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Bulgaria – Registro degli Istituti Finanziari

La Banca nazionale bulgara (Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) gestisce un Registro degli Istituti Finanziari (Регистър на финансовите институции) ai sensi dell’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), che è pubblico e contiene i dati di base sia sulle società registrate che operano sul territorio della Repubblica di Bulgaria sia sugli istituti finanziari non registrati. Il Registro fornisce inoltre informazioni sulle cooperative di credito ufficialmente registrate ai sensi del § 12 delle  Disposizioni transitorie e finali (Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР)) della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), sui fondi istituiti ai sensi della LEGGE SULLA BANCA BULGARA PER LO SVILUPPO (ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ (Закона за ББР) e sugli istituti finanziari esteri che soddisfano i requisiti della della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

L’attività degli istituti finanziari è definita all’art. 3, comma 1, della  Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) ed è conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (direttiva sui requisiti patrimoniali — CRD IV) sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, nonché dal Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012. La Banca nazionale bulgara (Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) applica un regime di registrazione agli istituti finanziari iscritti nel Registro ai sensi dell’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

I dati presenti nel Registro vengono aggiornati tramite un sistema automatizzato unificato basato sulle informazioni fornite dagli istituti finanziari.

Bulgaria – Ordinanza n. 26/2009 della Banca nazionale bulgara sugli istituti finanziari

Bulgaria – Ordinanza n. 26/2009 della Banca nazionale bulgara sugli istituti finanziari

Emesso dal Consiglio direttivo della Banca nazionale bulgara

Promulgata dalla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 15 maggio 2009 , modificata dalla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 30 luglio 2010 , modificata e integrata dalla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 7 agosto 2012 , modificata e integrata dalla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 27 maggio 2014 , modificata e integrata dalla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 15 agosto 2014

Capitolo primo.
DISPOSIZIONI GENERALI

Soggetto

Articolo 1. Il presente regolamento definisce:

  1. (modificato – SG, n. 44 del 2014) la procedura e i documenti necessari per l’inserimento e la cancellazione degli istituti finanziari ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) nel/dal registro della Banca nazionale bulgara (Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  2. (modificato – SG, n. 44 del 2014) i requisiti di capitale, le attività degli istituti finanziari ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), per le persone che li gestiscono e li rappresentano, e le persone che detengono partecipazioni qualificate o sono titolari effettivi, e;
  3. (novità – SG, n. 44 del 2014) i bilanci e le altre informazioni fornite alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) dagli istituti finanziari registrati.

Requisito di registrazione

Art. 2. (1) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Una persona con registrazione commerciale nel territorio della Repubblica di Bulgaria che intende svolgere professionalmente attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), se sono sostanziali, deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 3a, comma 2 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) ed essere iscritta nel registro di cui all’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) (il registro) prima di iniziare a svolgere tali attività.

(2) Un istituto finanziario estero che svolgerà attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite una succursale o direttamente sarà iscritto nel registro se sono soddisfatte le condizioni degli articoli 24 e 27 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(3) (Nuovo – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014, modificato – SG, n. 68 del 2014) L’obbligo di registrazione non si applica agli istituti finanziari la cui attività essenziale è lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 2, punti 6 e 7 e di cui all’art. 3, comma 1, punto 3 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) con parti correlate.

Esenzione dalla registrazione

Art. 2a. (Nuovo – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Gli istituti finanziari le cui attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1, della Legge sulla Vigilanza Bancaria (Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) sono svolte con fondi destinati all’attuazione di progetti e programmi mirati dell’Unione Europea possono essere esentati dall’obbligo di iscrizione nel registro sulla base di una domanda scritta e di documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di esenzione. Il Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria (управление “Банков надзор”), valuta il merito della richiesta e rilascia il consenso all’esenzione o al diniego.

Registro

Art. 3. (1) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) La Banca nazionale bulgara tiene un registro degli istituti finanziari ai sensi dell’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(2) Il registro di cui al comma 1 contiene i seguenti dati sugli istituti finanziari:

  1. (integrato – SG, n. 44 del 2014) numero di registrazione dell’istituto finanziario, numero e data dell’ordine del Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, per la registrazione;
  2. codice identificativo univoco (UIC) della persona giuridica;
  3. denominazione e forma giuridica dell’ente giuridico;
  4. (integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) sede legale, indirizzo della direzione, indirizzo per la corrispondenza e persone per la corrispondenza;
  5. (modificato – SG, n. 44 del 2014) le attività di cui all’art. 3a, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), svolte per professione;
  6. (modificato – SG, n. 44 del 2014) numero e data del provvedimento del Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria, di cancellazione dal registro e relative motivazioni;
  7. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) altre informazioni riguardanti l’istituto finanziario.

