{"id":17543,"date":"2025-03-18T08:26:27","date_gmt":"2025-03-18T08:26:27","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?p=17543"},"modified":"2025-03-18T08:39:48","modified_gmt":"2025-03-18T08:39:48","slug":"bulgaria-legge-sulle-cooperative","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/03\/18\/bulgaria-legge-sulle-cooperative\/","title":{"rendered":"Bulgaria &#8211; Legge sulle Cooperative"},"content":{"rendered":"<div id=\"DocumentTitle\" class=\"TitleDocument\">\n<p>Bulgaria<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2134696966\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sulle Cooperative (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041a\u041e\u041e\u041f\u0415\u0420\u0410\u0426\u0418\u0418\u0422\u0415)<\/a><\/p>\n<p>113 del 28 dicembre 1999. , modificare. SG. NO. 92 del 10 novembre 2000. , modificare. SG. NO. 98 del 16 novembre 2001. , modificare. SG. NO. 13 dell&#8217;11 febbraio 2003 , modificare. SG. NO. 102 del 20 dicembre 2005. , modificare. SG. NO. 105 del 29 dicembre 2005. , modificare. SG. NO. 33 del 21 aprile 2006. , modificare. SG. NO. 34 del 25 aprile 2006. , modificare. SG. NO. 105 del 22 dicembre 2006. , modificare. SG. NO. 41 del 22 maggio 2007. , modificare. SG. NO. 104 dell&#8217;11 dicembre 2007. , modificare. SG. NO. 43 del 29 aprile 2008. , modificare. SG. NO. 91 del 14 novembre 2017. , aggiungere. SG. NO. 27 del 27 marzo 2018 , modificare. SG. NO. 42 del 22 maggio 2018.<\/p>\n<p>Capitolo uno.<br \/>\nDISPOSIZIONI GENERALI<\/p>\n<p>Definizione<\/p>\n<p><strong>Art. 1.<\/strong> (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) La cooperativa \u00e8 un&#8217;associazione di persone fisiche con capitale variabile e un numero variabile di soci che, attraverso l&#8217;assistenza reciproca e la cooperazione, svolgono attivit\u00e0 commerciali per soddisfare i propri interessi economici, sociali e culturali. La cooperativa \u00e8 una persona giuridica.<\/p>\n<p>Sostegno e incoraggiamento dello Stato<\/p>\n<p><strong>Art. 1a.<\/strong> (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 13 del 2003) Lo Stato pu\u00f2 sostenere e incoraggiare le cooperative nelle loro attivit\u00e0 alle condizioni e secondo la procedura specificate nelle leggi speciali pertinenti.<\/p>\n<p>Capitolo due.<br \/>\nCOOPERAZIONI<\/p>\n<p>Sezione I.<br \/>\nIstituzione<\/p>\n<p>Ordine di stabilimento<\/p>\n<p><strong>Art. 2.<\/strong> (1) (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Una cooperativa pu\u00f2 essere costituita da almeno sette persone giuridiche capaci che prendono una decisione in un&#8217;assemblea costituente. L&#8217;assemblea costituente adotta lo statuto ed elegge il presidente della cooperativa, un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza.<\/p>\n<p>(2) (Abrogato &#8211; SG, n. 13 del 2003).<\/p>\n<p>(3) L&#8217;atto costitutivo della cooperativa regola:<\/p>\n<ol>\n<li>la denominazione, la sede legale, l&#8217;indirizzo della direzione e l&#8217;oggetto dell&#8217;attivit\u00e0;<\/li>\n<li>le condizioni per l&#8217;accettazione dei soci, i loro diritti e obblighi;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) gli organi della cooperativa e i loro diritti e obblighi;<\/li>\n<li>l&#8217;ordine delle decisioni;<\/li>\n<li>l&#8217;ammontare dei conferimenti iniziali e azionari;<\/li>\n<\/ol>\n<p>5a. (nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003, integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007, modificato &#8211; SG, n. 43 del 2008) la procedura per la concessione di terreni agricoli per la coltivazione e di terreni del fondo forestale per l&#8217;uso dopo il coordinamento con la forestale statale competente;<\/p>\n<ol>\n<li>l&#8217;ordine di distribuzione degli utili e delle perdite;<\/li>\n<li>le tipologie di fondi e dividendi e il metodo di determinazione del loro importo;<\/li>\n<li>la procedura per la dismissione dei beni della cooperativa;<\/li>\n<li>i motivi e la procedura per la cessazione dell&#8217;iscrizione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(4) Lo statuto pu\u00f2 regolare i rapporti di lavoro e assicurativi tra le cooperative socie e la cooperativa in conformit\u00e0 alla legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.<\/p>\n<p>(5) La legge pu\u00f2 disciplinare anche altre materie, nella misura in cui non siano regolate dalla legge.<\/p>\n<p>(6) Il verbale dell&#8217;assemblea costitutiva della cooperativa e lo statuto devono essere firmati dai fondatori.