gli strumenti sono chiaramente e individualmente indicati nel bilancio dell’istituto;
(e) gli strumenti hanno durata illimitata;
(f) l’importo principale degli strumenti non può essere ridotto o ripristinato se non in uno dei seguenti casi:
(i) liquidazione dell’istituto;
(ii) riacquisto di strumenti a discrezione dell’istituto o altri mezzi di riduzione del capitale a sua discrezione, qualora l’istituto abbia ricevuto l’autorizzazione preventiva dall’autorità competente conformemente all’articolo 77 ;
g) le disposizioni relative agli strumenti non stabiliscono, né esplicitamente né implicitamente, che l’importo del capitale degli strumenti sarà o potrà essere ridotto o rimborsato, salvo in caso di liquidazione dell’istituto e l’istituto non fornisce alcuna altra indicazione in tal senso prima o al momento dell’emissione degli strumenti, salvo nel caso degli strumenti di cui all’articolo 27 , ove la legislazione nazionale applicabile vieta all’istituto di rifiutare di rimborsare tali strumenti;
(h) gli strumenti soddisfano le seguenti condizioni in materia di distribuzioni:
(i) non esiste alcun trattamento preferenziale delle distribuzioni in termini di ordine di pagamento delle distribuzioni, anche in relazione ad altri strumenti di Common Equity Tier 1, e i requisiti relativi a tali strumenti non concedono diritti preferenziali al pagamento delle distribuzioni;
(ii) le distribuzioni ai titolari degli strumenti possono essere pagate solo a valere sulle posizioni distribuibili;
(iii) i termini e le condizioni applicabili agli strumenti non includono un limite massimo o altra restrizione all’importo massimo delle distribuzioni, ad eccezione degli strumenti di cui all’articolo 27 ;
iv) l’importo delle distribuzioni non è determinato sulla base del prezzo pagato per l’acquisto degli strumenti al momento della loro emissione, fatta eccezione per gli strumenti di cui all’articolo 27 ;
(v) i termini e le condizioni applicabili agli strumenti non includono l’obbligo per l’istituto di effettuare una distribuzione ai detentori degli strumenti e non vi è alcun altro obbligo del genere per l’istituto stesso;
(vi) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un inadempimento da parte dell’istituto;
(vii) l’annullamento delle distribuzioni non impone restrizioni all’istituto;
(i) rispetto al totale degli strumenti di capitale emessi dall’istituto, quando si verifica una perdita, gli strumenti coprono la prima e proporzionalmente maggiore parte di essa, con ogni strumento che copre la perdita nella stessa misura di tutti gli altri strumenti di Common Equity Tier 1;
j) in caso di insolvenza o liquidazione dell’istituto, gli strumenti hanno il grado più basso rispetto a tutti gli altri crediti;
k) gli strumenti conferiscono ai loro possessori un diritto sulle attività residue dell’istituto che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti senior, è proporzionale all’importo di tali strumenti emessi e non è fisso o soggetto a limiti, salvo nel caso degli strumenti di capitale di cui all’articolo 27 ;
(l) gli strumenti non sono garantiti e non sono soggetti a garanzie che accrescono il rango dei crediti su:
(i) l’istituto o le sue controllate;
(ii) l’impresa madre dell’ente o le sue controllate;
(iii) la società finanziaria madre o le sue controllate;
(iv) la holding mista o le sue controllate;
(v) la holding finanziaria mista e le sue controllate;
(vi) un’impresa che ha stretti legami con le entità di cui ai sottoparagrafi “i” – “v”;
(m) gli strumenti non sono soggetti ad alcun accordo sotto forma di contratto o altro che elevi il grado dei crediti sugli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione.
La condizione di cui al primo comma, lettera “j”, si considera soddisfatta anche se gli strumenti sono computati, ai sensi dell’articolo 484, comma 3, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2, purché abbiano pari grado.

