{"id":2841,"date":"2021-03-05T10:14:31","date_gmt":"2021-03-05T10:14:31","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=2841"},"modified":"2021-04-10T05:36:48","modified_gmt":"2021-04-10T05:36:48","slug":"quadro-rw-ravvedimento-entro-il-10-marzo-monitoraggio-fiscale-investimenti-allestero-societa-depositi-conti-correnti-bancari-immobili","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2021\/03\/05\/quadro-rw-ravvedimento-entro-il-10-marzo-monitoraggio-fiscale-investimenti-allestero-societa-depositi-conti-correnti-bancari-immobili\/","title":{"rendered":"Quadro RW &#8211; Ravvedimento entro il 10 marzo &#8211;  monitoraggio fiscale investimenti all\u2019estero: societ\u00e0 , depositi, conti correnti bancari, immobili"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_2843\" aria-describedby=\"caption-attachment-2843\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Quadro-RW-Ravvedimento-entro-il-10-marzo-monitoraggio-fiscale-investimenti-all\u2019estero-societ\u00e0-depositi-conti-correnti-bancari-immobili.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-2843 size-medium\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Quadro-RW-Ravvedimento-entro-il-10-marzo-monitoraggio-fiscale-investimenti-all\u2019estero-societ\u00e0-depositi-conti-correnti-bancari-immobili-300x162.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"162\" srcset=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Quadro-RW-Ravvedimento-entro-il-10-marzo-monitoraggio-fiscale-investimenti-all\u2019estero-societ\u00e0-depositi-conti-correnti-bancari-immobili-300x162.jpg 300w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Quadro-RW-Ravvedimento-entro-il-10-marzo-monitoraggio-fiscale-investimenti-all\u2019estero-societ\u00e0-depositi-conti-correnti-bancari-immobili.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2843\" class=\"wp-caption-text\">Quadro RW &#8211; Ravvedimento entro il 10 marzo &#8211; monitoraggio fiscale investimenti all\u2019estero societ\u00e0 , depositi, conti correnti bancari, immobili<\/figcaption><\/figure>\n<p>L<b>\u2018<\/b><strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={6FB991EC-F66F-4101-89C8-F22C869BC575}&amp;codiceOrdinamento=200000400000000&amp;articolo=Articolo%204\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 4, comma 1, dl 167\/1990<\/a><\/strong>, ha posto l\u2019<strong>obbligo per i residenti in Italia che<\/strong>, nel periodo d\u2019imposta,\u00a0<strong>detengono investimenti all\u2019estero ovvero attivit\u00e0\u2019 estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW)<\/strong>.<\/p>\n<p>Il contribuente dovr\u00e0 compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE.<\/p>\n<p style=\"background: white;\">Se il <strong>contribuente non \u00e8 tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi<\/strong> deve <strong>presentare la dichiarazione con il solo frontespizio unitamente al quadro RW<\/strong>.<\/p>\n<p>Ai sensi dell<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={6FB991EC-F66F-4101-89C8-F22C869BC575}&amp;codiceOrdinamento=200000500000000&amp;articolo=Articolo%205\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>\u2019articolo 5, comma 2, del\u00a0D.L. 167\/1990<\/strong><\/a><b>\u00a0la violazione dell\u2019obbligo di dichiarazione di investimenti all\u2019estero ovvero attivit\u00e0\u00a0estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e\u2019 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell\u2019ammontare degli importi non dichiarati.\u00a0<\/b><\/p>\n<p>La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all\u2019estero ovvero di attivit\u00e0 estere di natura finanziaria negli\u00a0<strong>Stati o territori a regime fiscale privilegiato<\/strong>\u00a0di cui al\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id={88894FCE-AB90-4501-97A3-AEE29BA6C163}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999\u00a0<\/a><\/strong>(individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id={3D3F7236-6EC5-4B38-A428-194B79C86660}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze 21 novembre 2001<\/a><\/strong>\u00a0(individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all\u2019art. 127 -bis, comma 4, (<em>Soppresso da: Decreto legislativo del 12\/12\/2003 n. 344 Articolo 1)\u00a0<\/em>del testo unico delle imposte sui redditi (cd. \u201cblack list\u201d)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e\u2019 punita con la\u00a0<strong>sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell\u2019ammontare degli importi non dichiarati<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Quindi, qualora le attivit\u00e0 estere di natura finanziaria siano detenute in \u201cparadisi fiscali\u201d, la sanzione \u00e8 raddoppiata rispetto ai valori ordinari.<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={6FB991EC-F66F-4101-89C8-F22C869BC575}&amp;codiceOrdinamento=200000500000000&amp;articolo=Articolo%205\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>ultimo periodo del secondo comma <\/strong>dell&#8217;<strong>articolo 5, comma 2, del\u00a0D.L. 167\/1990<\/strong><\/a> stabilisce che\u00a0nel caso in cui la dichiarazione prevista dall\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={6FB991EC-F66F-4101-89C8-F22C869BC575}&amp;codiceOrdinamento=200000400000000&amp;articolo=Articolo%204\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 4, comma 1, dl 167\/1990<\/a><\/strong>, sia <u><strong>presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258<\/strong><\/u>.