{"id":4178,"date":"2022-02-14T17:47:12","date_gmt":"2022-02-14T17:47:12","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4178"},"modified":"2022-02-15T10:30:59","modified_gmt":"2022-02-15T10:30:59","slug":"aspetti-fiscali-del-lending-crowdfunding-e-dellequity-crowdfunding-agevolazioni-fiscali-per-linvestimento-in-start-up-e-pmi-innovative","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/14\/aspetti-fiscali-del-lending-crowdfunding-e-dellequity-crowdfunding-agevolazioni-fiscali-per-linvestimento-in-start-up-e-pmi-innovative\/","title":{"rendered":"Aspetti fiscali del Lending crowdfunding e dell&#8217;Equity crowdfunding &#8211; Agevolazioni fiscali per l&#8217;investimento in start-up e PMI innovative"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Aspetti-fiscali-del-Lending-crowdfunding-e-dellEquity-crowdfunding.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4188\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Aspetti-fiscali-del-Lending-crowdfunding-e-dellEquity-crowdfunding-300x217.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"217\" srcset=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Aspetti-fiscali-del-Lending-crowdfunding-e-dellEquity-crowdfunding-300x217.jpg 300w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Aspetti-fiscali-del-Lending-crowdfunding-e-dellEquity-crowdfunding-768x554.jpg 768w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Aspetti-fiscali-del-Lending-crowdfunding-e-dellEquity-crowdfunding.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong><em>Il crowdfunding<\/em><\/strong><em>: \u00e8 una<\/em>\u00a0modalit\u00e0 di\u00a0<strong>finanziamento \u201ccollettivo\u201d<\/strong>\u00a0a cui partecipa un elevato numero di investitori che, utilizzando specifici portali internet, sostengono (anche con investimenti di modesta entit\u00e0)\u00a0<strong>progetti imprenditoriali<\/strong>\u00a0di qualsiasi genere, ricevendo in cambio un \u201c<strong>premio<\/strong>\u201d o una\u00a0<strong>ricompensa<\/strong>.<\/p>\n<p>(Vedi: <strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/07\/il-crowdfunding-evoluzione-normativa-italiana-ed-europea\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Il crowdfunding &#8211; evoluzione normativa italiana ed europea<\/a><\/strong>)<\/p>\n<p>Esistono diversi tipi di crowdfunding, fra cui <strong>Equity crowdfunding<\/strong> e <strong>Lending crowdfunding<\/strong>, termini che indicano <strong>due<\/strong>\u00a0<strong>distinte<\/strong>\u00a0<strong>modalit\u00e0<\/strong>\u00a0<strong>di<\/strong>\u00a0<strong>investimento<\/strong>. Le loro caratteristiche sono differenti, cos\u00ec come i loro vantaggi:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p class=\"no-margin\"><b>Equity crowdfunding<\/b>: permette di <strong>acquistare le quote di una societ\u00e0 di capitali<\/strong>, investendo cos\u00ec in essa il proprio denaro. In cambio del proprio contributo, l\u2019investitore si aspetta di ottenere un forte aumento del valore delle proprie quote e\/o la distribuzione di un importante utile da parte dell\u2019azienda;<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\n<p class=\"no-margin\"><b>Lending crowdfunding<\/b>: permette di<strong> prestare il proprio denaro ad un\u2019azienda<\/strong>, che lo utilizzer\u00e0 per i suoi piani di sviluppo pagando un rendimento prefissato sul proprio prestito.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Equity crowdfunding<\/strong><\/p>\n<p>Si parla, quindi, di &#8220;<strong>equity-based crowdfunding<\/strong>&#8221; quando tramite l&#8217;investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una societ\u00e0: in tal caso, la &#8220;ricompensa&#8221; per il finanziamento \u00e8 rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell&#8217;impresa.<\/p>\n<p>L\u2019equity crodwfunding si concentra maggiormente su finanziamento alle imprese, perlopi\u00f9 PMI o Start Up. Queste\u00a0<strong>richiedono capitali\u00a0<\/strong>per dare il via al proprio modello del business. Chi crede nel progetto, dunque, acquista delle quote e diventa cos\u00ec socio della realt\u00e0 che<strong>\u00a0ha richiesto la liquidit\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p>I progetti in questo caso sono quasi sempre medio-grandi, mentre la remunerazione avviene alla conclusione, con un periodo di durata che pu\u00f2 spingersi anche oltre i\u00a0<strong>35 mesi.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019equity crodwfunding \u00e8 lo strumento che consente a chiunque di <b>investire in una societ\u00e0 di capitali<\/b> per il tramite di una piattaforma digitale che funge da intermediario. La societ\u00e0 che decide di finanziarsi attraverso il crowdfunding potr\u00e0 cos\u00ec coprire il proprio fabbisogno di capitale offrendo agli investitori aggregati dalla piattaforma, la possibilit\u00e0 di sottoscrivere proprie azioni o quote; in questo modo l\u2019investitore diventa a tutti gli effetti un <b>socio<\/b> <b>ed entra quindi nel capitale di rischio dell\u2019azienda<\/b>. In Italia, le piattaforme digitali che operano come intermediari per gli investimenti in equity crowdfunding devono essere autorizzate dalla <strong><a class=\"intercom-content-link\" href=\"http:\/\/www.consob.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">Consob<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Lending crowdfunding<\/strong><\/p>\n<p>Il lending crowdfunding \u00e8 conosciuto anche come <strong>social<\/strong>\u00a0<strong>lending<\/strong>\u00a0o P2P lending. In questo tipo di investimento il rapporto che si crea tra investitore e azienda \u00e8\u00a0<strong>totalmente<\/strong>\u00a0<strong>differente<\/strong>\u00a0rispetto a quello visto nell\u2019equity.<\/p>\n<p>Gli investitori, infatti, non diventano soci n\u00e9 acquistano quote dell\u2019azienda che ha proposto il progetto. Il lending crowdfunding permette loro di prestare denaro per finanziare un progetto, la cui durata si aggira solitamente sui\u00a012\u00a0mesi. Il rapporto dunque \u00e8 vicino a quello di una comune situazione di prestito: da un lato avremo il\u00a0<strong>debitore<\/strong>, l\u2019azienda, e dall\u2019altro il\u00a0<strong>creditore<\/strong>, l\u2019investitore.<\/p>\n<p>Al termine di questo rapporto gli investitori ricevono i loro capitali d\u2019ingresso, che sono, di solito, <strong>molto<\/strong>\u00a0<strong>bassi<\/strong> pi\u00f9 i rendimenti dell\u2019operazione <strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Il <strong>lending crowdfunding<\/strong>, conosciuto anche come <strong>P2P lending<\/strong> o <strong>social lending<\/strong>, consiste, quindi,\u00a0 nell\u2019<b>erogazione di un prestito <\/b>ad una societ\u00e0 o a un individuo per la realizzazione di un determinato progetto, tipicamente attraverso la <strong>sottoscrizione di un contratto di mutuo standardizzato<\/strong>. Il contratto, conferisce al sottoscrittore il diritto di ricevere ad una o pi\u00f9 scadenze, il capitale investito maggiorato di un rendimento prefissato. La normativa che regola le piattaforme che operano come intermediari per gli investimenti in lending crowdfunding \u00e8 <b>meno rigida<\/b> rispetto a quella relativa all\u2019equity e debt crowdfunding:<u><strong>in Italia le piattaforme di lending non devono infatti essere autorizzate dalla <a href=\"https:\/\/www.consob.it\/web\/consob\/home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Consob<\/a>\u00a0per poter operare<\/strong><\/u>.