{"id":4939,"date":"2022-08-26T07:16:24","date_gmt":"2022-08-26T07:16:24","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4939"},"modified":"2022-08-28T09:59:14","modified_gmt":"2022-08-28T09:59:14","slug":"bulgaria-regolamento-ue-2020-1503-relativo-ai-fornitori-europei-di-servizi-di-crowdfunding-legge-numero-51-del-1-7-2022-decreto-166-modifiche-alla-legge-sullofferta-pubblica","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/08\/26\/bulgaria-regolamento-ue-2020-1503-relativo-ai-fornitori-europei-di-servizi-di-crowdfunding-legge-numero-51-del-1-7-2022-decreto-166-modifiche-alla-legge-sullofferta-pubblica\/","title":{"rendered":"Bulgaria: Regolamento (UE) 2020\/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding &#8211; Legge numero 51 del 1.7.2022 &#8211; Decreto 166 \u00a0 modifiche alla\u00a0legge sull\u2019offerta pubblica di titoli ( \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438 \u043a\u043d\u0438\u0436\u0430 (\u0417\u041f\u041f\u0426\u041a))"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: left;\" align=\"center\">\n<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/crowdfunding.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4982\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/crowdfunding-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/crowdfunding-300x169.jpg 300w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/crowdfunding-768x432.jpg 768w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/crowdfunding-1024x576.jpg 1024w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/crowdfunding.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Il 20 ottobre 2020 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell\u2019UE il \u00a0<strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong> relativo ai fornitori europei di servizi di <em>crowdfunding,<\/em> che introduce \u2013 relativamente ai medesimi servizi &#8211; importanti elementi di novit\u00e0 sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta, oltre naturalmente a consentire l\u2019operativit\u00e0 <em>cross-border<\/em> delle stesse imprese.<\/p>\n<p>Il Regolamento trova applicazione a partire da novembre 2021 (salvo il regime transitorio di un anno per le piattaforme che gi\u00e0 prestano servizi di <em>crowdfunding<\/em>) e introduce un <em>framework<\/em> comune per tutti i gestori delle piattaforme di <em>crowdfunding<\/em>, assimilando \u2013 sul piano generale<strong> <em>investment-based<\/em><\/strong> e <em><strong>lending-based crowdfung<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p>In particolare, <strong>per le piattaforme di <em>lending-crowdfunding<\/em><\/strong> che intermediano finanziamenti diretti tra imprese e investitori, i principali cambiamenti riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la necessit\u00e0 di acquisire una preventiva autorizzazione per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di gestione della piattaforma (autorizzazione precedentemente necessaria solo nel caso di accesso alla piattaforma di banche e intermediari finanziari in qualit\u00e0 di investitori);<\/li>\n<li>l\u2019introduzione di una regolamentazione specifica per l\u2019attivit\u00e0 di gestione individuale di portafogli di prestiti;<\/li>\n<li>la diminuzione delle limitazioni all\u2019accesso e all\u2019uso della piattaforma, considerato che: (i) gli investitori, anche <em>retail<\/em>, potranno erogare finanziamenti in maniera professionale e per un ammontare elevato, pur in assenza dell\u2019autorizzazione normalmente prevista per l\u2019attivit\u00e0 di concessione di prestiti in Italia; e (ii) le imprese potranno ricevere finanziamenti nel limite di 5 milioni di Euro;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di svolgere anche l\u2019attivit\u00e0 di <em>investment-crowdfunding<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Per le piattaforme di <em>investment crowdfunding<\/em><\/strong>, le principali novit\u00e0 riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la necessit\u00e0 di acquisire una nuova autorizzazione, seppure in forma semplificata per i soggetti gi\u00e0 operanti;<\/li>\n<li>l\u2019ampliamento del novero dei possibili offerenti, non pi\u00f9 limitato a PMI e <em>start-up<\/em>, ma esteso a qualunque persona, fisica o giuridica, che agisca per finalit\u00e0 di tipo commerciale o professionale;<\/li>\n<li>il restringimento del novero degli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme, con l\u2019esclusione delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;<\/li>\n<li>l\u2019introduzione di una limitazione agli investimenti indiretti, effettuati tramite societ\u00e0 veicolo, che restano possibili nei soli casi in cui l\u2019<em>asset<\/em> oggetto dell\u2019offerta \u00e8 indivisibile o illiquido;<\/li>\n<li>l\u2019ampliamento della platea di investitori cui possono essere offerte obbligazioni, con l\u2019inclu-sione dei clienti <em>retail<\/em>;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di svolgere anche l\u2019attivit\u00e0 di <em>lending-crowdfunding<\/em>;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di avvalersi, per l\u2019attivit\u00e0 di intermediazione di pagamenti, di qualunque soggetto autorizzato ai sensi della PSD2 (\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32015L2366&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Payment Service Directive 2 &#8211; Direttiva (UE) 2015\/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno<\/a>)\u00a0<\/strong> e non soltanto \u2013 come attualmente previsto \u2013 da banche o imprese di investimento;<\/li>\n<li>l\u2019introduzione di una valutazione che potrebbe essere definita di \u201cappropriatezza rafforzata\u201d per gli investitori non sofisticati, in quanto prescrive una valutazione pi\u00f9 approfondita rispetto a quella prevista dal Regolamento Consob (e anche dalla MiFID II);<\/li>\n<li>l\u2019introduzione di regole pi\u00f9 stringenti in materia di conflitto di interessi e incentivi, che includono \u2013 tra l\u2019altro \u2013 il divieto per i gestori di aderire alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma; possibilit\u00e0 che era invece ammessa \u2013 a certe condizioni \u2013 nel quadro attuale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong> introduce un regime di autorizzazione unico e comune per tutti i fornitori, a prescindere dal servizio di <em>crowdfunding<\/em> offerto. Tale regime \u2013 ferma l\u2019applicazione di una disciplina transitoria (su cui <em>infra<\/em>) \u2013 sostituisce le norme nazionali per quanto riguarda le tipologie di servizi di <em>crowdfunding<\/em> interessate dal Regolamento.<\/p>\n<p>Al fine di raggiungere un grado di massima armonizzazione nel settore, gli Stati Membri non potranno inoltre imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di <em>crowdfunding<\/em> autorizzati ai sensi del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong> (c.d. divieto di <em>goldplating (tecnica che va al di l\u00e0 di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalit\u00e0)<\/em>) e\/o, in ipotesi di operativit\u00e0 transfrontaliera, richiedere una presenza fisica del <em>provider<\/em> nello Stato Membro di destinazione.<\/p>\n<p>Dal punto di vista soggettivo, l\u2019art. 3 del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong> prevede che i servizi di <em>crowdfunding<\/em> possano essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell\u2019Unione e autorizzate come fornitori di servizi di <em>crowdfunding<\/em>.<\/p>\n<p>Ferme le specificit\u00e0 nazionali, nell\u2019introdurre un\u2019autorizzazione <em>ad hoc<\/em> per la prestazione di servizi di <em>crowdfunding<\/em>, il legislatore europeo ha regolato lo svolgimento, da parte dei gestori, anche di attivit\u00e0 diverse da quelle coperte dal Regolamento.<\/p>\n<p>In proposito va rilevato quanto segue:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>non \u00e8 imposto un oggetto sociale esclusivo<\/strong>: i fornitori di servizi di <em>crowdfunding<\/em> possono offrire attivit\u00e0 anche diverse da quelle di cui al Regolamento &#8211; con l\u2019unico limite della conformit\u00e0 al pertinente diritto dell\u2019Unione o nazionale applicabile;<\/li>\n<li><strong>l\u2019autorizzazione per la prestazione dei servizi di <em>crowdfunding<\/em> ai sensi del Regolamento \u00e8 compatibile con lo svolgimento di altre attivit\u00e0 riservate<\/strong>; i soggetti gi\u00e0 abilitati ai sensi della direttiva 2009\/110\/CE (EMD), 2013\/36\/UE (CRD), 2014\/65\/UE (MiFID II) o PSD II o del diritto nazionale applicabile ai servizi di <em>crowdfunding<\/em> prima dell\u2019entrata in vigore del Regolamento, in particolare, possono presentare istanza di autorizzazione a norma del Regolamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dal punto di vista procedurale, il processo di autorizzazione \u00e8 disciplinato dall\u2019art. 12 del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong>, il quale rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ad appositi <strong><em>regulatory technical standards<\/em> (RTS) <\/strong>.<\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/sites\/default\/files\/library\/esma35-36-2201_cp_-_ecspr_technical_standards.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><em>Consultation Paper<\/em><\/strong><\/a> contenente una prima versione dei <strong><em>regulatory technical standards<\/em> (RTS)<\/strong> volti a regolare, <em>inter alia<\/em>, le richieste di autorizzazione e il piano di continuit\u00e0 operativa ai sensi del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong> \u00e8 stato pubblicato dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Autorit\u00e0 europea degli strumenti finanziari e dei mercati<\/strong> (<em>European Securities and Markets Authority<\/em> (<b>ESMA<\/b>)<\/a>\u00a0il 26 febbraio 2021.<\/p>\n<p>Il 10 novembre 2021 l\u2019<a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Autorit\u00e0 europea degli strumenti finanziari e dei mercati<\/strong> (<em>European Securities and Markets Authority<\/em> (<b>ESMA<\/b>)<\/a> ha pubblicato\u00a0 una\u00a0 <strong><a class=\"internal_document\" href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/sites\/default\/files\/library\/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">relazione finale sugli standard tecnici (<em>regulatory technical standards<\/em> (RTS) e<em> implementing technical standards<\/em> (ITS))<\/a><\/strong> ai sensi del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong> sul crowdfunding <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>(<em>European crowdfunding service providers for business Regulation<\/em> (ECSPR)<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/08\/19\/rapporto-finale-standard-tecnici-ai-sensi-del-regolamento-europeo-sui-fornori-di-servizi-di-crowdfunding-per-le-imprese\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Vedi la traduzione in italiano fatta da noi<\/strong><\/a><\/p>\n<p>La relazione copre tutti i 12 mandati dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>ESMA<\/strong><\/a> in questo settore, di cui 4 con scadenza legale a maggio 2022. Poich\u00e9 il <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong> sul crowdfunding \u00e8 entrato in vigore il 10 novembre 2021, l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>ESMA<\/strong><\/a> ha deciso di assolvere tutti i suoi mandati tecnici contemporaneamente al fine di fornire orientamenti indicativi alle autorit\u00e0 competenti e alle parti interessate.<\/p>\n<p>I 12 standard nella relazione coprono tutti gli aspetti della protezione degli investitori ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><em>European crowdfunding service providers for business Regulation<\/em> (ECSPR)<\/strong><\/a>, vale a dire:<\/p>\n<ul>\n<li>Gestione dei reclami;<\/li>\n<li>Conflitto d&#8217;interesse;<\/li>\n<li>Piano di continuit\u00e0 aziendale;<\/li>\n<li>Autorizzazione;<\/li>\n<li>Informazioni sul tasso di insolvenza;<\/li>\n<li>Test di conoscenza di ingresso e simulazione della capacit\u00e0 di sopportare perdite;<\/li>\n<li>Foglio di informazioni chiave sull&#8217;investimento;<\/li>\n<li>Cooperazione tra le autorit\u00e0 competenti;<\/li>\n<li>Segnalazione;<\/li>\n<li>Notifica all&#8217;ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti di commercializzazione;<\/li>\n<li>Cooperazione tra le autorit\u00e0 competenti;\u00a0e<\/li>\n<li>Cooperazione tra le autorit\u00e0 competenti e l&#8217;ESMA<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il progetto di standard tecnici \u00e8 stato modificato e migliorato sulla base del feedback ricevuto durante la consultazione.<\/p>\n<p>Il 20 mag 2022 l\u2019<a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Autorit\u00e0 europea degli strumenti finanziari e dei mercati<\/strong> (<em>European Securities and Markets Authority<\/em> (<b>ESMA<\/b>)<\/a>\u00a0ha pubblicato\u00a0 <strong><a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/sites\/default\/files\/library\/esma35-42-1088_qas_crowdfunding_ecspr.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Questions and Answers On the European crowdfunding service providers for business Regulation<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019istanza di autorizzazione deve essere indirizzata all\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato Membro in cui il <em>provider<\/em> \u00e8 stabilito \u2013 individuata ai sensi dell\u2019art. 29 del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong> \u2013 e presuppone l\u2019invio di un articolato <em>set<\/em> di informazioni e documenti, volto a fornire un quadro esaustivo dell\u2019identit\u00e0 del fornitore e dei suoi responsabili, delle caratteristiche dei servizi e della piattaforma di <em>crowdfunding<\/em> dallo stesso offerti, nonch\u00e9 dei presidi di <em>governance<\/em>, organizzativi e prudenziali rispettivamente implementati.<\/p>\n<p>Il procedimento per ottenere l\u2019autorizzazione ha durata complessiva di circa quattro mesi.<\/p>\n<p>L\u2019introduzione di un regime di autorizzazione uniforme \u00e8 funzionale, tra l\u2019altro, ad agevolare la prestazione di servizi su base transfrontaliera. Al medesimo fine \u00e8 ispirato il meccanismo di notifica agevole e rapido per l\u2019offerta di servizi di <em>crowdfunding<\/em> da parte dei fornitori in Stati Membri diversi da quello di autorizzazione, con un procedimento della durata al massimo di 15 giorni, che prevede la presentazione alla propria Autorit\u00e0 di riferimento di una notifica recante un <em>set<\/em> molto limitato di informazioni.<\/p>\n<p>Il <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong> riserva ampio spazio alle <strong>regole di condotta applicabili ai fornitori di servizi di<em> crowdfunding<\/em><\/strong>; l\u2019insieme dei relativi adempimenti potrebbe avere un forte impatto sulla gestione, anche operativa, delle piattaforme.<\/p>\n<p>Tali regole tengono conto soprattutto dei rapporti che i fornitori dei citati servizi impostano, nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, con i <em>project owner<\/em> e gli investitori, sofisticati o non sofisticati:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Nei confronti dei titolari di progetto \u00e8 previsto, innanzitutto, lo svolgimento di una serie di attivit\u00e0 di <em>due diligence<\/em> preliminare, tra cui: (i) l\u2019adeguata verifica, volta ad appurare l\u2019assenza di precedenti penali rilevanti e\/o l\u2019assenza di legami con giurisdizioni ad alto rischio o non co-operative ai sensi della disciplina antiriciclaggio25; (ii) la valutazione del rischio di credito del<em> project owner<\/em>, volta a verificare la possibilit\u00e0 che lo stesso adempia alle proprie obbligazioni nell\u2019ambito del progetto26.<\/li>\n<li>Nell\u2019ambito del rapporto con gli investitori, invece, tra le principali previsioni che il Regola-mento detta con riferimento alla generalit\u00e0 dei servizi di <em>crowdfunding<\/em> inclusi nel perimetro di applicazione dello stesso &#8211; indifferentemente dal fatto che siano <em>investment<\/em> o <em>lending based &#8211; <\/em>figurano le seguenti:\n<ul>\n<li>obblighi informativi e <em>key investment information sheet<\/em> (\u201c<strong>KIIS<\/strong>\u201d);<\/li>\n<li>valutazione di appropriatezza;<\/li>\n<li>diritto di ripensamento.