{"id":5925,"date":"2023-03-09T14:22:33","date_gmt":"2023-03-09T14:22:33","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=5925"},"modified":"2023-03-09T15:41:43","modified_gmt":"2023-03-09T15:41:43","slug":"regolamento-ce-21-10-2009-n-1071-attivita-di-trasportatore-su-strada","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/03\/09\/regolamento-ce-21-10-2009-n-1071-attivita-di-trasportatore-su-strada\/","title":{"rendered":"Regolamento CE &#8211; 21\/10\/2009 &#8211; n. 1071 &#8211; Attivit\u00e0 di trasportatore su strada"},"content":{"rendered":"<h1>Regolamento CE &#8211; 21\/10\/2009 &#8211; n. 1071 &#8211; Attivit\u00e0 di trasportatore su strada<\/h1>\n<div id=\"text\">\n<p><strong>Norme\u00a0<\/strong><strong>comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l&#8217;attivit\u00e0 di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96\/26\/CE del Consiglio.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modificato dal\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=4227\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento UE n. 1055 del 15\/07\/2020<\/a><\/strong><\/p>\n<p>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL&#8217;UNIONE EUROPEA,<br \/>\nvisto il trattato che istituisce la Comunit\u00e0 europea, in particolare l\u2019articolo 71, paragrafo 1,<br \/>\nvista la proposta della Commissione,<br \/>\nvisto il parere del Comitato economico e sociale europeo,<br \/>\nvisto il parere del garante europeo della protezione dei dati,<br \/>\nprevia consultazione del Comitato delle regioni,<br \/>\ndeliberando secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 251 del trattato,<br \/>\nconsiderando quanto segue:<\/p>\n<p><strong>[1]\u00a0<\/strong>Per realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza \u00e8 necessaria l&#8217;applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone (&#8220;<em>professione di trasportatore su strada<\/em>&#8220;). Tali norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello pi\u00f9 elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualit\u00e0 del servizio, nell&#8217;interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell&#8217;economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, esse favoriranno l&#8217;esercizio effettivo del diritto di stabilimento da parte dei trasportatori su strada.<br \/>\n<strong>[2]\u00a0<\/strong>La direttiva 96\/26\/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonch\u00e9 il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l&#8217;esercizio della libert\u00e0 di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, stabilisce requisiti minimi comuni per l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada e il riconoscimento reciproco dei documenti necessari a tal fine. Tuttavia, l&#8217;esperienza maturata, una valutazione di impatto e diversi studi mostrano che l&#8217;applicazione della direttiva summenzionata varia sensibilmente da uno Stato membro all&#8217;altro.<br \/>\nTali disparit\u00e0 hanno diverse conseguenze negative, in particolare una distorsione della concorrenza, una certa mancanza di trasparenza del mercato e controlli di intensit\u00e0 diseguale, nonch\u00e9 il rischio che le imprese che assumono personale con uno scarso livello di qualificazione professionale siano negligenti in relazione alle norme in materia di sicurezza stradale e di previdenza sociale o le rispettino meno, con possibile pregiudizio per l\u2019immagine del settore.<br \/>\n<strong>[3]\u00a0<\/strong>Le conseguenze summenzionate sono tanto pi\u00f9 negative in quanto possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada, poich\u00e9 il mercato dei trasporti internazionali di merci e di determinate operazioni di cabotaggio \u00e8 accessibile alle imprese di tutta la Comunit\u00e0. L&#8217;unico requisito imposto a tali imprese \u00e8 che siano in possesso di una licenza comunitaria, che pu\u00f2 essere ottenuta a condizione che le imprese soddisfino i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada stabiliti dal\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1266\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1072\/2009<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l&#8217;accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e dal\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1263\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1073\/2009<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l&#8217;accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus).<br \/>\n<strong>[4]\u00a0<\/strong>Occorre quindi modernizzare le vigenti norme di accesso alla professione di trasportatore su strada in modo da assicurarne un&#8217;applicazione pi\u00f9 omogenea ed efficace. Visto che il rispetto di tali norme costituisce il requisito principale per accedere al mercato comunitario e che, in questo ambito, gli strumenti comunitari applicabili sono i regolamenti, il regolamento risulta lo strumento pi\u00f9 adatto per disciplinare l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada.<br \/>\n<strong>[5]\u00a0<\/strong>Gli Stati membri dovrebbero poter adattare le condizioni da soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada nelle regioni ultraperiferiche di cui all&#8217;articolo 299, paragrafo 2, del trattato in ragione delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni. Tuttavia, le imprese stabilite in queste regioni che soddisfano le condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada solo a seguito di tale adattamento non dovrebbero poter ottenere una licenza comunitaria. L&#8217;adattamento delle condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada non dovrebbe costituire un ostacolo all&#8217;esercizio di tale attivit\u00e0 nelle regioni ultraperiferiche per le imprese che avrebbero avuto accesso a detta professione e che rispettano tutte le condizioni generali stabilite nel presente regolamento.<br \/>\n<strong>[6]\u00a0<\/strong>Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto pi\u00f9 ampi possibile. Tuttavia, non \u00e8 necessario includere nell&#8217;ambito di applicazione del presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti.<br \/>\n<strong>[7]\u00a0<\/strong>Dovrebbe competere allo Stato membro di stabilimento verificare che un&#8217;impresa soddisfi in permanenza i requisiti previsti dal presente regolamento affinch\u00e9 le autorit\u00e0 competenti dello stesso Stato membro possano decidere, se necessario, di sospendere o revocare le autorizzazioni che permettono all&#8217;impresa in questione di operare sul mercato. Per garantire l&#8217;osservanza delle condizioni per l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada e controlli efficaci, \u00e8 necessario che le imprese dispongano di una sede effettiva e stabile.<br \/>\n<strong>[8]\u00a0<\/strong>Le persone fisiche che possiedono l&#8217;onorabilit\u00e0 e l&#8217;idoneit\u00e0 professionale prescritte dovrebbero essere identificate chiaramente e designate presso le autorit\u00e0 competenti. I soggetti in questione (&#8220;<em>gestori dei trasporti<\/em>&#8220;) dovrebbero essere residenti in uno Stato membro e gestire in maniera effettiva e continuativa le attivit\u00e0 di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre quindi precisare le condizioni per considerare che un soggetto gestisce in maniera effettiva e continuativa le attivit\u00e0 di trasporto di un&#8217;impresa.<br \/>\n<strong>[9]\u00a0<\/strong>L&#8217;onorabilit\u00e0 di un gestore dei trasporti comporta che questi non sia stato oggetto di condanna per un reato grave o di sanzione per una grave infrazione, in particolare della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada.<br \/>\nUna condanna o una sanzione di cui sia stato oggetto il gestore dei trasporti o l&#8217;impresa di trasporti su strada in uno o pi\u00f9 Stati membri per le infrazioni pi\u00f9 gravi della normativa comunitaria dovrebbero comportare la perdita dell&#8217;onorabilit\u00e0 a condizione che l&#8217;autorit\u00e0 competente abbia accertato che prima della sua decisione definitiva sia stata svolta una procedura d&#8217;inchiesta debitamente completa e documentata, che garantisca i diritti processuali essenziali, e che siano stati rispettati gli adeguati diritti di ricorso.<br \/>\n<strong>[10]\u00a0<\/strong>\u00c8 necessario che le imprese di trasporti su strada dispongano di un&#8217;idoneit\u00e0 finanziaria minima per garantirne l&#8217;avvio corretto e la gestione efficace. Una garanzia bancaria o un&#8217;assicurazione della responsabilit\u00e0 professionale possono costituire un metodo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per dimostrare l&#8217;idoneit\u00e0 finanziaria delle imprese.<br \/>\n<strong>[11]\u00a0<\/strong>Un livello elevato di qualificazione professionale dovrebbe potenziare l&#8217;efficienza socioeconomica del settore dei trasporti su strada. I candidati al posto di gestore dei trasporti dovrebbero pertanto possedere conoscenze professionali di elevata qualit\u00e0. Al fine di assicurare una maggiore omogeneit\u00e0 degli esami e promuovere una formazione di elevata qualit\u00e0, \u00e8 opportuno che gli Stati membri possano autorizzare i centri di esame e di formazione secondo criteri definiti dagli stessi Stati membri. I gestori dei trasporti dovrebbero possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. \u00c8 probabile che l&#8217;elenco delle materie di cui \u00e8 richiesta la conoscenza per ottenere l&#8217;attestato di idoneit\u00e0 professionale e le modalit\u00e0 di organizzazione degli esami cambino in funzione del progresso tecnico ed \u00e8 opportuno prevedere disposizioni per aggiornarli. \u00c8 opportuno che gli Stati membri possano dispensare dall&#8217;esame soggetti che sono in grado di comprovare un&#8217;esperienza continuativa nella gestione delle attivit\u00e0 di trasporto.<br \/>\n<strong>[12]\u00a0<\/strong>Per garantire una concorrenza leale e un trasporto su strada nel pieno rispetto della regolamentazione \u00e8 necessario un livello omogeneo di sorveglianza da parte degli Stati membri.<br \/>\nLe autorit\u00e0 nazionali incaricate di controllare le imprese e la validit\u00e0 delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. \u00c8 pertanto opportuno che dette autorit\u00e0 adottino le misure adeguate in caso di necessit\u00e0, in particolare nei casi pi\u00f9 gravi sospendendo o revocando le autorizzazioni o dichiarando inidonei i gestori dei trasporti ripetutamente negligenti o che agiscono in mala fede. Ci\u00f2 deve essere preceduto da una debita valutazione dell&#8217;intervento in relazione al principio di proporzionalit\u00e0. Un&#8217;impresa dovrebbe tuttavia ricevere una diffida preliminare e disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo.<br \/>\n<strong>[13]\u00a0<\/strong>Una migliore organizzazione della cooperazione amministrativa fra Stati membri migliorerebbe l&#8217;efficacia della sorveglianza delle imprese che operano in diversi Stati membri e ridurrebbe in futuro i costi amministrativi. L&#8217;interconnessione a livello comunitario dei registri elettronici delle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, faciliterebbe tale cooperazione e ridurrebbe i costi dei controlli sia per le imprese che per le amministrazioni. In vari Stati membri esistono gi\u00e0 registri nazionali, cos\u00ec come esistono gi\u00e0 infrastrutture di interconnessione fra gli Stati membri. Un uso pi\u00f9 sistematico dei registri elettronici potrebbe pertanto contribuire significativamente a ridurre i costi amministrativi dei controlli, migliorandone l&#8217;efficacia.<br \/>\n<strong>[14]\u00a0<\/strong>I registri elettronici nazionali contengono alcuni dati di carattere personale riguardanti le infrazioni e le sanzioni.<br \/>\nGli Stati membri dovrebbero quindi adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della direttiva 95\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali dati, in particolare per quanto riguarda il controllo del trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche autorit\u00e0, il diritto di informazione dei soggetti interessati, il loro diritto di accesso cos\u00ec come il diritto di opposizione. Ai fini del presente regolamento risulta necessario conservare tali dati per almeno due anni per evitare che le imprese inabilitate si stabiliscano in altri Stati membri.