Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai Trust ed al loro riconoscimento è stata resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1
gennaio 1992.

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Considerato che il trust, come sviluppato nelle corti di equità nelle giurisdizioni di common law e adottato con alcune modifiche in altre giurisdizioni, è un istituto giuridico unico,

Desiderando stabilire disposizioni comuni sulla legge applicabile ai trust e trattare le questioni più importanti relative al riconoscimento dei trust,

Hanno deciso di concludere una Convenzione in tal senso e hanno concordato le seguenti disposizioni:

Capo I – Ambito di applicazione

Articolo 1

Questa Convenzione specifica la legge applicabile ai trust e ne disciplina il riconoscimento.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine “trust” si riferisce ai rapporti giuridici creati – tra vivi o in caso di morte – da una persona, il disponente, quando i beni sono stati posti sotto il controllo di un trustee a beneficio di un beneficiario o per uno scopo specifico.

Un trust ha le seguenti caratteristiche:

UN. i beni costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee;
B. la titolarità dei beni in trust è intestata al trustee oa nome di altra persona per conto del trustee;
C. il trustee ha il potere e il dovere, rispetto al quale risponde, di amministrare, impiegare o disporre dei beni secondo le condizioni del trust e gli obblighi speciali che gli sono imposti dalla legge.

La riserva da parte del disponente di determinati diritti e poteri, e il fatto che il trustee possa egli stesso avere diritti in qualità di beneficiario, non sono necessariamente incompatibili con l’esistenza di un trust.

Articolo 3

La Convenzione si applica solo ai trust creati volontariamente e comprovati per iscritto.

Articolo 4

La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti in forza dei quali i beni sono trasferiti al trustee.

Articolo 5

La Convenzione non si applica nella misura in cui la legge specificata dal Capo II non prevede i trust o la categoria di trust interessati.

Capo II – Diritto applicabile

Articolo 6

Un trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa o implicita nei termini dell’atto istitutivo o della scrittura comprovante il trust, interpretati, se necessario, alla luce delle circostanze del caso.

Ove la legge prescelta ai sensi del comma precedente non preveda i trust o la categoria di trust interessati, la scelta non ha effetto e si applica la legge di cui all’articolo 7.

Articolo 7

Qualora non sia stata scelta alcuna legge applicabile, un trust sarà disciplinato dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto.

Per l’accertamento della legge con la quale un trust è più strettamente connesso si fa riferimento in particolare a:

UN. il luogo di amministrazione del trust designato dal disponente;
B. la posizione dei beni del trust;
C. il luogo di residenza o di attività del trustee;
D. gli oggetti del trust e i luoghi in cui devono essere realizzati.

Articolo 8

La legge specificata dall’articolo 6 o 7 disciplina la validità del trust, la sua costruzione, i suoi effetti e l’amministrazione del trust.

In particolare tale legge disciplina:

UN. la nomina, le dimissioni e la revoca dei trustee, la capacità di agire come trustee e la devoluzione dell’incarico di trustee;
B. i diritti ei doveri dei fiduciari tra di loro;
C. il diritto dei curatori di delegare in tutto o in parte l’adempimento delle loro funzioni o l’esercizio dei loro poteri;
D. il potere dei trustee di amministrare o di disporre di beni in trust, di creare diritti di garanzia sui beni in trust o di acquisire nuovi beni;
e. i poteri di investimento dei fiduciari;
F. restrizioni sulla durata del trust e sul potere di accumulare il reddito del trust;
G. i rapporti tra i fiduciari ei beneficiari, compresa la responsabilità personale dei fiduciari nei confronti dei beneficiari;
H. la variazione o la cessazione del trust;
io. la distribuzione del patrimonio fiduciario;
J. il dovere degli amministratori di rendere conto della loro amministrazione.

Articolo 9

In applicazione del presente capo, un aspetto separabile del trust, in particolare le questioni amministrative, può essere disciplinato da una legge diversa.

Articolo 10

La legge applicabile alla validità del trust determina se tale legge o la legge che disciplina un aspetto separabile del trust può essere sostituita da un’altra legge.

Capo III – Riconoscimento

Articolo 11

E’ riconosciuto come trust il trust creato in conformità alla legge indicata nel precedente Capo.

Tale riconoscimento implica, come minimo, che i beni in trust costituiscono un fondo separato, che il trustee può citare in giudizio ed essere citato in giudizio nella sua qualità di trustee, e che può comparire o agire in tale veste davanti a un notaio o a qualsiasi persona che agisca in una veste ufficiale.

Nella misura in cui la legge applicabile al trust richiede o prevede, tale riconoscimento implica, in particolare:

UN. che i creditori personali del trustee non possono rivalersi sui beni in trust;
B. che i beni in trust non facciano parte del patrimonio del trustee in caso di sua insolvenza o bancarotta;
C. che i beni in trust non facciano parte del patrimonio matrimoniale del trustee o del suo coniuge né facciano parte del patrimonio del trustee alla sua morte;
D. che i beni in trust possano essere recuperati quando il trustee, in violazione del trust, abbia mescolato beni in trust con i propri beni o abbia alienato beni in trust. Tuttavia, i diritti e gli obblighi di qualsiasi terzo detentore dei beni restano soggetti alla legge determinata dalle norme sul conflitto di leggi del foro.

Articolo 12

Qualora il trustee intenda iscrivere beni, mobili o immobili, o titoli di proprietà degli stessi, ha diritto, nella misura in cui ciò non sia vietato o contrario alla legge dello Stato in cui si richiede l’iscrizione, di farlo in la sua qualità di trustee o in altro modo che l’esistenza del trust sia rivelata.

