Bulgaria – Tempi celeri per il rimborso IVA

Rimborso IVA in Bulgaria

Secondo la legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС)) (sul sito della Tayros Accounting è consultabile la Legge in italiano) , le obbligazioni o i crediti delle persone, registrate ai sensi della legge IVA, vengono dichiarati ogni mese mediante presentazione di una dichiarazione IVA mensile. Secondo l’Art. 88 della Legge sull’IVA, il risultato del periodo d’imposta sarà la differenza tra l’importo totale dell’imposta, esigibile dalla persona per questo periodo d’imposta, e l’importo totale del credito d’imposta, rispetto al quale è stato concesso il diritto a detrazione. esercitato durante questo periodo. Nel caso in cui l’imposta addebitata superi il credito d’imposta, la differenza rappresenterà il risultato del periodo – imposta di deposito. Nel caso in cui il credito d’imposta superi l’imposta addebitata, la differenza rappresenterà il risultato del periodo – imposta di rimborso.

Il diritto al rimborso dell’IVA è regolato dall’art. 92 della Legge sull’IVA. Il diritto al rimborso sorge per quella persona che, entro tre mesi consecutivi dall’ultimo versamento dell’IVA, ha dichiarato nella sua dichiarazione IVA mensile più IVA sugli acquisti (più costi) rispetto all’IVA maturata sui suoi redditi. Fino al 14 ° giorno del mese, successivo al periodo trimestrale, l’IVA calcolata per il rimborso deve essere dichiarata all’interno delle dichiarazioni IVA mensili.

Esistono due tipi di procedure di rimborso dell’IVA:

  • esame fiscale
  • revisione fiscale.

Nei casi in cui l’IVA viene rimborsata sulla base di una procedura di esame, l’IVA viene rimborsata entro un periodo di 30 giorni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione IVA e dopo la compensazione di eventuali debiti pubblici esistenti dovuti e non pagati della persona registrata ai sensi della legge IVA.

Per un rimborso dell’IVA dovuto a una revisione fiscale, il termine  è di 3 mesi. L’ Agenzia nazionale delle entrate (NAP) potrebbe estendere questo termine nel caso in cui ulteriori fatti e circostanze debbano essere chiariti dalla persona registrata. In generale, viene avviata una revisione fiscale nel caso di rimborso di importi di importo notevole, nel caso in cui si tratti del primo rimborso IVA della persona registrata e / o in caso di difformità o caratteristiche non chiare dell’IVA dichiarata.

Il rimborso viene eseguito sulla base di un ordine per la compensazione e il rimborso, emessa dalla  Agenzia nazionale delle entrate (NAP) dopo il completamento della procedura di esame o di revisione.

Esiste anche una procedura nota anche come “rimborso IVA acceleratosu base mensile a determinate condizioni. Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, della Legge sull’IVA, indipendentemente dal par. 1, l’imposta di rimborso di cui all’art. 88, par. 3 è rimborsata entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se:

  1. negli ultimi 12 mesi precedenti il ​​mese in corso la persona ha effettuato consegne tassabili con aliquota zero per un valore totale superiore al 30 percento del valore totale di tutte le consegne tassabili, comprese le consegne ad aliquota zero. Per consegne a tariffa zero si intendono anche le consegne dei seguenti servizi con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro : – servizi connessi ai trasporti, resi da agenti, mediatori e altri intermediari, che agiscono per conto ea spese di un altro persona, nonché servizi di valutazione, esame e lavoro su articoli mobili ;:
    – trasporto di merci all’interno dell’Unione Europea ed anche servizi logistici, di corriere e postali, diversi dai servizi di cui nell’art. 49, che sono stati resi in relazione al trasporto;
    – trasformazione del trasporto di merci;
  2. la persona che è un produttore agricolo ha effettuato negli ultimi 12 mesi prima del mese corrente consegne tassabili con un’aliquota del 20 per cento sui beni da loro prodotti secondo l’Allegato n. 2, Sezione Due, di un valore totale superiore a 60 per cento del valore totale di tutte le consegne tassabili, effettuate da loro;

Chiusura della procedura di rimborso dell’imposta in caso di cancellazione ai sensi della legge sull’IVA, quando fino alla data di cancellazione ai sensi dell’art. 92, par. 1 Legge sull’IVA sono scaduti entrambi i termini di un mese – la persona deve riportare,  tenendo conto delle compensazioni già eseguite, nella casella 80 della dichiarazione IVA per l’ultimo periodo d’imposta l’importo dell’IVA a rimborso,.

Se l’Agenzia nazionale delle entrate (NAP) si rifiuta di rimborsare l’IVA o se l’IVA non è completamente rimborsata, la persona registrata è autorizzata a presentare ricorso,  procedura ai sensi del codice di procedura fiscale e assicurativa. Il ricorso deve essere presentato al direttore della divisione territoriale competente entro 7 giorni, a partire dalla notifica della notifica. L’organo amministrativo competente si pronuncia con decisione motivata entro 14 giorni dalla presentazione del ricorso. La sua decisione può essere impugnata entro 7 giorni dalla sua notifica dinanzi al tribunale amministrativo competente. La mancata pronuncia della decisione dell’organo competente entro i termini proposti è considerata una conferma dell’atto. Quest’ultimo è oggetto di ricorso innanzi al tribunale amministrativo competente entro il termine di 14 giorni, a decorrere dalla scadenza del termine per la pronuncia.

Per l’IVA irragionevolmente non rimborsata (l’IVA, determinata come rimborsabile a seguito della revisione fiscale) , l’Agenzia nazionale delle entrate (NAP) è debitrice di interessi moratori.

Le persone registrate hanno il diritto di avviare una procedura aggiuntiva di rimborso dell’IVA, nel caso in cui non abbiano dichiarato l’imposta da rimborsare all’interno della dichiarazione IVA mensile.

Il rimborso e la compensazione degli importi sono regolati dal Capitolo 16 del codice di procedura fiscale e assicurativa, Sezione I – Compensazione e rimborso. Secondo l‘Art. 129 del codice di procedura fiscale e assicurativa, la compensazione e il rimborso possono essere avviati dall’Agenzia nazionale delle entrate (NAP) o tramite esplicita richiesta scritta della persona registrata. La domanda deve essere presentata entro un periodo di 5 anni dalla scadenza del credito, che decorrono 5 anni dal 1 ° gennaio dell’anno successivo.

La domanda deve essere presentata all’ufficio distrettuale dell’Agenzia nazionale delle entrate (NAP), dove risiede la persona registrata. La domanda contiene la natura e l’importo del pagamento, nonché le coordinate bancarie del beneficiario ai fini del trasferimento del rimborso. All’atto della presentazione della richiesta l’ente tributario competente ordina l’esecuzione dell’esame o della revisione fiscale. L’ordine per la compensazione o il rimborso deve essere emessa entro 30 giorni a meno che nel frattempo non sia stata ordinata una revisione fiscale. L’ordine per la compensazione o il rimborso può essere impugnata secondo le disposizioni per il ricorso degli atti di revisione fiscale.