(3) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Il registro è pubblico, accessibile elettronicamente e viene aggiornato attraverso un sistema automatizzato unificato basato sui dati forniti dalle persone registrate.

Capitale

Art. 4. (Modificato – SG, n. 44 del 2014) (1) Il capitale minimo versato richiesto per l’iscrizione nel registro è di 1.000.000 di BGN.

(2) (Integrato – SG, n. 68 del 2014) I contributi al capitale minimo richiesto ai sensi del comma 1 devono essere in denaro e effettuati con fondi propri. Per il calcolo dei fondi propri si applica l’art. 13, comma 3, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)),.

(3) L’origine dei fondi con cui sono stati effettuati i conferimenti al capitale deve essere chiara e legittima.

(4) Per l’iscrizione nel registro, una società che non sia di nuova costituzione deve avere sia un capitale versato sia un capitale proprio, il cui importo non sia inferiore a quello specificato nel comma 1.

(5) L’istituto finanziario registrato deve in ogni momento mantenere un capitale proprio in un importo non inferiore a quello specificato nel comma 1. L’importo del capitale proprio deve essere stabilito in conformità alle relazioni di cui all’articolo 15, comma 1.

(6) (Novità – SG n. 68/2014) Il patrimonio netto è la somma del capitale sociale e versato, delle riserve della società costituite ai sensi dell’art. 246 della Legge sul Commercio (Търговския закон (ТЗ)), degli utili non distribuiti degli esercizi precedenti e dell’utile corrente del rispettivo periodo di riferimento, da cui si deducono le perdite degli esercizi precedenti e la perdita corrente del rispettivo periodo di riferimento. In presenza di azioni/quote riacquistate, il patrimonio netto della società viene ridotto dell’importo delle azioni/quote riacquistate.

Requisiti per i gestori e i proprietari (Titolo modificato – SG, n. 44 del 2014)

Art. 5. (1) (Integrato – SG, n. 44 del 2014) Chi gestisce e rappresenta un istituto finanziario, anche in virtù di un’autorizzazione, deve possedere i seguenti requisiti:

  1. ha un’istruzione superiore;
  2. ha almeno 3 anni di esperienza nel campo dell’economia, del diritto, della finanza, dell’informatica;
  3. non è stato condannato per un reato non colposo di natura generale, salvo riabilitazione;
  4. non è stato membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società negli ultimi due anni, al momento dello scioglimento per fallimento, qualora vi fossero creditori insoddisfatti;
  5. non è privato del diritto a ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
  6. non è incluso nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1 della Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo;
  7. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) non sussistono circostanze che mettano in dubbio le sue qualifiche, la sua esperienza professionale e la sua reputazione.

(2) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Le persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale di un istituto finanziario, nonché i titolari effettivi, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 1, punti da 3 a 6 e non devono sussistere circostanze che mettano in dubbio la loro affidabilità, stabilità finanziaria e reputazione e, per le persone giuridiche, la loro stabilità finanziaria e reputazione.

(3) Gli obblighi di cui al comma 2 si applicano anche alle persone che, per Legge, rappresentano le persone giuridiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale di un istituto finanziario.

Capitolo secondo.
PROCEDURA E DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO. RINNOVO E CANCELLAZIONE

Documenti per l’iscrizione al registro

Art. 6. (1) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) Per essere iscritto nel registro, un soggetto con registrazione commerciale sul territorio della Repubblica di Bulgaria che intenda svolgere attività come istituto finanziario ai sensi dell’art. 3a della Legge sulle società finanziarie (Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ))), deve presentare alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) una domanda scritta e un modulo di registrazione secondo il modello Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)). I documenti di registrazione devono essere presentati in formato cartaceo, mentre il modulo di registrazione e le informazioni di cui all’art. 6, comma 3, punto 2, comma 4, punto 2 e comma 5, punto 7, anche in formato elettronico, sottoscritti con firma elettronica qualificata.

