{"id":6873,"date":"2023-04-29T10:20:58","date_gmt":"2023-04-29T10:20:58","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=6873"},"modified":"2023-04-29T10:21:41","modified_gmt":"2023-04-29T10:21:41","slug":"convenzione-tra-la-repubblica-di-bulgaria-e-il-regno-del-marocco-per-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e-sul-patrimonio","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/04\/29\/convenzione-tra-la-repubblica-di-bulgaria-e-il-regno-del-marocco-per-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e-sul-patrimonio\/","title":{"rendered":"CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI BULGARIA E IL REGNO DEL MAROCCO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/DTC_BG_MA.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE KINGDOM OF MOROCCO FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI BULGARIA E IL REGNO DEL MAROCCO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Prom. SG. 113\/28 dicembre 1999<\/em><\/strong><\/p>\n<h1>Ambito personale<\/h1>\n<p>Arte. 1<\/p>\n<p>La presente Convenzione si applica alle persone residenti in uno o entrambi i Paesi contraenti Stati.<\/p>\n<h1>Tasse coperte<\/h1>\n<p>Arte. 2<\/p>\n<ol>\n<li>La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il modo di prelevarle.<\/li>\n<li>Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull&#8217;ammontare complessivo delle retribuzioni o stipendi pagati dalle imprese, nonch\u00e9 imposte sulla rivalutazione del capitale.<\/li>\n<li>Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono in particolare:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>nella Repubblica di Bulgaria:<\/li>\n<li>l&#8217;imposta sul reddito complessivo;<\/li>\n<li>l&#8217;imposta sui profitti; E<\/li>\n<li>l&#8217;imposta sui fabbricati;<\/li>\n<\/ul>\n<p>(di seguito denominata &#8220;imposta bulgara&#8221;);<\/p>\n<ul>\n<li>nel Regno del Marocco:<\/li>\n<li>imposta generale sul reddito;<\/li>\n<li>l&#8217;imposta sulle societ\u00e0;<\/li>\n<li>l&#8217;imposta sui redditi delle azioni o parti sociali e sui redditi assimilati;<\/li>\n<li>l&#8217;imposta sugli utili immobiliari;<\/li>\n<li>la partecipazione alla solidariet\u00e0 nazionale;<\/li>\n<li>l&#8217;imposta sui redditi da collocamento a reddito fisso;<\/li>\n<li>la tassa di soggiorno;<\/li>\n<li>l&#8217;imposta sulle imprese;<\/li>\n<\/ul>\n<p>(di seguito denominata &#8220;imposta marocchina&#8221;).<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>La Convenzione si applicher\u00e0 anche a tutte le imposte identiche o sostanzialmente simili esistenti o istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Alla fine di ogni anno, le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente tutte le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo dopo tali modifiche.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Definizioni generali<\/h1>\n<p>Arte. 3<\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda diversamente:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>il termine &#8220;Bulgaria&#8221; designa la Repubblica di Bulgaria e, se utilizzato in senso geografico, designa il territorio e il mare territoriale su cui esercita la sua sovranit\u00e0 statale, nonch\u00e9 la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva su cui esercita diritti sovrani e giurisdizione secondo il diritto internazionale;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>i) il termine &#8220;Marocco&#8221; designa il Regno del Marocco; E<\/li>\n<\/ul>\n<p>(ii) quando usato in senso geografico il termine &#8220;Marocco&#8221; include: (*) il territorio, il suo mare territoriale; E<\/p>\n<p>(**) il fondale e il sottosuolo delle aree sottomarine adiacenti alla costa della stessa, ma al di l\u00e0 del mare territoriale, su cui il Marocco esercita diritti sovrani, in conformit\u00e0 al diritto internazionale, ai fini dell&#8217;esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali di tale aree (piattaforma continentale), ma solo nella misura in cui la persona, la propriet\u00e0 o l&#8217;attivit\u00e0 a cui si applica la presente Convenzione \u00e8 connessa a tale esplorazione o sfruttamento;<\/p>\n<ul>\n<li>le espressioni &#8220;uno Stato contraente&#8221; e &#8220;l&#8217;altro Stato contraente&#8221; designano, come il contesto richiede, la Bulgaria o il Marocco;<\/li>\n<li>il termine &#8220;tassa&#8221; designa, a seconda del contesto, la tassa bulgara o marocchina;<\/li>\n<li>il termine &#8220;persona&#8221; comprende un individuo, una societ\u00e0 e qualsiasi altro ente di persone;<\/li>\n<li>il termine &#8220;societ\u00e0&#8221; indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi entit\u00e0 che \u00e8 considerata una persona giuridica ai fini fiscali;<\/li>\n<li>le espressioni &#8220;impresa di uno Stato contraente&#8221; e &#8220;impresa dell&#8217;altro Stato contraente&#8221; designano rispettivamente un&#8217;impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un&#8217;impresa esercitata da un residente dell&#8217;altro Stato contraente;<\/li>\n<li>il termine &#8220;traffico internazionale&#8221; designa qualsiasi trasporto effettuato da una nave o da un aeromobile operato da un&#8217;impresa la cui sede di direzione effettiva si trova in uno Stato contraente, tranne quando la nave o l&#8217;aeromobile \u00e8 utilizzato esclusivamente tra localit\u00e0 dell&#8217;altro Stato contraente;<\/li>\n<li>il termine &#8220;autorit\u00e0 competente&#8221; significa:<\/li>\n<li>nel caso della Bulgaria &#8212; il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;<\/li>\n<li>nel caso del Marocco, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>j) il termine &#8220;nazionale&#8221; designa:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di uno Stato contraente;<\/li>\n<li>qualsiasi persona giuridica, societ\u00e0 di persone o associazione che tragga il proprio statuto dalle leggi in vigore in uno Stato contraente.