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Le tutele previste dal Regolamento sono differentemente modulate a seconda che l\u2019investitore si qualifichi come sofisticato o non sofisticato e sono naturalmente rafforzate e pi\u00f9 stringenti in tale ultimo caso.<\/li>\n<li>Gli adempimenti informativi introdotti dal Regolamento spaziano da obblighi di rendiconta-zione specifici (rispetto alle gestioni di portafogli di prestiti, ad esempio, ai sensi dell\u2019art. 6 del Regolamento) alla necessit\u00e0 di pubblicare sul sito informative generali (in merito a conflitti di interessi, al trattamento dei reclami, nonch\u00e9 al metodo usato per calcolare punteggi di affida-bilit\u00e0 creditizia e per la determinazione del prezzo delle offerte, etc.). La <em>ratio<\/em> e la portata di tali adempimenti appaiono sostanzialmente in linea con i presidi di <em>disclosure<\/em> tipicamente previsti a tutela degli investitori anche in altre branche del settore finanziario.<\/li>\n<li>Sotto diverso profilo, i clienti devono essere espressamente informati da parte del gestore della piattaforma che i servizi di <em>crowdfunding<\/em> offerti ai sensi del Regolamento non sono coperti da sistemi di garanzia dei depositi istituiti in conformit\u00e0 con la Direttiva 2014\/49\/UE e che i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di <em>crowdfunding<\/em> acquisiti attraverso la piattaforma non rientrano nei sistemi di indennizzo degli investitori istituiti in conformit\u00e0 della Direttiva 97\/9\/CE.<\/li>\n<li>Con esclusivo riferimento alla prestazione di servizi di <em>crowdfunding<\/em> consistenti nell\u2019intermedia-zione della concessione di prestiti, i fornitori di servizi di <em>crowdfunding<\/em> devono altres\u00ec pubblicare in modo ben visibile sul proprio sito <em>web<\/em> informazioni specifiche, ad esempio sul tasso di <em>default (In particolare, i fornitori devono pubblicare: a) con cadenza annuale, i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma almeno nel corso dei 36 mesi precedenti; e b) un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando, se del caso: (i) il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti promossi dal fornitore di servizi di crowdfunding per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi; (ii) una sintesi delle ipotesi usate per determinare i tassi di default previsti; e (iii) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia offerto un obiettivo di tasso di rendimento in relazione alla gestione individuale di portafogli di prestiti, il rendimento effettivo realizzato)<\/em>.<\/li>\n<li>Nell\u2019ambito delle regole di condotta dei fornitori, il Regolamento prevede anche la predisposizione e la messa a disposizione di alcuni modelli di informativa standardizzati (i KIIS di cui agli art. 23 e 24 del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong>) per ciascun investimento. L\u2019adempimento in questione, volto a favorire la comparabilit\u00e0 delle diverse offerte, appare in linea \u2013 oltre che con le scelte legislative gi\u00e0 effettuate in altre aree dei mercati finanziari \u2013 anche con alcune previsioni nazionali in tema di <em>investment-based crowdfunding<\/em>.<\/li>\n<li>Quanto alle sovrapposizioni tra KIIS e le altre informative eventualmente contemplate da diversi <em>corpus<\/em> normativi, il Regolamento si limita a chiarire che la consegna del KIIS rende i fornitori adempienti al regolamento (UE) n. 1286\/2014 (c.d. Regolamento PRIIPS). Le offerte di <em>crow-dfunding<\/em> coperte da Regolamento, infine, sono esentate dalle previsioni di cui al Regolamento Prospetto <em>(Considerando n. 67 e art. 48 del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a>)<\/em>.<\/li>\n<li>L\u2019art. 21 del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong> richiede ai gestori di condurre una valutazione in merito all\u2019appropriatezza dei servizi di <em>crowdfunding<\/em> offerti agli investitori non sofisticati.Sul piano procedurale, la verifica in questione deve essere effettuata prima di consentire ai po-tenziali investitori non sofisticati il pieno accesso alle piattaforme \u2013 anche prima dell\u2019effettiva adesione ad un\u2019offerta &#8211; e comprende lo svolgimento di:\n<ul>\n<li>un c.d. \u00ab<em>test<\/em> di ingresso\u00bb (da ripetere poi ogni due anni dopo quello iniziale) volto a raccogliere informazioni circa esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e comprensione dei rischi legati all\u2019investimento (in generale e sulla specifica piattaforma), incluse quelle riguardanti precedente operativit\u00e0 ed eventuali esperienze professionali specifiche in materia di <em>crowdfunding<\/em>; e<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>una simulazione della capacit\u00e0 di sostenere le perdite \u2013 calcolata in misura pari al 10% del patrimonio netto \u2013 basata su dati relativi a reddito, attivit\u00e0 e impegni finanziari (da ripetere con cadenza annuale <em>(In ipotesi di mancata ricezione delle informazioni necessarie, nonch\u00e9, in ogni caso, laddove risulti che i potenziali investitori non dispongono di un grado di conoscenze ed esperienze sufficiente, il fornitore di servizi dicrowdfunding sar\u00e0 tenuto ad inviare un\u2019apposita segnalazione di rischio, indicando chiaramente il rischio di perdita della totalit\u00e0 del denaro investito. I potenziali investitori non sofisticati dovranno riconoscere espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione prima di proseguire le proprie attivit\u00e0 sulla piattaforma)<\/em> ).<\/li>\n<li>Ulteriori adempimenti a tutela degli investitori non sofisticati sono inoltre previsti ogni volta che questi ultimi accettino un\u2019offerta che comporterebbe un investimento per un ammontare superiore al pi\u00f9 elevato tra 1000 Euro o il 5% del relativo patrimonio netto<em> (Ai sensi dell\u2019art. 21 del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a>, il fornitore di servizi di crowdfunding, in tal caso, provvede a che gli investitori: a) ricevano un\u2019avvertenza sui rischi; b) forniscano un consenso esplicito al fornitore di servizi di crowdfunding; e c) dimostrino al fornitore di servizi di crowdfunding che comprendono l\u2019investimento e i relativi rischi)<\/em>.I predetti adempimenti sono preordinati a fornire <em>warning<\/em> di rischio agli investitori, al fine di assicurare l\u2019adeguata comprensione delle caratteristiche e dei rischi dei servizi di <em>crowdfunding<\/em>, nonch\u00e9 ad evitare, anche nel continuo, fenomeni di c.d. <em>overexposure<\/em>, ma non precludono, di per s\u00e9, ad un investitore di accedere alle offerte di una piattaforma.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per quanto riguarda la disciplina in materia di diritto di ripensamento, l\u2019art. 22 del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong> riconosce agli investitori non sofisticati un breve periodo di riflessione (4 gg. di calendario) entro cui ritirare la propria offerta, senza motivazioni o penali. I fornitori devono informare la clientela in modo chiaro di tale prerogativa<em> (Ai sensi del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a> (art. 22) il potenziale investitore non sofisticato viene informato (i) subito prima che possa formulare la sua offerta dell\u2019esistenza e della durata del periodo di riflessione, nonch\u00e9 delle modalit\u00e0 di revoca dell\u2019offerta; (ii) subito dopo aver ricevuto l\u2019offerta, dell\u2019inizio del periodo di riflessione)<\/em> ed evitare di prelevare somme prima della scadenza del termine in questione.<\/li>\n<li>Infine, osserviamo che, tra le regole di condotta, un rilievo particolare viene assegnato alla prevenzione e\/o gestione dei conflitti di interessi, con regole che vietano o limitano l\u2019accesso alla piattaforma da parte di soggetti che hanno stretti legami con la piattaforma.In tale prospettiva, il Regolamento prevede i seguenti presidi:\n<ul>\n<li>lato <em>project owner<\/em>, i gestori di piattaforme non possono pubblicare offerte relative a: a) soci del gestore della piattaforma che detengono il 20%, o pi\u00f9, del capitale azionario o dei diritti di voto nella medesima; b) i loro dirigenti o dipendenti; e c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>lato investitore, i gestori di piattaforme non possano aderire direttamente ad offerte pubblicate sulla propria piattaforma. \u00c8 tuttavia possibile, per i gestori di portali, accettare l\u2019ade-sione alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma da parte di soggetti che hanno stretti legami con la piattaforma medesima (ivi inclusi soci aventi partecipazioni significative nella piattaforma, dirigenti o dipendenti <em>(Le categorie corrispondono a quelle in relazione a cui il Regolamento esclude che possa assumersi la qualifica di project owner, ovvero: a) partecipanti al capitale che detengono il 20%, o pi\u00f9, del capitale azionario o dei diritti di voto; b) loro dirigenti o dipendenti; c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all\u2019art. 4, par. 1, punto 35), lettera b), della MiFID II)<\/em>). Tuttavia, in tal caso, la piattaforma deve rispettare specifici obblighi di <em>disclosure<\/em> nei confronti degli investitori e dotarsi di presidi volti a evitare trattamenti preferenziali o accessi privilegiati alle informazioni sulle offerte.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<p>In Bulgaria con la <strong><a href=\"https:\/\/dv.parliament.bg\/DVWeb\/showMaterialDV.jsp;jsessionid=2A2082622FBC4C60D145B3CBD6F44EB6?idMat=174424\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166<\/a><\/strong> \u00a0sono state portate modifiche alla<a href=\"https:\/\/lex.bg\/laws\/ldoc\/2134697472\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0<strong>legge sull\u2019offerta pubblica di titoli ( \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438 \u043a\u043d\u0438\u0436\u0430 (\u0417\u041f\u041f\u0426\u041a))\u00a0<\/strong><\/a>per l\u2019introduzione nel diritto nazionale di misure di attuazione del\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong> (c.d. \u201c<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><em>European crowdfunding service providers for business Regulation<\/em> (ECSPR)<\/strong><\/a>\u201d)<\/p>\n<p>Il\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Crowdfunding Service Providers Regulation\u201d<\/strong>\u00a0(<strong>ESCPR<\/strong>) o \u201c<strong><em>Regolamento (ECSP)<\/em><\/strong>\u201d<\/a>,\u00a0 mira a stabilire requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo per quanto riguarda l\u2019organizzazione, la licenza e la vigilanza sui finanziamenti dei fornitori di servizi collettivi , i requisiti per il funzionamento delle piattaforme di cofinanziamento, nonch\u00e9 i requisiti relativi alla trasparenza e alla pubblicit\u00e0 in relazione alla fornitura di servizi di cofinanziamento nell\u2019UE. Il principio \u00e8 proteggere l\u2019investitore e preservare l\u2019integrit\u00e0 dei mercati finanziari. In senso lato, il\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong>\u00a0si inserisce nella disciplina volta ad eliminare le pratiche sleali o illegali nel campo del crowdfunding.<\/p>\n<\/div>\n<div>La <a href=\"https:\/\/lex.bg\/laws\/ldoc\/2134697472\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0<strong>legge sull\u2019offerta pubblica di titoli ( \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438 \u043a\u043d\u0438\u0436\u0430 (\u0417\u041f\u041f\u0426\u041a))\u00a0<\/strong><\/a> disciplina \u00a0i requisiti per la fornitura di <strong>servizi di crowdfunding<\/strong>, compresa l&#8217;organizzazione, la licenza e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding, il funzionamento di piattaforme di crowdfunding, la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La disciplina e la vigilanza sono svolte dalla <strong><a href=\"https:\/\/www.fsc.bg\/bg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Commissione di vigilanza finanziaria<\/a><a href=\"https:\/\/www.fsc.bg\/bg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> (\u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 (\u041a\u0424\u041d))<\/a> (<\/strong><em>vedi<\/em><strong>\u00a7 2. All&#8217;art. 8 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<br \/>\n1. Viene creato un nuovo paragrafo. 3:<br \/>\n&#8220;(3) La Commissione \u00e8 un&#8217;autorit\u00e0 competente ai sensi dell&#8217;art. 29 del Regolamento (UE) 2020\/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il Regolamento (UE) 2017\/1129 e la Direttiva (UE) 2019\/1937 (OB, L 347\/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato \u201cRegolamento (UE) 2020\/1503\u201d, ed esercita i poteri di cui all&#8217;art. 2, commi 2 e 3, art. 12, commi 5 \u2013 10, art. 13, art. 16, comma 2, art. 17, art. 23, commi 5 e 14, art. 28, commi 1 \u2013 3, 7 e 8, art. 30, art. 31, commi 1 &#8211; 7, art. 32, commi 1 &#8211; 3, art. 33, 37 e 38 del Regolamento (UE) 2020\/1503 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell&#8217;espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito.&#8221;) <\/strong>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La <strong><a href=\"https:\/\/www.fsc.bg\/bg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Commissione di vigilanza finanziaria<\/a><a href=\"https:\/\/www.fsc.bg\/bg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0(\u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 (\u041a\u0424\u041d))<\/a><\/strong> \u00e8 un\u2019autorit\u00e0 competente ai sensi dell\u2019art. 29 del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>, ed esercita i poteri di cui<\/div>\n<ul>\n<li>all\u2019art. 2, commi 2 e 3,<\/li>\n<li>art. 12, commi 5 \u2013 10,<\/li>\n<li>art. 13,<\/li>\n<li>art. 16, comma 2,<\/li>\n<li>art. 17,<\/li>\n<li>art. 23, commi 5 e 14,<\/li>\n<li>art. 28, commi 1 \u2013 3, 7 e 8,<\/li>\n<li>art. 30,<\/li>\n<li>art. 31, commi 1 \u2013 7,<\/li>\n<li>art. 32, commi 1 \u2013 3,<\/li>\n<li>art. 33,<\/li>\n<li>37<\/li>\n<li>38<\/li>\n<\/ul>\n<div>del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a><\/strong>\u00a0in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell\u2019espressa competenza della <strong><a href=\"https:\/\/www.bnb.bg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Banca Nazionale Bulgara<\/a><\/strong> ai sensi della <strong><a href=\"https:\/\/www.bnb.bg\/bnbweb\/groups\/public\/documents\/bnb_law\/laws_creditinstitutions_bg.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge sugli Istituti di Credito (\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d \u0437\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u0438)<\/a>.<\/strong>\u201d<\/div>\n<div>Il Vice Presidente \u00e8 un\u2019autorit\u00e0 competente ai sensi dell\u2019art. 29 del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong> ed esercita i poteri non attribuiti nella competenza esclusiva della commissione in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.