<br \/>\n<strong>[15]\u00a0<\/strong>Al fine di migliorare la trasparenza e di consentire al cliente di un&#8217;impresa di trasporti di verificare se quest&#8217;ultima sia in possesso della debita autorizzazione, taluni dati contenuti nel registro elettronico nazionale dovrebbero essere resi accessibili al pubblico, nella misura in cui le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati siano rispettate.<br \/>\n<strong>[16]\u00a0<\/strong>L&#8217;interconnessione graduale dei registri elettronici nazionali \u00e8 essenziale per poter scambiare informazioni rapidamente ed efficacemente fra gli Stati membri e garantire che i trasportatori su strada non siano tentati di commettere, o di assumere il rischio di commettere, infrazioni gravi in Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento.<br \/>\nPer realizzare tale interconnessione occorre definire congiuntamente il formato preciso dei dati da scambiare e le procedure tecniche di scambio.<br \/>\n<strong>[17]\u00a0<\/strong>Per garantire l&#8217;efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di contatto nazionali e precisare determinate procedure comuni almeno per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere.<br \/>\n<strong>[18]\u00a0<\/strong>Per agevolare la libert\u00e0 di stabilimento, occorre ammettere come prova sufficiente dell&#8217;onorabilit\u00e0 per l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada nello Stato membro di stabilimento la presentazione di documenti adeguati rilasciati da un&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti risiedeva abitualmente, a condizione che i soggetti interessati non siano stati dichiarati inidonei all&#8217;esercizio di tale professione in altri Stati membri.<br \/>\n<strong>[19]\u00a0<\/strong>Per quanto riguarda l&#8217;idoneit\u00e0 professionale, al fine di agevolare la libert\u00e0 di stabilimento, un modello unico di attestato rilasciato in virt\u00f9 del presente regolamento dovrebbe essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro di stabilimento.<br \/>\n<strong>[20]\u00a0<\/strong>\u00c8 necessario attuare a livello comunitario un controllo pi\u00f9 rigoroso dell&#8217;applicazione del presente regolamento. Ci\u00f2 presuppone la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche riguardanti l&#8217;onorabilit\u00e0, l&#8217;idoneit\u00e0 finanziaria e l&#8217;idoneit\u00e0 professionale delle imprese del settore del trasporto su strada, elaborate sulla base dei registri nazionali.<br \/>\n<strong>[21]\u00a0<\/strong>Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento.<br \/>\nTali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.<br \/>\n<strong>[22]\u00a0<\/strong>Poich\u00e9 l&#8217;obiettivo del presente regolamento, ossia la modernizzazione delle norme che disciplinano l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada per assicurare un&#8217;applicazione pi\u00f9 omogenea ed efficace di tali norme negli Stati membri, non pu\u00f2 essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e pu\u00f2 dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell&#8217;intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunit\u00e0 pu\u00f2 intervenire, in base al principio di sussidiariet\u00e0 sancito dall&#8217;articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto \u00e8 necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalit\u00e0 enunciato nello stesso articolo.<br \/>\n<strong>[23]\u00a0<\/strong>Le misure necessarie per l&#8217;esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformit\u00e0 della decisione 1999\/468\/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalit\u00e0 per l\u2019esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.<br \/>\n<strong>[24]\u00a0<\/strong>In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravit\u00e0 delle infrazioni che comportano la perdita dell&#8217;onorabilit\u00e0 dei trasportatori su strada, di adeguare al progresso tecnico gli allegati I, II e III del presente regolamento, relativi alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale da parte degli Stati membri e al modello di attestato di idoneit\u00e0 professionale, e di compilare un elenco delle infrazioni che, oltre a quelle di cui all&#8217;allegato IV del presente regolamento, possono comportare la perdita dell&#8217;onorabilit\u00e0. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all&#8217;articolo 5 bis della decisione 1999\/468\/CE.<br \/>\n<strong>[25]\u00a0<\/strong>\u00c8 necessario abrogare la direttiva 96\/26\/CE,<\/p>\n<p>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:<\/p>\n<p><strong>CAPO I<br \/>\nDISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 1<br \/>\nOggetto e ambito di applicazione<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Il presente regolamento disciplina l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada e l&#8217;esercizio della stessa.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunit\u00e0 che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altres\u00ec alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono esercitarla.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Per quanto riguarda le regioni di cui all&#8217;articolo 299, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri interessati possono adattare le condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada, nella misura in cui le operazioni sono effettuate interamente in queste regioni da imprese in esse stabilite.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:<br \/>\n<del><del>a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalit\u00e0 o per una parte delle categorie di trasporto su strada;<\/del><\/del><br \/>\na) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento;<br \/>\na bis) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;<br \/>\n<del>b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attivit\u00e0 principale;<\/del><br \/>\nb) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di passeggeri su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di passeggeri su strada come attivit\u00e0 principale.<br \/>\nc) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocit\u00e0 massima autorizzata non superi i 40 km\/h.<br \/>\nAi fini del primo comma, lettera b), qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e non sia connesso a un\u2019attivit\u00e0 professionale, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall&#8217;applicazione delle disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:<br \/>\na) della natura della merce trasportata; ovvero<br \/>\nb) della brevit\u00e0 dei percorsi.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2<br \/>\nDefinizioni<br \/>\n<\/strong>Ai fini del presente regolamento, si intende per:<br \/>\n1) &#8220;<em>professione di trasportatore di merci su strada<\/em>&#8220;, la professione di un&#8217;impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;<br \/>\n2) &#8220;<em>professione di trasportatore di persone su strada<\/em>&#8220;, la professione di un&#8217;impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare pi\u00f9 di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall&#8217;organizzatore del trasporto;<br \/>\n3) &#8220;<em>professione di trasportatore su strada<\/em>&#8220;, la professione di trasportatore di persone su strada o la professione di trasportatore di merci su strada;<br \/>\n4) &#8220;<em>impresa<\/em>&#8220;, qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalit\u00e0 giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall&#8217;autorit\u00e0 pubblica, dotato di personalit\u00e0 giuridica o dipendente da un&#8217;autorit\u00e0 dotata di personalit\u00e0 giuridica, che effettua trasporto di persone, oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;<br \/>\n5)\u00a0&#8220;<em>gestore dei trasporti<\/em>&#8220;, qualsiasi persona fisica impiegata da un&#8217;impresa o, se l&#8217;impresa in questione \u00e8 una persona fisica, questa persona o, laddove previsto, un&#8217;altra persona fisica designata da tale impresa mediante contratto, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attivit\u00e0 di trasporto dell&#8217;impresa;<br \/>\n6) &#8220;<em>autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada<\/em>&#8220;, la decisione amministrativa che autorizza un&#8217;impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ad esercitare la professione di trasportatore su strada;<br \/>\n7) &#8220;<em>autorit\u00e0 competente<\/em>&#8220;: un&#8217;autorit\u00e0 di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada, verifica se un&#8217;impresa soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un&#8217;autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada;<br \/>\n8) &#8220;<em>Stato membro di stabilimento<\/em>&#8220;: lo Stato membro in cui \u00e8 stabilita l&#8217;impresa, indipendentemente dal paese di provenienza del gestore dei trasporti.<\/p>\n<p><strong>Articolo 3<br \/>\nRequisiti per l&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:<br \/>\na) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;<br \/>\nb) sono onorabili;<br \/>\nc) possiedono un&#8217;adeguata idoneit\u00e0 finanziaria; e<br \/>\nd) possiedono l&#8217;idoneit\u00e0 professionale richiesta.<br \/>\n<del><strong>2.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.<\/del><\/p>\n<p><strong>Articolo 4<br \/>\nGestore dei trasporti<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0L&#8217;impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:<br \/>\na) diriga effettivamente e continuativamente le attivit\u00e0 di trasporto dell&#8217;impresa;<br \/>\nb) abbia un vero legame con l&#8217;impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l&#8217;amministratore o, se l&#8217;impresa \u00e8 una persona fisica, sia questa persona; e<br \/>\nc) sia residente nella Comunit\u00e0.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Se non soddisfa il requisito dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale di cui all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera d), un&#8217;impresa pu\u00f2 essere autorizzata dall&#8217;autorit\u00e0 competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, purch\u00e9:<br \/>\na) indichi una persona fisica residente nella Comunit\u00e0 che soddisfi i requisiti di cui all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell&#8217;impresa;<br \/>\nb) il contratto che lega l&#8217;impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilit\u00e0 in qualit\u00e0 di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilit\u00e0 di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;<br \/>\nc) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in qualit\u00e0 di gestore dei trasporti, le attivit\u00e0 di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e\/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona pu\u00f2 gestire; e<br \/>\nd) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati solo nell&#8217;interesse dell&#8217;impresa e le sue responsabilit\u00e0 siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l\u2019impresa svolge attivit\u00e0 di trasporto.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o solo in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco di veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0L&#8217;impresa notifica all&#8217;autorit\u00e0 competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.<\/p>\n<p><strong>CAPO II<br \/>\nCONDIZIONI DA RISPETTARE PER SODDISFARE I REQUISITI DI CUI ALL&#8217;ARTICOLO 3<\/strong><\/p>\n<p><del><strong>Articolo 5<br \/>\nCondizioni relative al requisito di stabilimento<br \/>\n<\/strong>Per soddisfare il requisito di cui all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l&#8217;impresa, nello Stato membro in questione:<br \/>\na) dispone di una sede situata in tale Stato membro dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l&#8217;autorit\u00e0 competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Gli Stati membri possono esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul loro territorio;<br \/>\nb) una volta concessa un&#8217;autorizzazione, dispone di uno o pi\u00f9 veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione in conformit\u00e0 della normativa dello Stato membro in questione, posseduti a titolo di propriet\u00e0 o ad altro titolo, per esempio in virt\u00f9 di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;<br \/>\nc) svolge in modo efficace e continuativo, con l&#8217;ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e delle attrezzature e strutture tecniche appropriate, le sue attivit\u00e0 concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nello Stato membro in questione.