Secondo la legge dell’Unione Europea (UE) , i cittadini di uno stato membro dell’UE hanno il diritto alla libera circolazione e al lavoro all’interno dell’UE senza la necessità di un permesso di lavoro. Per realizzare questo diritto, i sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati in virtù del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del suo regolamento di attuazione regolamento (CEE) n. 574/72 .
Dal 1° maggio 2010 sono in vigore i nuovi regolamenti di coordinamento in materia di previdenza sociale – REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e Regolamento /CE/ n. 987/2009 , che ne stabilisce le modalità di attuazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Cioè. la regola fondamentale per determinare la legge applicabile è che le persone sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio lavorano.
Il REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 definisce come legislazione applicabile quella dello Stato membro in cui sono dovuti i contributi previdenziali, anche per attività e redditi provenienti da altri Stati membri.
Disposizioni speciali relative ai lavoratori subordinati e autonomi che lavorano temporaneamente in un altro Stato membro sono introdotte nel titolo II del regolamento. Prevedono il mantenimento della legislazione applicabile del paese di invio per tali persone che lavorano temporaneamente in un altro Stato membro.
In particolare, l’art. 12/1 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 afferma che una persona, chi esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi svolge abitualmente le sue attività e che è distaccato da tale datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi attività per conto dello stesso datore di lavoro, continua ad essere soggetto alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevista di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che non sia inviato in sostituzione di un’altra persona. Obiettivo principale delle norme introdotte da tali disposizioni è agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE evitando difficoltà amministrative che sorgerebbero per l’assicurato, il datore di lavoro e le istituzioni se, per il periodo di si applica la legislazione statale sul lavoro temporaneo,
Il chiarimento dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP) n. 20-15-103 dell’11.03.2011 relativo al rilascio di un certificato A1 quando i lavoratori sono distaccati in Germania dagli archivi nazionali nazionali, chiarisce le condizioni per il mantenimento della legislazione applicabile dello Stato membro di invio in relazione ai lavoratori subordinati temporaneamente lavorare in un altro paese membro. Il chiarimento elenca le seguenti condizioni obbligatorie:
- il distaccato deve essere soggetto alla legislazione del paese di invio perché svolge un’attività subordinata per il datore di lavoro che lo ha distaccato;
- il datore di lavoro distaccante deve di norma svolgere le proprie attività nel territorio del paese di invio;
- mantenere un rapporto diretto tra il datore di lavoro e la persona inviata;
- la durata prevista dei lavori non deve superare i 24 mesi;
- la persona non viene inviata per sostituire un’altra persona.
- che siano trascorsi almeno 2 mesi dal precedente viaggio d’affari della persona nell’UE.
Per quanto riguarda la seconda condizione, la spiegazione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) n. 20-15-103 specifica che vengono applicati determinati criteri per determinare se un datore di lavoro svolge abitualmente le proprie attività sul territorio di un determinato stato. Parte di questi criteri sono l’ubicazione della sede centrale e dell’amministrazione del datore di lavoro; il numero di persone occupate che lavorano in un dato paese (escluso il personale amministrativo); il luogo di conclusione dei contratti di lavoro e il diritto del lavoro ad essi applicabile; ubicazione dei contratti conclusi con i clienti e della legislazione ad essi applicabile; il fatturato totale realizzato dall’azienda nei 12 mesi precedenti in proporzione a quello realizzato sul territorio del dato paese; il numero di contratti eseguiti nel paese di invio; il periodo durante il quale il datore di lavoro è stato attivo nel paese di invio.
D’altro canto, la spiegazione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP) n. 20-15-103 aggiunge che tale fatturato realizzato nello Stato membro di invio pari al 25% del fatturato totale realizzato per i 12 mesi precedenti è un indicatore sufficiente per il normale svolgimento dell’attività nel territorio dello Stato di invio stato.
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, del Regolamento Comunità Europea del 16/09/2009 n. 987 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si tiene conto anche della situazione futura ipotizzata nei prossimi 12 mesi solari.
Per l’applicazione della legislazione dello Stato membro di invio nei casi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 degli artt. 88 – 90 del cCodice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)). Secondo l’art. 89 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)), il documento è rilasciato su richiesta dell’interessato indirizzata alla direzione competente per via telematica o tramite operatore postale abilitato o registrato. La richiesta è presentata utilizzando un modulo approvato/ОКд-236/. E’ necessario allegare alla richiesta le prove necessarie per il rilascio del documento:
- Una copia della carta d’identità della persona distaccata.