(2) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) La domanda di cui al comma 1 deve contenere la denominazione sociale, il codice identificativo univoco (UIC), la sede legale e l’indirizzo della direzione del richiedente e l’indicazione delle attività di cui all’art. 3a, comma 1, del Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) che intende svolgere. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti relativi al richiedente:

  1. una copia certificata dello statuto o del contratto di partnership;
  2. (modificato – SG, n. 44 del 2014) prova che il capitale richiesto ai sensi dell’articolo 4 è stato versato;
  3. (abrogato – SG, n. 44 del 2014)
  4. (integrato – SG, n. 60 del 2012) elenco degli azionisti/soci, numero e relativa quota delle azioni/quote da essi detenute nel capitale della richiedente;
  5. (modificato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) elenco degli azionisti/soci che detengono una partecipazione qualificata indiretta nel capitale della società richiedente;
  6. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) elenco dei beneficiari effettivi ai sensi della Legge sulle misure antiriciclaggio;
  7. (modificato – SG, n. 60 del 2012, precedente punto 6, integrato – SG, n. 44 del 2014) un elenco degli amministratori (membri degli organi di amministrazione) della società, nonché delle persone autorizzate a gestire e rappresentare la società;
  8. (punto precedente 7 – SG, n. 44 del 2014) bilanci – stati patrimoniali, conti economici, relazioni dei revisori (ove applicabili) degli ultimi due anni di attività della persona giuridica;
  9. (integrato – SG, n. 60 del 2012, precedente punto 8, modificato – SG, n. 44 del 2014) documento per il pagamento del contributo di vigilanza ai sensi dell’art. 17, punto 1;
  10. (punto precedente 9 – SG, n. 44 del 2014) l’elenco degli indirizzi presso i quali intende svolgere l’attività di istituto finanziario.

(3) Per i soggetti che gestiscono e rappresentano il richiedente, alla domanda devono essere allegati i seguenti dati e documenti:

  1. (modificato e integrato – SG, n. 44 del 2014) nomi e dati personali secondo un documento di identità, cittadinanza, indirizzo permanente e attuale, nonché copia certificata di un documento di identità;
  2. questionario compilato – dichiarazione di qualifiche, esperienza professionale e reputazione secondo il modello Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  3. certificato del casellario giudiziale o altro documento analogo nel caso in cui l’individuo non sia cittadino bulgaro;
  4. (integrato – SG, n. 60 del 2012, suppl. – SG, n. 44 del 2014) trascrizione autenticata di un diploma per il completamento dell’istruzione superiore;
  5. una dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, numeri da 4 a 6;
  6. certificato di assenza di obblighi fiscali e previdenziali.

(4) (Modificato e integrato – SG, n. 44 del 2014, modificato – SG, n. 68 del 2014) Per ciascuna persona fisica che detiene direttamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente, alla domanda deve essere allegato:

  1. i dati, i documenti e le dichiarazioni di cui al comma 3, punti 1, 3, 5 e 6;
  2. (modificato – SG, n. 44 del 2014) questionario compilato – dichiarazione di affidabilità, stabilità finanziaria e reputazione secondo il modello Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  3. (integrato – SG, n. 44 del 2014, modificato – SG, n. 68 del 2014) una dichiarazione sull’origine dei fondi con cui sono stati effettuati i conferimenti al capitale, rispettivamente sono state acquisite le azioni o le quote del capitale, nonché i documenti comprovanti tale origine (ad esempio, dichiarazione dei redditi annuale; nota ufficiale sui redditi da lavoro dipendente; copia di un atto notarile o di un contratto di vendita di un bene, ecc.);
  4. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) documenti relativi ai fondi disponibili della persona, validi alla data del contributo (ad esempio, un estratto conto bancario sulla disponibilità di fondi sui conti; un documento di pagamento per i fondi ricevuti dalla vendita di un bene, ecc.);
  5. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) una dichiarazione riguardante la tipologia e l’importo dei prestiti ricevuti dalla persona con dati aggiornati alla data di effettuazione del contributo;
  6. (novità – SG, n. 68 del 2014) documenti di pagamento attestanti l’avvenuto pagamento delle azioni/quote di capitale detenute;
  7. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) altri documenti a discrezione del richiedente o della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), dai quali risulti che i conferimenti al capitale sono stati effettuati con fondi propri e che l’origine dei fondi è chiara e legale.

