{"id":5927,"date":"2023-03-09T14:24:54","date_gmt":"2023-03-09T14:24:54","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=5927"},"modified":"2023-03-09T15:40:56","modified_gmt":"2023-03-09T15:40:56","slug":"direttiva-ue-2022-2561-ue-direttiva-sulla-qualificazione-iniziale-e-formazione-periodica-dei-conducenti-di-taluni-veicoli-stradali-adibiti-al-trasporto-di-merci-o-passeggeri","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/03\/09\/direttiva-ue-2022-2561-ue-direttiva-sulla-qualificazione-iniziale-e-formazione-periodica-dei-conducenti-di-taluni-veicoli-stradali-adibiti-al-trasporto-di-merci-o-passeggeri\/","title":{"rendered":"Direttiva UE &#8211; 2022\/2561\/UE &#8211; Direttiva sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri"},"content":{"rendered":"<h1>Direttiva UE &#8211; 2022\/2561\/UE &#8211; CQC iniziale e periodica<\/h1>\n<div id=\"text\">\n<p><strong>OGGETTO: Direttiva sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione).<\/strong><\/p>\n<p>DIRETTIVA (UE) 2022\/2561 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<br \/>\ndel 14 dicembre 2022<\/p>\n<p>Direttiva sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione).<\/p>\n<p>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL\u2019UNIONE EUROPEA,<br \/>\nvisto il trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, in particolare l\u2019articolo 91,<br \/>\nvista la proposta della Commissione europea,<br \/>\nprevia trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,<br \/>\nvisto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(1)<\/sup>,<br \/>\nprevia consultazione del Comitato delle regioni,<br \/>\ndeliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>(2)<\/sup>,<br \/>\nconsiderando quanto segue:<\/p>\n<p><strong>(1)<\/strong>\u00a0La\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2003\/59\/CE<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)<\/sup>\u00a0ha subito varie e sostanziali modifiche<sup>(4)<\/sup>. A fini di chiarezza e razionalizzazione, \u00e8 opportuno procedere alla sua codificazione.<br \/>\n<strong>(2)<\/strong>\u00a0Nel libro bianco del 28 marzo 2011, intitolato \u00ab<em>Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti \u2013 Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile<\/em>\u00bb, la Commissione ha fissato un obiettivo \u00ab<em>zero vittime<\/em>\u00bb in funzione del quale l\u2019Unione dovrebbe approssimarsi al risultato di azzerare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2050.<br \/>\n<strong>(3)<\/strong>\u00a0Nella comunicazione sugli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, intitolata \u00ab<em>Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale<\/em>\u00bb, la Commissione ha proposto l\u2019obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero totale delle vittime della strada nell\u2019Unione entro il 2020, a partire dal 2010. Per conseguire questo obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici, tra cui il miglioramento dell\u2019istruzione e della formazione degli utenti della strada e la protezione degli utenti vulnerabili.<br \/>\n<strong>(4)<\/strong>\u00a0Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Tale obiettivo di riduzione delle emissioni contribuir\u00e0 a soddisfare gli obiettivi a lungo termine dell\u2019accordo di Parigi adottato nel 2015 nell\u2019ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici<sup>(5)<\/sup>, e tutti i settori dell\u2019economia dovrebbero contribuire al conseguimento dello stesso. Il settore dei trasporti necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell\u2019efficienza energetica. Si dovrebbero compiere progressi verso una mobilit\u00e0 a basse emissioni, tra l\u2019altro attraverso la ricerca e l\u2019introduzione dei progressi tecnologici gi\u00e0 disponibili. \u00c8 necessario che i conducenti siano formati in maniera adeguata affinch\u00e9 adottino uno stile di guida il pi\u00f9 efficiente possibile.<br \/>\n<strong>(5)<\/strong>\u00a0Per consentire ai conducenti di conformarsi alle esigenze relative all\u2019evoluzione del mercato dei trasporti su strada, \u00e8 opportuno applicare a tutti i conducenti, indipendentemente dal fatto che guidino a titolo indipendente o subordinato, per conto proprio o per conto terzi, la normativa dell\u2019Unione.<br \/>\n<strong>(6)<\/strong>\u00a0\u00c8 opportuno che norme dell\u2019Unione sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada mirino a garantire che il conducente tramite la sua qualificazione possieda il livello necessario sia per l\u2019accesso all\u2019attivit\u00e0 di guida sia per l\u2019esercizio di tale attivit\u00e0.<br \/>\n<strong>(7)<\/strong>\u00a0In particolare, l\u2019obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica \u00e8 inteso a migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza del conducente, anche in occasione di operazioni effettuate dal conducente con il veicolo in sosta. Inoltre, la modernit\u00e0 del lavoro di conducente dovrebbe destare interesse per tale mestiere presso i giovani, il che dovrebbe contribuire all\u2019assunzione di nuovi conducenti in un\u2019epoca di penuria.<br \/>\n<strong>(8)<\/strong>\u00a0Per evitare disparit\u00e0 nelle condizioni di concorrenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi all\u2019attivit\u00e0 di guida eseguita sia dai cittadini di uno Stato membro sia dai cittadini di paesi terzi, dipendenti o utilizzati da un\u2019impresa stabilita in uno Stato membro.<br \/>\n<strong>(9)<\/strong>\u00a0\u00c8 auspicabile, in ossequio ai principi del diritto dell\u2019Unione, esonerare dall\u2019applicazione della presente direttiva i conducenti dei veicoli utilizzati per effettuare trasporti il cui impatto sulla sicurezza stradale \u00e8 considerato minimo ovvero laddove i requisiti della presente direttiva impongano un onere economico o sociale sproporzionato.<br \/>\n<strong>(10)<\/strong>\u00a0\u00c8 opportuno che siano disposte deroghe in relazione a situazioni in cui la guida non \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 principale del conducente e l\u2019obbligo di conformarsi ai requisiti della presente direttiva imporrebbe un onere sproporzionato per i conducenti. In generale, la guida non \u00e8 ritenuta essere l\u2019attivit\u00e0 principale del conducente se occupa meno del 30% dell\u2019orario di lavoro mensile continuativo.<br \/>\n<strong>(11)<\/strong>\u00a0Qualora la guida non sia frequente, abbia luogo in zone rurali e sia eseguita da conducenti per approvvigionare la propria impresa, le deroghe dovrebbero applicarsi a condizione che la sicurezza stradale sia comunque garantita. A causa delle diverse condizioni presenti nelle zone rurali all\u2019interno dell\u2019Unione in termini geografici, climatici e di densit\u00e0 demografica, gli Stati membri dovrebbero avere la facolt\u00e0 di agire secondo discrezionalit\u00e0 nel determinare se tale guida possa essere considerata occasionale e se tale deroga abbia un\u2019incidenza sulla sicurezza stradale, ad esempio in base al tipo di strada, al volume di traffico o alla presenza di utenti della strada vulnerabili.<br \/>\n<strong>(12)<\/strong>\u00a0Dato che all\u2019interno dell\u2019Unione variano le distanze che le persone che lavorano nei settori dell\u2019agricoltura, dell\u2019orticoltura, della silvicoltura, dell\u2019allevamento e della pesca, esenti dalla presente direttiva, devono percorrere nel corso della loro attivit\u00e0, \u00e8 opportuno lasciare agli Stati membri la possibilit\u00e0 di stabilire, nel loro diritto nazionale, le distanze massime consentite alle quali si applicano le deroghe, calcolate dal luogo in cui si trova l\u2019impresa.<br \/>\n<strong>(13)<\/strong>\u00a0Per stabilire che il conducente rispetta i suoi obblighi, gli Stati membri dovrebbero rilasciare al conducente un certificato di abilitazione professionale (CAP) comprovante la sua qualificazione iniziale o la sua formazione periodica.<br \/>\n<strong>(14)<\/strong>\u00a0Gli Stati membri, al fine di agevolare l\u2019attuazione delle disposizioni relative alla qualificazione iniziale, dovrebbero poter scegliere tra varie opzioni.<br \/>\n<strong>(15)<\/strong>\u00a0Al fine di mantenere la qualificazione di conducenti, i conducenti in attivit\u00e0 dovrebbero essere obbligati a svolgere una riqualificazione periodica delle conoscenze essenziali per la loro professione.<br \/>\n<strong>(16)<\/strong>\u00a0I conducenti esentati dall\u2019obbligo di qualificazione iniziale dovrebbero, pur continuando a beneficiare della deroga, essere tenuti comunque ad effettuare formazioni periodiche per assicurare che le proprie conoscenze delle materie necessarie allo svolgimento del loro lavoro restino aggiornate.<br \/>\n<strong>(17)<\/strong>\u00a0I requisiti minimi da soddisfare nel quadro della qualificazione iniziale e della formazione periodica riguardano le norme di sicurezza da rispettare durante la guida e quando il veicolo \u00e8 in sosta. Lo sviluppo della guida preventiva (anticipazione dei rischi, presa in considerazione degli altri utenti stradali), da attuare congiuntamente alla razionalizzazione del consumo di carburante, dovrebbe avere effetti positivi sia per la societ\u00e0 sia per lo stesso settore dei trasporti stradali.