{"id":5923,"date":"2023-03-09T14:21:01","date_gmt":"2023-03-09T14:21:01","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=5923"},"modified":"2023-03-09T15:42:48","modified_gmt":"2023-03-09T15:42:48","slug":"regolamento-ce-21-10-2009-n-1072-mercato-internazionale-trasporto-merci-su-strada","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/03\/09\/regolamento-ce-21-10-2009-n-1072-mercato-internazionale-trasporto-merci-su-strada\/","title":{"rendered":"Regolamento CE &#8211; 21\/10\/2009 &#8211; n. 1072 &#8211; Mercato internazionale trasporto merci su strada"},"content":{"rendered":"<h1>Regolamento CE &#8211; 21\/10\/2009 &#8211; n. 1072 &#8211; Mercato internazionale trasporto merci su strada<\/h1>\n<div id=\"text\">\n<p><strong>Fissa\u00a0<\/strong><strong>norme comuni per l&#8217;accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modificato dal\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1055&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento UE n. 1055 del 15\/07\/2020<\/a><\/strong><\/p>\n<p>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL&#8217;UNIONE EUROPEA,<br \/>\nvisto il trattato che istituisce la Comunit\u00e0 europea, in particolare l&#8217;articolo 71,<br \/>\nvista la proposta della Commissione,<br \/>\nvisto il parere del Comitato economico e sociale europeo,<br \/>\nprevia consultazione del Comitato delle regioni,<br \/>\ndeliberando secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 251 del trattato,<br \/>\nconsiderando quanto segue:<\/p>\n<p><strong>[1]<\/strong>\u00a0Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 881\/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all&#8217;accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunit\u00e0 effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o pi\u00f9 Stati membri, al regolamento (CEE) n. 3118\/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l&#8217;ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, e alla direttiva 2006\/94\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all&#8217;emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada. A fini di chiarezza e semplificazione tali atti legislativi dovrebbero essere rifusi in un unico regolamento.<br \/>\n<strong>[2]<\/strong>\u00a0L&#8217;instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l&#8217;altro, l&#8217;adozione di norme comuni applicabili all&#8217;accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunit\u00e0, nonch\u00e9 la fissazione delle condizioni per l\u2019ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.<br \/>\n<strong>[3]<\/strong>\u00a0Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di merci su strada nell&#8217;intera Comunit\u00e0, \u00e8 opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi \u00e8 ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto \u00e8 opportuno che il regolamento non si applichi al percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunit\u00e0 e i paesi terzi. \u00c8 opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.<br \/>\n<strong>[4]<\/strong>\u00a0L&#8217;instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta l&#8217;eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalit\u00e0 o sul fatto che \u00e8 stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui i servizi devono essere forniti.<br \/>\n<strong>[5]<\/strong>\u00a0Per consentire una realizzazione elastica e senza conflitti di ci\u00f2, occorre prevedere un regime transitorio di cabotaggio, fintanto che non sia completata l&#8217;armonizzazione del mercato del trasporto di merci su strada.<br \/>\n<strong>[6]<\/strong>\u00a0Il graduale completamento del mercato unico europeo dovrebbe condurre all&#8217;eliminazione delle restrizioni di accesso ai mercati interni degli Stati membri. Tuttavia, questo dovrebbe tenere in considerazione l&#8217;efficacia dei controlli e l&#8217;evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, l&#8217;armonizzazione delle norme in materia, tra l&#8217;altro, di attuazione e di oneri relativi all&#8217;uso delle strade e la legislazione sociale e di sicurezza. La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione la situazione di mercato e l&#8217;armonizzazione precedentemente citata e, ove opportuno, proporre l&#8217;ulteriore apertura dei mercati nazionali dei trasporti su strada, incluso il cabotaggio.<br \/>\n<strong>[7]<\/strong>\u00a0Ai sensi della direttiva 2006\/94\/CE taluni trasporti sono esentati dall&#8217;obbligo dell&#8217;autorizzazione comunitaria e di qualsiasi altra autorizzazione di trasporto. Nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione del mercato prevista dal presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra licenza di trasporto per alcuni di questi trasporti, in ragione del loro carattere particolare.<br \/>\n<strong>[8]<\/strong>\u00a0Ai sensi della direttiva 2006\/94\/CE, il trasporto di merci a mezzo di veicoli di peso massimo a carico compreso tra 3, 5 e 6 tonnellate era esentato dalla licenza comunitaria. Tuttavia, le norme comunitarie nel settore del trasporto di merci su strada si applicano in genere a veicoli con massa massima a carico superiore a 3,5 tonnellate. \u00c8 opportuno pertanto armonizzare le disposizioni del presente regolamento con l&#8217;ambito di applicazione generale delle norme comunitarie in materia di trasporti su strada e prevedere un&#8217;esenzione esclusivamente per i veicoli con massa massima a carico fino a 3,5 tonnellate.<br \/>\n<strong>[9]<\/strong>\u00a0\u00c8 opportuno che l&#8217;effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada sia subordinata al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai trasportatori l&#8217;obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli una copia certificata conforme della licenza comunitaria per agevolare l&#8217;effettuazione di verifiche efficaci da parte delle autorit\u00e0 preposte all&#8217;applicazione della legge, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui \u00e8 stabilito il trasportatore. A tal fine \u00e8 necessario dettare specifiche pi\u00f9 precise per quanto riguarda la presentazione e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi.<br \/>\n<strong>[10]<\/strong>\u00a0I controlli su strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni dirette o indirette fondate sulla nazionalit\u00e0 del trasportatore su strada o sul paese di stabilimento di quest\u2019ultimo o di immatricolazione del veicolo.<br \/>\n<strong>[11]<\/strong>\u00a0Occorre determinare le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, i tipi di trasporto a cui si applicano, la durata della loro validit\u00e0 e le relative modalit\u00e0 di utilizzo.<br \/>\n<strong>[12]<\/strong>\u00a0Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono legalmente assunti o messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto.<br \/>\n<strong>[13]<\/strong>\u00a0\u00c8 opportuno che i trasportatori titolari di licenze comunitarie previste dal presente regolamento e i trasportatori abilitati ad effettuare determinati tipi di servizi di trasporto internazionale siano ammessi ad effettuare servizi di trasporto nazionale all&#8217;interno di uno Stato membro in via temporanea in conformit\u00e0 del presente regolamento, senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento. Nei casi in cui siano effettuati, tali trasporti di cabotaggio dovrebbero essere soggetti alla normativa comunitaria, quale il\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1199\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 561\/2006<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all&#8217;armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e al diritto nazionale in vigore nello Stato membro ospitante in determinati settori.<br \/>\n<strong>[14]<\/strong>\u00a0Occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sui mercati dei trasporti interessati in caso di grave perturbazione. A tal fine \u00e8 necessario istituire un&#8217;opportuna procedura decisionale e per la raccolta dei dati statistici necessari.