{"id":6582,"date":"2023-04-13T06:30:15","date_gmt":"2023-04-13T06:30:15","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=6582"},"modified":"2023-04-13T06:30:15","modified_gmt":"2023-04-13T06:30:15","slug":"bulgaria-dal-1-gennaio-2024-entrano-in-vigore-nuove-norme-per-la-raccolta-e-la-comunicazione-dei-dati-sui-pagamenti-transfrontalieri-relativi-al-commercio-elettronico","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/04\/13\/bulgaria-dal-1-gennaio-2024-entrano-in-vigore-nuove-norme-per-la-raccolta-e-la-comunicazione-dei-dati-sui-pagamenti-transfrontalieri-relativi-al-commercio-elettronico\/","title":{"rendered":"Bulgaria &#8211; Dal 1\u00b0 gennaio 2024 entrano in vigore nuove norme per la raccolta e la comunicazione dei dati sui pagamenti transfrontalieri relativi al commercio elettronico"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Bulgaria-Dal-1\u00b0-gennaio-2024-entrano-in-vigore-nuove-norme-per-la-raccolta-e-la-comunicazione-dei-dati-sui-pagamenti-transfrontalieri-relativi-al-commercio-elettronico.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-6583\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Bulgaria-Dal-1\u00b0-gennaio-2024-entrano-in-vigore-nuove-norme-per-la-raccolta-e-la-comunicazione-dei-dati-sui-pagamenti-transfrontalieri-relativi-al-commercio-elettronico-300x162.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"162\" srcset=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Bulgaria-Dal-1\u00b0-gennaio-2024-entrano-in-vigore-nuove-norme-per-la-raccolta-e-la-comunicazione-dei-dati-sui-pagamenti-transfrontalieri-relativi-al-commercio-elettronico-300x162.jpg 300w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Bulgaria-Dal-1\u00b0-gennaio-2024-entrano-in-vigore-nuove-norme-per-la-raccolta-e-la-comunicazione-dei-dati-sui-pagamenti-transfrontalieri-relativi-al-commercio-elettronico-1024x552.jpg 1024w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Bulgaria-Dal-1\u00b0-gennaio-2024-entrano-in-vigore-nuove-norme-per-la-raccolta-e-la-comunicazione-dei-dati-sui-pagamenti-transfrontalieri-relativi-al-commercio-elettronico-768x414.jpg 768w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Bulgaria-Dal-1\u00b0-gennaio-2024-entrano-in-vigore-nuove-norme-per-la-raccolta-e-la-comunicazione-dei-dati-sui-pagamenti-transfrontalieri-relativi-al-commercio-elettronico.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Il Consiglio dell\u2019Unione Europea, al fine di migliorare la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, il 18 febbraio 2020\u00a0 ha adottato un pacchetto legislativo volto alla raccolta dei dati sui pagamenti . Il pacchetto si compone di due atti giuridici:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020L0284&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>direttiva (UE) 2020\/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020<\/strong><\/a>, che modifica la\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02006L0112-20220701&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/112\/CE (\u201cla direttiva IVA\u201d)\u00a0<\/a><\/strong>per quanto riguarda l\u2019<strong>introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento<\/strong>; e<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R0283&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>regolamento (UE) 2020\/283 del Consiglio, del 18 febbraio 2020<\/strong><\/a>, che modifica il\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02010R0904-20210701&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>regolamento (UE) n. 904\/2010<\/strong><\/a>\u00a0per quanto riguarda\u00a0<strong>misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1\u00ba gennaio 2024<\/strong>.<\/p>\n<p>Le modifiche della direttiva 2006\/112\/CE (\u201cla direttiva IVA\u201d) istituiscono un nuovo obbligo di comunicazione applicabile ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell\u2019Unione europea (\u201cUE\u201d) per quanto riguarda la conservazione di una documentazione dei pagamenti che trattano e dei relativi beneficiari, mentre le modifiche del regolamento (UE) n. 904\/2010 riguardano la creazione e la gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (<em>Central electronic system of payment information<\/em>, il\u00a0<strong>CESOP)<\/strong>, in cui i dati raccolti saranno conservati e trattati prima di essere messi a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri al fine della lotta contro la frode in materia di IVA.