Italia – Regime opzionale per i pensionati esteri – imposta sostitutiva dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) con aliquota al 7%

Regime opzionale per i pensionati esteri – Imposta sostitutiva dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) con aliquota al 7%

L’articolo 1, comma 273, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha aggiunto  l’Art 24-ter  al capo I del titolo I del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale  le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni con popolazione non superiore a 20mila abitanti appartenenti al territorio delle

  • Regioni
    • Sicilia
    • Calabria
    • Sardegna
    • Campania
    • Basilicata
    • Abruzzo
    • Molise
    • Puglia
  • o in uno dei comuni di cui agli allegati 1 (1) , 2 (2) e 2-bis (3) al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
  • o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (con Decreto 16-4-2009 n. 3 (4) sono stati individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009)

possono beneficiare di un regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione.

Ai sensi della prima parte del secondo  comma dell’Art 24-ter possono esercitare l’opzione per il regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) con aliquota al 7%, le  persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2 (Soggetti passivi), del del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ai sensi del comma 5 dell’Art 24-ter (L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.)

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 maggio 2019 (prot. n. 167878/2019) sono state emanate le Modalità applicative del regime fiscale opzionale l’Art 24-ter  al capo I del titolo I del Testo unico delle imposte sui redditi.

L’opzione per il regime sostitutivo si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza ed è efficace a decorrere da quella stessa annualità.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare:

  • lo status di non residente in Italia per almeno cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione
  • la giurisdizione, tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione
  • gli stati esteri per i quali non intende avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva
  • lo stato di residenza del soggetto estero che eroga i redditi da pensione
  • l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, calcolata in via forfetaria con l’aliquota del 7%, deve essere versata, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi.

Il versamento va effettuato in unica soluzione, tramite modello F24.

Il codice tributo da indicare è il 1899, istituito con la risoluzione n. 19 del 21 aprile 2020.

Sono stati pubblicati i seguenti documenti di prassi:

 Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020  – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno – Articolo 24-ter del TUIR, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Circolare n. 20 del 4 novembre 2024  – Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

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Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa

Ai sensi della seconda parte del secondo  comma dell’Art 24-ter possono esercitare l’opzione per il regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) con aliquota al 7%, le  persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Quindi, come ribadito dalla  Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, ai fini dell’applicazione del regime fiscale opzionale ( Imposta sostitutiva dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) con aliquota al 7%) è necessario che la persona fisica trasferisca la propria residenza fiscale in Italia da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa (cioè uno strumento che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale).

La Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 pone in rilievo che, a tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e a condizione che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale l’Italia ha siglato accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Si tratta essenzialmente:

  • Paesi appartenenti all’Unione Europea
  • Paesi con i quali l’Italia ha siglato
    • una Convenzione per evitare le doppie imposizioni o
    • un TIEA -Tax Information Exchange Agreement
  • Paesi che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

A questo proposito, ai sensi del terzo comma dell’Art 24-ter, le  persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia da un Paese estero con il quale l’Italia ha un accordo di cooperazione amministrativa e che vogliono avvalersi del regime fiscale opzionale ( Imposta sostitutiva dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) con aliquota al 7%)  indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate italiana trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.

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Il concetto di residenza fiscale in Italia

Come posto in evidenza dalla  Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, giova ricordare che il requisito formale dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente è soggetto a controlli da parte delle autorità comunali competenti, come disciplinato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Va posto in evidenza che l’Art. 1 Residenza delle persone fisiche del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209in vigore dal 29/12/2023, ha sostituito il secondo comma dell’art. 2  (Soggetti passivi), del del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

(In merito vedi: Riforma della fiscalità internazionale – Nuove regole per la residenza delle persone fisiche)

A questo proposito è  stata emanata la Circolare n. 20 del 4 novembre 2024  Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Il punto 2.4 della Circolare n. 20 del 4 novembre 2024 è prettamente dedicato ai Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il requisito di non essere stati residenti in Italia nei periodi d’imposta precedenti.

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Requisito della popolazione non superiore a 20mila abitanti

Come stabilito nel punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 maggio 2019 (prot. n. 167878/2019) e nella Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, per individuare la popolazione residente nel comune Italiano in cui ci si trasferisce, ai fini del requisito della popolazione non superiore a 20mila abitanti, si considera il dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) riferito al 1° gennaio dell’anno precedente il primo periodo di validità dell’opzione. Tale dato rileva per tutta la durata di validità dell’opzione, sempre che il contribuente non trasferisca la residenza in altro comune.

