{"id":7162,"date":"2023-05-24T09:03:40","date_gmt":"2023-05-24T09:03:40","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=7162"},"modified":"2023-05-24T11:44:28","modified_gmt":"2023-05-24T11:44:28","slug":"bulgaria-direttiva-n-24-00-27-del-21-04-2007-concernente-la-disciplina-legale-delle-cessioni-intracomunitarie-ai-sensi-dellart-7-par-1-e-par-4-della-legge-iva","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/05\/24\/bulgaria-direttiva-n-24-00-27-del-21-04-2007-concernente-la-disciplina-legale-delle-cessioni-intracomunitarie-ai-sensi-dellart-7-par-1-e-par-4-della-legge-iva\/","title":{"rendered":"Bulgaria &#8211; Direttiva n. 24-00-27 del 21.04.2007 concernente la disciplina legale delle cessioni intracomunitarie ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 1 e par. 4 della legge IVA"},"content":{"rendered":"<p>AGENZIA NAZIONALE DELLE ENTRATE DELLA BULGARIA<br \/>\n<strong>Direttiva n. 24-00-27 del 21.04.2007 concernente la disciplina legale delle cessioni intracomunitarie ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 1 e par. 4 della legge IVA<\/strong><\/p>\n<p>La <strong><a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, in vigore dal 01.01.2007, porta all&#8217;armonizzazione della legislazione della Repubblica di Bulgaria con quella della Comunit\u00e0 Europea in materia di tassazione dell&#8217;imposta sul valore aggiunto. Una caratteristica principale del trattamento fiscale della fornitura di beni ai sensi della nuova legge \u00e8 l&#8217;introduzione del <strong>regime delle forniture intracomunitarie<\/strong> <strong>(\u0412\u041e\u0414)<\/strong>e <strong>degli acquisti intracomunitari<\/strong> (<strong>\u0412\u041e\u041f<\/strong>), che \u00e8 correlato all&#8217;abolizione dei controlli doganali e di frontiera tra Stati membri.<\/p>\n<p>Il <strong>regime<\/strong> <strong>\u0412\u041e\u0414<\/strong> \/<strong> \u0412\u041e\u041f<\/strong> \u00e8 caratterizzato da un&#8217;aliquota zero delle cessioni imponibili presso il fornitore e da un diritto al credito d&#8217;imposta alle condizioni generali di legge in relazione ai beni utilizzati per l&#8217;effettuazione della \u0412\u041e\u0414 imponibile, rispettivamente mediante l&#8217;addebito della <strong><a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> all\u2019aliquota ordinaria dello Stato membro presso il destinatario per il \u0412\u041e\u041f eseguito e il diritto al credito d&#8217;imposta alle condizioni generali della legge applicabile. Il <strong>regime<\/strong> <strong>\u0412\u041e\u0414<\/strong> \/<strong> \u0412\u041e\u041f<\/strong> sostituisce i regimi export\/import quando il trasporto del bene oggetto della cessione avviene tra Stati membri e la cessione avviene tra soggetti titolari di partita IVA in due Stati membri. In generale, a fronte di ogni <strong>\u0412\u041e\u0414<\/strong> riportata nello Stato membro in cui \u00e8 registrato il fornitore, dovrebbe essere riportato un <strong>\u0412\u041e\u041f<\/strong> nello Stato membro in cui \u00e8 registrato il destinatario.<\/p>\n<p>In relazione alla modifica della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, in vigore dal 01.01.2007 ed in vista dell&#8217;uniforme applicazione della normativa tributaria, in base all&#8217;art. 10, par. 1, comma 4, della Legge sull&#8217;Agenzia Nazionale delle Entrate, si danno le seguenti istruzioni obbligatorie<\/p>\n<p>A) REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA SOSTANZIALE DELLE FORNITURE INTRACOMUNITARIE<\/p>\n<p>I &#8211; Consegna intracomunitaria <strong>\u0412\u041e\u0414<\/strong>) &#8211; campo di applicazione<\/p>\n<p>Con l&#8217;entrata in vigore della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, a partire dal 1.01.2007, \u00e8 stato introdotto un regime di tassazione applicando un&#8217;aliquota zero alle condizioni di cessione intracomunitaria di beni.<\/p>\n<p>A parte quanto previsto dall&#8217;art. 7 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, che disciplina i casi di cessioni intracomunitarie di beni, l&#8217;applicazione del regime si svolge principalmente in conformit\u00e0 alle seguenti norme di:<\/p>\n<p>&#8211; <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> &#8211; Art. art. 5, 6, 11, 17(2), 26, 27(1) comma 1, 27(3) comma 1, 38(2), 51-53, 112-117, 125, 168 par. 5-8;<\/p>\n<p>&#8211; <a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> &#8211; art.art. 3, 45-46, 78-81, 113, 115-118.<\/p>\n<ol>\n<li>Ipotesi di <strong>\u0412\u041e\u0414<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nell&#8217;art. 7 della legge sull&#8217;IVA specifica in modo esaustivo i singoli scenari in cui si verificano cessioni intracomunitarie (\u0412\u041e\u0414):<\/p>\n<p>1) \u0412\u041e\u0414 di merci con consegna di merci trasportate da o per conto del fornitore &#8211; una persona registrata ai sensi della presente legge, o del destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, quando il destinatario \u00e8 un soggetto passivo persona fisica o giuridica non imponibile, iscritta ai fini IVA in altro stato membro.<\/p>\n<p>2) \u0412\u041e\u0414 di merci \u00e8 la consegna di un veicolo nuovo inviato o trasportato da o per conto del fornitore o del destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o un soggetto non passivo.<\/p>\n<p>3) \u0412\u041e\u0414 di merci \u00e8 la consegna di prodotti soggetti ad accisa inviati o trasportati da o per conto del fornitore &#8211; una persona registrata ai sensi della presente legge, o al destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, quando il destinatario \u00e8 un soggetto passivo o una persona giuridica non vincolata fiscale che non \u00e8 registrata ai fini IVA in un altro stato membro.<\/p>\n<p>4) \u0412\u041e\u0414 di merci \u00e8 anche l&#8217;invio o il trasporto di merci prodotte, estratte, lavorate, acquistate, acquisite o importate nel territorio del paese da una persona registrata ai sensi della presente legge nell&#8217;ambito della sua attivit\u00e0 economica, quando le merci vengono inviate o trasportato ai fini della sua attivit\u00e0 economica da o per suo conto dal territorio dello Bulgaria al territorio di un altro Stato membro in cui la persona \u00e8 iscritta ai fini IVA.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Eccezioni al regime<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si tenga presente che la consegna intracomunitaria non \u00e8 disponibile per quelli specificatamente elencati al par. 5 dell&#8217;art. 7 delle ipotesi IVA:<\/p>\n<p>&#8211; la cessione di beni usati, oggetti d&#8217;arte, oggetti da collezione e antiquariato, per i quali l&#8217;interessato applica lo speciale provvedimento di tassazione del margine di prezzo;<\/p>\n<p>&#8211; la fornitura di beni montati o installati da o per conto del fornitore;<\/p>\n<p>&#8211; la consegna di beni effettuata a bordo di navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri ai sensi dell&#8217;art. 18 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211; le cessioni di beni connesse al trasporto internazionale, ex art. 31, commi 1, 2 e 7 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211; la fornitura di oro alle banche centrali ex art. 34 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211; la fornitura di gas naturale tramite metanodotti o di energia elettrica;<\/p>\n<p>&#8211; consegne da una persona registrata ai sensi della presente legge &#8211; un intermediario in un&#8217;operazione tripartita, all&#8217;acquirente in un&#8217;operazione tripartita;<\/p>\n<p>&#8211; le vendite a distanza di beni effettuate con un numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro in cui i beni sono stati spediti o trasportati;<\/p>\n<p>&#8211; la spedizione e il trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro allo scopo di eseguire lavori su tali beni, che viene effettuato nell&#8217;altro Stato membro, a condizione che dopo che il lavoro sia stato eseguito, la merce sia rispedita al mittente sul territorio del Paese;<\/p>\n<p>&#8211; la spedizione e il trasporto di beni dal territorio dello Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro allo scopo di utilizzare i beni stessi per la prestazione di servizi nel territorio dell&#8217;altro Stato membro, a condizione che, dopo l&#8217;esecuzione dei servizi, il le merci vengono restituite al mittente nel territorio di lato;<\/p>\n<p>&#8211; la spedizione e il trasporto di merci dal territorio dello Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>a) l&#8217;importazione delle stesse merci da un paese terzo o territorio nel territorio dell&#8217;altro Stato membro rientri nelle disposizioni per l&#8217;importazione temporanea in esenzione totale dai dazi all&#8217;importazione e<\/li>\n<li>b) i beni siano restituiti al mittente sul territorio dello Bulgaria entro e non oltre 24 mesi dalla spedizione.<\/li>\n<li>Condizioni per l&#8217;applicazione del regime fiscale previsto per le cessioni intracomunitarie ex art. 7, par. 1 e par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>II &#8211; Condizioni per l&#8217;applicazione del regime \u0412\u041e\u0414 di cui all&#8217;art. 7, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> &#8211; in caso di consegna tra due soggetti titolari di partita IVA in due diversi Stati membri dell&#8217;Unione Europea<\/p>\n<p>Una cessione intracomunitaria \u00e8 disponibile quando un soggetto passivo registrato ai fini IVA nel territorio della Bulgaria fornisce beni trasportati dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, quando il destinatario \u00e8 un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile soggetto, registrato ai fini IVA nel territorio di un altro Stato membro dell&#8217;Unione Europea.<\/p>\n<p>Affinch\u00e9 il regime previsto per il \u0412\u041e\u0414 sia applicabile, per una data cessione di beni devono sussistere cumulativamente le seguenti condizioni:<\/p>\n<p>1.1. Il fornitore \u00e8 una persona con partita IVA nel territorio del paese.<\/p>\n<p>Affinch\u00e9 l&#8217;IVA sia disponibile, il fornitore deve essere una persona con partita IVA alla data dell&#8217;evento fiscale.