<\/div>\n<div>In merito all\u2019erogazione dei servizi di crowdfunding, le comunicazioni e le segnalazioni di cui all\u2019art. 15, comma 3<em> (modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione)<\/em> e art. 16, comma 1 <em>(comunicazione annuale)<\/em>, del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong> sono effettuati alla <strong><a href=\"https:\/\/www.fsc.bg\/bg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Commissione di vigilanza finanziaria<\/a><a href=\"https:\/\/www.fsc.bg\/bg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0(\u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 (\u041a\u0424\u041d))<\/a><\/strong>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00a0All\u2019art. 89c, par. 1 della <a href=\"https:\/\/lex.bg\/laws\/ldoc\/2134697472\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>legge sull\u2019offerta pubblica di titoli ( \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438 \u043a\u043d\u0438\u0436\u0430 (\u0417\u041f\u041f\u0426\u041a))\u00a0<\/strong><\/a>il numero \u201c3 000 000\u201d \u00e8 sostituito da \u201c8 000 000\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00a0All\u2019art. 89, par. 1 il numero \u201c3 000 000\u201d \u00e8 sostituito da \u201c8 000 000\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>All\u2019art. 89c la sigla \u201cESMA\u201d \u00e8 sostituita da \u201cEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00a0All\u2019art. 89h, par. 2 le parole \u201clicenziamento a norma\u201d sono sostituite da \u201cpunizione a norma\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>I soggetti che gestiscono e rappresentano la societ\u00e0 per azioni sono obbligati a sottoporre alla commissione il verbale della riunione dell\u2019organo di amministrazione della societ\u00e0 per azioni, con oggetto delle decisioni autorizzative di cui all\u2019art. 114, par. 2 e 3, entro 4 giorni lavorativi dalla data dell\u2019adunanza (art. 116b della <a href=\"https:\/\/lex.bg\/laws\/ldoc\/2134697472\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>legge sull\u2019offerta pubblica di titoli ( \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438 \u043a\u043d\u0438\u0436\u0430 (\u0417\u041f\u041f\u0426\u041a))<\/strong><\/a>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/lex.bg\/laws\/ldoc\/2134697472\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Legge sull\u2019offerta pubblica di titoli ( \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438 \u043a\u043d\u0438\u0436\u0430 (\u0417\u041f\u041f\u0426\u041a))<\/strong><\/a><\/div>\n<div align=\"center\"><\/div>\n<div align=\"center\"><strong>\u201d\u00a0<i>PARTE QUARTA<\/i><\/strong><\/div>\n<div align=\"center\"><strong><i>RACCOLTA DI FONDI<\/i><\/strong><\/div>\n<div align=\"center\"><strong>Capitolo tredici<\/strong><\/div>\n<div align=\"center\"><strong>RACCOLTA DI FONDI<\/strong><\/div>\n<div><strong><br \/>\nArt. 164<\/strong>. <strong>Termini di questo capitolo<\/strong>:<\/div>\n<div>1. \u201cprestatore di servizi di finanziamento collettivo\u201d \u00e8 una nozione ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201ce\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>2. \u201csociet\u00e0 veicolo\u201d \u00e8 una nozione ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201cr\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>3. \u201cinvestitore\u201d \u00e8 un termine ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201ci\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>4. \u201ccliente\u201d \u00e8 un concetto ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201cg\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>5. \u201cautorit\u00e0 competente\u201d \u00e8 una nozione ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201cc\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>6. \u201cmessaggi di marketing\u201d \u00e8 un termine ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201co\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>7. \u201cinvestitore inesperto\u201d \u00e8 una nozione ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201ck\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>8. \u201cinvestitore esperto\u201d \u00e8 un termine ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201cj\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>9. \u201cpiattaforma di finanziamento collettivo\u201d \u00e8 una nozione ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201cd\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>10. \u201cproposta di finanziamento collettivo\u201d \u00e8 una nozione ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201cf\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>11. \u201ctitoli trasferibili\u201d \u00e8 un concetto ai sensi del \u00a7 1, punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sui mercati degli strumenti finanziari;<\/div>\n<div>12. \u201cprogetto di finanziamento collettivo\u201d \u00e8 una nozione ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201cl\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>13. \u201cideatore di un progetto\u201d \u00e8 un concetto ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201ch\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>14. \u201cportatore fisso\u201d \u00e8 un termine ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201cp\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>;<\/div>\n<div>15. \u201cservizi di finanziamento collettivo\u201d \u00e8 una nozione ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, lettera \u201ca\u201d del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Art. 165. Il presente capo non si applica<\/strong>:<\/div>\n<div>1. nei casi di cui all\u2019art. 1, comma 2, del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong><\/div>\n<div>2. per le azioni di soci nel capitale di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata;<\/div>\n<div>3. per le azioni il cui trasferimento \u00e8 soggetto a restrizioni o condizioni.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Art. 166<\/strong>.<br \/>\n(1) L\u2019autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding sono effettuate in conformit\u00e0 del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.<\/div>\n<div>(2) La Commissione decide di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding o di rifiutare di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi in cui il richiedente \u00e8 un istituto di credito, ai sensi del <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/crowdfunding\/regolamento-ue-2020-1503\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) 2020\/1503<\/a><\/strong>, il presente capo e gli atti relativi alla loro attuazione.<\/div>\n<div>(3) La Commissione rilascia una <strong>licenza per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo a una societ\u00e0 per azioni o a una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata con sede legale e indirizzo di direzione nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che soddisfa i requisiti del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R1503&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE n. 2020\/1503 del 7 ottobre 2020<\/a>\u00a0e relativi atti di esecuzione<\/strong> .<\/div>\n<div>(4) Entro 7 giorni dal rilascio della licenza di cui al par.\u00a03 la societ\u00e0 dichiara che la prestazione di servizi di crowdfunding \u00e8 iscritta nel proprio oggetto di attivit\u00e0 nel registro delle imprese.<\/div>\n<div>(5) L\u2019agenzia di registrazione iscrive nel registro di commercio il diritto di prestare servizi di crowdfunding nel campo di attivit\u00e0 della societ\u00e0, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Art. 167<\/strong>.<\/div>\n<div>(1) I fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti in ogni momento a soddisfare i loro requisiti organizzativi e operativi ai sensi del regolamento (UE) 2020\/1503, del presente capo e dei relativi atti di esecuzione.<\/div>\n<div>(2) I membri degli organi di direzione e controllo, nonch\u00e9 il procuratore di un prestatore di servizi di finanziamento collettivo, devono sempre soddisfare i requisiti di cui all\u2019art.\u00a012, comma 2, lettera \u201cl\u201d e comma 3 del Regolamento (UE) 2020\/1503.<\/div>\n<div>(3) I membri dell\u2019organo di gestione e controllo di un fornitore di servizi di crowdfunding, nonch\u00e9 il procuratore, sono soggetti all\u2019approvazione della commissione prima della loro iscrizione nel registro delle imprese e le persone fisiche che rappresentano le persone giuridiche \u2013 membri della direzione o organo di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding, sono soggetti all\u2019approvazione della commissione prima della loro nomina a rappresentanti delle persone giuridiche \u2013 membri dell\u2019organo di gestione o di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding.<\/div>\n<div>(4) Per il rilascio dell\u2019approvazione di cui al par.\u00a03 il fornitore del servizio di crowdfunding presenta istanza alla commissione con allegati dati e documenti ex art.\u00a012, comma 2, lettera \u201cl\u201d e comma 3 del Regolamento (UE) 2020\/1503 e suoi atti attuativi.<\/div>\n<div>(5) Quando i dati e i documenti presentati sono incompleti o sono necessarie ulteriori informazioni o prove dell\u2019esattezza dei dati, il vicepresidente invia un messaggio al fornitore di servizi di crowdfunding e fissa un termine per rimuovere le carenze e incongruenze individuate o per la presentazione ulteriori informazioni e documenti, che non possono essere inferiori a un mese.<\/div>\n<div>(6) Quando l\u2019annuncio di cui al par.\u00a05 non \u00e8 accettato all\u2019indirizzo indicato dal richiedente la corrispondenza, il termine per la presentazione dei dati, dei documenti e delle ulteriori informazioni di cui al par.\u00a05 decorre dall\u2019annuncio del bando sul sito della commissione.\u00a0L\u2019informativa \u00e8 certificata da un protocollo redatto da funzionari nominati con provvedimento del Vice Presidente.<\/div>\n<div>(7) La commissione, su proposta del vicepresidente, si pronuncia entro un mese dalla presentazione della domanda, e quando sono state richieste ulteriori informazioni e documenti \u2013 entro un mese dal loro ricevimento, rispettivamente dalla scadenza del termine ai sensi del par.\u00a05.<\/div>\n<div>(8) La Commissione pu\u00f2 rifiutarsi di rilasciare un\u2019approvazione ai sensi del par.\u00a03, se qualcuno dei soggetti non possiede i requisiti di cui all\u2019art.\u00a012, comma 2, lettera \u201cl\u201d e comma 3 del Regolamento (UE) 2020\/1503 o se per la sua attivit\u00e0 o per la sua influenza sul processo decisionale possa nuocere alla sicurezza del prestatore di servizi di investimento collettivo o alle sue operazioni.<\/div>\n<div>(9) I commi 3 \u2013 8 non si applicano ai membri di un organo di direzione e di controllo, nonch\u00e9 a un procuratore di un fornitore di servizi di crowdfunding, che ricoprono una carica di membro di un organo di direzione o di controllo o un procuratore, per i quali hanno ricevuto l\u2019approvazione dalla commissione o dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Art. 168<\/strong>.<\/div>\n<div>(1) Il soggetto che detiene il 20 per cento o pi\u00f9 del capitale sociale o dei diritti di voto in un fornitore di servizi di crowdfunding deve in ogni momento possedere i requisiti di cui all\u2019art.\u00a012, comma 3, lettera \u201ca\u201d del Regolamento (UE) 2020\/1503.<\/div>\n<div>(2) Le persone che hanno deciso di acquisire una partecipazione del 20 per cento o pi\u00f9 in un fornitore di servizi di crowdfunding devono notificare la commissione per iscritto prima dell\u2019acquisizione e fornire i documenti ai sensi dell\u2019art.\u00a012, comma 3, lettera \u201ca\u201d del Regolamento (UE) 2020\/1503.<\/div>\n<div>\n<strong>Art. 169.<\/strong><br \/>\nIl Vice Presidente ai sensi dell\u2019art.\u00a015, comma 2, del Regolamento (UE) 2020\/1503 determina la frequenza e l\u2019approfondimento della valutazione del rispetto da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding degli obblighi previsti dal medesimo regolamento, ea tal fine pu\u00f2 svolgere o autorizzare funzionari della commissione a effettuare controlli in loco.<\/p>\n<\/div>\n<div><strong>Art. 170<\/strong>.<br \/>\n(1) Il documento informativo di base per l\u2019investimento di cui all\u2019art.\u00a023 del Regolamento (UE) 2020\/1503 \u00e8 redatto in bulgaro.<\/div>\n<div>(2) Quando un fornitore di servizi di crowdfunding pubblicizza una proposta di crowdfunding tramite messaggi di marketing nella Repubblica di Bulgaria, il documento informativo principale per l\u2019investimento \u00e8 reso disponibile in bulgaro.<\/p>\n<\/div>\n<div><strong>Art. 171. <\/strong><\/div>\n<div>(1) I membri dell\u2019organo di gestione e dell\u2019organo di controllo dell\u2019ideatore del progetto di finanziamento collettivo e del suo procuratore rispondono in solido dei danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti contenuti nel documento informativo principale sull\u2019investimento o la sua traduzione, nonch\u00e9 in assenza di informazioni chiave necessarie agli investitori al momento di decidere se finanziare il progetto di crowdfunding.\u00a0Le persone di cui all\u2019art.\u00a018 del T.U., rispondono in solido con i soggetti di cui al primo periodo per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel bilancio dell\u2019ideatore del progetto.\u00a0Laddove le informazioni del bilancio sottoposto a revisione siano incluse nel documento informativo principale per l\u2019investimento, il revisore legale \u00e8 responsabile dei danni causati dal bilancio da lui sottoposto a revisione.<\/div>\n<div>(2) Nel documento informativo di base per la partecipazione, i nomi e la posizione, rispettivamente il nome, la sede e l\u2019indirizzo della direzione delle persone di cui al par.\u00a01, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel documento informativo principale sugli investimenti sono veritiere e complete.<\/div>\n<div>\n<strong>Art. 172.<\/strong><br \/>\n(1) I componenti dell\u2019organo di amministrazione e controllo del fornitore di servizi di crowdfunding che provvede alla gestione individuale di un portafoglio crediti e il suo procuratore, responsabile delle informazioni contenute nel documento informativo principale sull\u2019investimento a livello di piattaforma, sono congiuntamente e solidalmente responsabile per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel documento informativo principale sull\u2019investimento a livello di piattaforma o la sua traduzione.<\/div>\n<div>(2) Nel documento informativo di base per l\u2019investimento a livello di piattaforma, i nomi e la carica, rispettivamente il nome, la sede e l\u2019indirizzo della direzione dei soggetti di cui al par.\u00a01, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel principale documento informativo sugli investimenti a livello di piattaforma sono veritiere e complete.<\/div>\n<div>\n<strong>Art. 173.<\/strong><br \/>\nI messaggi di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sono in bulgaro.<\/p>\n<\/div>\n<div><strong>Art. 174.<\/strong><br \/>\n(1) La Commissione pu\u00f2 esercitare i poteri di cui all\u2019art. 30, comma 1, del Regolamento (UE) 2020\/1503 in ottemperanza all\u2019art. 30, comma 3, del medesimo regolamento, per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020\/1503, del presente capo e\/o dei loro atti attuativi.<\/div>\n<div>(2) Una persona fisica o giuridica che fornisce informazioni alla commissione ai sensi del regolamento (UE) 2020\/1503, del presente capo e\/o degli atti di attuazione degli stessi, non viola le restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte in virt\u00f9 di un contratto o di qualsiasi disposizione statutaria, regolamentare o amministrativa, e tale persona non avr\u00e0 alcuna responsabilit\u00e0 di alcun tipo in relazione a tale notifica.<\/p>\n<\/div>\n<div><strong>Art. 175.<\/strong><br \/>\n(1) Nell\u2019esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2020\/1503, al presente capo e\/o agli atti sulla loro attuazione, nonch\u00e9 ai fini del medesimo regolamento, la commissione collabora con l\u2019ESMA e con le autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri, nonch\u00e9 con le autorit\u00e0 competenti preposte alla vigilanza su un\u2019attivit\u00e0 svolta da un fornitore di servizi di crowdfunding, diversa dalle attivit\u00e0 oggetto della licenza di cui all\u2019art.\u00a012 del Regolamento (UE) 2020\/1503.<\/div>\n<div>(2) Quando si effettua la vigilanza per il rispetto dei requisiti di cui all\u2019art.\u00a06, 20 e 24 del Regolamento (UE) 2020\/1503, la commissione, rispettivamente vicepresidente, scambia informazioni e collabora con la Banca nazionale bulgara.\u00a0Ai fini del primo periodo, la commissione, rispettivamente il vicepresidente, pu\u00f2 richiedere un parere motivato alla Banca nazionale bulgara, che deve essere fornito entro un mese dal ricevimento della richiesta.