Anguilla – I Vantaggi di una International Business Company (IBC)

Anguilla è un territorio britannico d’oltremare nei Caraibi. È una delle Isole Sottovento più settentrionali delle Piccole Antille, situata a est di Porto Rico e delle Isole Vergini e direttamente a nord di Saint Martin.  Nel 1980 Anguilla si è separata formalmente da Saint Kitts e Nevis diventando un territorio britannico d’oltremare separato.

Sempre più imprenditori si stanno riversando sull’isola per registrare le loro International Business Company (IBC) principalmente per politiche fiscali favorevoli e per un’elevata Privacy aziendale.

Come vedremo per una Anguilla International Business Company (IBC)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Caratteristiche principali di una Anguilla International Business Company (IBC)

Oltre alla società a responsabilità limitata (Limited Liability Company (LLC)), la Anguilla International Business Company (IBC) è la forma giuridica più popolare nell’isola. Una  Anguilla International Business Company (IBC) è una società registrata ad Anguilla ma che svolge attività in altre giurisdizioni al di fuori dell’isola. L’entità aziendale ha determinate caratteristiche che la rendono un’opzione preferita per la maggior parte degli investitori stranieri.

Struttura aziendale. Anguilla IBC è gestita da azionisti e direttori. La proprietà della società si basa sulla proprietà delle azioni. Per formare un Anguilla IBC è richiesto almeno un amministratore e un azionista. Non c’è limite al numero di azionisti e amministratori. Gli azionisti possono essere persone fisiche o entità commerciali.

Responsabilità. Gli azionisti sono limitati al numero di azioni che possiedono.

Tipi di azioni. L’isola consente all’IBC di autorizzare ed emettere azioni nominative e azioni al portatore in qualsiasi valuta indipendentemente da:

  • Valore nominale – il prezzo iniziale dell’azione
  • Azione con diritto di voto o senza diritto di voto
  • Quota preferenziale o comune

Legislazione societaria. Anguilla IBC è governata dall’Anguilla International Business Companies Act del 2014 con alcuni emendamenti negli anni successivi. Il sistema legale di Anguilla si basa sulla Common Law inglese con modifiche locali.

Restrizioni sull’attività di una Anguilla IBC. Ai sensi dell’Anguilla IBC Act, l’IBC non è autorizzato a svolgere alcune attività elencate di seguito:

  • Fare affari con qualsiasi residente di Anguilla;
  • Svolgere attività di gestione aziendale, bancaria o fiduciaria; o agire come compagnia di assicurazioni, agente assicurativo, broker assicurativo o gestore assicurativo;
  • Possedere o detenere una partecipazione in proprietà immobiliari collocate ad Anguilla.

Perchè registrare una Anguilla International Business Company (IBC)

Come destinazione offshore, Anguilla offre diversi vantaggi per le società straniere registrate all’interno del confine.

Giurisdizione fiscalmente neutrale. Una Anguilla International Business Company (IBC) così come i suoi azionisti e membri indipendentemente dallo status di residente o non residente sono esenti da qualsiasi tassa all’interno del confine. Non sono previste imposte sulle società, imposte sul reddito delle persone fisiche e ritenute alla fonte per beni e redditi provenienti da altri paesi al di fuori dell’isola. La società non è inoltre soggetta all’imposta di successione, all’imposta sulle donazioni, all’imposta sulle plusvalenze e all’imposta sugli immobili.

Privacy aziendale a più livelli. Come in altri paesi offshore, ad Anguilla viene mantenuto l’anonimato aziendale. Non è necessario divulgare informazioni personali come nome e indirizzo di azionisti e amministratori. Il paese consente inoltre ad una Anguilla International Business Company (IBC)  di utilizzare azionisti e direttori nominati.

Responsabilità separata tra IBC e privati. La società ha una responsabilità separata tra la società stessa ei suoi soci, amministratori e altri soci. Essi non rispondono dei debiti e delle obbligazioni della società.