<\/p>\n<p><strong>Equity crowdfunding e lending crowdfunding: le differenze<br \/>\n<\/strong><br \/>\nCome abbiamo visto, sebbene stiamo parlando di due modelli di business appartenenti alla stessa macroarea, siamo di fronte a <strong>due modalit\u00e0 operative diverse.<\/strong><\/p>\n<p>La differenza principale \u00e8 che<strong> l\u2019equity consiste nel finanziamento di una campagna con\u00a0capitale a rischio, mentre invece il lending si serve di\u00a0capitale di debito.\u00a0<\/strong>Da un lato dunque parleremo di\u00a0<strong>quote<\/strong>, mentre nel secondo caso di\u00a0<strong>prestito<\/strong>.<\/p>\n<p>In entrambi i casi il finanziamento avviene attraverso una <strong>piattaforma digitale<\/strong> che agevola le operazioni mettendo in contatto il proponente, ovvero l\u2019azienda che propone un progetto, e gli<strong>\u00a0investitori\/risparmiatori.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Un\u2019altra differenza rispetto a lending crowdfunding \u00e8 che <u>per quanto riguarda l\u2019equity le piattaforme devono essere\u00a0iscritte a un registro della<a href=\"https:\/\/www.consob.it\/web\/consob\/home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> Consob<\/a><\/u>.<\/strong><\/p>\n<p>Cos\u00ec come sono diversi nella teoria questi metodi di investimento, cos\u00ec\u00a0<strong>differiscono<\/strong>\u00a0anche le piattaforme di lending crowdfunding e equity crowdfunding.<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo della piattaforma \u00e8\u00a0<strong>l\u2019intermediazione<\/strong>, ovvero il facilitare il contatto fra l\u2019azienda proponente e gli investitori.<\/p>\n<p><strong>Proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #333333;\">Con la <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/12\/29\/17G00222\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018<\/strong><\/a>\u00a0\u00e8 stato dato un quadro normativo certo al regime fiscale dei proventi derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di\u00a0<strong><em>crowdfunding<\/em><\/strong> nella forma di <strong>lending crowdfunding<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p>L<strong>&#8216;art. 1, comma 43<\/strong>, della <span style=\"color: #333333;\"><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/12\/29\/17G00222\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018<\/strong><\/a>, ha introdotto, nell&#8217;<\/span><strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200004400000000&amp;articolo=Articolo%2044\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 44,<\/a> <em>&#8220;Redditi di capitale&#8221;<\/em>, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<\/strong>, dopo la lettera d)\u00a0 la lettera d-bis):<\/p>\n<p>Quindi, ai sensi della lettera d-bis) del primo comma, dell&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200004400000000&amp;articolo=Articolo%2044\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<\/a>, sono ricompresi nei redditi di capitale: <\/strong><em>&#8220;<strong>i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da societa&#8217; iscritte all&#8217;albo degli intermediari finanziari di cui all&#8217;articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1993-09-01;385\">decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385<\/a>, o da istituti di pagamento rientranti nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 114 del medesimo testo unico di cui al\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1993;385\">decreto legislativo n. 385 del 1993<\/a>, autorizzati dalla Banca d&#8217;Italia<\/strong>&#8220;<\/em>.<\/p>\n<p>L<strong>&#8216;art. 1, comma 44<\/strong>, della <span style=\"color: #333333;\"><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/12\/29\/17G00222\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018<\/strong><\/a>, stabilisce che:&#8221;<\/span><em><strong>I gestori di cui alla <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200004400000000&amp;articolo=Articolo%2044\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">lettera d-bis) del comma 1 dell&#8217;articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<\/a>, introdotta dal comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l&#8217;aliquota prevista dall&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}&amp;codiceOrdinamento=200002600000000&amp;articolo=Articolo%2026\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600<\/a><\/strong><\/em>.&#8221;<\/p>\n<p>Da tener presente che<strong> a far data dal primo Luglio 2014 si \u00e8 avuto l&#8217;aumento dal 20% al 26% della tassazione dei redditi di natura finanziaria assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva<\/strong> ad opera dell&#8217;art. 3, comma 1, del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2014\/06\/23\/14A04717\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 convertito con la legge\u00a0 23 giugno 2014, n. 89<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0Sgravi fiscali nell&#8217; Equity crowdfunding<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Sgravi-fiscali-nell-Equity-crowdfunding.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4187\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Sgravi-fiscali-nell-Equity-crowdfunding-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Sgravi-fiscali-nell-Equity-crowdfunding-300x200.jpg 300w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Sgravi-fiscali-nell-Equity-crowdfunding-768x512.jpg 768w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Sgravi-fiscali-nell-Equity-crowdfunding-1024x683.jpg 1024w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Sgravi-fiscali-nell-Equity-crowdfunding.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>L&#8217;<strong>art. 29<\/strong> del <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto legge n. 179\/2012<\/a>\u00a0(convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221)<\/strong> recante &#8220;<strong>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese<\/strong>&#8221; (noto anche come &#8220;<strong>Decreto crescita bis<\/strong>&#8220;). tratta degli <em>&#8220;<strong>Incentivi all&#8217;investimento in start-up innovative&#8221;.