<\/p>\n<p style=\"background: white;\">Quindi, <strong>ove il quadro RW sia presentato entro 90 giorni dal termine<\/strong>, si applica la sanzione fissa di <b>258 euro<\/b>, essendo<strong> irrilevante che i possedimenti esteri si trovino o meno in \u201cparadisi fiscali\u201d<\/strong>. Ad uguali conclusioni si deve pervenire per il modulo RW infedele ma integrato nei novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate con la <strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getContent.do?id=%7B8A17686E-8842-49A3-9994-FD08E5AD9783%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Circolare n. 38\/E\/2013<\/a><\/strong>\u00a0ha chiarito che le violazioni riguardanti il\u00a0<strong>quadro RW<\/strong> hanno natura tributaria e per questo motivo, quindi,\u00a0 \u00e8 possibile provvedere alla regolarizzazione mediante lo strumento del <strong>ravvedimento operoso<\/strong>.<\/p>\n<p>Se l\u2019omessa o infedele presentazione del quadro RW viene sanata nei <strong>novanta giorni<\/strong>, la <strong>riduzione da ravvedimento operoso si computa su 258 euro<\/strong> (\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2957151\/Risoluzione+n.+82+del+24122020.pdf\/e20dfa6e-4008-51f9-0e45-c61b5783aa1d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ris. Agenzia delle Entrate 24 dicembre 2020 n. 82<\/a><\/strong>).<\/p>\n<p>Il <strong>quadro RW<\/strong>, non essendo tecnicamente una dichiarazione autonoma, bens\u00ec\u00a0 <strong>parte integrante della\u00a0dichiarazione dei redditi ne\u00a0segue il regime normativo. <\/strong>Ne consegue che,\u00a0<strong>se, decorsi i 90 giorni, la dichiarazione dei redditi non \u00e8 stata ravveduta, anche il quadro RW non sarebbe pi\u00f9 ravvedibile<\/strong>,<strong> nonostante si tratti di contribuente non tenuto alla presentazione della dichiarazione, che, per questo motivo, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione con il solo frontespizio unitamente al quadro RW<\/strong>.<\/p>\n<p>Ai sensi dell<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/270670\/Articolo+13+del+decreto+legislativo+18+dicembre+1997+n+472_art_13_dlgs_97_472.pdf\/43ef518d-3495-d26b-e574-188971c5ba1c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>&#8216;art. 13 comma 1 lett.\u00a0<\/strong><\/a><strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/270670\/Articolo+13+del+decreto+legislativo+18+dicembre+1997+n+472_art_13_dlgs_97_472.pdf\/43ef518d-3495-d26b-e574-188971c5ba1c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">a-bis) del DLgs. 472\/97<\/a>\u00a0<\/strong>\u00a0<strong>la sanzione e&#8217; ridotta<\/strong>, sempreche&#8217; la violazione non sia stata gia&#8217; constatata e comunque non siano iniziati<br \/>\naccessi, ispezioni, verifiche o altre attivita&#8217; amministrative di accertamento delle quali l&#8217;autore o i soggetti solidalmente<br \/>\nobbligati, abbiano avuto formale conoscenza,\u00a0<strong>ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell&#8217;omissione o dell&#8217;errore,\u00a0<\/strong><strong>ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l&#8217;omissione o l&#8217;errore e&#8217; stato commesso.<\/strong><\/p>\n<p>Quindi p<strong>er sanare, con ravvedimento entro i 90 giorni, il Quadro RW \u00e8 dovuta una sanzione pari ad un nono di 258 euro (\u20ac 28,67)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"background: white;\">Considerato che<strong> il quadro RW non \u00e8 considerato una \u201cdichiarazione\u201d<\/strong>, ma, come abbiamo visto, una\u00a0<strong>parte integrante della\u00a0dichiarazione dei redditi,\u00a0<\/strong>il ravvedimento entro i 90 giorni rientra nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/270670\/Articolo+13+del+decreto+legislativo+18+dicembre+1997+n+472_art_13_dlgs_97_472.pdf\/43ef518d-3495-d26b-e574-188971c5ba1c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>art. 13 comma 1 lett.\u00a0<\/strong><\/a><strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/270670\/Articolo+13+del+decreto+legislativo+18+dicembre+1997+n+472_art_13_dlgs_97_472.pdf\/43ef518d-3495-d26b-e574-188971c5ba1c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">a-bis del DLgs. 472\/97<\/a>) <\/strong>, con riduzione della sanzione di 258 euro a un nono, sia quando si ravvede il solo quadro RW sia quando si ravvede anche la <b>tardiva presentazione<\/b> della dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<p>Ricordiamo, come su detto che se il <strong>contribuente non \u00e8 tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi<\/strong> deve <strong>presentare la dichiarazione con il solo frontespizio unitamente al quadro RW<\/strong>.<\/p>\n<p>Quindi, come chiarito dalla\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/298073\/Circolare+42E12102016_CIRCOLARE+42_E+DEL+12+OTTOBRE+2016.pdf\/6361ec88-c6c2-eec4-d61c-660b2c70e6f5\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circolare n.