<\/div>\n<div>\n<strong>Art. 176<\/strong>.<br \/>\nNei casi di cui all\u2019art.\u00a037, comma 2, del Regolamento (UE) 2020\/1503, la Commissione adotta gli opportuni provvedimenti di cui all\u2019art.\u00a0175 e\/o art.\u00a0212a\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a0per la tutela degli investitori e notifica alla Commissione Europea e all\u2019ESMA.<\/p>\n<\/div>\n<div><strong>Art. 177.<\/strong><br \/>\n(1) I fornitori di servizi di crowdfunding devono creare e attuare procedure interne appropriate affinch\u00e9 i loro dipendenti possano presentare segnalazioni di violazioni attraverso un canale di comunicazione speciale, indipendente e indipendente per ricevere segnalazioni di violazioni o la presenza di ragionevoli sospetti di violazione commessa o imminente di Regolamento (UE) 2020\/1503, presente capo e\/o atti di attuazione degli stessi.<\/div>\n<div>(2) Hanno diritto alla tutela contro la sanzione disciplinare di cui all\u2019art.\u00a0187, cpv.\u00a02 del Codice del lavoro.<\/div>\n<div>(3) Con il regolamento della commissione di cui all\u2019art.\u00a013, par.\u00a01, comma 1, della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria definisce le modalit\u00e0 di trattamento delle segnalazioni di violazioni, che comprendono:<\/div>\n<div>1. i requisiti del canale di comunicazione per la ricezione dei messaggi di violazione;<\/div>\n<div>2. la possibilit\u00e0 di segnalazione anonima delle violazioni;<\/div>\n<div>3. l\u2019ordinanza di esame delle segnalazioni di violazioni;<\/div>\n<div>4. il tipo, il contenuto e le scadenze per il riscontro sugli esiti della notifica di violazione, che il soggetto che ha presentato una notifica pu\u00f2 aspettarsi dopo la notifica;<\/div>\n<div>5. il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazioni, inclusa la descrizione delle circostanze in cui possono essere comunicati i dati delle persone che segnalano la violazione e delle persone fisiche ritenute responsabili delle violazioni.<\/p>\n<\/div>\n<div><strong>Art. 178.<\/strong><br \/>\nI fornitori di servizi di crowdfunding, compresi gli enti creditizi che hanno ricevuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per fornire servizi di crowdfunding, rispettano i requisiti del regolamento (UE) 2020\/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.<\/p>\n<\/div>\n<div><strong>Art. 179.<\/strong><br \/>\nLa Commissione pu\u00f2 determinare, mediante regolamento, requisiti aggiuntivi in \u200b\u200brelazione all\u2019attuazione del presente capo.\u201d<\/div>\n<div><b>\u00a7 10.<\/b>\u00a0All\u2019art.\u00a0212, par.\u00a01 nel testo prima del punto 1, le parole \u201csalvo il regolamento (UE) 2017\/1129, capo sei e gli atti sulla loro attuazione\u201d e il comma successivo sono soppresse, e dopo le parole \u201cgli atti sulla sua attuazione \u201d \u00e8 aggiunto \u201ce\/o gli atti applicabili dell\u2019Unione Europea, ad eccezione del Capo Sei e del Capo Tredici della presente legge, del Regolamento (UE) 2017\/1129, del Regolamento (UE) 2020\/1503 e dei loro atti attuativi\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 11.<\/b>\u00a0Viene creato l\u2019art.\u00a0212a\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a0:<\/div>\n<div>\u201cArte.\u00a0212a\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a0.\u00a0(1) Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020\/1503, capo tredici e\/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione pu\u00f2:<\/div>\n<div>1. sospendere una proposta di crowdfunding per non pi\u00f9 di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso in cui vi siano motivi per sospettare una violazione del Regolamento (UE) 2020\/1503;<\/div>\n<div>2. vietare o sospendere comunicazioni di marketing o imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding o a terzi incaricati di svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere o sospendere le comunicazioni di marketing per non pi\u00f9 di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso quando sussistono ragioni per ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020\/1503;<\/div>\n<div>3. vietare una proposta di crowdfunding quando rileva una violazione del Regolamento (UE) 2020\/1503, o quando vi sono motivi per dubitare che verr\u00e0 violata;<\/div>\n<div>4. sospendere o obbligare il pertinente fornitore di servizi di crowdfunding a sospendere l\u2019erogazione dei servizi di crowdfunding per non pi\u00f9 di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso qualora vi sia motivo di ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020\/1503;<\/div>\n<div>5. vietare l\u2019erogazione di servizi di crowdfunding qualora accerti la violazione del Regolamento (UE) 2020\/1503;<\/div>\n<div>6. pubblicizzare il fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding non adempie ai propri obblighi;<\/div>\n<div>7. divulgare o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o alla terza parte designata per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di divulgare tutte le informazioni sostanziali che possono avere un impatto sulla fornitura del servizio di crowdfunding, per garantire la protezione degli investitori o il buon funzionamento del mercato;<\/div>\n<div>8. sospendere o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o al terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere la fornitura di servizi di crowdfunding quando ritiene che la situazione del fornitore di servizi di crowdfunding sia tale che la fornitura di servizi di crowdfunding il servizio di crowdfunding danneggerebbe gli interessi degli investitori;<\/div>\n<div>9. ha disposto il trasferimento dei contratti in essere ad altro fornitore di servizi di crowdfunding, nel caso di revoca della licenza del fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell\u2019art.\u00a017, comma 1, primo comma, lettera \u201cc\u201d del Regolamento (UE) 2020\/1503 previo accordo tra i clienti e il fornitore del servizio di crowdfunding ospitante;<\/div>\n<div>10. vietare a un membro dell\u2019organo di amministrazione della persona giuridica responsabile della violazione, oa qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di svolgere funzioni di gestione presso fornitori di servizi di crowdfunding.<\/div>\n<div>(2) Quando constata che una persona ha commesso una violazione del Regolamento (UE) 2020\/1503, capo tredici e\/o degli atti sulla loro attuazione, nonch\u00e9 quando l\u2019attivit\u00e0 di controllo della commissione \u00e8 ostacolata, la commissione pu\u00f2 obbligare la persona ad adottare misure specifiche, necessarie per prevenire e\/o eliminare la violazione, le conseguenze dannose della stessa o il pericolo per gli interessi degli investitori, entro un termine da essa determinato.\u201d<\/div>\n<div>(3) Quando rileva che un ente creditizio \u2013 fornitore di servizi di finanziamento collettivo, svolge la propria attivit\u00e0 in violazione del Regolamento (UE) 2020\/1503, capo tredici e\/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione pu\u00f2 applicare le misure ai sensi del par.\u00a01 e 2. La Commissione notifica alla Banca nazionale bulgara l\u2019applicazione di una misura nei confronti di un ente creditizio \u2013 fornitore di servizi di finanziamento collettivo.<\/div>\n<div>(4) La Commissione pu\u00f2 proporre alla Banca nazionale bulgara di revocare l\u2019autorizzazione di un ente creditizio a svolgere attivit\u00e0 di fornitore di servizi di finanziamento collettivo, quando la persona interessata viola sistematicamente le disposizioni del regolamento (UE) 2020\/1503, capitolo tredici e\/o gli atti relativi alla loro domanda.\u00a0La Banca nazionale bulgara notifica alla commissione la sua decisione entro un mese dal ricevimento della proposta della commissione.\u201d<\/div>\n<div><b>\u00a7 12.<\/b>\u00a0All\u2019art.\u00a0212b \u00e8 creato par.\u00a03:<\/div>\n<div>\u201c(3) Nell\u2019applicare i provvedimenti amministrativi di cui all\u2019art.\u00a0212a\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a0la commissione tiene conto di tutte le circostanze di cui all\u2019art.\u00a040, comma 1, del Regolamento (UE) 2020\/1503.\u2019<\/div>\n<div><b>\u00a7 13.<\/b>\u00a0All\u2019art.\u00a0213, par.\u00a04, primo periodo, le parole \u201cart.\u00a0212a, par.\u00a02, comma 2 e art.\u00a0212a\u00a0<sup>1<\/sup>\u00a0\u201d \u00e8 sostituito da \u201cart.\u00a0212a, par.\u00a02, comma 2, art.\u00a0212a\u00a0<sup>1<\/sup>\u00a0e art.\u00a0212a\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a0\u201d e nel secondo periodo le parole \u201cex art.\u00a0212a, par.\u00a01, punto 1 e par.\u00a02, comma 1 e art.\u00a0212a\u00a0<sup>1<\/sup>\u00a0\u201d sono sostituiti da \u201cex art.\u00a0212a, par.\u00a01, punto 1 e par.\u00a02, comma 1, art.\u00a0212a\u00a0<sup>1<\/sup>\u00a0e art.\u00a0212a\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a0\u201c.<\/div>\n<div><b>\u00a7 14.<\/b>\u00a0All\u2019art.\u00a0221 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<\/div>\n<div>1. Al par.\u00a01:<\/div>\n<div>a) al punto 2 dopo le parole \u201cart.\u00a0157a, par.\u00a07\u201d \u00e8 inserita una virgola e \u201cart.\u00a0166, par.\u00a04 e artt.\u00a0168, cpv.\u00a01 e 2\u2032;<\/div>\n<div>b) al punto 3 dopo le parole \u201cart.\u00a0149, cpv.\u00a05\u201d \u00e8 inserita una virgola e \u201cart.\u00a0167, par.\u00a02 e 3\u2032;<\/div>\n<div>c) al punto 6 dopo le parole \u201cart.\u00a07, commi 1 \u2013 11\u201d \u00e8 aggiunto \u201ce 12 bis\u201d, dopo le parole \u201cart.\u00a014, commi 1 e 2\u201d \u00e8 inserita una virgola e \u201cart.\u00a014 bis, commi 1 \u2013 4\u201d, e le parole \u201cart.\u00a023, commi 1, 2, 3 e 5\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a023, commi 1, 2, 3, 3 bis e 5\u201d;<\/div>\n<div>d) viene creato il punto 7:<\/div>\n<div>\u201c7.\u00a0articolo 3, 4 e 5, art.\u00a06, commi 1 \u2013 6, art.\u00a07, commi 1 \u2013 4, art.\u00a08, commi 1 \u2013 6, art.\u00a09, commi 1 e 2, art.\u00a010, art.\u00a011, art.\u00a012, comma 1, art.\u00a013, comma 2, art.\u00a015, comma 3, art.\u00a016, comma 1, art.\u00a018, commi 1 e 4, art.\u00a019, commi 1 \u2013 6, art.\u00a020, commi 1 e 2, art.\u00a021, commi 1 \u2013 7, art.\u00a022, art.\u00a023, commi 2 \u2013 13, art.\u00a024, 25, 26 e dell\u2019art.\u00a027, commi 1 \u2013 3, del Regolamento (UE) 2020\/1503, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 500.000.\u201d<\/div>\n<div>2. Al par.\u00a02 viene creato l\u2019elemento 7:<\/div>\n<div>\u201c7.\u00a0per le violazioni di cui al par.\u00a01, voce 7 \u2013 da BGN 2.000 a BGN 1.000.000.\u201d<\/div>\n<div>3. Al par.\u00a06 le parole \u201cArt.\u00a0212a, par.\u00a01, punto 2 e par.\u00a02, commi 2 e 3 e dell\u2019art.\u00a0212a\u00a0<sup>1<\/sup>\u00a0\u201d \u00e8 sostituito da \u201cart.\u00a0212a, par.\u00a01, punto 2 e par.\u00a02, commi 2 e 3, art.\u00a0212a\u00a0<sup>1<\/sup>\u00a0e art.\u00a0212a\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a0\u201c.<\/div>\n<div>4. Vengono creati nuovi paragrafi.\u00a010 e 11:<\/div>\n<div>\u201c(10) Per le violazioni di cui al par.\u00a01, punto 7, alle persone giuridiche \u00e8 imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 10.000 e BGN 500.000 o fino al 2,5 per cento del fatturato annuo totale in conformit\u00e0 con l\u2019ultimo rapporto finanziario annuale preparato accettato dall\u2019organo di governo, o fino a l\u2019importo del beneficio derivato dalla violazione, quando l\u2019importo di tale beneficio pu\u00f2 essere determinato e, in caso di violazione ripetuta, da BGN 20.000 a BGN 1.000.000 o fino al 5% del fatturato annuo totale secondo con l\u2019ultima relazione finanziaria annuale predisposta, accettata dall\u2019organo amministrativo, o fino al doppio dell\u2019importo del beneficio derivante dalla violazione, quando l\u2019importo di tale beneficio pu\u00f2 essere determinato.<\/div>\n<div>(11) Per le violazioni di cui al par.\u00a01, comma 7 degli istituti di credito \u2013 prestatori di servizi di finanziamento collettivo, il vicepresidente irroga le corrispondenti sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge.\u201d<\/div>\n<div>5. Il precedente par.\u00a010 diventa par.\u00a012.<\/div>\n<div>6. Il precedente comma.\u00a011 diventa par.\u00a013 e in esso le parole \u201cpar.\u00a09\u201d sono sostituiti da \u201cpar.\u00a09-11\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 15.<\/b>\u00a0All\u2019art.\u00a0222a sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<\/div>\n<div>1. Al par.\u00a01 le parole \u201cArt.\u00a0221 e artt.\u00a0221a\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a0221, par.\u00a01, punti 1 \u2013 6, par.\u00a02, punti 1 \u2013 6, par.\u00a04, 6, 8 e 9 e dell\u2019art.\u00a0221a\u201d.<\/div>\n<div>2. Viene creato un nuovo paragrafo.\u00a02:<\/div>\n<div>\u201c(2) Nel determinare il tipo e l\u2019importo delle sanzioni amministrative di cui all\u2019art.\u00a0221, par.\u00a01, punto 7, par.\u00a02, punto 7, par.\u00a010 e 11, il vicepresidente comunica le circostanze di cui all\u2019art.\u00a040, comma 1, del Regolamento (UE) 2020\/1503.\u2019<\/div>\n<div><b>\u00a7 16.<\/b>\u00a0All\u2019art.\u00a0223, par.\u00a03 le parole \u201cmisure amministrative coercitive\u201d sono sostituite da \u201cmisure amministrative coercitive applicate o sanzioni amministrative irrogate\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 17.<\/b>\u00a0Nel capitolo ventuno, l\u2019art.\u00a0224:<\/div>\n<div>\u201cArte.\u00a0224. (1) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, pubblica sul sito internet della Commissione ogni provvedimento amministrativo coercitivo applicato e ogni decreto penale emanato per violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020\/1503, Capo Tredicesimo, nonch\u00e9 gli atti attuativi secondo l\u2019ordinanza e nel rispetto dell\u2019art.\u00a042 del Regolamento (UE) 2020\/1503 e dell\u2019art.\u00a0223, par.\u00a02 e 4.<\/div>\n<div>(2) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, delibera ai sensi dell\u2019art.\u00a0223, par.\u00a02, comma 3, quando le misure di cui all\u2019art.\u00a0223, par.\u00a02, comma 1 o 2, non sono sufficienti a garantire che la pubblicazione sia proporzionata rispetto ai provvedimenti amministrativi coercitivi applicati o alle sanzioni amministrative irrogate, di natura minore\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 18.<\/b>\u00a0Nel \u00a7 1d, par.\u00a02 delle disposizioni aggiuntive, viene creato il punto 3:<\/div>\n<div>\u201c3.\u00a0Regolamento (UE) 2020\/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il regolamento (UE) 2017\/1129 e la direttiva (UE) 2019\/1937 (OB, L 347\/1 di 20 ottobre 2020).\u2019<\/div>\n<div><b>\u00a7 19.<\/b>\u00a0Nel \u00a7 16 delle disposizioni transitorie e finali par.\u00a02 \u00e8 abrogato.<\/div>\n<div align=\"center\"><b>Disposizioni finali<\/b><\/div>\n<div><b>\u00a7 20.<\/b>\u00a0Nella legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria (promulgata, SG n. 8 del 2003; modificata, nn. 31, 67 e 112 del 2003, n. 85 del 2004, n. 39, 103 e 105 del 2005, nn. 30, 56, 59 e 84 del 2006, n. 52, 97 e 109 del 2007, n. 67 del 2008, n. 24 e 42 del 2009, n. 43 e 97 del 2010, n. 77 del 2011, n. 21, 38, 60, 102 e 103 del 2012, n. 15 e 109 del 2013, n. 34, 62 e 102 del 2015, n. 42 e 76 del 2016, sentenza n. 57 del 2017; modificato, nn. 62, 92, 95 e 103 del 2017, nn. 7, 15, 24, 27, 77 e 101 del 2018, nn. 12, 17, 42, 83, 94 e 102 del 2019, n. 26 e 64 del 2020. , n. 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<\/div>\n<div>1. All\u2019art.\u00a01, par.\u00a02, punto 1 dopo le parole \u201ci consulenti autorizzati\u201d sono aggiunte \u201ce i fornitori di servizi di crowdfunding\u201d, il sindacato \u201ce\u201d dopo le parole \u201cdi seguito denominato \u201cRegolamento (UE) 2015\/760\u201d sono sostituite da una virgola , e infine \u201ce viene aggiunto il regolamento (UE) 2020\/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017\/1129 e la direttiva (UE) 2019\/1937 (OB , L 347\/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato \u201cRegolamento (UE) 2020\/1503\u201d.