Politica di redomiciliazione. Qualsiasi imprenditore straniero può ridomiciliare la registrazione della propria società in altri paesi ad Anguilla ed essere disciplinato dall’Anguilla International Business Companies Act del 2014  pur mantenendo la stessa identità legale. A sua volta, Anguilla IBC può anche ridomiciliarsi in tali giurisdizioni.

Obbligo di segnalazione minimo. Non è necessario che una Anguilla International Business Company (IBC)  archivi i libri contabili annuali e le registrazioni al governo. L’IBC può preparare e conservare i registri in qualsiasi giurisdizione del mondo per l’ispezione, se necessario.

Nessun controllo sui cambi. Non ci sono barriere di cambio ad Anguilla. Gli imprenditori sono liberi di scambiare in qualsiasi valuta senza costi aggiuntivi. Non c’è limite all’importo del cambio.

Sistema informatico di registrazione online. Anguilla è famosa per il suo registro online che rende l’incorporazione più efficiente e fa risparmiare tempo.

Oltre a molti vantaggi che una Anguilla International Business Company (IBC) offre agli imprenditori, ci sono altre considerazioni:

Normative sulla sostanza economica. Le società e le società in accomandita semplice ad Anguilla che svolgono attività rilevanti sono tenute a soddisfare requisiti di sostanza economica. Tuttavia, le aziende che soddisfano il test della sostanza economica in altri paesi sono esenti dal test ad Anguilla.

Come registrare  una Anguilla International Business Company (IBC) (3 passaggi)

Per registrare legalmente una Anguilla International Business Company (IBC), l’isola richiede agli imprenditori di depositare lo Statuto , una prova dell’esistenza della società, al Registro delle Imprese. Ci sono tre passaggi principali per formare una Anguilla International Business Company (IBC).

Passaggio 1. Selezionare un nome per l’IBC

La scelta del nome per la Anguilla International Business Company (IBC) è il primo passo per iniziare la registrazione all’IBC di Anguilla. Il paese stabilisce regole specifiche per un nome IBC come di seguito:

  • L’ultima parte del nome deve includere “Limited”, “Corporation”, “Incorporated”, “Sendirian Berhad”, “Société à Responsabilité Limitée”, “Société Anonyme”, “Sociedad Anonima”, “Besloten Vennootschap”, “Gesellschaft mit beschrankter Haftung”, “Naamloze Vennootschap” o loro abbreviazioni;
  • Deve essere il nome univoco nel registro delle imprese;
  • Non deve essere identico al nome di una società costituita ai sensi delle leggi di Anguilla prima del 1° gennaio 1995;
  • Non suggerirà né implicherà membri o dipartimenti del governo del Regno Unito;
  • Non suggerirà un partito politico o il suo leader;

Puoi controllare la disponibilità del nome qui . L’isola consente inoltre di riservare il nome desiderato entro 120 giorni per evitare di essere preso da altre corporazioni.

Passaggio 2. Nominare un agente registrato

L’isola richiede che tutte le Anguilla International Business Company (IBC) abbiano e mantengano un agente registrato ad Anguilla che funga da intermediario per ricevere tutti i documenti legali e gli avvisi dal Registrar per le società. L’agente registrato deve essere una persona in possesso di una licenza pertinente.

Se l’agente registrato cessa di lavorare per la tua azienda o cessa di detenere la relativa licenza, devi cambiare l’agente registrato e fare una notifica al Registrar of Companies (Registro delle Imprese).

L’incorporatore che lavora per conto di una Anguilla International Business Company (IBC) per firmare e depositare lo Statuto non può :

  • Avere meno di 18 anni;
  • Avere precedenti penali;
  • Avere lo stato di bancarotta.