Ai fini del punto b) del primo comma, solo la parte di uno strumento di capitale interamente versata può essere designata come strumento di capitale primario di classe 1.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), si considerano soddisfatte indipendentemente da una riduzione permanente dell’importo principale degli strumenti di Livello 1 aggiuntivo o di Livello 2.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera e), si considera soddisfatta anche se l’importo del capitale dello strumento di capitale viene ridotto nel quadro di una procedura di risoluzione o in conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall’autorità di risoluzione responsabile dell’ente.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), si considera soddisfatta anche se le disposizioni che disciplinano lo strumento di capitale stabiliscono espressamente o implicano che l’importo del capitale dello strumento sarà o potrà essere ridotto nel contesto di una procedura di risoluzione o in conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall’autorità di risoluzione responsabile dell’istituto.
3. La condizione di cui al comma 1, lettera “h”, punto “iii “, si considera soddisfatta anche se lo strumento paga dividendi derivati, purché tali dividendi non comportino una distribuzione che gravi in ​​modo sproporzionato sul patrimonio netto.
La condizione di cui al punto v) del primo comma del paragrafo 1 si considera soddisfatta anche se un’impresa figlia è soggetta a un accordo di trasferimento di utili e perdite con la sua impresa madre in base al quale, dopo la redazione dei suoi bilanci annuali, l’impresa figlia è tenuta a trasferire il suo risultato annuale all’impresa madre, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’impresa madre detiene almeno il 90% dei diritti di voto e del capitale dell’impresa figlia;
b) l’impresa madre e la controllata sono situate nello stesso Stato membro;
c) il contratto è concluso per legittimi scopi fiscali;
d) in sede di predisposizione del bilancio annuale, la controllata ha il diritto, a sua discrezione, di ridurre l’importo delle distribuzioni destinando tutto o parte del suo utile alle proprie riserve o ai fondi per rischi bancari generali prima di effettuare un pagamento alla società madre;
e) in base all’accordo, la società madre è tenuta a risarcire integralmente la controllata per tutte le sue perdite;
f) l’accordo è soggetto a un periodo di preavviso in base al quale può essere rescisso solo alla fine di un esercizio contabile, con effetto non prima dell’inizio dell’esercizio contabile successivo, lasciando invariato l’obbligo dell’impresa madre di risarcire integralmente la controllata per tutte le perdite subite durante l’esercizio contabile in corso.
Qualora un ente abbia stipulato un accordo di trasferimento di profitti e perdite, ne dà comunicazione senza indugio all’autorità competente e le fornisce una copia. L’ente comunica inoltre senza indugio all’autorità competente eventuali modifiche all’accordo di trasferimento di profitti e perdite e la sua risoluzione. Un ente non può stipulare più di un accordo di trasferimento di profitti e perdite.
4. Ai fini del paragrafo 1 , lettera h), punto i) , le allocazioni differenziate riflettono esclusivamente i diritti di voto differenziati. A tale riguardo, le allocazioni più elevate si applicano esclusivamente agli strumenti di capitale primario di classe 1 con diritti di voto inferiori o nulli.
Allegato n. 3 all’art. 33c, comma 1, punto 3
(Novità – SG, n. 63 del 2017, ex Allegato n. 2 all’art. 33c, comma 1, punto 3 – SG, n. 12 del 2024)

DICHIARAZIONE

da ………………………………………………………………………….…… ……. …………….………,

UIC secondo BULSTAT ………………………………………………………………… …….. ………………….,

Indirizzo di corrispondenza ………………………………………………………… …….. ………………..,

rappresentato da ………………………………………………………………… …….. ………….……….

L’utile netto derivante dai bilanci (intermedi/annuali) al (data di bilancio) di (nome della banca) ai fini dell’inclusione nel capitale primario di classe 1 è calcolato come segue:

a) utili non distribuiti prima delle imposte [0 BGN];

b) tasse [0 BGN];

c) altre detrazioni imposte dall’autorità di vigilanza [0 BGN];

d) altre deduzioni previste non incluse nel conto economico [0 BGN];

e) importo totale delle detrazioni (b + c + d) [0 BGN];

f) importo dei dividendi per i quali è stata presa una decisione o è stata presentata una proposta [0 BGN/campo vuoto] 1 ;

g) importo massimo dei dividendi in conformità con la politica dei dividendi [0 BGN];

h) importo dei dividendi secondo il rapporto di distribuzione medio (ultimi tre anni) [0 BGN];

i) importo dei dividendi secondo il rapporto di distribuzione dell’anno precedente [0 BGN];

j) importo dei dividendi che verrà detratto (importo massimo per le lettere “g, “z”, “i”, se non ci sono dati per la lettera “e”; altrimenti lettera “e”) [0 BGN];

k) impatto delle restrizioni normative [0 BGN];

l) utile che può essere incluso nel capitale primario di classe 1 (a – e – j + k) [0 BGN].