<\/div>\n<div>2. All\u2019art.\u00a012, par.\u00a0Viene creato 1 elemento 24:<\/div>\n<div>\u201c24.\u00a0\u00e8 l\u2019autorit\u00e0 competente per l\u2019attuazione del regolamento (UE) 2020\/1503 per i fornitori di servizi di crowdfunding ed \u00e8 anche l\u2019unico punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorit\u00e0 competenti nonch\u00e9 con l\u2019Autorit\u00e0 europea degli strumenti finanziari e dei mercati.\u2019<\/div>\n<div>3. All\u2019art.\u00a013, par.\u00a01:<\/div>\n<div>a) al punto 36, le parole \u201csalvo i casi di cui all\u2019art.\u00a01, par.\u00a02, punto 6 della legge sugli istituti di credito, che sono concessi sotto l\u2019espressa competenza della Banca nazionale bulgara\u201d sono sostituiti da \u201cnei casi previsti dalla legge sulle societ\u00e0 di investimento speciali e le societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d;<\/div>\n<div>b) viene creato l\u2019elemento 40:<\/div>\n<div>\u201c40.\u00a0su proposta del vicepresidente di dipartimento, esercita i poteri di cui all\u2019art.\u00a030 del Regolamento (UE) 2020\/1503 e applica misure amministrative coercitive per le violazioni del Regolamento (UE) 2020\/1503.\u201d<\/div>\n<div>4. All\u2019art.\u00a015, par.\u00a01:<\/div>\n<div>a) al punto 1, le parole \u201c31 \u2013 34, 36 \u2013 39\u201d sono sostituite da \u201c31 \u2013 34, 36 \u2013 40\u201d;<\/div>\n<div>b) ai punti 6 e 7, dopo l\u2019aggiunta delle parole \u201cpartecipazione collettiva\u201d e \u201cLegge sulle societ\u00e0 di investimento speciali e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d, ai punti 6 e 7, \u00e8 aggiunto il comma, e le parole \u201ce Regolamento (UE) 2019\/2088\u201d sono sostituite da \u201cRegolamento (UE) 2019\/2088 e Regolamento (UE) 2020\/1503\u201d;<\/div>\n<div>c) al punto 16, dopo l\u2019aggiunta delle parole \u201cRegolamento (UE) 2019\/2033\u201d e \u201cRegolamento (CE) 2020\/1503\u201d \u00e8 inserita una virgola;<\/div>\n<div>d) al punto 17:<\/div>\n<div>aa) alla lettera \u201ca\u201d, le parole \u201ccomma 8\u201d sono sostituite da \u201citem\u00a08\u201d;<\/div>\n<div>bb) alla lettera \u201cb\u201d, le parole \u201ccomma 9\u201d sono sostituite da \u201cart\u00a09\u201d;<\/div>\n<div>e) il punto 18 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/div>\n<div>\u201c18.\u00a0esercita i poteri di un\u2019autorit\u00e0 competente ai sensi del regolamento (UE) 2015\/2365:<\/div>\n<div>a) per le controparti finanziarie di cui all\u2019art.\u00a03, comma 3, del Regolamento (UE) 2015\/2365, che sono soggetti di cui all\u2019art.\u00a01, par.\u00a02, punto 1;<\/div>\n<div>b) per le controparti non finanziarie di cui all\u2019art.\u00a03, punto 4 del Regolamento (UE) 2015\/2365;\u2019<\/div>\n<div>f) viene creato il punto 22:<\/div>\n<div>\u201c22.\u00a0esercita i poteri di un\u2019autorit\u00e0 competente ai sensi dell\u2019art.\u00a029 del Regolamento (UE) 2017\/2402 nei casi di cui all\u2019art.\u00a03, par.\u00a04, comma 2 e par.\u00a05 e 6 della Legge sulle societ\u00e0 aventi finalit\u00e0 di investimento e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d.<\/div>\n<div>5. All\u2019art.\u00a016, comma\u00a01:<\/div>\n<div>a) al punto 15 \u00e8 inserita una virgola dopo le parole \u201cCodice delle assicurazioni\u201d e \u201cLegge sulle societ\u00e0 aventi finalit\u00e0 di investimento e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d;<\/div>\n<div>b) ai punti 18 e 19, dopo l\u2019aggiunta delle parole \u201cCodice delle assicurazioni\u201d e \u201cLegge sulle societ\u00e0 di investimento speciale e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d \u00e8 inserita una virgola;<\/div>\n<div>c) viene creato il punto 27:<\/div>\n<div>\u201c27.\u00a0esercita i poteri di un\u2019autorit\u00e0 competente ai sensi dell\u2019art.\u00a029 del Regolamento (UE) 2017\/2402 nei casi di cui all\u2019art.\u00a03, par.\u00a04, comma 1, della Legge sulle societ\u00e0 aventi destinazione specifica e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d.<\/div>\n<div>6. All\u2019art.\u00a017, par.\u00a01:<\/div>\n<div>a) al punto 11, dopo l\u2019aggiunta delle parole \u201cassicurazione sociale\u201d e \u201cdella legge sulle societ\u00e0 di investimento speciale e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d \u00e8 inserita una virgola;<\/div>\n<div>b) al punto 12 \u00e8 inserita una virgola dopo le parole \u201cCodice della previdenza sociale\u201d e \u201cLegge sulle societ\u00e0 aventi finalit\u00e0 di investimento e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d;<\/div>\n<div>c) al punto 13, dopo l\u2019aggiunta delle parole \u201cassicurazione sociale\u201d e \u201cnella legge sulle societ\u00e0 di investimento speciale e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d \u00e8 inserita una virgola;<\/div>\n<div>d) viene creato il punto 21:<\/div>\n<div>\u201c21.\u00a0esercita i poteri di un\u2019autorit\u00e0 competente ai sensi dell\u2019art.\u00a029 del Regolamento (UE) 2017\/2402 nei casi di cui all\u2019art.\u00a03, par.\u00a04, comma 3, della Legge sulle societ\u00e0 aventi destinazione specifica e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d.<\/div>\n<div>7. All\u2019art.\u00a017a, par.\u00a08 le parole \u201clicenziamento a norma\u201d sono sostituite da \u201cpunizione a norma\u201d.<\/div>\n<div>8. All\u2019art.\u00a018, par.\u00a01, punti 1 e 6 e par.\u00a03 dopo le parole \u201cRegolamento (UE) 2019\/2033\u201d \u00e8 inserita una virgola ed \u00e8 aggiunto \u201cRegolamento (UE) 2020\/1503\u201d.<\/div>\n<div>9. All\u2019art.\u00a019, par.\u00a02, punto 1 dopo le parole \u201cRegolamento (UE) 2019\/2033\u201d \u00e8 inserita una virgola ed \u00e8 aggiunta \u201cRegolamento (CE) 2020\/1503\u201d.<\/div>\n<div>10. All\u2019art.\u00a025:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a0Viene creato 1 elemento 13:<\/div>\n<div>\u201c13.\u00a0davanti al Ministro delle finanze, in merito alle operazioni concluse con titoli di Stato.\u201d;<\/div>\n<div>b) viene creato il paragrafo.\u00a012:<\/div>\n<div>\u201c(12) Le informazioni rappresentative di segreto professionale, fornite dalla commissione ai sensi del par.\u00a04 e 6, possono essere comunicati alle autorit\u00e0 ai sensi del par.\u00a01, comma 1, dello Stato membro interessato o del Paese terzo solo previo espresso consenso scritto della commissione.\u201d<\/div>\n<div>11. All\u2019art.\u00a030, par.\u00a0Viene creato 1 elemento 24:<\/div>\n<div>\u201c24.\u00a0fornitori di servizi di crowdfunding.\u2019<\/div>\n<div>12. In appendice all\u2019art.\u00a027, par.\u00a01:<\/div>\n<div>a) nella sezione I, punto I:<\/div>\n<div>aa) nel testo prima della tabella del punto I, dopo le parole \u201cRegolamento (UE) 909\/2014\u201d \u00e8 inserita una virgola ed \u00e8 aggiunta \u201cRegolamento (CE) 2020\/1503\u201d;<\/div>\n<div>bb) nella tabella vengono create le righe 9-11:<\/div>\n<div>\u201c<\/div>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"24\">\n<div>9\u00a0.<\/div>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"196\">\n<div>per una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding<\/div>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"73\">\n<div align=\"right\">7.200 BGN<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"24\">\n<div>10.<\/div>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"196\">\n<div>revocare una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding su richiesta del fornitore<\/div>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"73\">\n<div align=\"right\">3.900 BGN<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"24\">\n<div>11.<\/div>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"196\">\n<div>per il successivo rilascio del nulla osta ad un soggetto ex art.\u00a0167, par.\u00a03 del codice di procedura civile<\/div>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"73\">\n<div align=\"right\">500 LV.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div align=\"right\">\u201c<\/div>\n<div>(b) nella sezione II:<\/div>\n<div>aa) al punto I viene creata la riga 43:<\/div>\n<div>\u201c<\/div>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"24\">\n<div>43.<\/div>\n<\/td>\n<td valign=\"bottom\" width=\"210\">\n<div>da un fornitore di servizi di crowdfunding<\/div>\n<\/td>\n<td valign=\"bottom\" width=\"58\">\n<div align=\"right\">3.500 BGN<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div align=\"right\">\u201c<\/div>\n<div>bb) al punto III sono create le frasi due e tre: \u201cUn organismo di investimento collettivo, organizzato come un fondo contrattuale, costituito da comparti, non \u00e8 debitore di compenso di cui al punto I, riga 14. Fornitori di servizi di finanziamento collettivo che hanno ricevuto una licenza ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, pagano una commissione per la supervisione finanziaria generale per intero alla voce I, riga 43.\u201d;<\/div>\n<div>(c) nella tabella della Sezione III, le parole \u201cEUR 3.000.000\u201d sono sostituite da \u201cEUR 8.000.000\u201d.<\/div>\n<div>13. In tutta la legge, le parole \u201cLegge sulle societ\u00e0 di investimento e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d saranno sostituite da \u201cLegge sulle societ\u00e0 di investimento e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 21.<\/b>\u00a0Nella Legge sui mercati degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 15 del 2018; modificata, n. 16 del 2018; modificata e integrata, n. 24 e 98 del 2018, n. 17, 83, 94 e 102 del 2019, nn. 26, 28 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e nn. 16 e 25 del 2022) sono apportate modifiche e integrazioni:<\/div>\n<div>1. All\u2019art.\u00a05:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a01, punto 10:<\/div>\n<div>aa) nel testo precedente alla lettera \u201ca\u201d, le parole \u201cdiverse dalle negoziazioni per conto proprio, con derivati \u200b\u200bo quote su merci\u201d sono sostituite da \u201cdiverse dalle negoziazioni per conto proprio, relative a derivati \u200b\u200bo quote su merci\u201d;<\/div>\n<div>bb) alla lettera \u201ca\u201d le parole \u201ce sempre che la loro attivit\u00e0 principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014\/65\/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio , 2014 in materia di mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002\/92\/CE e la Direttiva 2011\/61\/UE (OB, L 173\/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata \u201cDirettiva 2014\/65\/UE\u201d, o attivit\u00e0 ai sensi dell\u2019art.\u00a02 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attivit\u00e0 bancaria secondo la Direttiva 2013\/36\/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull\u2019accesso alle attivit\u00e0 degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002\/87\/CE e che abroga le direttive 2006\/48\/CE e 2006\/49\/CE (OB,<\/div>\n<div>cv) viene creata una nuova lettera \u201cb\u201d:<\/div>\n<div>\u201cb) tali soggetti non fanno parte di un gruppo la cui attivit\u00e0 economica principale consiste nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014\/65\/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati finanziari strumenti e di modificare la Direttiva 2002\/92\/CE e la Direttiva 2011\/61\/UE (OB, L 173\/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata \u201cDirettiva 2014\/65\/UE\u201d, lo svolgimento di qualsiasi delle attivit\u00e0 ai sensi dell\u2019art.\u00a02 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attivit\u00e0 bancaria secondo la Direttiva 2013\/36\/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull\u2019accesso alle attivit\u00e0 degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002\/87\/CE e che abroga le direttive 2006\/48\/CE e 2006\/49\/CE (OB,<\/div>\n<div>gg) la precedente lettera \u201cb\u201d diventa la lettera \u201cc\u201d;<\/div>\n<div>dd) la precedente lettera \u201cc\u201d diventa la lettera \u201cd\u201d ed \u00e8 cos\u00ec modificata:<\/div>\n<div>\u201cd) queste persone notificano alla commissione, su richiesta del vicepresidente, le basi in cui hanno stabilito che la loro attivit\u00e0 secondo il testo principale del presente punto \u00e8 aggiuntiva rispetto alla loro attivit\u00e0 economica principale;\u201d<\/div>\n<div>b) al par.\u00a07, al secondo periodo dopo le parole \u201cAlla notifica\u201d sono aggiunte \u201cai par.\u00a01, punto 10, lettera \u201cd\u201d;<\/div>\n<div>c) viene creato un nuovo paragrafo.\u00a010:<\/div>\n<div>\u201c(10) Ai fini del par.\u00a01, punto 10, nei criteri per quando un\u2019attivit\u00e0 debba essere considerata aggiuntiva rispetto all\u2019attivit\u00e0 economica principale a livello di gruppo, si tiene conto dei seguenti elementi:<\/div>\n<div>1. se l\u2019esposizione nominale residua netta di derivati \u200b\u200bsu merci o quote di emissioni o loro derivati \u200b\u200bper regolamento monetario negoziati nell\u2019Unione Europea, ad eccezione dei derivati \u200b\u200bsu merci, quote di emissioni o loro derivati \u200b\u200bnegoziati in una sede di negoziazione, \u00e8 inferiore a una soglia annua di 3 miliardi di euro, o<\/div>\n<div>2. se il capitale utilizzato dal gruppo di appartenenza dell\u2019entit\u00e0 \u00e8 destinato principalmente all\u2019attivit\u00e0 economica principale del gruppo, oppure<\/div>\n<div>3. se il volume delle attivit\u00e0 di cui al par.\u00a01, punto 10, non ecceda l\u2019ammontare complessivo delle altre attivit\u00e0 di negoziazione a livello di gruppo.\u201d;<\/div>\n<div>d) sono creati i commi.\u00a011 e 12:<\/div>\n<div>\u201c(11) Le attivit\u00e0 di cui al par.\u00a010, sono considerati a livello di gruppo.<\/div>\n<div>(12) Nei casi di cui al par.\u00a010 articoli non inclusi:<\/div>\n<div>1. le operazioni tra componenti del gruppo, di cui all\u2019art.\u00a03 del Regolamento (UE) n. 648\/2012, che servono a gestire la liquidit\u00e0 o il rischio all\u2019interno del gruppo;<\/div>\n<div>2. operazioni con derivati \u200b\u200bsu merci o quote di emissione o loro derivati, che possono essere oggettivamente valutati come determinanti una riduzione dei rischi direttamente connessi all\u2019attivit\u00e0 commerciale o di finanziamento;<\/div>\n<div>3. le operazioni con derivati \u200b\u200bsu merci o quote di emissione o loro derivati, concluse per adempiere agli obblighi di garanzia della liquidit\u00e0 su una sede di negoziazione, quando tali obblighi sono richiesti dalle autorit\u00e0 di regolamentazione ai sensi del diritto dell\u2019Unione Europea o della normativa nazionale , regolamenti e regolamenti amministrativi o dalle sedi di commercio.\u2019;<\/div>\n<div>e) il precedente par.\u00a010 diventa par.\u00a013.<\/div>\n<div>2. All\u2019art.\u00a09 \u00e8 creato il par.\u00a06:<\/div>\n<div>\u201c(6) Gli intermediari di investimento possono fornire servizi di crowdfunding se hanno ricevuto una licenza ai sensi del regolamento (UE) 2020\/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sul finanziamento delle imprese dei fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017\/1129 e la direttiva (UE) 2019\/1937 (OB, L 347\/1 del 20 ottobre 2020).\u201d<\/div>\n<div>3. All\u2019art.\u00a013, par.\u00a01, le parole \u201cautorit\u00e0 dell\u2019intermediario di investimento\u201d sono sostituite da \u201cautorit\u00e0 dell\u2019intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l\u2019attivit\u00e0\u201d ed \u00e8 inserita una virgola.<\/div>\n<div>4. All\u2019art.\u00a014, par.\u00a01, le parole \u201cautorit\u00e0 dell\u2019intermediario di investimento\u201d sono sostituite da \u201cautorit\u00e0 dell\u2019intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l\u2019attivit\u00e0\u201d ed \u00e8 inserita una virgola.<\/div>\n<div>5. All\u2019art.\u00a015:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a01, \u00e8 creato il secondo periodo: \u00abIl primo periodo si applica conseguentemente ai soggetti di cui all\u2019art.\u00a013, par.\u00a07.\u201d;<\/div>\n<div>b) al par.\u00a08 dopo le parole \u201cintermediario di investimento\u201d \u00e8 inserita la virgola ed \u00e8 aggiunto \u201cnonch\u00e9 i soggetti che ne gestiscono l\u2019attivit\u00e0\u201d.