- Titolare effettivo
- Norme antiriciclaggio negli Stati Uniti
- Financial Action Task Force(on Money Laundering) (FATF) – Groupe d’action financière (GAFI) ) – Raccomandazione 24 sul Titolare effettivo
- La “titolarità effettiva” nella Normativa Antiriciclaggio nell’Unione Europea
- La “titolarità effettiva” nella Normativa Antiriciclaggio italiana
- Evoluzione normativa
- Attuale Normativa nazionale sulla Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
- Definizione di Titolare Effettivo
- Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust – Art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust – Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55
Titolare effettivo
Nell’ambito delle normative Anti Money Laundering (AML) / Combating the Financing of Terrorism (CFT) occupa un posto di rilievo l’individuazione della “Titolarità effettiva” delle persone giuridiche.
Per “titolare effettivo” si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività.
Norme antiriciclaggio negli Stati Uniti
Gli Stati Uniti sono stati una delle prime nazioni ad adottare una legislazione antiriciclaggio quando hanno istituito il Bank Secrecy Act (BSA), 31 USC 5311 , nel 1970. Uno dei primi sforzi per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro (money laundering), il Bank Secrecy Act (BSA) è stato da allora modificato e rafforzato da ulteriori norme antiriciclaggio (Anti Money Laundering (AML) laws).
Il Bank Secrecy Act (BSA), stabilisce i requisiti di programma, tenuta dei registri e rendicontazione per le banche nazionali, le associazioni di risparmio federali, le filiali federali e le agenzie delle banche straniere..
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) è l’amministratore designato della BSA, con la missione di “salvaguardare il sistema finanziario dagli abusi della criminalità finanziaria, compreso il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e altre attività illecite”.
L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), ufficio indipendente del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, istituisce, regola e supervisiona tutte le banche nazionali, le associazioni di risparmio federali e le filiali e agenzie federali delle banche straniere, prescrive regolamenti, svolge attività di supervisione e, quando necessario, adotta misure coercitive per garantire che le banche nazionali dispongano dei controlli necessari e forniscano le comunicazioni necessarie alle forze dell’ordine per scoraggiare e individuare il riciclaggio di denaro (money laundering), il finanziamento del terrorismo e altri atti criminali e il abuso delle istituzioni finanziarie degli Stati Uniti.
I regolamenti di attuazione dellOffice of the Comptroller of the Currency (OCC) si trovano in 12 CFR 21.11 e 12 CFR 21.21 . Il Bank Secrecy Act (BSA) è stato modificato per incorporare le disposizioni dello USA PATRIOT Act che impone a ogni banca di adottare un programma di identificazione del cliente come parte del proprio programma di conformità al Bank Secrecy Act (BSA).
Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF) – Groupe d’action financière (GAFI) – Raccomandazione 24 sul Titolare effettivo
Nel 1989, su iniziativa del G7 (Parigi 1989) per sviluppare politiche di lotta al riciclaggio di denaro (money laundering) diversi paesi e organizzazioni hanno formato la Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), anche conosciuto con il nome francese Groupe d’action financière (GAFI), Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale. La sua missione è ideare e promuovere standard internazionali per prevenire il riciclaggio di denaro. Poco dopo gli attacchi dell’11 settembre agli Stati Uniti, il Groupe d’action financière (GAFI) ha ampliato il proprio mandato includendo l’antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo.
Attualmente i Paesi membri del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF – GAFI) sono:
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgio
- Brasile
- Canada
- Cina
- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Hong Kong, Cina
- Islanda
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Israele
- Italia
- Giappone
- Corea
- Lussemburgo
- Malaysia
- Messico
- Olanda
- Nuova Zelanda
- Norvegia
- Portogallo
- Federazione Russa *
- Arabia Saudita
- Singapore
- Sud Africa
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Turchia
- Regno Unito
- stati Uniti
*adesione sospesa il 24 febbraio 2023
Attualmente sono membri del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF – GAFI) come osservatori, i più rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali Fmi, Banca mondiale, Ecb, Nazioni Unite, Europol, Egmont).
Il Dipartimento del Tesoro coordina la delegazione italiana all’interno del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF – GAFI).
In occasione del trentesimo anniversario del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF – GAFI), il 12 aprile 2019, a Washington D.C. i Ministri dei Paesi membri hanno conferito al FATF – GAFI il nuovo mandato, per la prima volta a tempo indeterminato in considerazione della rilevanza che l’organismo ha assunto per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza del sistema finanziario internazionale.
Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF – GAFI) elabora gli Standards Anti Money Laundering (AML) / Combating the Financing of Terrorism (CFT), le cosiddette Raccomandazioni (40 Raccomandazioni Adottate il 16 febbraio 2012 e da allora regolarmente aggiornate. Ultimo aggiornamento nel novembre 2023) che:
- stabiliscono un quadro completo e coerente di misure che i paesi dovrebbero attuare per combattere il riciclaggio di denaro (money laundering) e il finanziamento del terrorismo;
- stabiliscono uno standard internazionale, che i paesi dovrebbero attuare attraverso misure adatte alle loro particolari circostanze.
