{"id":875,"date":"2019-02-13T06:53:21","date_gmt":"2019-02-13T06:53:21","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=875"},"modified":"2025-02-25T09:47:47","modified_gmt":"2025-02-25T09:47:47","slug":"ufficio-di-rappresentanza-stabile-organizzazione-societa-controllata","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2019\/02\/13\/ufficio-di-rappresentanza-stabile-organizzazione-societa-controllata\/","title":{"rendered":"Ufficio di Rappresentanza &#8211; Stabile Organizzazione &#8211; Societ\u00e0 Controllata"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Ufficio-di-Rappresentanza-Stabile-Organizzazione-Societa\u0300-Controllata.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-876\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Ufficio-di-Rappresentanza-Stabile-Organizzazione-Societa\u0300-Controllata-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Ufficio-di-Rappresentanza-Stabile-Organizzazione-Societa\u0300-Controllata-300x200.jpg 300w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Ufficio-di-Rappresentanza-Stabile-Organizzazione-Societa\u0300-Controllata-768x512.jpg 768w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Ufficio-di-Rappresentanza-Stabile-Organizzazione-Societa\u0300-Controllata.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Le forme giuridiche mediante le quali un&#8217;impresa italiana pu\u00f2 insediarsi all&#8217;estero sono essenzialmente tre:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;<strong>ufficio di rappresentanza<\/strong>;<\/li>\n<li>la <strong>stabile organizzazione<\/strong> (o branch);<\/li>\n<li>la <strong>societ\u00e0<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"article-content\">\n<div><em>&#8220;Le fattispecie individuate sono differenti sia in termini di costi sia di implicazioni legali e regolamentari che comportano. L&#8217;ufficio di rappresentanza \u00e8 la modalit\u00e0 che comporta <strong>minori costi di costituzione<\/strong> e dalla quale discendono i <strong>minori obblighi civilistici<\/strong> (bastando la registrazione dell&#8217;unit\u00e0 locale nella Camera di Commercio dello Stato estero di insediamento). Pertanto, l&#8217;impresa italiana potrebbe decidere di iniziare ad operare in tale modo, per poi aprire una branch e successivamente trasformarla in societ\u00e0, ma potrebbe anche avvenire che, per le ragioni pi\u00f9 diverse, il soggetto italiano opti per l&#8217;apertura diretta di una nuova joint venture. \u00c8 il caso ad esempio dell&#8217;insediamento in Paesi nei quali per legge interna \u00e8 necessario un socio locale.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00c8 evidente che le diverse tipologie di insediamento, oltre a comportare implicazioni legali e regolamentari differenti in termini di obblighi civilistici e contabili, hanno anche implicazioni fiscali differenti.<\/em><\/div>\n<h2 class=\"black\"><em>L&#8217;ufficio di rappresentanza<\/em><\/h2>\n<div><em>L&#8217;ufficio di rappresentanza \u00e8 un soggetto <strong>senza autonomia giuridica e fiscale<\/strong> rispetto alla casa madre. Pertanto, nello Stato estero non insorgono obblighi fiscali per l&#8217;impresa italiana. Essa verr\u00e0 quindi tassata nel Paese estero come <strong>soggetto non residente<\/strong>, solo per i ricavi ivi prodotti. Alcuni Paesi, come accade in Italia, prevedono la tassazione degli utili di impresa di un soggetto non residente solo in presenza di stabile organizzazione, e pertanto l&#8217;impresa italiana che opera in uno Stato estero mediante ufficio di rappresentanza potrebbe non essere soggetta a tassazione in tale Stato.