<\/p>\n<p>Registrazione<\/p>\n<p><strong>Art. 3.<\/strong> (1) (Modificato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La cooperativa viene iscritta nel <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/produkti-s-abonament\/47-siela-info.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">registro delle imprese<\/a> su richiesta del consiglio di amministrazione, alla quale devono essere allegati:<\/p>\n<ol>\n<li>copie del verbale dell&#8217;assemblea costitutiva e dello statuto;<\/li>\n<li>esemplari autenticati delle firme delle persone che rappresentano la cooperativa;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) dichiarazioni del presidente della cooperativa e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo che non sono privati del diritto di ricoprire una posizione dirigenziale, di rendicontazione o di responsabilit\u00e0 materiale, nonch\u00e9 che non sono sposati tra loro o imparentati in linea retta e non sono fratelli e sorelle;<\/li>\n<li>(integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) certificato del casellario giudiziale del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) I dati di cui all&#8217;art. 2, comma 2. 3, articolo 1 e 3 (solo le autorit\u00e0), nonch\u00e9:<\/p>\n<ol>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) il nome e il numero uniforme di registrazione civile del presidente della cooperativa;<\/li>\n<li>l&#8217;ammontare della responsabilit\u00e0 dei soci della cooperativa oltre i loro conferimenti azionari, quando tale responsabilit\u00e0 \u00e8 prevista dallo statuto;<\/li>\n<li>(nuovo &#8211; SG, n. 27 del 2018) i dati identificativi dei titolari effettivi e i dati delle persone giuridiche o delle altre persone giuridiche attraverso le quali viene esercitato direttamente o indirettamente il controllo, in conformit\u00e0 con i requisiti della Legge sulle misure antiriciclaggio .<\/li>\n<\/ol>\n<p>(3) (Modificato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) In caso di fusione o acquisizione di cooperative, la nuova cooperativa o le modifiche di cui all&#8217;art. 37, comma. 1 verr\u00e0 iscritto nel <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/produkti-s-abonament\/47-siela-info.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">registro delle imprese<\/a> dietro presentazione della relativa autorizzazione rilasciata dalla Commissione per la tutela della concorrenza, quando il suo rilascio \u00e8 obbligatorio, ai sensi della Legge sulla tutela della concorrenza .<\/p>\n<p>(4) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa \u00e8 tenuto a chiedere l&#8217;iscrizione nel registro delle modifiche delle circostanze soggette a iscrizione, entro 14 giorni dalla decisione dell&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>Evento<\/p>\n<p><strong>Art. 4.<\/strong> (Modificato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La cooperativa nasce dal giorno dell&#8217;iscrizione nel <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/produkti-s-abonament\/47-siela-info.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">registro commerciale<\/a> .<\/p>\n<p><strong>Art. 5.<\/strong> La cooperativa che non inizia l&#8217;attivit\u00e0 entro un anno dalla sua registrazione viene sciolta o cancellata, se non ha patrimonio, dal tribunale su richiesta del pubblico ministero.<\/p>\n<p>Azioni fino al verificarsi<\/p>\n<p><strong>Art. 6.<\/strong> Gli atti compiuti in nome della cooperativa fino al giorno della sua costituzione fanno sorgere diritti e obblighi per la stessa se sono compiuti dai fondatori o da persone da loro autorizzate. Se la cooperativa non \u00e8 registrata, i fondatori rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte.<\/p>\n<p>Sezione II.<br \/>\nAppartenenza, diritti e obblighi<\/p>\n<p>Iscrizione<\/p>\n<p><strong>Art. 7.<\/strong> (1) Possono aderire alla cooperativa le persone fisiche che abbiano compiuto 16 anni, non siano sottoposte a tutela legale completa e concordino con i suoi statuti. I minorenni e le persone sottoposte a tutela limitata possono diventare membri di una cooperativa previo consenso scritto di un genitore o di un tutore.<\/p>\n<p>(2) Una persona pu\u00f2 essere socio di pi\u00f9 cooperative.<\/p>\n<p>Accettazione di nuovi membri<\/p>\n<p><strong>Art. 8.