<br \/>\n<strong>[15]<\/strong>\u00a0Fatte salve le disposizioni del trattato in materia di diritto di stabilimento, i trasporti di cabotaggio consistono nella fornitura di servizi da parte di trasportatori all&#8217;interno di uno Stato membro in cui questi non sono stabiliti e non dovrebbero essere proibiti a condizione che non siano effettuati in modo da costituire un&#8217;attivit\u00e0 permanente o continua all&#8217;interno di tale Stato membro. Per favorire il rispetto di tale condizione, la frequenza dei trasporti di cabotaggio e il periodo in cui possono essere effettuati dovrebbero essere definiti pi\u00f9 chiaramente. In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica \u00e8 difficile determinare quali servizi sono autorizzati. \u00c8 pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione.<br \/>\n<strong>[16]<\/strong>\u00a0Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni in materia di trasporto di merci su strada in entrata e in uscita nel quadro di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92\/106\/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri. Gli spostamenti nazionali su strada all\u2019interno di uno Stato membro ospitante non facenti parte di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92\/106\/CEE rientrano nella definizione di trasporti di cabotaggio e, di conseguenza, dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.<br \/>\n<strong>[17]<\/strong>\u00a0Le disposizioni della direttiva 96\/71\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell&#8217;ambito della prestazione di servizi, si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio.<br \/>\n<strong>[18]<\/strong>\u00a0Al fine di poter effettuare efficaci controlli sui trasporti di cabotaggio, le autorit\u00e0 degli Stati membri ospitanti preposte all&#8217;applicazione della legge dovrebbero poter almeno accedere ai dati contenuti nelle lettere di vettura e negli apparecchi di controllo conformemente al\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1223\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CEE) n. 3821\/85<\/a>\u00a0del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all&#8217;apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.<br \/>\n<strong>[19]<\/strong>\u00a0Gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.<br \/>\n<strong>[20]<\/strong>\u00a0Occorre snellire, per quanto possibile, le formalit\u00e0 amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l&#8217;efficace esecuzione del presente regolamento. A tal fine, \u00e8 opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da consentire l&#8217;applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in uno Stato membro ospitante. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravit\u00e0 delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni imposte.<br \/>\n<strong>[21]<\/strong>\u00a0Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi commesse dai trasportatori che hanno dato luogo a una sanzione.<br \/>\n<strong>[22]<\/strong>\u00a0Per facilitare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorit\u00e0 nazionali, \u00e8 opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1265\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1071\/2009<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l&#8217;attivit\u00e0 di trasportatore su strada.<br \/>\n<strong>[23]<\/strong>\u00a0Le misure necessarie per l&#8217;esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999\/468\/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalit\u00e0 per l&#8217;esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.<br \/>\n<strong>[24]<\/strong>\u00a0In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati I, II e III del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all\u2019articolo 5 bis della decisione 1999\/468\/CE.<br \/>\n<strong>[25]<\/strong>\u00a0\u00c8 opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l&#8217;esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.<br \/>\n<strong>[26]<\/strong>\u00a0Poich\u00e9 l&#8217;obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un quadro coerente per il trasporto internazionale di merci su strada nell&#8217;intera Comunit\u00e0, non pu\u00f2 essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e pu\u00f2 dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunit\u00e0 pu\u00f2 intervenire in base al principio di sussidiariet\u00e0 sancito dall&#8217;articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto \u00e8 necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalit\u00e0 enunciato nello stesso articolo,<\/p>\n<p>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:<\/p>\n<p><strong>CAPO I<br \/>\nDISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 1<br \/>\nAmbito di applicazione<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunit\u00e0.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunit\u00e0 e il paese terzo interessato.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate:<br \/>\na) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati;<br \/>\nb) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:<br \/>\na) trasporti postali effettuati nell&#8217;ambito di un regime di servizio universale;<br \/>\nb) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;<br \/>\n<del>c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;<\/del><br \/>\nc) fino al 20 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate;<br \/>\nc bis) dal 21 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;<br \/>\nd) trasporti di merci con autoveicoli purch\u00e9 siano soddisfatte le condizioni seguenti:<br \/>\ni) le merci trasportate sono di propriet\u00e0 dell&#8217;impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;<br \/>\nii) lo spostamento serve a far affluire le merci all&#8217;impresa o a spedirle dall&#8217;impresa stessa oppure a spostarle all&#8217;interno dell&#8217;impresa o, per esigenze aziendali, all&#8217;esterno dell&#8217;impresa stessa;<br \/>\niii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell&#8217;impresa in base a un&#8217;obbligazione contrattuale;<br \/>\niv) i veicoli che trasportano le merci sono di propriet\u00e0 dell&#8217;impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest&#8217;ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006\/1\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all&#8217;utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada; e<br \/>\nv) tale trasporto costituisce soltanto un&#8217;attivit\u00e0 accessoria nell&#8217;ambito dell&#8217;insieme delle attivit\u00e0 dell&#8217;impresa;<br \/>\ne) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonch\u00e9 altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamit\u00e0 naturali.<br \/>\nLa lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l&#8217;autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attivit\u00e0 di cui a tale paragrafo.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2<br \/>\nDefinizioni<br \/>\n<\/strong>Ai fini del presente regolamento s&#8217;intende per:<br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0\u00ab<em>veicolo<\/em>\u00bb: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0\u00ab<em>trasporti internazionali<\/em>\u00bb:<br \/>\na) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d&#8217;arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o pi\u00f9 Stati membri o paesi terzi;<br \/>\nb) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o pi\u00f9 Stati membri o paesi terzi;<br \/>\nc) gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o pi\u00f9 Stati membri; o<br \/>\nd) gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0\u00ab<em>Stato membro ospitante<\/em>\u00bb: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attivit\u00e0 diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0\u00ab<em>trasportatore non residente<\/em>\u00bb: un&#8217;impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attivit\u00e0 in uno Stato membro ospitante;<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0\u00ab<em>conducente<\/em>\u00bb: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell&#8217;ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all&#8217;occorrenza, alla guida;<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0\u00ab<em>trasporti di cabotaggio<\/em>\u00bb: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformit\u00e0 del presente regolamento;<br \/>\n<strong>7.