La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (“la Convenzione”) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di co -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.
La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nell’accertamento e nella riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.
Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, incluso più recentemente al vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale”.
146 giurisdizioni partecipano attualmente alla Convenzione, comprese 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, inclusi tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS (Brasile · Russia · India · Cina · Sudafrica), tutti i paesi dell’OCSE (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)), i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.
La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (la “Convenzione”), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da seguire rispettato. In tale contesto, l’ Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di rapporti CbC (il “CbC MCAA” – “Country-by-Country Multilateral Competent Authority Agreement”), per lo scambio automatico di rapporti paese per paese, e l’ Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (il “CRS MCAA” – “Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement”), per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai sensi del Common Reporting Standard.
Società di diritto estero obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” (Quadro RW) – Sanzioni raddoppiate per investimenti in Paesi Black List anche se c’è lo scambio di informazioni
L‘articolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).
L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste, quindi, tra l’altro, in caso di partecipazioni in società di diritto estero.
Tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Per quelle attività, come le partecipazioni in società estere assimilabili alle Srl residenti, soggette al monitoraggio ma non alla liquidazione della IVIE o della IVAFE occorrerà barrare la casella 20 “solo monitoraggio” .
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.
La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.
Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.
In relazione ai termini di accertamento l’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997che stabilisce che l’atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Nel caso di asset detenuti in paradisi fiscali opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia; pertanto oltre a prevedere tali sanzioni, l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009 (1)).
In sintesi, lart. 12 D.L. n. 78/2009 stabilisce che gli investimenti non dichiarati detenuti in Stati “privilegiati”, si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (comma 2, prima parte): l’investimento estero è presunto essere reddito imponibile.
In tal caso, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter art. 12 D.L. n. 78/2009, sono raddoppiate le sanzioni ed i termini di accertamento.
Relativamente all’elenco richiamato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, emanato principalmente per la disciplina sulle controlled foreign companies (C.F.C.) di cui all’art. 167, del D.P.R. n. 917/1986 (nella stesura anteriore al Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 (2) ), il comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009 (1) stabilisce che esso sia considerato senza tener conto delle limitazioni ivi previste. In conseguenza di ciò, le esclusioni riportate dagli artt. 2 e 3 non devono essere prese in considerazione.
Per cui l’elenco di tutti i Paesi considerati paradisi fiscaliai fini dell’applicazione del comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009, include:
Alderney (Isole del Canale),
Andorra (Principat d’Andorra)
Angola,
Anguilla
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
Aruba
Bahama (Bahamas)
Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
Barbados
Barbuda,
Belize
Bermuda
Brunei (Negara Brunei Darussalam) (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell’art. 2 decreto 27 luglio 2010)
Cipro,
Corea del Sud
Costa Rica (Republica de Costa Rica)
Dominica
Ecuador (Repuplica del Ecuador)
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida)
I Paesi elencati nel Decreto 23 marzo 2017 (c.d. white list) rilevano esclusivamente in relazione alla compilazione della colonna 9 del quadro RW, per i quali non è necessario indicare il picco in presenza di conti correnti, ed in relazione al monitoraggio in caso di titolarità effettiva, come ad esempio di partecipazioni in società estere per le quali non trova applicazione l’approccio “look through” (indicare in luogo del valore nominale della partecipazione, il totale dell’attivo detenuto nel mondo da tale società estera).
Essere ricompresi nell’elenco dei Paesi elencati nel Decreto 23 marzo 2017 (c.d. white list) a nulla rileva in relazione alla qualifica di “Paese Black List” ai fini del calcolo delle sanzioni e delle annualità accertabili in ipotesi di ravvedimento del quadro RW, per i quali, invece, valgono sempre i D.M. 04.05.1999 e D.M. 21.11.2001.
La nuova disciplina è entrata in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; per cui, di norma, per i soggetti per cui il periodo d’imposta coincide con l’anno solare la nuova disciplina sulle Cfc si applica a partire dal 01/01/2019.