<\/strong> (1) Un nuovo membro di una cooperativa \u00e8 ammesso su domanda scritta della persona con decisione del consiglio di amministrazione. La domanda viene esaminata nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla sua ricezione. In via eccezionale, la delibera potr\u00e0 essere esaminata anche nella seconda seduta, qualora la prima seduta abbia avuto luogo prima che siano trascorsi 14 giorni dal suo ricevimento.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) L&#8217;adesione alla cooperativa nasce dalla decisione del consiglio di amministrazione. \u00c8 soggetto all&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea generale e viene esaminato nella riunione successiva come primo punto all&#8217;ordine del giorno. Un candidato a membro non ha diritto di voto. Se la decisione non viene approvata, la qualit\u00e0 di socio decade a partire dal giorno della decisione dell&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(3) L&#8217;annullamento del rifiuto del consiglio di amministrazione di accettare un nuovo membro pu\u00f2 essere richiesto dall&#8217;assemblea generale entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di revoca del rifiuto, il candidato si considera accettato a partire dal giorno della decisione dell&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(4) (Modificato e integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Quando il termine di cui al comma 1. 3 o se il rifiuto \u00e8 confermato dall&#8217;assemblea generale, una nuova domanda di adesione pu\u00f2 essere presentata al pi\u00f9 presto dopo 6 mesi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1. 3, rispettivamente a partire dalla data di tenuta dell&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(5) (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) I soci ammessi devono essere iscritti nel libro dei soci della cooperativa, che deve contenere il nome e l&#8217;indirizzo del socio, le date di origine e di cessazione della sua appartenenza, i motivi della cessazione, nonch\u00e9 il tipo e l&#8217;importo dei contributi e la data del loro pagamento.<\/p>\n<p>Diritti dei membri<\/p>\n<p><strong>Art. 9.<\/strong> (1) Il socio della cooperativa ha diritto:<\/p>\n<ol>\n<li>partecipare e trarre beneficio dalle sue attivit\u00e0;<\/li>\n<li>partecipare e votare all&#8217;assemblea generale della cooperativa personalmente o tramite persona da lui delegata;<\/li>\n<li>(integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) essere eletti nei suoi organi e negli organi delle unioni cooperative;<\/li>\n<li>(integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) chiedere ai propri organi informazioni sull&#8217;attuazione delle decisioni adottate e chiedere informazioni su questioni che riguardano i suoi interessi, nonch\u00e9 gli interessi della cooperativa;<\/li>\n<li>chiedere l&#8217;annullamento delle decisioni e degli atti illegittimi, incostituzionali e scorretti dei suoi organi;<\/li>\n<li>ricevere dividendi;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) di ricevere la propria quota di contribuzione al momento della cessazione della qualit\u00e0 di socio ai sensi dell&#8217;art. 14 ;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) dell&#8217;assicurazione sociale e sanitaria secondo una legge separata;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) accesso per le consultazioni al libro di registrazione delle cooperative.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Una cooperativa il cui oggetto di attivit\u00e0 \u00e8 la produzione di beni e la fornitura di servizi pu\u00f2 fornire lavoro a un socio della cooperativa nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro con la cooperativa.<\/p>\n<p>(3) (Nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003, integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Un membro della cooperativa che ha messo a disposizione un terreno agricolo e\/o forestale per l&#8217;uso mediante contratto:<\/p>\n<ol>\n<li>mantiene la propriet\u00e0 del terreno entro i confini reali;<\/li>\n<li>riceve una rendita;<\/li>\n<li>riceve una parte del canone in natura come prodotto agricolo, se ci\u00f2 \u00e8 previsto nel contratto con la cooperativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Obblighi dei soci<\/p>\n<p><strong>Art. 10.<\/strong> (1) (Modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Il socio della cooperativa \u00e8 tenuto a:<\/p>\n<ol>\n<li>rispetta lo statuto della cooperativa;<\/li>\n<li>d\u00e0 esecuzione alle deliberazioni degli organi della cooperativa;<\/li>\n<li>effettua le azioni e gli altri conferimenti previsti dallo statuto;<\/li>\n<li>contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(2) I minorenni e i soci della cooperativa sottoposti a tutela limitata devono effettuare i contributi stabiliti dallo statuto con il consenso di un genitore o di un tutore.