<\/p>\n<p>Si tenga presente che per la presenza di un \u0412\u041e\u0414 \u00e8 necessario che la registrazione del fornitore sia diversa da quelle di cui all&#8217;art. 99 IVA (iscrizione in base ad acquisto intracomunitario) e all&#8217;art. 100, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> Argomento di ci\u00f2 \u00e8 l&#8217;art. 70, par. 4 e dell&#8217;art. 113, par. 9 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, secondo cui il trattamento fiscale delle cessioni di quelle iscritte all&#8217;art. 99 e dell&#8217;art. 100, par. 2 dei soggetti IVA \u00e8 diverso da quello dei soggetti iscritti all&#8217;art. 96, 97, 98 o 100, par. 1 e 3 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>1.2. Il destinatario \u00e8 una persona registrata ai fini IVA in un altro stato membro.<\/p>\n<p>Il destinatario deve essere registrato ai fini IVA in un altro Stato membro alla data dell&#8217;evento fiscale<\/p>\n<p>Il destinatario pu\u00f2 essere:<\/p>\n<p>&#8211; soggetto passivo o<\/p>\n<p>&#8211; soggetto giuridico esentasse.<\/p>\n<p>1.3. L&#8217;oggetto della consegna \u00e8 la merce<\/p>\n<p>1.3.1. Oggetto della consegna sono le merci ai sensi dell&#8217;art. 5 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Si precisa che la materia \u0412\u041e\u0414, in base all&#8217;art. 5, par. 1 IVA, sono anche i beni equiparati ai fini della presente legge:<\/p>\n<p>&#8211; beni mobili, compresa l&#8217;acqua, l&#8217;energia termica o frigorifera e simili;<\/p>\n<p>&#8211; gas naturale, quando non consegnato tramite metanodotti;<\/p>\n<p>-software di serie.<\/p>\n<p>Si tenga presente che \u0412\u041e\u0414 non pu\u00f2 avere per oggetto la prestazione di servizi.<\/p>\n<p>1.3.2. Per quanto riguarda la consegna presso la \u0412\u041e\u0414, si applica l&#8217;art. 6, par. 1 e par. 2, commi 2-4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 una consegna di merci ai fini del \u0412\u041e\u0414 nei casi di:<\/p>\n<p>1.3.2.1. il trasferimento del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale sui beni;<\/p>\n<p>1.3.2.2. l&#8217;effettiva fornitura di beni:<\/p>\n<p>&#8211; in virt\u00f9 di un contratto che preveda il trasferimento del diritto di propriet\u00e0 su di esso con condizione o termine sospensivo &#8211; ad esempio contratto di conto vendita;<\/p>\n<p>&#8211; nell&#8217;ambito di un contratto di locazione, in cui \u00e8 espressamente previsto il trasferimento della propriet\u00e0 dei beni (tale previsione non si applica quando nel contratto di locazione \u00e8 stipulata solo un&#8217;opzione per il trasferimento della propriet\u00e0 dei beni);<\/p>\n<p>&#8211; a chi agisce per conto proprio e per conto altrui &#8211; commissionario.<\/p>\n<p>1.4. Rimborso della consegna<\/p>\n<p>Il pagamento della consegna \u00e8 un prerequisito obbligatorio per la presenza di una partita IVA. La definizione di rimborsabilit\u00e0 della consegna dovrebbe basarsi su un&#8217;argomentazione contraria del \u00a7 1, punto 8 del Decreto IVA.<\/p>\n<p>1.5. Trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro.<\/p>\n<p>\u0412\u041e\u0414 \u00e8 disponibile sia quando il trasporto \u00e8 effettuato da o per conto del fornitore, sia quando lo stesso \u00e8 effettuato da o per conto del destinatario.<\/p>\n<p>Si tenga presente che la merce deve essere spedita e il suo trasporto deve partire dal territorio del Paese e terminare nel territorio di un altro Stato membro. In questo caso non \u00e8 rilevante se il trasporto di tali merci attraversi anche il territorio di paesi terzi. L&#8217;importante \u00e8 che i due punti finali si trovino sui territori di due diversi Stati membri dell&#8217;UE, con il punto di partenza che \u00e8 il territorio del paese. L&#8217;applicazione della tassazione ai sensi del regime \u0412\u041e\u0414 non \u00e8 correlata alla condizione che il completamento del trasporto dei beni avvenga nel territorio dello Bulgaria membro che ha rilasciato il documento d&#8217;identit\u00e0 ai fini IVA al destinatario. Ci\u00f2 significa che, secondo le condizioni del \u0412\u041e\u0414, una persona con partita IVA bulgara fornisce merci, ad esempio, a una persona registrata ai fini IVA in Germania, e il trasporto delle merci termina nel territorio della Grecia. Cio\u00e8.<\/p>\n<p>La sussistenza di tali presupposti dovrebbe essere legata ai concetti rilevanti definiti al \u00a7 1 del Codice IVA, rispettivamente per punti, come segue:<\/p>\n<p>Voce 1. &#8220;Territorio del paese&#8221; \u00e8 il territorio geografico della Repubblica di Bulgaria, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva.<\/p>\n<p>Va tenuto presente che dal 1.01.2007 i territori dei depositi franchi, delle zone franche e dei siti commerciali duty-free non sono esclusi dal territorio del paese.<\/p>\n<p>Punto 2. &#8220;Territorio di uno Stato membro&#8221; \u00e8 il territorio di ciascuno Stato membro al quale si applica il Trattato che istituisce la Comunit\u00e0 economica europea, specificato per ciascuno Stato membro all&#8217;art. 227 del presente contratto, in quanto:<\/p>\n<ol>\n<li>a) questo territorio non comprende:<\/li>\n<li>aa) per la Repubblica federale di Germania: l&#8217;isola di Helitoland e il territorio di B\u00fcsingen;<\/li>\n<li>bb) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e Isole Canarie;<\/li>\n<li>cv) per la Repubblica Italiana: Livigno, Campione d&#8217;Italia e le acque italiane del Lago di Lugano;<\/li>\n<li>gg) per la Repubblica francese: dipartimenti d&#8217;oltremare;<\/li>\n<li>dd) per la Repubblica di Grecia: Monte Athos;<\/li>\n<li>ee) per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;<\/li>\n<li>b) forniture derivanti o destinate a:<\/li>\n<li>aa) Principato di Monaco &#8211; ai fini della presente Legge sono assimilate alle forniture originarie o destinate al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.<\/li>\n<\/ol>\n<p>punto 8. &#8220;Gratuito&#8221; \u00e8 la fornitura in cui non vi \u00e8 remunerazione o il valore del dato supera molte volte il ricevuto.<\/p>\n<p>punto 25. &#8220;Software standard&#8221; \u00e8 un prodotto programmatico registrato su un supporto tecnico, destinato all&#8217;uso di massa e che non tiene conto delle specificit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 specifica dell&#8217;utente.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Condizioni per l&#8217;applicazione del regime \u0412\u041e\u0414 di cui all&#8217;art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> &#8211; in caso di spedizione o trasporto di beni da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro in cui la persona \u00e8 registrata ai fini IVA.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u0412\u041e\u0414 di merci \u00e8 anche l&#8217;invio o il trasporto di merci prodotte, estratte, trasformate, acquistate, acquisite o importate nel territorio del paese da una persona registrata ai sensi della presente legge nell&#8217;ambito della sua attivit\u00e0 economica, quando le merci vengono inviate o trasportate ai fini della sua attivit\u00e0 economica da o per suo conto dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro in cui la persona \u00e8 registrata ai fini IVA.<\/p>\n<p>Affinch\u00e9 il regime previsto per la \u0412\u041e\u0414 sia applicabile nei casi di cui all&#8217;art. 7, par. 4 IVA, devono sussistere cumulativamente le seguenti condizioni:<\/p>\n<p>2.1. fornitore &#8211; persona con partita IVA nel territorio del paese alla data dell&#8217;evento fiscale;<\/p>\n<p>2.2. destinatario &#8211; la stessa persona registrata ai fini IVA in un altro stato membro alla data dell&#8217;evento fiscale.<\/p>\n<p>2.3. l&#8217;invio o il trasporto di beni dal territorio dello Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro in cui la persona \u00e8 titolare di partita IVA ai fini della propria attivit\u00e0 economica;<\/p>\n<p>2.4. i beni sono stati prodotti, estratti, lavorati, acquistati, acquisiti o importati nel territorio del paese dalla persona nell&#8217;ambito della sua attivit\u00e0 economica;<\/p>\n<p>2.5. il trasporto \u00e8 a cura oa spese della persona.<\/p>\n<p>Indipendentemente dal fatto che destinatario e fornitore siano la stessa persona, la spedizione o il trasporto del bene \u00e8 assimilato a cessione ai fini IVA nell&#8217;ipotesi speciale della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> ex art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>III &#8211; Modalit\u00e0 di consegna intracomunitaria<\/p>\n<ol>\n<li>Regime di consegna intracomunitaria di cui all&#8217;art. 7, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>1.1. Luogo di esecuzione<\/p>\n<p>Secondo quanto previsto dall&#8217;art. 17, par. 2 IVA, il luogo di consegna della merce spedita o trasportata dal fornitore, dal destinatario o da un terzo \u00e8 il luogo in cui si trova la merce nel momento in cui la spedizione viene spedita o inizia il suo trasporto al destinatario. In caso di consegna intracomunitaria di merci, le merci vengono trasportate:<\/p>\n<p>&#8211; da o per conto del fornitore, o<\/p>\n<p>&#8211; da o per conto del destinatario<\/p>\n<p>&#8211; dal territorio del Paese, posto che il luogo di esecuzione della consegna intracomunitaria dei beni \u00e8 nel territorio del Paese.<\/p>\n<p>1.2. Aliquota fiscale<\/p>\n<p>La previsione dell&#8217;art. 53 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> definisce le cessioni intracomunitarie come cessioni imponibili ad aliquota zero.