<\/p>\n<p><strong>Vedi :\u00a0<a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/TAXUD-2022-00763-00-02-CESOP-IT-TRA-00.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Orientamenti per la comunicazione dei dati sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento e per la trasmissione al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>La Bulgaria, con\u00a0<b><a href=\"https:\/\/dv.parliament.bg\/DVWeb\/showMaterialDV.jsp?idMat=181905\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DECRETO N. 304 del 23\/12\/2022<\/a> ha introdotto nella\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135533201\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>legge sull\u2019imposta sul valore aggiunto \u2013 \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d \u0437\u0430 \u0414\u0430\u043d\u044a\u043a \u0412\u044a\u0440\u0445\u0443 \u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0435\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0421\u0442\u043e\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442 (\u0417\u0414\u0414\u0421<\/strong><\/a><strong>), il<\/strong><\/b><\/p>\n<div align=\"center\"><strong>&#8220;Capitolo dodici &#8216;a&#8217;<\/strong><\/div>\n<div align=\"center\"><strong>OBBLIGHI GENERALI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO<\/strong><\/div>\n<div><strong>Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento<\/strong><\/div>\n<div><span>Arte.\u00a0123a.\u00a0(1) Un soggetto passivo che presta servizi di pagamento a uno\u00a0<\/span><span>studente, in relazione ai pagamenti transfrontalieri, \u00e8 tenuto a tenere un registro elettronico dei destinatari e dei pagamenti per ogni trimestre civile, quando:<\/span><\/div>\n<div><span>1. l&#8217;ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l&#8217;ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del destinatario del pagamento transfrontaliero si trovano in Stati membri diversi;<\/span><\/div>\n<div><span>2. ha prestato servizi di pagamento corrispondenti a pi\u00f9 di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso destinatario per il periodo in questione;\u00a0il numero di pagamenti transfrontalieri \u00e8 calcolato in base al numero di servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento separatamente a ciascun destinatario dagli Stati membri e dagli identificatori specificati al par.\u00a06;\u00a0quando il prestatore di servizi di pagamento \u00e8 a conoscenza del fatto che il beneficiario ha diversi identificativi, il calcolo del numero di pagamenti transfrontalieri viene effettuato per beneficiario.<\/span><\/div>\n<div><span>(2) Un soggetto passivo che presta servizi di pagamento a un pagatore, in relazione a pagamenti transfrontalieri, \u00e8 tenuto a tenere un<strong> registro elettronico dei destinatari e dei pagamenti<\/strong>, per ogni trimestre civile, quando:<\/span><\/div>\n<div><span>1. l&#8217;ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore si trova in uno Stato membro e l&#8217;ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del destinatario del pagamento transfrontaliero si trova in un paese terzo o territorio;<\/span><\/div>\n<div><span>2. ha fornito servizi di pagamento corrispondenti a pi\u00f9 di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso destinatario durante questo periodo;\u00a0il numero di pagamenti transfrontalieri \u00e8 calcolato in base al numero di servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento separatamente a ciascun destinatario da parte degli Stati membri e dagli identificatori specificati al par.\u00a05;\u00a0quando il prestatore di servizi di pagamento \u00e8 a conoscenza del fatto che il beneficiario ha diversi identificatori, il calcolo viene effettuato per beneficiario.<\/span><\/div>\n<div><span>(3) Un soggetto passivo che presta servizi di pagamento a un pagatore non si applica al par.\u00a02, quando almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario \u00e8 situato nel territorio di uno Stato membro.\u00a0In questi casi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include i servizi di pagamento nel calcolo del numero di pagamenti transfrontalieri ai sensi del par.\u00a02, punto 2.<\/span><\/div>\n<div><span>(4) Nei casi di cui al par.\u00a03 il registro \u00e8 tenuto dalla persona di cui al par.\u00a01.<\/span><\/div>\n<div><span>(5) Ai fini del par.