(5) (Modificato – SG, n. 68 del 2014) Per ogni soggetto giuridico che detiene una partecipazione qualificata diretta nel capitale del richiedente, devono essere presentati con la domanda i seguenti dati e documenti:

  1. (modificato – SG, n. 60 del 2012) certificato di stato attuale;
  2. una copia certificata dello statuto/contratto di partnership e degli altri documenti relativi alla costituzione della società;
  3. (modificato e integrato – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 68 del 2014) bilanci – stati patrimoniali, conti economici, relazioni dei revisori (ove applicabili) degli ultimi due anni di attività della persona giuridica, nonché dell’anno di rendicontazione precedente a quello in cui è stato effettuato il conferimento o è stata effettuata l’acquisizione;
  4. certificato di assenza di obblighi fiscali e previdenziali;
  5. (integrato – SG, n. 44 del 2014, suppl. – SG, n. 68 del 2014) dichiarazione e documenti sull’origine dei fondi con cui sono state acquisite le azioni, rispettivamente le quote o i conferimenti al capitale;
  6. i dati, i documenti e le dichiarazioni di cui al comma 3, punti 1, 3, 5 e 6, delle persone che rappresentano legalmente la persona giuridica;
  7. il questionario-dichiarazione compilato ai sensi del paragrafo 4, punto 2, con i dati relativi alla persona giuridica;
  8. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) documenti attestanti la disponibilità finanziaria del soggetto alla data del conferimento del contributo al capitale del richiedente;
  9. (nuovo – SG, n. 68 del 2014) altri documenti a discrezione del richiedente o della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), dai quali risulti che i conferimenti al capitale sono stati effettuati con fondi propri e che l’origine dei fondi è chiara e legale.

(6) (Abrogato – SG, n. 44 del 2014)

(7) (Nuovo – SG n. 68/2014) Per ciascuna persona fisica che detiene indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente, e per i beneficiari effettivi del richiedente, devono essere presentati alla domanda i dati e i documenti di cui al comma 4, punti 1 e 2, nonché una dichiarazione sull’origine dei fondi. Per ciascuna persona giuridica che detiene indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente, devono essere presentati alla domanda i dati e i documenti di cui al comma 5, punti da 1 a 4, 6 e 7, nonché una dichiarazione sull’origine dei fondi.

(8) (Precedente paragrafo 7 – SG, n. 68 del 2014) La Banca nazionale bulgara può richiedere la presentazione di ulteriori documenti necessari per certificare i requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento.

(9) (Precedente par. 8 – SG, n. 68 del 2014) Se i documenti presentati sono irregolari o sono necessarie informazioni supplementari, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) ne dà comunicazione al richiedente, fissando un termine per l’eliminazione delle irregolarità e/o per la fornitura delle informazioni supplementari.

Registrazione (Titolo modificato – SG, n. 44 del 2014)

Art. 7. (1) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) La Banca nazionale bulgara iscrive l’istituto finanziario nel registro entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e dei documenti necessari che attestano il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 4 – 6.

(2) (Abrogato – SG, n. 60 del 2012)

(3) (Modificato – SG n. 44/2014) La Banca nazionale bulgara iscrive nel registro ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) un istituto finanziario estero per il quale è stata notificata dall’autorità competente del paese di invio che intende svolgere attività tramite una succursale o direttamente sul territorio della Repubblica di Bulgaria e per il quale è stato allegato un certificato ai sensi dell’articolo 24 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(4) (Nuovo – SG, n. 60 del 2012, abrogato – SG, n. 44 del 2014)

Annullamento della registrazione

Art. 8. (1) (Integrato – SG, n. 44 del 2014) La Banca nazionale bulgara rifiuta l’iscrizione nel registro di una persona che intende svolgere attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) come istituto finanziario, quando:

  1. il capitale del richiedente non soddisfa i requisiti del presente regolamento;
  2. le persone che gestiscono e rappresentano il richiedente non soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento;
  3. (integrato – SG, n. 44 del 2014) le persone che detengono una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente o dei beneficiari effettivi non soddisfano i requisiti del presente regolamento;
  4. (integrato – SG, n. 44 del 2014) il richiedente non ha presentato i dati e i documenti necessari entro il termine specificato oppure i dati e i documenti presentati contengono informazioni incomplete, contraddittorie o false;
  5. (nuovo – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) l’origine dei fondi con cui sono stati effettuati i conferimenti al capitale non è chiara e legittima oppure i conferimenti non sono stati effettuati con fondi propri;
  6. (punto precedente 5 – SG, n. 60 del 2012) non sono stati rispettati gli altri requisiti del presente regolamento.

