
La direttiva DAC (Directives Administrative Cooperation) 6, direttiva UE n. 2018/822 del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, ha introdotto l’obbligo per tutti gli Stati membri di attuare lo scambio automatico di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo.
La direttiva europea DAC 6 (direttiva UE n. 2018/822) ha come chiaro obiettivo quello di cercare di contrastare la pianificazione fiscale aggressiva imponendo l’obbligo a intermediari e professionisti di informare le autorità fiscali in merito a schemi o meccanismi transfrontalieri fiscalmente aggressivi di cui vengano a conoscenza.
Il D.Lgs. n. 100/2020 ha recepito la direttiva UE n. 2018/822.
Con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020 sono state definite le regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.
La circolare n. 2/E del 2021 ha fornito i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs. n. 100/2020, di recepimento della direttiva DAC 6.
La concreta individuazione dei meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione deriva dalla lettura combinata di diverse disposizioni del D.Lgs. n. 100/2020 e del Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020 che nel loro insieme introducono un sistema di criteri selettivi focalizzati essenzialmente sui seguenti aspetti:
- la transnazionalità del meccanismo (articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 100/2020) – transnazionalità;
- la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (di seguito anche hallmarks), classificati in cinque categorie identificate con lettere dalla A) alla E), previsti dall’Allegato 1 al D.Lgs. n. 100/2020 (articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 100/2020) – elementi distintivi;
- la presenza di una riduzione (potenziale) dell’imposta dovuta in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (articolo 6, comma 1 del Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020) – riduzione di imposta;
- la presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più contribuenti in Italia (articolo 7, comma 2 del Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020) – vantaggio principale.
Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una della condizioni seguenti:
a) |
il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale; |
b) |
nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest’ultima:
|
c) |
il pagamento beneficia di un’esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali; |
d) |
il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali. |
verifica almeno una delle condizioni seguenti:
a) il destinatario non e’ residente a fini fiscali in alcuna
giurisdizione;
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in
una giurisdizione, quest’ultima:
1) non impone alcuna imposta sul reddito delle societa’ o
impone un’imposta sul reddito delle societa’ il cui tasso e’ pari o
prossimo a zero; oppure
2) e’ inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi
che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel
quadro dell’OCSE come non cooperative;
c) il pagamento beneficia di un’esenzione totale dalle imposte
nella giurisdizione in cui il destinatario e’ residente a fini
fiscali;
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale
nella giurisdizione in cui il destinatario e’ residente a fini
fiscali.
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cui tasso è pari o prossimo a zero».
Al fine di fornire un elemento oggettivo di riferimento e favorire
l’applicazione uniforme della disposizione, è da ritenere che la locuzione «[…] il cui tasso è pari o prossimo allo zero» debba essere interpretata nel senso di ricomprendere tutti i casi in cui l’aliquota nominale è inferiore all’1%.
Passando all’elemento distintivo di cui alla lettera C) punto 1, lettera b) sub 2) dell’Allegato 1 al decreto legislativo, ovvero al caso di pagamenti effettuati a beneficio di un soggetto residente in una giurisdizione «che è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell’OCSE come non cooperative», si chiarisce che
l’elenco dei Paesi non collaborativi collettivamente valutato dagli Stati Membri della Unione Europea è la “EU List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax purposes” mentre per Paesi non collaborativi secondo l’OCSE si intendono quelli inseriti nella lista OCSE/G20 “List of Jurisdictions which have not made satisfactory progress in implementing the international tax transparency standards”.
Tali liste sono aggiornate periodicamente. In relazione a ciò, al fine di
fornire un elemento obiettivo di riferimento, è da ritenere che l’elenco degli Stati non cooperativi da prendere in considerazione è quello reso pubblico alla data in cui sorge l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo e dall’articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale.
La lista adottata dal Consiglio il 22 febbraio 2021 è composta da:
- Samoa americane
- Anguilla
- Dominica (nuova)
- Figi
- Guam
- Palau
- Panama
- Samoa
- Trinidad e Tobago
- Isole Vergini degli Stati Uniti
- Vanuatu
- Seychelles