\u00a01 e 2, si considera luogo del pagatore lo Stato membro corrispondente ai seguenti identificatori:<\/span><\/div>\n<div><span>1. IBAN del conto di pagamento del pagatore o qualsiasi altro identificativo che determini in modo inequivocabile e fornisca l&#8217;ubicazione del pagatore, o quando tali identificativi non sono disponibili;<\/span><\/div>\n<div><span>2. VIC o qualsiasi altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo inequivocabile e fornisca l&#8217;ubicazione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore.<\/span><\/div>\n<div><span>(6) Ai fini del par.\u00a01 e 2 l&#8217;ubicazione del destinatario \u00e8 considerata lo Stato membro o il paese terzo o territorio corrispondente ai seguenti identificatori:<\/span><\/div>\n<div><span>1. IBAN del conto di pagamento del beneficiario o qualsiasi altro identificatore che determini in modo inequivocabile e fornisca l&#8217;ubicazione del beneficiario, o quando tali identificatori non sono disponibili;<\/span><\/div>\n<div><span>2. VIC o qualsiasi altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo inequivocabile e fornisca l&#8217;ubicazione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario.<\/span><\/div>\n<div><span>(7) Il registro di cui al par.\u00a01 e 2 devono essere conservati in un formato elettronico determinato dalle norme per l&#8217;applicazione della legge, e devono essere conservati per un periodo di tre anni solari dalla fine dell&#8217;anno solare in cui \u00e8 stato effettuato il pagamento.<\/span><\/div>\n<div><span>(8) Il registro di cui al par.\u00a01 e 2 contiene le seguenti informazioni:<\/span><\/div>\n<div><span>1. BIC o altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo univoco il prestatore di servizi di pagamento;<\/span><\/div>\n<div><span>2. il nome o la ragione sociale del beneficiario, come iscritto nel registro del prestatore di servizi di pagamento;<\/span><\/div>\n<div><span>3. numero di partita IVA o altro codice fiscale nazionale del destinatario;<\/span><\/div>\n<div><span>4. IBAN o, in assenza di IBAN, qualsiasi altro identificativo che identifichi inequivocabilmente e fornisca l&#8217;ubicazione del destinatario;<\/span><\/div>\n<div><span>5. BIC o qualsiasi altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo inequivocabile e fornisca l&#8217;ubicazione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario quando quest&#8217;ultimo riceve i fondi senza avere un conto di pagamento;<\/span><\/div>\n<div><span>6. l&#8217;indirizzo del destinatario come iscritto nel registro dell&#8217;eventuale prestatore di servizi di pagamento;<\/span><\/div>\n<div><span>7. dettagli di ciascun pagamento transfrontaliero;<\/span><\/div>\n<div><span>8. dati su tutti i rimborsi dei fondi versati, determinati come tali, per i pagamenti transfrontalieri di cui alla voce 7.<\/span><\/div>\n<div><span>(9) Le informazioni di cui al par.\u00a08, punti 7 e 8 contiene i seguenti dati:<\/span><\/div>\n<div><span>1. la data e l&#8217;ora del pagamento o del rimborso delle somme versate;<\/span><\/div>\n<div><span>2. l&#8217;importo e la valuta del pagamento o del rimborso dei fondi versati;<\/span><\/div>\n<div><span>3. lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto da o per conto del beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, a seconda dei casi, e le informazioni utilizzate per determinare l&#8217;origine o la destinazione del pagamento o del rimborso in ai sensi del par.\u00a05 e 6;<\/span><\/div>\n<div><span>4. ogni ulteriore informazione che identifichi univocamente il pagamento;<\/span><\/div>\n<div><span>5. se del caso, informazioni che il pagamento \u00e8 stato avviato nei locali del commerciante.<\/span><\/div>\n<div><span>(10) I prestatori di servizi di pagamento forniscono informazioni dal registro elettronico ai sensi del par.\u00a01 e 2 entro l&#8217;ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare cui si riferiscono le informazioni.\u00a0Le informazioni sono fornite elettronicamente all&#8217;Agenzia nazionale delle entrate quando il paese \u00e8 lo Stato membro d&#8217;origine del prestatore di servizi di pagamento o \u00e8 un paese ospitante quando il prestatore di servizi di pagamento presta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d&#8217;origine.&#8221;<\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio dell\u2019Unione Europea, al fine di migliorare la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, il 18 febbraio 2020\u00a0 ha adottato un pacchetto legislativo volto alla raccolta dei dati sui pagamenti . 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