{"id":6416,"date":"2023-04-04T15:52:34","date_gmt":"2023-04-04T15:52:34","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=6416"},"modified":"2023-04-05T07:59:11","modified_gmt":"2023-04-05T07:59:11","slug":"trasformazione-transfrontaliera-trasferimento-di-una-societa-della-unione-europea-in-bulgaria","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/04\/04\/trasformazione-transfrontaliera-trasferimento-di-una-societa-della-unione-europea-in-bulgaria\/","title":{"rendered":"Trasformazione transfrontaliera &#8211; trasferimento di una societ\u00e0 dell&#8217;Unione Europea in Bulgaria"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;Unione europea si basa sullo stato di diritto.\u00a0Ci\u00f2 significa che ogni azione intrapresa dall&#8217;UE si fonda su trattati che sono stati approvati volontariamente e democraticamente da tutti i paesi membri dell&#8217;UE.\u00a0Ad esempio, se un settore politico non \u00e8 citato in un trattato, la Commissione non pu\u00f2 proporre una legge in tale settore.<\/p>\n<p>Un trattato \u00e8 un accordo vincolante tra i paesi membri dell&#8217;UE.\u00a0Definisce gli obiettivi dell&#8217;UE, le regole per le istituzioni dell&#8217;UE, il modo in cui vengono prese le decisioni e il rapporto tra l&#8217;UE ei suoi paesi membri.<\/p>\n<p>La suddivisione in due trattati UE segue un criterio funzionale: il <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02\/DOC_1&amp;format=PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">trattato sull&#8217;Unione europea (Treaty on European Union (TEU))<\/a><\/strong> contiene le disposizioni generali che definiscono l&#8217;Unione, mentre il <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:12012E\/TXT&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))<\/a><\/strong> contiene le disposizioni specifiche relative all&#8217;Unione istituzioni e politiche.<\/p>\n<p>Al <strong>DIRITTO DI STABILIMENTO <\/strong>\u00e8 dedicato il <strong>CAPO 2<\/strong> (artt. dal 49 al 55) del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:12012E\/TXT&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Tra le disposizioni fondamentali dell&#8217;Unione Europea che hanno efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri vi sono gli <strong>Articoli 43-48 del Trattato della Comunit\u00e0 Europea<\/strong>\u00a0(ora\u00a0<strong>ARTT.49 e 54 del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:12012E\/TXT&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))<\/a><\/strong>) che <strong>vietano le restrizioni alla libert\u00e0 di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e garantiscono alle societ\u00e0 aventi la loro residenza nell\u2019Unione Europea la libert\u00e0 di stabilimento nel territorio della Comunit\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p><em><strong>\u201cIL DIRITTO DI STABILIMENTO<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Articolo 49\u00a0TFUE<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>(ex articolo 43 del TCE)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Nel quadro delle disposizioni che seguono,\u00a0<strong>le restrizioni alla libert\u00e0 di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate<\/strong>.\u00a0<strong>Tale divieto si estende altres\u00ec alle restrizioni relative all\u2019apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>La libert\u00e0 di stabilimento importa l\u2019accesso alle attivit\u00e0 autonome e al loro esercizio, nonch\u00e9 la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societ\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>Articolo 54\u00a0TFUE<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>(ex articolo 48 del TCE)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Le societ\u00e0 costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l\u2019amministrazione centrale o il centro di attivit\u00e0 principale all\u2019interno dell\u2019Unione, sono equiparate, ai fini dell\u2019applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Per societ\u00e0 si intendono le societ\u00e0 di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societ\u00e0 cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societ\u00e0 che non si prefiggono scopi di lucro.\u201d<\/em><\/p>\n<p><strong>Per libert\u00e0 di stabilimento si intende la possibilit\u00e0 di costituire e gestire un\u2019impresa o intraprendere una qualsiasi attivit\u00e0 economica in un paese della Comunita Europea, anche\u00a0tramite l\u2019apertura di agenzie, filiali e succursali.