<\/strong>\u00a0\u00ab<em>infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada<\/em>\u00bb: un&#8217;infrazione che pu\u00f2 portare alla perdita dell&#8217;onorabilit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafi 1 e 2, del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1265\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1071\/2009<\/a>\u00a0e\/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.<\/p>\n<p><strong>CAPO II<br \/>\nTRASPORTI INTERNAZIONALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 3<br \/>\nPrincipio generale<br \/>\n<\/strong>Per effettuare i trasporti internazionali \u00e8 necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 4<br \/>\nLicenza comunitaria<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0La licenza comunitaria \u00e8 rilasciata da uno Stato membro, in conformit\u00e0 del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:<br \/>\na) sia stabilito in tale Stato membro in conformit\u00e0 della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e<br \/>\nb) sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformit\u00e0 della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0La licenza comunitaria \u00e8 rilasciata dalle autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni.<br \/>\nLe licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.<br \/>\n<del>La Commissione adegua al progresso tecnico il periodo di validit\u00e0 della licenza comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada previsti all&#8217;articolo 16 del\u00a0<\/del><a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1265\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><del>regolamento (CE) n. 1071\/2009<\/del><\/a><del>. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all&#8217;articolo 15, paragrafo 2.<\/del><br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l&#8217;originale della licenza comunitaria, che \u00e8 conservato dal trasportatore, nonch\u00e9 un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena propriet\u00e0 o ad altro titolo, in particolare in virt\u00f9 di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.<br \/>\n<del><strong>4.<\/strong>\u00a0La licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell&#8217;allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell&#8217;allegato I.<br \/>\nLa Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all&#8217;articolo 15, paragrafo 2.<\/del><br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0La licenza comunitaria e le copie certificate devono corrispondere al modello figurante nell\u2019allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell\u2019allegato I.<br \/>\nNel caso di veicoli utilizzati per il trasporto di merci la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e a cui si applicano i requisiti finanziari ridotti di cui all\u2019articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071\/2009, l\u2019autorit\u00e0 di rilascio riporta nella sezione \u201cosservazioni particolari\u201d della licenza comunitaria, o della relativa copia certificata conforme: \u201c\u2264 3,5 t\u201d.<br \/>\nAlla Commissione \u00e8 conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all\u2019articolo 14 ter al fine di modificare gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell&#8217;autorit\u00e0 di rilascio nonch\u00e9 una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi \u00e8 inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0La licenza comunitaria \u00e8 rilasciata a nome del trasportatore e non \u00e8 cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.<br \/>\nNel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.<\/p>\n<p><strong>Articolo 5<br \/>\nAttestato di conducente<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0L&#8217;attestato di conducente \u00e8 rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:<br \/>\na) siano titolari di una licenza comunitaria; e<br \/>\nb) assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro n\u00e9 soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro n\u00e9 soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:<br \/>\ni) da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso,<br \/>\nii) da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0L&#8217;attestato di conducente \u00e8 rilasciato dalle autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, su richiesta del titolare della licenza comunitaria, per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro n\u00e9 soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003\/109\/CE legalmente assunto o per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro n\u00e9 soggiornante di lungo periodo ai sensi della stessa direttiva e messo legittimamente a disposizione del trasportatore. L&#8217;attestato di conducente \u00e8 nominativo e certifica che il conducente \u00e8 assunto alle condizioni di cui al paragrafo 1.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0L&#8217;attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all&#8217;allegato III. Esso contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell&#8217;allegato I.<br \/>\n<del><strong>4.<\/strong>\u00a0La Commissione adegua al progresso tecnico l&#8217;allegato III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all&#8217;articolo 15, paragrafo 2.<\/del><br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Alla Commissione \u00e8 conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all\u2019articolo 14 ter al fine di modificare l\u2019allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0L&#8217;attestato di conducente reca il sigillo dell&#8217;autorit\u00e0 di rilascio nonch\u00e9 una firma e un numero di serie. Il numero di serie dell&#8217;attestato di conducente pu\u00f2 essere inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore che, a sua volta, lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell&#8217;attestato.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0L&#8217;attestato di conducente \u00e8 di propriet\u00e0 del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell&#8217;attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virt\u00f9 di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell\u2019attestato di conducente rilasciata dalle autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore \u00e8 conservata nei locali del trasportatore. L&#8217;attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.<br \/>\n<strong>7.<\/strong>\u00a0L&#8217;attestato di conducente \u00e8 rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. Gli attestati di conducente rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono validi fino alla loro data di scadenza.<br \/>\nL&#8217;attestato di conducente resta valido solo fintantoch\u00e9 sussistono le condizioni in base alle quali \u00e8 stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorit\u00e0 di rilascio se tali condizioni vengono meno.<\/p>\n<p><strong>Articolo 6<br \/>\nVerifica delle condizioni<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria o di una richiesta di rinnovo della licenza comunitaria ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 2, le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20% degli attestati di conducente validi rilasciati in tale Stato membro, se continuino a sussistere le condizioni di cui all&#8217;articolo 5, paragrafo 1, in base alle quali \u00e8 stato rilasciato l&#8217;attestato di conducente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 7<br \/>\nRifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e dell&#8217;attestato di conducente<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Qualora le condizioni di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, o all&#8217;articolo 5, paragrafo 1, non siano soddisfatte, le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o il rilascio dell&#8217;attestato di conducente.