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>Per quanto riguarda l&#8217;applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini ivi non definiti avranno, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che ad essi \u00e8 attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Residenza<\/h1>\n<p>Arte. 4<\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini della presente Convenzione, l&#8217;espressione &#8220;residente di uno Stato contraente&#8221; designa:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>nel caso della Repubblica di Bulgaria:<\/li>\n<\/ul>\n<p>a bis) una persona fisica che, secondo il diritto interno bulgaro, \u00e8 soggetta a imposta in relazione al reddito e al patrimonio e non ha la residenza in Stati terzi;<\/p>\n<p>(bb) una persona giuridica con sede nella Repubblica di Bulgaria;<\/p>\n<ul>\n<li>nel caso del Regno del Marocco: &#8212; una persona che, ai sensi delle leggi nazionali, \u00e8 ivi soggetta ad imposta in ragione del suo domicilio, residenza, sede della direzione, sede o qualsiasi altro criterio di natura simile.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>Quando, in virt\u00f9 delle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica \u00e8 residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status sar\u00e0 determinato come segue:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>\u00e8 considerato residente dello Stato in cui dispone di un&#8217;abitazione permanente; se dispone di un&#8217;abitazione permanente in entrambi gli Stati, \u00e8 considerato residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono pi\u00f9 strette (centro degli interessi vitali);<\/li>\n<li>se lo Stato in cui ha il centro dei suoi interessi vitali non pu\u00f2 essere determinato, o se non dispone di un&#8217;abitazione permanente in nessuno degli Stati, \u00e8 considerato residente dello Stato in cui ha la dimora abituale;<\/li>\n<li>se ha dimora abituale in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, \u00e8 considerato residente dello Stato di cui ha la cittadinanza;<\/li>\n<li>se \u00e8 cittadino di entrambi gli Stati o di nessuno dei due, le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica \u00e8 residente di entrambi gli Stati contraenti, essa sar\u00e0 considerata residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Stabile organizzazione<\/h1>\n<p>Arte. 5<\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini della presente Convenzione, il termine &#8220;stabile organizzazione&#8221; designa una sede fissa di affari attraverso la quale si esercita in tutto o in parte l&#8217;attivit\u00e0 di un&#8217;impresa.<\/li>\n<li>Il termine &#8220;stabile organizzazione&#8221; comprende in particolare:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>un luogo di gestione;<\/li>\n<li>un ramo;<\/li>\n<li>Un ufficio;<\/li>\n<li>Un&#8217;industria;<\/li>\n<li>un laboratorio; E<\/li>\n<li>una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>Un cantiere edile o un progetto di costruzione o installazione costituisce una stabile organizzazione solo se ha una durata superiore a 6 mesi.<\/li>\n<li>Ferme restando le precedenti disposizioni del presente art., con il termine &#8220;stabile organizzazione&#8221; non si intendono compresi:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>l&#8217;uso di strutture esclusivamente per lo stoccaggio, l&#8217;esposizione o la consegna di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa;<\/li>\n<li>il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa esclusivamente a scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna;<\/li>\n<li>il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa esclusivamente allo scopo di trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa;<\/li>\n<li>il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni, per l&#8217;impresa;<\/li>\n<li>il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di svolgere per l&#8217;impresa ogni altra attivit\u00e0 di carattere propedeutico o ausiliario;<\/li>\n<li>il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per qualsiasi combinazione di attivit\u00e0 di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che l&#8217;attivit\u00e0 complessiva della sede fissa risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"5\">\n<li>Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona diversa da un agente avente uno status indipendente cui si applica il paragrafo 6 agisce per conto di un&#8217;impresa e ha, ed esercita abitualmente, in uno Stato contraente il potere di concludere contratti nel nome dell&#8217;impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione a tutte le attivit\u00e0 che tale persona intraprende per l&#8217;impresa, a meno che le attivit\u00e0 di tale persona non siano limitate a quelle menzionate nel paragrafo 4 che, se esercitate tramite una sede fissa di affari, non renderebbe tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.