(2) Il rifiuto di iscrizione nel registro deve essere motivato per iscritto.

Eliminazione di una registrazione

Art. 9. (1) La Banca nazionale bulgara rimuove l’istituto finanziario dal registro su sua richiesta quando:

  1. (modificato – SG, n. 44 del 2014) è stata presa la decisione di cessare le attività di cui all’art. 3a, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ));
  2. è stata presa la decisione di sciogliere l’entità giuridica;
  3. si verifica una riduzione del rapporto di cui all’articolo 13, paragrafo 1;
  4. esistono altre circostanze.

(2) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Nei casi di cui al comma 1, l’istituto finanziario allega i documenti rilevanti circa la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1.

(3) La Banca nazionale bulgara rimuove l’istituto finanziario dal registro quando:

  1. (integrato – SG, n. 44 del 2014) entro 6 mesi dall’iscrizione nel registro, non inizia a svolgere l’attività per la quale è iscritto al Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) o ha cessato di svolgere l’attività per un periodo superiore a 6 mesi;
  2. cessa di soddisfare i requisiti per l’iscrizione nel registro o non soddisfa altri requisiti previsti dal presente regolamento;
  3. (modificato – SG, n. 60 del 2012) la registrazione e le modifiche alla stessa sono state effettuate sulla base di dati e documenti contenenti informazioni incomplete, contraddittorie o false;
  4. non adempie agli obblighi previsti dal Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) o dagli atti attuativi dello stesso o da altri requisiti normativi per lo svolgimento dell’attività;
  5. (modificato – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) non adempie agli obblighi relativi alla Centrale dei Rischi o viola le norme per il suo utilizzo;
  6. effettua transazioni e operazioni connesse al riciclaggio di denaro o in violazione della Legge sulle misure antiriciclaggio e dei suoi atti attuativi;
  7. (nuovo – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) non soddisfa i requisiti dell’art. 4, paragrafi 3 e 5 e la violazione non è stata sanata entro il termine stabilito dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  8. (nuovo – SG, n. 60 del 2012, integrato – SG, n. 44 del 2014) quando effettua ispezioni ai sensi dell’art. 10, comma 3 e dell’art. 16 non fornisce i documenti richiesti e non collabora con le autorità della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  9. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) i bilanci presentati ai sensi dell’articolo 15 contengono informazioni false e/o contraddittorie.

(4) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Una persona che è stata cancellata dal registro non può svolgere attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)). Può presentare una nuova domanda di iscrizione non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla cancellazione dal registro.

(5) (Modificato – SG, n. 60 del 2012, abrogato – SG, n. 44 del 2014)

Notifica delle variazioni successive all’iscrizione nel registro

Art. 10. (Modificato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) (1) La persona iscritta nel registro è tenuta a comunicare alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), entro 15 giorni, ogni modifica delle attività di cui all’art. 3a, comma 1, Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), nelle informazioni e nei documenti presentati in relazione all’iscrizione nel registro, allegando inoltre copie certificate dei documenti che attestano la modifica.

(2) (Modificato e integrato – SG, n. 68 del 2014) Il modulo di registrazione e i questionari – dichiarazioni per i dirigenti e i rappresentanti e per i titolari di una partecipazione qualificata diretta, contenenti nuove circostanze, devono essere presentati in formato elettronico.

(3) La notifica si considera completata dopo la verifica dei dati e dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e l’approvazione da parte della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) delle informazioni aggiornate inserite dall’istituto finanziario nei moduli elettronici tramite il sistema automatizzato unificato.

Archiviazione dei dati

Art. 11. La Banca nazionale bulgara conserva tutti i documenti presentati in formato cartaceo e elettronico dagli istituti finanziari per la loro iscrizione nel registro e per le modifiche richieste, entro 5 anni dalla data di cancellazione dal registro dell’istituto finanziario interessato.

Capitolo terzo.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUORI DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

Rilascio del certificato ai sensi dell’art. 25 del Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ))

Art. 12. (1) (Integrato – SG n. 44/2014) Per il rilascio del certificato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), l’istituto finanziario con sede legale nella Repubblica di Bulgaria presenta una domanda scritta al Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, alla quale allega i documenti attestanti il rispetto delle condizioni di cui all’art. 25, comma 1, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(2) (Integrato – SG, n. 60 del 2012) Quando sono necessarie informazioni supplementari per stabilire l’esistenza delle condizioni per il rilascio di un certificato o per il rifiuto, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) può richiederne la presentazione al richiedente, alla banca madre o a una qualsiasi delle banche comproprietarie dell’istituto finanziario, fissando un termine per la presentazione.

