In Bulgaria non si applicano le norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) [Controlled Foreign Company (CFC) Rules – Правила за контролирани чуждестранни компании (CFC)] all’imposizione sulle Persone Fisiche Fiscalmente Residenti
Le varie regole contro le pratiche di elusione fiscale che influenzano direttamente il funzionamento dei mercati nazionali sono delineate nella Direttiva del Consiglio (UE) 2016/1164, nota anche come Direttiva sulla tassazione o Direttiva sull’elusione fiscale, adottata il 12 luglio 2016.
L’11 novembre 2018, il parlamento bulgaro ha adottato modifiche alla legge sull’imposta sul reddito delle società ai sensi della direttiva (UE) 2016/1164.
Le NORME SPECIFICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE NEI CASI DI SOCIETA’ ESTERA CONTROLLATA sono contenute nel Capitolo nove “a” (artt. dal 47в. al 47д.) della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).
Di contro norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) non sono state introdotte nella Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ).
Da considerare che in Bulgaria l’aliquota fiscale sui dividendi di fonte estera distribuiti a favore di persona fisica fiscalmente residente è del 5% (5 per cento) con possibilità di detrarre integralmente quanto trattenuto all’estero come ritenuta.
Quindi:
- Se l’imposta pagata all’estero è superiore o uguale al 5%, in Bulgaria non è dovuta alcuna imposta;
- Se l’imposta pagata all’estero è inferiore al 5%, in Bulgaria viene pagato solo il saldo fino al 5%.
Quindi, in Bulgaria, anche nel caso di una Persona Fisica Fiscalmente Residente che controlla una Società estera classificata come Controlled Foreign Companies (CFC) l’aliquota fiscale sui dividendi di fonte estera distribuiti a favore della persona fisica fiscalmente residente è del 5% (5 per cento) con possibilità di detrarre integralmente quanto trattenuto all’estero come ritenuta.