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>I <strong>commi 1, 4 e 7 dell&#8221;art. 29<\/strong> del <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legge n. 179\/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),&#8221;Decreto crescita bis&#8221;<\/a>,<\/strong><strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0<\/a><\/strong>prevedono agevolazioni per l\u2019<strong>equity crowdfunding\u00a0<\/strong> riconosciute ai <strong>soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del <\/strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">T<strong>esto Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<\/strong><\/a> ed ai <strong>soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">TUIR<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Le misure fiscali, quindi,\u00a0 si suddividono in due categorie a seconda di chi compie l\u2019investimento:<\/p>\n<ul>\n<li>se \u00e8 una <strong>persona fisica<\/strong> avr\u00e0 un\u2019agevolazione sotto forma di <strong>detrazione fiscale<\/strong> (comma 1 art. 29 el <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto legge n. 179\/2012<\/a>).<\/strong> L\u2019incentivo si concretizza in una\u00a0detrazione dall\u2019imposta lorda pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o pi\u00f9 start-up innovative. L\u2019investimento massimo detraibile non pu\u00f2 eccedere l\u2019importo di 1.000.000 di Euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 300.000 Euro anno. Per i soci di societ\u00e0 in nome collettivo e in accomandita semplice l\u2019importo per il quale spetta la detrazione \u00e8 determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Se la detrazione supera l\u2019imposta lorda, l\u2019eccedenza pu\u00f2 essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi. Per ottenere tali agevolazioni sar\u00e0 necessario che l\u2019investitore, nella propria dichiarazione dei redditi, richieda alla start-up copia di una serie di documenti e certificazioni che questi dovr\u00e0 produrre in sede di redazione del modello Unico;<\/li>\n<li>se il soggetto che investe \u00e8 una <strong>persona giuridica<\/strong> pu\u00f2 ottenere non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell&#8217;imposta sul reddito delle societa&#8217;, diversi da imprese start-up innovative,<strong>\u00a0pari al 30%<\/strong>\u00a0dei conferimenti rilevanti effettuati. L\u2019investimento massimo deducibile non pu\u00f2 eccedere, in ciascun periodo d\u2019imposta, l\u2019importo di 1,8 milioni di Euro e comporta quindi, un risparmio IRES (24%) massimo all\u2019anno di 129.600 Euro. L\u2019eventuale eccedenza segue un iter specifico.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Gli importi delle agevolazioni sono stati cos\u00ec modificati dal comma 66 dell&#8217;art. 1 della<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2016\/12\/21\/16G00242\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017<\/a> e <\/strong><span style=\"color: #333333;\"><strong>\u00a0la misura ordinaria delle agevolazioni \u00e8 stata portata al 30%, autorizzata dalla Commissione Europea (<a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/competition\/elojade\/isef\/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47184\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">SA 47184 18 settembre 2017<\/a>) fino al 31 dicembre 2025.<br \/>\n<\/strong><\/span><br \/>\n<strong>Il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2019\/07\/05\/19A04418\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO 7 maggio 2019<\/a> stabilisce le modalita&#8217; di attuazione degli incentivi fiscali all&#8217;investimento in start-up innovative e in PMI innovative.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2019\/07\/05\/19A04418\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO 7 maggio 2019<\/a>, oltre a disciplinare le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti effettuati dal 2017, individua i requisiti che le Pmi innovative devono possedere affinch\u00e9 possano essere destinatarie di conferimenti in denaro agevolabili.<\/strong><\/p>\n<p>Il nuovo Provvedimento viene emanato in seguito:<\/p>\n<ul>\n<li>alle novit\u00e0 introdotte dalla <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2016\/12\/21\/16G00242\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017<\/a> <\/strong> (art. 1, c. 66) che, a decorrere dal <strong>2017<\/strong>, ha posto pari al\u00a0<strong>30%<\/strong>\u00a0la percentuale di detrazione Irpef e di deduzione Ires per gli investimenti in Start up e Pmi innovative, rendendo inoltre permanenti tali agevolazioni;<\/li>\n<li>all\u2019autorizzazione da parte della Commissione europea (<a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/competition\/state_aid\/cases\/276826\/276826_2045445_77_2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>SA.48570 il 17 dicembre 2018<\/strong><\/a>), ha dichiarato conformi alla normativa comunitaria i benefici fiscali previsti per gli investimenti in Pmi innovative.<\/li>\n<\/ul>\n<p>il <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2019\/07\/05\/19A04418\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO 7 maggio 2019<\/a><\/strong> ha fornito importanti precisazioni sulle caratteristiche anagrafiche che esse devono avere affinch\u00e9 i conferimenti in denaro che ricevono siano fiscalmente agevolabili. In particolare, i benefici fiscali competono solo se la Pmi innovativa \u00e8 attiva sul mercato da meno di 7 anni oppure se \u00e8 in grado di dimostrare che \u00e8 ancora in fase di espansione.<\/p>\n<p><strong>Definizione di Start up innovativa<br \/>\n<\/strong><br \/>\nUna Start up, per qualificarsi come \u201cinnovativa\u201d, deve possedere i seguenti requisiti previsti dall\u2019art. 25 del <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto legge n. 179\/2012<\/a><\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>deve essere una societ\u00e0 di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituita anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione;<\/li>\n<li>deve essere costituita e svolgere attivit\u00e0 d\u2019impresa da non pi\u00f9 di 5 anni;<\/li>\n<li>deve essere residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917\/86), oppure in Stati membri dell\u2019Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purch\u00e9 abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;<\/li>\n<li>a partire dal secondo anno di attivit\u00e0, deve conseguire un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;<\/li>\n<li>non deve distribuire o aver distribuito utili;<\/li>\n<li>deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;<\/li>\n<li>non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d\u2019azienda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 necessario, inoltre, che la Start up possegga\u00a0<strong>almeno uno<\/strong>\u00a0tra i seguenti \u201crequisiti alternativi\u201d:<\/p>\n<p>1. deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzion<\/p>\n<p>2. deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato e in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>deve impiegare in misura almeno pari a 1\/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un\u2019universit\u00e0 italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attivit\u00e0 di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all\u2019estero;<\/li>\n<li>oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2\/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. deve essere titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.