(3) La Banca nazionale bulgara esamina i documenti e decide sulla domanda di cui al paragrafo 1 entro un mese.

(4) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) La Banca nazionale bulgara rilascia il certificato richiesto a condizione che siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni di cui all’art. 25, comma 1 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(5) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 25, comma 1, della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) rifiuta il rilascio del certificato.

(6) (Modificato e integrato – SG n. 60/2012, modificato – SG n. 44/2014) Il certificato deve essere inviato all’autorità competente dello Stato membro in cui l’istituto finanziario svolgerà le sue attività tramite una succursale o direttamente. La Banca nazionale bulgara invia inoltre informazioni sull’importo e sulla struttura dei fondi propri dell’istituto finanziario, nonché sul valore dell’esposizione complessiva al rischio della banca madre, calcolata conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176/1 del 27 giugno 2013). Una copia del certificato o del rifiuto di rilascio del certificato deve essere inviata al richiedente.

Capitolo quarto.
REQUISITI PER LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO FINANZIARIO

Criteri per l’attività significativa (Titolo modificato – SG, n. 44 del 2014)

Art. 13. (1) (Integrato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Un’attività significativa di un istituto finanziario è presente quando la quota relativa delle attività di cui all’art. 3a, comma 1 Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), calcolata in uno dei due modi di cui al comma 2, non è inferiore al 30 per cento dell’attività totale dell’entità giuridica secondo i bilanci.

(2) (Modificato – SG n. 68/2014) Il rapporto di cui al comma 1 è calcolato sulla base del reddito netto di un’attività significativa rispetto al reddito derivante dal volume totale dell’attività o del valore di bilancio dell’attivo corrispondente all’attività significativa rispetto all’importo totale degli attivi. Nel calcolo del rapporto non si tiene conto degli investimenti relativi a partecipazioni in società diverse dagli istituti di credito e finanziari.

(3) (Modificato – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Per una società di nuova costituzione e per una società che per la prima volta intende svolgere le attività di cui all’art. 3a, comma 1, dell’Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), il rapporto di cui al comma 2 è calcolato sulla base dei dati dei bilanci di cui all’art. 15 dopo i primi due periodi di rendicontazione trimestrali successivi alla data di registrazione presso la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) come istituto finanziario.

(4) In caso di diminuzione del rapporto di cui al comma 1, l’istituto finanziario ne dà comunicazione alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)).

(5) (Modificato – SG, n. 60 del 2012) Se la circostanza di cui al comma 1 non sussiste da più di un anno, la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) cancella di propria iniziativa l’istituto finanziario dal registro, a meno che la cancellazione non sia già stata richiesta dall’istituto finanziario stesso.

Requisiti di politica e informazione

Art. 14. (Modificato – SG, n. 44 del 2014) (1) L’istituto finanziario iscritto nel registro di cui all’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) è tenuto ad adottare e attuare norme interne per la gestione delle proprie attività, che comprendono:

  1. chiara struttura organizzativa e distribuzione delle responsabilità;
  2. procedure efficaci di organizzazione e gestione per tipologia di attività;
  3. adeguati meccanismi di controllo interno, comprese procedure amministrative e contabili affidabili ed efficaci.

(2) L’istituto finanziario iscritto nel registro ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) trasmette alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) le norme di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni dalla sua iscrizione nel registro o da ogni modifica della stessa.

(3) L’istituto finanziario iscritto nel registro ai sensi dell’articolo 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)), che è soggetto obbligato ai sensi della Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, entro 30 giorni dalla loro approvazione, ovvero dall’approvazione delle modifiche adottate, presenta alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) una copia delle norme interne sulle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, approvate dal presidente dell’Agenzia statale per la sicurezza nazionale.

Requisiti di segnalazione

Art. 15. (1) (Modificato – SG, n. 60 del 2012) Ogni istituto finanziario predispone e presenta alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) i bilanci trimestrali e annuali nella forma e nel contenuto stabiliti dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

(2) (Nuovo – SG, n. 60 del 2012) Gli istituti finanziari soggetti a revisione contabile indipendente obbligatoria devono presentare, su richiesta della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), un bilancio annuale, una relazione annuale sulle attività, un bilancio consolidato annuale e una relazione annuale sulle attività consolidata, redatti in conformità alla Legge sulla contabilità.