<\/em><\/div>\n<div><em>Tuttavia, massima <strong>attenzione<\/strong> deve essere posta alle <strong>attivit\u00e0 svolte<\/strong> dall&#8217;ufficio di rappresentanza. Il rischio \u00e8 la <strong>riqualificazione<\/strong> di un ufficio di rappresentanza in stabile organizzazione all&#8217;estero dell&#8217;impresa italiana, con la conseguente tassazione nel Paese estero dei redditi ivi prodotti. Infatti, ai sensi della definizione di stabile organizzazione contenuta nel modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, costituisce stabile organizzazione (tra l&#8217;altro) la presenza di una sede fissa di affari in cui l&#8217;impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0, salvo che le attivit\u00e0 svolte non siano di carattere preparatorio o ausiliario all&#8217;attivit\u00e0 della casa madre.<\/em><\/div>\n<div><em>L&#8217;ufficio di rappresentanza potr\u00e0 essere utilmente aperto in caso di laboratori, magazzini, depositi, uffici, negozi, in cui vengono svolte ad esempio attivit\u00e0 promozionali, presentazione di merci (come gli show roomdove non viene svolta attivit\u00e0 di vendita), la consegna delle merci, le ricerche di mercato.<\/em><\/div>\n<h2 class=\"black\"><em>La stabile organizzazione<\/em><\/h2>\n<div><em>L&#8217;apertura di una stabile organizzazione all&#8217;estero non sempre \u00e8 una decisione dell&#8217;impresa italiana, ma <strong>dipende dal tipo di attivit\u00e0 esercitata<\/strong>. Le autorit\u00e0 fiscali sono spesso molto attente a verificare se un insediamento estero configuri o no &#8220;stabile organizzazione&#8221; in quanto la stabile organizzazione \u00e8 soggetta ad imposta nello Stato estero per i redditi ivi prodotti. Senza entrare nel dettaglio di quali sono le attivit\u00e0 che comportano l&#8217;insorgere di una stabile organizzazione all&#8217;estero, basti qui notare che si pu\u00f2 creare nello Stato estero una <strong>stabile organizzazione<\/strong> materiale (in virt\u00f9 della presenza fisica di una sede fissa di affari della impresa italiana) o anche <strong>personale<\/strong> (in presenza di agenti non indipendenti che hanno il potere di concludere contratti in nome e per conto della societ\u00e0 italiana). Una attenta disamina della situazione fattuale e delle attivit\u00e0 effettivamente svolte all&#8217;estero \u00e8 fondamentale per evitare di incorrere in sanzioni, anche pesanti, per omessa tassazione dei redditi prodotti all&#8217;estero.<\/em><\/div>\n<div><em>Al di l\u00e0 dei casi in cui l&#8217;apertura di una stabile organizzazione all&#8217;estero non sia la mera conseguenza delle attivit\u00e0 svolte dall&#8217;Italia mediante una sede estera o un agente dipendente), \u00e8 possibile che un&#8217;impresa italiana decida volontariamente di aprire all&#8217;estero una stabile organizzazione e non costituire una societ\u00e0 controllata.<\/em><\/div>\n<div class=\"para\">\n<div><em>Da un punto di vista <strong>civilistico<\/strong>, con il termine stabile organizzazione si intende un <strong>soggetto che non ha autonomia giuridica<\/strong> rispetto alla casa madre italiana, essendo pi\u00f9 che altro la longa manu attraverso cui questa esercita la sua attivit\u00e0 all&#8217;estero. Non avr\u00e0 dunque necessit\u00e0 di un capitale sociale (anche se tipicamente la stabile organizzazione viene fornita di un fondo di dotazione adeguato allo scopo, soprattutto per problematiche fiscali), di organi gestori propri o di obblighi di redazione di bilancio. Per le passivit\u00e0 della stabile organizzazione dunque risponde la casa madre italiana con il proprio patrimonio.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<div><em>Al contrario, dal punto di vista <strong>fiscale<\/strong>, la stabile organizzazione \u00e8 un <strong>soggetto rilevante<\/strong>, tanto da avere una propria numero identificativo estero (come la partita IVA o il codice fiscale). La stabile organizzazione \u00e8 un autonomo centro di imputazione di ricavi e costi, e viene tassata nello Stato estero per i redditi ivi prodotti. La stabile organizzazione \u00e8 considerata come un soggetto fiscalmente residente nello Stato estero ai fini fiscali, e come tale \u00e8 soggetto alle ordinarie regole sulle imposte sul reddito previste per i soggetti esercenti attivit\u00e0 di impresa (in Italia, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti sono soggetti IRES tassate come le societ\u00e0 di capitali italiane).