Attualmente sul sito dell’ISTAT, nell’elenco della pagina demo demografia in cifre

sono disponibili

alla pagina “https://demo.istat.it/app/?i=P02&l=it” il Bilancio demografico e popolazione residente per sesso anni 2019 – 2023 su cui è possibile ricavare il totale della Popolazione censita al 1° gennaio inserendo

  • Anno
  • Ripartizione
  • Regione
  • Provincia
  • Comune

alla pagina “https://demo.istat.it/app/?i=D7B&l=it” il Bilancio demografico mensile e popolazione residente per sesso, anni 2019 – 2024

L’opzione rimane efficace anche se, a partire dal secondo periodo d’imposta di validità, il contribuente si trasferisce in un altro comune “agevolabile”, per il quale va considerato il dato della popolazione risultante al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.

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Redditi interessati dall’opzione

Ai sensi del primo comma dell’Art 24-ter del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni con popolazione non superiore a 20mila abitanti, come su identificati, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, individuato secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2 del TUIR (che rimanda ad un criterio di reciprocità rispetto all‘art. 23 del TUIR che individua i redditi prodotti in Italia, c.d. “lettura a specchio”), per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione.

Sull’individuazione dei redditi prodotti all’estero che possono essere assoggettati ad aliquota al 7% si sofferma il punto 2 (AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE) della  Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 .

Come su detto, l’opzione per l’imposta forfettaria ad aliquota al 7% riguarda i redditi prodotti all’estero individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2 del TUIR che prevede una “lettura a specchio” secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei
criteri reciproci” enunciati dall’art. 23 del TUIR per individuare i redditi prodotti in Italia.

È da tenere presente, al fine di valutare attentamente la convenienza dell’opzione che, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate italiana, la definizione interna di “reddito prodotto all’estero” si rende applicabile solamente qualora non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato della fonte del reddito, dato che, in presenza di una Convenzione, è quest’ultima a prevalere, superando la “lettura a specchio” prevista dalla normativa.

A tal proposito si esprime chiaramente il punto 2.1. (Il reddito prodotto all’estero e la lettura “a specchio” dell’articolo 23 del TUIR) della Circolare del 05/03/2015 n. 9 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa:

“Ai sensi del comma 2 dell’articolo 165 del TUIR, “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato Italiano”.

L’ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

La definizione interna di “reddito prodotto all’estero” si rende applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato della fonte del reddito.”

Un elenco delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni siglate dallo Stato Italiano è presente nella pagina “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni” del sito web del “Dipartimento delle Finanze”.

Ai fini di una valutazione della convenienza (o meno) dell’imposta forfettaria del 7% sui redditi prodotti all’estero risulta
pertanto essenziale individuare quale sia il criterio per determinare il luogo ove il reddito si considera prodotto

  • o (se siglata) secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni
  • o, in assenza di convenzione, secondo i criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato Italiano.

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Durata dell’opzione

Ai sensi del quarto comma dell’Art 24-ter del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) l’opzione per il regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, di cui al comma 1 dell’Art 24-ter del TUIR, è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5 dell’Art 24-ter del TUIR (L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.).

È possibile revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui la scelta è stata esercitata, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di validità. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

Gli effetti dell’opzione non si producono, se viene accertata l’insussistenza dei requisiti di legge, ovvero cessano, se questi ultimi vengono meno.

C’è decadenza dal regime anche in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, a meno che si rimedi entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui l’omissione si riferisce (in tal caso, sono comunque dovuti interessi e sanzioni per la tardività).

La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

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(1)

Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(1) Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant’Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant’Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant’Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

(2) Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D’esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG) ))

(3) Allegato 2-bis

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma
del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE)

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(4 Decreto 16-4-2009 n. 3Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

….. i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno
colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno
risentito di un’intensita’ MCS uguale o superiore al sesto grado,
sono i seguenti:

Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del
Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio
Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San
Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese,
Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi,
Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano,
Pitracamela e Tossicia.

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella
Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

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Bulgaria – Decisione n. 88 del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2025 progetto di legge sul bilancio dello Stato della Repubblica di Bulgaria per il 2025

Con Decisione n. 88 del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2025 è stato approvato il progetto di legge sul bilancio dello Stato della Repubblica di Bulgaria per il 2025 (Решение № 88 на Министерския съвет от 24 февруари 2025 г. за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) ed  i documenti allegati da sottoporre alla approvazione del parlamento.

Bulgaria – Il salario minimo per il 2025 per tutti i dipendenti compresi quelli dell’amministrazione statale è di 1077 BGN

Ai sensi dell’art. 61 della Legge sul Bilancio dello Stato della Repubblica di Bulgaria per il 2024 Lo stipendio minimo per i dipendenti pubblici è di 933 BGN. La legge di bilancio dello Stato per il 2024 è annuale ed è in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 compresi.

Dal 1° gennaio 2025 Il salario minimo è di 1077 BGN. per tutti i lavoratori, senza eccezioni.