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00c8 inoltre garantito il diritto a esercitare attivit\u00e0 non salariate.<\/strong><\/p>\n<p>La\u00a0<strong>libert\u00e0 di stabilimento<\/strong>\u00a0pone il divieto di discriminare un imprenditore in base alla nazionalit\u00e0 e si divide in<\/p>\n<ul>\n<li>libert\u00e0 di stabilimento<strong>\u00a0primaria<\/strong>: quando un cittadino di uno stato membro si stabilisce in via definitiva in un altro stato per intraprendere un\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale;<\/li>\n<li>libert\u00e0 di stabilimento\u00a0<strong>secondaria<\/strong>: quando un cittadino , gi\u00e0 stabilito in uno Stato membro, esercita un\u2019attivit\u00e0 secondaria in un altro paese della CE (es. apertura di una succursale)<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019art\u00a0<strong>54\u00a0<\/strong><em><strong>TFUE equipara le societ\u00e0\u00a0costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro\u00a0e aventi una delle seguenti caratteristiche\u00a0alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>La societ\u00e0 dev&#8217;essere\u00a0<strong>costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">La conformit\u00e0 dipende dalla modalit\u00e0 di identificazione della societ\u00e0 secondo:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><strong>il criterio della sede legale<\/strong> (Nei paesi che applicano il criterio della sede legale, come la Germania, la Francia o l\u2019Austria,<strong> la societ\u00e0 viene identificata in base al luogo in cui ha la propria sede amministrativa o la sede principale dell\u2019attivit\u00e0 svolta<\/strong>. <strong>Queste societ\u00e0 non possono beneficiare della libert\u00e0 di stabilimento primaria, perch\u00e9 se spostassero la loro sede, non sarebbero pi\u00f9 validamente costituite per il paese d\u2019origine e quindi mancherebbe uno dei presupposti dati dall\u2019art 54);<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">il\u00a0<strong>criterio dell\u2019incorporazione\u00a0<\/strong>(Nei paesi che applicano il criterio dell\u2019incorporazione, come la Gran Bretagna, l\u2019Irlanda, l\u2019<strong>Italia<\/strong>, i Paesi Bassi e la Danimarca, <strong>la societ\u00e0 viene identificata in base al luogo in cui \u00e8 iscritta nel registro delle imprese<\/strong>. <strong>Queste societ\u00e0 possono, ai sensi dell\u2019art.\u00a054\u00a0<em>TFUE<\/em> , spostare la propria sede legale o amministrativa in un altro paese della UE.)<\/strong>.\u00a0I<strong>l criterio dell\u2019incorporazione \u00e8 stata scelto anche dalla\u00a0Bulgaria.<\/strong><\/p>\n<p>Per verificare se una societ\u00e0 sia costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro vale il principio del paese di origine, e quindi\u00a0<strong>possono spostare la sede in un altro paese membro della UE solo le societ\u00e0 costituite nei paesi che applicano il criterio dell\u2019incorporazione<\/strong>.<\/p>\n<p>La libert\u00e0 di stabilimento consente di scegliere fra le leggi societarie degli Stati membri quella ritenuta pi\u00f9 idonea per la creazione di una societ\u00e0 e per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale sul mercato unico<\/p>\n<p><strong>Quindi,\u00a0 In linea di principio, se nello Stato di partenza si adotta, quale criterio di collegamento e riconoscimento delle societ\u00e0, quello dell\u2019incorporazione, per cui le societ\u00e0 sono riconosciute e disciplinate sempre in base alla legge dello Stato nel quale si \u00e8 perfezionato il procedimento di costituzione, allora in questi Paesi il trasferimento all&#8217;estero delle societ\u00e0 \u00e8 ammissibile, mentre non lo \u00e8 se il Paese adotta il criterio della sede effettiva, per il quale le societ\u00e0 sono riconosciute esclusivamente in ragione del loro<\/strong><br \/>\n<strong>collegamento con il territorio.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Diciamo in linea di principio, in quanto la possibilit\u00e0 effettiva del trasferimento deve essere verificata poi, oltre che con gli eventuali temperamenti del criterio che gli Stati adottano nella pratica, anche alla luce del\u00a0regime adottato nello Stato di arrivo, ed ecco perch\u00e9 si parla di possibili conflitti tra gli ordinamenti.<\/strong><br \/>\n<strong>Se nello Stato di arrivo vige il principio dell\u2019incorporazione, il trasferimento potrebbe essere ammesso, mentre se vige il principio della sede effettiva, potrebbe non esserlo.