<\/p>\n<p>Disciplina<\/p>\n<p><strong>Art. 11.<\/strong> (1) Pu\u00f2 essere emesso un avviso e un avvertimento di esclusione in caso di inadempimento degli obblighi del socio della cooperativa.<\/p>\n<p>(2) La comunicazione e l&#8217;ammonizione per l&#8217;esclusione sono effettuate dal consiglio di amministrazione secondo le modalit\u00e0 previste dallo statuto della cooperativa.<\/p>\n<p>Cessazione dell&#8217;iscrizione<\/p>\n<p><strong>Art. 12.<\/strong> (1) La qualit\u00e0 di socio della cooperativa cessa nei casi di:<\/p>\n<ol>\n<li>uscita dalla cooperativa;<\/li>\n<li>spegnimento;<\/li>\n<li>morte.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(2) La qualit\u00e0 di socio si perde anche con la cessazione della cooperativa, salvo i casi di riorganizzazione.<\/p>\n<p>(3) (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) L&#8217;uscita dalla cooperativa deve essere effettuata con un preavviso scritto di un mese al consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto.<\/p>\n<p>Escludendo i membri<\/p>\n<p><strong>Art. 13.<\/strong> (1) Il socio della cooperativa pu\u00f2 essere escluso dall&#8217;assemblea generale quando viola la legge, lo statuto o le decisioni dei suoi organi.<\/p>\n<p>(2) Fino alla convocazione dell&#8217;assemblea generale, il consiglio di amministrazione della cooperativa pu\u00f2 revocare un socio alle condizioni e secondo la procedura specificate nello statuto della cooperativa. Il socio della cooperativa viene invitato per iscritto a presenziare alle decisioni.<\/p>\n<p>(3) (Nuovo &#8211; SG, n. 41 del 2007) L&#8217;assemblea generale esamina come primo punto all&#8217;ordine del giorno la decisione del consiglio di amministrazione di escludere una cooperativa socia. La persona proposta per l&#8217;esclusione pu\u00f2 fornire spiegazioni scritte o orali all&#8217;assemblea generale. Non ha votato nella decisione di espellerlo.<\/p>\n<p>Conseguenze sulla propriet\u00e0<\/p>\n<p><strong>Art. 14.<\/strong> (1) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Gli ex soci della cooperativa o i loro eredi hanno diritto alla quota versata, ai contributi aggiuntivi e mirati, aggiornati secondo la procedura regolamentare stabilita, al dividendo dovuto, nonch\u00e9 ai prestiti concessi alla cooperativa secondo la procedura dell&#8217;art . 31, comma. 6 , compresi gli interessi maturati. I contributi, i dividendi, i prestiti e gli interessi vengono versati agli ex cooperatori o ai loro eredi dopo l&#8217;accettazione del rendiconto finanziario annuale e se hanno saldato tutti i loro obblighi nei confronti della cooperativa. In caso di debiti in essere, \u00e8 possibile effettuare una compensazione con i relativi crediti.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Il termine di prescrizione per la riscossione del conferimento azionario \u00e8 di 5 anni, e per la riscossione del dividendo \u00e8 di 3 anni.<\/p>\n<p>Sezione III.<\/p>\n<p>Organi della cooperativa<\/p>\n<p>Assemblea generale. Composizione e poteri<\/p>\n<p><strong>Art. 15.<\/strong> (1) L&#8217;assemblea generale della cooperativa \u00e8 composta da tutti i suoi soci. Pu\u00f2 essere sostituita da un&#8217;assemblea di delegati eletti secondo la norma di rappresentanza specificata nello statuto, quando la sua composizione sia superiore a 200 membri, e in tal caso il numero dei delegati non pu\u00f2 essere inferiore a 70.<\/p>\n<p>(2) L&#8217;assemblea dei delegati ha tutti i diritti dell&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(3) (Nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) I rappresentanti autorizzati ai sensi del par. 1 eserciteranno il loro mandato fino al giorno dell&#8217;elezione dei delegati per la successiva assemblea ordinaria della cooperativa.