\u00a042 del 2016<\/a><\/strong>,\u00a0 la <strong>dichiarazione tardiva<\/strong>, ossia quella presentata<strong> entro novanta giorni<\/strong> dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, rimane soggetta alla <strong>sanzione in misura fissa di 250 euro<\/strong>, di cui all\u2019<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/270670\/Decreto+legislativo+18+dicembre+1997+n+471_Decreto+legislativo+del+18_12_1997+n.+471.pdf\/441bd764-7997-5332-e3b0-994356c07d5d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997<\/strong><\/a>,<strong>\u00a0ridotta<\/strong>, in sede di ravvedimento operoso, <strong>a 1\/10<\/strong>, ai sensi\u00a0dell<strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/270670\/Articolo+13+del+decreto+legislativo+18+dicembre+1997+n+472_art_13_dlgs_97_472.pdf\/43ef518d-3495-d26b-e574-188971c5ba1c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">&#8216;art. 13 comma 1 lett.\u00a0C) del DLgs. 472\/97<\/a>\u00a0(\u20ac 25,00).<\/strong><\/p>\n<p>In caso di <strong>infedele dichiarazione<\/strong> <strong>250 euro<\/strong>\u00a0(<strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/270670\/Decreto+legislativo+18+dicembre+1997+n+471_Decreto+legislativo+del+18_12_1997+n.+471.pdf\/441bd764-7997-5332-e3b0-994356c07d5d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 8, c. 1, D.Lgs. 471\/97<\/a><\/strong>), ridotta ad <strong>1\/9<\/strong> ai sensi dell<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/270670\/Articolo+13+del+decreto+legislativo+18+dicembre+1997+n+472_art_13_dlgs_97_472.pdf\/43ef518d-3495-d26b-e574-188971c5ba1c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>&#8216;art. 13 comma 1 lett.\u00a0<\/strong><\/a><strong><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/270670\/Articolo+13+del+decreto+legislativo+18+dicembre+1997+n+472_art_13_dlgs_97_472.pdf\/43ef518d-3495-d26b-e574-188971c5ba1c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">a-bis) del DLgs. 472\/97<\/a> (\u20ac 27,78).<\/strong><\/p>\n<p>Ora, tenendo conto che l&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={4299CE77-69E7-4CAD-B612-DA462EF57F31}&amp;codiceOrdinamento=200000300000000&amp;articolo=Articolo%203\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art.3 del DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020 , n. 157<\/a><\/strong> (il c.d. ristori quater) <strong>ha\u00a0 prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi <\/strong>e Irap\u00a0\u00a0in scadenza il 30 novembre 2020, <strong>il termine dei 90 giorni per il ravvedimento operoso scade il 10 marzo 2021.<\/strong><\/p>\n<p>Quindi, chi volesse avvalersi del <strong>ravvedimento operoso per il Quadro RW per la Dichiarazione 2020, redditi 2019, entro il 10 marzo 2021<\/strong> dovrebbe:<\/p>\n<ol>\n<li>sanare la violazione dichiarativa, presentando o integrando il modello REDDITI 2020;<\/li>\n<li>presentare o integrare correttamente il quadro RW;<\/li>\n<li>pagare le <strong>sanzioni ridotte<\/strong> relative alla tardiva dichiarazione (25 euro) o alla dichiarazione infedele (27,78 euro);<\/li>\n<li>pagare le sanzioni ridotte pari a 28,67 euro per il quadro RW;<\/li>\n<li>sanare gli eventuali <strong>tardivi versamenti<\/strong> delle imposte che emergono dalla dichiarazione, a titolo di saldo e di acconto<\/li>\n<li>\u00a0sanare gli omessi versamenti dell\u2019IVIE e dell\u2019IVAFE (<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2957151\/Risoluzione+n.+82+del+24122020.pdf\/e20dfa6e-4008-51f9-0e45-c61b5783aa1d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ris. Agenzia delle Entrate 24 dicembre 2020 n. 82<\/a>).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Di seguito riportiamo un estratto delle istruzioni ministeriali per la compilazione al quadro RW<\/strong><\/p>\n<p>QUADRO RW \u2013 Investimenti e attivit\u00e0 finanziarie all\u2019estero, monitoraggio \u2013 IVIE\/IVAFE<\/p>\n<p><strong>Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all\u2019estero e attivit\u00e0 estere di natura finanziaria a titolo di propriet\u00e0 o di altro diritto reale<\/strong> indipendentemente dalle modalit\u00e0 della loro acquisizione e,<strong> in ogni caso, ai fini dell\u2019<a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/category\/fiscale\/ivie-imposta-sul-valore-degli-immobili-situati-allestero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Imposta sul valore degli immobili all\u2019estero (IVIE)<\/a><\/strong>\u00a0e dell\u2019<strong><a href=\"http:\/\/www.mrcaporale.it\/dir\/index.php\/category\/ivafe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all\u2019estero (IVAFE)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di monitoraggio non sussiste per i<strong> depositi<\/strong> e <strong>conti correnti<\/strong> <strong>bancari<\/strong> costituiti all\u2019estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d\u2019imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 de l2014); resta fermo l\u2019obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l\u2019IVAFE.