Gli Standard consolidati del FAFT – GAFI sulla condivisione delle informazioni comprendono
- le Raccomandazioni;
- le relative Note Interpretative;
- le definizioni applicabili nel Glossario.
La sezione E delle Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FAFT – GAFI) è dedicata alla “TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS – TRASPARENZA E TITOLARITÀ EFFETTIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IDENTITÀ GIURIDICHE”
Raccomandazione 24 – Transparency and beneficial ownership of legal persons – Trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche
Raccomandazione 25 – Transparency and beneficial ownership of legal arrangements – Trasparenza e titolarità effettiva delle identità giuridiche
la Raccomandazione 24 sulla “Trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche” dispone che:
“I paesi dovrebbero valutare i rischi di abuso delle persone giuridiche a fini di riciclaggio di denaro o attività terroristiche finanziamenti e adottare misure per prevenirne l’uso improprio. I paesi dovrebbero garantire che ci sia informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva e sul controllo della legalità persone che possono essere ottenute o accessibili in modo rapido ed efficiente da parte delle autorità competenti, attraverso un registro dei titolari effettivi o un meccanismo alternativo. I paesi dovrebbero non consentire alle persone giuridiche di emettere nuove azioni al portatore o warrant azionari al portatore e assumere misure volte a prevenire l’uso improprio delle azioni al portatore esistenti e dei warrant azionari al portatore. Paesi dovrebbero adottare misure efficaci per garantire che gli azionisti e gli amministratori nominati non lo siano utilizzati in modo improprio per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. I paesi dovrebbero prendere in considerazione la facilitazione accesso alle informazioni sulla proprietà effettiva e sul controllo da parte degli istituti finanziari e dei Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs) rispettando i requisiti stabiliti nelle Raccomandazioni 10 (Customer due diligence) per gli istituti finanziari e 22 (Customer due diligence) per iDesignated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs).”
Nel marzo 2022, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FAFT – GAFI) ha concordato standard più severi sulla proprietà effettiva a livello globale nella sua Raccomandazione 24, richiedendo ai paesi di garantire che le autorità competenti abbiano accesso a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui veri proprietari delle società.
Il FAFT – GAFI ha aggiornato le linee guida che aiuteranno i paesi ad attuare la Raccomandazione 24 sulla “Trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche” rivista.
A questo proposito il il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FAFT – GAFI) ha pubblicato la “Guida alla proprietà effettiva delle persone giuridiche” (Vedi: versione in italiano).
Al di là delle Raccomandazioni, in risposta alle sfide che i Paesi devono affrontare per pervenire ad assicurare la trasparenza in materia di titolarità effettiva delle persone giuridiche, nel 2014 il FAFT – GAFI ha predisposto alcuni orientamenti e un documento di buone prassi, Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons, per supportare i Paesi nell’attuazione della Raccomandazione 24 e della Raccomandazione 1 per ciò che attiene alla comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti sia le persone giuridiche sia le identità giuridiche (legal arrangements).
La “titolarità effettiva” nella Normativa Antiriciclaggio nell’Unione Europea
In ambito Europeo è stata emanata la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 (relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) poi abrogata dalla Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione)
- Modificata da:
- Rettificata da:
Vedi versione consolidata al 30/06/2021
Nelle considerazioni preliminari, al punto 9), la Direttiva 2005/60/CE, poi abrogata dalla Direttiva (UE) 2015/849 , pone come “indispensabile una definizione precisa di «titolare effettivo»”, definizione che viene data nel punto 6 dell’art. 3.
Il punto 6 dell’art. 3 della Direttiva (UE) 2015/849 definisce «titolare effettivo»:
la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività e che comprende almeno:
Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l’altro, in base ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );
ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;
ii) il «trustee» o i «trustee»;
iii) il guardiano o i guardiani, se esistono;
iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell’istituto giuridico o dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o il soggetto giuridico;
v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
Il Capo III della Direttiva (UE) 2015/849 è dedicato alle INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA e si compone degli artt. 30, 31, 31-bis.
L’Art. 30 della Direttiva (UE) 2015/849 dispone che:
- Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. Gli Stati membri garantiscono che le violazione del presente articolo siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri provvedono affinché tali soggetti siano tenuti a fornire ai soggetti obbligati, oltre alle informazioni sul loro titolare giuridico, informazioni riguardanti il titolare effettivo, nel caso in cui tali soggetti applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II.
Gli Stati membri prescrivono che i titolari effettivi di società o altri soggetti giuridici, anche mediante azioni, diritti di voto o altra partecipazione, tramite azioni al portatore o attraverso il controllo con altri mezzi, forniscono tutte le informazioni necessarie affinché la società o l’altro soggetto giuridico rispetti quanto prescritto al primo comma.
2) Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.
3) Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), o un registro pubblico. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tale banca dati possono essere raccolte conformemente ai sistemi nazionali.
4) Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali e istituiscono meccanismi a tale scopo. Tali meccanismi prescrivono tra l’altro che i soggetti obbligati e, se del caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisce indebitamente con le loro funzioni, le autorità competenti segnalino eventuali discrepanze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva disponibili nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono. Nel caso in cui siano segnalate discrepanze, gli Stati membri assicurano l’adozione di azioni necessarie per risolverle in modo tempestivo e, se del caso, anche l’inclusione di una menzione specifica nel registro centrale.
5) Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
c) al pubblico.
Le persone di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto.
Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l’accesso a informazioni aggiuntive che consentano l’identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive includono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
5 bis. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 3, previa registrazione online e previo pagamento di una tassa che non superi i costi amministrativi volti a rendere l’informazione disponibile, compresi i costi di mantenimento e sviluppo del registro.
6) Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le FIU abbiano un accesso tempestivo e illimitato a tutte le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 senza allertare il soggetto interessato. Gli Stati membri forniscono inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II.
Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, nonché le autorità fiscali, le autorità di vigilanza dei soggetti obbligati e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.
7) Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente e gratuitamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 alle autorità competenti e alle FIU degli altri Stati membri.
8) Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 3 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio.
9) In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l’accesso di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono deroghe pubblicano dati statistici annuali circa il numero di deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione.
Le deroghe accordate a norma del primo comma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari o ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.
10) Gli Stati membri provvedono all’interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ). Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2017/1132 e dell’articolo 31 bis della presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua i paragrafi 5, 5 bis e 6 del presente articolo.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni successivi alla cancellazione della società o di altro soggetto giuridico dal registro. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso a norma del presente articolo.
La “titolarità effettiva” nella Normativa Antiriciclaggio italiana
Evoluzione normativa
In Italia in attuazione della Direttiva 2005/60/CE è stato emanato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Il punto pp), del secondo comma, dell’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 definisce titolare effettivo: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita“.
L’art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 dispone in merito alla “Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust”
In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, che ha abrogato la Direttiva 2005/60/CE, è stato emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, che ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Secondo il punto pp), del secondo comma, dell’art. 1, del Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, titolare effettivo è: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita” (come si vede viene lasciata inalterata la definizione contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
L’art. 2 del Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 ha sostituito Il titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e quindi anche L’art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust).
Successivamente il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90 è stato modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 , recante:
“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.
90 e n. 92”
L’art. 2 del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 ha modificato, ancora una volta, l’art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Attuale Normativa nazionale sulla Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
Come vedremo in seguito:
- la definizione di titolarità effettiva è al punto pp), del secondo comma, dell’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- le norme sulla Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust sono contenute nell’art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato;
- il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust è contenuto nel Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55.
- Decreto direttoriale 29 settembre 2023 – Operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
Definizione di titolare effettivo
Il punto pp), del secondo comma, dell’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 definisce titolare effettivo: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita“.
Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust – Art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Attualmente le norme sulla Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust sono contenute nell’art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato:
- dall’art.2 del Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017
- e dall’art. 2 del Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125
Art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
“In vigore dal 10/11/2019
Modificato da: Decreto legislativo del 04/10/2019 n. 125 Articolo 2
1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile.
2. L’accesso alla sezione è consentito:
a) al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all’articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all’articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile.
4. L’accesso alle informazioni di cui all’articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:
a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
b) all’autorità giudiziaria nell’esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall’ordinamento vigente;
c) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5. 5. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);
c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall’amministrazione procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle di cui è titolare l’Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l’applicazione di imposte dirette o indirette;
e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela;
e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l’interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell’iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.”
Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust – Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55
A seguito delle modifiche introdotte è stato emanato il Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 (Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.)
Il Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 è così strutturato:
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 2
Oggetto e finalità
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 3
Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 4
Dati e informazioni oggetto di comunicazione
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 5
Accesso da parte delle autorita’
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 6
Accesso da parte dei soggetti obbligati
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 7
Accesso da parte di altri soggetti
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 8
Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 9
Rapporti con l’Agenzia dell’entrate e con gli Uffici territoriali del Governo
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 10
Modalita’ di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 11
Trattamento dei dati e sicurezza
In vigore dal 09/06/2022
Articolo 12
Clausola di invarianza
In vigore dal 09/06/2022
Il commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 dispongono le modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva:
- delle imprese dotate di personalità giuridica;
- dei trust o di istituti giuridici affini.
Il comma 6 dell’articolo 3 del Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 dispone che
- in seguito alla pubblicazione del Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55, deve essere pubblicato un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
- le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sulla titolarità effettiva devono essere effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 7 dell’articolo 3 del Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 dispone che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.
Decreto direttoriale 29 settembre 2023 – Operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
Lo scorso 9.10.2023, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29.9.2023 (Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva), è iniziato a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 (Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.)
Quindi entro il prossimo 11.12.2023, mediante un’apposita procedura telematica all’uopo dedicata
- Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private dovranno comunicare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231), per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese(Registro Titolare Effettivo (T.E.))
- I fiduciari di trust o di istituti giuridici affini dovranno comunicare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 5, del decreto antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231) per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese (Registro Titolare Effettivo (T.E.))
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Le imprese, persone giuridiche private, trust e i mandati fiduciari costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi), sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un terzo.