<\/div>\n<div>6. All\u2019art.\u00a070 \u00e8 creato par.\u00a04:<\/div>\n<div>\u201c(4) L\u2019intermediario di investimento \u00e8 esonerato dai requisiti di cui al par.\u00a02 e 3, quando il servizio di investimento da lui prestato \u00e8 relativo a titoli obbligazionari per i quali non \u00e8 attuato altro derivato che non sia una clausola \u201cmake-whole\u201d, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee\u201d.<\/div>\n<div>7. Nasce l\u2019art.\u00a070a:<\/div>\n<div>\u201cRicerca<\/div>\n<div>Arte.\u00a070 bis.\u00a0(1) La fornitura di studi da parte di terzi a intermediari di investimento che forniscono gestioni di portafogli o altri servizi di investimento o servizi aggiuntivi ai clienti deve essere considerata adempiente agli obblighi di cui all\u2019art.\u00a070, par.\u00a01 se:<\/div>\n<div>1. prima della prestazione dei servizi di esecuzione o di ricerca, \u00e8 stato stipulato un accordo tra l\u2019intermediario di investimento e il prestatore di ricerca che specifica quali parti di eventuali compensi o co-pagamenti combinati per servizi di esecuzione e di ricerca si riferiscono alla ricerca;<\/div>\n<div>2. l\u2019intermediario di investimento informa i propri clienti dei compensi congiunti per servizi di esecuzione e per studi svolti a terzi fornitori di studi, nonch\u00e9<\/div>\n<div>3. gli studi per i quali vengono addebitati i compensi combinati o il compenso congiunto riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato per il periodo di 36 mesi antecedente l\u2019erogazione dello studio non superi l\u2019equivalente BGN di 1 miliardo di EUR, calcolato a fine anno quotazioni per gli esercizi in cui i loro titoli sono o sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o su base patrimoniale per gli esercizi in cui i loro titoli non sono o non sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.<\/div>\n<div>(2) Ai fini del par.\u00a01 il termine \u201cricerca\u201d comprende materiali o servizi di ricerca riguardanti uno o pi\u00f9 strumenti finanziari o altre attivit\u00e0, o gli emittenti o potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come materiali o servizi di ricerca strettamente connessi a un determinato settore o mercato, in modo da fornire informazioni di opinione su strumenti finanziari, attivit\u00e0 o emittenti in quel settore o mercato.\u00a0La ricerca include anche materiali o servizi che raccomandano o suggeriscono in modo esplicito o implicito una strategia di investimento e forniscono un\u2019opinione motivata sul valore o il prezzo attuale o futuro di strumenti finanziari o attivit\u00e0, o contengono altri tipi di analisi e punti di vista originali e raggiungono conclusioni basate su nuove o informazioni esistenti,<\/div>\n<div>8. All\u2019art.\u00a071:<\/div>\n<div>a) vengono creati nuovi paragrafi.\u00a07 e 8:<\/div>\n<div>\u201c(7) Quando il contratto per l\u2019acquisto o la vendita di uno strumento finanziario \u00e8 concluso mediante comunicazioni a distanza che impediscono la preventiva comunicazione di informazioni su costi e commissioni, l\u2019intermediario di investimento pu\u00f2, dopo la conclusione dell\u2019operazione e senza indebito ritardo , fornire tali informazioni in formato elettronico o cartaceo, su richiesta di un cliente non professionale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:<\/div>\n<div>1. il cliente ha acconsentito a ricevere le informazioni senza indebito ritardo dopo la conclusione della transazione;<\/div>\n<div>2. l\u2019intermediario di investimento ha dato al cliente la possibilit\u00e0 di posticipare la conclusione dell\u2019operazione fino al ricevimento delle informazioni.<\/div>\n<div>(8) Oltre ai requisiti di cui al par.\u00a07 l\u2019intermediario di investimento \u00e8 tenuto a fornire al cliente la possibilit\u00e0 di ricevere telefonicamente le informazioni su costi e commissioni prima di concludere l\u2019operazione.\u201d;<\/div>\n<div>b) il precedente par.\u00a07 diventa par.\u00a09 e in esso le parole \u201cai sensi del par.\u00a02 \u2013 6\u2033 sono sostituiti da \u201cai sensi del par.\u00a02 \u2013 8\u201d;<\/div>\n<div>c) sono creati i commi.\u00a010 \u2013 12:<\/div>\n<div>\u201c(10) Gli intermediari di investimento forniscono ai propri clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste dalla presente legge in formato elettronico, salvo quando il cliente o potenziale cliente non \u00e8 un professionista e ha richiesto di ricevere le informazioni su carta, nel qual caso le sue informazioni sono fornite gratuitamente in forma cartacea.<\/div>\n<div>(11) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionisti o potenziali clienti non professionisti che hanno l\u2019opportunit\u00e0 di ricevere le informazioni su carta.<\/div>\n<div>(12) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionali esistenti che ricevono le informazioni, la cui fornitura \u00e8 richiesta ai sensi della presente legge, in forma cartacea, che inizieranno a riceverle in formato elettronico, almeno otto settimane prima di iniziare a ricevere invia in tale formato.\u00a0Le imprese di investimento informano questi clienti al dettaglio esistenti che hanno la possibilit\u00e0 di scegliere se continuare a ricevere le informazioni in formato cartaceo o iniziare a riceverle in formato elettronico.\u00a0Le imprese di investimento informano i loro attuali clienti al dettaglio che, se non chiedono di continuare a ricevere le informazioni in forma cartacea entro questo periodo di otto settimane, inizieranno automaticamente a essere fornite loro in formato elettronico.<\/div>\n<div>d) il precedente comma.\u00a08 diventa par.\u00a013 e in esso le parole \u201cpar.\u00a01 \u2013 7\u201d sono sostituiti da \u201cpar.\u00a01 \u2013 9\u201d.<\/div>\n<div>9. All\u2019art.\u00a078:<\/div>\n<div>a) viene creato un nuovo paragrafo.\u00a05:<\/div>\n<div>\u201c(5) Quando l\u2019intermediario di investimento fornisce consulenza in materia di investimenti o esegue gestioni di portafogli e questi servizi includono lo scambio di strumenti finanziari, riceve le informazioni necessarie sugli investimenti del cliente e analizza i costi ei benefici dello scambio di strumenti finanziari.\u00a0Quando fornisce consulenza in materia di investimenti, l\u2019intermediario di investimento informa il cliente se il vantaggio dello scambio \u00e8 maggiore dei costi associati.\u00bb;<\/div>\n<div>b) il precedente par.\u00a05 diventa par.\u00a06;<\/div>\n<div>c) il precedente par.\u00a06 diventa par.\u00a07 e in esso ovunque le parole \u201cpar.\u00a05\u201d sono sostituiti da \u201cpar.\u00a06\u201d;<\/div>\n<div>d) il precedente comma.\u00a07 diventa par.\u00a08.<\/div>\n<div>10. Nasce l\u2019art.\u00a079a:<\/div>\n<div>\u201cServizi forniti a clienti professionali<\/div>\n<div>Arte.\u00a079 bis.\u00a0(1) I requisiti di cui all\u2019art.\u00a071, par.\u00a02, punto 4, non si applicano ai servizi forniti alla clientela professionale, ad eccezione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.<\/div>\n<div>(2) I requisiti di cui all\u2019art.\u00a078, par.\u00a05 e nell\u2019art.\u00a085, par.\u00a01 non si applicano ai servizi forniti ai clienti professionali, a meno che tali clienti non dichiarino all\u2019intermediario di investimento in formato elettronico o cartaceo di voler beneficiare dei diritti previsti dalle presenti disposizioni.<\/div>\n<div>(3) L\u2019intermediario di investimento tiene un registro delle comunicazioni con i clienti di cui al par.\u00a02.\u201d<\/div>\n<div>11. All\u2019art.\u00a085:<\/div>\n<div>a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;<\/div>\n<div>b) il comma 7 \u00e8 abrogato;<\/div>\n<div>c) sono creati i commi.\u00a010, 11, 12 e 13:<\/div>\n<div>\u201c(10) Ciascuna sede di negoziazione e partecipante sistematico fornisce gratuitamente al pubblico informazioni sulla qualit\u00e0 dell\u2019esecuzione degli ordini nella sede di negoziazione, rispettivamente di quelli conclusi dall\u2019intermediario di investimento nella sua qualit\u00e0 di partecipante sistematico, quando oggetto di tali operazioni sono strumenti finanziari, fermo restando l\u2019obbligo di negoziazione di cui all\u2019art.\u00a023 e 28 del Regolamento (UE) n. 600\/2014.<\/div>\n<div>(11) Obbligo di cui al par.\u00a010 esiste anche un qualsiasi luogo di adempimento in relazione a strumenti finanziari diversi da quelli soggetti all\u2019obbligo di negoziazione di cui all\u2019art.\u00a023 e 28 del Regolamento (UE) n. 600\/2014.<\/div>\n<div>(12) L\u2019informativa di cui al par.\u00a010 include i dati su prezzo, costi, velocit\u00e0 di esecuzione e probabilit\u00e0 di esecuzione per i singoli strumenti finanziari.<\/div>\n<div>(13) Il contenuto, la forma e la periodicit\u00e0 del conferimento dell\u2019informativa di cui al par.\u00a010 \u2013 12 sono definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017\/575 della Commissione, dell\u20198 giugno 2016, che integra la Direttiva 2014\/65\/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme sui dati tecnici di regolamentazione, pubblicato dal luoghi di esecuzione, sulla qualit\u00e0 di esecuzione delle operazioni (GU L 87\/152 del 31 marzo 2017), di seguito denominato \u201cRegolamento Delegato (UE) 2017\/575\u201d.\u00a0Il contenuto e il formato delle informazioni di cui al par.\u00a06 sono determinati dal Regolamento Delegato (UE) 2017\/576 della Commissione dell\u20198 giugno 2016.<\/div>\n<div>12. All\u2019art.\u00a089, par.\u00a01 le parole \u201cArt.\u00a071, par.\u00a01, art.\u00a072, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86 e 87\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a070, par.\u00a02 e 3, artt.\u00a071, par.\u00a01-9, artt.\u00a072-74, artt.\u00a077-79, artt.\u00a082 e artt.\u00a084 \u2013 87\u201d ed \u00e8 creata la seconda frase: \u201cL\u2019intermediario di investimento nei rapporti con le controparti qualificate agisce con onest\u00e0, correttezza e professionalit\u00e0 e fornisce informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura e delle attivit\u00e0 della controparte qualificata .\u201d<\/div>\n<div>13. All\u2019art.\u00a099 \u00e8 creato il par.\u00a05:<\/div>\n<div>\u201c(5) L\u2019intermediario di investimento \u00e8 esonerato dai requisiti di cui al par.\u00a01 \u2013 4, quando il servizio di investimento da lui prestato \u00e8 relativo a titoli obbligazionari senza alcun altro derivato implementato che non sia una clausola di \u201cmake-whole\u201d, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee.\u201d<\/div>\n<div>14. All\u2019art.\u00a0111 cpv.\u00a06 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/div>\n<div>\u201c(6) In relazione ai poteri del Ministro delle finanze di cui all\u2019art.\u00a017a della legge sul debito pubblico, nella sua qualit\u00e0 di autorit\u00e0 competente ai sensi dell\u2019art.\u00a032, comma 1, del Regolamento (UE) n. 236\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (GU L 86\/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato in quanto \u201cRegolamento (UE) n. 236\/2012\u201d, la commissione gli fornisce informazioni sulle operazioni concluse con titoli di Stato, ricevute sulla base dell\u2019art.\u00a026 del Regolamento (UE) n. 600\/2014, regolarmente o su richiesta, secondo le modalit\u00e0 definite in un accordo di cooperazione tra le due autorit\u00e0.\u201d<\/div>\n<div>15. All\u2019art.\u00a0128 \u00e8 creato il par.\u00a06:<\/div>\n<div>\u201c(6) Requisiti aggiuntivi all\u2019ordine e al formato in cui le relazioni di cui al par.\u00a01, sar\u00e0 determinato con regolamento\u00bb.<\/div>\n<div>16. All\u2019art.\u00a0158:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a03 le parole \u201cArt.\u00a015, par.\u00a01 e par.\u00a03 \u2013 7\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a015, par.\u00a01 e par.\u00a03 \u2013 8\u201d, e le parole \u201cArt.\u00a064, par.\u00a01 e par.\u00a03 \u2013 7\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a064, par.\u00a01 e par.\u00a03 \u2013 8\u201d;<\/div>\n<div>b) viene creato il paragrafo.\u00a06:<\/div>\n<div>\u201c(6) Il gestore del mercato mantiene procedure idonee ed efficaci per la trasmissione di segnalazioni interne da parte dei dipendenti del gestore del mercato attraverso un canale dedicato e indipendente in merito a violazioni effettive o possibili del gestore del mercato.\u201d<\/div>\n<div>17. All\u2019art.\u00a0192:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a01 le parole \u201cposizioni nette in derivati \u200b\u200bsu merci quando tali derivati \u200b\u200bsono negoziati in sedi di negoziazione\u201d sono sostituite da \u201cposizioni nette in derivati \u200b\u200bsu merci agricole e derivati \u200b\u200bsu merci critiche o significative\u201d ed \u00e8 creata la seconda frase: \u201cI derivati \u200b\u200bsu merci sono considerato critico o significativo quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali \u00e8 uguale all\u2019entit\u00e0 delle loro posizioni aperte ed \u00e8 almeno 300.000 posizioni aperte separate in media in un periodo di un anno.\u00bb;<\/div>\n<div>b) al par.\u00a02, comma 3, si pone alla fine una virgola e si aggiunge \u201cferma restando la comunicazione dei prezzi sul mercato di tale merce di base\u201d;<\/div>\n<div>c) viene creato un nuovo paragrafo.\u00a04:<\/div>\n<div>\u201c(4) I limiti delle posizioni di cui al par.\u00a01 non si applicano a:<\/div>\n<div>1. posizioni ricoperte da un soggetto non finanziario o per suo conto, che siano oggettivamente misurabili nel ridurre i rischi direttamente connessi all\u2019attivit\u00e0 commerciale di tale soggetto non finanziario;<\/div>\n<div>2. posizioni ricoperte da un\u2019entit\u00e0 finanziaria o per suo conto \u2013 in quanto tale entit\u00e0 fa parte di un gruppo prevalentemente commerciale e agisce per conto di un\u2019entit\u00e0 non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando tali posizioni sono oggettivamente misurabili come riduzione diretta dei rischi relativi all\u2019attivit\u00e0 commerciale di tale soggetto non finanziario;<\/div>\n<div>3. posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie, oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse in adempimento degli obblighi di garanzia della liquidit\u00e0 su una sede di negoziazione, come precisato all\u2019art.\u00a05, par.\u00a012, punto 3;<\/div>\n<div>4. ogni altro titolo ai sensi del \u00a7 1, comma 1, lettera \u201cc\u201d delle disposizioni aggiuntive, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell\u2019art.\u00a04, punto 10.\u201d;<\/div>\n<div>d) i precedenti commi.\u00a04 e 5 diventano par.\u00a05 e 6;<\/div>\n<div>e) il precedente par.\u00a06 diventa par.\u00a07 ed \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/div>\n<div>\u201c(7) Con la decisione di cui al par.\u00a01 la commissione in ottemperanza ai requisiti di cui all\u2019art.\u00a09 del Regolamento Delegato (UE) 2017\/591 fissa limiti di posizione per derivati \u200b\u200bsu merci critiche o significative negoziati su sedi di negoziazione, derivati \u200b\u200bsu materie prime agricole e derivati \u200b\u200bOTC economicamente equivalenti ai sensi dell\u2019art.\u00a06 del Regolamento Delegato (UE) 2017\/591.\u201d;<\/div>\n<div>f) il precedente comma.\u00a07 diventa par.\u00a08 e in esso dopo le parole \u201cin presenza di\u201d sono aggiunte \u201csignificative variazioni di mercato, anche\u201d, e le parole \u201cnonch\u00e9 in presenza di altre significative variazioni di mercato\u201d ed il comma successivo ad esse sono soppresse .<\/div>\n<div>18. L\u2019articolo 195 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/div>\n<div>\u201cArte.\u00a0195. (1) Quando i derivati \u200b\u200bsu merci agricole con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in volumi significativi in \u200b\u200bsedi di negoziazione in pi\u00f9 di uno Stato membro o quando derivati \u200b\u200bsu merci critiche o significative con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in sedi di negoziazione in pi\u00f9 di uno Stato membro e il maggior volume di negoziazione \u00e8 svolto in una sede di negoziazione nella Repubblica di Bulgaria, la commissione svolge la funzione di autorit\u00e0 centrale competente e fissa limiti per una singola posizione che deve essere applicata durante la negoziazione di questi derivati .