Passaggio 3. Archiviare lo Statuto

Quando hai un nome e un agente registrato per la costituzione della tua società, è il momento di depositare lo Statuto. Di seguito sono riportate le informazioni richieste per gli articoli stabiliti nell’IBC Act:

  • Il nome della società;
  • Il nome della prima sede legale della società ad Anguilla;
  • Il nome e l’indirizzo dell’agente registrato;
  • Il numero di azioni da autorizzare ed emettere con informazioni dettagliate;
  • Le eventuali restrizioni.

Anguilla richiede che tutte le Anguilla International Business Company (IBC) abbiano una sede legale durante il periodo di esistenza nel registro delle imprese di Anguilla. Inoltre, la persona che fornisce l’ufficio deve essere in possesso di una relativa licenza. Quando la persona cessa di essere titolare della licenza, la società deve cambiare la sede legale e darne comunicazione al Registrar of Companies (Registro delle Imprese).

Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste nello Statuto, puoi inviare al Registrar of Companies (Registro delle Imprese) e attendere il risultato. Riceverai sicuramente lo Statuto timbrato se soddisfi tutti i requisiti stabiliti nell’Anguilla International Business Companies Act del 2014 .

Altri requisiti post-incorporazione da considerare

Licenze e permessi commerciali. Alcuni settori dovranno soddisfare i requisiti di licenza. La registrazione della licenza consente alla tua Anguilla International Business Company (IBC) di esistere legalmente ad Anguilla. Il mancato rispetto dei requisiti comporterà sanzioni pecuniarie o l’obbligo di chiudere l’azienda.

Apertura conto corrente bancario. Un conto bancario aziendale è fondamentale per gestire le transazioni commerciali della tua tua Anguilla International Business Company (IBC). Per un residente di Anguilla, è un processo molto semplice ottenere un conto bancario; tuttavia, è molto più difficile per un non residente aprirne uno. Si consiglia di scegliere un fornitore di servizi di fiducia per aprire un conto bancario per il tuo Anguilla IBC.

Adozione statuto. L’adozione di uno statuto non è obbligatoria ma consigliabile per una Anguilla International Business Company (IBC). Gli statuti dovrebbero essere progettati da avvocati che stabiliscano tutte le regole per governare le operazioni interne e gli affari commerciali.

Una  Anguilla International Business Company (IBC) terrà un’assemblea generale annuale degli azionisti per prendere tutte le principali decisioni sugli affari commerciali della società, inclusa la nomina del Consiglio di amministrazione. Le decisioni saranno registrate nello statuto.

Anguilla è ricompresa nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Anguilla figura tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Proposto per la prima volta dalla Commissione nel gennaio 2016 l’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stato continuamente aggiornato (c.d. Black List UE) (Evoluzione della lista UE (scheda informativa) Inglese)

Il processo di monitoraggio segue una serie di linee guida procedurali concordate nel febbraio 2018.

Senza modificare il processo di monitoraggio dinamico, nel marzo 2019 il Consiglio ha deciso di limitare gli aggiornamenti dell’elenco a due volte l’anno a partire dal 2020, per concedere agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario.

La lista dei Paesi Black List, rappresenta un elenco di Paesi in cui:

  • è in vigore un regime fiscale privilegiato, la cui caratteristica principale sta nell’avere un livello di tassazione molto basso oppure nullo:
  • non è stato previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi.

ministri delle finanze dell’Unione Europea aggiornano costantemente la Black List  delle giurisdizioni fiscali non cooperative sulla base di un intenso processo di analisi e di dialogo guidato dalla Commissione. L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali. La Commissione ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:

  • Trasparenza fiscale;
  • Buona governance;
  • Attività economica reale.

Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.

Anguilla figura nell’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 14 febbraio 2023.

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 commi da 84 a 86) ha introdotto disposizioni in materia di deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali ( giurisdizioni  individuate  nell’allegato  I  alla  lista  UE   delle giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea).

Vedi: Deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

Anguilla è inclusa nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Anguilla è inclusa anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).