In considerazione dell’inclusione dell’utile netto nel capitale primario di classe 1 della banca e del rispetto dei requisiti del regolamento (UE) n. 241/2014 e del presente regolamento, dichiariamo quanto segue:

1. Per quanto a nostra conoscenza, le cifre sopra riportate sono accurate.

2. L’utile è stato confermato da persone indipendenti dalla banca, responsabili della revisione dei conti e in conformità ai requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento.

3. L’utile è valutato in conformità ai principi stabiliti dalla normativa contabile applicabile.

4. Tutte le detrazioni di profitto o dividendi previsti sono stati dedotti dall’importo del profitto come indicato sopra.

5. L’importo dei dividendi da dedurre è stimato in conformità al Regolamento n. 2 del 2006 sulle licenze, approvazioni e permessi rilasciati dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della Legge sugli istituti di credito .

6. L’organo direttivo di [nome della banca/gruppo bancario] si impegna a formulare una proposta di distribuzione dei dividendi, pienamente coerente con il calcolo dell’utile netto sopra descritto.

Siamo consapevoli che siamo responsabili per la fornitura di false informazioni ai sensi dell’articolo 313 del Codice penale .

                                                                                                           FIRME:

1 Questo valore deve essere zero solo in presenza di una decisione formale o di una proposta di non distribuzione dei dividendi. In assenza di tale decisione o proposta, il campo viene lasciato vuoto.
Allegato n. 4 all’art. 33d, comma 1, punto 4
(Nuovo – SG, n. 63 del 2017, ex Allegato n. 3 all’art. 33d, comma 1, punto 4, modificato – SG, n. 12 del 2024)

Tabella per la valutazione della conformità degli strumenti di capitale ai requisiti del Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 per la loro qualificazione rispettivamente come Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e Capitale di Classe 2

Disposizione del Regolamento n. 575/2013

Riferimento a una disposizione di un contratto o di un altro documento che emette lo strumento

Domande e risposte dell’EBA e rapporto dell’EBA sul monitoraggio degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1