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti ritirano la licenza comunitaria o l&#8217;attestato di conducente qualora il titolare:<br \/>\na) non soddisfi pi\u00f9 le condizioni fissate dall&#8217;articolo 4, paragrafo 1, o dall&#8217;articolo 5, paragrafo 1; o<br \/>\nb) abbia fornito informazioni inesatte in relazione a una richiesta di rilascio della licenza comunitaria o dell&#8217;attestato di conducente.<\/p>\n<p><strong>CAPO III<br \/>\nCABOTAGGIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 8<br \/>\nPrincipio generale<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, \u00e8 munito di un attestato di conducente \u00e8 ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l&#8217;autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante.<br \/>\nL&#8217;ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall&#8217;ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.<br \/>\nEntro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purch\u00e9 siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall&#8217;ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.<br \/>\n<strong>2 bis.<\/strong>\u00a0Ai trasportatori non \u00e8 consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell\u2019arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione.<br \/>\n<del><strong>3.<\/strong>\u00a0I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore pu\u00f2 produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonch\u00e9 ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente.<\/del><br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore pu\u00f2 produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonch\u00e9 ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.<br \/>\nPer ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:<br \/>\na) il nome, l&#8217;indirizzo e la firma del mittente;<br \/>\nb) il nome, l&#8217;indirizzo e la firma del trasportatore;<br \/>\nc) il nome e l&#8217;indirizzo del destinatario, nonch\u00e9 la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;<br \/>\nd) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;<br \/>\ne) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalit\u00e0 d&#8217;imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonch\u00e9 il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;<br \/>\nf) la massa lorda o la quantit\u00e0 altrimenti espressa delle merci;<br \/>\ng) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare l&#8217;avvenuto rispetto delle condizioni sancite dal presente articolo.<br \/>\n<strong>4 bis.<\/strong>\u00a0Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti autorizzati dello Stato membro ospitante preposti al controllo su richiesta e durante un controllo su strada. Possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che pu\u00f2 essere utilizzato direttamente per l\u2019immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) ai sensi del protocollo addizionale di Ginevra della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) per quanto riguarda la lettera di vettura elettronica del 20 febbraio 2008. Nel corso del controllo su strada, il conducente \u00e8 autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entit\u00e0 al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove di cui al paragrafo 3.<br \/>\n<del><strong>5.<\/strong>\u00a0Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest&#8217;ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all&#8217;articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), \u00e8 autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.<\/del><br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0A qualsiasi trasportatore che sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest\u2019ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all\u2019articolo 1, paragrafo 5, lettere da a) a c bis), \u00e8 consentito effettuare, alle condizioni stabilite dal presente capo, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0L&#8217;ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all&#8217;articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e), non \u00e8 soggetta ad alcuna restrizione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 9<br \/>\nNorme applicabili ai trasporti di cabotaggio<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0L&#8217;esecuzione dei trasporti di cabotaggio \u00e8 soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:<br \/>\na) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;<br \/>\nb) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;<br \/>\nc) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;<br \/>\nd) il tempo di guida e i periodi di riposo;<br \/>\ne) l&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.<br \/>\nI pesi e le dimensioni di cui al primo comma, lettera b), possono eccedere, se del caso, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del trasportatore, ma non possono in nessun caso violare i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96\/53\/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunit\u00e0, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalit\u00e0 o sul luogo di stabilimento.<\/p>\n<p><strong>Articolo 10<br \/>\nProcedura di salvaguardia<br \/>\n1.\u00a0<\/strong>In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all&#8217;interno di una determinata zona geografica, dovuta all&#8217;attivit\u00e0 di cabotaggio o aggravata da tale attivit\u00e0, qualsiasi Stato membro pu\u00f2 ricorrere alla Commissione ai fini dell&#8217;adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei trasportatori residenti.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Ai fini del paragrafo 1 si intende per:<br \/>\n&#8211; \u00ab<em>grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all&#8217;interno di una determinata zona geografica<\/em>\u00bb: il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un&#8217;eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell&#8217;offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l&#8217;equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di trasportatori,<br \/>\n&#8211; \u00ab<em>zona geografica<\/em>\u00bb: una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all&#8217;insieme del territorio di altri Stati membri.<br \/>\n<del><strong>3.<\/strong>\u00a0Sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all&#8217;articolo 15, paragrafo 1, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.<\/del><br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0La Commissione esamina sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la situazione e, previa consultazione del comitato istituito in forza dell\u2019articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165\/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.<br \/>\nTali misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dall&#8217;ambito di applicazione del presente regolamento.<br \/>\nLe misure adottate a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validit\u00e0.<br \/>\nLa Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o pi\u00f9 Stati membri, le autorit\u00e0 competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Tali misure sono applicate al pi\u00f9 tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Ciascuno Stato membro pu\u00f2 deferire al Consiglio una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 entro trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di pi\u00f9 Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla prima richiesta, pu\u00f2 prendere una decisione diversa.