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Antiriciclaggio – Allegato tecnico al D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007

D.Lgs. 231/2007

Art. 65.

Allegato tecnico

  1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonche’ della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a), e 26, si fa riferimento a quanto previsto nell’Allegato tecnico al presente decreto.
  2. L’Allegato tecnico di cui al comma 1, e’ modificato o integrato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.

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ALLEGATO TECNICO

Art. 1.

Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte

  1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
  2. b) i parlamentari;
  3. c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
  4. e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
  5. f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

  1. Per familiari diretti s’intendono:
  2. il coniuge;
  3. i figli e i loro coniugi;
  4. coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
  5. i genitori.
  6. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
  7. a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;
  1. qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
  2. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta

Art. 2.

Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo

  1. Per titolare effettivo s’intende: a) in caso di società:
    • la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purche’ non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
    • la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
  1. b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
  • se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
  • se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e’ istituita o agisce l’entità giuridica;
  • la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Art. 3.

Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l’identificazione

  1. Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli

articoli 1 (DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare;

  1. DOCUMENTO D’IDENTITA’ la carta di identita’ ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita’ prevalente di dimostrare l’identita’ personale del suo titolare;
  2. DOCUMENTO D’IDENTITA’ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identita’ elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta’) e 35 (il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purche’ munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato) del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l’identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione e’ effettuata nei confronti del rappresentante legale. L’identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso sono acquisiti e riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato.

Art. 4.

Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela

Soggetti e prodotti con basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo:

  1. autorità o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
    • il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità europea;
    • l’identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
    • le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
    • il cliente renda conto del proprio operato a un’istituzione europea o alle autorità di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell’attività del cliente;
  2. entità giuridiche diverse dalle autorità o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
    • il cliente sia un’entità che eserciti attività finanziarie che esulino dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all’articolo 4 di tale direttiva;
    • l’identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
    • in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un’autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l’autorizzazione possa essere rifiutata se le autorità competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l’onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l’attività di tale entità o del suo titolare effettivo;
    • il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;
    • la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l’imposizione di sanzioni amministrative;
  1. c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
  • il prodotto abbia una base contrattuale scritta;
  • le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;
  • il prodotto o l’operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell’articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;
  • vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;
  • i vantaggi del prodotto o dell’operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;
  • nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l’investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l’assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell’operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l’operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.
  1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch’esse non soddisfino i criteri per proprio conto.
  2. Ai fini dell’applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l’attività esercitata dal cliente e’ soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.

Aggiornate le liste antiriciclaggio nera e grigia del Gruppo d’azione finanziaria (Gafi)

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni transnazionali, che non possono essere combattuti con successo solo su base nazionale. La reazione ai fenomeni richiede perciò uniformità di comportamenti da parte delle autorità governative nell´adozione delle misure da introdurre nei rispettivi ordinamenti, sulla base delle prescrizioni e delle linee di intervento desumibili dalla normativa comunitaria (direttamente applicabile in Italia), dalle raccomandazioni Gafi dalle convenzioni e risoluzioni delle Nazioni unite.

Le iniziative normative assunte in Italia in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono in linea con le regole adottate a livello internazionale.

In tale attività, il Dipartimento del Tesoro coordina la delegazione italiana all’interno del .

Costituito nel 1989 in occasione del vertice dei capi di stato e di governo del G7 tenutosi a Parigi, il Gruppo d’azione finanziaria (Gafi) – Financial action task force (Fatf) (Gafi-Fatf) è un organismo intergovernativo con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del Gafi è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

In occasione del suo trentesimo anniversario, il 12 aprile 2019, a Washington D.C.i Ministri del Gruppo d’azione finanziaria (Gafi) – Financial action task force (Fatf) (Gafi-Fatf)I hanno approvato un nuovo mandato a tempo indeterminato

Il Gafi elabora Raccomandazioni riconosciute a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l’evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Individua inoltre i paesi con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le analisi del rischio da esso condotte.

Del Gafi fanno parte 37 membri in rappresentanza di stati e organizzazioni regionali, nonché, come osservatori, rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali Nazioni unite, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Banca centrale europea, Europol, Egmont).

La presidenza è attribuita a rotazione su base volontaria.

Il Gruppo d’azione finanziaria (Gafi) – Financial action task force (Fatf) (Gafi-Fatf) identifica le giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, Anti Money Laundering (AML) / Combating the Financing of Terrorism (CFT), in due documenti pubblici GAFI che vengono emessi tre volte l’anno:

  • Giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito all’azione (ovvero “lista nera”) Le giurisdizioni ad alto rischio presentano significative carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Per tutti i paesi identificati come ad alto rischio, il GAFI invita tutti i membri e sollecita tutte le giurisdizioni ad applicare una due diligence rafforzata e, nei casi più gravi, i paesi sono chiamati ad applicare contromisure per proteggere il sistema finanziario internazionale dal rischio rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione (ML/TF/PF) provenienti dal paese.
  • Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato (ovvero “lista grigia”) Le giurisdizioni sottoposte a un monitoraggio rafforzato stanno lavorando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Quando il GAFI sottopone una giurisdizione a un monitoraggio rafforzato, significa che il paese si è impegnato a risolvere rapidamente le carenze strategiche identificate entro i tempi concordati ed è soggetto a un monitoraggio rafforzato.Il GAFI e gli organismi regionali in stile GAFI (FSRB) continuano a collaborare con le giurisdizioni sottostanti mentre riferiscono sui progressi compiuti nell’affrontare le loro carenze strategiche. Il GAFI invita queste giurisdizioni a completare i loro piani d’azione rapidamente ed entro i tempi concordati. Il GAFI accoglie con favore il loro impegno e monitorerà da vicino i loro progressi. Il GAFI non richiede l’applicazione di misure rafforzate di due diligence da applicare a queste giurisdizioni. Gli Standard GAFI non prevedono il derisking, ovvero l’esclusione di intere classi di clientela, ma richiedono l’applicazione di un approccio basato sul rischio. Pertanto, il GAFI incoraggia i suoi membri e tutte le giurisdizioni a tenere conto delle informazioni presentate di seguito nella loro analisi dei rischi.
    Il GAFI identifica, su base continuativa, ulteriori giurisdizioni che presentano carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Un certo numero di giurisdizioni non è ancora stato esaminato dal GAFI o dai suoi FSRB, ma lo sarà a tempo debito.

I due documenti sono stati aggiornati nel corso della riunione tenutasi a Parigi il 23 febbraio 2023

Giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito all’azione (ovvero “lista nera”)

Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato (ovvero “lista grigia”)

UE – Elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio

Sulla base dell‘articolo 9 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Commissione è incaricata di individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Uno dei pilastri della legislazione dell’Unione europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è la Direttiva (UE) 2015/849. Ai sensi di tale direttiva, le banche e gli altri custodi sono tenuti ad applicare una maggiore vigilanza nei rapporti d’affari e nelle transazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. I tipi di requisiti di vigilanza rafforzata sono fondamentalmente controlli e misure di controllo aggiuntivi definiti all’articolo 18 bis della Direttiva (UE) 2015/849 .

Articolo 18 bis

1 Per quanto riguarda i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);

b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;

c) ottenere informazioni sull’origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi);

d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

e) ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto d’affari;

f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d’affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.

Gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati garantiscano, se del caso, che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto alle norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nella presente direttiva.

2 Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino, se del caso, una o più misure di mitigazione supplementari alle persone fisiche o ai soggetti giuridici che effettuano operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2. Tali misure comprendono una o più delle seguenti misure:

a) l’applicazione di elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;

b) l’introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;

c) la limitazione di rapporti d’affari o le operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi terzi identificati come paesi terzi ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.

3 Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano, se del caso, una o più delle seguenti misure per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione:

a) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;

b) vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l’ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;

c) prescrivere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti obbligati aventi sede nel paese in questione;

d) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nel paese in questione;

e) prescrivere che gli enti creditizi e gli istituti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con gli enti rispondenti nel paese interessato.

4 Nell’adottare o nell’applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.

5 Gli Stati membri informano la Commissione prima di adottare o applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

Il 19 dicembre 2022 la Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento delegato in relazione ai paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi Anti Money Laundering (AML) / Combating the Financing of Terrorism (CFT)  che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione (“paesi terzi ad alto rischio”). L’identificazione di tali paesi è un obbligo giuridico derivante dall’articolo 9 della Direttiva (UE) 2015/849 e mira a proteggere il sistema finanziario dell’Unione e il corretto funzionamento del mercato interno. Il regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675

Paese terzo ad alto rischio Data di entrata in vigore
Afghanistan 23 settembre 2016
Barbados 1 ottobre 2020
Burkina Faso 13 marzo 2022
Cambogia 1 ottobre 2020
Isole Cayman 13 marzo 2022
Repubblica Democratica del Congo 16 marzo 2023
Repubblica democratica popolare di Corea (RPDC) 23 settembre 2016
Gibilterra 16 marzo 2023
Haiti 13 marzo 2022
Iran 23 settembre 2016
Giamaica 1 ottobre 2020
Giordania 13 marzo 2022
Mali 13 marzo 2022
Marocco 13 marzo 2022
Mozambico 16 marzo 2023
Birmania 1 ottobre 2020
Panama 1 ottobre 2020
Filippine 13 marzo 2022
Senegal 13 marzo 2022
Sudan del Sud 13 marzo 2022
Siria 23 settembre 2016
Tanzania 16 marzo 2023
Trinidad e Tobago 6 marzo 2018
Uganda 23 settembre 2016
Emirati Arabi Uniti 16 marzo 2023
Vanuatu 23 settembre 2016
Yemen 23 settembre 2016

https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_en

l’UE aggiorna l’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio

Elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio

Con il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/229 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2022 ,  recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella, è stato aggiornato l’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio, che presentano carenze strategiche nei loro regimi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML (Anti Money Laundering) / CFT (Combating the Financing of Terrorism)).

A partire dal 13/05/2022 la lista comprende:

  • Burkina Faso
  • Filippine
  • Isole Cayman
  • Haiti
  • Giordania
  • Mali
  • Marocco
  • Senegal
  • Sud Sudan

La novità è l’uscita da questo elenco di:

  • Bahamas
  • Botswana
  • Ghana
  • Iraq
  • Mauritius

La lista viene costantemente aggiornata dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla IV e dalla V Direttiva Antiriciclaggio.

Ecco quindi la nuova lista completa dei 23 paesi ad elevato rischio di riciclaggio: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.