Autovalutazione

Articolo 52

1. Gli strumenti di capitale possono essere qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono emessi direttamente da un istituto e sono interamente versati;
(b) gli strumenti non sono detenuti da nessuno dei seguenti soggetti:
(i) l’istituto o le sue controllate;
ii) un’impresa in cui l’ente detiene una partecipazione sotto forma di proprietà, diretta o tramite controllo, del 20% o più dei diritti di voto o del capitale dell’impresa;
c) l’acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata direttamente o indirettamente dall’istituto, comprese le disposizioni pertinenti degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 241/2014 ;
d) in caso di insolvenza dell’istituto, gli strumenti hanno un rango inferiore agli strumenti di livello 2;
(e) gli strumenti non sono garantiti o soggetti a garanzie di rango superiore ai crediti di:
(i) l’istituto o le sue controllate;
(ii) l’impresa madre dell’ente o le sue controllate;
(iii) la società finanziaria madre o le sue controllate;
(iv) la holding mista o le sue controllate;
(v) la holding finanziaria mista e le sue controllate;
(vi) un’impresa che ha stretti legami con le entità di cui ai sottoparagrafi “i” – “v”;
(f) gli strumenti non sono soggetti ad alcun accordo, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il ​​grado dei crediti sugli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;
g) gli strumenti hanno durata illimitata e le disposizioni che li disciplinano non prevedono un incentivo al loro rimborso da parte dell’istituto, comprese le pertinenti disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 241/2014 ;
(h) qualora gli strumenti includano una o più opzioni di rimborso anticipato, comprese le opzioni call, tali opzioni possono essere esercitate solo a discrezione dell’emittente;
i) per quanto riguarda gli strumenti che sono rimborsabili, essi possono essere rimborsati o riacquistati solo quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 77 e non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di emissione, salvo quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 78(4) ;
j) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, esplicitamente o implicitamente, che essi saranno soggetti a un’opzione call, a un’opzione call o a un’opzione di riacquisto, a seconda dei casi, da parte dell’istituto, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell’istituto, e l’istituto non lo indica altrimenti;
k) l’istituto non indica esplicitamente o implicitamente che l’autorità competente acconsentirà alla richiesta di esercizio di un’opzione call sugli strumenti, al loro rimborso o riacquisto;
(l) le distribuzioni sugli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:
(i) sono pagati tramite voci distribuibili;
(ii) l’importo delle distribuzioni sugli strumenti non verrà modificato in base al rating creditizio dell’istituto o della sua impresa madre;
(iii) le disposizioni che disciplinano gli strumenti concedono all’istituto la facoltà discrezionale di annullare le distribuzioni ai sensi degli strumenti in qualsiasi momento, per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l’istituto può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni ai fini dell’adempimento dei propri obblighi alla scadenza;
(iv) l’annullamento delle distribuzioni non costituisce un inadempimento da parte dell’istituto;
(v) l’annullamento delle distribuzioni non impone restrizioni all’istituto;
m) gli strumenti non portano a concludere che le passività di un istituto superano le sue attività quando, ai sensi del diritto nazionale applicabile, tale conclusione è utilizzata per determinare l’insolvenza dell’istituto;
(n) le disposizioni relative agli strumenti impongono, al verificarsi di un evento scatenante, una riduzione permanente o temporanea dell’importo principale degli strumenti o la loro conversione in strumenti di Common Equity Tier 1;
(o) le disposizioni relative agli strumenti non contengono una caratteristica che potrebbe ostacolare la ricapitalizzazione dell’istituto;
(p) qualora l’emittente sia stabilito in un paese terzo e sia stato designato conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/59/UE come parte di un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione è stabilita nell’Unione, o qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro, ai sensi del quadro giuridico o delle condizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a seguito di una decisione dell’autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e conversione ai sensi dell’articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti è svalutato in modo permanente o gli strumenti sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1; qualora l’emittente sia stabilito in un paese terzo e non sia stato designato conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/59/UE come parte di un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione è stabilita nell’Unione, ai sensi del quadro giuridico o delle condizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a seguito di una decisione dell’autorità competente del paese terzo, il valore nominale degli strumenti è svalutato in modo permanente o gli strumenti sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1;
(q) qualora l’emittente sia stabilito in un paese terzo e sia stato designato conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/59/UE come parte di un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione è stabilita nell’Unione, o qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro e gli strumenti possano essere emessi solo ai sensi della legge di un paese terzo o altrimenti essere soggetti a tale legge, qualora ai sensi di tale legge l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 59 di tale direttiva di svalutazione o conversione sia valido ed esecutivo sulla base di disposizioni di legge o termini contrattuali applicabili che riconoscono l’azione di risoluzione o altra azione di svalutazione o conversione;
c) gli strumenti non sono soggetti ad alcun accordo di compensazione o netting che ne limiterebbe la capacità di assorbire le perdite.
La condizione di cui al primo comma, lettera “d” si considera soddisfatta anche se gli strumenti sono computati ai sensi dell’articolo 484, comma 3, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2, purché abbiano pari grado.

Ai fini del punto (a), solo la parte di uno strumento di capitale interamente versata può essere designata come strumento di Livello 1 aggiuntivo.

 Articolo 53
Ai fini dell’articolo 52(1)(l) , (v) e (o), le disposizioni sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non includono, in particolare, quanto segue:

(a) un requisito per le distribuzioni sugli strumenti da effettuare nel caso in cui venga effettuata una distribuzione su uno strumento emesso da

l’istituzione, con classificazione uguale o inferiore a uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1, incluso uno strumento di capitale primario di classe 1;
(b) un requisito di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 o Tier 2 se non sono state effettuate distribuzioni su tali strumenti Additional Tier 1;
(c) l’obbligo di sostituire il pagamento di interessi o dividendi con un pagamento in altra forma. L’istituto non ha altri obblighi di questo tipo.
 Articolo 63
Gli strumenti di capitale sono classificati come strumenti di livello 2 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono emessi direttamente dall’istituto e sono interamente versati;
(b) gli strumenti non sono detenuti da nessuno dei seguenti soggetti:
(i) l’istituto o le sue controllate;
ii) un’impresa in cui l’ente ha una partecipazione sotto forma di proprietà, diretta o tramite controllo, del 20% o più dei diritti di voto o del capitale dell’impresa;
c) l’acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata direttamente o indirettamente dall’istituto, comprese le disposizioni pertinenti degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 241/2014 ;
d) i crediti sull’importo principale degli strumenti, ai sensi delle disposizioni che disciplinano tali strumenti, hanno un rango inferiore ai crediti su tutti gli strumenti di passività ammissibili;
(e) gli strumenti non sono garantiti o soggetti a garanzie di rango superiore ai crediti di:
(i) l’istituto o le sue controllate;
(ii) l’impresa madre dell’ente o le sue controllate;
(iii) la società finanziaria madre o le sue controllate;
(iv) la holding mista o le sue controllate;
(v) la holding finanziaria mista o le sue controllate;
(vi) un’impresa che ha stretti legami con le entità di cui ai sottoparagrafi “i” – “v”;
(f) gli strumenti non sono soggetti ad un accordo che aumenta il grado dei crediti sugli strumenti;
g) gli strumenti hanno una scadenza originaria di almeno cinque anni;
h) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non includono un incentivo per l’istituto a rimborsare o rimborsare l’importo principale degli strumenti, a seconda dei casi, prima della loro scadenza;
(i) qualora gli strumenti includano una o più opzioni di rimborso anticipato, comprese le opzioni call, tali opzioni possono essere esercitate solo a discrezione dell’emittente;
j) per quanto riguarda gli strumenti che sono rimborsabili, essi possono essere rimborsati, pagati o riacquistati prima della scadenza solo quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 77 e non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di emissione, salvo quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 78(4) ;
k) le disposizioni relative agli strumenti non stabiliscono espressamente o implicitamente che essi saranno soggetti a un’opzione call, a un’opzione di rimborso, a un’opzione di rimborso o a un’opzione di rimborso prima della scadenza da parte dell’istituto, a seconda dei casi, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell’istituto, e l’istituto non lo indichi altrimenti;
(l) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non conferiscono al titolare il diritto di accelerare il calendario dei pagamenti degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell’istituto;
(m) l’importo degli interessi o dei dividendi dovuti sugli strumenti, a seconda dei casi, non verrà modificato in base al rating creditizio dell’istituto o della sua impresa madre;
(n) qualora l’emittente sia stabilito in un paese terzo e sia stato designato conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/59/UE come parte di un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione è stabilita nell’Unione, o qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro, in base al quadro giuridico o ai termini contrattuali che disciplinano gli strumenti, in seguito a una decisione dell’autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e conversione ai sensi dell’articolo 59 di tale direttiva, l’importo del capitale degli strumenti è svalutato in modo permanente o gli strumenti sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1;

qualora l’emittente sia stabilito in un paese terzo e non sia stato designato conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/59/UE come parte di un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione è stabilita nell’Unione, in base al quadro giuridico o alle condizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, su decisione dell’autorità competente del paese terzo, l’importo del capitale degli strumenti è svalutato in modo permanente o gli strumenti sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1;

(o) qualora l’emittente sia stabilito in un paese terzo e sia stato designato conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/59/UE come parte di un gruppo di risoluzione la cui entità di risoluzione è stabilita nell’Unione, o qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro e gli strumenti possano essere emessi solo ai sensi della legge di un paese terzo – o altrimenti essere soggetti a tale legge, qualora ai sensi di tale legge l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 59 di tale direttiva di svalutazione o conversione sia valido ed esecutivo sulla base di disposizioni di legge o termini contrattuali applicabili che riconoscono l’azione di risoluzione o altra azione di svalutazione o conversione;
(p) gli strumenti non sono soggetti ad alcun accordo di compensazione o netting che ne limiterebbe la capacità di assorbire le perdite.
Ai fini del punto a) del primo comma, solo la parte dello strumento di capitale interamente versata può essere designata come strumento di capitale di livello 2.