<br \/>\nAlla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validit\u00e0 previsti dal paragrafo 3, terzo comma. Le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al primo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0Se ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.<br \/>\n<strong>7.<\/strong>\u00a0In aggiunta ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo e in deroga all\u2019articolo 4 della direttiva 92\/106\/CEE, se necessario per evitare l\u2019abuso di quest\u2019ultima disposizione attraverso la fornitura illimitata e continuativa di servizi consistenti in tragitti stradali iniziali o finali all\u2019interno di uno Stato membro ospitante che fanno parte di operazioni di trasporto combinato tra Stati membri, gli Stati membri possono prevedere che l\u2019articolo 8 del presente regolamento si applichi ai trasportatori che effettuano tali tragitti stradali iniziali e\/o finali in tale Stato membro. Per quanto riguarda tali tragitti stradali, gli Stati membri possono prevedere un periodo pi\u00f9 lungo rispetto al periodo di sette giorni di cui all\u2019articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, e possono prevedere un periodo pi\u00f9 breve rispetto al periodo di quattro giorni di cui all\u2019articolo 8, paragrafo 2 bis, del presente regolamento. L\u2019applicazione dell\u2019articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento, a tali operazioni di trasporto lascia impregiudicati i requisiti derivanti dalla direttiva 92\/106\/CEE. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga prevista nel presente paragrafo ne danno notifica alla Commissione prima di applicare le pertinenti misure nazionali. Essi rivedono dette misure almeno ogni cinque anni e notificano le risultanze di tale revisione alla Commissione. Essi rendono pubbliche le norme in maniera trasparente, inclusa la durata dei rispettivi periodi.<\/p>\n<p><strong>Articolo 10 bis<\/strong><br \/>\n<strong>Controlli<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Al fine di far rispettare ulteriormente gli obblighi di cui al presente capo, gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 nel loro territorio sia applicata una strategia di esecuzione nazionale coerente. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un elevato fattore di rischio di cui all\u2019articolo 9 della direttiva 2006\/22\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Ciascuno Stato membro provvede affinch\u00e9 i controlli di cui all\u2019articolo 2 della direttiva 2006\/22\/CE includano un controllo sui trasporti di cabotaggio, ove opportuno.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Almeno due volte l\u2019anno, gli Stati membri effettuano controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorit\u00e0 nazionali preposte all\u2019esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o pi\u00f9 Stati membri, ciascuna autorit\u00e0 nazionale operante sul proprio territorio. Gli Stati membri possono combinare tali attivit\u00e0 con quelle di cui all\u2019articolo 5 della direttiva 2006\/22\/CE. I punti di contatto nazionali designati a norma dell\u2019articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071\/2009 scambiano informazioni sul numero e sul tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.<\/p>\n<p><strong>CAPO IV<br \/>\nMUTUA ASSISTENZA E SANZIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 11<br \/>\nMutua assistenza<\/strong><br \/>\nGli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell&#8217;applicazione del presente regolamento e del controllo sull&#8217;applicazione stessa. Essi si scambiano le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell&#8217;articolo 18 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1265\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1071\/2009<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Articolo 12<br \/>\nSanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l&#8217;infrazione adottano misure appropriate per perseguire l&#8217;infrazione, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale, che possono portare, fra l&#8217;altro, all&#8217;imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:<br \/>\na) ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;<br \/>\nb) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.<br \/>\nQueste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravit\u00e0 dell&#8217;infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonch\u00e9 del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0In caso di infrazione grave consistente in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l&#8217;infrazione impongono le opportune sanzioni, tra cui:<br \/>\na) sospensione del rilascio degli attestati di conducente;<br \/>\nb) ritiro degli attestati di conducente;<br \/>\nc) subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti;<br \/>\nd) ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;<br \/>\ne) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.<br \/>\nQueste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravit\u00e0 dell&#8217;infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore comunicano alle autorit\u00e0 competenti dello Stato membro nel cui territorio \u00e8 stata accertata l&#8217;infrazione, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sia stata eventualmente applicata.<br \/>\nQualora tali sanzioni non siano imposte, le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento motivano tale decisione.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti provvedono affinch\u00e9 le sanzioni imposte al trasportatore siano complessivamente proporzionate all&#8217;infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l&#8217;infrazione \u00e8 stata accertata.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore possono inoltre, in applicazione del diritto interno, promuovere un&#8217;azione legale nei confronti del trasportatore dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale competente. Esse informano le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 i trasportatori abbiano diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.<\/p>\n<p><strong>Articolo 13<br \/>\nSanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante<br \/>\n1.<\/strong>\u00a0Quando le autorit\u00e0 competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un&#8217;infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio \u00e8 stata accertata l&#8217;infrazione comunica alle autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:<br \/>\na) una descrizione dell&#8217;infrazione e la data e l&#8217;ora in cui \u00e8 stata commessa;<br \/>\nb) la categoria, il tipo e la gravit\u00e0 dell&#8217;infrazione; e<br \/>\nc) le sanzioni imposte e le sanzioni eseguite.<br \/>\nLe autorit\u00e0 competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di stabilimento impongano sanzioni amministrative, in conformit\u00e0 dell&#8217;articolo 12.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Fatte salve le azioni penali, le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro ospitante possono imporre sanzioni al trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul loro territorio infrazioni del presente regolamento o della normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti su strada. Dette sanzioni sono imposte senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, fra l&#8217;altro, in una diffida o, in caso di un&#8217;infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui \u00e8 stata commessa l&#8217;infrazione.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.<\/p>\n<p><strong>Articolo 14<br \/>\nIscrizione nei registri elettronici nazionali<\/strong><br \/>\nGli Stati membri provvedono affinch\u00e9 le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, cos\u00ec come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo e dalla data del ritiro in caso di ritiro permanente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 14 bis<\/strong><br \/>\n<strong>Responsabilit\u00e0<\/strong><br \/>\nGli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III, qualora essi fossero a conoscenza del fatto \u2014 o, alla luce di tutte le circostanze del caso, avrebbero dovuto esserne a conoscenza \u2014 che i servizi di trasporto da essi commissionati hanno comportato infrazioni del presente regolamento.