<\/del><\/p>\n<p><strong>Articolo 5<\/strong><br \/>\n<strong>Condizioni relative al requisito di stabilimento<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Per soddisfare il requisito di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro di stabilimento un\u2019impresa:<br \/>\na) dispone di locali in cui pu\u00f2 avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione dell\u2019impresa, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti della previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l\u2019autorit\u00e0 competente deve poter accedere per la verifica del rispetto da parte dell\u2019impresa delle condizioni stabilite dal presente regolamento;<br \/>\nb) organizza l\u2019attivit\u00e0 della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell\u2019impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attivit\u00e0 in tale Stato membro al pi\u00f9 tardi entro otto settimane dalla partenza;<br \/>\nc) \u00e8 iscritta nel registro delle societ\u00e0 commerciali di tale Stato membro o in un registro analogo se richiesto dalla legislazione nazionale;<br \/>\nd) \u00e8 soggetta all\u2019imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, deve avere un numero di partita IVA valido;<br \/>\ne) una volta concessa l\u2019autorizzazione, dispone di uno o pi\u00f9 veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l\u2019utilizzo in conformit\u00e0 della normativa dello Stato membro in questione, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di propriet\u00e0 o detenuti ad altro titolo, per esempio in virt\u00f9 di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;<br \/>\nf) svolge in modo efficace e continuativo, con l\u2019ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attivit\u00e0 commerciali e amministrative nei locali di cui alla lettera a) situati in tale Stato membro e gestisce in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli di cui alla lettera g) con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;<br \/>\ng) dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera e) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attivit\u00e0 in tale Stato membro che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che un\u2019impresa disponga nello Stato membro di stabilimento:<br \/>\na) proporzionalmente alle dimensioni dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa, di personale amministrativo debitamente qualificato nei suoi locali o di un gestore dei trasporti reperibile durante il normale orario d\u2019ufficio;<br \/>\nb) proporzionalmente alle dimensioni dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa, di un\u2019infrastruttura operativa diversa dalle attrezzature tecniche di cui al paragrafo 1, lettera f), nel territorio di tale Stato membro, compreso un ufficio aperto durante il normale orario d\u2019ufficio.<\/p>\n<p><strong>Articolo 6<br \/>\nCondizioni relative al requisito dell&#8217;onorabilit\u00e0<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le condizioni che l&#8217;impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell&#8217;onorabilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera b).<br \/>\n<del>Nel determinare se un&#8217;impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell&#8217;impresa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell&#8217;impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.<\/del><br \/>\nNel determinare se un\u2019impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento di tale impresa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell\u2019impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.<br \/>\nLe condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che:<br \/>\na) non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l&#8217;onorabilit\u00e0 del gestore dei trasporti o dell&#8217;impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:<br \/>\ni) diritto commerciale;<br \/>\nii)\u00a0legislazione in materia fallimentare;<br \/>\niii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;<br \/>\niv) circolazione stradale;<br \/>\nv) responsabilit\u00e0 professionale;<br \/>\nvi) traffico di esseri umani o di droga;\u00a0<del>e<\/del>\u00a0che<br \/>\nvii) diritto tributario; e<br \/>\nb) il gestore dei trasporti o l&#8217;impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o pi\u00f9 Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare:<br \/>\ni) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l\u2019orario di lavoro, l&#8217;installazione e l&#8217;utilizzo di apparecchi di controllo;<br \/>\nii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;<br \/>\niii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;<br \/>\niv) l&#8217;idoneit\u00e0 a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;<br \/>\nv) l&#8217;accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l&#8217;accesso al mercato del trasporto di persone su strada;<br \/>\nvi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;<br \/>\nvii) l&#8217;installazione e l&#8217;uso di limitatori di velocit\u00e0 per determinate categorie di veicoli;<br \/>\nviii) le patenti di guida;<br \/>\nix) l&#8217;accesso alla professione;<br \/>\nx) il trasporto degli animali.<br \/>\nxi) il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;<br \/>\nxii) la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;<br \/>\nxiii) il cabotaggio.<br \/>\n<del><strong>2.<\/strong>\u00a0Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b):<br \/>\na) qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all&#8217;impresa di trasporti in uno o pi\u00f9 Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni pi\u00f9 gravi della normativa comunitaria stabilite all&#8217;allegato IV, l&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell&#8217;impresa in questione.<br \/>\nLa procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell&#8217;onorabilit\u00e0 costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione \u00e8 debitamente motivata e giustificata.<br \/>\nSe ritiene che la perdita dell&#8217;onorabilit\u00e0 costituisca una risposta sproporzionata, l&#8217;autorit\u00e0 competente pu\u00f2 decidere che l&#8217;onorabilit\u00e0 non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni \u00e8 indicato nella relazione di cui all&#8217;articolo 26, paragrafo 1.<br \/>\nSe l&#8217;autorit\u00e0 competente non ritiene che la perdita dell&#8217;onorabilit\u00e0 costituisca una risposta sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell&#8217;onorabilit\u00e0;<br \/>\nb) la Commissione stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravit\u00e0 delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all&#8217;allegato IV, possono comportare la perdita dell&#8217;onorabilit\u00e0. Nello stabilire le priorit\u00e0 per i controlli a norma dell&#8217;articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.<br \/>\nTali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo e relative a detto elenco, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all&#8217;articolo 25, paragrafo 3.<br \/>\nA tal fine la Commissione:<br \/>\ni) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;<br \/>\nii) definisce il livello di gravit\u00e0 delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano; e<br \/>\niii) indica la frequenza del ripetersi dell\u2019evento al di l\u00e0 della quale le infrazioni ripetute sono considerate pi\u00f9 gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attivit\u00e0 di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.<\/del><br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), qualora sia stata inflitta al gestore dei trasporti o all\u2019impresa di trasporti in uno o pi\u00f9 Stati membri una condanna per un reato grave o una sanzione per una delle infrazioni pi\u00f9 gravi della normativa dell\u2019Unione stabilite all\u2019allegato IV, l\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato membro di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo un procedimento amministrativo che includa, se del caso, un\u2019ispezione in loco nei locali dell\u2019impresa in questione.<br \/>\nNel corso del procedimento amministrativo il gestore dei trasporti o gli altri rappresentanti legali dell\u2019impresa di trasporto, a seconda dei casi, hanno il diritto di esporre le loro argomentazioni e spiegazioni.<br \/>\nNel corso del procedimento amministrativo, l\u2019autorit\u00e0 competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell\u2019onorabilit\u00e0 costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell\u2019ambito di tale valutazione l\u2019autorit\u00e0 competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme nazionali e dell\u2019Unione, di cui al terzo comma del paragrafo 1, nonch\u00e9 del numero delle infrazioni pi\u00f9 gravi della normativa dell\u2019Unione stabilite all\u2019allegato IV, per le quali al gestore dei trasporti o all\u2019impresa di trasporto sono state inflitte condanne o sanzioni. Tale constatazione \u00e8 debitamente motivata e giustificata.<br \/>\nSe ritiene che la perdita dell\u2019onorabilit\u00e0 sia sproporzionata, l\u2019autorit\u00e0 competente decide che l\u2019impresa in questione continua a possedere il requisito dell\u2019onorabilit\u00e0. I motivi di tale decisione sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni \u00e8 indicato nella relazione di cui all\u2019articolo 26, paragrafo 1.<br \/>\nSe l\u2019autorit\u00e0 competente non ritiene che la perdita dell\u2019onorabilit\u00e0 sia sproporzionata rispetto all\u2019infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell\u2019onorabilit\u00e0.<br \/>\n<strong>2 bis.<\/strong>\u00a0La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di categorie, tipi e livelli di gravit\u00e0 delle infrazioni gravi della normativa dell\u2019Unione di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera b), che, oltre a quelle di cui all\u2019allegato IV, possono comportare la perdita dell\u2019onorabilit\u00e0. Nello stabilire le priorit\u00e0 per i controlli a norma dell\u2019articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.<br \/>\nA tal fine la Commissione:<br \/>\na) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;<br \/>\nb) definisce il livello di gravit\u00e0 delle infrazioni in base al potenziale rischio per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, nonch\u00e9 di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l\u2019altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti;<br \/>\nc) indica la frequenza del ripetersi dell\u2019evento al di l\u00e0 della quale le infrazioni ripetute sono considerate pi\u00f9 gravi, tenendo conto del numero di veicoli adibiti alle attivit\u00e0 di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.<br \/>\nTali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d\u2019esame di cui all\u2019articolo 25, paragrafo 3.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Il requisito di cui all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si considera rispettato finch\u00e9 non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un&#8217;altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali.<\/p>\n<p><strong>Articolo 7<br \/>\nCondizioni relative al requisito dell&#8217;idoneit\u00e0 finanziaria<br \/>\n<del>1.<\/del><\/strong><del>\u00a0Per soddisfare il requisito di cui all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un&#8217;impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell&#8217;esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l&#8217;impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9000 EUR quando solo un veicolo \u00e8 utilizzato e di 5000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.<br \/>\nAi fini del presente regolamento, il valore dell&#8217;euro \u00e8 fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell\u2019unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea. Entrano in vigore il 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno civile successivo.