<\/p>\n<p>(4) (Precedente paragrafo 3 &#8211; SG, n. 13 del 2003) L&#8217;Assemblea generale:<\/p>\n<ol>\n<li>adotta, modifica ed integra gli statuti;<\/li>\n<li>(integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) determina il numero dei membri dei consigli di amministrazione e di controllo e li elegge e li revoca mediante scrutinio segreto;<\/li>\n<\/ol>\n<p>2a. (nuovo &#8211; SG, numero 13 del 2003) elegge e revoca il presidente della cooperativa;<\/p>\n<p>2b. (nuovo &#8211; SG, numero 13 del 2003) elegge i rappresentanti per l&#8217;assemblea generale dell&#8217;unione cooperativa di cui la cooperativa \u00e8 membro;<\/p>\n<ol>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 98 del 2001, in vigore dal 1.01.2001, modificato &#8211; SG, n. 105 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) nominare un revisore dei conti registrato quando il bilancio annuale della cooperativa \u00e8 soggetto a revisione contabile indipendente ai sensi della legge sulla contabilit\u00e0 ;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) d\u00e0 il consenso alla conclusione di un contratto con i procuratori;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) approva la relazione del consiglio di amministrazione sull&#8217;attivit\u00e0 annuale, adotta il rendiconto finanziario annuale della cooperativa e la relazione di revisione contabile e la distribuzione degli utili dopo aver ascoltato la conclusione del consiglio di controllo;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) approva la relazione del consiglio di controllo;<\/li>\n<li>decide in merito all&#8217;adesione e alla cessazione dell&#8217;adesione alle cooperative e alle societ\u00e0 commerciali;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) approva le linee guida fondamentali per lo sviluppo delle attivit\u00e0 della cooperativa;<\/li>\n<\/ol>\n<p>8a. (nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) determina i fondi per le attivit\u00e0 del consiglio di controllo della cooperativa;<\/p>\n<ol>\n<li>condona gli obblighi pecuniari nei confronti della cooperativa e ne rinvia o riprogramma l&#8217;esecuzione;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) decide in merito all&#8217;acquisizione e alla cessione di beni immobili e dei diritti reali sugli stessi;<\/li>\n<li>approva la decisione del Consiglio di Amministrazione di ammettere nuovi membri;<\/li>\n<li>esclude i membri;<\/li>\n<li>decide di raccogliere contributi monetari aggiuntivi e mirati dai membri;<\/li>\n<li>annulla le decisioni e gli atti degli altri organi della cooperativa che siano in contrasto con la legge o lo statuto o siano errati;<\/li>\n<li>decide a scrutinio segreto sui risultati delle revisioni contabili della cooperativa e ne chiede conto ai colpevoli;<\/li>\n<li>delibera sulla riorganizzazione e sullo scioglimento della cooperativa e sulla sua dichiarazione di liquidazione;<\/li>\n<li>(nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) esonera dalla responsabilit\u00e0 il presidente della cooperativa e i membri del consiglio di amministrazione e di controllo;<\/li>\n<li>(nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) elegge una commissione per le attivit\u00e0 sociali nelle cooperative di lavoro e produzione, che svolge anche le funzioni di comitato (gruppo) sulle condizioni di lavoro; La sua composizione \u00e8 elaborata in conformit\u00e0 alle disposizioni della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro .<\/li>\n<\/ol>\n<p>(5) (Nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) Lo statuto pu\u00f2 anche prevedere l&#8217;elezione da parte dell&#8217;assemblea generale secondo la procedura del comma 1. 4, articolo 2 dei finalisti per ricoprire la composizione del consiglio di amministrazione e controllo della cooperativa.<\/p>\n<p>(6) (Precedente comma 4 &#8211; SG, n. 13 del 2003) L&#8217;assemblea generale discute e delibera su tutti gli argomenti inerenti alla cooperativa e alle sue attivit\u00e0, anche quando la legge o lo statuto non lo prevedano espressamente.<\/p>\n<p>Convocazione<\/p>\n<p><strong>Art. 16.<\/strong> (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) (1) L&#8217;assemblea generale \u00e8 convocata dal consiglio di amministrazione mediante invito scritto, pubblicato secondo le modalit\u00e0 previste dallo statuto, almeno 14 giorni prima della data della sua riunione. L&#8217;invito deve specificare gli argomenti da discutere, nonch\u00e9 il giorno, l&#8217;ora e il luogo in cui si terr\u00e0 la riunione. Non pu\u00f2 prendere decisioni su argomenti non compresi nell&#8217;invito, salvo la convocazione di un&#8217;altra assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione garantisce a tutti i membri dell&#8217;assemblea generale l&#8217;accesso ai materiali oggetto di discussione.