<br \/>\n<strong>(18)<\/strong>\u00a0La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dal conducente che sia divenuto titolare della patente di guida necessaria all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di guida in una data anteriore a quella prevista per ottenere il CAP comprovante la qualificazione iniziale o la formazione periodica corrispondenti.<br \/>\n<strong>(19)<\/strong>\u00a0Soltanto i centri di formazione che hanno ottenuto un\u2019autorizzazione rilasciata dalle autorit\u00e0 competenti degli Stati membri dovrebbero poter organizzare i corsi di formazione previsti nell\u2019ambito della qualificazione iniziale e della formazione periodica. Al fine di garantire la qualit\u00e0 di tali centri autorizzati, le autorit\u00e0 competenti dovrebbero fissare criteri armonizzati di autorizzazione, fra cui quello di una consolidata professionalit\u00e0.<br \/>\n<strong>(20)<\/strong>\u00a0\u00c8 opportuno affidare non solo alle autorit\u00e0 competenti degli Stati membri, ma anche a qualsiasi entit\u00e0 da esse designata, il compito di organizzare gli esami previsti nell\u2019ambito della qualificazione iniziale e della formazione periodica. Alla luce dell\u2019importanza che la presente direttiva riveste per la sicurezza stradale e per l\u2019uguaglianza delle condizioni di concorrenza, le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri dovrebbero controllare tali esami.<br \/>\n<strong>(21)<\/strong>\u00a0\u00c8 opportuno che gli Stati membri impongano il completamento del primo corso di formazione periodica e rilascino al conducente il CAP corrispondente entro i cinque anni successivi o alla data di rilascio del CAP comprovante la qualificazione iniziale o allo scadere della data limite fissata affinch\u00e9 i conducenti facciano valere i loro diritti acquisiti. Dovrebbero essere consentite anche riduzioni o proroghe di tali termini. Dopo il primo corso di formazione periodica, il conducente dovrebbe seguire una formazione periodica ogni cinque anni.<br \/>\n<strong>(22)<\/strong>\u00a0Per attestare che il conducente cittadino di uno Stato membro \u00e8 titolare di uno dei CAP previsti dalla presente direttiva e per agevolare il riconoscimento reciproco dei vari CAP, gli Stati membri dovrebbero apporre il codice dell\u2019Unione armonizzato previsto a tal fine, corredato della data di scadenza del codice, sulla patente di guida oppure sulla \u00ab<em>carta di qualificazione del conducente<\/em>\u00bb, reciprocamente riconosciuta dagli Stati membri, secondo il modello standard raffigurato nell\u2019allegato II della presente direttiva. Tale carta dovrebbe soddisfare gli stessi requisiti in materia di sicurezza della patente di guida, data l\u2019importanza dei diritti che essa conferisce per la sicurezza stradale e l\u2019uguaglianza delle condizioni di concorrenza.<br \/>\n<strong>(23)<\/strong>\u00a0Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero procedere a uno scambio di informazioni per via elettronica in merito ai CAP. Essi dovrebbero sviluppare la necessaria piattaforma elettronica, tenendo conto di un\u2019analisi costi-benefici da parte della Commissione, compresa la possibilit\u00e0 di ampliare la rete dell\u2019UE delle patenti di guida istituita a norma della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(6)<\/sup>. Tra gli altri benefici, ci\u00f2 consentir\u00e0 agli Stati membri di accedere facilmente alle informazioni relative alle attivit\u00e0 di formazione completate che non sono documentate sulla patente di guida del conducente. \u00c8 importante che gli Stati membri e la Commissione facciano sforzi per sviluppare ulteriormente tale funzionalit\u00e0, con l\u2019obiettivo di un accesso in tempo reale durante i controlli su strada.<br \/>\n<strong>(24)<\/strong>\u00a0Tenendo conto degli sviluppi nell\u2019ambito della formazione e dell\u2019istruzione e al fine di migliorare il contributo della presente direttiva alla sicurezza stradale e la pertinenza della formazione per i conducenti, nell\u2019ambito dei corsi di formazione dovrebbero essere ulteriormente approfonditi temi connessi alla sicurezza stradale, come la percezione del pericolo, la tutela degli utenti della strada vulnerabili, in particolare i pedoni, i ciclisti e le persone a mobilit\u00e0 ridotta, la guida mirata al risparmio di carburante, la guida in condizioni meteorologiche estreme e i trasporti eccezionali. In tale contesto, i corsi dovrebbero riguardare anche i sistemi di trasporto intelligenti e dovrebbero evolvere per stare al passo con gli sviluppi tecnologici.<br \/>\n<strong>(25)<\/strong>\u00a0Agli Stati membri dovrebbe essere prospettata chiaramente un\u2019opzione che permetta loro di migliorare e modernizzare le prassi di formazione con l\u2019uso di strumenti delle tecnologie dell\u2019informazione e della comunicazione (TIC), come l\u2019e-learning e l\u2019apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la qualit\u00e0 della formazione. Nel migliorare e modernizzare le prassi di formazione mediante strumenti TIC \u00e8 importante tenere in conto che alcuni temi specifici richiedono una formazione pratica e non possono essere adeguatamente affrontati con tali strumenti di apprendimento: per esempio il montaggio delle catene da neve o il fissaggio dei carichi, o altri elementi relativi alla formazione in cui l\u2019aspetto pratico \u00e8 importante. La formazione pratica potrebbe consistere nella guida, anche se non necessariamente. Una parte consistente della formazione prescritta dalla presente direttiva dovrebbe essere effettuata in un centro di formazione autorizzato.<br \/>\n<strong>(26)<\/strong>\u00a0Per mantenere la coerenza tra le diverse tipologie di formazione prescritte dalla legislazione dell\u2019Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilit\u00e0 di combinare vari tipi di formazione pertinenti: ad esempio dovrebbe essere loro possibile combinare formazione sul trasporto di merci pericolose, sulla sensibilizzazione nei confronti della disabilit\u00e0 o sul trasporto degli animali, con la formazione di cui alla presente direttiva.<br \/>\n<strong>(27)<\/strong>\u00a0Onde evitare che, per effetto di prassi divergenti tra gli Stati membri, sia ostacolato il riconoscimento reciproco e limitato il diritto dei conducenti a seguire corsi di formazione periodica nello Stato membro in cui esercitano le loro attivit\u00e0, le autorit\u00e0 degli Stati membri dovrebbero essere tenute, qualora la formazione completata non possa essere indicata sulla patente di guida, a rilasciare una carta di qualificazione del conducente, nella forma prescritta dal modello standard raffigurato nell\u2019allegato II della presente direttiva, che garantir\u00e0 il riconoscimento reciproco per ogni conducente che possiede i requisiti previsti dalla presente direttiva.<br \/>\n<strong>(28)<\/strong>\u00a0L\u2019uso degli attestati di conducente da parte dei conducenti di paesi terzi quale prova della conformit\u00e0 alle prescrizioni relative alla formazione potrebbe costituire un ostacolo per i conducenti stessi allorch\u00e9 il trasportatore restituisca l\u2019attestato alle autorit\u00e0 che l\u2019hanno rilasciato, in particolare quando tali conducenti desiderano assumere un impiego in un altro Stato membro. Al fine di evitare che in questo tipo di situazioni i conducenti siano obbligati a ripetere la formazione in caso di nuovo impiego, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a scambiare informazioni sulle qualificazioni del conducente.<br \/>\n<strong>(29)<\/strong>\u00a0Per quanto riguarda i conducenti cittadini di un paese terzo cui si applica la presente direttiva, andrebbero previste disposizioni specifiche di certificazione.<br \/>\n<strong>(30)<\/strong>\u00a0Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, \u00e8 opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all\u2019articolo 290 del trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I e II della presente direttiva. \u00c8 di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell\u2019accordo interistituzionale \u00ab<em>Legiferare meglio<\/em>\u00bb del 13 aprile 2016<sup>(7)<\/sup>. In particolare, al fine di garantire la parit\u00e0 di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.<br \/>\n<strong>(31)<\/strong>\u00a0Poich\u00e9 l\u2019obiettivo della presente direttiva, vale a dire la previsione di norme dell\u2019Unione relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di determinati veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, non pu\u00f2 essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni affrontate nella direttiva, pu\u00f2 essere conseguito meglio a livello di Unione, quest\u2019ultima pu\u00f2 intervenire in base al principio di sussidiariet\u00e0 sancito dall\u2019articolo 5 del trattato sull\u2019Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto \u00e8 necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalit\u00e0 enunciato nello stesso articolo.