<\/p>\n<p>Per l\u2019acquisizione della qualifica di Start up innovativa \u00e8 necessario iscriversi nell\u2019apposita sezione speciale del Registro delle imprese.<\/p>\n<p><strong>Definizione di Pmi innovativa<br \/>\n<\/strong><br \/>\nUna Pmi, per qualificarsi come \u201cinnovativa\u201d, deve possedere i seguenti requisiti previsti dall\u2019art. 4, c. 1, del<strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, <em>Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti<\/em><\/a><\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 costituita come societ\u00e0 di capitali (Srl, Spa, Sapa), anche in forma cooperativa;<\/li>\n<li>non \u00e8 quotata in un mercato regolamentato (ma pu\u00f2 essere quotata in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l\u2019AIM);<\/li>\n<li>\u00e8 residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917\/86), oppure in Stati membri dell\u2019Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purch\u00e9 abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;<\/li>\n<li>ha certificato il suo ultimo bilancio;<\/li>\n<li>non \u00e8 iscritta alla sezione speciale delle Start up innovative del Registro delle imprese;<\/li>\n<li>presenta una connotazione innovativa, identificata dal possesso di\u00a0<strong>almeno due<\/strong>\u00a0delle seguenti caratteristiche:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li>costi di R&amp;S almeno pari al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;<\/li>\n<li>forza lavoro costituita, per almeno 1\/3 del totale, da personale con laurea magistrale, oppure, per almeno 1\/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;<\/li>\n<li>titolarit\u00e0 (anche mediante deposito o licenza) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per acquisire la qualifica di Pmi innovativa \u00e8 necessario iscriversi nell\u2019apposita sezione speciale del Registro delle imprese.<\/p>\n<p class=\" \"><em><strong>Pmi innovative ammissibili (requisiti anagrafici)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Sono agevolabili solo gli investimenti in \u201cPmi innovative ammissibili\u201d ossia in Pmi innovative che ricevono l\u2019investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o\u00a0<strong>entro<\/strong>\u00a0<strong>7 anni<\/strong>\u00a0dalla loro prima vendita commerciale.<\/p>\n<p>Dopo 7 anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le seguenti societ\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>le Pmi innovative operative da pi\u00f9 di\u00a0<strong>7 anni<\/strong>\u00a0e meno di<strong>\u00a010 anni<\/strong>\u00a0(dalla prima vendita commerciale) se attestano, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;<\/li>\n<li><strong>indipendentemente dall\u2019et\u00e0<\/strong>, le Pmi innovative che effettuano un investimento in capitale rischio, sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali<\/strong><br \/>\nPossono beneficiare delle agevolazioni fiscali i soggetti\u00a0<strong>Irpef<\/strong>\u00a0e i soggetti\u00a0<strong>Ires<\/strong>che effettuano investimenti, mediante conferimento in denaro, in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d\u2019imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (<strong>dal 2017 per i soggetti \u201csolari\u201d<\/strong>).<\/p>\n<p>Tali soggetti possono effettuare gli investimenti anche indirettamente attraverso &#8220;intermediari qualificati&#8221;, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre societ\u00e0 di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.<\/p>\n<p>Sono\u00a0<strong>esclusi<\/strong>\u00a0dalle agevolazioni fiscali:<\/p>\n<ul>\n<li>i soggetti che sono a loro volta Start up innovative o Pmi innovative ammissibili<\/li>\n<li>gli incubatori certificati<\/li>\n<li>gli Oicr e le altre societ\u00e0 che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili&gt;<\/li>\n<\/ul>\n<p>con la finalit\u00e0 di evitare di incentivare duplicazioni fittizie di investimenti.<\/p>\n<p>Sono inoltre\u00a0<strong>esclusi<\/strong>\u00a0dall\u2019agevolazione, in linea generale, i soggetti che non sono \u201c<strong>investitori privati indipendenti<\/strong>\u201d ossia coloro che gi\u00e0 possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella Start up innovativa o nella Pmi innovativa. Tali soggetti, tuttavia, sono\u00a0<strong>ammessi<\/strong>\u00a0all\u2019agevolazione se effettuano \u201c<strong>investimenti ulteriori<\/strong>\u201d per i quali sono soddisfatte le condizioni previste dall\u2019art. 21, par. 6, del Reg. 651\/2014 ossia:<br \/>\n&#8211; l\u2019importo totale degli investimenti non supera i 15 milioni di euro (vd. par. &#8220;Limite dei 15 milioni di euro&#8221;);<br \/>\n&#8211; la possibilit\u00e0 di investimenti ulteriori \u00e8 prevista dal piano aziendale iniziale;<br \/>\n&#8211; l\u2019impresa destinataria dell\u2019investimento non \u00e8 \u201ccollegata\u201d\u00a0a un\u2019altra impresa, diversa dall\u2019intermediario finanziario o dall&#8217;investitore privato indipendente che effettua l\u2019investimento, a meno che non conservi i requisiti di Pmi.<br \/>\n<strong>Investimenti agevolabili<\/strong><br \/>\nSono agevolabili sia gli investimenti\u00a0<strong>diretti<\/strong>\u00a0in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili sia gli investimenti\u00a0<strong>indiretti<\/strong>\u00a0attraverso &#8220;intermediari qualificati&#8221;, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre societ\u00e0 di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.<\/p>\n<p>In particolare, con riferimento agli investimenti\u00a0<strong>diretti<\/strong>, sono agevolabili i\u00a0<strong>conferimenti in denaro<\/strong>\u00a0iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start up innovative e delle Pmi innovative ammissibili.<\/p>\n<p>Non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di\u00a0<strong>costituzione<\/strong>\u00a0della societ\u00e0 sia quelli effettuati in sede di\u00a0<strong>aumento del capitale sociale<\/strong>\u00a0di una societ\u00e0 gi\u00e0 costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d\u2019imposta in cui avviene il deposito, nel Registro delle imprese, dell\u2019atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.<\/p>\n<p>Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione.<\/p>\n<p><strong>Non sono agevolabili<\/strong>\u00a0gli investimenti effettuati in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili che:<br \/>\n&#8211; operano nel settore delle costruzioni navali, dell\u2019acciaio e del carbone;<br \/>\n&#8211; sono in difficolt\u00e0 finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente;<br \/>\n&#8211; hanno ricevuto aiuti statali illeciti.