<\/p>\n<p>Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attivit\u00e0 detenute all\u2019estero nel periodo d\u2019imposta;<br \/>\nquesto obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d\u2019imposta ha totalmente disinvestito.<\/p>\n<p>Il quadro RW non va compilato per le attivit\u00e0 finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivit\u00e0 e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.L\u2019obbligo di monitoraggio non sussiste, inoltre per:<\/p>\n<p>a) le persone fisiche che prestano lavoro all\u2019estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all\u2019estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l\u2019Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;<br \/>\nb) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attivit\u00e0 lavorativa in via continuativa all\u2019estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attivit\u00e0 estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\nTale esonero viene riconosciuto solo qualora l\u2019attivit\u00e0 lavorativa all\u2019estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall\u2019interruzione del rapporto di lavoro all\u2019estero, il lavoratore non detenga pi\u00f9 le attivit\u00e0 all\u2019estero.<br \/>\nDiversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attivit\u00e0 in Italia o dismesso le stesse, \u00e8 tenuto ad indicare tutte le attivit\u00e0 detenute all\u2019estero durante l\u2019intero periodo d\u2019imposta. Qualora il contribuente \u00e8 esonerato dal monitoraggio, \u00e8 in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l\u2019indicazione de i redditi derivanti dalle attivit\u00e0 estere di natura finanziaria o patrimoniale nonch\u00e9 del presente quadro per il calcolo dell\u2019IVIE e dell\u2019IVAFE.<\/p>\n<p>Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l\u2019obbligo di compilazione del quadro RW \u00e8 a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all\u2019intero valore delle attivit\u00e0 e con l\u2019indicazione della percentuale di possesso.<br \/>\nQualora sul bene sussistano pi\u00f9 diritti reali, ad esempio, nuda propriet\u00e0 e usufrutto, sono tenuti all\u2019effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda propriet\u00e0 in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilit\u00e0 di generare redditi di fonte estera. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attivit\u00e0 detenute all\u2019estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilit\u00e0 o la possibilit\u00e0 di movimentazione. Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero \u00e8 tenuto alla compilazione del quadro RW,\u00a0 salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell\u2019intestatario, come nel caso di amministratori di societ\u00e0. L\u2019obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attivit\u00e0 estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilit\u00e0 di attivit\u00e0 finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).<br \/>\nIn particolare, devono essere indicati gli investimenti all\u2019estero e le attivit\u00e0 estere di natura finanziaria nonch\u00e9 gli investimenti in Italia e le attivit\u00e0 finanziarie italiane, detenuti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.<br \/>\nInoltre, sono tenute all\u2019obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivit\u00e0 estere di natura finanziaria, siano \u201c<strong>titolari effettivi<\/strong>\u201d secondo quanto previsto dall\u2019art. 1, comma 2, lettera pp), e dall\u2019art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.<\/p>\n<p>Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all\u2019estero o attivit\u00e0 estere di natura finanziaria, \u00e8 tenuto ad indicarne il valore nel presente quadro, nonch\u00e9 la quota di possesso espressa in percentuale.<\/p>\n<p><strong>In caso di partecipazione in societ\u00e0 di capitali che detengono partecipazioni in societ\u00e0 residenti in un Paese collaborativo, il contribuente che riveste lo status di \u201ctitolare effettivo\u201d come definito dalla normativa antiriciclaggio deve indicare nel presente quadro il valore della partecipazione nella societ\u00e0 estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonch\u00e9 il codice fiscale o identificativo della societ\u00e0 estera.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In caso di partecipazioni in societ\u00e0 residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all\u2019estero dalla societ\u00e0 e delle attivit\u00e0 estere di natura finanziaria intestati alla societ\u00e0, nonch\u00e9 la percentuale di partecipazione posseduta nella societ\u00e0 stessa<\/strong>. In tal modo, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarit\u00e0 dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti\u201ccontrollati\u201d situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza \u201ctitolare effettivo\u201d.<br \/>\nTale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una societ\u00e0 localizzata nei suddetti Paesi e semprech\u00e9 risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo dichiarativo in capo al \u201ctitolare effettivo\u201d sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in societ\u00e0 di diritto estero e non riguarda, invece, anche l\u2019ipotesi di partecipazioni dirette in una o pi\u00f9 societ\u00e0 residenti che effettuano investimenti all\u2019estero.