<br \/>\n<strong>(32)<\/strong>\u00a0\u00c8 opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui alla parte B dell\u2019allegato IV,<\/p>\n<p>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:<\/p>\n<p><strong>Articolo 1<\/strong><br \/>\n<strong>Ambito di applicazione<\/strong><br \/>\nLa presente direttiva si applica all\u2019attivit\u00e0 di guida:<br \/>\na) dei cittadini di uno Stato membro, e<br \/>\nb) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un\u2019impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa (in seguito denominati \u00abconducenti\u00bb) che effettuano trasporti su strada all\u2019interno dell\u2019Unione, su strade aperte all\u2019uso pubblico per mezzo di:<br \/>\n&#8211;\u00a0veicoli per i quali \u00e8 necessaria una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E, quali definite dalla\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a>, o una patente di guida riconosciuta come equivalente,<br \/>\n&#8211;\u00a0veicoli per i quali \u00e8 necessaria una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E, quali definite dalla\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a>, o una patente di guida riconosciuta come equivalente.<br \/>\nAi fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno pi\u00f9 (\u00ab+\u00bb) vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all\u2019allegato III della presente direttiva.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2<\/strong><br \/>\n<strong>Deroghe<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0La presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:<br \/>\na) la cui velocit\u00e0 massima autorizzata non supera i 45 km\/h;<br \/>\nb) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell\u2019ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto \u00e8 effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;<br \/>\nc) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;<br \/>\nd) per i quali \u00e8 necessaria una patente di guida di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimit\u00e0 della pi\u00f9 vicina sede di manutenzione utilizzata dall\u2019operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l\u2019attivit\u00e0 principale del conducente;<br \/>\ne) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;<br \/>\nf) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di abilitazione professionale (CAP), conformemente all\u2019articolo 6 e all\u2019articolo 8, paragrafo 1, purch\u00e9 non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali;<br \/>\ng) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;<br \/>\nh) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l\u2019attivit\u00e0 principale del conducente.<br \/>\nCon riguardo al primo comma, lettera f), la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, conformemente all\u2019articolo 6 e all\u2019articolo 8, paragrafo 1, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell\u2019ambito dell\u2019apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un\u2019altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0La presente direttiva non si applica qualora ricorrano tutte le circostanze seguenti:<br \/>\na) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare la propria impresa;<br \/>\nb) i conducenti non offrono servizi di trasporto;<br \/>\nc) gli Stati membri ritengono che il trasporto \u00e8 occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0La presente direttiva non si applica ai conducenti dei veicoli utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell\u2019ambito della loro attivit\u00e0 di impresa, salvo quando la guida non rientri nell\u2019attivit\u00e0 principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l\u2019impresa proprietaria del veicolo o che l\u2019ha preso a noleggio o in leasing.<\/p>\n<p><strong>Articolo 3<\/strong><br \/>\n<strong>Qualificazione e formazione<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0L\u2019attivit\u00e0 di guida di cui all\u2019articolo 1 \u00e8 subordinata ad un obbligo di qualificazione iniziale ed a un obbligo di formazione periodica. A tal fine gli Stati membri prevedono:<br \/>\na) un sistema di qualificazione iniziale<br \/>\nGli Stati membri scelgono una delle due opzioni seguenti:<br \/>\ni) un\u2019opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame<br \/>\nA norma della sezione 2, punto 2.1, dell\u2019allegato I, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa \u00e8 certificata dal rilascio del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 1, lettera a);<br \/>\nii) un\u2019opzione che prevede solo esami<br \/>\nA norma della sezione 2, punto 2.2, dell\u2019allegato I, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bens\u00ec soltanto degli esami teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, essa \u00e8 certificata dal rilascio del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 1, lettera b).<br \/>\nTuttavia, uno Stato membro pu\u00f2 autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel proprio territorio prima di aver ottenuto il CAP, qualora stia partecipando ad un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell\u2019ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) possono essere effettuati per stadi;<br \/>\nb) un sistema di formazione periodica<br \/>\nA norma della sezione 4 dell\u2019allegato I, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi ed \u00e8 sancita dal rilascio del CAP di cui all\u2019articolo 8, paragrafo 1.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri possono inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all\u2019articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettera b), e all\u2019articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera b).<br \/>\nA norma della sezione 3 dell\u2019allegato I, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa \u00e8 sancita dal rilascio del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 2.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri possono esonerare il conducente che ha ottenuto il certificato di abilitazione professionale di cui al\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1265\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1071\/2009<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(8)<\/sup>\u00a0dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e al paragrafo 2 del presente articolo, per le materie incluse nell\u2019esame previsto ai sensi del suddetto regolamento e, se del caso, dall\u2019obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie.<\/p>\n<p><strong>Articolo 4<\/strong><br \/>\n<strong>Diritti acquisiti<\/strong><br \/>\nSono esentati dall\u2019obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:<br \/>\na) titolari di una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al pi\u00f9 tardi il 9 settembre 2008;<br \/>\nb) titolari di una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al pi\u00f9 tardi il 9 settembre 2009.<\/p>\n<p><strong>Articolo 5<\/strong><br \/>\n<strong>Qualificazione iniziale<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Per accedere alla qualificazione iniziale non \u00e8 richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci pu\u00f2 guidare:<br \/>\na) a partire dai 18 anni di et\u00e0:<br \/>\ni) veicoli delle categorie di patente di guida C e C + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 1;<br \/>\nii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1 + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 2;<br \/>\nb) a partire dai 21 anni di et\u00e0, veicoli delle categorie di patente di guida C e C + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 2.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri pu\u00f2 guidare:<br \/>\na) a partire dai 21 anni di et\u00e0:<br \/>\ni) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, nonch\u00e9 veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1 + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 2.<br \/>\nGli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di et\u00e0, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 1;<br \/>\nii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 1.<br \/>\nGli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 20 anni di et\u00e0, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 1. L\u2019et\u00e0 pu\u00f2 essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;<br \/>\nb) a partire dai 23 anni di et\u00e0, veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 2.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Fatti salvi i limiti di et\u00e0 di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all\u2019articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati da tale CAP per tutte le altre categorie di veicoli di cui al paragrafo stesso.<br \/>\nQueste disposizioni si applicano in modo analogo ai conducenti che effettuano trasporti di passeggeri per la categoria di veicoli di cui al paragrafo 3.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attivit\u00e0 per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all\u2019articolo 6 non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 6<\/strong><br \/>\n<strong>CAP comprovante la qualificazione iniziale<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Un CAP pu\u00f2 essere rilasciato per comprovare una qualificazione iniziale nelle circostanze seguenti:<br \/>\na) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame<br \/>\nA norma dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lo Stato membro impone all\u2019aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorit\u00e0 competenti ai sensi della sezione 5 dell\u2019allegato I (\u00abcentro di formazione autorizzato\u00bb). Tali corsi vertono su tutte le materie indicate nella sezione 1 dell\u2019allegato I. La formazione si conclude con il superamento dell\u2019esame di cui alla sezione 2, punto 2.1, dell\u2019allegato I. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o qualsiasi entit\u00e0 da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell\u2019allegato I richiesto da tale sezione. Le autorit\u00e0 o le entit\u00e0 summenzionate sorvegliano l\u2019esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.<br \/>\nb) CAP rilasciato sulla base di esami<br \/>\nA norma dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), lo Stato membro impone all\u2019aspirante conducente il superamento degli esami, teorici e pratici, di cui alla sezione 2, punto 2.2, dell\u2019allegato I. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o qualsiasi entit\u00e0 da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell\u2019allegato I richiesto da tale sezione. Tali autorit\u00e0 o entit\u00e0 sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Un CAP pu\u00f2 essere rilasciato per comprovare una qualificazione iniziale accelerata.<br \/>\nA norma dell\u2019articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro impone all\u2019aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui alla sezione 1 dell\u2019allegato I.<br \/>\nTale formazione si conclude con l\u2019esame di cui alla sezione 3 dell\u2019allegato I. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o qualsiasi entit\u00e0 da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell\u2019allegato I richiesto da tale sezione. Tali autorit\u00e0 o entit\u00e0 sorvegliano l\u2019esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.<\/p>\n<p><strong>Articolo 7<\/strong><br \/>\n<strong>Formazione periodica<\/strong><br \/>\nLa formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attivit\u00e0 lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell\u2019impatto ambientale della guida.<br \/>\nTale formazione \u00e8 organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformit\u00e0 della sezione 5 dell\u2019allegato I. La formazione consiste nell\u2019insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di strumenti TIC o con simulatori di alta qualit\u00e0. In caso di trasferimento presso un\u2019altra impresa, si tiene conto della formazione periodica gi\u00e0 effettuata dal conducente.<br \/>\nLa formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui alla sezione 1 dell\u2019allegato I. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 8<\/strong><br \/>\n<strong>CAP comprovante la formazione periodica<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Al termine della formazione periodica di cui all\u2019articolo 7, le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante il completamento della formazione periodica.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Il titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6 frequenta un primo corso di formazione periodica nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP.<br \/>\nGli Stati membri possono ridurre o prorogare il termine di cui al primo comma, in particolare allo scopo di farlo coincidere con la data di scadenza della validit\u00e0 della patente di guida. Tuttavia, tale termine non pu\u00f2 essere n\u00e9 inferiore a tre anni n\u00e9 superiore a sette anni.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 o ai sensi dell\u2019articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2003\/59\/CE<\/a>\u00a0segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validit\u00e0 del CAP comprovante il completamento della formazione periodica.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Il titolare del CAP di cui all\u2019articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonch\u00e9 il conducente di cui all\u2019articolo 4 che non esercitano pi\u00f9 la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l\u2019esercizio della professione.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0I conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di guida di cui all\u2019articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono esentati dall\u2019obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per qualsiasi altra categoria prevista nei suddetti paragrafi.<\/p>\n<p><strong>Articolo 9<\/strong><br \/>\n<strong>Luogo di svolgimento della formazione<\/strong><br \/>\nI conducenti di cui all\u2019articolo 1, lettera a), della presente direttiva acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all\u2019articolo 5 della presente direttiva nello Stato membro di residenza quale definita all\u2019articolo 12 della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a>.<br \/>\nI conducenti di cui all\u2019articolo 1, lettera b), acquisiscono tale qualificazione iniziale nello Stato membro in cui \u00e8 stabilita l\u2019impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.<br \/>\nI conducenti di cui all\u2019articolo 1, lettera a), e all\u2019articolo 1, lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all\u2019articolo 7 nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.<\/p>\n<p><strong>Articolo 10<\/strong><br \/>\n<strong>Codice dell\u2019Unione<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri, tenendo conto dell\u2019articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all\u2019articolo 8 della presente direttiva, appongono il codice armonizzato dell\u2019Unione, \u00ab95\u00bb, di cui all\u2019allegato I della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a>, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:<br \/>\n&#8211;\u00a0sulla patente di guida, oppure<br \/>\n&#8211;\u00a0sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello standard raffigurato nell\u2019allegato II della presente direttiva.<br \/>\nSe le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro in cui \u00e8 stato conseguito il CAP non possono apporre il codice armonizzato dell\u2019Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente.<br \/>\nGli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta di qualificazione del conducente, le autorit\u00e0 competenti accertano che la patente di guida sia in corso di validit\u00e0 per la categoria di veicoli interessata.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Ai conducenti di cui all\u2019articolo 1, lettera b), della presente direttiva che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci \u00e8 consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l\u2019attestato di conducente previsto dal\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1266\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1072\/2009<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(9)<\/sup>, a condizione che rechi il codice dell\u2019Unione, \u00ab95\u00bb. Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell\u2019Unione, \u00ab95\u00bb, nella sezione dell\u2019attestato riservata alle note qualora il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Gli attestati di conducente che non recano il codice dell\u2019Unione, \u00ab95\u00bb, e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020, a norma dell\u2019articolo 5 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1266\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1072\/2009<\/a>, in particolare del paragrafo 7, al fine di certificare la conformit\u00e0 alle prescrizioni sulla formazione previste dalla presente direttiva sono accettati come prova di qualificazione fino alla loro data di scadenza.<\/p>\n<p><strong>Articolo 11<\/strong><br \/>\n<strong>Rete per l\u2019applicazione delle disposizioni<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri procedono, ai fini dell\u2019applicazione delle disposizioni, allo scambio di informazioni sui CAP rilasciati o revocati. A tal fine, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano una rete elettronica o si adoperano ai fini dell\u2019estensione di una rete esistente, tenendo conto di una valutazione, da parte della Commissione, circa la soluzione pi\u00f9 efficace in termini di costi.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0La rete pu\u00f2 contenere informazioni contenute nei CAP e informazioni relative alle procedure amministrative relative ai CAP.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 il trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della presente direttiva, in particolare per quanto concerne le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva, in conformit\u00e0 al regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)<\/sup>.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0L\u2019accesso alla rete \u00e8 protetto. Gli Stati membri possono concedere l\u2019accesso solo alle autorit\u00e0 competenti responsabili per l\u2019attuazione e il controllo dell\u2019osservanza della presente direttiva.<\/p>\n<p><strong>Articolo 12<\/strong><br \/>\n<strong>Adeguamento al progresso scientifico e tecnologico<\/strong><br \/>\nAlla Commissione \u00e8 conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all\u2019articolo 13 riguardo alla modifica degli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.