Italia – Sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System))

Il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)) è la  Piattaforma Centrale Europea che collega i registri nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

Il BRIS (Business Registers Interconnection System) è previsto e disciplinato dall’art. 22 della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario.

Successivamente è stato emanato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione del 18 giugno 2021 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri.

Grazie a BRIS (Business Registers Interconnection System attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica (e-justice), sezione “Registri delle imprese, ricerca di società nell’UE” , è possibile cercare informazioni sulle imprese registrate in qualsiasi paese dell’UE o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia,

Oltre alle informazioni sullo stato attuale delle società, le funzionalità del sistema consentono lo scambio di dati sulle succursali estere e sulle fusioni transfrontaliere di società tra le autorità degli Stati membri che tengono i registri delle imprese.

Registri delle imprese – ricerca di un’impresa nell’UE 
Sezione “Trova una società” del Portale europeo della giustizia elettronica.

In particolare le camere di commercio, attraverso il registro delle imprese, assicurano la piena interoperabilità e l’interscambio dei dati nell’ambito del sistema di interconnessione dei registri.
Ove ne emerga l’opportunità il Ministero chiede alle camere di commercio l’istituzione, per il tramite del sistema informatico del registro delle imprese, di punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri europei.
L’istituzione dei punti di accesso opzionali e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento devono essere immediatamente comunicate da Unioncamere al Ministero che provvede alla notifica alla Commissione europea.

Modalità di interscambio dei dati

La camera di commercio è titolare del trattamento dei dati personali il quale avviene, ai sensi dell’articolo 161 della Direttiva (UE) 2017/1132, in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation (GDPR)) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al codice in materia di protezione dei dati personali.
Sono oggetto del trattamento i seguenti dati personali:
a) i dati personali eventualmente presenti nella denominazione della società;
b) i dati personali indicati nella direttiva, come specificati dall’allegato al regolamento, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation (GDPR)) ;
c) i dati personali relativi ai soggetti di cui all’articolo 2508-bis, ottavo comma, lettera e), del codice civile.
La camera di commercio, nell’ambito del sistema informatico del registro delle imprese, adotta le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati.
Lo scambio di informazioni, la trasmissione, la pubblicazione e la messa a disposizione dei dati per mezzo del sistema di interconnessione dei registri avviene in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all’allegato al regolamento.