<\/li>\n<li>Non si considera che un&#8217;impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che svolge la sua attivit\u00e0 in tale Stato tramite un intermediario, un commissionario generale o qualsiasi altro agente di uno status indipendente, a condizione che tali persone agiscano nel normale svolgimento della loro attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"7\">\n<li>Il fatto che una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societ\u00e0 che svolga la sua attivit\u00e0 in detto altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o meno) non costituisce di per s\u00e9 motivo sufficiente per costituire una stabile organizzazione di una delle due societ\u00e0 altro.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Reddito da beni immobili<\/h1>\n<p>Arte. 6<\/p>\n<ol>\n<li>I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi agricoli o forestali) situati nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Il termine &#8220;bene immobile&#8221; ha il significato che ad esso \u00e8 attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui \u00e8 situato il bene in questione. Il termine comprende in ogni caso i beni accessori dell&#8217;immobile, il bestiame e le attrezzature adibite all&#8217;agricoltura e alla silvicoltura, i diritti ai quali si applicano le norme generali di legge in materia di propriet\u00e0 fondiaria, l&#8217;usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi a titolo di corrispettivo sfruttamento o diritto allo sfruttamento di giacimenti minerari, fonti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.<\/li>\n<li>Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dall&#8217;uso diretto, dalla locazione o dall&#8217;uso in qualsiasi altra forma di bene immobile.<\/li>\n<li>Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi dei beni immobili di un&#8217;impresa e ai redditi dei beni immobili utilizzati per lo svolgimento di servizi personali autonomi.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Profitti aziendali<\/h1>\n<p>Arte. 7<\/p>\n<ol>\n<li>Gli utili di un&#8217;impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l&#8217;impresa non svolga la sua attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l&#8217;impresa svolge la suddetta attivit\u00e0, gli utili dell&#8217;impresa sono imponibili nell&#8217;altro Stato, ma solo per la parte di essi attribuibile a detta stabile organizzazione.<\/li>\n<li>Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, qualora un&#8217;impresa di uno Stato contraente svolga la propria attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente saranno imputati a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto fare se si trattasse di un&#8217;impresa distinta e separata impegnata in attivit\u00e0 identiche o simili a condizioni identiche o simili e che tratta in totale autonomia con l&#8217;impresa di cui \u00e8 una stabile organizzazione.<\/li>\n<li>Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in detrazione le spese sostenute ai fini della stabile organizzazione, ivi comprese le spese di direzione e di amministrazione generale cos\u00ec sostenute, sia nello Stato in cui ha sede la stabile organizzazione sia altrove.<\/li>\n<li>Alla stabile organizzazione non possono essere attribuiti utili per il mero acquisto da parte della stabile organizzazione di beni o merci per l&#8217;impresa.<\/li>\n<li>Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, salvo che sussistano validi e sufficienti motivi contrari.<\/li>\n<li>Qualora i profitti includano elementi di reddito che sono trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, allora le disposizioni di tali articoli non saranno influenzate dalle disposizioni del presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Traffico internazionale<\/h1>\n<p>Arte. 8<\/p>\n<ol>\n<li>Gli utili derivanti dall&#8217;esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui \u00e8 situata la sede della direzione effettiva dell&#8217;impresa.<\/li>\n<li>Se la sede della direzione effettiva di un&#8217;impresa di navigazione marittima \u00e8 a bordo di una nave, essa si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o, in mancanza di tale porto, nello Stato contraente in cui \u00e8 residente l&#8217;operatore della nave.<\/li>\n<li>Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un pool, a un&#8217;impresa comune oa un&#8217;agenzia operativa internazionale.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Imprese associate<\/h1>\n<p>Arte. 9<\/p>\n<ol>\n<li>Dove<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>un&#8217;impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente, o<\/li>\n<li>le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa di uno Stato contraente e di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente,<\/li>\n<\/ul>\n<p>e in entrambi i casi vengono stabilite o imposte condizioni tra le due imprese nei loro rapporti commerciali o finanziari che differiscono da quelle che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, allora qualsiasi profitto che, in assenza di tali condizioni, sarebbe maturato per una delle imprese, ma, a causa di tali condizioni, non sono cos\u00ec maturati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Qualora