<\/p>\n<p><strong>Articolo 13<\/strong><br \/>\n<strong>Esercizio della delega<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Il potere di adottare atti delegati \u00e8 conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Il potere di adottare atti delegati di cui all\u2019articolo 12 \u00e8 conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al pi\u00f9 tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere \u00e8 tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al pi\u00f9 tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0La delega di potere di cui all\u2019articolo 12 pu\u00f2 essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validit\u00e0 degli atti delegati gi\u00e0 in vigore.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Prima dell\u2019adozione dell\u2019atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell\u2019accordo interistituzionale \u00abLegiferare meglio\u00bb del 13 aprile 2016.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne d\u00e0 contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0L\u2019atto delegato adottato ai sensi dell\u2019articolo 12 entra in vigore solo se n\u00e9 il Parlamento europeo n\u00e9 il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso \u00e8 stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine \u00e8 prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.<\/p>\n<p><strong>Articolo 14<\/strong><br \/>\n<strong>Abrogazione<\/strong><br \/>\nLa\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2003\/59\/CE<\/a>, come modificata dagli atti di cui alla parte A dell\u2019allegato IV, \u00e8 abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui alla parte B dell\u2019allegato IV.<br \/>\nI riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all\u2019allegato V.<\/p>\n<p><strong>Articolo 15<\/strong><br \/>\n<strong>Entrata in vigore<\/strong><br \/>\nLa presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p><strong>Articolo 16<\/strong><br \/>\n<strong>Destinatari<\/strong><br \/>\nGli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.<\/p>\n<p>Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022<\/p>\n<p>Per il Parlamento europeo<br \/>\nLa presidente<br \/>\nR. METSOLA<\/p>\n<p>Per il Consiglio<br \/>\nIl presidente<br \/>\nM. BEK<\/p>\n<p><sup>(1) GU C 155 del 30.4.2021, pag. 78.<\/sup><br \/>\n<sup>(2) Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell\u20198 dicembre 2022.<\/sup><br \/>\n<sup>(3) Direttiva 2003\/59\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820\/85 del Consiglio e la direttiva 91\/439\/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76\/914\/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).<\/sup><br \/>\n<sup>(4) Si veda l\u2019allegato IV, parte A.<\/sup><br \/>\n<sup>(5) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.<\/sup><br \/>\n<sup>(6) Direttiva 2006\/126\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).<\/sup><br \/>\n<sup>(7) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.<\/sup><br \/>\n<sup>(8) Regolamento (CE) n. 1071\/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l\u2019attivit\u00e0 di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96\/26\/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).<\/sup><br \/>\n<sup>(9) Regolamento (CE) n. 1072\/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l\u2019accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).<\/sup><br \/>\n<sup>(10<\/sup><sup>) Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95\/46\/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).<\/sup><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato I<\/strong><em>\u00a0al Regolamento UE 2561\/2022<\/em><\/p>\n<p><strong>REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sezione 1:<\/strong><br \/>\n<strong>Elenco delle materie<\/strong><br \/>\nLe conoscenze da prendere in considerazione per l\u2019accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti di guida.<br \/>\nIl livello minimo di qualificazione deve essere paragonabile almeno al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche di cui all\u2019allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008<sup>(1)<\/sup>.<br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0<strong>Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza<\/strong><br \/>\n<em>Tutte le patenti di guida<\/em><br \/>\n<strong>1.1.<\/strong>\u00a0Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale:<br \/>\ncurve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.<br \/>\n<strong>1.2.<\/strong>\u00a0Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l\u2019usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento:<br \/>\nlimiti dell\u2019utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocit\u00e0 e rapporto del cambio, ricorso all\u2019inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilit\u00e0 (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.<br \/>\n<strong>1.3.<\/strong>\u00a0Obiettivo: capacit\u00e0 di ottimizzare il consumo di carburante:<br \/>\nottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocit\u00e0 costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonch\u00e9 conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l\u2019efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.<br \/>\n<strong>1.4.<\/strong>\u00a0Obiettivo: capacit\u00e0 di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza:<br \/>\ncogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l\u2019uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all\u2019utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonch\u00e9 essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote;<br \/>\nriconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui rischiano di determinare una situazione in cui non \u00e8 pi\u00f9 possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l\u2019incidente qualora le situazioni potenzialmente pericolose dovessero divenire reali.<br \/>\n<em>Patenti di guida C, C + E, C1, C1 + E<\/em><br \/>\n<strong>1.5.<\/strong>\u00a0Obiettivo: capacit\u00e0 di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:<br \/>\nforze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocit\u00e0 in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilit\u00e0 e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;<br \/>\ncategorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.<br \/>\n<em>Patenti di guida D, D + E, D1, D1 + E<\/em><br \/>\n<strong>1.6.<\/strong>\u00a0Obiettivo: capacit\u00e0 di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri:<br \/>\ncalibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidit\u00e0 della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d\u2019infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (persone con disabilit\u00e0, bambini).<br \/>\n<strong>1.7.<\/strong>\u00a0Obiettivo: capacit\u00e0 di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:<br \/>\nforze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocit\u00e0 in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilit\u00e0 e baricentro del veicolo.<br \/>\n<strong>2. Applicazione della normativa<\/strong><br \/>\n<em>Tutte le patenti di guida<\/em><br \/>\n<strong>2.1.<\/strong>\u00a0Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell\u2019autotrasporto e della relativa regolamentazione:<br \/>\ndurata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1199\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamenti (CE) n. 561\/2006<\/a><sup>(2)<\/sup>\u00a0e (UE)\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=2702\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n. 165\/2014<\/a><sup>(3)<\/sup>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell\u2019autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.<br \/>\n<em>Patenti di guida C, C + E, C1, C1 + E<\/em><br \/>\n<strong>2.2.<\/strong>\u00a0Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci:<br \/>\nlicenze per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.<br \/>\n<em>Patenti di guida D, D + E, D1, D1 + E<\/em><br \/>\n<strong>2.3.<\/strong>\u00a0Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone:<br \/>\ntrasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.<br \/>\n<strong>3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica<\/strong><br \/>\n<em>Tutte le patenti di guida<\/em><br \/>\n<strong>3.1.<\/strong>\u00a0Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro:<br \/>\ntipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti\/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.<br \/>\n<strong>3.2.<\/strong>\u00a0Obiettivo: capacit\u00e0 di prevenire la criminalit\u00e0 ed il traffico di clandestini:<br \/>\ninformazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilit\u00e0 degli autotrasportatori.<br \/>\n<strong>3.3.<\/strong>\u00a0Obiettivo: capacit\u00e0 di prevenire i rischi fisici:<br \/>\nprincipi di ergonomia, movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.<br \/>\n<strong>3.4.<\/strong>\u00a0Obiettivo: consapevolezza dell\u2019importanza dell\u2019idoneit\u00e0 fisica e mentale:<br \/>\nprincipi di un\u2019alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell\u2019alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell\u2019affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivit\u00e0 lavorativa\/riposo.