<br \/>\nLe voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78\/660\/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull&#8217;articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di societ\u00e0.<\/del><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Per soddisfare il requisito di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un\u2019impresa deve in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell\u2019esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l\u2019impresa dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve, per un valore di almeno:<br \/>\na) 9 000 EUR per il primo veicolo a motore utilizzato;<br \/>\nb) 5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e<br \/>\nc) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.<br \/>\nSulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate ma non le 3,5 tonnellate, dimostrano di disporre ogni anno di un capitale e di riserve, per un valore di almeno:<br \/>\na) 1 800 EUR per il primo veicolo utilizzato; e<br \/>\nb) 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.<br \/>\nGli Stati membri possono esigere che le imprese stabilite nel loro territorio dimostrino di avere a disposizione per tali veicoli lo stesso valore in capitale e riserve previsti per i veicoli di cui al precedente comma. In tali casi, l\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato membro interessato ne informa la Commissione, che mette tali informazioni a disposizione del pubblico.<br \/>\n<strong>1 bis.<\/strong>\u00a0In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che l\u2019impresa, il gestore dei trasporti, o qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dagli Stati membri, non abbia in essere debiti non personali nei confronti di organismi di diritto pubblico e non sia in stato di fallimento n\u00e9 oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione.<br \/>\n<del><strong>2.<\/strong>\u00a0In deroga al paragrafo 1, l&#8217;autorit\u00e0 competente pu\u00f2 consentire o esigere che un&#8217;impresa dimostri la propria idoneit\u00e0 finanziaria mediante un&#8217;attestazione, quale una garanzia bancaria o un&#8217;assicurazione, inclusa l&#8217;assicurazione di responsabilit\u00e0 professionale di una o pi\u00f9 banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell&#8217;impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.<\/del><br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0In deroga al paragrafo 1, l\u2019autorit\u00e0 competente pu\u00f2 convenire o esigere che un\u2019impresa dimostri la propria idoneit\u00e0 finanziaria mediante un\u2019attestazione stabilita dall\u2019autorit\u00e0 competente, quale una garanzia bancaria o un\u2019assicurazione, inclusa un\u2019assicurazione di responsabilit\u00e0 professionale di una o pi\u00f9 banche o altri istituti finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante, che fornisca una fideiussione in solido per l\u2019impresa in relazione agli importi di cui al paragrafo 1.<br \/>\n<strong>2 bis.<\/strong>\u00a0In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati per l\u2019anno di registrazione dell\u2019impresa, l\u2019autorit\u00e0 competente consente che un\u2019impresa dimostri la propria idoneit\u00e0 finanziaria mediante un\u2019attestazione, quale una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l\u2019accesso al credito a nome dell\u2019impresa, o altro documento vincolante stabilito dell\u2019autorit\u00e0 competente comprovante che l\u2019impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui \u00e8 stata chiesta l&#8217;autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.<\/p>\n<p><strong>Articolo 8<br \/>\nCondizioni relative al requisito dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Per soddisfare il requisito di cui all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera d), la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all\u2019allegato I, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che pu\u00f2 essere integrato, se uno Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformit\u00e0 dell&#8217;allegato I, parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di imporre una formazione preliminare all&#8217;esame.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Le persone interessate sostengono l&#8217;esame nello Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello Stato membro in cui lavorano.<br \/>\nPer &#8220;<em>residenza normale<\/em>&#8221; si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l&#8217;anno, a motivo di legami personali che rivelano l&#8217;esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.<br \/>\nTuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o pi\u00f9 Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purch\u00e9 tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non \u00e8 richiesta allorch\u00e9 la persona soggiorna in uno Stato membro per l&#8217;esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un&#8217;universit\u00e0 o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Solo le autorit\u00e0 o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalit\u00e0 secondo cui tali autorit\u00e0 od organismi organizzano gli esami siano conformi all&#8217;allegato I.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri possono debitamente autorizzare, secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono ai candidati una formazione di qualit\u00e0 elevata per prepararli agli esami e formazione continua per consentire ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le loro conoscenze. Detti Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano in ogni momento ai criteri sulla base dei quali sono stati autorizzati.<br \/>\n<del><strong>5.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell&#8217;allegato I a intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore.<\/del><br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell\u2019allegato I a intervalli di tre anni per garantire che la persona o le persone di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente informate dell\u2019evoluzione del settore.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri possono esigere che le persone che sono in possesso di un attestato di idoneit\u00e0 professionale ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un&#8217;impresa di trasporti di merci su strada o un&#8217;impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei recenti sviluppi della legislazione di cui all&#8217;allegato I, parte I.<br \/>\n<strong>7.<\/strong>\u00a0Uno Stato membro pu\u00f2 dispensare dall&#8217;esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell&#8217;ambito dell&#8217;istruzione superiore o dell&#8217;istruzione tecnica nello Stato stesso, da esso specificamente designati a tal fine ed implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate all&#8217;allegato I. La dispensa si applica solo alle sezioni della parte I dell&#8217;allegato I per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione.<br \/>\nUno Stato membro pu\u00f2 dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneit\u00e0 professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nello Stato membro in questione.<br \/>\n<strong>8.<\/strong>\u00a0Ai fini della prova dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale \u00e8 presentato un attestato rilasciato dall&#8217;autorit\u00e0 o dall&#8217;organismo di cui al paragrafo 3. L&#8217;attestato non \u00e8 trasferibile ad altre persone. Esso \u00e8 conforme agli elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli allegati II e III ed \u00e8 munito del sigillo dell&#8217;autorit\u00e0 o dell&#8217;organismo debitamente riconosciuto che lo ha rilasciato.<br \/>\n<del><strong>9.<\/strong>\u00a0La Commissione adatta al progresso tecnico gli allegati I, II e III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all&#8217;articolo 25, paragrafo 3.<\/del><br \/>\n<strong>9.<\/strong>\u00a0Alla Commissione \u00e8 conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all\u2019articolo 24 bis al fine di modificare gli allegati I, II e III per adeguarli all\u2019evoluzione del mercato e al progresso tecnico.<br \/>\n<strong>10.<\/strong>\u00a0La Commissione incoraggia e facilita lo scambio di esperienze e di informazioni fra Stati membri o attraverso organismi da essa eventualmente designati in materia di formazione, esami e autorizzazioni.<\/p>\n<p><strong>Articolo 9<br \/>\nDispensa dall&#8217;esame<br \/>\n<\/strong>Gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all&#8217;articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un&#8217;impresa di trasporti di merci su strada o un&#8217;impresa di trasporti di persone su strada in uno o pi\u00f9 Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.<br \/>\nAi fini del rilascio di una licenza a un\u2019impresa di trasporto di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all\u2019articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un\u2019impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.<\/p>\n<p><strong>CAPO III<br \/>\nAUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA<br \/>\n<\/strong><strong>Articolo 10<br \/>\nAutorit\u00e0 competenti<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Ogni Stato membro designa una o pi\u00f9 autorit\u00e0 competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento.<br \/>\nDette autorit\u00e0 competenti sono incaricate di:<br \/>\na) istruire le domande presentate dalle imprese;<br \/>\nb) autorizzare l&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada, nonch\u00e9 sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate;<br \/>\nc) dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attivit\u00e0 di trasporto di un&#8217;impresa in qualit\u00e0 di gestore dei trasporti;<br \/>\nd) procedere ai controlli necessari per verificare se un&#8217;impresa soddisfi i requisiti di cui all&#8217;articolo 3.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonch\u00e9 eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative spiegazioni.<\/p>\n<p><strong>Articolo 11<br \/>\nIstruzione e registrazione delle domande<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Un&#8217;impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all&#8217;articolo 3 \u00e8 autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. L&#8217;autorit\u00e0 competente accerta che l&#8217;impresa che ne fa domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0L&#8217;autorit\u00e0 competente iscrive nel registro elettronico nazionale di cui all&#8217;articolo 16 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate di cui all&#8217;articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Il termine per l&#8217;istruzione di una domanda di autorizzazione da parte dell&#8217;autorit\u00e0 competente \u00e8 il pi\u00f9 breve possibile e non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui l&#8217;autorit\u00e0 competente riceve tutti i documenti necessari per valutare la domanda.<br \/>\nL&#8217;autorit\u00e0 competente pu\u00f2 prorogare detto termine di un ulteriore mese in casi debitamente giustificati.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Fino al 31 dicembre 2012 l&#8217;autorit\u00e0 competente, per accertare l&#8217;onorabilit\u00e0 dell\u2019impresa, verifica, in caso di dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attivit\u00e0 di trasporto di un&#8217;impresa a norma dell&#8217;articolo 14.<br \/>\nA decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013 l&#8217;autorit\u00e0 competente, per accertare l&#8217;onorabilit\u00e0 dell&#8217;impresa, verifica, accedendo ai dati di cui all&#8217;articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera f), mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attivit\u00e0 di trasporto di un&#8217;impresa a norma dell&#8217;articolo 14.<br \/>\n<del>Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga per un massimo di tre anni delle date di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all&#8217;articolo 25, paragrafo 3.<\/del><br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Le imprese che dispongono di un&#8217;autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada notificano all&#8217;autorit\u00e0 competente che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione, entro un periodo pari o inferiore a ventotto giorni, determinato dallo Stato membro di stabilimento, eventuali cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 2.