uno Stato contraente includa negli utili di un&#8217;impresa di tale Stato &#8211; e imponga di conseguenza &#8211; utili sui quali un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente \u00e8 stata tassata in detto altro Stato e gli utili cos\u00ec inclusi sono utili che avrebbero maturati all&#8217;impresa del primo Stato se le condizioni poste tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state poste tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato apporter\u00e0 un&#8217;opportuna rettifica all&#8217;ammontare dell&#8217;imposta ivi addebitata su tali utili . Nel determinare tale adeguamento, si terr\u00e0 debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Dividendi<\/h1>\n<p>Arte. 10<\/p>\n<ol>\n<li>I dividendi pagati da una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.<\/li>\n<li>Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui \u00e8 residente la societ\u00e0 che paga i dividendi, e secondo la legislazione di tale Stato contraente, ma se il beneficiario \u00e8 l&#8217;effettivo beneficiario dei dividendi, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non sar\u00e0 superare:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>7 per cento dell&#8217;importo lordo dei dividendi se l&#8217;effettivo beneficiario \u00e8 una societ\u00e0 (diversa da una societ\u00e0 di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societ\u00e0 che paga i dividendi;<\/li>\n<li>10 per cento dell&#8217;importo lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>Il termine &#8220;dividendi&#8221; cos\u00ec come utilizzato nel presente art. indica i redditi derivanti da azioni o altri diritti, che non sono crediti, che partecipano agli utili, nonch\u00e9 i redditi derivanti da altri diritti societari che sono soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi derivanti da azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui la societ\u00e0 fare la distribuzione \u00e8 un residente.<\/li>\n<li>Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti attivit\u00e0 nell&#8217;altro Stato contraente di cui \u00e8 residente la societ\u00e0 che paga i dividendi, per mezzo di una stabile organizzazione situata ivi, o presta in detto altro Stato contraente servizi personali indipendenti mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 7 o dell&#8217;art. 14, a seconda dei casi, trova applicazione.<\/li>\n<li>Qualora una societ\u00e0 residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall&#8217;altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non pu\u00f2 imporre alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societ\u00e0, salvo nella misura in cui tali dividendi sono pagati ad un residente di tale Stato altro Stato contraente o nella misura in cui la partecipazione sulla quale sono pagati i dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato contraente, n\u00e9 assoggettare gli utili non distribuiti della societ\u00e0 ad un&#8217;imposta sugli utili non distribuiti della societ\u00e0, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte in utili o redditi realizzati in tale altro Stato contraente.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Interesse<\/h1>\n<p>Arte. 11<\/p>\n<ol>\n<li>Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.<\/li>\n<li>Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente da cui provengono ed in conformit\u00e0 alla legislazione di detto Stato contraente, ma se il beneficiario \u00e8 il beneficiario effettivo degli interessi, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non pu\u00f2 eccedere il 10 per cento dell&#8217;importo lordo importo degli interessi.<\/li>\n<li>Il termine &#8220;interessi&#8221; come utilizzato in questo art. i redditi derivanti da crediti di ogni genere, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli di Stato e da obbligazioni od obbligazioni, compresi i premi e ad essi annessi titoli, obbligazioni o obbligazioni. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate interessi ai sensi del presente art.<\/li>\n<li>Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, un&#8217;attivit\u00e0 commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero un&#8217;attivit\u00e0 commerciale in servizi personali indipendenti di un altro Stato contraente da una base fissa ivi situata e il credito per il quale sono pagati gli interessi \u00e8 effettivamente connesso a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 7 o dell&#8217;art. 14, a seconda dei casi, trova applicazione.<\/li>\n<li>Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore \u00e8 lo stesso Stato contraente, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando la persona che paga gli interessi, sia essa residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessit\u00e0 \u00e8 stato contratto l&#8217;indebitamento sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, allora tali interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione o base fissa.<\/li>\n<li>Se, a causa di un rapporto speciale tra il debitore e l&#8217;avente diritto economico o tra entrambi e un&#8217;altra persona, l&#8217;importo degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, supera l&#8217;importo che avrebbe stato concordato tra il pagatore e il titolare effettivo in mancanza di tale rapporto, si applicano le disposizioni del presente art. si applica solo a quest&#8217;ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo le leggi di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Royalty<\/h1>\n<p>Arte. 12<\/p>\n<ol>\n<li>I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente se tale residente \u00e8 l&#8217;effettivo beneficiario dei canoni.