<\/p>\n<p>Unica eccezione sono le cessioni intracomunitarie, che sarebbero esenti se effettuate nel territorio dello Bulgaria, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 38, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> Tale sarebbe, ad esempio, la fornitura di protesi dentarie con il fornitore che \u00e8 una persona con partita IVA e il destinatario \u00e8 una persona con partita IVA in uno stato membro, e la stessa viene trasportata dal territorio del paese al territorio di uno Stato membro. Ai sensi dell&#8217;art. 50 in relazione all&#8217;art. 38, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, \u0412\u041e\u0414 esente sar\u00e0 disponibile anche nei casi, ad esempio, di cessione di beni con un fornitore, una persona registrata ai fini IVA e un destinatario &#8211; una persona registrata ai fini della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> in uno stato membro:<\/p>\n<p>&#8211; che sono stati interamente utilizzati per effettuare cessioni esenti e su tale base non \u00e8 stato esercitato il diritto alla detrazione del credito d&#8217;imposta in relazione all&#8217;imposta maturata;<\/p>\n<p>&#8211; nella produzione, acquisizione o importazione dei quali non vi era diritto alla detrazione del credito d&#8217;imposta in base all&#8217;art. 70 della legge.<\/p>\n<p>&#8211; in quanto gli stessi vengono trasportati dal territorio del Paese al territorio di uno Stato membro.<\/p>\n<p>1.3. Tassa base<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;art. 52 IVA, la base imponibile delle cessioni intracomunitarie di beni \u00e8 determinata secondo la procedura generale &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 26 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> Lo stesso \u00e8 determinato sulla base di tutto, compreso il compenso ricevuto o dovuto al fornitore in relazione alla consegna, dal destinatario o da un&#8217;altra persona, determinato in leva e centesimi, esclusa l&#8217;imposta prevista dalla presente legge. La base imponibile dovrebbe includere anche:<\/p>\n<p>&#8211; tutte le altre imposte e tasse, comprese le accise, quando dovute per la consegna;<\/p>\n<p>&#8211; tutte le sovvenzioni ei finanziamenti direttamente connessi alla consegna;<\/p>\n<p>&#8211; le spese di accompagnamento addebitate dal fornitore al destinatario, quali provvigione, imballaggio, trasporto, assicurazione e altre direttamente connesse alla consegna;<\/p>\n<p>&#8211; il valore degli imballaggi o dei contenitori ordinari o d&#8217;uso, se a perdere; se tali imballaggi o contenitori sono restituiti dal destinatario, la base imponibile \u00e8 ridotta del loro valore al momento della restituzione.<\/p>\n<p>Eventuali pagamenti di interessi e penali di natura risarcitoria non saranno considerati spese di consegna. Gli interessi e le sanzioni di natura punitiva sono compresi nella base imponibile della cessione. In ciascun caso specifico, dovrebbe essere effettuata un&#8217;analisi della natura dell&#8217;interesse o della sanzione pertinente.<\/p>\n<p>Nei casi di \u0412\u041e\u0414 per cessioni tra parti correlate, la base imponibile \u00e8 determinata ai sensi dell&#8217;art. 27, par. 3, punto 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>. Secondo l&#8217;ordine di questo testo di legge, dovrebbe essere determinata la base imponibile, e nei casi di trasferimento gratuito del diritto di propriet\u00e0, che \u00e8 equiparato alla consegna pagata, ai sensi dell&#8217;art. 6, par. 3, punto 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, effettuato ai sensi della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Le variazioni della base imponibile della fornitura sono documentate con note di addebito o accredito alla fattura emessa per la relativa fornitura. In caso di aumento della base imponibile viene emessa nota di addebito, in caso di diminuzione, nonch\u00e9 in caso di risoluzione del contratto, nota di credito. Ad esempio, nei contratti in conto vendita alle condizioni \u0412\u041e\u0414, quando una parte della merce viene restituita dal destinatario al fornitore come invenduta, il fornitore deve emettere una nota di credito. Si ricorda che gli avvisi di addebito e accredito relativi all&#8217;IVA fatturata devono essere emessi entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della circostanza rilevante che determina la variazione della base imponibile.<\/p>\n<p>1.4. Evento fiscale ed esigibilit\u00e0 dell&#8217;imposta sul valore aggiunto<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;art. 51 IVA, il fatto fiscale per la consegna intracomunitaria si verifica alla data in cui si verificherebbe un evento fiscale per la consegna nel territorio dello Bulgaria ai sensi dell&#8217;art. 25 IVA, ovvero:<\/p>\n<p>&#8211; alla data in cui la propriet\u00e0 dei beni \u00e8 trasferita, ovvero alla data in cui i beni di cui all&#8217;art. 6, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> essere effettivamente prestato, ovvero<\/p>\n<p>&#8211; alla data di consegna della merce ai sensi dell&#8217;art. 6, par. 3, punto 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Per le cessioni intracomunitarie l&#8217;imposta diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si \u00e8 verificato l&#8217;evento imponibile. Se il fornitore ha emesso fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si \u00e8 verificato l&#8217;evento fiscale, allora in tal caso l&#8217;imposta diventa esigibile alla data di emissione della fattura (art. 51, comma 4 IVA).<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;art. 51, par. 5 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, la previsione del co. 4 del medesimo articolo non si applica quando la fattura \u00e8 emessa in relazione ad un pagamento ricevuto per la consegna prima della data in cui si \u00e8 verificato l&#8217;evento fiscale. In tal caso, l&#8217;imposta sul valore aggiunto diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si \u00e8 verificato il fatto imponibile della cessione intracomunitaria. Si tenga presente che ai sensi dell&#8217;art. 113, par. 5 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> ai sensi della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> (anche per acconto) la fattura pu\u00f2 essere emessa in un periodo pi\u00f9 lungo, cio\u00e8 fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui si \u00e8 verificato l&#8217;evento fiscale per la consegna.<\/p>\n<p>L&#8217;imposta \u00e8 dovuta da una persona registrata ai sensi di tale legge &#8211; fornitore di prestazioni imponibili, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 82, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Si tenga presente che, sebbene l&#8217;IVA utilizzi i termini evento fiscale ed esigibilit\u00e0 fiscale, per il periodo d&#8217;imposta di esigibilit\u00e0 fiscale non sorge alcun debito tributario effettivo per il fornitore in relazione alle operazioni effettuate durante il periodo IVA, a causa dello zero aliquota applicabile a questo regime. Ai sensi dell&#8217;art. 124, par. 3 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, i documenti fiscali emessi in relazione alla consegna intracomunitaria, anche per pagamento ricevuto, sono riportati nel registro delle vendite per il periodo d&#8217;imposta durante il quale l&#8217;imposta di consegna \u00e8 diventata esigibile, ai sensi dell&#8217;art. 51 della legge. Dalla data in cui l&#8217;imposta diventa esigibile (anche se fosse dell&#8217;importo di BGN 0), decorre praticamente il periodo, dopo la scadenza del quale dovrebbe essere effettuata una rettifica ai sensi dell&#8217;art. 46, par. 1 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> , nei casi di \u0412\u041e\u0414 non provata (vedi punto 1.7).<\/p>\n<p>1.5. Diritto alla detrazione del credito d&#8217;imposta<\/p>\n<p>In caso di cessioni intracomunitarie, la persona ha il diritto di detrarre un credito d&#8217;imposta &#8211; l&#8217;importo dell&#8217;imposta per i beni e servizi da lui ricevuti nell&#8217;ambito di cessioni imponibili per un pagamento da lui effettuato prima che si verificasse l&#8217;evento fiscale per cessioni imponibili, nonch\u00e9 per l&#8217;importazione da lui effettuata e per l&#8217;imposta da lui richiesta in qualit\u00e0 di contribuente ai sensi del capitolo otto della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>. Il soggetto passivo pu\u00f2 esercitare tale diritto, a condizione che i beni e servizi da lui ricevuti siano stati utilizzati o saranno utilizzati ai fini di forniture imponibili effettuate dal soggetto &#8211; in questo caso forniture intracomunitarie imponibili.<\/p>\n<p>Se il soggetto utilizza o utilizzer\u00e0 le stesse per cessioni intracomunitarie esenti, non ha diritto al credito d&#8217;imposta per le stesse, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 70, par. 1, punto 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Nei casi in cui il soggetto abbia detratto un credito d&#8217;imposta per la consegna di beni, che successivamente utilizza per il trasferimento gratuito della propriet\u00e0, che \u00e8 equiparato a consegna pagata, ai sensi dell&#8217;art. 6, par. 3, comma 2, della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, effettuata alle condizioni del \u0412\u041e\u0414, dovrebbe essere effettuata una rettifica del credito d&#8217;imposta utilizzato secondo la procedura di cui all&#8217;art. 79, par. 10 e 11 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Una persona registrata ha diritto a detrarre un credito d&#8217;imposta parziale in relazione all&#8217;imposta su beni e servizi utilizzati sia per effettuare forniture per le quali la persona ha diritto a un credito d&#8217;imposta sia per forniture o attivit\u00e0 per le quali la persona non ha tale diritto ai sensi all&#8217;art. 73 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Per esercitare il diritto alla detrazione del credito d&#8217;imposta per le forniture di cui l&#8217;interessato \u00e8 destinatario, egli deve aver soddisfatto una delle condizioni di cui all&#8217;art. 71 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>1.6. Modalit\u00e0 di registrazione<\/p>\n<p>La somma delle basi imponibili della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> imponibile effettuata dalle persone costituisce una cifra d&#8217;affari imponibile ai fini dell&#8217;iscrizione IVA ai sensi dell&#8217;art. 96, par. 2 in relazione al par. 1, in collegamento con l&#8217;art. 53, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>1.7. Termine per il rimborso dell&#8217;imposta di rimborso in relazione a \u0412\u041e\u0414.