<br \/>\n<strong>3.5.<\/strong>\u00a0Obiettivo: capacit\u00e0 di valutare le situazioni d\u2019emergenza:<br \/>\ncondotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l\u2019incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante\/dei passeggeri dell\u2019autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente.<br \/>\n<strong>3.6.<\/strong>\u00a0Obiettivo: capacit\u00e0 di comportarsi in modo da valorizzare l\u2019immagine dell\u2019azienda:<br \/>\ncondotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualit\u00e0 della prestazione del conducente per l\u2019impresa, pluralit\u00e0 dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.<br \/>\n<em>Patenti di guida C, C + E, C1, C1 + E<\/em><br \/>\n<strong>3.7.<\/strong>\u00a0Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell\u2019autotrasporto di merci e dell\u2019organizzazione del mercato:<br \/>\nl\u2019autotrasporto rispetto alle altre modalit\u00e0 di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivit\u00e0 connesse all\u2019autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivit\u00e0 ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivit\u00e0 ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell\u2019offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).<br \/>\n<em>Patenti di guida D, D + E, D1, D1 + E<\/em><br \/>\n<strong>3.8.<\/strong>\u00a0Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell\u2019autotrasporto di persone e dell\u2019organizzazione del mercato:<br \/>\nl\u2019autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalit\u00e0 di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attivit\u00e0 connesse all\u2019autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilit\u00e0, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.<\/p>\n<p><strong>Sezione 2:<\/strong><br \/>\n<strong>Qualificazione iniziale obbligatoria di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera a)<\/strong><br \/>\n<strong>2.1.<\/strong>\u00a0<strong>Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame<\/strong><br \/>\nLa qualificazione iniziale deve comprendere l\u2019insegnamento di tutte le materie comprese nell\u2019elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.<br \/>\nL\u2019aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d\u2019esame stabiliti dalla\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a>.<br \/>\nDurante la guida individuale di cui sopra, l\u2019aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente pu\u00f2 effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualit\u00e0, affinch\u00e9 sia possibile valutare l\u2019apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell\u2019alternarsi del giorno e della notte, nonch\u00e9 la capacit\u00e0 di ottimizzare il consumo di carburante.<br \/>\nGli Stati membri possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l\u2019e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualit\u00e0 elevata e l\u2019efficacia della formazione e selezionando le materie in cui \u00e8 possibile utilizzare nel modo pi\u00f9 efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un\u2019affidabile identificazione dell\u2019utente e adeguati mezzi di controllo. Gli Stati membri possono riconoscere come parte della formazione le attivit\u00e0 di formazione specifiche prescritte da altre normative dell\u2019Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivit\u00e0 di formazione prescritte dalla direttiva 2008\/68\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)<\/sup>\u00a0per il trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilit\u00e0 di cui al\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=3690\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (UE) n. 181\/2011<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)<\/sup>\u00a0e le attivit\u00e0 di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1\/2005 del Consiglio<sup>(6)<\/sup>.<br \/>\nPer i conducenti di cui all\u2019articolo 5, paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale prescritta \u00e8 di 70 ore, di cui 5 di guida individuale.<br \/>\nA formazione conclusa, le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o l\u2019entit\u00e0 da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L\u2019esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell\u2019elenco delle materie di cui alla sezione 1.<br \/>\n<strong>2.2.<\/strong>\u00a0<strong>Opzione con esami<\/strong><br \/>\nLe autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o l\u2019entit\u00e0 da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per accertare che l\u2019aspirante conducente possieda il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati.<br \/>\na) L\u2019esame di teoria consta di almeno due prove:<br \/>\ni) domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe;<br \/>\nii) analisi di un caso specifico.<br \/>\nLa durata minima dell\u2019esame di teoria \u00e8 di quattro ore.<br \/>\nb) L\u2019esame di pratica consta di due prove:<br \/>\ni) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova \u00e8 effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficolt\u00e0 che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densit\u00e0 di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l\u2019aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova \u00e8 di 90 minuti;<br \/>\nii) una prova pratica relativa almeno ai punti 1.5, 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 e 3.5. La durata minima di questa prova \u00e8 di 30 minuti.<br \/>\nI veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d\u2019esame di cui alla\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a>.<br \/>\nL\u2019esame di pratica pu\u00f2 essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualit\u00e0, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell\u2019ora del giorno o della notte.<br \/>\nPer detta prova facoltativa non \u00e8 fissata nessuna durata. Se l\u2019aspirante conducente fosse sottoposto ad essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i).<br \/>\nPer i conducenti di cui all\u2019articolo 5, paragrafo 5, l\u2019esame di teoria \u00e8 limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l\u2019esame di pratica nella sua integralit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Sezione 3:<\/strong><br \/>\n<strong>Qualificazione iniziale accelerata di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 2<\/strong><br \/>\nPer la qualificazione iniziale accelerata deve essere previsto l\u2019insegnamento di tutte le materie comprese nell\u2019elenco di cui alla sezione 1. La durata prescritta \u00e8 di 140 ore.<br \/>\nL\u2019aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d\u2019esame di cui alla\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a>.<br \/>\nDurante la guida individuale di cui sopra, l\u2019aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente pu\u00f2 effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualit\u00e0, affinch\u00e9 sia possibile valutare l\u2019apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell\u2019alternarsi del giorno e della notte, nonch\u00e9 la capacit\u00e0 di ottimizzare il consumo di carburante.<br \/>\nLe disposizioni di cui al punto 2.1, quarto comma, si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.<br \/>\nPer i conducenti di cui all\u2019articolo 5, paragrafo 5, la durata prescritta per la qualificazione iniziale accelerata \u00e8 di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.<br \/>\nA formazione conclusa, le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o l\u2019entit\u00e0 da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L\u2019esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell\u2019elenco delle materie di cui alla sezione 1.<\/p>\n<p><strong>Sezione 4:<\/strong><br \/>\n<strong>Obbligo di formazione periodica di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera b)<\/strong><br \/>\nI corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi \u00e8 di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell\u2019arco di due giorni consecutivi. In caso di e-learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un\u2019adeguata qualit\u00e0 della formazione anche selezionando le materie in cui \u00e8 possibile utilizzare nel modo pi\u00f9 efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un\u2019affidabile identificazione dell\u2019utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell\u2019attivit\u00e0 di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.<br \/>\nGli Stati membri possono valutare se riconoscere le attivit\u00e0 di formazione specifiche gi\u00e0 svolte prescritte da altre normative dell\u2019Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivit\u00e0 di formazione prescritte dalla direttiva 2008\/68\/CE per il trasporto di merci pericolose, le attivit\u00e0 di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1\/2005 e, per il trasporto delle persone, le attivit\u00e0 di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilit\u00e0 di cui al\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=3690\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (UE) n. 181\/2011<\/a>. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che la formazione specifica gi\u00e0 svolta a norma della direttiva 2008\/68\/CE per il trasporto di merci pericolose sia equivalente a due dei periodi di sette ore, a condizione che sia l\u2019unica altra formazione presa in considerazione nella formazione periodica.<\/p>\n<p><strong>Sezione 5:<\/strong><br \/>\n<strong>Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica<\/strong><br \/>\n<strong>5.1.<\/strong>\u00a0I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorit\u00e0 competenti degli Stati membri. L\u2019autorizzazione \u00e8 concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino:<br \/>\n5.1.1. un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;<br \/>\n5.1.2. qualifiche e settori di attivit\u00e0 degli insegnanti;<br \/>\n5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;<br \/>\n5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti).<br \/>\n<strong>5.2.<\/strong>\u00a0L\u2019autorit\u00e0 competente rilascia l\u2019autorizzazione per iscritto purch\u00e9 sussistano le condizioni seguenti:<br \/>\n5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;<br \/>\n5.2.2. le autorit\u00e0 competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate ed al corretto svolgimento dei corsi e degli esami;<br \/>\n5.2.3. l\u2019autorizzazione pu\u00f2 essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono pi\u00f9 soddisfatte.<br \/>\nIl centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell\u2019ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attivit\u00e0 didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un\u2019analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti.<br \/>\nIl programma didattico si attiene a quello autorizzato e verte sulle materie comprese nell\u2019elenco di cui alla sezione 1.<\/p>\n<p><sup>(1) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l\u2019apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).<\/sup><br \/>\n<sup>(2) Regolamento (CE) n. 561\/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all\u2019armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821\/85 e (CE) n. 2135\/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820\/85 del Consiglio (GU L 102 dell\u201911.4.2006, pag. 1).<\/sup><br \/>\n<sup>(3) Regolamento (UE) n. 165\/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821\/85 del Consiglio relativo all\u2019apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561\/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all\u2019armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).<\/sup><br \/>\n<sup>(4) Direttiva 2008\/68\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).<\/sup><br \/>\n<sup>(5) Regolamento (UE) n. 181\/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006\/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).<\/sup><br \/>\n<sup>(6) Regolamento (CE) n. 1\/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64\/432\/CEE e 93\/119\/CE e il regolamento (CE) n. 1255\/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).<\/sup><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato II<\/strong><em>\u00a0al Regolamento UE 2561\/2022<\/em><\/p>\n<p><strong>REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL\u2019UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE<br \/>\n1. Caratteristiche fisiche della carta di qualificazione del conducente<\/strong><br \/>\nLe caratteristiche fisiche della carta di qualificazione del conducente sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.<br \/>\nI metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta di qualificazione del conducente destinate a garantire la loro conformit\u00e0 alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.<br \/>\n<strong>2. Informazioni riportate sulla carta di qualificazione del conducente<\/strong><br \/>\nLa carta di qualificazione del conducente deve comporsi di due facciate.<br \/>\nLa facciata 1 deve contenere:<br \/>\na) la dicitura \u00abcarta di qualificazione del conducente\u00bb stampata in caratteri di grandi dimensioni nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente;<br \/>\nb) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente;<br \/>\nc) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>B<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Belgio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>BG<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Bulgaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CZ<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Cechia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>DK<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Danimarca<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>D<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Germania<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>EST<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Estonia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IRL<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Irlanda<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>GR<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Grecia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>E<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Spagna<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>F<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Francia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>HR<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Croazia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>I<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Italia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CY<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Cipro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>LV<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Lettonia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>LT<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Lituania<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Lussemburgo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>H<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Ungheria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>M<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Malta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NL<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Paesi Bassi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>A<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Austria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>PL<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Polonia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>P<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Portogallo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>RO<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Romania<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SLO<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Slovenia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SK<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Slovacchia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>FIN<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Finlandia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>S<\/td>\n<td>:<\/td>\n<td>Svezia<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>d) le informazioni specifiche della carta di qualificazione del conducente, numerate come segue:<br \/>\n1. cognome del titolare;<br \/>\n2. nome del titolare;<br \/>\n3. data e luogo di nascita del titolare;<br \/>\n4.<br \/>\na) data di rilascio;<br \/>\nb) data di scadenza;<br \/>\nc) designazione dell\u2019autorit\u00e0 che rilascia la carta di qualificazione del conducente (pu\u00f2 essere stampata sulla facciata 2);<br \/>\nd) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);<br \/>\n5.<br \/>\na) numero della patente di guida;<br \/>\nb) numero di serie;<br \/>\n6. fotografia del titolare;<br \/>\n7. firma del titolare;<br \/>\n8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);<br \/>\n9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;<br \/>\ne) la dicitura \u00abmodello dell\u2019Unione europea\u00bb nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente e la dicitura \u00abcarta di qualificazione del conducente\u00bb nelle altre lingue ufficiali dell\u2019Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta di qualificazione del conducente:<br \/>\ntarjeta de cualificaci\u00f3n del conductor<br \/>\n\u00d0\u00ba\u00d0\u00b0\u00d1\u20ac\u00d1\u201a\u00d0\u00b0 \u00d0\u00b7\u00d0\u00b0 \u00d0\u00ba\u00d0\u00b2\u00d0\u00b0\u00d0\u00bb\u00d0\u00b8\u00d1\u201e\u00d0\u00b8\u00d0\u00ba\u00d0\u00b0\u00d1\u2020\u00d0\u00b8\u00d1\u00c2\u00c2\u008f \u00d0\u00bd\u00d0\u00b0 \u00d0\u00b2\u00d0\u00be\u00d0\u00b4\u00d0\u00b0\u00d1\u2021\u00d0\u00b0<br \/>\nosv\u00c4\u203ad\u00c4\u00c2\u00c2\u008den\u00ed profesn\u00ed zp\u00c5\u00afsobilosti \u00c5\u2122idi\u00c4\u00c2\u00c2\u008de<br \/>\nchauff\u00f8ruddannelsesbevis<br \/>\nFahrerqualifizierungsnachweis<br \/>\njuhi p\u00e4devustunnistus<br \/>\n\u03b4\u03b5\u03bb\u03c4\u00ce\u00af\u03bf \u03b5\u03c0\u03b9\u03bc\u00cf\u0152\u03c1\u03c6\u03c9\u03c3\u03b7\u03c2 \u03bf\u03b4\u03b7\u03b3\u03bf\u00cf\u00c2\u00c2\u008d<br \/>\ndriver qualification card<br \/>\ncarte de qualification de conducteur<br \/>\nc\u00e1rta c\u00e1il\u00edochta tiom\u00e1na\u00ed<br \/>\nkvalifikacijska kartica voza\u00c4\u00c2\u00c2\u008da<br \/>\ncarta di qualificazione del conducente<br \/>\nvad\u00c4\u00abt\u00c4\u00c2\u00c2\u0081ja kvalifik\u00c4\u00c2\u00c2\u0081cijas apliec\u00c4\u00abba<br \/>\nvairuotojo kvalifikacin\u00c4\u2014 kortel\u00c4\u2014<br \/>\ng\u00e9pj\u00e1rm\u00c5\u00b1vezet\u00c5\u2018i k\u00e9pes\u00edt\u00e9si igazolv\u00e1ny<br \/>\nkarta t\u00e0 kwalifika tas-sewwieq<br \/>\nkwalificatiekaart bestuurder<br \/>\nkarta kwalifikacji kierowcy<br \/>\ncarta de qualifica\u00e7\u00e3o de motorista<br \/>\ncartel\u00c4\u0192 de preg\u00c4\u0192tire profesional\u00c4\u0192 a conduc\u00c4\u0192torului auto<br \/>\nkvalifika\u00c4\u00c2\u00c2\u008dn\u00e1 karta vodi\u00c4\u00c2\u00c2\u008da<br \/>\nkartica o usposobljenosti voznika<br \/>\nkuljettajan ammattip\u00e4tevyyskortti<br \/>\nyrkeskompetensbevis f\u00f6r f\u00f6rare<br \/>\nf) colori di riferimento:<br \/>\n&#8211;\u00a0blu: Pantone Reflex blue,<br \/>\n&#8211;\u00a0giallo: Pantone yellow;<br \/>\nLa facciata 2 deve contenere:<br \/>\na) 9. le categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;<br \/>\n10. il codice armonizzato dell\u2019Unione, \u00ab95\u00bb, di cui all\u2019allegato I della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a>;<br \/>\n11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovr\u00e0 essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;<br \/>\nb) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta di qualificazione del conducente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) e 10).<br \/>\nLo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue della carta di qualificazione del conducente utilizzando una di tali lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.<br \/>\n<strong>3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati<\/strong><br \/>\nI diversi elementi costitutivi della carta di qualificazione del conducente sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso.<br \/>\nLo Stato membro provvede affinch\u00e9 il livello di sicurezza della carta di qualificazione del conducente sia per lo meno comparabile a quello della patente di guida.<br \/>\n<strong>4. Disposizioni particolari<\/strong><br \/>\nPrevia consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.<br \/>\nNel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non pu\u00f2 contenere informazioni diverse da quelle che gi\u00e0 figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.<br \/>\n<strong>5. Disposizioni transitorie<\/strong><br \/>\nLe carte di qualificazione del conducente rilasciate prima del 23 maggio 2020sono valide fino alla loro data di scadenza.<br \/>\n<strong>6. Modello dell\u2019Unione europea di carta di qualificazione del conducente<\/strong><\/p>\n<p><strong><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.patente.it\/img\/normativa\/reg_2022_2561_all_2.jpg\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"NaN\" \/><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato III<\/strong><em>\u00a0al Regolamento UE 2561\/2022<\/em><\/p>\n<p><strong>TAVOLA DI CONCORDANZA PER I RIFERIMENTI A TALUNE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA<\/strong><\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>Riferimenti nella presente direttiva<\/td>\n<td>Riferimenti nella\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/126\/CE<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>C + E<\/td>\n<td>CE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>C1 + E<\/td>\n<td>C1E<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>D + E<\/td>\n<td>DE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>D1 + E<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td>D1E<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato IV<\/strong><em>\u00a0al Regolamento UE 2561\/2022<\/em><\/p>\n<p><strong>Parte A<\/strong><br \/>\n<strong>Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive<\/strong><br \/>\n<em>(di cui all\u2019articolo 14)<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Direttiva 2003\/59\/CE<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).<br \/>\nDirettiva 2004\/66\/CE del Consiglio (GU L 168 dell\u20191.5.2004, pag. 35).\u00a0 &#8211; unicamente il punto IV.2 dell\u2019allegato<br \/>\nDirettiva 2006\/103\/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). &#8211; unicamente il punto A.6 dell\u2019allegato<br \/>\nRegolamento (CE) n. 1137\/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1). &#8211; unicamente il punto 9.11 dell\u2019allegato<br \/>\nDirettiva 2013\/22\/UE del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356). &#8211;\u00a0unicamente il punto A.4 dell\u2019allegato<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=3753\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Direttiva (UE) 2018\/645<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29). &#8211; unicamente l\u2019articolo 1 e l\u2019allegato Regolamento (UE) 2019\/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241). &#8211; unicamente il punto IX.5 dell\u2019allegato<\/p>\n<p><strong>Parte B<\/strong><br \/>\n<strong>Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione<\/strong><br \/>\n<em>(di cui all\u2019articolo 14)<\/em><\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>Direttiva<\/td>\n<td>Termine di recepimento<\/td>\n<td>Data di applicazione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">2003\/59\/CE<\/a><\/td>\n<td>10 settembre 2006<\/td>\n<td>10 settembre 2008 per quanto concerne la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti di guida delle categorie D1, D1 + E, D e D + E<br \/>\n10 settembre 2009 per quanto concerne la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti di guida delle categorie C1, C1 + E, C e C + E<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=3753\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">(UE) 2018\/645<\/a><\/td>\n<td>23 maggio 2020, ad eccezione dell\u2019articolo 1, punto 6)<br \/>\n23 maggio 2021per quanto concerne l\u2019articolo 1, punto 6)<\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato V<\/strong><em>\u00a0al Regolamento UE 2561\/2022<\/em><\/p>\n<p><strong>TAVOLA DI CONCORDANZA<\/strong><\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"3\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Direttiva 2003\/59\/UE<\/a><\/td>\n<td>Presente direttiva<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articoli da 1 a 7<\/td>\n<td>Articoli da 1 a 7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 8, paragrafo 1<\/td>\n<td>Articolo 8, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera a)<\/td>\n<td>Articolo 8, paragrafo 2, primo comma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b)<\/td>\n<td>\u2013<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma<\/td>\n<td>Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5<\/td>\n<td>Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articoli 9 e 10<\/td>\n<td>Articoli 9 e 10<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 10 bis<\/td>\n<td>Articolo 11<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 11<\/td>\n<td>Articolo 12<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 11 bis<\/td>\n<td>Articolo 13<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 13<\/td>\n<td>\u2013<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 14<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 15<\/td>\n<td>Articolo 14<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Articolo 17<\/td>\n<td>Articolo 16<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Allegato I<\/td>\n<td>Allegato I<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Allegato II<\/td>\n<td>Allegato II<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Allegato III<\/td>\n<td>Allegato III<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td>Allegato IV<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td>Allegato V<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Direttiva UE &#8211; 2022\/2561\/UE &#8211; CQC iniziale e periodica OGGETTO: Direttiva sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione). DIRETTIVA (UE) 2022\/2561 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 Direttiva sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni &hellip; <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/03\/09\/direttiva-ue-2022-2561-ue-direttiva-sulla-qualificazione-iniziale-e-formazione-periodica-dei-conducenti-di-taluni-veicoli-stradali-adibiti-al-trasporto-di-merci-o-passeggeri\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Direttiva UE &#8211; 2022\/2561\/UE &#8211; Direttiva sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[502],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5927"}],"collection":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5927"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5927\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5928,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5927\/revisions\/5928"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5927"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5927"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5927"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}