Registro dei titolari effettivi

Lo scorso 9.10.2023, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29.9.2023 (Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva)è iniziato a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 (Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.)

Quindi entro il prossimo 11.12.2023, mediante un’apposita procedura telematica all’uopo dedicata

  • Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private dovranno comunicare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231), per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese(Registro Titolare Effettivo (T.E.))
  • I fiduciari di trust o di istituti giuridici affini  dovranno comunicare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 5, del decreto antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231) per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese (Registro Titolare Effettivo (T.E.))

Secondo il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio,  il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Le imprese, persone giuridiche private, trust e i mandati fiduciari costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi), sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un terzo.