<\/p>\n<p>Sono inoltre<strong>\u00a0esclusi<\/strong>\u00a0dall\u2019agevolazione gli investimenti effettuati attraverso Oicr e societ\u00e0, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.<br \/>\n<strong>Agevolazioni fiscali per le persone fisiche<\/strong><br \/>\nI soggetti Irpef possono detrarre dall\u2019imposta lorda il\u00a0<strong>30%<\/strong><strong>\u00a0<\/strong>delle somme investite nel capitale sociale di una o pi\u00f9 Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.<\/p>\n<p>Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno\u00a0<strong>2019<\/strong>, ha elevato dal 30% al\u00a0<strong>40%<\/strong>\u00a0la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in Start up innovative. L\u2019efficacia di questa nuova misura agevolativa \u00e8 subordinata, per\u00f2, all\u2019autorizzazione della Commissione europea che non \u00e8 stata ancora rilasciata.<\/p>\n<p>L\u2019investimento massimo agevolabile \u00e8 di\u00a0<strong>1.000.000\u00a0<\/strong>di euro, in relazione a ogni categoria di impresa innovativa e per ciascun periodo d\u2019imposta. Pertanto, il risparmio Irpef massimo che pu\u00f2 essere conseguito dal conferente persona fisica \u00e8 di\u00a0<strong>300.000<\/strong>\u00a0euro (=30% x 1.000.000) l\u2019anno, in relazione a ciascuna categoria di impresa innovativa.<\/p>\n<p>La detrazione che in un dato periodo d\u2019imposta non trova capienza nell\u2019Irpef pu\u00f2 essere utilizzata nei successivi periodi d\u2019imposta, ma non oltre il terzo.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.<\/p>\n<p>L\u2019investimento deve essere mantenuto per almeno\u00a0<strong>3 anni<\/strong>, altrimenti si decade dal beneficio con l\u2019obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale (vd. par. \u201cDecadenza dalle agevolazioni fiscali\u201d).<\/p>\n<p>Per il riconoscimento dell\u2019agevolazione \u00e8 necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, pi\u00f9 di\u00a0<strong>15 milioni<\/strong>\u00a0di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. \u201cLimite dei 15 milioni di euro\u201d).<br \/>\nAgevolazioni fiscali per le persone giuridiche<br \/>\nI soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il\u00a0<strong>30%<\/strong><strong>\u00a0<\/strong>delle somme investite nel capitale sociale di una o pi\u00f9 Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.<\/p>\n<p>Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno\u00a0<strong>2019<\/strong>, ha elevato dal 30% al\u00a0<strong>40%<\/strong>\u00a0la percentuale di deduzione Ires per gli investimenti in Start up innovative, portandola fino al\u00a0<strong>50%<\/strong>\u00a0in caso di acquisizione dell\u2019intero capitale sociale della Start up innovativa, purch\u00e9 mantenuto per almeno 3 anni. L\u2019efficacia di queste nuove misure \u00e8 subordinata, per\u00f2, all\u2019autorizzazione della Commissione europea che non \u00e8 stata ancora rilasciata.<\/p>\n<p>L\u2019investimento massimo agevolabile \u00e8 di\u00a0<strong>1.800.000\u00a0<\/strong>euro, per ciascun periodo d\u2019imposta e in relazione a ogni categoria di impresa innovativa. Pertanto, il risparmio Ires massimo che pu\u00f2 essere conseguito \u00e8 di\u00a0<strong>129.600<\/strong>\u00a0euro (= 30% x 1.800.000 x 24% l\u2019anno, in relazione ad ogni categoria di impresa innovativa.<\/p>\n<p>Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l\u2019eccedenza \u00e8 utilizzabile nei periodi d\u2019imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per le societ\u00e0 che partecipano al consolidato, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole societ\u00e0 pu\u00f2 essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l\u2019eventuale eccedenza pu\u00f2 essere utilizzata dalle singole societ\u00e0 nei periodi d\u2019imposta successivi ma non oltre il terzo.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.<\/p>\n<p>L\u2019investimento deve essere mantenuto per almeno\u00a0<strong>3 anni<\/strong>, altrimenti si decade dal beneficio con l\u2019obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto, maggiorato degli interessi in misura legale (vd. \u201cDecadenza dalle agevolazioni fiscali\u201d).<\/p>\n<p>Per il riconoscimento dell\u2019agevolazione \u00e8 necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, pi\u00f9 di\u00a0<strong>15 milioni<\/strong>\u00a0di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. successivo).<br \/>\n<strong>Limite dei 15 milioni di euro<\/strong><br \/>\nLa Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non pu\u00f2 ricevere, complessivamente, pi\u00f9 di\u00a0<strong>15 milioni<\/strong>\u00a0di euro di investimenti fiscalmente agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.<\/p>\n<p>Questo limite \u00e8 stato introdotto in conformit\u00e0 con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio (Reg. UE 651\/2014).<\/p>\n<p>In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che in caso di superamento dei 15 milioni di euro l\u2019agevolazione venga meno limitatamente alla quota di investimento eccedente la predetta soglia.<br \/>\n<strong>Documentazione necessaria per la fruizione delle agevolazioni fiscali<\/strong><br \/>\nPer poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, gli investitori (soggetti Irpef e Ires) devono ricevere dalla Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile e conservare:<\/p>\n<ol>\n<li>una\u00a0<strong>certificazione<\/strong>\u00a0nella quale la Start up o Pmi innovativa attesta di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro e l\u2019entit\u00e0 dell\u2019investimento effettuato nel periodo d\u2019imposta. In caso di superamento del limite dei 15 milioni di euro, la Start up innovativa o Pmi innovativa certifica l\u2019importo per il quale spetta l\u2019agevolazione.\u00a0Tale certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento oppure, per i conferimenti effettuati a partire dal 2017 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto (5 luglio 2019), entro il 3 ottobre 2019;<\/li>\n<li>copia del\u00a0<strong>piano di investimento<\/strong>\u00a0(business plan) della Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile,\u00a0contenente informazioni dettagliate sull\u2019oggetto della sua attivit\u00e0, sui relativi prodotti, nonch\u00e9 sull\u2019andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In caso di investimento in Pmi innovative ammissibili, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento \u00e8 necessario allegare:<\/p>\n<ul>\n<li>per le Pmi fino a\u00a0<strong>10 anni<\/strong>\u00a0dalla prima vendita commerciale, una\u00a0<strong>valutazione<\/strong>\u00a0eseguita da un esperto esterno attestante che l\u2019impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l\u2019assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;<\/li>\n<li>per le Pmi &#8220;<strong>senza limiti di et\u00e0<\/strong>&#8220;, un\u00a0<strong>business plan<\/strong>\u00a0per un investimento, relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se l\u2019investimento viene fatto in Oicr o in altre societ\u00e0 che investono prevalentemente in Start up innovative, tali soggetti rilasciano, su richiesta dell\u2019investitore, una certificazione in cui attestano che il 70% dei loro investimenti viene effettuato in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili e certificano l&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;investimento agevolabile.