<\/p>\n<p>Quando il risultato del periodo d&#8217;imposta del fornitore \u00e8 un&#8217;imposta a rimborso, l&#8217;imponibile dell&#8217;imponibile IVA \u00e8 compreso nelle cessioni imponibili ad aliquota zero, dando diritto al rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia-dichiarazione ai sensi con l&#8217;art. 92, par. 3 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> &#8211; quando il soggetto ha effettuato negli ultimi 12 mesi antecedenti il mese corrente cessioni imponibili ad aliquota zero per un valore complessivo superiore al 30 per cento del valore complessivo di tutte le cessioni imponibili da lui effettuate per lo stesso periodo.<\/p>\n<p>1.8. Dichiarazione<\/p>\n<p>1.8.1. La persona registrata deve riportare i documenti fiscali per le cessioni intracomunitarie da lui effettuate nel registro delle vendite per il periodo d&#8217;imposta durante il quale \u00e8 stata rilasciata la dichiarazione IVA e nel riferimento.<\/p>\n<p>Per i periodi d&#8217;imposta durante i quali il soggetto ha effettuato cessioni intracomunitarie (nonch\u00e9 operazioni e prestazioni tripartite con luogo di esecuzione nel territorio di altro Stato membro), i documenti fiscali emessi in relazione alle stesse, anche per corrispettivo ricevuto, si riflettono nel registro delle vendite per il periodo d&#8217;imposta durante il quale l&#8217;imposta di consegna \u00e8 divenuta esigibile, ai sensi dell&#8217;art. 51 della legge. Si tenga conto di quanto indicato al punto 1.4. in relazione all&#8217;esigibilit\u00e0 dell&#8217;imposta ai sensi della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>. Va sottolineato che quando viene emessa una fattura in relazione a un pagamento di consegna ricevuto prima della data di accadimento dell&#8217;evento fiscale, l&#8217;imposta non diventa esigibile alla data della sua emissione, pertanto non viene riflessa nel giornale di registrazione delle vendite, durante il periodo d&#8217;imposta durante il quale \u00e8 stato emesso e durante il periodo d&#8217;imposta durante il quale si verifica l&#8217;esigibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Unitamente al riferimento, la dichiarazione IVA deve essere presentata unitamente alla dichiarazione VIES per tali forniture per il periodo d&#8217;imposta di riferimento, in base all&#8217;art. 125, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Nella dichiarazione VIES, il trasferimento gratuito dei diritti di propriet\u00e0, che \u00e8 equiparato alla consegna pagata, ai sensi dell&#8217;art. 6, par. 3, punto 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, effettuato ai sensi della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>1.8.2. Nell&#8217;art. 126, par. 3 IVA disciplina le modalit\u00e0 di rettifica degli errori commessi nelle dichiarazioni presentate e nelle dichiarazioni VIES a seguito di documenti non riflessi o non correttamente riportati nelle scritture contabili, quando gli stessi errori si riscontrano dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni.<\/p>\n<p>Nei casi in cui l&#8217;errore sia dovuto alla mancata riscontro nei registri verbali degli atti, lo stesso viene rettificato dall&#8217;interessato apportando le opportune correzioni nel periodo d&#8217;imposta durante il quale l&#8217;errore \u00e8 stato riscontrato ed inserendo l&#8217;atto non riflesso nel relativo registro verbale e la dichiarazione VIES per il periodo fiscale di rilevamento degli errori.<\/p>\n<p>Nei casi in cui l&#8217;errore sia dovuto ad una errata trascrizione nei registri di rendicontazione degli atti, esso viene rettificato su iniziativa dell&#8217;interessato mediante comunicazione scritta all&#8217;Agenzia delle Entrate competente nel relativo DDT dell&#8217;ANR, che dovrebbe attivarsi modificare l&#8217;obbligazione della persona per il relativo periodo d&#8217;imposta.<\/p>\n<p>Le azioni per modificare l&#8217;obbligo sono: redigere un atto ai sensi dell&#8217;art. 106 del Codice Fiscale Assicurativo (\u0414\u041e\u041f\u041a) &#8211; correzione d&#8217;ufficio a seguito di accertamento: redazione di atto di intercettazione o rimborso su richiesta dell&#8217;interessato ex art. 129 del Codice Fiscale Assicurativo (\u0414\u041e\u041f\u041a), se sulla base dello stesso \u00e8 nominata un&#8217;ispezione o la redazione di un atto di revisione ai sensi dell&#8217;art. 108, resp. Arte. 133 del Codice Fiscale Assicurativo (\u0414\u041e\u041f\u041a), fatte salve le condizioni ei presupposti dello stesso, nel caso in cui il risultato fiscale dell&#8217;esercizio sia accertato sulla base di una verifica contabile.<\/p>\n<p>1.9. Rettifiche per cessioni intracomunitarie<\/p>\n<p>1.9.1. I documenti attestanti la consegna intracomunitaria sono definiti all&#8217;art. 45 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> . Ai sensi dell&#8217;art. 46, par. 1 TIVA, se il soggetto passivo non ottiene i predetti documenti entro la fine del mese solare successivo a quello in cui \u00e8 divenuta esigibile l&#8217;imposta di cessione, la cessione \u00e8 considerata imponibile con l&#8217;aliquota del 20% . Sorge l&#8217;obbligo per il fornitore di addebitare questa imposta sul valore aggiunto alla consegna nella misura del 20 percento mediante l&#8217;emissione di un protocollo ai sensi dell&#8217;art. 117, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> entro cinque giorni, decorrenti dall&#8217;ultimo giorno del mese solare successivo a quello in cui l&#8217;imposta \u00e8 divenuta esigibile. Con la previsione dell&#8217;art. 46, par. 4 del PPPDDS, il legislatore ha dato la possibilit\u00e0 al soggetto passivo successivamente, se ottiene i documenti necessari, di annullare il protocollo emesso e rettificare il risultato nel periodo d&#8217;imposta. La rettifica viene effettuata nel periodo d&#8217;imposta durante il quale il fornitore ha ottenuto i documenti necessari, e nel suo registro delle vendite per tale periodo, la fornitura per la quale il soggetto ha addebitato l&#8217;imposta sulla base dell&#8217;art. 46, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> Non viene emesso un nuovo protocollo per la cancellazione, e lo stesso si fa annotando sul protocollo emesso in base all&#8217;art. 46, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, riportante l&#8217;avvenuto annullamento, la data in cui l&#8217;annullamento \u00e8 effettuato, il motivo dell&#8217;annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. attraverso il quale il fornitore ha ottenuto i documenti necessari, e nel suo registro delle vendite per questo periodo, la consegna per la quale il soggetto imponibile in base all&#8217;art. 46, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> Non viene emesso un nuovo protocollo per la cancellazione, e lo stesso si fa annotando sul protocollo emesso in base all&#8217;art. 46, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, riportante l&#8217;avvenuto annullamento, la data in cui l&#8217;annullamento \u00e8 effettuato, il motivo dell&#8217;annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. attraverso il quale il fornitore ha ottenuto i documenti necessari, e nel suo registro delle vendite per questo periodo, la consegna per la quale il soggetto imponibile in base all&#8217;art. 46, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> Non viene emesso un nuovo protocollo per la cancellazione, e lo stesso si fa annotando sul protocollo emesso in base all&#8217;art. 46, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, riportante l&#8217;avvenuto annullamento, la data in cui l&#8217;annullamento \u00e8 effettuato, il motivo dell&#8217;annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. e lo stesso si fa annotando sul protocollo emanato in base all&#8217;art. 46, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, riportante l&#8217;avvenuto annullamento, la data in cui l&#8217;annullamento \u00e8 effettuato, il motivo dell&#8217;annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. e lo stesso si fa annotando sul protocollo emanato in base all&#8217;art. 46, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, riportante l&#8217;avvenuto annullamento, la data in cui l&#8217;annullamento \u00e8 effettuato, il motivo dell&#8217;annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES.<\/p>\n<p>1.9.2. Il fornitore pu\u00f2 perdere la qualit\u00e0 di titolare di partita IVA dopo la data dell&#8217;evento fiscale della cessione intracomunitaria, ma prima della scadenza del termine definito dall&#8217;art. 46, par. 1 del termine PPDDS. Se, alla data della cancellazione, lo stesso non ha ottenuto i documenti comprovanti il carattere intracomunitario della cessione, nulla fa ritenere in quel momento che la cessione sia imponibile con aliquota del 20%. Decorso il mese solare successivo a quello in cui \u00e8 divenuta esigibile l&#8217;imposta di consegna, se il soggetto non ha ancora ottenuto i documenti di cui all&#8217;art. 45 <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> , sulla base di un&#8217;argomentazione tratta dall&#8217;art. 46 della legge sull&#8217;IVA dovrebbe versare l&#8217;IVA nella misura del 20% sulla base imponibile della cessione, da lui dichiarata come IVA. A seguito della successiva fornitura dei documenti di cui all&#8217;art. 45 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> , la persona pu\u00f2 chiedere il rimborso della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> pagata ai sensi dell&#8217;art. 128 e seguenti del codice di procedura penale.<\/p>\n<p>Nel caso in cui, alla data di cancellazione, una persona &#8211; fornitore sotto \u0412\u041e\u0414, abbia effettuato una rettifica secondo l&#8217;ordine dell&#8217;art. 46, par. 1 TIVA, per mancanza di prova della natura della cessione e successivo ottenimento della stessa, pu\u00f2 chiedere il rimborso della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> assolta ai sensi dell&#8217;art. 128 e seguenti del codice di procedura penale.