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Ora, dato che sia l&#8217;Italia che la Bulgaria adottano il principio dell&#8217;incorporazione, \u00e8 possibile considerare in trasferimento in Bulgaria di una societ\u00e0 italiana<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La societ\u00e0 deve avere<strong>\u00a0una delle seguenti caratteristiche<\/strong>:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Sede sociale all\u2019interno della UE;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Amministrazione centrale all\u2019interno della UE;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Centro di attivit\u00e0 principale all\u2019interno della UE;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Scopo di lucro<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>In questo modo si estende la libert\u00e0 di stabilimento, data dall\u2019art. 49 alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche.<\/strong><\/p>\n<p>Nella <strong>decisione n. 1698 del 10.08.2018 del Tribunale di Sofia (\u0421\u043e\u0444\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438 \u0441\u044a\u0434 (\u0421\u0413\u0421)) al n. 1069\/2018,<\/strong>\u00a0\u00e8 stato considerato un caso interessante, in cui una societ\u00e0 costituita in Belgio, con capitale in contanti versato in euro, \u00e8 stata rifiutata da un funzionario ai sensi della registrazione , trasferimento della sede legale e nuova registrazione in Bulgaria,\u00a0<strong>non perch\u00e9 il capitale fosse depositato in euro al momento della sua costituzione in Belgio<\/strong>\u00a0, sebbene fosse rivalutato in BGN equivalente al cambio fisso,\u00a0<strong>ma perch\u00e9 il capitale in BGN \u00e8 presentato con precisione al centesimo e non in numero intero &#8211; BGN.\u00a0<\/strong>A causa di questo\u00a0<em><strong>primo rifiuto confermato<\/strong><\/em>\u00a0, la societ\u00e0 che intendeva trasferirsi in Bulgaria, con un capitale iniziale conferito al Belgio di \u20ac 7.000, che corrisponde a BGN 13.690,81,\u00a0<strong>\u00e8 stata aumentata di BGN 309,19.<\/strong><em>\u00a0<\/em>, al fine di raggiungere la cifra tonda di BGN 14.000, ed \u00e8 stata presentata una nuova domanda per il trasferimento della sede legale e per la registrazione in Bulgaria.\u00a0<strong><em>Confermato anche il secondo diniego<\/em><\/strong> dell&#8217;ufficiale di registrazione, non essendoci stata alcuna relazione del revisore dei conti della societ\u00e0 belga trasformatrice, con <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/04\/04\/delibera-n-260399-del-19-11-2020-del-tribunale-di-sofia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Delibera (\u0420\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435) n. 260399 del 19.11.2020 delTribunale di Sofia (\u0421\u043e\u0444\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438 \u0441\u044a\u0434 (\u0421\u0413\u0421)) di cui all&#8217;ordinanza\u00a0 n. 1311\/2020<\/strong><\/a> e con <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/04\/04\/decisione-della-corte-di-appello-di-sofia-n-203-del-06-04-2021\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Delibera n. 203 del 06\/04\/2021 della Corte di Appello di Sofia (\u0410\u043f\u0435\u043b\u0430\u0442\u0438\u0432\u0435\u043d \u0441\u044a\u0434 \u2013 \u0421\u043e\u0444\u0438\u044f (\u0421\u0410\u0421)) di cui all&#8217;ordinanza n. 2\/2021<\/strong><\/a>\u00a0, specificando l&#8217;iscrizione delle predette circostanze e l&#8217;iscrizione della societ\u00e0\u00a0(\u201e\u0418\u041d\u0422\u0415\u0410 \u0424\u0420\u201c \u0415\u041e\u041e\u0414, \u0415\u0418\u041a 206694003)- che ha attualmente un capitale di BGN 14.000, di cui 7.000 euro sono stati versati nel 2013 alla filiale Credit Agricole di Strasburgo, e BGN 309,19 sono stati versati sul conto bulgaro della societ\u00e0.<\/p>\n<p>Senza entrare nei dettagli, il caso non riguarda tanto il riflesso del capitale al penny o all&#8217;intero lev, ma il quadro giuridico e la regolamentazione del trasferimento della sede legale di una societ\u00e0 commerciale da uno stato membro dell&#8217;UE a un altro, che costituisce una\u00a0<strong>conversione<\/strong> .