<\/li>\n<li>Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono ed in conformit\u00e0 alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario \u00e8 l&#8217;effettivo beneficiario dei canoni, l&#8217;imposta cos\u00ec applicata non pu\u00f2 eccedere il 10 per cento dell&#8217;importo lordo importo dei diritti d&#8217;autore.<\/li>\n<li>Il termine &#8220;canoni&#8221; come utilizzato nel presente art. significa pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti come corrispettivo per l&#8217;uso o il diritto di utilizzare qualsiasi diritto d&#8217;autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese pellicole cinematografiche e film o nastri per trasmissioni radiofoniche o televisive, qualsiasi brevetto, marchio, design o modello, progetto, formula segreta o procedimento, ovvero per l&#8217;uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, ovvero per informazioni concernenti esperienze industriali, commerciali o scientifiche nonch\u00e9 assistenza tecnica e altri servizi.<\/li>\n<li>Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un&#8217;attivit\u00e0 commerciale, per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero un&#8217;attivit\u00e0 commerciale in detto altro Stato contraente servizi personali indipendenti di uno Stato contraente da una base fissa ivi situata e il credito per il quale sono pagati gli interessi \u00e8 effettivamente connesso a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 7 o dell&#8217;art. 14, a seconda dei casi, trova applicazione.<\/li>\n<li>I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore \u00e8 lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessit\u00e0 \u00e8 stato contratto l&#8217;obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, allora tali canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui \u00e8 situata la stabile organizzazione o base fissa.<\/li>\n<li>Se, a causa di un rapporto speciale tra il pagatore e il beneficiario effettivo o tra entrambi e un&#8217;altra persona, l&#8217;importo dei canoni, tenuto conto dell&#8217;uso, del diritto o dell&#8217;informazione per i quali sono pagati, supera l&#8217;importo che sarebbe stato concordato tra pagatore e beneficiario effettivo o tra entrambi e altro soggetto, in mancanza di tale rapporto, le disposizioni del presente art. si applica solo a quest&#8217;ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo le leggi di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Guadagni<\/h1>\n<p>Arte. 13<\/p>\n<ol>\n<li>Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dall&#8217;alienazione di beni immobili di cui all&#8217;art. 6 e situati nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.<\/li>\n<li>Utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell&#8217;altro Stato contraente per l&#8217;esercizio di servizi personali indipendenti, compresi gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o con l&#8217;insieme dell&#8217;impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li>Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di navi o aeromobili in traffico internazionale o di beni mobili relativi all&#8217;esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui \u00e8 situata la sede della direzione effettiva dell&#8217;impresa.<\/li>\n<li>Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di azioni appartenenti ad una societ\u00e0 il cui patrimonio \u00e8 costituito essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono tassati in detto Stato contraente.<\/li>\n<li>Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni diversi da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente art. sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l&#8217;alienante \u00e8 residente.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Servizi personali indipendenti<\/h1>\n<p>Arte. 14<\/p>\n<ol>\n<li>I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da prestazioni professionali o da altre attivit\u00e0 di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga regolarmente di una base fissa nell&#8217;altro Stato contraente per l&#8217;esercizio della sua attivit\u00e0. Se dispone di tale base fissa, il reddito pu\u00f2 essere tassato in tale altro Stato, ma solo per la parte di esso che \u00e8 imputabile a tale base fissa.<\/li>\n<li>Il termine &#8220;prestazioni professionali&#8221; comprende in particolare le attivit\u00e0 scientifiche, artistiche, educative o didattiche indipendenti, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e commercialisti.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Servizi personali dipendenti<\/h1>\n<p>Arte. 15<\/p>\n<ol>\n<li>Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in corrispettivo di un&#8217;attivit\u00e0 dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa non sia esercitata nello altro Stato contraente. Se il lavoro subordinato \u00e8 cos\u00ec esercitato, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un&#8217;attivit\u00e0 dipendente svolta nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>il beneficiario soggiorna nell&#8217;altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell&#8217;arco di dodici mesi,<\/li>\n<li>le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non \u00e8 residente dell&#8217;altro Stato, e<\/li>\n<li>la retribuzione non \u00e8 a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell&#8217;altro Stato.