<\/div>\n<div>(2) La Commissione di Vigilanza Finanziaria, su proposta del Vice Presidente, determina i limiti per la singola posizione, di conseguenza modifica i limiti determinati, sentite le autorit\u00e0 competenti degli altri Stati membri, ove le negoziazioni dove detti derivati \u200b\u200bper i beni agricoli sono scambiati si trovano in un volume significativo o su cui sono negoziati questi derivati \u200b\u200bsu merci critiche o significative.<\/div>\n<div>(3) La Commissione di vigilanza finanziaria, quando ritiene che i limiti per la posizione unica in derivati \u200b\u200bnegoziati nella Repubblica di Bulgaria siano stati determinati in violazione dei requisiti della direttiva 2014\/65\/UE dall\u2019autorit\u00e0 centrale competente competente, dispone che autorit\u00e0 per iscritto motivazioni complete e dettagliate per la loro opinione.\u2019<\/div>\n<div>19. All\u2019art.\u00a0196, cpv.\u00a02 i termini \u201csoggetti titolari\u201d sono sostituiti da \u201ci titolari di\u201d.<\/div>\n<div>20. All\u2019art.\u00a0198, cpv.\u00a01:<\/div>\n<div>a) nel testo principale, le parole \u201cche forniscono\u201d sono sostituite da \u201cche forniscono\u201d;<\/div>\n<div>b) al punto 2, alla fine \u00e8 posta una virgola e \u201ccomprese, ove pertinente, le posizioni detenute tramite aderenti e partecipanti in derivati \u200b\u200bsu merci aventi la stessa merce e caratteristiche sottostanti, negoziati su altre sedi di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti\u201d viene aggiunto;<\/div>\n<div>c) al punto 3, le parole \u201ctemporanee o permanenti\u201d sono soppresse;<\/div>\n<div>d) al punto 4, le parole \u201cse necessario e\u201d sono soppresse.<\/div>\n<div>21. All\u2019art.\u00a0201 \u00e8 creato par.\u00a05:<\/div>\n<div>\u201c(5) La segnalazione di cui al par.\u00a01 \u2013 4 delle voci non si applica a nessun altro titolo ai sensi del \u00a7 1, comma 1, lettera \u201cc\u201d del regolamento aggiuntivo, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell\u2019art.\u00a04, punto 10.\u201d<\/div>\n<div>22. All\u2019art.\u00a0202 cpv.\u00a01 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/div>\n<div>\u201c(1) Un intermediario di investimento che effettua operazioni con derivati \u200b\u200bsu merci, quote di emissioni o derivati \u200b\u200bsu quote di emissioni al di fuori di una sede di negoziazione si sottopone alla commissione, se svolge le funzioni di un\u2019autorit\u00e0 centrale competente e quando non esiste autorit\u00e0 competente \u2013 all\u2019autorit\u00e0 competente pertinente di un altro Stato membro in cui gli strumenti sono negoziati, almeno una volta al giorno una relazione con la ripartizione dettagliata delle sue posizioni in derivati \u200b\u200bOTC economicamente equivalenti ai sensi dell\u2019art.\u00a06 del regolamento delegato (UE) 2017\/591 e, se del caso, in derivati \u200b\u200bsu merci o quote di emissioni o loro derivati \u200b\u200bnegoziati in una sede di negoziazione.\u2019<\/div>\n<div>23. All\u2019art.\u00a0276, par.\u00a015 dopo le parole \u201cintermediario di investimento\u201d \u00e8 inserita la virgola ed \u00e8 aggiunta \u201ccontroparte centrale, depositario accentrata di titoli\u201d.<\/div>\n<div>24. All\u2019art.\u00a0290, cpv.\u00a01:<\/div>\n<div>a) al punto 1, le parole \u201cArt.\u00a071, par.\u00a01 \u2013 7\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a071, par.\u00a01 \u2013 12\u201d e le parole \u201cArt.\u00a072, 73, 74, 78, 79, 80\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a072 \u2013 74, 78, 79, artt.\u00a079a, par.\u00a03, art.\u00a080\u201d;<\/div>\n<div>b) al punto 4, le parole \u201cart.\u00a096, 97, 99, 100\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a096, 97, artt.\u00a099, par.\u00a01 \u2013 4, artt.\u00a0100\u201d;<\/div>\n<div>c) al punto 8 le parole \u201cdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (OB, L 86\/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato \u201cRegolamento (UE) ) n. 236\/2012\u201d e la virgola successiva sono soppresse.<\/div>\n<div>25. All\u2019art.\u00a0294:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a01 le parole \u201cintermediario di investimento o presso altra controparte di cui all\u2019art.\u00a015, par.\u00a01, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria\u201d sono sostituite da \u201cintermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all\u2019art.\u00a03, punto 4 del Regolamento (UE) 2015\/2365\u2033;<\/div>\n<div>b) al par.\u00a02 e 3 ovunque le parole \u201cintermediario di investimento o presso altra controparte finanziaria di cui all\u2019art.\u00a015, par.\u00a01, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria\u201d sono sostituite da \u201cintermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all\u2019art.\u00a03, punto 4 del Regolamento (UE) 2015\/2365\u2033;<\/div>\n<div>c) viene creato il paragrafo.\u00a04:<\/div>\n<div>\u201c(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all\u2019art.\u00a023 del Regolamento (UE) 2015\/2365.\u201d<\/div>\n<div>26. Nelle disposizioni aggiuntive:<\/div>\n<div>a) al \u00a7 1:<\/div>\n<div>aa) il punto 48 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/div>\n<div>\u201c48.\u00a0I \u201cderivati \u200b\u200bsu commodities agricole\u201d sono contratti per derivati \u200b\u200brelativi ai prodotti di cui all\u2019art.\u00a01 e dell\u2019allegato I, parte I \u2013 XX e parte XXIV\/I del regolamento (UE) n. 1308\/2013, nonch\u00e9 con i prodotti elencati nell\u2019allegato I del regolamento (UE) n. 1379\/2013 del Parlamento europeo e del il Consiglio dell\u201911 dicembre 2013 sull\u2019organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell\u2019acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184\/2006 e (CE) n. 1224\/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 104\/2000 del Consiglio ( GU, L 354\/1 del 28 dicembre 2013).\u2019;<\/div>\n<div>bb) sono creati gli articoli 95 \u2013 98:<\/div>\n<div>\u201c95.\u00a0Per \u201cscambio di strumenti finanziari\u201d si intende la vendita di uno strumento finanziario e l\u2019acquisto di un altro strumento finanziario o l\u2019esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.<\/div>\n<div>96. Per \u201cclausola del \u201cmake-whole\u201d si intende una clausola intesa a tutelare l\u2019investitore garantendo che in caso di rimborso anticipato di un\u2019obbligazione, l\u2019emittente sia tenuto a corrispondere all\u2019investitore che detiene l\u2019obbligazione un importo pari alla somma del il valore attuale delle restanti cedole che si prevede scadono e l\u2019importo capitale dell\u2019obbligazione oggetto di rimborso.<\/div>\n<div>97. Per \u201cformato elettronico\u201d si intende qualsiasi supporto durevole non cartaceo.<\/div>\n<div>98. \u201cGruppo prevalentemente commerciale\u201d: qualsiasi gruppo la cui attivit\u00e0 commerciale principale non \u00e8 la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge, n\u00e9 lo svolgimento di alcuna delle attivit\u00e0 specificate nell\u2019allegato I della direttiva 2013\/36\/UE, n\u00e9 il funzionamento in qualit\u00e0 di market maker per quanto riguarda i derivati \u200b\u200bsu merci.\u00bb;<\/div>\n<div>b) al \u00a7 2, par.\u00a0Viene creato 1 elemento 10:<\/div>\n<div>\u201c10.\u00a0Direttiva (UE) 2021\/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la Direttiva 2014\/65\/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la gestione dei prodotti e le restrizioni di posizione e alle Direttive 2013\/36\/UE e (UE) 2019 \/878 \u200b\u200bper quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento al fine di sostenere la ripresa dalla crisi connessa al COVID-19 (GU L 68\/14 del 26 febbraio 2021).\u201d<\/div>\n<div>27. Ovunque nella legge prima le parole \u201csociet\u00e0 di cartolarizzazione\u201d sono aggiunte \u201cper\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 22.<\/b>\u00a0Nella legge sugli istituti di credito (promulgata, SG n. 59 del 2006; modificata, n. 105 del 2006, n. 52, 59 e 109 del 2007, n. 69 del 2008, n. 23, 24, 44 , 93 e 95 del 2009, 94 e 101 del 2010, 77 e 105 del 2011, 38 e 44 del 2012, 52, 70 e 109 del 2013, 22, 27, 35 e 53 del 2014, n. 14, 22, 50, 62 e 94 del 2015, n. 33, 59, 62, 81 , 95 e 98 del 2016, n. 63, 97 e 103 del 2017, n. 7, 15, 16 , 20, 22, 51, 77, 98 e 106 del 2018, nn. 37, 42 , 83, 94 e 96 del 2019, nn. 11, 13, 14, 18 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<\/div>\n<div>1. All\u2019art.\u00a02, par.\u00a02:<\/div>\n<div>a) viene creato un nuovo articolo 17:<\/div>\n<div>\u201c17.\u00a0attivit\u00e0 di fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020\/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei per le imprese e che modifica il Regolamento (UE) 2017\/1129 e la Direttiva (UE) ) 2019\/1937 (OB, L 347\/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato \u201cRegolamento (UE) 2020\/1503\u201d;\u00bb<\/div>\n<div>b) il precedente punto 17 diventa punto 18.<\/div>\n<div>2. All\u2019art.\u00a03a, par.\u00a09 dopo la dicitura \u201c\u00e8 licenziato\u201d si inserisce una virgola e si aggiunge \u201coltre a soggetto che eroga prestiti unicamente attraverso una piattaforma di crowdfunding\u201d.<\/div>\n<div>3. All\u2019art.\u00a014, par.\u00a02 dopo le parole \u201cstrumenti finanziari\u201d aggiungere \u201co servizi di crowdfunding\u201d.<\/div>\n<div>4. All\u2019art.\u00a015, par.\u00a06 dopo le parole \u201cArt.\u00a02, par.\u00a02, viene aggiunto il punto 9\u2033 o 17\u201d.<\/div>\n<div>5. All\u2019art.\u00a016, comma\u00a02 dopo le parole \u201cstrumenti finanziari\u201d aggiungere \u201co servizi di crowdfunding\u201d.<\/div>\n<div>6. All\u2019art.\u00a056:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a0Viene creato 1 elemento 4:<\/div>\n<div>\u201c4.\u00a0investitori che hanno fornito un prestito di progetto tramite un fornitore di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei fornitori esteri che operano direttamente sul territorio della Repubblica di Bulgaria.\u201d;<\/div>\n<div>b) al par.\u00a02 le parole \u201cI soggetti di cui al par.\u00a01\u2033 sono sostituiti da \u201cGli enti di cui al par.\u00a01, punti 1 \u2013 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par.\u00a01, punto 4\u201d, ed infine le parole \u201cai sensi del par.\u00a01\u201d sono sostituiti da \u201cai sensi del par.\u00a01, punti 1 \u2013 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par.\u00a01, articolo 4\u201d;<\/div>\n<div>c) al par.\u00a0Vengono creati 3 elementi 9 e 10:<\/div>\n<div>\u201c9.\u00a0Ufficio dei servizi segreti militari sotto il ministro della Difesa;<\/div>\n<div>10. Agenzia statale di intelligence.\u201d;<\/div>\n<div>d) ovunque nel par.\u00a012 \u2013 14 le parole \u201cpar.\u00a01\u201d sono sostituiti da \u201cpar.\u00a02\u201d.<\/div>\n<div>7. All\u2019art.\u00a056 bis:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a0Vengono creati 3 articoli 14 e 15:<\/div>\n<div>\u201c14.\u00a0Servizio di \u201cIntelligence militare\u201d del Ministro della Difesa;<\/div>\n<div>15. Agenzia statale di intelligence.\u201d;<\/div>\n<div>b) al par.\u00a05 ovunque le parole \u201ci.\u00a08 \u2013 13\u201d sono sostituiti da \u201citem.\u00a08 \u2013 15\u201d.<\/div>\n<div>8. All\u2019art.\u00a0103, par.\u00a010 dopo si aggiungono le parole \u201cFinancial Instruments Markets Act\u201d \u201co per svolgere attivit\u00e0 come fornitore di servizi di crowdfunding\u201d e viene creata la seconda frase: \u201cLa Banca nazionale bulgara revoca l\u2019autorizzazione a un istituto di credito per svolgere attivit\u00e0 di servizio erogatore di finanziamenti collettivi e nei casi di cui all\u2019art.\u00a017(1) del Regolamento (UE) 2020\/1503.\u2019<\/div>\n<div><b>\u00a7 23.<\/b>\u00a0Alla Legge sulle societ\u00e0 aventi finalit\u00e0 di investimento e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione (promulgata, SG n. 21 del 2021; modificata, n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<\/div>\n<div>1. All\u2019art.\u00a03:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a02, le parole \u201cvicepresidente di dipartimento\u201d sono sostituite da \u201cvicepresidenti di dipartimento\u201d e le parole \u201cnominati ai sensi del par.\u00a04 \u2013 6 in quanto autorit\u00e0 competente ai sensi dell\u2019art.\u00a029 del Regolamento (UE) 2017\/2402\u201d sono soppressi;<\/div>\n<div>b) il comma 3 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/div>\n<div>\u201c(3) La Commissione esercita i poteri di un organo competente ai sensi dell\u2019art.\u00a029 del Regolamento (UE) 2017\/2402, ad eccezione dei casi in cui i vicepresidenti di dipartimento, determinati ai sensi del par.\u00a04 \u2013 6, esercita i poteri di un\u2019autorit\u00e0 competente.\u201d<\/div>\n<div>2. All\u2019art.\u00a019, par.\u00a05, secondo comma, le parole \u201cL\u2019avviso contiene\u201d sono sostituite da \u201cL\u2019avviso contiene, oltre alle informazioni sulla banca creditrice\u201d.<\/div>\n<div>3. All\u2019art.\u00a027 \u00e8 creato il par.\u00a013:<\/div>\n<div>\u201c(13) Non sono soggetti ad approvazione ai sensi del par.\u00a05 i contratti con fornitori di servizi di utilit\u00e0 relativi alla manutenzione e all\u2019esercizio degli immobili acquisiti e all\u2019incasso dei crediti acquisiti.\u00a0I paragrafi 6, 7 e 10 non si applicano\u00bb.<\/div>\n<div>4. All\u2019art.\u00a031 \u00e8 creato il par.\u00a08:<\/div>\n<div>\u201c(8) La societ\u00e0 avente una specifica finalit\u00e0 di investimento, che investe in immobili, presenta alla Commissione una relazione sulle societ\u00e0 dalla stessa partecipate e dalle sue societ\u00e0 specializzate ai sensi dell\u2019art.\u00a028, par.\u00a01 immobile commerciale entro 120 giorni dalla fine dell\u2019esercizio, rispettivamente fino a 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, in forma elettronica secondo un modello determinato dal vicepresidente.\u201d<\/div>\n<div>5. All\u2019art.\u00a036:<\/div>\n<div>a) al par.\u00a01 dopo l\u2019aggiunta della parola \u201ccartolarizzazione\u201d \u201cdeve soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2017\/2402 e dei suoi atti di esecuzione e\u201d;<\/div>\n<div>b) il comma 2 \u00e8 abrogato.<\/div>\n<div>6. All\u2019art.\u00a039:<\/div>\n<div>a) il testo precedente diventa par.\u00a01 e ivi dopo il termine \u201cstandardizzato\u201d \u00e8 aggiunto \u201ctradizionale\u201d;<\/div>\n<div>b) viene creato il paragrafo.\u00a02:<\/div>\n<div>\u201c(2) Nel caso di cartolarizzazioni di bilancio semplificate, trasparenti e standardizzate, l\u2019iniziatore, il creditore originario, lo sponsor, la societ\u00e0 di cartolarizzazione e il compliance agent OPS rispettano le linee guida dell\u2019Autorit\u00e0 bancaria europea per un\u2019interpretazione e un\u2019applicazione uniformi dei requisiti di cui all\u2019art.\u00a026b \u2013 26e del Regolamento (UE) 2017\/2402.\u201d<\/div>\n<div>7. All\u2019art.\u00a055, par.\u00a01 le parole \u201cArt.\u00a019 \u2013 22 o dell\u2019art.\u00a023 \u2013 26\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a019-22, artt.\u00a023 \u2013 26 o dell\u2019art.\u00a026a \u2013 26d\u201d.<\/div>\n<div>8. All\u2019art.\u00a059, par.\u00a01, comma 3 le parole \u201cart.\u00a019 \u2013 22 o dell\u2019art.\u00a023 \u2013 26\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a019-22, artt.\u00a023 \u2013 26 o dell\u2019art.\u00a026a \u2013 26d\u201d.<\/div>\n<div>9. All\u2019art.\u00a065, par.\u00a01:<\/div>\n<div>a) al punto 1, le parole \u201cArt.\u00a013, par.\u00a04 o 5\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a010, par.\u00a02 e 4, artt.\u00a013, par.\u00a04 e 5\u201d, le parole \u201cArt.\u00a018, par.\u00a01 \u2013 4\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a018, par.\u00a02, 3, 6 e 7\u201d e le parole \u201cArt.\u00a020, 25, 26 e dell\u2019art.\u00a027, par.\u00a05, primo periodo\u201d sono sostituite da \u201cArt.\u00a020\u201d;<\/div>\n<div>b) al punto 2, le parole \u201cArt.