<\/p>\n<p><strong>Articolo 14 ter<\/strong><br \/>\n<strong>Esercizio della delega<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Il potere di adottare atti delegati \u00e8 conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Il potere di adottare atti delegati di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 4, e all\u2019articolo 5, paragrafo 4, \u00e8 conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 agosto 2020.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0La delega di potere di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 4, e all\u2019articolo 5, paragrafo 4, pu\u00f2 essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validit\u00e0 degli atti delegati gi\u00e0 in vigore.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Prima dell\u2019adozione dell\u2019atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell\u2019accordo interistituzionale \u00abLegiferare meglio\u00bb del 13 aprile 2016.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne d\u00e0 contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0L\u2019atto delegato adottato ai sensi dell\u2019articolo 4, paragrafo 4, e dell\u2019articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se n\u00e9 il Parlamento europeo n\u00e9 il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso \u00e8 stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine \u00e8 prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.<\/p>\n<p><strong>CAPO V<br \/>\nATTUAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><del><strong>Articolo 15<br \/>\nProcedura di comitato<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0La Commissione \u00e8 assistita dal comitato istituito dall&#8217;articolo 18, paragrafo 1, del\u00a0<\/del><a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1223\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><del>regolamento (CEE) n. 3821\/85<\/del><\/a><del>.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Nei casi in cui \u00e8 fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l&#8217;articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l&#8217;articolo 7 della decisione 1999\/468\/CE, tenendo conto delle disposizioni dell&#8217;articolo 8 della stessa<\/del>.<\/p>\n<p><strong>Articolo 16<br \/>\nSanzioni<\/strong><br \/>\nGli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l&#8217;applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modificazioni successive.<br \/>\nGli Stati membri provvedono affinch\u00e9 tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalit\u00e0 o sul luogo di stabilimento del trasportatore.<\/p>\n<p><del><strong>Articolo 17<br \/>\nRelazioni<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Ogni due anni gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell&#8217;anno precedente e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso dell&#8217;anno solare precedente, nonch\u00e9 il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di quell&#8217;anno.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Entro la fine del 2013 la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato comunitario del trasporto stradale. La relazione contiene un&#8217;analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell&#8217;efficacia dei controlli e dell&#8217;evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, e valuta se l&#8217;armonizzazione delle norme in materia, tra l&#8217;altro, di attuazione, di oneri relativi all&#8217;uso delle strade nonch\u00e9 di legislazione sociale e di sicurezza abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l&#8217;ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio.<\/del><\/p>\n<p><strong>Articolo 17<\/strong><br \/>\n<strong>Relazioni e riesame<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Ogni due anni, entro il 31 marzo, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data. Le relazioni relative al periodo successivo al 20 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per trasportatori di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente per mezzo di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e i restanti trasportatori di merci su strada.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Ogni due anni, entro il 31 marzo, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti, nonch\u00e9 il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti. Le relazioni relative al periodo successivo al 20 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per trasportatori di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente per mezzo di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e i restanti trasportatori di merci su strada.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Entro il 21 agosto 2022, al pi\u00f9 tardi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro strategia di esecuzione nazionale adottata a norma dell\u2019articolo 10 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione le operazioni di esecuzione effettuate nel corso dell\u2019anno civile precedente a norma dell\u2019articolo 10 bis, compreso, ove opportuno, il numero di controlli effettuati. Queste informazioni comprendono il numero di veicoli sottoposti a controllo.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Entro il 21 agosto 2024 la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato dell\u2019Unione del trasporto su strada. La relazione contiene un\u2019analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell\u2019efficacia dei controlli e dell\u2019evoluzione delle condizioni di impiego nel settore.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0La Commissione valuta l\u2019attuazione del presente regolamento, in particolare l\u2019impatto delle modifiche dell\u2019articolo 8 introdotto dal regolamento (UE) 2020\/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), entro il 21 agosto 2023 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all\u2019applicazione del presente regolamento.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0A seguito della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione valuta periodicamente il presente regolamento e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.<br \/>\n<strong>7.<\/strong>\u00a0Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono corredate, se del caso, di proposte legislative pertinenti.<\/p>\n<p><strong>CAPO VI<br \/>\nDISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 18<br \/>\nAbrogazioni<br \/>\n<\/strong>I regolamenti (CEE) n. 881\/92 e (CEE) n. 3118\/93 e la direttiva 2006\/94\/CE sono abrogati.<br \/>\nI riferimenti ai regolamenti e alla direttiva abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell&#8217;allegato IV.<\/p>\n<p><strong>Articolo 19<br \/>\nEntrata in vigore<\/strong><br \/>\nIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea.<br \/>\nEsso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 14 maggio 2010.<\/p>\n<p>Il presente regolamento \u00e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.<\/p>\n<p>Fatto a Strasburgo, add\u00ec 21 ottobre 2009.