<\/em><\/div>\n<div><em>In sostanza, le operazioni svolte dalla stabile organizzazione, pur essendo registrate in una contabilit\u00e0 separata rispetto a quella della casa madre, confluiscono nelle registrazioni contabili dell&#8217;impresa italiana. La contabilit\u00e0 della stabile organizzazione \u00e8 tenuta ai soli fini fiscali, al fine di calcolare il reddito ad essa afferente. Tale reddito viene tassato nello Stato estero, e viene anche incluso nel reddito complessivo della casa madre. Le imposte pagate all&#8217;estero vengono scomputate dal reddito della casa madre mediante il meccanismo del credito di imposta.<\/em><\/div>\n<div><em>Conseguentemente, le <strong>perdite<\/strong> realizzate dalla stabile organizzazione nello Stato estero sono portate in <strong>diretta deduzione del reddito imponibile italiano<\/strong>, e pertanto immediatamente recuperate. Tale peculiarit\u00e0 comporta inoltre un evidente vantaggio durante i primi periodi dell&#8217;insediamento all&#8217;estero, quando la possibilit\u00e0 di incorrere in perdite \u00e8 elevata. Mentre in caso di societ\u00e0 controllate estere che realizzano perdite consistenti potrebbe divenire necessario procedere con una ricapitalizzazione, in caso di branch estere non sar\u00e0 necessario ripristinare il fondo di dotazione iniziale, semprech\u00e8 lo stesso si mantenga congruo rispetto all&#8217;attivit\u00e0 esercitata. Inoltre, in caso di perdite civilistiche una societ\u00e0 potrebbe non essere in grado di ripagare dividendi alla casa madre, anche se in possesso di &#8220;cassa&#8221; libera (c.d. fenomeno del trapped cash, tipico in caso di ammortamenti molto elevati in conto economico).<\/em><\/div>\n<div><em>Inoltre, le distribuzioni del fondo di dotazione dalla branch alla casa madre non sono soggetti a ritenuta nello Stato estero. Le linee Guida OCSE sull&#8217;attribuzione di profitti alla stabile organizzazione consentono, a certe condizioni, l&#8217;allocazione di finanziamenti tra la casa madre e la stabile organizzazione. Tali interessi passivi, unitamente agli interessi passivi su finanziamenti contratti direttamente dalla stabile organizzazione possono essere dedotti secondo le regole ordinarie dello Stato estero.&#8221;<\/em><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p><em>Fonte:\u00a0http:\/\/www.ipsoa.it\/documents\/fisco\/fiscalita-internazionale\/quotidiano\/2014\/08\/05\/la-variabile-fiscale-per-l-insediamento-all-estero<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>Sul tema della Stabile Organizzazione \u00e8 utile tenere presente, per una corretta pianificazione fiscale la modifica introdotta dal\u00a0\u00a0DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 \u201cDisposizioni recanti misure per la crescita e l\u2019internazionalizzazione delle imprese\u201d\u00a0 che, attraverso l&#8217;<strong><em>Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle\u00a0<\/em><\/strong><em><strong>stabili organizzazioni di imprese residenti)<\/strong><\/em>, ha inserito nell&#8217;ordinamento nazionale la <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2019\/02\/12\/branch-exemption\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Branch Exemption<\/a><\/strong><\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"article-content\">\n<h2 class=\"black\"><em>&#8220;La societ\u00e0 controllata<\/em><\/h2>\n<div><em>La costituzione di una societ\u00e0 all&#8217;estero rappresenta la <strong>modalit\u00e0 pi\u00f9 completa<\/strong> di insediamento all&#8217;estero. La societ\u00e0 estera ha una propria personalit\u00e0 giuridica separata dalla casa madre, deve avere un proprio capitale sociale rispondente ai limiti minimi previsti dalla legislazione locale con il quale la controllata estera risponde per le proprie obbligazioni.