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui \u00e8 situata la sede della direzione effettiva dell&#8217;impresa.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Compensi degli amministratori<\/h1>\n<p>Arte. 16<\/p>\n<p>I compensi degli amministratori e gli altri compensi assimilati percepiti da un residente di uno Stato contraente in qualit\u00e0 di membro del consiglio di amministrazione di una societ\u00e0 residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<h1>Artisti e sportivi<\/h1>\n<p>Arte. 17<\/p>\n<ol>\n<li>Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae in qualit\u00e0 di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, o di sportivo, dalle sue attivit\u00e0 personali come tali esercitate nell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Qualora i redditi derivanti da attivit\u00e0 personali esercitate da un artista o da uno sportivo in qualit\u00e0 di tali non provengano dall&#8217;artista o dallo sportivo stesso, ma da un&#8217;altra persona, tali redditi possono, in deroga a quanto previsto dagli artt. 7, 14 e 15, essere tassati nello Stato contraente in cui sono esercitate le attivit\u00e0 dello spettacolo o dello sportivo.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Pensioni<\/h1>\n<p>Arte. 18<\/p>\n<ol>\n<li>Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente in considerazione di precedenti impieghi sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/li>\n<li>Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni corrisposte e gli altri pagamenti effettuati nell&#8217;ambito del regime pubblico che fa parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale a un cittadino di detto Stato contraente, residente dell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Servizio governativo<\/h1>\n<p>Arte. 19<\/p>\n<ol>\n<li>a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell&#8217;altro Stato contraente se i servizi sono resi in tale Stato e la persona fisica \u00e8 un residente di tale Stato che:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 cittadino di tale Stato; O<\/li>\n<li>non \u00e8 diventato residente di tale Stato al solo scopo di prestare i servizi.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, anche mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.<br \/>\n(b) Tuttavia, tale pensione \u00e8 imponibile soltanto nello Stato contraente se la persona fisica \u00e8 residente e cittadino di detto Stato.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li>Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte in corrispettivo di servizi resi nell&#8217;ambito di un&#8217;attivit\u00e0 commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Studenti, Docenti e Ricercatori<\/h1>\n<p>Arte. 20<\/p>\n<ol>\n<li>I pagamenti che uno studente o un apprendista d&#8217;affari che \u00e8 o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente residente dell&#8217;altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato unicamente ai fini della sua istruzione o formazione riceve ai fini del suo mantenimento , l&#8217;istruzione o la formazione sono esenti da imposta nel primo Stato contraente a condizione che tali pagamenti gli siano effettuati da fuori di detto primo Stato contraente.<\/li>\n<li>Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche alle indennit\u00e0 che uno studente o un apprendista d&#8217;affari residente di uno Stato contraente percepisce nell&#8217;altro Stato contraente in corrispettivo di un&#8217;attivit\u00e0 lavorativa svolta in detto altro Stato contraente, purch\u00e9 tale occupazione sia connessa con la sua istruzione o qualifica o che il pagamento \u00e8 necessario per integrare il suo mantenimento.<\/li>\n<li>Una persona fisica che visita uno Stato contraente su invito di quello Stato di un&#8217;universit\u00e0 e di un&#8217;altra istituzione educativa o culturale di quello Stato o nell&#8217;ambito di un programma ufficiale di scambio culturale per un periodo non superiore a un anno esclusivamente a scopo di insegnamento, tenere conferenze o svolgere ricerche presso tale istituto e che \u00e8, o era immediatamente prima di tale visita, residente dell&#8217;altro Stato contraente, \u00e8 esente da imposta nel primo Stato contraente sulla sua remunerazione per tale attivit\u00e0, a condizione che tale remunerazione deriva da lui al di fuori di quello Stato.<\/li>\n<li>Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai proventi della ricerca se tale ricerca \u00e8 svolta principalmente a beneficio privato di una o pi\u00f9 persone determinate.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Altri proventi<\/h1>\n<p>Arte. 21<\/p>\n<ol>\n<li>Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, non trattati nei precedenti articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/li>\n<li>Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli da beni immobili come definiti al comma 2 dell&#8217;art. 6, se il percettore di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell&#8217;altro Stato contraente un&#8217;attivit\u00e0 commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ovvero una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto oppure i beni per i quali viene corrisposto il reddito sono effettivamente collegati a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 7 o dell&#8217;art. 14, a seconda dei casi, si applica.