Articolo 13

Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della scelta della legge applicabile, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, siano più strettamente connessi con Stati che non hanno l’istituto del trust fiducia o la categoria di fiducia coinvolta.

Articolo 14

La Convenzione non osta all’applicazione di norme di diritto più favorevoli al riconoscimento dei trust.

Capo IV – Clausole generali

Articolo 15

La Convenzione non impedisce l’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme di conflitto del foro, nella misura in cui tali disposizioni non possono essere derogate con atto volontario, relative in particolare alle seguenti materie:

UN. la tutela dei minori e degli incapaci;
B. gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
C. diritti successori, testamentari e intestati, in particolare le quote inalienabili di coniugi e parenti;
D. il trasferimento del titolo di proprietà e gli interessi di garanzia nella proprietà;
e. la tutela dei creditori in materia di insolvenza;
F. la tutela, per il resto, dei terzi in buona fede.

Se il riconoscimento del trust è impedito dall’applicazione del comma precedente, il giudice cerca di dare esecuzione agli oggetti del trust con altri mezzi.

Articolo 16

La Convenzione non impedisce l’applicazione di quelle disposizioni della legge del foro che devono essere applicate anche a situazioni internazionali, indipendentemente dalle norme di conflitto di leggi.

Se un altro Stato ha un nesso sufficientemente stretto con un caso allora, in circostanze eccezionali, possono essere date effetto anche alle norme di quello Stato che hanno lo stesso carattere di cui al paragrafo precedente.

Ogni Stato contraente può, a titolo di riserva, dichiarare che non applicherà il secondo comma del presente articolo.

Articolo 17

Nella Convenzione il termine “legge” designa le norme di diritto vigenti in uno Stato diverse dalle sue norme di conflitto di leggi.

Articolo 18

Le disposizioni della Convenzione possono essere disattese quando la loro applicazione sarebbe manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico.

Articolo 19

Nessuna disposizione della Convenzione pregiudica i poteri degli Stati in materia fiscale.

Articolo 20

Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trust dichiarati con decisioni giudiziarie.

Questa dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore il giorno in cui questa notifica sarà ricevuta.

L’articolo 31 si applica al ritiro di questa dichiarazione nello stesso modo in cui si applica alla denuncia della Convenzione.

Articolo 21

Ogni Stato contraente può riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capo III solo ai trust la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.

Articolo 22

La Convenzione si applica ai trust indipendentemente dalla data in cui sono stati creati.

Tuttavia, uno Stato contraente può riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione ai trust creati prima della data in cui, nei confronti di tale Stato, la Convenzione entra in vigore.

Articolo 23

Ai fini dell’individuazione della legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda più unità territoriali, ciascuna delle quali dispone di proprie norme di diritto in materia di trust, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferito alla legge in vigore nell’unità territoriale in questione.

Articolo 24

Uno Stato all’interno del quale diverse unità territoriali hanno proprie norme di diritto in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai soli conflitti tra le leggi di tali unità.

Articolo 25

La Convenzione non pregiudica nessun altro strumento internazionale contenente disposizioni su materie disciplinate dalla presente Convenzione di cui uno Stato contraente è o diventa parte.

Capo V – Clausole finali

Articolo 26

Ogni Stato può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o al momento della dichiarazione ai sensi dell’articolo 29, formulare le riserve previste dagli articoli 16, 21 e 22.

Nessun’altra prenotazione è consentita.

Ogni Stato contraente può ritirare in qualsiasi momento una riserva da esso formulata; la riserva cessa di avere effetto il primo giorno del terzo mese solare successivo alla comunicazione del recesso.

Articolo 27

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato al momento della sua Quindicesima Sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 28

Ogni altro Stato può aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in conformità all’articolo 30, paragrafo 1.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

L’adesione ha effetto solo per quanto riguarda le relazioni tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non hanno sollevato obiezioni alla sua adesione nei dodici mesi successivi al ricevimento della notifica di cui all’articolo 32. Tale opposizione può essere sollevata anche dagli Stati membri al momento in cui ratificano, accettano o approvano la convenzione dopo l’adesione. Tale obiezione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 29

Se uno Stato ha due o più unità territoriali in cui sono applicabili ordinamenti giuridici diversi, può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o soltanto a una o più di essi e potrà in qualsiasi momento modificare la presente dichiarazione presentando altra dichiarazione.

Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicherà espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si estenderà a tutte le unità territoriali di quello Stato.

Articolo 30

La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di cui all’articolo 27.

Successivamente la Convenzione entrerà in vigore –

UN. per ogni Stato che la ratifichi, la accetti o la approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese solare successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
B. per ciascuno Stato aderente, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 28;
C. per un’unità territoriale alla quale la convenzione è stata estesa conformemente all’articolo 29, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla notifica di cui a tale articolo.

Articolo 31

Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante formale notifica scritta indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dopo che la notifica è stata ricevuta dal depositario o in una data successiva specificata nella notifica.

Articolo 32

Il Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza e agli Stati che hanno aderito ai sensi dell’articolo 28 quanto segue:

UN. le firme e ratifiche, accettazioni o approvazioni di cui all’articolo 27;
B. la data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 30;
C. le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 28;
D. le proroghe di cui all’articolo 29;
e. le dichiarazioni di cui all’articolo 20;
F. la riserva o il ritiro di cui all’articolo 26;
G. le denunce di cui all’articolo 31.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L’Aia, il primo giorno di luglio 1985, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui un copia autenticata sarà inviata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato alla data della sua Quindicesima Sessione.