<\/em><\/div>\n<div><em>Una societ\u00e0 estera, anche se controllata dalla casa madre italiana, deve avere organi decisionali e gestionali propri. Quest&#8217;ultimo aspetto risulta di particolare importanza anche alla luce delle numerose normative antielusive presenti nel nostro ordinamento, volte ad escludere la possibilit\u00e0 di una fittizia localizzazione all&#8217;estero di una societ\u00e0 ai soli fini di beneficiare di regimi fiscali di favore rispetto a quello italiano, soprattutto in caso di societ\u00e0 controllata costituita in paradisi fiscali.<\/em><\/div>\n<div><em>Si tratta ad esempio delle norme in tema di esterovestizione, mediante le quali l&#8217;amministrazione finanziaria italiana pu\u00f2 disconoscere la localizzazione all&#8217;estero dell&#8217;attivit\u00e0 (e la conseguente tassazione nello Stato estero), quando la gestione della societ\u00e0 estera venga svolta in Italia. Bisogner\u00e0 dunque prestare attenzione alla &#8220;sostanza&#8221; della societ\u00e0 estera, per evitare che l&#8217;autorit\u00e0 fiscale italiana consideri fittizio l&#8217;insediamento all&#8217;estero. A tale fine, saranno utili sia elementi propri della societ\u00e0 estera, come la disponibilit\u00e0 di uffici funzionali allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0, la presenza di dipendenti, di contratti di fornitura anche di servizi basilari come l&#8217;energia e il telefono, di conti correnti esteri intestati alla societ\u00e0, etc. Inoltre, le principali decisioni del consiglio di amministrazione dovrebbero essere prese all&#8217;estero, nel corso di riunioni tenute a cadenza regolare.<\/em><\/div>\n<div><em>Inoltre, le societ\u00e0 estere controllate o collegate residenti o localizzate in paradisi fiscali sono soggette alla disciplina delle c.d. <strong>controlled foreign companies<\/strong>(o <strong>CFC<\/strong>), che prevede la <strong>tassazione per trasparenza<\/strong> in capo alla societ\u00e0 italiana dei redditi realizzata dalle societ\u00e0 controllate o collegate estere che non dimostrino l&#8217;effettivo svolgimento all&#8217;estero di un&#8217;attivit\u00e0 economico o alternativamente che dalla partecipazione non consegua l&#8217;effetto di localizzare i redditi in Stati c.d.<strong>black list<\/strong>. La disciplina CFC si applica anche in caso di partecipazioni localizzate in Paesi <strong>white list<\/strong>, quando i redditi da queste prodotti siano per la maggior parte redditi c.d. passive, ovvero derivanti dallo sfruttamento di attivit\u00e0 materiali, immateriali o finanziarie.<\/em><\/div>\n<div><em>La societ\u00e0 estera \u00e8 tassata nel Paese estero secondo le <strong>regole ordinarie<\/strong>. I dividendi distribuiti dalla societ\u00e0 estera possono essere soggetti a ritenuta nel Paese estero, e confluiscono nel reddito imponibile della societ\u00e0 italiana (per il 5% del loro ammontare se si tratta di societ\u00e0 estere in Paesi White List). Le ritenute subite all&#8217;estero possono essere scomputate dalle imposte dovute in Italia secondo il meccanismo del credito di imposta.<\/em><\/div>\n<div class=\"para\">\n<div>\n<p><em>La scelta della forma giuridica con cui effettuare l&#8217;investimento all&#8217;estero deve essere attentamente ponderata, per evitare di incorrere in problematiche fiscali che ex post \u00e8 pi\u00f9 difficile gestire.&#8221;<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><em>Fonte:\u00a0http:\/\/www.ipsoa.it\/documents\/fisco\/fiscalita-internazionale\/quotidiano\/2014\/08\/05\/la-variabile-fiscale-per-l-insediamento-all-estero<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le forme giuridiche mediante le quali un&#8217;impresa italiana pu\u00f2 insediarsi all&#8217;estero sono essenzialmente tre: l&#8217;ufficio di rappresentanza; la stabile organizzazione (o branch); la societ\u00e0. &#8220;Le fattispecie individuate sono differenti sia in termini di costi sia di implicazioni legali e regolamentari che comportano. 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