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Regime di consegna intracomunitaria nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel caso di tale prestazione, in termini di luogo di esecuzione, aliquota, diritto alla detrazione del credito d&#8217;imposta e dichiarazione, il regime \u00e8 identico a quello previsto dall&#8217;art. 7, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>2.1. Secondo quanto previsto dall&#8217;art. 51, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, l&#8217;evento fiscale per la consegna intracomunitaria di cui all&#8217;art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> decorre dalla data in cui inizia il trasporto dei beni dal territorio del Paese.<\/p>\n<p>2.2. Per tali cessioni l&#8217;imposta diviene esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si \u00e8 verificato l&#8217;evento imponibile. Se il fornitore ha emesso la denuncia entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si \u00e8 verificato l&#8217;evento fiscale, in tal caso l&#8217;imposta diventa esigibile alla data di emissione della denuncia. L&#8217;imposta \u00e8 dovuta da una persona registrata ai sensi di tale legge &#8211; fornitore di prestazioni imponibili, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 82, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>2.3. La base imponibile delle cessioni intracomunitarie di beni ex art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> \u00e8 determinato ai sensi dell&#8217;art. 52, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> quale base imponibile all&#8217;atto dell&#8217;acquisto dei beni, del loro prezzo di costo o della loro base imponibile all&#8217;importazione, maggiorata ai sensi dell&#8217;art. 26, par. 3 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> con:<\/p>\n<ol>\n<li>tutte le altre imposte e tasse, comprese le accise, quando dovute per la consegna;<\/li>\n<li>tutte le sovvenzioni ei finanziamenti direttamente connessi alla consegna;<\/li>\n<li>le spese di accompagnamento addebitate dal fornitore al destinatario, quali commissione, imballaggio, trasporto, assicurazione e altre direttamente connesse alla consegna;<\/li>\n<li>il valore degli imballaggi o dei contenitori ordinari o d&#8217;uso, se non soggetti a restituzione o se il destinatario non \u00e8 un soggetto passivo; se tali imballaggi o contenitori sono restituiti dal destinatario, la base imponibile \u00e8 ridotta del loro valore al momento della restituzione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La base imponibile ex art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> non aumenta con il valore delle prestazioni di cui all&#8217;art. 22, 23 e 24 con luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria, per il quale la persona iscritta ai sensi della presente legge \u00e8 tenuta a riscuotere l&#8217;imposta in qualit\u00e0 di contribuente ai sensi dell&#8217;art. 82, par. 2 della legge.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 27, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, la base imponibile per la cessione di beni di cui all&#8217;art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> non pu\u00f2 essere inferiore alla base imponibile all&#8217;acquisto del bene o al suo prezzo di costo, e nei casi in cui i beni sono importati &#8211; dalla base imponibile all&#8217;importazione.<\/p>\n<p>2.4. Per la correzione della \u0412\u041e\u0414 ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, in mancanza della prova del loro trasporto, dell&#8217;art. 46 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> . Il trattamento fiscale di queste forniture in questo caso \u00e8 specificato nella sezione C, punto 2 di questa istruzione.<\/p>\n<p>B) CERTIFICAZIONE DI ESISTENZA DELLE CIRCOSTANZE PER LA CONSEGNA INTRACOMUNITARIA<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il regime IVA costituisce un&#8217;eccezione al regime generale per le cessioni che sono generalmente tassate ad un&#8217;aliquota normale nello Stato membro del fornitore, spetta al fornitore provare il carattere intracomunitario della cessione. L&#8217;Agenzia delle Entrate, in presenza delle prove presentate dal fornitore, di cui all&#8217;art. 45 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> , potranno impugnare gli stessi dimostrandone l&#8217;inaffidabilit\u00e0.<\/p>\n<ol>\n<li>Numero di identificazione valido del destinatario della consegna ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 1 di partita IVA, rispettivamente, della persona iscritta ai fini IVA in altro Stato membro &#8211; ex art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La validit\u00e0 del numero identificativo del destinatario pu\u00f2 essere accertata dal fornitore consultando Internet al seguente indirizzo: <a href=\"https:\/\/translate.google.com\/website?sl=bg&amp;tl=it&amp;hl=it&amp;prev=search&amp;u=http:\/\/www.europa.eu.int\/comm\/taxation_customs\/vies\/en\/vieshome.htm\">http:\/\/www.europa.eu.int\/comm\/taxation_customs\/vies\/en\/vieshome.htm<\/a><\/p>\n<p>La denuncia effettuata pu\u00f2 essere stampata dal fornitore ed allegata ai documenti che comprovano le circostanze della presenza di \u0412\u041e\u0414, riportando sulla stampa stessa la data in cui \u00e8 stata effettuata la segnalazione.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 in questo sito sono riportate solo le informazioni aggiornate al momento di riferimento, l&#8217;Agenzia delle Entrate non pu\u00f2 utilizzarla per verificare la validit\u00e0 per un periodo precedente &#8211; al momento dell&#8217;evento fiscale e alla data della domanda. La validit\u00e0 del numero di identificazione del destinatario dovrebbe essere verificata dall&#8217;Agenzia delle Entrate effettuando una richiesta automatica nel sistema di scambio di informazioni VIES.<\/p>\n<p>L&#8217;assenza di un numero valido del destinatario, rilasciato da un altro Stato membro, in caso di \u0412\u041e\u0414 ex art. 7, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> comporta il trattamento di tali cessioni come tali, con luogo di esecuzione nel territorio dello Bulgaria e la loro tassazione (se imponibile) con quella applicabile ai sensi dell&#8217;art. 66, par. 1, comma 1 dell&#8217;aliquota IVA &#8211; 20%.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Documenti attestanti la consegna intracomunitaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Secondo l&#8217;art. 53, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, i documenti attestanti la cessione intracomunitaria sono determinati dalle norme di attuazione della legge.<\/p>\n<p>La prova della \u0412\u041e\u0414 \u00e8 disciplinata dall&#8217;art. 45 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> .<\/p>\n<p>Secondo lo stesso, per provare la fornitura intracomunitaria di beni, il fornitore dovrebbe avere i seguenti documenti:<\/p>\n<p>&#8211; documento di consegna;<\/p>\n<p>&#8211; documenti comprovanti la spedizione o il trasporto della merce dal territorio del Paese al territorio di un altro Stato membro.<\/p>\n<p>2.1. Documento di consegna<\/p>\n<p>A seconda del tipo di \u0412\u041e\u0414, i documenti di consegna dovrebbero essere:<\/p>\n<p>2.1.1. Fattura della consegna, nella quale dovr\u00e0 essere indicato il numero di identificazione IVA del destinatario, rilasciato dallo Stato membro in cui \u00e8 stata effettuata la consegna &#8211; nei casi di cui all&#8217;art. 7, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Per quanto riguarda gli altri estremi della fattura, si ricorda che i requisiti di cui all&#8217;art. 114 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, e quale base per l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota zero, l&#8217;art. 53, par. 1, in collegamento con l&#8217;art. 7, par. 1 o par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, ovvero \u201cfornitura intracomunitaria\u201d o \u201c\u0412\u041e\u0414\u201d.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il numero di identificazione IVA del destinatario, rilasciato da uno Stato membro, in base al quale \u00e8 stata effettuata la consegna, non sia indicato nella fattura, si tenga presente che ci\u00f2 non comporta automaticamente il trattamento della consegna in quanto avente luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria con corrispondente effetto di tassazione e con IVA 20%, se imponibile. In questo caso, la circostanza dell&#8217;esistenza di un \u0412\u041e\u0414, rispettivamente un numero di identificazione IVA del destinatario, rilasciato da uno Stato membro, dovrebbe essere indagata nella sua interezza, accettando come valide altre prove al riguardo &#8211; contratti commerciali, trasporti e assicurazioni contratti e documenti , in cui \u00e8 specificato un numero di identificazione, nonch\u00e9 prove raccolte utilizzando i metodi specificati nella sezione B, punto 1 di questa istruzione &#8211; verifica nel sistema VIES e nel sito,<\/p>\n<p>L&#8217;assenza di un documento per la consegna in presenza di dati su una consegna completata comporta il trattamento della consegna come uno con un luogo di esecuzione nel territorio del paese, imponibile con aliquota del 20%, se non \u00e8 esonerare. La mancanza di alcuni dettagli del documento fiscale redatto per \u0412\u041e\u0414 porta alla stessa conseguenza. Ai fini della tassazione IVA, nella valutazione dei requisiti contenuti negli atti, si dovrebbe partire dal fatto che il requisito rilevante sia relativo alla fornitura di dati sufficienti per un&#8217;operazione d&#8217;impresa compiuta rientrante nell&#8217;ambito delle cessioni intracomunitarie.<\/p>\n<p>Ad esempio, devono essere considerati come tali:<\/p>\n<p>&#8211; mancata indicazione del nome o dell&#8217;indirizzo del destinatario;<\/p>\n<p>&#8211; mancata indicazione della quantit\u00e0 e del tipo di merce &#8211; oggetto della consegna, o indicazione generica degli stessi in modo tale da impedirne l&#8217;identificazione nel confronto con i contratti, documenti di trasporto, conferme del destinatario, ecc. presentati dal persona registrata ai fini del controllo fiscale .