<\/p>\n<p>Rilevano, invece, le partecipazioni in societ\u00e0 residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in societ\u00e0 estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di \u201ctitolare effettivo\u201d di investimenti esteri o di attivit\u00e0 estere di natura finanziaria. In quest\u2019ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella societ\u00e0 estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell\u2019effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.<\/p>\n<p>Le partecipazioni in societ\u00e0 estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel presente quadro indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto \u00e8 escluso in tal caso il verificarsi dello status di \u201ctitolare effettivo\u201d.<\/p>\n<p>Se il contribuente \u00e8 \u201ctitolare effettivo\u201d di attivit\u00e0 estere per il tramite di entit\u00e0 giuridiche, diverse dalle societ\u00e0, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente \u00e8 tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all\u2019estero dall\u2019entit\u00e0 e delle attivit\u00e0 estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonch\u00e9 la percentuale di patrimonio nell\u2019entit\u00e0 stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attivit\u00e0 estere detenuti da entit\u00e0 ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entit\u00e0 ed istituti giuridici esteri,indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.<\/p>\n<p>GLI INVESTIMENTI<\/p>\n<p>Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all\u2019estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.<br \/>\nQueste attivit\u00e0 vanno sempre indicate nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d\u2019imposta.<br \/>\nA titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all\u2019estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda propriet\u00e0) o quote di essi (ad esempio, compropriet\u00e0 o multipropriet\u00e0), gli oggetti preziosi e le opere d\u2019arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e\/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonch\u00e9 quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 patrimoniali detenute all\u2019estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.<\/p>\n<p>Vanno altres\u00ec indicate le attivit\u00e0 patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonch\u00e9 identit\u00e0 giuridiche italiane o estere, diverse dalle societ\u00e0, qualora il contribuente risulti essere \u201ctitolare effettivo\u201d.<\/p>\n<p>Sono considerati \u201cdetenuti all\u2019estero\u201d, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all\u2019estero.<\/p>\n<p>LE ATTIVIT\u00c0 ESTERE DI NATURA FINANZIARIA<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 estere di natura finanziaria sono quelle attivit\u00e0 da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.<br \/>\nQueste attivit\u00e0 vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per s\u00e9 produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.<\/p>\n<p>A titolo esemplificativo, devono essere indicate:<\/p>\n<p>\u2022 attivit\u00e0 i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti:<br \/>\n\u2022 le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all\u2019estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all\u2019estero indipendentemente dalle modalit\u00e0 di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);<br \/>\n\u2022 contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;<br \/>\n\u2022 contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi detenuti all\u2019estero;<br \/>\n\u2022 diritti all\u2019acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;<br \/>\n\u2022 forme di previdenza complementare organizzate o gestite da societ\u00e0 ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;<br \/>\n\u2022 le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione semprech\u00e9 la compagnia estera non abbia optato per l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva e dell\u2019imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l\u2019incarico di regolare tutti i flussi connessi con l\u2019investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;<br \/>\n\u2022 le attivit\u00e0 finanziarie italiane comunque detenute all\u2019estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti,sia in cassette di sicurezza;<br \/>\n\u2022 le attivit\u00e0 e gli investimenti detenuti all\u2019estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonch\u00e9 in entit\u00e0 giuridiche italiane o estere, diverse dalle societ\u00e0, qualora il contribuente risulti essere \u201ctitolare effettivo\u201d;<br \/>\n\u2022 le attivit\u00e0 finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti; i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilit\u00e0 di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della societ\u00e0 estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle societ\u00e0 controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d\u2019imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l\u2019assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finch\u00e9 non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine,mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.