<\/p>\n<p><strong>Articolo 12<br \/>\nControlli<br \/>\n<del>1.<\/del><\/strong><del>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all&#8217;articolo 3. Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell&#8217;articolo 9 della direttiva 2006\/22\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l&#8217;applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820\/85 e (CEE) n. 3821\/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, a tutte le infrazioni di cui all&#8217;articolo 6 del presente regolamento.<\/del><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti controllano periodicamente che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all\u2019articolo 3 del presente regolamento. A tal fine gli Stati membri eseguono controlli che comprendono, se del caso, ispezioni in loco nei locali dell\u2019impresa in questione, mirate alle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell\u2019articolo 9 della direttiva 2006\/22\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a tutte le infrazioni di cui all\u2019articolo 6 del presente regolamento.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni cinque anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all&#8217;articolo 3.<br \/>\n<del>Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga della data di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all&#8217;articolo 25, paragrafo 3.<\/del><br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri eseguono singoli controlli per verificare se un&#8217;impresa rispetti le condizioni di accesso alla professione di trasportatore su strada qualora la Commissione ne faccia richiesta in casi debitamente motivati. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati di tali controlli e sulle misure adottate nel caso in cui sia constatato che l&#8217;impresa non rispetta pi\u00f9 i requisiti stabiliti dal presente regolamento.<\/p>\n<p><strong>Articolo 13<br \/>\nProcedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Se constata che un&#8217;impresa rischia di non soddisfare pi\u00f9 i requisiti di cui all&#8217;articolo 3, l&#8217;autorit\u00e0 competente ne informa l&#8217;impresa in questione. Se constata che uno o pi\u00f9 di tali requisiti non sono soddisfatti, l&#8217;autorit\u00e0 competente pu\u00f2 assegnare all&#8217;impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:<br \/>\na) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacit\u00e0 fisica del gestore dei trasporti, per l&#8217;assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi pi\u00f9 il requisito dell&#8217;onorabilit\u00e0 o dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale;<br \/>\nb) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l&#8217;impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;<br \/>\n<del>c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell&#8217;idoneit\u00e0 finanziaria non sia soddisfatto, affinch\u00e9 l&#8217;impresa possa dimostrare che tale requisito sar\u00e0 nuovamente soddisfatto in via permanente.<\/del><br \/>\nc) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell\u2019idoneit\u00e0 finanziaria non sia stato soddisfatto, affinch\u00e9 l\u2019impresa possa dimostrare che tale requisito \u00e8 nuovamente soddisfatto in via permanente.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0L&#8217;autorit\u00e0 competente pu\u00f2 prescrivere che un&#8217;impresa soggetta a sospensione o ritiro dell&#8217;autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all&#8217;articolo 8, paragrafo 1, prima dell&#8217;adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Se constata che l&#8217;impresa non soddisfa pi\u00f9 uno o pi\u00f9 dei requisiti di cui all&#8217;articolo 3, l&#8217;autorit\u00e0 competente sospende o ritira l&#8217;autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.<\/p>\n<p><strong>Articolo 14<br \/>\nDichiarazione di inidoneit\u00e0 del gestore dei trasporti<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 6, l&#8217;autorit\u00e0 competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attivit\u00e0 di trasporto di un&#8217;impresa.<br \/>\nL\u2019autorit\u00e0 competente non riabilita il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell\u2019onorabilit\u00e0 e, in ogni caso, non prima che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di avere superato un esame riguardante le materie elencate nella parte I dell\u2019allegato I del presente regolamento.<br \/>\n<del><strong>2.<\/strong>\u00a0A meno che e finch\u00e9 non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformit\u00e0 delle pertinenti disposizioni nazionali, l&#8217;attestato di idoneit\u00e0 professionale di cui all&#8217;articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non \u00e8 pi\u00f9 valido in nessuno Stato membro.<\/del><br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0A meno che, e fino a quando, non siano state prese misure di riabilitazione in conformit\u00e0 delle pertinenti disposizioni nazionali e del paragrafo 1 del presente articolo, l\u2019attestato di idoneit\u00e0 professionale di cui all\u2019articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non \u00e8 pi\u00f9 valido in alcuno Stato membro.<\/p>\n<p><strong>Articolo 15<br \/>\nDecisioni delle autorit\u00e0 competenti e ricorsi<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Le decisioni negative adottate dalle autorit\u00e0 competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, compresi il rigetto di una domanda, la sospensione o il ritiro di un\u2019autorizzazione esistente e la dichiarazione di inidoneit\u00e0 di un gestore dei trasporti, sono motivate.<br \/>\nTali decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse dall&#8217;impresa o dal gestore dei trasporti e che possono pregiudicare l&#8217;onorabilit\u00e0 dell&#8217;impresa, nonch\u00e9 di tutte le altre informazioni a disposizione dell&#8217;autorit\u00e0 competente. Esse precisano le misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell&#8217;autorizzazione o di dichiarazione di inidoneit\u00e0.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 le imprese e le persone interessate abbiano la facolt\u00e0 di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1 dinanzi ad almeno un organo indipendente e imparziale o dinanzi a un giudice.<\/p>\n<p><strong>CAPO IV<br \/>\nSEMPLIFICAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 16<br \/>\nRegistri elettronici nazionali<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Ai fini dell&#8217;attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli da 11 a 14 e dell&#8217;articolo 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un&#8217;autorit\u00e0 competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell&#8217;autorit\u00e0 pubblica designata a tal fine.<br \/>\nI relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro in questione.<br \/>\nEntro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta una decisione sui requisiti minimi dei dati da inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua istituzione al fine di agevolare la futura interconnessione dei registri. Essa pu\u00f2 raccomandare l&#8217;inclusione delle targhe di immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati al paragrafo 2.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti:<br \/>\na) denominazione e forma giuridica dell&#8217;impresa;<br \/>\nb) indirizzo della sede;<br \/>\n<del>c) nome dei gestori dei trasporti designati per l&#8217;adempimento dei requisiti di onorabilit\u00e0 e di idoneit\u00e0 professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;<\/del><br \/>\nc) i nomi dei gestori dei trasporti designati per l\u2019adempimento dei requisiti di cui all\u2019articolo 3 inerenti all\u2019onorabilit\u00e0 e all\u2019idoneit\u00e0 professionale o, se del caso, il nome di un rappresentante legale;<br \/>\nd) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell&#8217;autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;<br \/>\ne) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;<br \/>\nf) nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attivit\u00e0 di trasporto di un&#8217;impresa finch\u00e9 non sia stata ripristinata l&#8217;onorabilit\u00e0 di dette persone ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili.<br \/>\ng) il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell\u2019impresa, a norma dell\u2019articolo 5, paragrafo 1, lettera g);<br \/>\nh) il numero di persone occupate nell\u2019impresa al 31 dicembre dell\u2019anno precedente, registrato nel registro nazionale entro il 31 marzo di ogni anno;<br \/>\ni) il fattore di rischio dell\u2019impresa a norma dell\u2019articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006\/22\/CE.<br \/>\n<del>Ai fini della lettera e), fino al 31 dicembre 2015 gli Stati membri possono scegliere di includere nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni pi\u00f9 gravi di cui all&#8217;allegato IV.<br \/>\nGli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui \u00e8 pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformit\u00e0 delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.<br \/>\nIn ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), sono accessibili ad autorit\u00e0 diverse dalle autorit\u00e0 competenti solo qualora dette autorit\u00e0 siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.<\/del><br \/>\nI dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformit\u00e0 delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.<br \/>\nGli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a i), in registri separati. In tali casi, i dati di cui alle lettere e) e f) sono resi disponibili su richiesta o sono direttamente accessibili a tutte le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui \u00e8 pervenuta la richiesta.<br \/>\nI dati di cui al primo comma, lettere g), h) e i), devono essere a disposizione delle autorit\u00e0 competenti durante i controlli su strada entro 12 mesi dall\u2019entrata in vigore dell\u2019atto di esecuzione, adottato a norma del paragrafo 6, che specifica le funzionalit\u00e0 per consentire che i dati siano messi a disposizione delle autorit\u00e0 competenti durante i controlli su strada.<br \/>\nI dati di cui al primo comma, lettere da e) a i), sono accessibili ad autorit\u00e0 diverse dalle autorit\u00e0 competenti solo qualora dette autorit\u00e0 siano debitamente investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.<br \/>\nI dati riguardanti persone dichiarate inidonee all&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finch\u00e9 non sia ripristinata l&#8217;onorabilit\u00e0 delle stesse a norma dell&#8217;articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.<br \/>\nI dati di cui al primo e al secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell&#8217;autorizzazione o della dichiarazione di inidoneit\u00e0, a seconda dei casi, e la rispettiva durata.<br \/>\n<del><strong>4.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti, in particolare i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere e) ed f).<\/del><br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunit\u00e0 tramite i punti di contatto nazionali definiti all&#8217;articolo 18. L&#8217;accessibilit\u00e0 tramite i punti di contatto nazionali e l&#8217;interconnessione \u00e8 attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorit\u00e0 competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0Le norme comuni relative all&#8217;attuazione del paragrafo 5, come il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e la promozione dell&#8217;interoperabilit\u00e0 di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all&#8217;articolo 25, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali norme comuni determinano l&#8217;autorit\u00e0 responsabile dell&#8217;accesso ai dati, dell&#8217;ulteriore uso e dell&#8217;aggiornamento dei dati dopo l&#8217;accesso e a tal fine includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati.<br \/>\nEntro 14 mesi dall\u2019adozione di un atto di esecuzione relativo a una formula comune per calcolare il fattore di rischio ai sensi dell\u2019articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006\/22\/CE, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le funzionalit\u00e0 per consentire che i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere g), h) e i), siano messi a disposizione delle autorit\u00e0 competenti durante i controlli su strada.<br \/>\nTali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all\u2019articolo 25, paragrafo 3.<br \/>\n<del><strong>7.<\/strong>\u00a0Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 5 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all&#8217;articolo 25, paragrafo 3.<\/del><\/p>\n<p><strong>Articolo 17<br \/>\nProtezione dei dati personali<br \/>\n<\/strong>Per quanto riguarda l&#8217;applicazione della direttiva 95\/46\/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinch\u00e9:<br \/>\na) ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o si preveda di trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L&#8217;informazione indica l&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;autorit\u00e0 responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;<br \/>\nb) ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dall&#8217;autorit\u00e0 responsabile del trattamento di tali dati. Tale diritto \u00e8 esercitabile senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive per il richiedente;<br \/>\nc) ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;<br \/>\nd) ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, tali dati non possono pi\u00f9 essere oggetto di trattamento;<br \/>\ne) le imprese rispettino, se del caso, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.<\/p>\n<p><del><strong>Articolo 18<br \/>\nCooperazione amministrativa fra Stati membri<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l&#8217;applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l&#8217;indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La Commissione redige l&#8217;elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri che scambiano informazioni nell&#8217;ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 1.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all&#8217;articolo 6, paragrafo 2, o sui gestori dei trasporti dichiarati inidonei a esercitare la professione rispettano la procedura e i termini di cui all&#8217;articolo 13, paragrafo 1, del\u00a0<\/del><a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1266\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><del>regolamento (CE) n. 1072\/2009<\/del><\/a><del>\u00a0o, se del caso, all&#8217;articolo 23, paragrafo 1, del\u00a0<\/del><a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1263\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><del>regolamento (CE) n. 1073\/2009<\/del><\/a><del>. Lo Stato membro che riceve la notifica di un&#8217;infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro inserisce l&#8217;infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.<\/del><\/p>\n<p><strong>Articolo 18<\/strong><br \/>\n<strong>Cooperazione amministrativa fra Stati membri<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l\u2019applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l\u2019indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La Commissione redige l\u2019elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri cooperano strettamente e si prestano prontamente assistenza reciproca, nonch\u00e9 qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l\u2019attuazione e l\u2019esecuzione del presente regolamento.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle condanne e le sanzioni per le infrazioni gravi di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 2. Lo Stato membro che riceve la notifica di un\u2019infrazione grave di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 2, che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro nel corso dei due anni precedenti inserisce l\u2019infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri rispondono alle richieste di informazioni provenienti da tutte le autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri e procedono a controlli, ispezioni e indagini riguardanti il rispetto del requisito di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio. Tali richieste di informazioni possono comprendere l\u2019accesso ai documenti necessari per dimostrare che le condizioni di cui all\u2019articolo 5 sono soddisfatte. Le richieste di informazioni inoltrate dalle autorit\u00e0 competenti degli Stati membri sono debitamente giustificate e motivate e, a tal fine, includono indicazioni verosimili di possibili infrazioni dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera a), indicano la finalit\u00e0 della richiesta e precisano in modo sufficientemente dettagliato le informazioni e i documenti richiesti.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 4 entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Un termine pi\u00f9 breve pu\u00f2 essere concordato tra gli Stati membri.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0Se lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di informazioni ritiene che questa non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro richiedente fornisce ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta. Qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta, lo Stato membro richiesto pu\u00f2 respingere la richiesta.<br \/>\n<strong>7.<\/strong>\u00a0Laddove sia difficoltoso dare seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, spiegando i motivi di tale difficolt\u00e0. Gli Stati membri interessati intraprendono discussioni per trovare la soluzione alle eventuali difficolt\u00e0. In caso di ritardi persistenti nella fornitura delle informazioni allo Stato membro richiedente, la Commissione ne \u00e8 informata e adotta misure adeguate.<br \/>\n<strong>8.<\/strong>\u00a0Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 \u00e8 effettuato tramite il sistema di scambio di messaggi, ossia i registri europei delle imprese di trasporto su strada (European Registers of Road Transport Undertakings \u2014 ERRU), istituito dal regolamento (UE) n. 1213\/2010 della Commissione. La cooperazione amministrativa e l\u2019assistenza reciproca tra le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri di cui ai paragrafi da 4 a 7 sono attuate tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, ciascuno Stato membro pu\u00f2 designare il punto di contatto di cui al paragrafo 1 quale autorit\u00e0 competente e ne informa la Commissione tramite l\u2019IMI.<br \/>\n<strong>9.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 le informazioni loro comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate soltanto in relazione alle questioni per cui sono state richieste. Qualsiasi trattamento di dati personali \u00e8 effettuato unicamente in ottemperanza al presente regolamento e in conformit\u00e0 del regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.<br \/>\n<strong>10.<\/strong>\u00a0La cooperazione amministrativa e l\u2019assistenza reciproche sono prestate a titolo gratuito.<br \/>\n<strong>11.<\/strong>\u00a0Una richiesta di informazioni non osta a che le autorit\u00e0 competenti adottino misure in linea con la pertinente normativa nazionale e dell\u2019Unione, per indagare e prevenire possibili infrazioni del presente regolamento.<\/p>\n<p><strong>CAPO V<br \/>\nRICONOSCIMENTO RECIPROCO DEGLI ATTESTATI E DI ALTRI DOCUMENTI<br \/>\n<\/strong><strong>Articolo 19<br \/>\nCertificati di onorabilit\u00e0 e altri documenti equivalenti<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Fatto salvo l&#8217;articolo 11, paragrafo 4, lo Stato membro di stabilimento ammette come prova sufficiente dell&#8217;onorabilit\u00e0 ai fini dell&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente rilasciato da un&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilit\u00e0 che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, uno Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri il certificato rilasciato dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. Tale certificato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nello Stato membro di stabilimento.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Se non sono rilasciati dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata, il documento di cui al paragrafo 1 o il certificato di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dal gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata davanti a un&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata risiedeva abitualmente. Tale autorit\u00e0 o tale notaio rilasciano un documento che certifica la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Il documento di cui al paragrafo 1 e il certificato di cui al paragrafo 2 non debbono essere accettati se sono stati rilasciati pi\u00f9 di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.<\/p>\n<p><strong>Articolo 20<br \/>\nAttestati relativi all\u2019idoneit\u00e0 finanziaria<br \/>\n<\/strong>Quando prescrive ai suoi cittadini determinate condizioni di idoneit\u00e0 finanziaria a integrazione di quelle di cui all&#8217;articolo 7, uno Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato da un&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi l&#8217;osservanza delle condizioni prescritte.<br \/>\nTale attestato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.<\/p>\n<p><strong>Articolo 21<br \/>\nAttestati di idoneit\u00e0 professionale<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale un attestato conforme al modello di cui all&#8217;allegato III rilasciato dalle autorit\u00e0 o dagli organismi debitamente autorizzati a tal fine.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Un attestato rilasciato prima del 4 dicembre 2011 quale prova dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data \u00e8 equiparato all&#8217;attestato corrispondente al modello che figura nell&#8217;allegato III ed \u00e8 riconosciuto come prova dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono esigere che i titolari di attestati di idoneit\u00e0 professionale validi esclusivamente per i trasporti nazionali sostengano gli esami o parti di essi a norma dell&#8217;articolo 8, paragrafo 1.<\/p>\n<p><strong>CAPO VI<br \/>\nDISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 22<br \/>\nSanzioni<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l&#8217;applicazione.<br \/>\nLe sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive. Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalit\u00e0 o sul luogo di stabilimento dell&#8217;impresa.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione dell&#8217;autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, la revoca di tale autorizzazione e una dichiarazione di inidoneit\u00e0 del gestore dei trasporti.<\/p>\n<p><strong>Articolo 23<br \/>\nDisposizioni transitorie<br \/>\n<\/strong>Le imprese che anteriormente al 4 dicembre 2009 dispongono di un&#8217;autorizzazione per esercitare la professione di trasportatore su strada si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro il 4 dicembre 2011.<br \/>\nIn deroga all\u2019articolo 1, paragrafo 2, fino al 21 maggio 2022, le imprese di trasporto di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, sono esentate dalle disposizioni del presente regolamento, salvo laddove diversamente previsto dalla normativa dello Stato membro di stabilimento.<br \/>\nIn deroga all\u2019articolo 16, paragrafo 2, l\u2019obbligo di includere il fattore di rischio delle imprese nei registri elettronici nazionali si applica a decorrere da 14 mesi dopo l\u2019entrata in vigore dell\u2019atto di esecuzione relativo alla formula comune per il calcolo del rischio di cui all\u2019articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006\/22\/CE.<\/p>\n<p><del><strong>Articolo 24<br \/>\nAssistenza reciproca<br \/>\n<\/strong>Le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell&#8217;applicazione del presente regolamento. Nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, esse si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni inflitte per infrazioni gravi e altre informazioni specifiche che possono avere conseguenze sull&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada.<\/del><\/p>\n<p><strong>Articolo 24 bis<br \/>\nEsercizio della delega<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Il potere di adottare atti delegati \u00e8 conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Il potere di adottare atti delegati di cui all\u2019articolo 8, paragrafo 9, \u00e8 conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 agosto 2020.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0La delega di potere di cui all\u2019articolo 8, paragrafo 9, pu\u00f2 essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validit\u00e0 degli atti delegati gi\u00e0 in vigore.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Prima dell\u2019adozione dell\u2019atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell\u2019accordo interistituzionale \u00abLegiferare meglio\u00bb del 13 aprile 2016.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne d\u00e0 contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0L\u2019atto delegato adottato in forza dell\u2019articolo 8, paragrafo 9, entra in vigore solo se n\u00e9 il Parlamento europeo n\u00e9 il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso \u00e8 stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine \u00e8 prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.<\/p>\n<p><strong>Articolo 25<br \/>\nProcedura di comitato<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0La Commissione \u00e8 assistita dal comitato istituito dall&#8217;articolo 18, paragrafo 1, del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1223\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CEE) n. 3821\/85<\/a>\u00a0del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all&#8217;apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.<br \/>\n<del><strong>2.<\/strong>\u00a0Nei casi in cui \u00e8 fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999\/468\/CE, tenendo conto delle disposizioni dell&#8217;articolo 8 della stessa.<\/del><br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Nei casi in cui \u00e8 fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l\u2019articolo 4 del regolamento (UE) n. 182\/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.<br \/>\n<del><strong>3.<\/strong>\u00a0Nei casi in cui \u00e8 fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l&#8217;articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l&#8217;articolo 7 della decisione 1999\/468\/CE, tenendo conto delle disposizioni all&#8217;articolo 8 della stessa.<\/del><br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Nei casi in cui \u00e8 fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l\u2019articolo 5 del regolamento (UE) n. 182\/2011.<\/p>\n<p><strong>Articolo 26<br \/>\nRelazioni e riesame\u00a0<del>Relazioni<\/del><br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attivit\u00e0 delle autorit\u00e0 competenti e la trasmettono alla Commissione.<br \/>\nLa relazione comprende:<br \/>\na) un quadro d&#8217;insieme del settore in relazione all&#8217;onorabilit\u00e0, all&#8217;idoneit\u00e0 finanziaria e all&#8217;idoneit\u00e0 professionale;<br \/>\n<del>b) il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneit\u00e0 e le relative motivazioni;<\/del><br \/>\nb) il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente regolamento, il numero delle autorizzazioni sospese, il numero delle autorizzazioni ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneit\u00e0 e le relative motivazioni. Le relazioni relative al periodo successivo al 21 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per:<br \/>\ni) trasportatori di passeggeri su strada;<br \/>\nii) trasportatori di merci su strada che utilizzano esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate; e<br \/>\niii) tutti gli altri trasportatori di merci su strada;<br \/>\nc) il numero degli attestati di idoneit\u00e0 professionale rilasciati ogni anno;<br \/>\nd) le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorit\u00e0 competenti; e<br \/>\ne) un quadro d&#8217;insieme degli scambi di informazioni con altri Stati membri in applicazione dell&#8217;articolo 18, paragrafo 2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonch\u00e9 il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell&#8217;articolo 18, paragrafo 3.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada. La relazione contiene, in particolare, una valutazione dello scambio di informazioni fra gli Stati membri e un riesame del funzionamento e dei dati contenuti nei registri elettronici nazionali.<br \/>\nEssa \u00e8 pubblicata contestualmente alla relazione di cui all&#8217;articolo 17 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1199\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 561\/2006<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all&#8217;armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Ogni due anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle richieste effettuate a norma dell\u2019articolo 18, paragrafi da 4 a 9, alle risposte ricevute da altri Stati membri e alle misure adottate sulla base delle informazioni fornite;<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Entro il 21 agosto 2023, in base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 e a ulteriori elementi concreti, la Commissione presenta una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla portata della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, a possibili lacune a tale proposito e a possibili modalit\u00e0 per migliorare la cooperazione. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta se sia necessario proporre misure supplementari.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0La Commissione valuta l\u2019attuazione del presente regolamento entro il 21 agosto 2023 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all\u2019applicazione del presente regolamento.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0A seguito della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione valuta periodicamente il presente regolamento e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.<br \/>\n<strong>7.<\/strong>\u00a0Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono corredate, se del caso, di proposte legislative pertinenti.<\/p>\n<p><strong>Articolo 27<br \/>\nElenchi delle autorit\u00e0 competenti<br \/>\n<\/strong>Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 dicembre 2011, l&#8217;elenco delle autorit\u00e0 competenti da esso designate per le autorizzazioni all&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada, nonch\u00e9 l&#8217;elenco delle autorit\u00e0 o degli organismi autorizzati responsabili dell&#8217;organizzazione degli esami di cui all&#8217;articolo 8, paragrafo 1, e del rilascio degli attestati. La Commissione pubblica l&#8217;elenco consolidato di tali autorit\u00e0 e organismi relativo a tutta la Comunit\u00e0 nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n<p><strong>Articolo 28<br \/>\nComunicazione delle misure nazionali<br \/>\n<\/strong>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 4 dicembre 2011.<\/p>\n<p><strong>Articolo 29<br \/>\nAbrogazione<br \/>\n<\/strong>La direttiva 96\/26\/CE \u00e8 abrogata.<\/p>\n<p><strong>Articolo 30<br \/>\nEntrata in vigore<br \/>\n<\/strong>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea.<br \/>\nEsso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011.<\/p>\n<p>Il presente regolamento \u00e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.<\/p>\n<p>Fatto a Strasburgo, add\u00ec 21 ottobre 2009<\/p>\n<p>Per il Parlamento europeo<br \/>\nIl presidente<br \/>\nJ. BUZEK<\/p>\n<p>Per il Consiglio<br \/>\nIl presidente<br \/>\nC. MALMSTR\u00d6M<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato I<\/strong><em>\u00a0al regolamento del 21\/10\/2009 n. 1071<\/em><\/p>\n<p><strong>I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL&#8217;ARTICOLO 8<br \/>\n<\/strong>Le conoscenze da prendere in considerazione per l&#8217;accertamento ufficiale dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente, per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un&#8217;impresa di trasporti.<br \/>\nIl livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non pu\u00f2 essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all&#8217;allegato della decisione 85\/368\/CEE del Consiglio, vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell&#8217;istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.<br \/>\n<strong>A. Elementi di diritto civile<\/strong><br \/>\nIn relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:<br \/>\n1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonch\u00e9 i diritti e gli obblighi che ne derivano;<br \/>\n2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;<br \/>\nin relazione al trasporto su strada di merci:<br \/>\n3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonch\u00e9 di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilit\u00e0 contrattuale;<br \/>\n4) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;<br \/>\nin relazione al trasporto su strada di persone:<br \/>\n5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonch\u00e9 di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilit\u00e0 contrattuale.<br \/>\n<strong>B. Elementi di diritto commerciale<\/strong><br \/>\nIn relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:<br \/>\n1) conoscere le condizioni e le formalit\u00e0 previste per l&#8217;esercizio di un&#8217;attivit\u00e0 commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonch\u00e9 le conseguenze del fallimento;<br \/>\n2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di societ\u00e0 commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.<br \/>\n<strong>C. Elementi di diritto sociale<\/strong><br \/>\nIn relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:<br \/>\n1) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);<br \/>\n2) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;<br \/>\n3) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);<br \/>\n4) le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1223\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CEE) n. 3821\/85<\/a>, del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1199\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 561\/2006<\/a>, della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=2562\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2002\/15\/CE<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio e della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1145\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2006\/22\/CE<\/a>\u00a0e le misure pratiche di applicazione di queste normative; e<br \/>\n5) le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=233\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 2003\/59\/CE<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio.<br \/>\n<strong>D. Elementi di diritto tributario<\/strong><br \/>\nIn relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:<br \/>\n1) all&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;<br \/>\n2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;<br \/>\n3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonch\u00e9 ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l&#8217;uso di alcune infrastrutture;<br \/>\n4) alle imposte sui redditi.<br \/>\n<strong>E. Gestione commerciale e finanziaria dell&#8217;impresa<\/strong><br \/>\nIn relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:<br \/>\n1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all&#8217;uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagher\u00f2 cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;<br \/>\n2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonch\u00e9 gli oneri e gli obblighi che ne derivano;<br \/>\n3) sapere che cos&#8217;\u00e8 un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;<br \/>\n4) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;<br \/>\n5) essere in grado di effettuare un&#8217;analisi della situazione finanziaria e della redditivit\u00e0 dell&#8217;impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;<br \/>\n6) essere in grado di redigere un bilancio;<br \/>\n7) conoscere i vari elementi dell&#8217;impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;<br \/>\n8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell&#8217;impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;<br \/>\n9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicit\u00e0 e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l&#8217;elaborazione di schede clienti, ecc.;<br \/>\n10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilit\u00e0, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonch\u00e9 le garanzie e gli obblighi che ne derivano;<br \/>\n11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada; in relazione al trasporto su strada di merci:<br \/>\n12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;<br \/>\n13) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto; in relazione al trasporto su strada di persone:<br \/>\n14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone;<br \/>\n15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.