\u00a07, par.\u00a02 e 5 \u2013 7\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a07, par.\u00a02, 5 e 7\u201d e le parole \u201cArt.\u00a019, par.\u00a01 e 4-6, artt.\u00a022, par.\u00a01, 3, 4 e 6, secondo periodo, art.\u00a023, 24, artt.\u00a027, par.\u00a06 e 8-10, art.\u00a029, par.\u00a01 e 2\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a018, par.\u00a07, art.\u00a019, par.\u00a05 e 6, artt.\u00a023, art.\u00a024, art.\u00a025, art.\u00a027, par.\u00a07 e 10, artt.\u00a029, par.\u00a02\u201d;<\/div>\n<div>c) al punto 3 dopo le parole \u201cart.\u00a05, par.\u00a02 \u2013 4 e 6 \u2013 10\u201d \u00e8 inserita una virgola e \u201cart.\u00a018, par.\u00a01\u201d, le parole \u201cArt.\u00a019, par.\u00a02\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a019, par.\u00a01, 2 e 4\u201d e le parole \u201cArt.\u00a022, par.\u00a03, art.\u00a027, par.\u00a01 e artt.\u00a028\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a022, par.\u00a01, 3, 4 e par.\u00a06, secondo periodo, art.\u00a026, par.\u00a01, prima frase, par.\u00a02, punti 2 e 3, par.\u00a03 e 4, artt.\u00a027, par.\u00a01, par.\u00a05, prima frase, par.\u00a06, 8 e 9, artt.\u00a028, art.\u00a029, par.\u00a01 e par.\u00a03\u201d.<\/div>\n<div>10. Nelle disposizioni transitorie e finali \u00e8 istituito il \u00a7 10 bis:<\/div>\n<div>\u00a7 10 bis.\u00a0La Commissione di vigilanza finanziaria adotta i regolamenti sull\u2019attuazione della legge e impartisce istruzioni scritte sulla sua attuazione e interpretazione, nonch\u00e9 gli atti sulla sua attuazione.\u201d<\/div>\n<div><b>\u00a7 24.<\/b>\u00a0Nella legge sul debito pubblico (promulgata, SG n. 93 del 2002; modificata, n. 34 del 2005, n. 52 del 2007, n. 23 del 2009, n. 101 del 2010, n. 99 del 2011 , n. 103 del 2012, n. 15 del 2013, n. 50 del 2015, n. 43 e 98 del 2016, n. 91 del 2017 e n. 20 e 86 del 2018) al capo quarto art.\u00a017c:<\/div>\n<div>\u201cArte.\u00a017\u00b0 sec.\u00a0(1) Il segreto professionale \u00e8 l\u2019informazione che il Ministro delle finanze acquisisce o crea per gli scopi dei suoi poteri ai sensi dell\u2019art.\u00a017a.\u00a0Le informazioni di cui al primo periodo possono essere utilizzate solo per adempiere ai poteri del Ministro delle finanze in attuazione del Regolamento (UE) n. 236\/2012.<\/div>\n<div>(2) Il segreto professionale non \u00e8 un segreto ufficiale ai sensi della legge sulla protezione delle informazioni riservate.<\/div>\n<div>(3) Le informazioni soggette a pubblicazione o divulgazione ai sensi di un atto normativo non costituiscono un segreto professionale.<\/div>\n<div>(4) Il Ministro delle finanze ei dipendenti del Ministero delle finanze, che hanno accesso a tali informazioni, sono tenuti al segreto professionale, anche dopo la sua revoca dall\u2019incarico, rispettivamente la cessazione dei loro rapporti giuridici d\u2019ufficio.<\/div>\n<div>(5) Le persone di cui al par.\u00a04 possono utilizzare le informazioni rappresentative di segreto professionale solo ai fini e nell\u2019esercizio delle loro funzioni d\u2019ufficio.\u00a0Tali informazioni non possono essere divulgate o fornite ad altre persone o organismi ad eccezione di quelli indicati al par.\u00a07.<\/div>\n<div>(6) Le restrizioni di cui al par.\u00a05 non si applicano se le informazioni sono fornite in forma sintetica in modo da non poter identificare i soggetti cui si riferiscono.<\/div>\n<div>(7) Le informazioni che costituiscono un segreto professionale possono essere fornite alle seguenti autorit\u00e0 in relazione allo svolgimento delle loro funzioni o doveri:<\/div>\n<div>1. gli organi della magistratura \u2013 nei casi di procedimento penale avviato;<\/div>\n<div>2. il tribunale \u2013 nei casi di ricorso avverso un atto amministrativo del Ministro delle finanze emanato ai sensi della presente legge;<\/div>\n<div>3. La Corte dei Conti \u2013 ai fini delle proprie verifiche sull\u2019attivit\u00e0;<\/div>\n<div>4. La Commissione per la Lotta alla Corruzione e per la Confisca dei Beni Illecitamente acquisiti e\/oi suoi organi;<\/div>\n<div>5. le autorit\u00e0 degli altri Stati membri, cui \u00e8 assegnato l\u2019obbligo di esercitare la vigilanza sulle imprese del settore finanziario.<\/div>\n<div>(8) I commi da 1 a 7 si applicano anche nel caso di informazioni ricevute dalle autorit\u00e0 di vigilanza competenti di altri Stati membri.\u201d<\/div>\n<div><b>\u00a7 25.<\/b>100 e 101 del 2010, n.\u00a018, 33, 61 e 82 del 2011, n.\u00a07, 15, 20 e 38 del 2012;\u00a0Sentenza n. 7 della Corte Costituzionale del 2012 \u2013 n.\u00a049 del 2012;\u00a0emendare, n.\u00a077 e 82 del 2012, n.\u00a015 e 104 del 2013, n.\u00a01, 27 e 61 del 2014, n.\u00a054, 61, 79 e 98 del 2015, n.\u00a08, 57, 59, 98 e 105 del 2016, n.\u00a085, 86, 96 e 102 del 2017, n.\u00a07, 15, 30, 42, 59, 77, 91 e 92 del 2018, n.\u00a079 del 2019, n.\u00a013, 28, 44, 64, 104, 107 e 109 del 2020 e n.\u00a025 del 2022) all\u2019art.\u00a0187, cpv.\u00a02 dopo le parole \u201cabrogazione della Direttiva 2003\/71\/CE (OB, L 168\/12 del 30 giugno 2017)\u201d \u00e8 inserita una virgola e \u201cRegolamento (UE) 2020\/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre si aggiunge il 2020 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e modifica il Regolamento (UE) 2017\/1129 e la Direttiva (UE) 2019\/1937 (OB,<\/div>\n<div><b>\u00a7 26.<\/b>\u00a0Nella legge sulla limitazione della regolamentazione amministrativa e del controllo amministrativo sull\u2019attivit\u00e0 economica (promulgata, SG n. 55 del 2003; modificata, n. 59 del 2003; modificata, n. 107 del 2003, nn. 39 e 52 del 2004, n. 31 e 87 del 2005, n. 24, 38 e 59 del 2006, n. 11 e 41 del 2007, n. 16 del 2008, n. 23, 36, 44 e 87 del 2009, n. 25 , 59, 73 e 77 del 2010, n. 39 e 92 del 2011, n. 26, 53 e 82 del 2012, n. 109 del 2013, n. 47 e 57 del 2015, n. 103 del 2017, n. 15, 77 e 101 del 2018, n. 17, 24, 83 e 101 del 2019, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) in appendice all\u2019art.\u00a09, par.\u00a01, punto 2, al punto 3, dopo le parole \u201cLegge sui mercati degli strumenti finanziari\u201d, \u00e8 aggiunto \u201cprestatore di servizi di finanziamento collettivo\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 27.<\/b>\u00a0Nella legge sull\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 (promulgata, SG n. 105 del 2006; modificata e integrata, n. 52, 108 e 110 del 2007, n. 69 e 106 del 2008, n. 32, 35 e 95 del 2009, n. 94 del 2010, n. 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011, n. 40 e 94 del 2012, n. 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013, n. 1, 105 e 107 del 2014, n. 12, 22, 35, 79 e 95 del 2015, n. 32, 74, 75 e 97 del 2016, n. 58, 85, 92, 97 e 103 del 2017, 15, 91, 98, 102, 103 e 105 del 2018, nn. 24, 64, 96, 101 e 102 del 2019, nn. 18, 28, 38, 69, 104, 107 e 110 del 2020, nn. 14 e 21 del 2021 e n. 8, 14, 17 e 25 del 2022) in ogni luogo prima che siano aggiunte le parole \u201cle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d \u201cper\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 28.<\/b>15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 e 111 del 2013, n.\u00a01, 18, 27, 35, 53 e 107 del 2014, n.\u00a012, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 e 102 del 2015, n.\u00a062, 95, 98 e 105 del 2016, n.\u00a062, 92, 99 e 103 del 2017, n.\u00a07 e 15 del 2018;\u00a0corr., n.\u00a016 del 2018;\u00a0emendare, n.\u00a017, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 e 105 del 2018, n.\u00a012, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n.\u00a026, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n.\u00a012, 19, 21 e 77 del 2021 e n.\u00a016, 18 e 25 del 2022) all\u2019art.\u00a0176, cpv.\u00a01, punto 11, lettera \u201ca\u201d prima che le parole \u201csociet\u00e0 di cartolarizzazione\u201d siano aggiunte \u201cper\u201d.\u00a0102 e 105 del 2018, n.\u00a012, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n.\u00a026, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n.\u00a012, 19, 21 e 77 del 2021 e n.\u00a016, 18 e 25 del 2022) all\u2019art.\u00a0176, cpv.\u00a01, punto 11, lettera \u201ca\u201d prima che le parole \u201csociet\u00e0 di cartolarizzazione\u201d siano aggiunte \u201cper\u201d.\u00a0102 e 105 del 2018, n.\u00a012, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n.\u00a026, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n.\u00a012, 19, 21 e 77 del 2021 e n.\u00a016, 18 e 25 del 2022) all\u2019art.\u00a0176, cpv.\u00a01, punto 11, lettera \u201ca\u201d prima che le parole \u201csociet\u00e0 di cartolarizzazione\u201d siano aggiunte \u201cper\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 29.<\/b>Nella legge sugli illeciti e le sanzioni amministrative (promulgata, SG n. 92 del 1969; modificata, n. 54 del 1978, n. 28 del 1982, n. 28 e 101 del 1983, n. 89 del 1986, n. 1987, n. 94 del 1990, n. 105 del 1991, n. 59 del 1992, n. 102 del 1995, n. 12 e 110 del 1996, n. 11, 15, 59 e 85 del 1998, n. 51, 67 e 114 del 1999, n. 92 del 2000, n. 25, 61 e 101 del 2002, n. 96 del 2004, n. 39 e 79 del 2005, n. 30, 33, 69 e 108 del 2006, nn. 51, 59 e 97 del 2007, n. 12, 27 e 32 del 2009, n. 10, 33, 39, 60 e 77 del 2011, n. 19, 54 e 77 del 2012, n. 17 del 2013, n. 98 e 107 del 2014, n. 81 del 2015, n. 76 e 101 del 2016, n. 63 e 101 del 2017, n. 20 e 38 del 2018, n. 83 e 94 del 2019, n. 13 e 109 del 2020, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) all\u2019art.\u00a034, par.\u00a01,<\/div>\n<div><b>\u00a7 30.<\/b>\u00a0Nella Legge sulle attivit\u00e0 degli organismi di investimento collettivo e delle altre imprese di investimento collettivo (promulgata, SG n. 77 del 2011; modificata, n. 21 del 2012, n. 109 del 2013, n. 27 del 2014, n. 22 e 34 del 2015, 42, 76 e 95 del 2016, 62, 95 e 103 del 2017, 15, 20, 24, 27 e 77 del 2018, 83, 94 e 102 del 2019 , n. 26, 28 e 64 del 2020, n. 12 e 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022 d.) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<\/div>\n<div>1. Nasce l\u2019art.\u00a058 bis:<\/div>\n<div>\u201cArte.\u00a058 bis.\u00a0(1) Quando una societ\u00e0 di gestione o di investimento prepara, fornisce, aggiorna e traduce un documento informativo di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1286\/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio pacchetti e prodotti assicurativi di investimento (PIPDOZIP) (OB, L 352\/1 del 9 dicembre 2014), di seguito denominato \u201cRegolamento (UE) n. 1286\/2014\u201d, il presente documento si considera rispondente ai requisiti per il documento con informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell\u2019art.\u00a057-59, artt.\u00a063, par.\u00a01 e artt.\u00a0131. In questi casi, la commissione non richiede la predisposizione, la fornitura, l\u2019aggiornamento e la traduzione di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.<\/div>\n<div>(2) Il paragrafo 1 si applica di conseguenza quando l\u2019organismo di investimento collettivo \u00e8 composto da comparti separati e per ciascun comparto \u00e8 stato preparato, fornito, aggiornato e tradotto un documento informativo principale separato.<\/div>\n<div>2. All\u2019art.\u00a0182, cpv.\u00a03 il terzo comma \u00e8 cos\u00ec modificato: \u00abGli articoli 56, 57, 58, 58 bis e 63 si applicano di conseguenza\u00bb.<\/div>\n<div>3. All\u2019art.\u00a0264, par.\u00a08, le parole \u201csoggetti vigilati, loro dipendenti, soggetti che svolgono incarichi dirigenziali\u201d sono sostituite da \u201csociet\u00e0 di gestione o gestori di fondi alternativi di investimento\u201d.<\/div>\n<div>4. All\u2019art.\u00a0264a, par.\u00a01 le parole \u201cdel Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio aggregati e i prodotti di investimento assicurativi (PIIPDOZIP) (OB, L 352\/1 del 9 dicembre 2014) (Regolamento ( UE) n. 1286\/2014)\u201d sono soppressi.<\/div>\n<div>5. Nasce l\u2019art.\u00a0273c:<\/div>\n<div>\u201cArte.\u00a0273c.\u00a0(1) Una persona che ricopre una posizione dirigenziale in una societ\u00e0 di gestione o in un soggetto che gestisce fondi di investimento alternativi, e che commette o consente la commissione di una violazione dell\u2019art.\u00a04 o 15 del Regolamento (UE) 2015\/2365, \u00e8 punibile con la sanzione pecuniaria da BGN 5.000 a BGN 5.000.000 e, in caso di reiterata violazione, da BGN 10.000 a BGN 10.000.000.<\/div>\n<div>(2) Una societ\u00e0 di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell\u2019art.\u00a04 del Regolamento (UE) 2015\/2365, \u00e8 punito con la sanzione pecuniaria da BGN 10.000 a BGN 40.000, e in caso di reiterata violazione \u2013 da BGN 20.000 a BGN 10.000.000.<\/div>\n<div>(3) Una societ\u00e0 di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell\u2019art.\u00a015 del Regolamento (UE) 2015\/2365, \u00e8 punito con la sanzione pecuniaria da BGN 20.000 a BGN 80.000, e in caso di reiterata violazione \u2013 da BGN 40.000 a BGN 30.000.000.<\/div>\n<div>(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all\u2019art.\u00a023 del Regolamento (UE) 2015\/2365.\u201d<\/div>\n<div>6. All\u2019art.\u00a0274, par.\u00a01 le parole \u201cArt.\u00a0273 e 273b\u201d sono sostituiti da \u201cArt.\u00a0273, 273b e 273c\u201d.<\/div>\n<div>7. L\u2019articolo 8 \u00e8 creato nel \u00a7 2 delle disposizioni aggiuntive:<\/div>\n<div>\u201c8.\u00a0Direttiva (UE) 2021\/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009\/65\/CE per quanto riguarda l\u2019utilizzo dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle societ\u00e0 di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( GU, L 455\/15 del 20 dicembre 2021)\u00bb.<\/div>\n<div>8. Ovunque le parole \u201cLegge sulle societ\u00e0 con finalit\u00e0 di investimento e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d saranno sostituite da \u201cLegge sulle societ\u00e0 con finalit\u00e0 di investimento e sulle societ\u00e0 di cartolarizzazione\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 31.<\/b>\u00a0Nella legge sull\u2019attuazione delle misure contro l\u2019abuso di mercato degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 76 del 2016; modificata, n. 105 del 2016, n. 95 del 2017, n. 15 e 77 del 2018 e n. 17, 83 e 94 del 2019) all\u2019art.\u00a017, par.\u00a01 le parole \u201clicenziamento a norma\u201d sono sostituite da \u201cpunizione a norma\u201d.<\/div>\n<div><b>\u00a7 32.<\/b>\u00a0(1) Il comma 21, punto 11, lettera \u201cc\u201d entra in vigore il 1 marzo 2023.<\/div>\n<div>(2) Il comma 30, articoli 1 e 2 entrer\u00e0 in vigore il 1\u00b0 gennaio 2023.<\/div>\n<div>La legge \u00e8 stata adottata dalla 47a Assemblea Nazionale il 24 giugno 2022 ed \u00e8 stata timbrata con il sigillo ufficiale dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 20 ottobre 2020 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell\u2019UE il \u00a0Regolamento (UE) 2020\/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce \u2013 relativamente ai medesimi servizi &#8211; importanti elementi di novit\u00e0 sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta, oltre &hellip; <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/08\/26\/bulgaria-regolamento-ue-2020-1503-relativo-ai-fornitori-europei-di-servizi-di-crowdfunding-legge-numero-51-del-1-7-2022-decreto-166-modifiche-alla-legge-sullofferta-pubblica\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Bulgaria: Regolamento (UE) 2020\/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding &#8211; Legge numero 51 del 1.7.2022 &#8211; Decreto 166 \u00a0 modifiche alla\u00a0legge sull\u2019offerta pubblica di titoli ( \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438 \u043a\u043d\u0438\u0436\u0430 (\u0417\u041f\u041f\u0426\u041a))<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[381],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4939"}],"collection":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4939"}],"version-history":[{"count":13,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4939\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5001,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4939\/revisions\/5001"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}