\u00a0Secondo la<strong><a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/liste.jsf?nat=or&amp;mat=or&amp;pcs=Oor&amp;jur=C%2CT%2CF&amp;num=C-378%252F10&amp;for=&amp;jge=&amp;dates=&amp;language=it&amp;pro=&amp;cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&amp;oqp=&amp;td=%3BALL&amp;avg=&amp;lg=&amp;page=1&amp;cid=5086954\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> decisione del 12 luglio 2012 nella causa C-378\/10, VALE \u00c9p\u00edt\u00e9si, ECLI:EU:C:2012:440<\/a><em> ,<\/em><\/strong> avviata mediante rinvio pregiudiziale, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE si applicano in caso di ricorso incrociato riorganizzazione transfrontaliera di una societ\u00e0, ad es.\u00a0quando una societ\u00e0 costituita in uno Stato membro trasferisce la propria sede sociale in un altro Stato membro e, a tal fine, la sua iscrizione nel registro di commercio nello Stato membro di origine \u00e8 contestualmente cancellata,\u00a0<strong>i proprietari del capitale approvano l&#8217;atto costitutivo della nuova societ\u00e0 in conformit\u00e0 con la legge dello Stato membro ospitante se quest&#8217;ultima societ\u00e0 ha presentato domanda di iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro ospitante in conformit\u00e0 con la legge di quest&#8217;ultimo \/ Decisione n. 553 del 24.10.2018 del Tribunale Distrettuale (\u041e\u043a\u0440\u044a\u0436\u0435\u043d \u0441\u044a\u0434 (<em>\u041e\u0421 ) <\/em>di<em> Plovdiv n. 730\/2018<\/em>.<\/strong><\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di trasformazione transfrontaliera di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, registrate conformemente alla legislazione di uno Stato membro, in societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata disciplinate dalla legislazione di un altro Stato membro, senza necessit\u00e0 di previa costituzione e registrazione della societ\u00e0 subentrante nello Stato membro Stato di destinazione, \u00e8 espressamente disciplinato dalla <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02019L2121-20191212&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Direttiva (UE) 2019\/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 <\/strong><\/a><strong>che modifica la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02017L1132-20220812&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2017\/1132<\/a> per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere <\/strong><span style=\"color: #0000ff;\">(introducendo nel Titolo II, il Capo I, <span class=\"boldface\"><span class=\"italics\">Trasformazioni transfrontaliere, Artt. da<\/span><\/span> 86 bis a 86\u00a0<span class=\"norm\">unvicies)<\/span><\/span>\u00a0,\u00a0<strong>ma il termine per il recepimento della citata direttiva \u00e8 scaduto il 31.01.2023<\/strong>, motivo per cui, fino all&#8217;adozione delle necessarie disposizioni di legge e statutarie per l&#8217;attuazione della direttiva, le norme applicabili nella Repubblica di Bulgaria per la registrazione di una trasformazione transfrontaliera di una societ\u00e0 registrata in un altro stato membro in una societ\u00e0 registrata nella Repubblica di Bulgaria sono proprio le disposizioni dell&#8217;art. 265\u0433 \u2013 265\u0441\u00a0del <strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/laws\/ldoc\/-14917630\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice Commerciale\u00a0<\/a><\/strong><a href=\"https:\/\/lex.bg\/laws\/ldoc\/-14917630\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">(\u0422\u042a\u0420\u0413\u041e\u0412\u0421\u041a\u0418 \u0417\u0410\u041a\u041e\u041d)<\/a> e 56\u0432 \u2013 56\u0435 del <a href=\"https:\/\/lex.bg\/laws\/ldoc\/2135545013\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Regolamento n. 1 del 14.02.2007<\/strong><\/a> \/ <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/04\/04\/delibera-n-260399-del-19-11-2020-del-tribunale-di-sofia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Delibera (\u0420\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435) n. 260399 del 19.11.2020 delTribunale di Sofia (\u0421\u043e\u0444\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438 \u0441\u044a\u0434 (\u0421\u0413\u0421)) di cui all&#8217;ordinanza\u00a0 n. 1311\/2020<\/strong><\/a>\u00a0\/.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Unione europea si basa sullo stato di diritto.\u00a0Ci\u00f2 significa che ogni azione intrapresa dall&#8217;UE si fonda su trattati che sono stati approvati volontariamente e democraticamente da tutti i paesi membri dell&#8217;UE.\u00a0Ad esempio, se un settore politico non \u00e8 citato in un trattato, la Commissione non pu\u00f2 proporre una legge in tale settore. 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