La base è l’art. 87, comma 1. 1 della Legge sulle finanze pubbliche – nel caso in cui il bilancio dello Stato non venga adottato dall’Assemblea nazionale entro l’inizio dell’anno di bilancio, le entrate di bilancio vengono riscosse in conformità alle leggi vigenti e le spese e l’erogazione di trasferimenti sono di importo non superiore al loro importo per lo stesso periodo dell’anno precedente, fino all’importo delle entrate, degli aiuti e delle donazioni ricevuti, tenendo conto degli atti dell’Assemblea nazionale e del Consiglio dei ministri entrati in vigore, che prevedono fondi di bilancio aggiuntivi o ridotti , e nel rispetto delle norme fiscali ai sensi della presente legge e degli obiettivi fiscali approvati dal Consiglio dei ministri con la previsione di bilancio a medio termine, in relazione all’attuazione della RISOLUZIONE n. 359 del Consiglio dei ministri del 23.10.2024. (adottato sulla base dell’art. 244 del Codice del lavoro) sulla determinazione dell’importo del salario minimo per il Paese ( Promulgato, Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 90 del 25.10.2024, in vigore dal 1.01.2025).

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che dal 1° gennaio 2025. il salario minimo mensile per il paese è di 1077 BGN. e la paga oraria minima è di 6,49 BGN. con una giornata lavorativa normale di 8 ore e una settimana lavorativa di 5 giorni.

Lo stesso decreto ha inoltre aggiornato e reso effettive le modifiche apportate al decreto del Consiglio dei Ministri n. 66 del 1996. per l’assegnazione di personale a determinate attività nelle organizzazioni di bilancio e nel Regolamento sugli stipendi dei dipendenti dell’Amministrazione statale, adottato con Decreto n. 129 del Consiglio dei ministri del 2012, in cui i numeri “933”, “950”, “960”, “970”, “980”, “1000”, “1030”, “1050” sono sostituiti con “1077”, nonché fino all’adozione del Piano d’azione nazionale per l’occupazione per il 2025. il bilancio statale sovvenzionava gli stipendi delle persone impiegate con salario minimo nell’ambito delle misure di incentivazione previste dall’art. 36, comma 1. 1, Art. 46, Art. 50, Art. 51, comma. 1, Art. 51, comma. 2, Art. 55d e art. 55e dell’Employment Promotion Act e nell’ambito dei programmi di occupazione previsti dall’Employment Promotion Act , nonché per i dipendenti con istruzione superiore in posizioni per le quali è richiesto il livello minimo di istruzione e qualifica ai sensi del National Employment Standards Act 2011. è definito come un titolo di studio di istruzione superiore completato nell’ambito del National Retirement Assistance Program, del National Melpomene Program e del National Program for Training and Employment of People with Permanent Disabilities , ed è definito a partire dal 1° gennaio 2025. per un importo di 1077 BGN. per un mese lavorativo completo con una giornata lavorativa di otto ore e 6,49 BGN. salario orario.

Il reddito minimo della previdenza sociale è pari sia a 933 che a 1077 BGN, poiché secondo le normative vigenti, alcuni testi del Codice della previdenza sociale e della Legge sull’assicurazione sanitaria menzionano una sola volta il salario minimo per il Paese e in altri testi il ​​reddito minimo della previdenza sociale.

Ci sono testi nel Codice della previdenza sociale che affermano esplicitamente che il reddito minimo assicurabile è il salario minimo per il paese o una parte di esso . Lo stesso vale per la legge sull’assicurazione sanitaria, che fa esplicito riferimento o rimanda a testi del Codice dell’assicurazione sociale.

Secondo il Codice della Previdenza Sociale – Art. 19. (1) L’Assemblea nazionale adotta una legge sul bilancio della previdenza sociale dello Stato, che comprende un bilancio consolidato della previdenza sociale dello Stato, i bilanci dei fondi di cui all’art. 18 e dal bilancio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed è valido per la durata di un anno solare . Il comma 6 stabilisce che nel caso in cui il bilancio della previdenza sociale dello Stato non venga adottato dall’Assemblea nazionale entro l’inizio dell’anno finanziario , le entrate della previdenza sociale saranno riscosse e le spese della previdenza sociale saranno sostenute in conformità con gli atti normativi applicabili .

Dal 1° gennaio 2025 Esiste un nuovo salario minimo di 1.077 BGN, che tuttavia non è diventato automaticamente un reddito minimo assicurato, tranne nei casi in cui la legge sulla previdenza sociale o la legge sull’assicurazione sanitaria lo prevedano espressamente.

In assenza di una legge di emergenza per i bilanci dello Stato, dell’Istituto di previdenza sociale e dell’assicurazione sanitaria, situazione in cui si trova oggi lo Stato, ci sono due soglie minime assicurative principali: una pari a 933 BGN, l’altra pari a 1077 BGN.