<br \/>\n<strong>Decadenza dalle agevolazioni fiscali<\/strong><br \/>\nL\u2019investitore decade dall\u2019agevolazione fiscale se, entro\u00a0<strong>tre anni<\/strong>\u00a0dall\u2019effettuazione dell\u2019investimento, si verifica:<\/p>\n<ul>\n<li>la\u00a0<strong>cessione<\/strong>, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati;<\/li>\n<li>la<strong>\u00a0riduzione di capitale<\/strong>\u00a0nonch\u00e9 la ripartizione di riserve o altro fondi costituti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start up innovative o delle Pmi innovative ammissibili o delle societ\u00e0 che investono prevalentemente in startup innovative o Pmi innovative ammissibili;<\/li>\n<li>il\u00a0<strong>recesso<\/strong>\u00a0o l\u2019esclusione degli investitori;<\/li>\n<li>per le\u00a0<strong>Start up innovative<\/strong>, la\u00a0<strong>perdita<\/strong>\u00a0di uno dei requisiti previsti dall\u2019art. 25, c. 2, del D.L. 179\/2012. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia di fatturato dei 5 milioni di euro, la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la fuoriuscita dal regime agevolativo per la scadenza dei 5 anni di durata dello stesso o l\u2019acquisizione dei requisiti di Pmi innovativa ammissibile di cui all\u2019art. 4, c. 1, del D.L. 3\/2015;<\/li>\n<li>per le\u00a0<strong>Pmi innovative<\/strong>\u00a0<strong>ammissibili<\/strong>, la\u00a0<strong>perdita<\/strong>\u00a0di uno dei requisiti previsti dall\u2019art. 4, c. 1, del D.L. n. 3\/2015. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento delle soglie dimensionali previste dalla normativa comunitariao la quotazione su un mercato regolamentato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, i soggetti investitori devono restituire l\u2019agevolazione maggiorata degli interessi in misura legale. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>le\u00a0<strong>persone fisiche<\/strong>\u00a0devono incrementare l\u2019Irpef relativa all\u2019anno in cui si \u00e8 verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l\u2019aggiunta degli interessi legali;<\/li>\n<li>le\u00a0<strong>persone giuridiche<\/strong> devono incrementare il reddito imponibile del periodo d\u2019imposta in cui si \u00e8 verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l\u2019aggiunta degli interessi legali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutto questo prima dell\u2019entrata in vigore del <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/29\/20A04100\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, \u201cdecreto rilancio&#8221;, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p>Prima ell\u2019entrata in vigore del <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/29\/20A04100\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, <\/a><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/29\/20A04100\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u201cdecreto rilancio&#8221;,<\/a><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/29\/20A04100\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77<\/a><\/strong>\u00a0le persone fisiche che avevano investito in una o pi\u00f9 Startup\/PMI innovative, avevano il diritto a detrarre ai fini IRPEF attraverso la loro dichiarazione dei redditi un importo pari al 30% della somma investita, entro un limite massimo di \u20ac 1.000.000,00 per<br \/>\nciascun periodo di imposta, avendo l\u2019obbligo di mantenimento dell\u2019investimento per almeno 3 anni, con un risparmio fiscale che poteva\u00a0 essere al massimo di \u20ac 300.000,00.<\/p>\n<p>La <strong>definizione<\/strong> di<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>start-up innovativa<u> <\/u><\/u><\/strong>\u00e8 contenuta nel<strong> comma 2 dell&#8217;art. 25 del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legge n. 179\/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),&#8221;<em>Decreto crescita bis<\/em>&#8220;<\/a>;<\/strong><\/li>\n<li><strong>&#8220;<u>piccole e medie imprese innovative<\/u>&#8220;,\u00a0 &#8220;<u>PMI innovative<\/u>&#8220;<\/strong>, nel <strong>comma 1 dell&#8217;art. 4 del \u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, <em>Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti<\/em><\/a>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;<strong>art. 38, comma 7,<\/strong> del <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/29\/20A04100\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u201cdecreto rilancio&#8221;<\/a><\/strong> ha inserito nel <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legge n. 179\/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),&#8221;Decreto crescita bis&#8221;<\/a><\/strong>, l&#8217;<strong>Art. 29-bis (Incentivi in regime &#8220;de minimis&#8221; all&#8217;investimento in start-up innovative):<\/strong><\/p>\n<p><em>&#8220;1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall&#8217;articolo 29, dall&#8217;imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo <strong>pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu&#8217; start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative<\/strong>. <\/em><br \/>\n<em> 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell&#8217;investimento. La detrazione e&#8217; concessa ai sensi del <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32013R1407\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) n. 1407\/2013 della Commissione<\/a> europea del 18 dicembre 2013 sugli <strong>aiuti de minimis<\/strong>. <\/em><br \/>\n<em> 3. <strong>L&#8217;investimento massimo detraibile non puo&#8217; eccedere, in ciascun periodo d&#8217;imposta, l&#8217;importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l<\/strong>&#8216;eventuale cessione, anche parziale, dell&#8217;investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l&#8217;obbligo per il contribuente di restituire l&#8217;importo detratto, unitamente agli interessi legali.