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Capitale<\/h1>\n<p>Arte. 22<\/p>\n<ol>\n<li>Il capitale rappresentato da beni immobili di cui all&#8217;art. 6, di propriet\u00e0 di un residente di uno Stato contraente e situato nell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Capitale rappresentato da beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente detiene nell&#8217;altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell&#8217;altro Stato contraente per la prestazione di servizi personali indipendenti, sono imponibili in detto altro Stato.<\/li>\n<li>Il patrimonio rappresentato da navi o aeromobili in traffico internazionale e da beni mobili relativi all&#8217;esercizio di tali navi e aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui \u00e8 situata la sede della direzione effettiva dell&#8217;impresa.<\/li>\n<li>Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Eliminazione della doppia imposizione<\/h1>\n<p>Arte. 23<\/p>\n<p>La doppia imposizione \u00e8 eliminata come segue:<\/p>\n<ol>\n<li>Quando un residente di uno Stato contraente percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nell&#8217;altro Stato contraente, il primo Stato, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, esenta tale reddito o capitale dall&#8217;imposta.<\/li>\n<li>Qualora un residente di uno Stato contraente percepisca elementi di reddito che, in conformit\u00e0 alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili nell&#8217;altro Stato contraente, il primo Stato contraente concede in detrazione dall&#8217;imposta sul il reddito di tale residente un importo pari all&#8217;imposta pagata in detto altro Stato. Tale deduzione non potr\u00e0 tuttavia eccedere la parte dell&#8217;imposta, calcolata prima della deduzione, che \u00e8 attribuibile a tali elementi di reddito provenienti da detto altro Stato.<\/li>\n<li>Qualora, conformemente a qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi derivanti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente siano esenti da imposta in detto Stato, pu\u00f2 nondimeno, nel calcolare l&#8217;importo dell&#8217;imposta sul reddito o sul patrimonio residuo di tale residente, tener conto del reddito o del capitale esentati.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Non discriminazione<\/h1>\n<p>Arte. 24<\/p>\n<ol>\n<li>Le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato contraente e le persone giuridiche costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente non sono assoggettate nell&#8217;altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o pi\u00f9 onerosi di quelli imposti ed adempimenti connessi cui sono o possono essere sottoposti cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la residenza. Tale disposizione, in deroga a quanto disposto dall&#8217;art. 1, si applicano anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.<\/li>\n<li>L&#8217;imposta su una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente non sar\u00e0 prelevata in detto altro Stato in modo meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato che esercitano le stesse attivit\u00e0. Questa disposizione non deve essere interpretata nel senso che obblighi uno Stato contraente a concedere ai residenti dell&#8217;altro Stato contraente gli assegni personali, gli sgravi e le riduzioni d&#8217;imposta a motivo dello stato civile o degli obblighi familiari che concede ai propri residenti.<\/li>\n<li>Salvo quanto disposto dal comma 1 dell&#8217;art. 9, comma 6 dell&#8217;art. 11, o il comma 6 dell&#8217;art. 12, gli interessi, i canoni e gli altri esborsi pagati da un&#8217;impresa di uno Stato contraente, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, sono deducibili alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato Stato citato. Parimenti, i debiti di un&#8217;impresa di uno Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del capitale imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.<\/li>\n<li>Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale \u00e8 in tutto o in parte posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o pi\u00f9 residenti dell&#8217;altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo connesso con ci\u00f2 che sia diverso o pi\u00f9 oneroso della tassazione e degli adempimenti connessi a cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.<\/li>\n<li>Le disposizioni del presente art. dovr\u00e0, in deroga a quanto previsto dall&#8217;art. 2, si applicano alle imposte di ogni genere e descrizione.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Procedura di mutuo accordo<\/h1>\n<p>Arte. 25<\/p>\n<ol>\n<li>Quando una persona \u00e8 interessata da un&#8217;imposizione e ritiene che essa derivi dalle azioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti che non sono conformi alle disposizioni della presente Convenzione, tale persona pu\u00f2, indipendentemente dai ricorsi previsti dall&#8217;ordinamento interno diritto di tali Stati, presentare il caso all&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato contraente di cui tale persona \u00e8 residente o, se il caso rientra nell&#8217;ambito del paragrafo 1 dell&#8217;art. 24, allo Stato contraente di cui la stessa persona \u00e8 cittadina. La causa deve essere proposta entro tre anni dalla prima notificazione dell&#8217;azione risultante in un&#8217;imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.