- Copia dell’accordo aggiuntivo – Ai sensi della nuova Ordinanza recante modalità e modalità del distacco di lavoratori e dipendenti nell’ambito della prestazione di servizi (GU 6 gennaio 2017, n. 2), il distacco avviene con atto patto aggiuntivo scritto di modifica del rapporto di lavoro per la durata del distacco.
- Copia del contratto di lavoro con il lavoratore/dipendente, nonché eventuali pattuizioni aggiuntive ad esso.
- Una copia del contratto con la società estera in base alla quale il dipendente è distaccato, nonché una traduzione legalizzata di tale contratto.
- Rapporto sul fatturato realizzato negli ultimi 12 mesi.
- Possono essere richiesti anche i dati sull’attività dell’azienda, nonché una scheda di fatturato.
Gli esiti della procedura possono essere due: un certificato A1 rilasciato per la normativa applicabile o un provvedimento di diniego motivato emesso Fermo restando che si segue la procedura per la presentazione della richiesta di rilascio del certificato, art. 90, comma 2, del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) prevede il rilascio dell’atto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, se non è previsto termine inferiore o se la richiesta non è presentata tramite altro ente territoriale, nel qual caso il termine per il rilascio il certificato è di 45 giorni, conteggiati dall’invio della richiesta.
Se, verificata la sussistenza dei presupposti per il rilascio del certificato A1, si accerta che non sussistono i presupposti obbligatori, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) può emettere un provvedimento di diniego motivato. Secondo l’art. 91 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)), il diniego al rilascio dell’atto richiesto è comunicato entro 7 giorni dalla sua emissione, e il mancato pronunciarsi sulla richiesta entro il termine è considerato silenzio-rifiuto.
Secondo l’art. 92 – 97 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)), è possibile un ricorso amministrativo e giudiziario, poiché la decisione del tribunale amministrativo è definitiva.
L’attestazione si ottiene presso l’ente territoriale presso il quale è stata presentata la domanda o presso un indirizzo esatto, se indicato dall’interessato. Deve essere consegnato in latino, ed è possibile ottenerne una copia in bulgaro. Il documento rilasciato attesta che per un periodo fino a 24 mesi in esso specificato, la persona distaccata in un altro Stato membro dell’UE rimane soggetta alla legislazione bulgara.
Come chiarisce la la spiegazione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP) n. 20-15-103, il certificato A1 non costituisce un permesso di lavoro nell’UE e il rifiuto di rilasciarlo non significa che il datore di lavoro non possa inviare il dipendente interessato a svolgere un lavoro per lui nel territorio di un altro stato membro, ma solo che lo stesso non può rimanere soggetto alla legislazione bulgara. Di conseguenza, la norma principale dell’art. 11 (3) (a) del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 diventa applicabile. In pratica, ciò significa che la legislazione di tale Stato membro e il suo sistema di sicurezza sociale si applicano a una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro. In tal caso, ci sono conseguenze per i datori di lavoro. Secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Comunità Europea del 16/09/2009 n. 987 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale il datore di lavoro, la cui sede legale o di attività si trova al di fuori dello Stato membro competente, adempie tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione applicabile a tale lavoratore subordinato, in particolare l’obbligo di versare i contributi previdenziali previsti da tale legislazione, come se la sede legale o la sua sede di attività era situata nello Stato membro competente. La disposizione prevede un’opzione di negoziazione tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, secondo la quale quest’ultimo adempie agli obblighi del datore di lavoro per il pagamento dei contributi per proprio conto. In caso di tale accordo, il datore di lavoro si impegna a inviare una notifica di tale accordo all’istituzione competente di tale Stato membro. in particolare l’obbligo di versare i contributi previdenziali previsti da tale normativa, come se la sua sede o sede di attività fosse situata nello Stato membro competente. In caso di tale accordo, il datore di lavoro si impegna a inviare una notifica di tale accordo all’istituzione competente di tale Stato membro. secondo cui quest’ultimo adempie agli obblighi del datore di lavoro per il versamento dei contributi per conto proprio. In caso di tale accordo, il datore di lavoro si impegna a inviare una notifica di tale accordo all’istituzione competente di tale Stato membro.