<\/p>\n<p>Discrepanze nell&#8217;indirizzo specificato, rispettivamente nell&#8217;ortografia del nome del destinatario, che possono essere dovute a un errore o a una trascrizione errata, nonch\u00e9 ad altre incongruenze nei requisiti legali, ad es. la mancata indicazione del nome personale di chi redige l&#8217;atto in s\u00e9 non deve essere ammessa come motivo per trattare la consegna come tale con luogo di esecuzione nel territorio del Paese. L&#8217;Agenzia delle Entrate dovrebbe fare un&#8217;analisi puntuale di tutte le prove rilevanti e se da esse, anche attraverso un riferimento nel sistema VIES, viene confermata la natura intracomunitaria della fornitura, dovrebbe presumere che vi sia una ragione per trattare la fornitura come \u0412\u041e\u0414, rispettivamente da tassare ad aliquota zero, se imponibile.<\/p>\n<p>La base della presente istruzione nella direzione sopra esposta \u00e8 il concetto sviluppato nella decisione interpretativa n. n. UK-1 del 14.02.2006, che l&#8217;assenza di alcuno degli elementi obbligatori del documento contabile primario non lo rende di per s\u00e9 invalido ai fini della normativa contabile e fiscale nazionale. Secondo UK-1 del 14.02.2006 del Ministero delle Finanze: &#8220;La decisione specifica in merito alla validit\u00e0 e all&#8217;affidabilit\u00e0 del documento contabile primario, in assenza di uno qualsiasi dei dettagli obbligatori, pu\u00f2 essere presa solo dopo uno studio approfondito della specifica situazione di fatto, con considerazione obbligatoria dei principi del contenuto sulla forma, della copertura veritiera e corretta e della validit\u00e0 documentale.<\/p>\n<p>2.1.2. <strong>Protocollo ex art. 117 IVA<\/strong> &#8211; nel caso di cessioni intracomunitarie ex art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Il protocollo deve contenere i dettagli di cui all&#8217;art. 117, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>2.2. Documenti comprovanti la spedizione o il trasporto delle merci dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro<\/p>\n<p>A seconda della persona che ha effettuato il trasporto, con l&#8217;art. 45, par. 2 della PPDSDS, sono definiti i seguenti documenti comprovanti il trasporto dei beni:<\/p>\n<p>&#8211; documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di persona da lui autorizzata, attestante che la merce \u00e8 stata ricevuta nel territorio di altro Stato membro &#8211; nei casi in cui il trasporto \u00e8 a carico del fornitore o del destinatario, ma \u00e8 stato effettuato da una terza parte;<\/p>\n<p>&#8211; documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di persona da lui autorizzata, attestante che la merce \u00e8 stata ricevuta nel territorio di altro Stato membro, quando il trasporto \u00e8 stato effettuato dal fornitore;<\/p>\n<p>&#8211; conferma scritta del destinatario attestante che la merce \u00e8 arrivata nel territorio di un altro Stato membro quando il trasporto \u00e8 stato effettuato dal destinatario.<\/p>\n<p>Si precisa che in caso di trasporto effettuato dal fornitore o da terzi, i mezzi di prova sono forniti alternativamente. La presentazione di uno dei documenti (documento di trasporto o conferma scritta) \u00e8 sufficiente per presumere la presenza del \u0412\u041e\u0414. Naturalmente, dal contenuto sia del documento di trasporto che della conferma scritta del destinatario della consegna, dovrebbe essere possibile dedurre l&#8217;identit\u00e0 della consegna in questione con quella fatturata e dichiarata dal fornitore \u0412\u041e\u0414. Poich\u00e9 i beni possono essere trasportati in uno Stato membro diverso da quello del destinatario, al fine di provare l&#8217;identit\u00e0 delle cessioni in questo caso, pu\u00f2 essere fatta una conclusione sulla base dei contratti conclusi tra il fornitore e il destinatario, rispettivamente scambi commerciali corrispondenza. Dovrebbe essere accettato<\/p>\n<p>2.2.1. Il documento di trasporto pu\u00f2 essere una copia di una polizza di carico, una polizza di carico, una lettera di trasporto aereo, una polizza di carico o altro documento internazionalmente riconosciuto in cui il fornitore \u00e8 indicato come mittente, un documento emesso da un operatore postale, ecc. . &#8211; a seconda della modalit\u00e0 di spedizione\/trasporto della merce.<\/p>\n<p>Nel caso in cui non sia indicato il fornitore come mittente, se il trasporto \u00e8 effettuato tramite uno spedizioniere, dagli altri documenti relativi alla consegna risulta che l&#8217;identit\u00e0 del trasporto effettuato tramite lo spedizioniere con la merce oggetto di consegna pu\u00f2 essere stabilito. Tali documenti dovrebbero essere il contratto di spedizione ei relativi documenti di pagamento. Il collegamento del documento di trasporto con la consegna dichiarata a IVA pu\u00f2 essere verificato dall&#8217;Agenzia delle Entrate e mediante controllo incrociato con la societ\u00e0 di spedizione &#8211; per un confronto pi\u00f9 dettagliato del contratto di commercio estero.<\/p>\n<p>Dai documenti di trasporto, considerati in relazione al documento fiscale e agli altri documenti commerciali relativi alla consegna, dovrebbe essere possibile trarre una conclusione incontrovertibile circa il fornitore, il mittente (se diverso dal fornitore), il destinatario, la merce, l&#8217;oggetto della consegna, la direzione e il percorso.<\/p>\n<p>Nei casi di cui all&#8217;art. 45, punto 2, b. &#8220;b&#8221; del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> , il documento di trasporto pu\u00f2 essere redatto secondo il relativo ordine di una lettera di vettura per il trasporto effettuato con autovettura &#8211; di propriet\u00e0 o noleggiata dal fornitore.<\/p>\n<p>2.2.2. La conferma scritta da parte del destinatario (secondo il protocollo di consegna) della consegna deve essere un documento rilasciato da una persona che rappresenta il destinatario o da una persona da lui autorizzata. La conferma deve essere in originale e contenere la firma della persona che rappresenta il destinatario. La conferma pu\u00f2 essere inviata anche elettronicamente, via fax o con qualsiasi altro mezzo usuale per la corrispondenza commerciale. In caso di trasporto effettuato dal destinatario non \u00e8 ammessa la conferma da parte di persona autorizzata.<\/p>\n<p>La conferma non ha una forma e un contenuto legalmente definiti. Dal suo contenuto dovrebbe essere possibile trarre una conclusione indiscutibile sull&#8217;identit\u00e0 della consegna a cui si riferisce con il \u0412\u041e\u0414 segnalato dal fornitore. L&#8217;attestazione deve indicare la qualit\u00e0 della persona da cui proviene e se la stessa non \u00e8 un rappresentante, ma un procuratore, e l&#8217;attestazione stessa non stabilisce dati sull&#8217;esistenza della potest\u00e0 rappresentativa, a discrezione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, portata in base alle specificit\u00e0 del caso specifico e al resto delle prove raccolte, pu\u00f2 essere richiesta la prova della sua esistenza.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ipotesi dell&#8217;art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, non \u00e8 consentito provare il \u0412\u041e\u0414 con una conferma scritta del destinatario, poich\u00e9 il fornitore e il destinatario sono la stessa persona.<\/p>\n<p>Se necessario, secondo il DOPC, la conferma, oltre ai documenti di trasporto, pu\u00f2 essere richiesta anche in traduzione.<\/p>\n<p>2.2.3. Altri documenti relativi a \u0412\u041e\u0414<\/p>\n<p>Si ricorda che il documento di consegna (fattura o verbale) ei documenti comprovanti la spedizione o il trasporto della merce (documenti di trasporto o conferma del destinatario), ai sensi dell&#8217;art. 45 del Codice in materia di protezione dei dati personali in collegamento con l&#8217;art. 53, par. 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, sono i documenti senza i quali la consegna intracomunitaria non pu\u00f2 essere certificata.<\/p>\n<p>Per comprovare la natura della consegna, possono essere esaminati quali ulteriori elementi di prova: il contratto di commercio estero e la corrispondenza commerciale, la corrispondenza interna aziendale, i documenti bancari &#8211; avvisi e comunicazioni commerciali, gli avvisi di spedizione, la bolla di accompagnamento, i contratti di assicurazione e di carico, i documenti per il pagamento.<\/p>\n<p>Nell&#8217;analizzare i documenti di cui sopra e la loro rilevanza per la relativa consegna, dovrebbero essere presi in considerazione i termini di consegna concordati dalle parti. Molto spesso, i termini del contratto di commercio estero sono negoziati in base alla valutazione della pertinenza del relativo documento di trasporto rispetto agli obblighi assunti dal fornitore ai sensi del contratto di commercio estero, devono essere prese in considerazione le regole di &#8220;Incoterms &#8211; 90\u201d, reperibile sul sito web dell&#8217;ANR.<\/p>\n<p>Ad esempio, nel caso di un contratto di commercio estero concluso con una clausola negoziabile &#8220;CIF&#8221;, incluso il trasporto via mare o aereo, si applicano i seguenti obblighi:<\/p>\n<p>&#8211; organizzare il trasporto e pagare il nolo fino a destinazione;<\/p>\n<p>&#8211; consegnare a bordo della nave;<\/p>\n<p>&#8211; assicurare il carico durante il trasporto e pagare il premio assicurativo;<\/p>\n<p>&#8211; consegnare all&#8217;acquirente fattura, polizza di carico &#8220;pulita&#8221; e premio assicurativo;<\/p>\n<p>&#8211; al pagamento delle spese di imbarco della merce a bordo della nave;<\/p>\n<p>&#8211; a pagare le spese di scarico se non comprese nel nolo.<\/p>\n<p>I documenti che attestano l&#8217;adempimento di questi obblighi contrattuali da parte del fornitore sono rilevanti per il \u0412\u041e\u0414 e dovrebbero essere analizzati quando si valuta la pertinenza dei documenti di trasporto rispetto alla consegna dichiarata dalla persona come \u0412\u041e\u0414. In esse deve figurare come mittente o cessionario\/destinatario il fornitore o il suo spedizioniere.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda questi documenti, si precisa che l&#8217;assenza o l&#8217;inesattezza di alcuni elementi del loro contenuto non li rende invalidi. Costituiscono contratti di diritto privato o documenti emessi in esecuzione di tali contratti e la loro interpretazione deve essere esauriente, in reciproca relazione, ricercando l&#8217;effettiva volont\u00e0 delle parti.