<\/li>\n<li>L&#8217;autorit\u00e0 competente si adoperer\u00e0, se l&#8217;obiezione le sembra giustificata e se essa stessa non \u00e8 in grado di pervenire a una soluzione soddisfacente, per risolvere il caso di comune accordo con l&#8217;autorit\u00e0 competente dell&#8217;altro Stato contraente, al fine di l&#8217;elusione dell&#8217;imposizione che non \u00e8 conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo raggiunto sar\u00e0 attuato indipendentemente da eventuali limiti di tempo previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.<\/li>\n<li>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere di comune accordo qualsiasi difficolt\u00e0 o dubbio che sorga in merito all&#8217;interpretazione o all&#8217;applicazione della Convenzione. Essi possono altres\u00ec consultarsi per l&#8217;eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.<\/li>\n<li>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Scambio di informazioni<\/h1>\n<p>Arte. 26<\/p>\n<ol>\n<li>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l&#8217;applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte contemplate dalla Convenzione, nella misura in cui l&#8217;imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non \u00e8 limitato dall&#8217;art. 1. Tutte le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno trattate come segrete allo stesso modo delle informazioni ottenute in base alle leggi nazionali di tale Stato e saranno divulgate solo alle persone o alle autorit\u00e0 (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) coinvolte nella valutazione o raccolta dell&#8217;applicazione o dell&#8217;azione penale o della determinazione dei ricorsi in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione. Tali persone o autorit\u00e0 utilizzeranno le informazioni solo per tali scopi. Possono divulgare le informazioni in procedimenti giudiziari pubblici o in decisioni giudiziarie.<\/li>\n<li>In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate in modo tale da imporre ad uno Stato contraente l&#8217;obbligo:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>compiere atti amministrativi in \u200b\u200bcontrasto con le leggi e la prassi amministrativa di quello o dell&#8217;altro Stato contraente;<\/li>\n<li>fornire informazioni che non sono ottenibili in base alle leggi o nel corso normale dell&#8217;amministrazione di quello o dell&#8217;altro Stato contraente;<\/li>\n<li>fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, aziendali, industriali, commerciali o professionali o processi commerciali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all&#8217;ordine pubblico (ordine pubblico).<\/li>\n<\/ul>\n<h1>Membri delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari<\/h1>\n<p>Arte. 27<\/p>\n<p>Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi fiscali dei membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari ai sensi delle norme generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi speciali.<\/p>\n<h1>Entrata in vigore<\/h1>\n<p>Arte. 28<\/p>\n<ol>\n<li>La presente Convenzione sar\u00e0 ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.<\/li>\n<li>La Convenzione entrer\u00e0 in vigore all&#8217;atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>per le ritenute alla fonte, agli importi percepiti dalla data di entrata in vigore della Convenzione;<\/li>\n<li>alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio sorte durante l&#8217;anno civile o il periodo contabile in vigore alla data di entrata in vigore della Convenzione.<\/li>\n<\/ul>\n<h1>Risoluzione<\/h1>\n<p>Arte. 29<\/p>\n<ol>\n<li>La presente Convenzione rester\u00e0 in vigore fino a quando non sar\u00e0 denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente pu\u00f2 denunciare la Convenzione, per via diplomatica, dandone preavviso almeno sei mesi prima della fine dell&#8217;anno civile. In tal caso, la Convenzione cesser\u00e0 di avere effetto:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>per quanto riguarda le ritenute alla fonte, ai redditi pagati o dovuti entro e non oltre il 31 dicembre dell&#8217;anno di cessazione;<\/li>\n<li>per le altre imposte sul reddito riscosse per i periodi d&#8217;imposta chiusi entro il 31 dicembre dello stesso anno;<\/li>\n<li>alle imposte sul patrimonio esistenti dopo l&#8217;anno successivo all&#8217;anno di cessazione della presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto la presente<\/li>\n<\/ul>\n<p>Convenzione.<\/p>\n<p>Fatto a Sofia il 22 maggio 1996 in duplice esemplare originale, nelle lingue bulgara, araba, inglese e francese, le quattro versioni facenti ugualmente fede.<\/p>\n<p>In caso di interpretazione divergente dei testi, prevarr\u00e0 quella inglese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE KINGDOM OF MOROCCO FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI BULGARIA E IL REGNO DEL MAROCCO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO Prom. 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