<\/p>\n<p>Per il Parlamento europe<br \/>\nIl presidente<br \/>\nJ. BUZEK<\/p>\n<p>Per il Consiglio<br \/>\nLa presidente<br \/>\nC. MALMSTR\u00d6M<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato I<\/strong><em>\u00a0al regolamento del 21\/10\/2009 n. 1072<\/em><br \/>\nElementi di sicurezza della licenza comunitaria e dell&#8217;attestato di conducente<br \/>\nLa licenza comunitaria e l&#8217;attestato di conducente devono presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:<br \/>\n&#8211; un ologramma,<br \/>\n&#8211; fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,<br \/>\n&#8211; almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d&#8217;ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),<br \/>\n&#8211; caratteri, simboli o motivi tattili,<br \/>\n&#8211; doppia numerazione: numero di serie della licenza comunitaria\/copia certificata conforme della stessa o dell&#8217;attestato di conducente e, in ogni caso, numero di rilascio,<br \/>\n&#8211; un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato II<\/strong><em>\u00a0al regolamento del 21\/10\/2009 n. 1072<\/em><br \/>\nModello di licenza comunitaria<br \/>\nCOMUNIT\u00c0 EUROPEA<br \/>\n(a)<br \/>\n(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g\/m2 o superiore)<br \/>\n(Prima pagina della licenza)<br \/>\n(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)<\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"10\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>Sigla distintiva dello Stato membro (<sup>1<\/sup>)<br \/>\nche rilascia la licenza<\/td>\n<td><\/td>\n<td>Denominazione dell&#8217;autorit\u00e0 o<br \/>\ndell&#8217;organismo competente<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LICENZA N. \u2026<\/p>\n<p>(ovvero)<\/p>\n<p>COPIA CERTIFICATA CONFORME N. \u2026<\/p>\n<p>per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi<\/p>\n<p>Il titolare della licenza autorizza (<sup>2<\/sup>) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br \/>\na effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per\u00a0i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunit\u00e0, trasporti internazionali di merci su strada per conto\u00a0terzi\u00a0secondo la definizione del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1266\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento\u00a0(CE) n. 1072\/2009<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l&#8217;accesso al mercato internazionale\u00a0del trasporto di merci su strada, e\u00a0secondo le disposizioni generali della presente licenza.<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Osservazioni particolari: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>La presente licenza \u00e8 valida dal &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/td>\n<td>al &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rilasciata a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/td>\n<td>il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">(<sup>3<\/sup>) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>(<sup>1<\/sup>) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.<br \/>\n(<sup>2<\/sup>) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.<br \/>\n(<sup>3<\/sup>) Firma e sigillo dell&#8217;autorit\u00e0 o dell&#8217;organismo competente che rilascia la licenza.<\/p>\n<p><strong>(b)<br \/>\n(Seconda pagina della licenza)<br \/>\n<\/strong>(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)<\/p>\n<p><strong>DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><br \/>\nLa presente licenza \u00e8 rilasciata a norma del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1266\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1072\/2009<\/a>.<br \/>\nEssa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunit\u00e0 e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:<br \/>\n&#8211; il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o pi\u00f9 Stati membri o paesi terzi,<br \/>\n&#8211; da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o pi\u00f9 Stati membri o paesi terzi,<br \/>\n&#8211; tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o pi\u00f9 Stati membri, nonch\u00e9 gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.<br \/>\nNel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza \u00e8 valida per la parte di percorso nel territorio della Comunit\u00e0. Essa \u00e8 valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunit\u00e0 e il paese terzo in questione dell&#8217;accordo necessario ai sensi del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1266\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1072\/2009<\/a>.<br \/>\nLa presente licenza \u00e8 personale e non \u00e8 cedibile.<br \/>\nLe autorit\u00e0 competenti dello Stato membro che l&#8217;hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:<br \/>\n&#8211; abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui \u00e8 soggetto il suo impiego,<br \/>\n&#8211; abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.<br \/>\nL&#8217;originale della licenza deve essere conservato dall&#8217;impresa di trasporto.<br \/>\nUna copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.<br \/>\nLa licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.<br \/>\nIn ogni Stato membro il titolare \u00e8 tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato III<\/strong><em>al regolamento del 21\/10\/2009 n. 1072<\/em><br \/>\nModello di attestato del conducente<br \/>\nCOMUNIT\u00c0 EUROPEA<br \/>\n(a)<br \/>\n(Colore rosa Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa 100 g\/m2 o pi\u00f9)<br \/>\n(Prima pagina dell&#8217;attestato)<br \/>\n(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l&#8217;attestato)<\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"10\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>Sigla distintiva dello Stato membro (<sup>1<\/sup>)<br \/>\nche rilascia la licenza<\/td>\n<td><\/td>\n<td>Denominazione dell&#8217;autorit\u00e0 o<br \/>\ndell&#8217;organismo competente<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LICENZA N. \u2026<\/p>\n<p>(ovvero)<\/p>\n<p>COPIA CERTIFICATA CONFORME N. \u2026<\/p>\n<p>per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi<\/p>\n<p>Il titolare della licenza autorizza (<sup>2<\/sup>) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br \/>\na effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per\u00a0i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunit\u00e0, trasporti internazionali di merci su strada per conto\u00a0terzi\u00a0secondo la definizione del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1266\">regolamento\u00a0(CE) n. 1072\/2009<\/a>\u00a0del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l&#8217;accesso al mercato internazionale\u00a0del trasporto di merci su strada, e\u00a0secondo le disposizioni generali della presente licenza.<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Osservazioni particolari: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>La presente licenza \u00e8 valida dal &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/td>\n<td>al &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rilasciata a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/td>\n<td>il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">(<sup>3<\/sup>) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>(<sup>1<\/sup>) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.<br \/>\n(<sup>2<\/sup>) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.<br \/>\n(<sup>3<\/sup>) Firma e sigillo dell&#8217;autorit\u00e0 o dell&#8217;organismo competente che rilascia la licenza.<\/p>\n<p>(b)<br \/>\n(Seconda pagina dell&#8217;attestato)<br \/>\n(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l&#8217;attestato)<\/p>\n<p><strong>DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><br \/>\nIl presente attestato \u00e8 rilasciato a norma del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.patente.it\/ecom.dll\/noAjax?idc=1266\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (CE) n. 1072\/2009<\/a>.<br \/>\nEsso certifica che il conducente il cui nome figura nell&#8217;attestato \u00e8 impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell&#8217;attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.<br \/>\nL&#8217;attestato di conducente \u00e8 di propriet\u00e0 del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virt\u00f9 di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L&#8217;attestato di conducente non \u00e8 cedibile.