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Verificare la \u0412\u041e\u041f dichiarata dal destinatario sotto \u0412\u041e\u0414<\/li>\n<\/ol>\n<p>La contabilizzazione della relativa cessione nella documentazione del destinatario come acquisto intracomunitario pu\u00f2 essere verificata mediante richiesta di informazioni (modulo SCAC 2004) ai sensi dell&#8217;art. 5 del Regolamento 1798\/2003 in materia di cooperazione e interazione amministrativa in materia della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> La mancata dichiarazione della fornitura come acquisto intracomunitario da parte del suo destinatario non \u00e8 un motivo sufficiente per non trattarla come \u0412\u041e\u0414. Nel caso in cui il destinatario disponga di un numero identificativo valido con il quale ha effettuato il \u0412\u041e\u0414, la mancata dichiarazione dell&#8217;acquisto non comporta automaticamente il mancato riconoscimento del \u0412\u041e\u0414 per il fornitore. In tali casi, l&#8217;Agenzia delle entrate dovrebbe avviare uno scambio di informazioni ai sensi del regolamento 1798\/2003 con una richiesta di assistenza ai sensi dell&#8217;art. 5 del Regolamento 1798\/2003 in materia di cooperazione e interazione amministrativa in materia della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Tale controllo pu\u00f2 essere effettuato anche in caso di dubbi sulla natura intracomunitaria della cessione. L&#8217;Agenzia delle Entrate pu\u00f2 utilizzare le informazioni raccolte con il presente provvedimento come prova per la determinazione degli adempimenti IVA, in base all&#8217;art. 171, par. 2 della stessa legge.<\/p>\n<p>C) TRATTAMENTO FISCALE DELL&#8217;\u0412\u041e\u0414 NON PROVATA<\/p>\n<ol>\n<li>Trattamento fiscale in caso della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> non comprovata ex art. 7, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>1.1. Nel caso in cui, secondo l&#8217;ordine di tale scambio, sia accertato che il soggetto indicato come destinatario della \u0412\u041e\u0414 ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 1 IVA, non esiste, non svolge alcuna attivit\u00e0, la sua attivit\u00e0 non corrisponde alla natura della consegna (es. societ\u00e0 senza sede &#8211; &#8220;casella postale&#8221;, ovvero non ha i mezzi per svolgere tale attivit\u00e0 consegna), si pu\u00f2 presumere che la consegna non consegua per essere trattata come intracomunitaria. Va tenuto presente che questa conclusione pu\u00f2 essere fatta solo dopo una complessa indagine sulle circostanze relative alla persona indicata come destinatario del \u0412\u041e\u0414. Se l&#8217;autorit\u00e0 fiscale rifiuta le prove del fornitore (fatture e documenti di trasporto o conferma scritta del destinatario), dovrebbe considerare la consegna come avente luogo di esecuzione nel territorio del paese,<\/p>\n<p>1.2. Secondo l&#8217;ordinanza di cooperazione amministrativa, pu\u00f2 essere effettuato un controllo in merito al collegamento di cui al punto 34 del \u00a7 1 del Codice Fiscale di un fornitore e di un destinatario in \u0412\u041e\u0414\/\u0412\u041e\u041f . In tal caso, ci\u00f2 pu\u00f2 costituire motivo per un&#8217;ulteriore verifica sulla natura intracomunitaria della consegna, per valutare l&#8217;attendibilit\u00e0 della conferma scritta del destinatario ai sensi dell&#8217;art. 45 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> .<\/p>\n<p>1.3. In relazione al fatto che la remunerazione della fornitura \u00e8 una delle condizioni obbligatorie per il suo trattamento come intracomunitario, in caso di mancato pagamento della fornitura, nell&#8217;effettuare un controllo fiscale, dovrebbe essere chiarito quale sia il suo la natura \u00e8 &#8211; remunerata o gratuita. Nel caso in cui il fornitore fornisca prove sufficienti che la consegna \u00e8 stata pattuita a titolo oneroso, non sussistono i presupposti per determinare il regime fiscale della consegna in quanto tale con luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria, con relativo effetto fiscale. Si dovrebbe presumere che vi sia una prova sufficiente della natura remunerativa della consegna, quando, oltre a un contratto, corrispondente corrispondenza commerciale scambiata, in cui \u00e8 concordato un prezzo per la consegna e un invito al destinatario a pagare il suo obbligo, il fornitore ha fornito la documentazione che dimostra di aver adottato le misure necessarie per riscuotere il suo reclamo, inclusa l&#8217;esecuzione. Tali prove sono azioni penali intentate contro il destinatario, decisioni giudiziarie su tali richieste, domande ai tribunali per l&#8217;emissione di un mandato di esecuzione, rispettivamente emesse, documenti per casi di esecuzione depositati. Si presume che vi sia una fornitura remunerativa se viene fornita la prova che il destinatario della fornitura \u00e8 in procedura fallimentare o di liquidazione e il fornitore ha fatto valere i suoi diritti sullo stesso. domande ai tribunali per l&#8217;emissione di un mandato di esecuzione, rispettivamente rilasciato uno, documenti per i casi di esecuzione depositati. Si presume che vi sia una fornitura remunerativa se viene fornita la prova che il destinatario della fornitura \u00e8 in procedura fallimentare o di liquidazione e il fornitore ha fatto valere i suoi diritti sullo stesso. domande ai tribunali per l&#8217;emissione di un mandato di esecuzione, rispettivamente rilasciato uno, documenti per i casi di esecuzione depositati. Si presume che vi sia una fornitura remunerativa se viene fornita la prova che il destinatario della fornitura \u00e8 in procedura fallimentare o di liquidazione e il fornitore ha fatto valere i suoi diritti sullo stesso.<\/p>\n<p>Nel caso in cui non vi sia pagamento per la consegna e non sia fornita sufficiente evidenza di un pattuito pagamento, per il quale il fornitore abbia svolto l&#8217;attivit\u00e0 necessaria per riscuotere l&#8217;importo da lui richiesto come corrispettivo pattuito, la consegna dovr\u00e0 essere trattata quanto gratuito. In tal caso, se il soggetto ha detratto in tutto o in parte un credito d&#8217;imposta per beni da lui prodotti, acquistati, acquisiti o importati ed ha successivamente effettuato la consegna intracomunitaria gratuita dei beni stessi, si applica la previsione dell&#8217;art. 79, par. 10 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, secondo cui il soggetto registrato che ha dedotto in tutto o in parte un credito d&#8217;imposta per beni da lui prodotti, acquistati, acquisiti o importati e successivamente ha effettuato con tali beni la consegna gratuita intracomunitaria, \u00e8 debitore dell&#8217;imposta nella misura dell&#8217;usato credito d&#8217;imposta. Secondo il par.<\/p>\n<p>Tale conguaglio dovrebbe essere effettuato anche nei casi di trasferimento di propriet\u00e0, che \u00e8 equiparato a trasferimento gratuito ex art. 6, par. 3, punto 2 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, quando \u00e8 effettuato alle condizioni di \u0412\u041e\u0414.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Trattamento fiscale di IVA non comprovata ex art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nei casi in cui \u00e8 stata segnalata una \u0412\u041e\u0414 ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421) <\/a><\/strong>e il fornitore non ha presentato i requisiti di cui all&#8217;art. 45 dei documenti di trasporto PPPDDS e il destinatario non ha dichiarato l&#8217;acquisizione nella sua dichiarazione VIES, esiste una base per il seguente trattamento fiscale:<\/p>\n<p>&#8211; rettifica del credito d&#8217;imposta utilizzato in relazione ai beni in presenza di vizi accertati in relazione all&#8217;IVA dichiarata o<\/p>\n<p>&#8211; tassazione nel territorio dello Bulgaria di un trasferimento a titolo gratuito di un bene o di altro diritto reale, che \u00e8 equiparato a una cessione remunerativa, se un credito d&#8217;imposta \u00e8 dedotto in tutto o in parte al momento dell&#8217;acquisizione (ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 3, capo 2, della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>), o<\/p>\n<p>&#8211; addebitare l&#8217;imposta per la consegna con luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria, se vi \u00e8 la prova che \u00e8 stata effettuata a terzi.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Data di scadenza dell&#8217;imposta in caso di \u0412\u041e\u0414 non provata<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nei casi in cui, valutata la prova, l&#8217;Agenzia delle Entrate ritenga che, in relazione ad una cessione dichiarata dal soggetto a titolo della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, sussistano i presupposti per la tassazione con aliquota del 20%, occorre valutare per quale periodo l&#8217;imposta dovuta dovrebbe essere addebitato.<\/p>\n<p>3.1. Nel caso in cui vi siano dati sul \u0412\u041e\u0414, ma non siano stati presentati i documenti di trasporto o la conferma del destinatario, ovvero il fornitore non abbia ottenuto i documenti di cui all&#8217;art. 45 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> fino alla fine del mese solare successivo a quello in cui \u00e8 divenuta esigibile l&#8217;imposta per la cessione, si ritiene che la cessione sia imponibile con aliquota del 20 per cento. In tal caso l&#8217;imposta viene addebitata dal fornitore mediante emissione di protocollo ex art. 117, par. 2 della legge. Secondo l&#8217;art. 46, par. 3 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> , la denuncia \u00e8 emessa entro 5 giorni, a decorrere dall&#8217;ultimo giorno del mese solare successivo a quello in cui \u00e8 divenuta esigibile l&#8217;imposta di consegna, ai sensi dell&#8217;art. 51 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>3.2. Nei casi di cui al punto 1.1. da questa sezione, nonch\u00e9 quando sia accertato che la cessione dichiarata IVA ha natura di cessione imponibile con luogo di esecuzione nel territorio dello Bulgaria, l&#8217;imposta va addebitata alla data di accadimento dell&#8217;evento fiscale, secondo l&#8217;art. 25 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> A partire dalla data di accadimento dell&#8217;evento fiscale, l&#8217;imposta dovrebbe essere addebitata anche nei casi di consegna non dichiarata (quando \u00e8 accertato che i beni sono stati trasportati fuori dal territorio nazionale), nonch\u00e9 nei casi della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> dichiarata ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, quando \u00e8 accertato che vi \u00e8 una consegna con luogo di esecuzione nel territorio dello Bulgaria.