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>L&#8217;<strong>art. 38, comma 8<\/strong>, del <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/29\/20A04100\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u201cdecreto rilancio&#8221;<\/a><\/strong> ha inserito, nell&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti<\/a><\/strong>, il <strong>comma 9-ter:<\/strong><\/p>\n<p><em>&#8220;A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall&#8217;imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al<strong> cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu&#8217; PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla <\/strong><\/em>sezione speciale del registro delle imprese di cui all&#8217;<a class=\"focus--mouse\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2188\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 2188 del codice civile <\/a><em><strong>\u00a0al momento dell&#8217;investimento<\/strong> ed e&#8217; concessa ai sensi del <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32013R1407\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (UE) n. 1407\/2013 della Commissione<\/a> europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. <strong>L&#8217;investimento massimo detraibile non puo&#8217; eccedere, in ciascun periodo d&#8217;imposta, l&#8217;importo di ((euro 300.000)) e deve essere mantenuto per almeno tre anni;<\/strong> l&#8217;eventuale cessione, anche parziale, dell&#8217;investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l&#8217;obbligo per il contribuente di restituire l&#8217;importo detratto, unitamente agli interessi legali. <strong>((La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179<\/a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">legge 17 dicembre 2012, n. 221<\/a>, e fino all&#8217;ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e&#8217; fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179~art29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012<\/a> nei limiti del <a class=\"focus--mouse\" href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32013R1407\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">regolamento (UE) n. 1407\/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013<\/a>, relativo all&#8217;applicazione degli articoli 107 e <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:12008E\/TXT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">108 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea<\/a> agli aiuti &#8220;de minimis&#8221;))<\/strong>.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Grazie al <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/29\/20A04100\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, \u201cdecreto rilancio&#8221;, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77<\/a>, <\/strong>le persone fisiche che hanno investito dall\u2019anno 2020 in poi in una Startup\/PMI innovativa, possono detrarre ai fini IRPEF tramite la dichiarazione dei redditi un importo pari al<strong> 50% della somma investita<\/strong>, nello specifico:<\/p>\n<ul>\n<li>Per gli investimenti effettuati in <strong>Startup innovative<\/strong>, <strong>il limite dell\u2019investimento agevolabile \u00e8 pari ad \u20ac 100.000 annui, riconoscendo una detrazione di \u20ac 50.000, mentre per l\u2019eventuale importo eccedente si potr\u00e0 applicare la detrazione del 30% se vi \u00e8 ancora disponibilit\u00e0 nel plafond degli aiuti di stato de minimis<\/strong>.<\/li>\n<li>Per gli investimenti effettuati in <strong>Pmi innovative<\/strong>, <strong>il limite dell\u2019investimento agevolabile \u00e8 pari ad \u20ac 300.000 annui, riconoscendo una detrazione di \u20ac 150.000, mentre per l\u2019eventuale importo eccedente si potr\u00e0 applicare la detrazione del 30% se vi \u00e8 ancora disponibilit\u00e0 nel plafond degli aiuti di stato de minimis<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le modalit\u00e0 di accesso al beneficio sono disciplinate dal\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/02\/15\/21A00897\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto interministeriale 28 dicembre 2020,<\/a> <em>Modalita&#8217; di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all&#8217;investimento in start-up innovative e in PMI innovative<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>Ai sensi del c<strong>omma 4 dell&#8217;art. 3<\/strong> del \u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/02\/15\/21A00897\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto interministeriale 28 dicembre 2020<\/a>: &#8220;<\/strong><strong><em>L&#8217;agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative,&#8230;<\/em><\/strong>.&#8221;<\/p>\n<p>Questo meccanismo di aiuti ha una logica molto semplice, ovvero concedere alle aziende (in questo caso Startup e Pmi innovative) una serie di incentivi che non devono superare l\u2019importo di \u20ac 200.000 a triennio.<\/p>\n<p>Pertanto se, per il triennio da prendere in considerazione\u00a0 la Startup o la PMI che ha ricevuto l\u2019investimento ha gi\u00e0 esaurito il plafond triennale degli aiuti di stato de minimis in quanto ha percepito in passato altri benefici che rientravano in tale agevolazione, come ad es. finanziamenti, bandi a fondo perduto, ecc.,\u00a0chi ha investito nella Startup\/PMI non potr\u00e0 beneficiare della detrazione del <strong>50%<\/strong> di cui <strong>all&#8217;Art. 29-bis<\/strong>\u00a0del <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legge n. 179\/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),&#8221;Decreto crescita bis&#8221;,\u00a0<\/a><\/strong> per le <strong><em>start-up innovative,<\/em> o di cui al comma 9-ter dell&#8217;art. 4 del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3<\/a><em>, <\/em><\/strong>per le<strong><em> PMI innovative, <\/em><\/strong>ma potr\u00e0 comunque beneficiare di quella del <strong>30%<\/strong> di cui all&#8217;art. 29 del <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">&#8220;Decreto crescita bis&#8221;<\/a>, <\/strong>per le <strong><em>start-up innovative <\/em>e per le <em>PMI innovative (vedi ultima parte comma 9-ter dell&#8217;art. 4 del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3<\/a>)<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Quindi \u00e8 opportuno\u00a0 andate a verificare online sul <a href=\"https:\/\/www.rna.gov.it\/sites\/PortaleRNA\/it_IT\/home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>registro nazionale degli aiuti di stato (RNA)<\/strong><\/a>, strumento gestito dal <strong>MISE<\/strong>, <em>Ministero\u00a0dello Sviluppo Economico<\/em>, per verificare che le agevolazioni pubbliche vengano concesse nel rispetto della normativa comunitaria e in particolare rispettando i limiti imposti.<\/p>\n<p><strong>Investimenti effettuati da persone fisiche con detrazione del 30%<\/strong><\/p>\n<p>Resta sempre valido il regime di cui all\u2019<strong>art. 29<\/strong> del<strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto legge n. 179\/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),&#8221;Decreto crescita bis&#8221;<\/a>,<\/strong> che prevede una detrazione del 30%. Pertanto, nel caso non fosse possibile beneficiare della detrazione del 50% \u00e8 sempre possibile continuare a beneficiare della detrazione del 30% fino ad un investimento di \u20ac 1.000.000 (per ciascun periodo di imposta).<\/p>\n<p><strong>Investimenti effettuati da persone giuridiche (Societ\u00e0)<\/strong><\/p>\n<p>Le Societ\u00e0 che investono nel capitale di una o pi\u00f9 Startup\/Pmi innovative non riendrano dell\u2019agevolazione del 50%, quindi hanno il diritto a dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 30% della somma investita, entro il limite massimo di \u20ac 1.800.000, potendo ottenere un risparmio fiscale massimo fino ad \u20ac 129.600 annui.