<br \/>\nEsso resta valido solo fintantoch\u00e9 sussistono le condizioni in base alle quali \u00e8 stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorit\u00e0 di rilascio se tali condizioni vengono meno.<br \/>\nLe autorit\u00e0 competenti dello Stato membro che l&#8217;hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:<br \/>\n&#8211; abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui \u00e8 soggetto il suo impiego,<br \/>\n&#8211; abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga dell&#8217;attestato.<br \/>\nUna copia certificata conforme dell&#8217;attestato deve essere conservata dall&#8217;impresa di trasporto.<br \/>\nL&#8217;originale dell&#8217;attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allegato IV<\/strong><em>\u00a0al regolamento 21\/10\/2009 n. 1072<\/em><\/p>\n<p><strong>Tavola di concordanza<\/strong><\/p>\n<table border=\"2\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"5\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"left\"><strong>\u00a0Regolamento (CEE) n. 881\/92<\/strong><\/td>\n<td align=\"left\"><strong>\u00a0Regolamento (CEE) n. 3118\/93<\/strong><\/td>\n<td align=\"left\"><strong>Direttiva 2006\/94\/CE<\/strong><\/td>\n<td align=\"left\"><strong>\u00a0Presente regolamento<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo 1<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo 3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Allegato II<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafi 1 e 2, allegato I; articolo 2<\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 2<\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo\u00a06<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 3, paragrafo 1<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 3, paragrafo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 4, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 3, paragrafo 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 4<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 1<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 4, paragrafo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 4, paragrafo 3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 4, paragrafo 4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 4, paragrafo 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 4, e allegato I<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 4,paragrafo 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 5<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 4, paragrafo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 6, paragrafo 1<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 6, paragrafo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 6, paragrafo 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 6, paragrafo 4<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 6, paragrafo 5<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 5, paragrafo 7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 7<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 1<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 7, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 7, paragrafo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 12, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 4<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 12, paragrafo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 9, paragrafi 1 e 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 12, paragrafo 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo 1<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 1, paragrafi 3 e 4<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 4<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 5<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 6, paragrafo 1<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 9, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 6, paragrafo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 6, paragrafo 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 9, paragrafo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 6, paragrafo 4<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 7<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 10<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 10<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 17, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 11, paragrafo 1<\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 1<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 11<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 11, paragrafo 2<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 13, paragrafo 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 11, paragrafo 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 12, paragrafo 4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 11 bis<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafi 2 e 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 13, paragrafo 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 4, primo e terzo comma<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 12, paragrafo 4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 8, paragrafo 4, quarto e quinto comma<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 12, paragrafo 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 9<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 13, paragrafo 3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 12<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 18<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 13<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 14<\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 10<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 11<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Articolo 15<\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 12<\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 4<\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 19<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 3<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Articolo 5<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Allegati II e III<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Allegato I<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Allegato II<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\">Allegato III<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Allegato III<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Allegato I<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Allegato II<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Allegato III<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\">Allegato IV<\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<td align=\"left\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Regolamento CE &#8211; 21\/10\/2009 &#8211; n. 1072 &#8211; Mercato internazionale trasporto merci su strada Fissa\u00a0norme comuni per l&#8217;accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Modificato dal\u00a0Regolamento UE n. 1055 del 15\/07\/2020 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL&#8217;UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunit\u00e0 europea, in particolare l&#8217;articolo 71, vista &hellip; <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/03\/09\/regolamento-ce-21-10-2009-n-1072-mercato-internazionale-trasporto-merci-su-strada\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Regolamento CE &#8211; 21\/10\/2009 &#8211; n. 1072 &#8211; Mercato internazionale trasporto merci su strada<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[502],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5923"}],"collection":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5923"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5923\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5924,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5923\/revisions\/5924"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}