<\/p>\n<p>D) CASI PARTICOLARI DI \u0412\u041e\u0414<\/p>\n<ol>\n<li>IVA per merci trasportate da un deposito franco o da una zona franca situata nel territorio di un paese al territorio di un altro paese<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ai sensi del \u00a7 1, articolo 1 del codice fiscale IVA &#8220;Territorio del paese&#8221; \u00e8 il territorio geografico della Repubblica di Bulgaria, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva. A questo proposito, l&#8217;ambito territoriale della legge \u00e8 stato ampliato, includendo le zone franche, i depositi franchi, che erano espressamente esclusi dall&#8217;ambito territoriale della legge ai sensi della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> (abrogata). Si deve presumere che sia presente l&#8217;IVA (se sono presenti anche le altre condizioni di cui all&#8217;articolo 7, comma 1 o comma 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>) quando si consegnano merci trasportate da un deposito franco o da una zona franca situata nel territorio del Paese al territorio di un altro paese.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\u0412\u041e\u0414 nel caso di contratto di locazione, in cui si pattuisca solo un&#8217;opzione per il trasferimento della propriet\u00e0 al momento della sua conclusione, ma in caso di successiva modifica del contratto, \u00e8 espressamente convenuto che a un certo punto la propriet\u00e0 della merce passer\u00e0 al destinatario al momento della consegna<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel caso di contratto di locazione, in cui \u00e8 pattuita solo un&#8217;opzione per il trasferimento della propriet\u00e0 del bene con un fornitore &#8211; soggetto titolare di partita IVA e destinatario persona fisica &#8211; titolare di partita IVA in uno Stato membro, e il bene sono trasportati dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, il trattamento IVA di questa fornitura \u00e8 il seguente: prestazione di un servizio soggetto all&#8217;uso di questo articolo. Il luogo di esecuzione di questa fornitura di servizi \u00e8 determinato ai sensi dell&#8217;art. 21 IVA, e cio\u00e8:<\/p>\n<ol>\n<li>quando ricorrono le condizioni di cui all&#8217;art. 21, par. 3, commi 1 e 2, lettera &#8220;g&#8221; &#8211; il luogo di adempimento \u00e8 il luogo in cui \u00e8 stabilito il destinatario della consegna.<\/li>\n<li>quando l&#8217;oggetto del contratto di leasing \u00e8 un autoveicolo, si applica la previsione dell&#8217;art. 21, par. 3, commi 1 e 2, lettera &#8220;g&#8221; non trova applicazione, pertanto il luogo dell&#8217;adempimento \u00e8 determinato ai sensi dell&#8217;art. 21, par. 1, ovvero dove \u00e8 stabilito il fornitore.<\/li>\n<li>in tutti gli altri casi diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 &#8211; il luogo di adempimento \u00e8 determinato ai sensi dell&#8217;art. 21, par. 1, ovvero dove \u00e8 stabilito il fornitore. Ci\u00f2 pu\u00f2 verificarsi quando il bene \u00e8 messo a disposizione di una persona che non \u00e8 soggetto passivo stabilita in un altro Stato membro. In questa situazione, la disposizione dell&#8217;art. 21, par. 3, commi 1 e 2, lettera &#8220;g&#8221; non \u00e8 applicabile, poich\u00e9 il destinatario della consegna \u00e8 un soggetto non passivo. Pertanto, il luogo di esecuzione della consegna sar\u00e0 determinato ai sensi dell&#8217;art. 21, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> nel luogo in cui \u00e8 stabilito il fornitore.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In caso di successiva modifica del contratto, ove sia espressamente pattuito che a un certo punto la propriet\u00e0 della merce passer\u00e0 al destinatario della consegna, si deve presumere che al momento della modifica del contratto intracomunitario la consegna avviene ai sensi dell&#8217;art. 6, par. 2, comma 3, TIVA (art. 13, comma 1, TIVA). Indipendentemente dal fatto che in quella data la merce non sar\u00e0 trasportata nel territorio del rispettivo stato membro, si deve considerare che \u00e8 gi\u00e0 stata trasportata. Sono disponibili tutte le condizioni per l&#8217;approvvigionamento idrico, ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, in quanto nello stesso testo non \u00e8 espressamente richiesta una sequenza certa tra il momento del trasferimento della propriet\u00e0 e il trasporto del bene.<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;art. 13, par. 4 della PPDSDS, il servizio di fornitura di credito per la consegna di beni ai sensi di un contratto di locazione \u00e8 considerato una consegna separata, il cui evento fiscale si verifica ai sensi dell&#8217;art. 25, par. 4 della legge.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>\u0412\u041e\u0414 o consegna sul territorio del paese in relazione all&#8217;art. 7, par. 5, voci 8-10 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Alla luce di quanto previsto dall&#8217;art. 7, par. 5, commi 8-10 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, secondo cui la spedizione\/trasporto di beni al di fuori del territorio dello Bulgaria non costituisce IVA nelle ipotesi considerate, si tenga presente che la circolazione di beni tra due Stati membri in questi casi dovrebbero trovare riscontro in un registro sulla base dell&#8217;art. 123, par. 2 IVA, che dovrebbe fornire le informazioni disciplinate dall&#8217;art. 121, par. 8 del <a href=\"\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2135534826\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\"><strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Legge IVA (\u041f\u041f\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/strong><\/a> .<\/p>\n<p>3.1. Ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 6 in relazione al par. 4 IVA, quando ricorrono i presupposti di cui al par. 5, le voci 8-10 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, si ritiene che in quel momento sia stata effettuata una cessione intracomunitaria remunerativa ai sensi del co. 4.<\/p>\n<p>3.2. Nei casi in cui la persona abbia riportato la spedizione o il trasporto di beni nell&#8217;agenda di cui all&#8217;art. 123, par. 2 IVA e le condizioni di cui all&#8217;art. 7, par. 5, commi 8-10 IVA, e il soggetto &#8211; destinatario risulta iscritto ai fini IVA nello Stato membro nel cui territorio i beni sono stati spediti o trasportati, si presume che al momento in cui cessano le circostanze vi sia una consegna ai sensi Arte. 6, par. 3, punto 1 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>, che la legge equipara a retribuzione. Pertanto, il soggetto deve procedere alla rettifica del credito d&#8217;imposta utilizzato secondo l&#8217;ordine dell&#8217;art. 79, par. 10 e 11 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Durante il controllo di una persona con partita IVA, pu\u00f2 essere stabilito che la persona ha inviato o trasportato beni dal territorio del paese al territorio di un altro paese e non ha riportato la fornitura di beni n\u00e9 nel registro delle vendite n\u00e9 nella dichiarazione di riferimento e VIES- la dichiarazione per i periodi di riferimento, n\u00e9 all&#8217;agenda ex art. 125 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> Se la persona a questo proposito fa riferimento ai motivi dell&#8217;art. 7, par. 5, commi 8-10 IVA, alla luce delle restanti evidenze, si dovrebbe valutare la disponibilit\u00e0 dei dati per la tassazione della consegna sul territorio dello Bulgaria con aliquota del 20%.<\/p>\n<p>Questa disposizione si applica solo ai casi di cessioni intracomunitarie di cui all&#8217;art. 7, par. 1 e 4 della <strong><a href=\"\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\u201d\" target=\"\u201c_blank\u201d\" rel=\"\u201cnoopener\u201d noopener\">Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421)<\/a><\/strong> e non si applica alle cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad accisa e ai veicoli nuovi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AGENZIA NAZIONALE DELLE ENTRATE DELLA BULGARIA Direttiva n. 24-00-27 del 21.04.2007 concernente la disciplina legale delle cessioni intracomunitarie ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 1 e par. 4 della legge IVA La Legge IVA (\u0417\u0414\u0414\u0421), in vigore dal 01.01.2007, porta all&#8217;armonizzazione della legislazione della Repubblica di Bulgaria con quella della Comunit\u00e0 Europea in materia di tassazione &hellip; <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/05\/24\/bulgaria-direttiva-n-24-00-27-del-21-04-2007-concernente-la-disciplina-legale-delle-cessioni-intracomunitarie-ai-sensi-dellart-7-par-1-e-par-4-della-legge-iva\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Bulgaria &#8211; Direttiva n. 24-00-27 del 21.04.2007 concernente la disciplina legale delle cessioni intracomunitarie ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 1 e par. 4 della legge IVA<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[661],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7162"}],"collection":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7162"}],"version-history":[{"count":3,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7162\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7166,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7162\/revisions\/7166"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}