<br \/>\n<strong>F. Accesso al mercato<\/strong><br \/>\nIn relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:<br \/>\n1) le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all&#8217;organizzazione ufficiale della professione, all&#8217;accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;<br \/>\n2) la normativa relativa alla costituzione di un&#8217;impresa di trasporti su strada;<br \/>\n3) i vari documenti necessari per l&#8217;effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all&#8217;interno dell&#8217;impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l&#8217;autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;\u00a0 in relazione al trasporto su strada di merci:<br \/>\n4) le norme relative all&#8217;organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica;<br \/>\n5) le formalit\u00e0 da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonch\u00e9 gli obblighi e le responsabilit\u00e0 che derivano dalla loro utilizzazione; in relazione al trasporto su strada di persone:<br \/>\n6) le norme relative all&#8217;organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;<br \/>\n7) le norme relative all&#8217;istituzione di servizi di trasporto e l&#8217;elaborazione di programmi di trasporto.<br \/>\n<strong>G. Norme tecniche e di gestione tecnica<\/strong><br \/>\nIn relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:<br \/>\n1) conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonch\u00e9 le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;<br \/>\n2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell&#8217;impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);<br \/>\n3) conoscere le formalit\u00e0 relative all&#8217;omologazione, all&#8217;immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;<br \/>\n4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l&#8217;inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l&#8217;inquinamento acustico;<br \/>\n5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature; in relazione al trasporto su strada di merci:<br \/>\n6) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);<br \/>\n7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;<br \/>\n8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008\/68\/CE e dal regolamento (CE) n. 1013\/2006;<br \/>\n9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall\u2019accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);<br \/>\n10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.<br \/>\n<strong>H. Sicurezza stradale<\/strong><br \/>\nIn relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:<br \/>\n1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneit\u00e0, ecc.);<br \/>\n2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocit\u00e0, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);<br \/>\n3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;<br \/>\n4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;<br \/>\n5) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche; in relazione al trasporto su strada di persone:<br \/>\n6) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.<br \/>\n<strong>II. ORGANIZZAZIONE DELL&#8217;ESAME<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l&#8217;idoneit\u00e0 ad utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.<br \/>\na) L&#8217;esame scritto obbligatorio si compone di due prove:<br \/>\n1. domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule;<br \/>\n2. esercizi scritti\/studi di casi.<br \/>\nLa durata minima di ciascuna delle due prove \u00e8 di due ore.<br \/>\nb) Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell&#8217;esame scritto.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Se organizzano anche un esame orale, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non pu\u00f2 essere inferiore al 25% n\u00e9 superiore al 40% del punteggio complessivo attribuibile.<br \/>\nSe organizzano unicamente un esame scritto, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non pu\u00f2 essere inferiore al 40 % n\u00e9 superiore al 60% del punteggio complessivo attribuibile.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Per l&#8217;insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60% del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50% del punteggio totalizzabile.<br \/>\nLo Stato membro ha facolt\u00e0 di ridurre la percentuale dal 50% al\u00a040% esclusivamente per una prova.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato II<\/strong>\u00a0<em>al regolamento del 21\/10\/2009 n. 1071<\/em><br \/>\nElementi di sicurezza dell&#8217;attestato di idoneit\u00e0 professionale<br \/>\nL&#8217;attestato deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:<br \/>\n&#8211; un ologramma,<br \/>\n&#8211; fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,<br \/>\n&#8211; almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d&#8217;ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),<br \/>\n&#8211; caratteri, simboli o motivi tattili,<br \/>\n&#8211; doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio,<br \/>\n&#8211; un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato III<\/strong><em>\u00a0al regolamento del 21\/10\/2009 n. 1071<\/em><\/p>\n<p>Modello di attestato di idoneit\u00e0 professionale<br \/>\nCOMUNIT\u00c0 EUROPEA<br \/>\n(Colore beige Pantone, &#8211; formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g\/m<sup>2<\/sup>\u00a0o superiore)<br \/>\n(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l&#8217;attestato)<\/p>\n<table border=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">Sigla distintiva dello Stato membro [<sup>1<\/sup>] che rilascia l&#8217;attestato<\/td>\n<td valign=\"middle\">Denominazione dell&#8217;autorit\u00e0 o dell&#8217;organismo autorizzato [<sup>2<\/sup>]<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>ATTESTATO DI IDONEIT\u00c0 PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI\/PERSONE [<sup>3<\/sup>]<br \/>\nN. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br \/>\n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br \/>\nattesta che [<sup>4<\/sup>] &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br \/>\nnato\/a a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br \/>\nha superato le prove dell&#8217;esame (anno: &#8230;..; sessione: &#8230;..) [<sup>5<\/sup>] organizzato per ottenere l&#8217;attestato di idoneit\u00e0 professionale per il trasporto su strada di merci\/persone [<sup>3<\/sup>], conformemente alle disposizioni del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1265\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1071\/2009<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l&#8217;attivit\u00e0 di trasportatore su strada [<sup>6<\/sup>].<br \/>\nIl presente attestato costituisce la prova sufficiente dell&#8217;idoneit\u00e0 professionale di cui all&#8217;articolo 21, del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1265\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1071\/2009<\/a>.<br \/>\nRilasciato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; [<sup>7<\/sup>]<\/p>\n<p>[<sup>1<\/sup>] Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.<br \/>\n[<sup>2<\/sup>] Autorit\u00e0 oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunit\u00e0 europea, per rilasciare il presente attestato.<br \/>\n[<sup>3<\/sup>] Cancellare la voce che non interessa.<br \/>\n[<sup>4<\/sup>] Cognome e nome; luogo e data di nascita.<br \/>\n[<sup>5<\/sup>] Identificazione dell&#8217;esame.<br \/>\n[<sup>6<\/sup>] GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.<br \/>\n[<sup>7<\/sup>] Sigillo e firma dell&#8217;autorit\u00e0 o dell&#8217;organismo autorizzato che rilascia l&#8217;attestato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato IV<\/strong><em>\u00a0al regolamento del 21\/10\/2009 n. 1071\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em><del>Infrazioni pi\u00f9 gravi ai fini dell&#8217;articolo 6, paragrafo 2, lettera a)<\/del><br \/>\n<\/em><strong>Infrazioni pi\u00f9 gravi ai fini dell\u2019articolo 6, paragrafo 2<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Superamento del 25% o pi\u00f9 dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane.<br \/>\na. Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50% o pi\u00f9 dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare una pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore.<br \/>\n<del>b. Mancata installazione di un tachigrafo e\/o di un limitatore di velocit\u00e0 o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall&#8217;apparecchio di controllo e\/o dal limitatore di velocit\u00e0 o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e\/o dalla carta del conducente.<\/del><br \/>\nb) Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o pi\u00f9 dei tempi limite di guida fissati per un giorno.<br \/>\n<del><strong>2.<\/strong>\u00a0Guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto comunitario, e\/o guida con difetti molto gravi, tra l&#8217;altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote\/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.<\/del><br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Mancata installazione di un tachigrafo e\/o di un limitatore di velocit\u00e0, o installazione nel veicolo e\/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dall\u2019apparecchio di controllo e\/o dal limitatore di velocit\u00e0 o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e\/o dalla carta del conducente.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo cos\u00ec in pericolo la vita delle persone o l&#8217;ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un&#8217;impresa che non \u00e8 titolare di una licenza comunitaria valida.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Guida con una carta del conducente che \u00e8 stata falsificata o di cui il conducente non \u00e8 il titolare o che \u00e8 stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e\/o di documenti falsificati.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20% o pi\u00f9 per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25% o pi\u00f9 per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Regolamento CE &#8211; 21\/10\/2009 &#8211; n. 1071 &#8211; Attivit\u00e0 di trasportatore su strada Norme\u00a0comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l&#8217;attivit\u00e0 di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96\/26\/CE del Consiglio. Modificato dal\u00a0Regolamento UE n. 1055 del 15\/07\/2020 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL&#8217;UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunit\u00e0 europea, &hellip; <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/03\/09\/regolamento-ce-21-10-2009-n-1071-attivita-di-trasportatore-su-strada\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Regolamento CE &#8211; 21\/10\/2009 &#8211; n. 1071 &#8211; Attivit\u00e0 di trasportatore su strada<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[502],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5925"}],"collection":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5925"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5925\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5926,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5925\/revisions\/5926"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5925"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5925"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5925"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}