DAC (Directives Administrative Cooperation) 6 – Paesi non cooperativi e regimi preferenziali

DAC (Directives Administrative Cooperation) 6 – Paesi non cooperativi e regimi preferenziali

La direttiva DAC (Directives Administrative Cooperation) 6direttiva UE n. 2018/822 del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, ha introdotto l’obbligo per tutti gli Stati membri di attuare lo scambio automatico di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo.

La direttiva europea DAC 6 (direttiva UE n. 2018/822)  ha come chiaro obiettivo quello di cercare di contrastare la pianificazione fiscale aggressiva imponendo l’obbligo a intermediari e professionisti di informare le autorità fiscali in merito a schemi o meccanismi transfrontalieri fiscalmente aggressivi di cui vengano a conoscenza.

Il D.Lgs. n. 100/2020  ha recepito la direttiva UE n. 2018/822.

Con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020  sono state definite le regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.

La circolare n. 2/E del 2021 ha fornito i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs. n. 100/2020, di recepimento della direttiva DAC 6.

La concreta individuazione dei meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione deriva dalla lettura combinata di diverse disposizioni del D.Lgs. n. 100/2020 e del Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020 che nel loro insieme introducono un sistema di criteri selettivi focalizzati essenzialmente sui seguenti aspetti:

  1. la transnazionalità del meccanismo (articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 100/2020) – transnazionalità;
  2. la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (di seguito anche hallmarks), classificati in cinque categorie identificate con lettere dalla A) alla E), previsti dall’Allegato 1 al D.Lgs. n. 100/2020 (articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 100/2020) – elementi distintivi;
  3. la presenza di una riduzione (potenziale) dell’imposta dovuta in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (articolo 6, comma 1 del Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020) – riduzione di imposta;
  4. la presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più contribuenti in Italia (articolo 7, comma 2 del Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020) – vantaggio principale.
In virtù di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 100/2020, un meccanismo transfrontaliero risulta essere “rilevante ai fini della comunicazione” all’Agenzia delle Entrate, qualora presenti uno o più elementi distintivi, tra quelli indicati nell’ Allegato 1 del D.Lgs. n. 100/2020.
All’interno dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 100/2020 sono descritti gli elementi distintivi o hallmarks la cui presenza, all’interno dei meccanismi transfrontalieri, è considerata come un “un indice di rischio di elusione o evasione fiscale”.
Al punto 8 (Elementi distintivi (“Hallmarks”)) della circolare n. 2/E del 2021 si evidenzia che condizione sufficiente affinché possa sorgere l’obbligo di segnalazione è che uno solo di tali indici sia soddisfatto.
L’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 100/2020 stabilisce che il meccanismo transfrontaliero è soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi indicati nell’Allegato 1.
Elemento comune agli Elementi distintivi (“Hallmarks”) è rappresentato dal requisito della transnazionalità.
Il punto C della Parte II (Categorie degli elementi distintivi) dell’Allegato alla direttiva UE n. 2018/822 è dedicato agli Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una della condizioni seguenti:

a)

il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;

b)

nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest’ultima:

i)

non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un’imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure

ii)

è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell’OCSE come non cooperative;

c)

il pagamento beneficia di un’esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;

d)

il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.

Il punto C dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 100/2020 di ricepimento della direttiva UE n. 2018/822 è dedicato agli “Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere” e ricalca l’Allegato alla Direttiva:
1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri
deducibili effettuati tra due o piu’ imprese associate, dove si
verifica almeno una delle condizioni seguenti:
a) il destinatario non e’ residente a fini fiscali in alcuna
giurisdizione;
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in
una giurisdizione, quest’ultima:
1) non impone alcuna imposta sul reddito delle societa’ o
impone un’imposta sul reddito delle societa’ il cui tasso e’ pari o
prossimo a zero; oppure
2) e’ inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi
che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel
quadro dell’OCSE come non cooperative;
c) il pagamento beneficia di un’esenzione totale dalle imposte
nella giurisdizione in cui il destinatario e’ residente a fini
fiscali;
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale
nella giurisdizione in cui il destinatario e’ residente a fini
fiscali.
…………………………………………………………..
Al punto 8 (Elementi distintivi (“Hallmarks”)) la circolare n. 2/E del 2021, in merito all’elemento distintivo di alla lettera C punto 1, b) sub 1), osserva che l’elemento distintivo è integrato qualora il destinatario del pagamento è fiscalmente residente in una giurisdizione «che non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un’imposta sul reddito delle società il
cui tasso è pari o prossimo a zero».
Al fine di fornire un elemento oggettivo di riferimento e favorire
l’applicazione uniforme della disposizione, è da ritenere che la locuzione «[…] il cui tasso è pari o prossimo allo zero» debba essere interpretata nel senso di ricomprendere tutti i casi in cui l’aliquota nominale è inferiore all’1%.
Passando all’elemento distintivo di cui alla lettera C) punto 1, lettera b) sub 2) dell’Allegato 1 al decreto legislativo, ovvero al caso di pagamenti effettuati a beneficio di un soggetto residente in una giurisdizione «che è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell’OCSE come non cooperative», si chiarisce che
l’elenco dei Paesi non collaborativi collettivamente valutato dagli Stati Membri della Unione Europea è la “EU List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax purposes” mentre per Paesi non collaborativi secondo l’OCSE si intendono quelli inseriti nella lista OCSE/G20 “List of Jurisdictions which have not made satisfactory progress in implementing the international tax transparency standards”.
Tali liste sono aggiornate periodicamente. In relazione a ciò, al fine di
fornire un elemento obiettivo di riferimento, è da ritenere che l’elenco degli Stati non cooperativi da prendere in considerazione è quello reso pubblico alla data in cui sorge l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo e dall’articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale.

La lista adottata dal Consiglio il 22 febbraio 2021 è composta da:

  • Samoa americane
  • Anguilla
  • Dominica (nuova)
  • Figi
  • Guam
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Trinidad e Tobago
  • Isole Vergini degli Stati Uniti
  • Vanuatu
  • Seychelles