<br \/>\nSi precisa che le attivit\u00e0 finanziarie detenute all\u2019estero vanno indicate nel presente quadro anche se immesse in cassette di sicurezza.<\/p>\n<p>MODALIT\u00c0 DICHIARATIVE<\/p>\n<p>Il contribuente dovr\u00e0 compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE.<\/p>\n<p>Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovr\u00e0 compilare le caselle utili alla liquidazione dell\u2019IVIE ovvero dell\u2019IVAFE, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 20.<\/p>\n<p>Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attivit\u00e0 finanziarie e investimenti all\u2019estero detenuti nel periodo d\u2019imposta, occorre compilare il quadro anche se l\u2019investimento non \u00e8 pi\u00f9 posseduto al termine del periodo d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia emanato ai fini dell\u2019individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.<\/p>\n<p><strong>Se il contribuente \u00e8 obbligato alla presentazione del modello REDDITI Persone fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.<\/strong><\/p>\n<p>Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalit\u00e0 e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un \u201cquadro aggiuntivo\u201d al modello 730).<\/p>\n<p>Gli obblighi d\u2019indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all\u2019estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d\u2019imposta, fatti salvi i versamenti relativi all\u2019Imposta sul valore degli immobili situati all\u2019estero (art. 7 quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).<\/p>\n<p>Ai soli fini della corretta determinazione dell\u2019IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l\u2019indicazione di tutti gli immobili situati all\u2019estero compresi quelli non variati.<\/p>\n<p>VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVIT\u00c0 DI NATURA FINANZIARIA<\/p>\n<p>Per l\u2019individuazione del valore degli immobili situati all\u2019estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell\u2019IVIE,\u00a0 anche se non dovuta.<br \/>\nPertanto, il valore dell\u2019immobile \u00e8 costituito dal costo risultante dall\u2019atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l\u2019acquisto di diritti reali diversi dalla propriet\u00e0 e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell\u2019anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui \u00e8 situato l\u2019immobile.<\/p>\n<p>Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore \u00e8 quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell\u2019atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalit\u00e0 analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.<\/p>\n<p>Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all\u2019Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore \u00e8 quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall\u2019atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui \u00e8 situato l\u2019immobile.<\/p>\n<p>Per le altre attivit\u00e0 patrimoniali detenute all\u2019estero, diverse dagli immobili, per le quali non \u00e8 dovuta l\u2019IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all\u2019inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).<\/p>\n<p>Per l\u2019individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell\u2019IVAFE.<\/p>\n<p>Pertanto, il valore \u00e8 pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.<\/p>\n<p>Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.<\/p>\n<p>Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari \u00e8 detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato \u00e8 il cosiddetto \u201cL.I.F.O.\u201d e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data pi\u00f9 recente.<\/p>\n<p>Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna societ\u00e0 o entit\u00e0 giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziarie patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Il prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta all\u2019amministrazione finanziaria.<\/p>\n<p>In presenza di pi\u00f9 operazioni della stessa natura, il contribuente pu\u00f2 aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cio\u00e8, dai medesimi codici \u201cinvestimento\u201d e \u201cStato Estero\u201d.<\/p>\n<p>In tal caso il contribuente indicher\u00e0 nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonch\u00e9 l\u2019IVAFE complessiva dovuta.<\/p>\n<p>Per le attivit\u00e0 finanziarie si precisa che l\u2019importo da indicare nel quadro \u00e8 prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall\u2019istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2018articolo 4, comma 1, dl 167\/1990, ha posto l\u2019obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d\u2019imposta,\u00a0detengono investimenti all\u2019estero ovvero attivit\u00e0\u2019 estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW). 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