Ciò pone gli assicuratori, gli assicurati e l’amministrazione in una situazione insolita. È urgentemente necessario predisporre istruzioni pubbliche dettagliate su come gli assicuratori, gli assicurati e gli autoassicurati possano applicare correttamente le normative e su come l’amministrazione possa applicare in modo univoco la legge.

Con la mancata adozione dei bilanci della Previdenza Sociale dello Stato da parte del Fondo Nazionale di Assicurazione Sanitaria, l’importo del reddito massimo assicurato non è stato aggiornato . Secondo l’attuale disposizione del § 6 del Codice della previdenza sociale, la pensione massima deve essere pari al 40% del reddito massimo assicurato.

Per il 2024, l’importo massimo della pensione è di 3.400 BGN e il reddito massimo della previdenza sociale è di 3.750 BGN. Se la disposizione dovesse essere applicata, il reddito massimo della previdenza sociale dovrebbe essere di 8.500 BGN, calcolato in base all’importo massimo della pensione mensile. La disposizione è in vigore dal 1° luglio 2019. Sono trascorsi più di 5 anni, durante i quali l’importo del reddito massimo della previdenza sociale continua a essere di gran lunga inferiore a quanto richiesto dalla legge.

È ragionevole prevedere ingenti danni ai bilanci del Fondo nazionale di previdenza sociale e del Fondo nazionale di previdenza sanitaria, pari a oltre 1 miliardo. BGN , considerato il mancato aggiornamento del reddito minimo e massimo di previdenza sociale per attività economiche e per professioni alla data del 1° gennaio dell’anno in corso. Anche se un nuovo reddito massimo della previdenza sociale e un nuovo reddito minimo della previdenza sociale venissero adottati tramite legge di emergenza o leggi di bilancio, i nuovi importi entrerebbero in vigore dopo l’adozione delle leggi e non retroattivamente dal 1° gennaio, perché aumentare retroattivamente l’onere della previdenza sociale è incostituzionale.

CODICE DELLA SICUREZZA SOCIALE /estratto incompleto/

Arte. 4a1. (Nuovo – SG, n. 106 del 2023, in vigore dal 1.01.2024) (1) Le persone impegnate nella raccolta di funghi e frutti selvatici sono assicurate interamente a proprie spese per l’invalidità dovuta a malattia generale, vecchiaia e morte su un reddito assicurativo mensile pari alla metà del salario minimo per il paese .

……

Arte. 6. (2) (Integrato – SG, n. 105 del 2006, n. 99 del 2009, in vigore dal 1.01.2010, modificato e integrato, n. 66 del 2023, in vigore dal 1.08.2023) Il reddito su cui sono dovuti i contributi previdenziali comprende tutte le retribuzioni, comprese quelle maturate e non pagate o non maturate, e gli altri redditi da lavoro dipendente. La retribuzione relativa al lavoro svolto è ripartita tra le giornate lavorate durante le quali il lavoro è stato svolto. La legge sul bilancio della previdenza sociale dello Stato definisce:

  1. l’importo massimo mensile del reddito di previdenza sociale durante l’anno solare;
  2. (modificato – SG, n. 98 del 2010, in vigore dal 1.01.2011, n. 99 del 2017, in vigore dal 1.01.2018) l’importo minimo mensile del reddito di previdenza sociale durante l’anno solare per le persone autoassicurate ;
  3. (nuovo – SG, n. 119 del 2002) le principali attività economiche e i gruppi di qualificazione delle professioni per i quali viene introdotto un importo minimo mensile del reddito di previdenza sociale per l’anno solare per attività e gruppi di professioni, nonché il reddito minimo di previdenza sociale per le stesse.

……..

(5) (Modificate e integrate – SG, n. 74 del 2002, integrato, n. 119 del 2002, n. 105 del 2006, modificato, n. 81 del 2012, in vigore dal 1.09.2012, integrato, n. 99 del 2012, in vigore dal 1.01.2013) I contributi assicurativi per i soggetti di cui all’art. 4, comma. 1, articolo 2, 3, 4 e 10 sono dovuti sulla retribuzione mensile lorda percepita o maturata, ma non pagata in base a tali rapporti giuridici, ma non superiore all’importo mensile massimo del reddito di previdenza sociale e non inferiore allo stipendio mensile minimo per il Paese , e sono a carico del bilancio dello Stato, rispettivamente del bilancio della magistratura.

(L’art. 4, comma 1, punti 2, 3, 4 e 10 si applica ai dipendenti pubblici, ai magistrati, alla difesa, ai dipendenti pubblici del Ministero dell’interno, ai vigili del fuoco e ai servizi di sicurezza).