(3) (Nuovo – SG, n. 58 del 2010, precedente comma 2 – SG, n. 60 del 2012, abrogato – SG, n. 44 del 2014)

(4) (Precedente comma 2 – SG, n. 58 del 2010, precedente comma 3 – SG, n. 60 del 2012, modificato – SG, n. 44 del 2014) Gli istituti finanziari iscritti nel registro ai sensi dell’art. 3a della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) conservano per almeno 5 anni tutte le informazioni e i documenti contabili e di altra natura relativi alla propria attività, compresi quelli relativi ai contratti conclusi. Il periodo di conservazione dei documenti relativi ai contratti conclusi decorre dalla data di cessazione dei rapporti derivanti da tali contratti.

Capitolo cinque.
CONTROLLO

Controlli di integrità dei dati

Art. 16. (1) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Le autorità di vigilanza bancaria presso la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) possono effettuare ispezioni, anche in loco, sull’esattezza delle relazioni, delle norme e dei regolamenti preparati e presentati alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), nonché ispezioni di qualsiasi altra informazione ai sensi del presente regolamento e dell’Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(2) La Banca nazionale bulgara può richiedere informazioni e documenti agli istituti finanziari al fine di stabilire tutte le circostanze rilevanti per la segnalazione alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) o altre informazioni rilevanti per il controllo esercitato dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) sull’attuazione del presente regolamento.

(3) Nell’esecuzione di ispezioni in loco presso istituti finanziari, le autorità di vigilanza bancaria presso la Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) dispongono dei poteri previsti dall’articolo 80 della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)).

(4) Le persone autorizzate dal Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria, possono, ai fini del controllo di cui ai paragrafi da 1 a 3, richiedere ulteriori informazioni riguardanti lo stato giuridico e le attività degli istituti finanziari.

Taxi

Art. 17. (Modificato – SG, n. 60 del 2012) La Banca Nazionale Bulgara riscuote una commissione per le spese amministrative relative all’esame delle domande:

  1. per l’iscrizione nel registro – 3.000 BGN;
  2. per il rilascio del certificato ai sensi dell’art. 25, comma 2 Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)) – 1.500 BGN;
  3. (nuovo – SG, n. 44 del 2014) per un cambiamento delle circostanze ai sensi dell’art. 4 e/o 5 – 500 BGN.

Disposizioni aggiuntive

  • 1. (Nuovo – SG, n. 60 del 2012) (1) (Modificato – SG, n. 44 del 2014) Tutti i documenti in lingua straniera presentati ai sensi del presente regolamento devono essere accompagnati da una traduzione in bulgaro, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri, da un funzionario consolare o diplomatico nel paese di origine del documento o da una persona che ha concluso un accordo di traduzione con il Ministero degli Affari Esteri, e i documenti ufficiali presentati devono anche essere legalizzati, ove applicabile. Il Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria, può richiedere che singoli documenti privati di importanza essenziale per la valutazione della conformità ai requisiti del presente regolamento siano autenticati con le firme delle persone che li hanno emessi.

(2) (Integrato – SG, n. 44 del 2014) Al momento della registrazione iniziale e delle modifiche, i moduli devono essere compilati in bulgaro e firmati in formato elettronico con firma elettronica qualificata in conformità alla Legge sui documenti elettronici e sulla firma elettronica.