<br \/>\nAnche in questo caso Vi \u00e8 \u2018obbligo di mantenimento dell\u2019investimento per almeno 3 anni.<\/p>\n<p><strong>REDDITI PERSONE FISICHE 2022<\/strong><\/p>\n<p><strong>COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE<\/strong><br \/>\n<strong>FISICHE CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI PF 2022)<\/strong><\/p>\n<p>Per usufruire dell\u2019agevolazione una persona fisica dovr\u00e0 compilare all\u2019interno del Modello Unico PF 2022 il <strong>rigo RP 80\u2013 &#8221;\u00a0Detrazioni per investimenti in start up o PMI innovative ammissibili\u201d presente nel Quadro RP, Sezione VI \u2013 &#8220;Altre detrazioni&#8221;<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"metacontent\" data-article-title=\"titolo Fascicolo 1\" data-article-id=\"4173448\" data-article-version=\"1.0\" data-article-tooltip=\"\">\n<p><strong>Per una corretta e completa compilazione vedi:<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"metacontent\" data-article-title=\"PF1_Modelli_2022.pdf\" data-article-id=\"4173429\" data-article-version=\"1.0\" data-article-tooltip=\"\">\n<div class=\"indcart_gn\">\n<p><i class=\"fa fa fa-file-pdf-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/4168600\/PF1_Modelli_2022.pdf\/120d36ca-93d1-8c88-dfe3-487efd5cebbd\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2022 \u2013 Fascicolo 1 \u2013 pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"metacontent\" data-article-title=\"Istruzioni per la compilazione del modello Redditi Pf fascicolo 1 - pdf\" data-article-id=\"4173606\" data-article-version=\"1.0\" data-article-tooltip=\"\">\n<div class=\"indcart_gn\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/4168600\/PF1_Istruzioni_2022.pdf\/57a29479-e2c9-ad44-82b6-c64b0349218d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Istruzioni per la compilazione del modello Redditi Pf fascicolo 1 \u2013 pdf<\/a><\/p>\n<p>Nella <strong>Colonna 6 del rigo RP 80 va indicato il totale della detrazione spettante<\/strong>. Se \u00e8 stato compilato un solo rigo, detto importo sar\u00e0 pari a quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati pi\u00f9<br \/>\ninvestimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando pi\u00f9 moduli. In tal caso riportare solo nella colonna 6 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i moduli compilati e indicare il numero modulo nell\u2019apposito spazio in alto a destra.<br \/>\n<strong>L\u2019importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo RN21 &#8211; &#8220;Detrazione investimenti start up (Sez.VI del quadro RP)&#8221;\u00a0 nella colonna 1<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Nel caso si sia usufruito dell&#8217;agevolazione per Start-Up innovative di cui all&#8217;art. 29, D.L. n. 179\/2012 va compilato anche, all\u2019interno del Modello Unico PF 2022 il rigo RS 401 \u2013 &#8221; Aiuti di Stato&#8221;, riportando come codice aiuto il 3.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p><strong>COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIET\u00c0 DI<\/strong><br \/>\n<strong>CAPITALI CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI SC 2022)<\/strong><\/p>\n<p>Le societ\u00e0 di capitali, essendo soggetti IRES, hanno l\u2019obbligo di compilare il <strong>modello redditi SC<\/strong>.<\/p>\n<p>Perci\u00f2, le societ\u00e0 che hanno effettuato nel 2021 investimenti in Startup\/PMI innovative dovranno compilare gli importi nel q<strong>uadro RS<\/strong>, nella sezione dedicata a &#8220;<strong>Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili<\/strong>&#8220;. <strong>Nel rigo RS164 va indicato l\u2019importo totale dell\u2019agevolazione pari alla somma degli importi indicati nella<\/strong><br \/>\n<strong>colonna 5 dei righi da RS160 a RS162<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019importo indicato nel rigo RS164 verr\u00e0 riportato nel rigo RN6, colonna 5, fino a concorrenza dell\u2019importo esposto nel rigo RN6, colonna 2 \u2013 Reddito<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"metacontent\" data-article-title=\"Modello Redditi Societ\u00e0 di capitali (Sc) 2022\" data-article-id=\"4170310\" data-article-version=\"1.0\" data-article-tooltip=\"\">\n<div class=\"indcart_gn\">\n<p><strong>Per una corretta e completa compilazione vedi:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/4169029\/SC_mod_2022.pdf\/3d68e824-e32b-3d35-d525-6ceadcd50a73\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Modello Redditi Societ\u00e0 di capitali (Sc) 2022 \u2013 pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"metacontent\" data-article-title=\"Istruzioni per la compilazione\" data-article-id=\"4170320\" data-article-version=\"1.0\" data-article-tooltip=\"\">\n<div class=\"indcart_gn\">\n<p><i class=\"fa fa fa-file-pdf-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/4169029\/SC_istr_2022.pdf\/46d2542f-a2be-00c0-466e-4f35a9056ac8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Istruzioni per la compilazione \u2013 pdf<\/a><\/p>\n<p><strong>COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIET\u00c0 DI<\/strong><br \/>\n<strong>CAPITALI CHE HANNO RICEVUTO L\u2019INVESTIMENTO (UNICO SC<\/strong><br \/>\n<strong>2022)<\/strong><\/p>\n<p>Le Startup\/PMI che hanno ricevuto un investimento dovranno compilare il quadro RS, e nello specifico il rigo RS 177.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il crowdfunding: \u00e8 una\u00a0modalit\u00e0 di\u00a0finanziamento \u201ccollettivo\u201d\u00a0a cui partecipa un elevato numero di investitori che, utilizzando specifici portali internet, sostengono (anche con investimenti di modesta entit\u00e0)\u00a0progetti imprenditoriali\u00a0di qualsiasi genere, ricevendo in cambio un \u201cpremio\u201d o una\u00a0ricompensa. (Vedi: Il crowdfunding &#8211; evoluzione normativa italiana ed europea) Esistono diversi tipi di crowdfunding, fra cui Equity crowdfunding e Lending &hellip; <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/14\/aspetti-fiscali-del-lending-crowdfunding-e-dellequity-crowdfunding-agevolazioni-fiscali-per-linvestimento-in-start-up-e-pmi-innovative\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Aspetti fiscali del Lending crowdfunding e dell&#8217;Equity crowdfunding &#8211; Agevolazioni fiscali per l&#8217;investimento in start-up e PMI innovative<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[297],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4178"}],"collection":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4178"}],"version-history":[{"count":8,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4178\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4194,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4178\/revisions\/4194"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4178"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}