Disposizioni transitorie e finali

  • 1a. (Precedente § 1 – SG, n. 60 del 2012) Il presente regolamento è emanato sulla base dell’art. 3a, comma 3 e § 13 della Legge sugli istituti di credito. Il regolamento è stato adottato con Decisione n. 53 del 23.IV.2009 del Consiglio direttivo della Banca Nazionale Bulgara.
  • 2. Il presente regolamento abroga il regolamento n. 26 del 2006 sulle società finanziarie (GU, n. 7 del 2007; modificato e integrato, n. 19 del 2007).
  • 3. Le società finanziarie autorizzate dalla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento devono presentare alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)) una domanda e i documenti di cui all’art. 6, comma 1, comma 3, punto 2, comma 4, punto 2, comma 5, punto 7, per essere iscritte nel registro.
  • 4. Il Fondo di investimento di capitale e il Fondo nazionale di garanzia istituiti ai sensi della Legge sulla Banca bulgara per lo sviluppo vengono iscritti d’ufficio nel registro.
  • 5. Gli istituti finanziari costituiti devono presentare domanda di registrazione entro il 30.IX.2009.
  • 6. Le cooperative costituite con l’entrata in vigore della presente ordinanza ai sensi dell’articolo 12 della Legge sull’agricoltura e lo sviluppo rurale saranno iscritte nel registro sulla base di un certificato del Ministro dell’agricoltura o di una persona da lui autorizzata per l’adempimento dei requisiti del decreto n. 343 del 30 dicembre 2008 del Consiglio dei ministri e continueranno la loro attività secondo la procedura stabilita dal Consiglio dei ministri.
  • 7. Gli istituti finanziari registrati entro il 31.V.2009 devono presentare le prime relazioni ai sensi dell’art. 16, comma 1, punto 1, entro il 30.VI.2009.
  • 8. Il Vice Governatore della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ)), a capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria, può emanare istruzioni sull’attuazione del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e finali
del regolamento recante modifica e integrazione del regolamento n. 26 del 2009 sugli istituti finanziari

(PROMOSSO – SG, N. 60 DEL 2012)

 

  • 17. Gli istituti finanziari iscritti nel registro della Banca nazionale bulgara ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge sugli istituti di credito, il cui capitale proprio non soddisfa i requisiti dell’art. 4, comma 3, sono tenuti ad adeguare il proprio capitale proprio alle disposizioni della presente Ordinanza entro il 31 dicembre 2012.

Disposizioni transitorie e finali
del regolamento recante modifica e integrazione del regolamento n. 26 del 2009 sugli istituti finanziari

(PROMESSO IN SG, N. 44 DEL 2014, EMENDATO IN SG, N. 68 DEL 2014)

 

  • 19. Le persone di cui ai § 4 e 6 delle disposizioni transitorie e finali devono restituire i loro certificati di registrazione entro il termine di cui al § 80, comma 4 della Legge di modifica e integrazione della Legge sugli istituti di credito (SG, n. 27 del 2014) e devono essere nuovamente registrate d’ufficio.
  • 20. (1) Gli istituti finanziari iscritti nel registro, che svolgono attività ai sensi dell’art. 3a, comma 1, della Legge sugli istituti di credito, presentano, entro il termine di cui al § 80, comma 4, della Legge di modifica e integrazione della Legge sugli istituti di credito (SG, n. 27 del 2014), una domanda di nuova iscrizione, alla quale allegano:
  1. il certificato di registrazione;
  2. documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 – 3 e 5;
  3. i documenti di cui all’articolo 6, comma 3, per le persone che gestiscono e rappresentano l’istituto finanziario in virtù dell’autorizzazione;
  4. (modificato – SG, n. 68 del 2014) un elenco dei beneficiari effettivi e dei documenti previsti dall’art. 6, comma 7 per gli stessi, nel caso in cui non siano stati presentati alla Banca nazionale bulgara (Българската народна банка (БНБ));
  5. altri documenti necessari per verificare i requisiti del regolamento.

(2) La Banca nazionale bulgara registra l’istituto finanziario entro tre mesi dal ricevimento della domanda e dalla presentazione di tutti i documenti necessari che attestano il rispetto dei requisiti del regolamento.

(3) La Banca nazionale bulgara rifiuta la nuova registrazione dell’istituto finanziario quando questo non soddisfa i requisiti del regolamento.

  • 21. Una società che ha presentato domanda di registrazione come istituto finanziario prima dell’entrata in vigore del regolamento viene iscritta nel registro se soddisfa i requisiti del presente regolamento.
  • 22. Gli istituti finanziari iscritti nel registro che non hanno presentato domanda di nuova iscrizione entro il termine previsto dal § 80, comma 4 della Legge di modifica e integrazione della Legge sugli istituti di credito (SG, n. 27 del 2014), nonché quelli ai quali è stata rifiutata la nuova iscrizione, vengono cancellati dal registro.
  • 23. I certificati di registrazione rilasciati ai sensi della presente ordinanza perdono la loro validità allo scadere del termine di cui al § 80, comma 4 della Legge di modifica e integrazione della Legge sugli istituti di credito (SG, n. 27 del 2014) e, per gli istituti finanziari nuovamente registrati prima di tale termine, dalla data della nuova registrazione.