<\/p>\n<p>(2) L&#8217;assemblea generale pu\u00f2 prendere decisioni su argomenti non compresi nell&#8217;invito se tutti i soci (delegati) vi partecipano e sono d&#8217;accordo. Tali questioni devono essere inserite nell&#8217;ordine del giorno all&#8217;inizio della riunione.<\/p>\n<p>(3) L&#8217;assemblea generale \u00e8 convocata:<\/p>\n<ol>\n<li>periodicamente &#8211; una volta all&#8217;anno, entro la fine di aprile, momento in cui vengono rendicontate le attivit\u00e0 della cooperativa relative all&#8217;anno precedente;<\/li>\n<li>straordinaria &#8211; su decisione del consiglio di gestione, nonch\u00e9 su richiesta del consiglio di controllo, di un terzo dei soci della cooperativa o dei loro delegati, del presidente della cooperativa o del consiglio di gestione dell&#8217;unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa \u00e8 socia, indirizzata al consiglio di gestione entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(4) Se il consiglio di amministrazione non convoca l&#8217;assemblea generale entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, 3, articolo 2, \u00e8 convocata dal consiglio di controllo, da un terzo dei soci della cooperativa, dal presidente della cooperativa o dal consiglio di gestione dell&#8217;unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa \u00e8 socia.<\/p>\n<p>(5) I rappresentanti delle unioni cooperative possono partecipare all&#8217;assemblea generale con diritto di voto consultivo.<\/p>\n<p>Quorum<\/p>\n<p><strong>Art. 17.<\/strong> (1) (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003, integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) L&#8217;assemblea generale \u00e8 legittima e pu\u00f2 deliberare se sono presenti pi\u00f9 della met\u00e0 dei soci (per delega), e per la modifica o l&#8217;integrazione dello statuto, per la ristrutturazione e la liquidazione della cooperativa, per l&#8217;elezione del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo e per l&#8217;acquisto e la cessione di immobili e diritti reali sugli stessi &#8211; se sono presenti pi\u00f9 di due terzi dei soci (per delega).<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Se non si presenta il numero richiesto di membri, la riunione si tiene un&#8217;ora dopo, indipendentemente dal numero dei presenti.<\/p>\n<p>Il processo decisionale<\/p>\n<p><strong>Art. 18.<\/strong> (1) (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Le decisioni dell&#8217;assemblea generale sono prese a maggioranza di pi\u00f9 della met\u00e0 dei soci o dei delegati presenti ai sensi dell&#8217;art. 17 , salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge o dallo statuto.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Le decisioni di cui all&#8217;art. 15, comma 1. 4, articolo 1, 9, 10, 13 e 16 sono adottate a maggioranza di due terzi dei presenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 .<\/p>\n<p>(3) (Nuovo &#8211; SG, n. 41 del 2007) Quando, in seguito all&#8217;adozione di una decisione ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 1. 4, articolo 2a. Se nessuno dei candidati ha ricevuto la maggioranza richiesta, si terr\u00e0 una nuova elezione tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Nelle nuove elezioni, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti sar\u00e0 considerato presidente.<\/p>\n<p>(4) (Precedente paragrafo 3, modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Il voto nell&#8217;assemblea generale \u00e8 palese. Lo statuto pu\u00f2 prevedere il voto segreto su determinate questioni. L&#8217;Assemblea generale pu\u00f2 decidere di votare su una determinata questione mediante scrutinio segreto.<\/p>\n<p>(5) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, precedente paragrafo 4 &#8211; SG, n. 41 del 2007) Per ogni seduta dell&#8217;assemblea generale deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal verbalizzante. Il presidente della cooperativa \u00e8 responsabile della tenuta periodica del libro dei verbali delle riunioni dell&#8217;assemblea generale. Le decisioni prese devono essere verbalizzate e lette al termine della riunione.<\/p>\n<p>Diritto di voto<\/p>\n<p><strong>Art. 19.<\/strong> (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Indipendentemente dall&#8217;ammontare dei conferimenti azionari, ogni socio ha diritto a un voto. Lo statuto della cooperativa pu\u00f2 prevedere che un socio della cooperativa possa rappresentare fino a tre soci della cooperativa nell&#8217;assemblea generale sulla base di una procura scritta.<\/p>\n<p>Consiglio di amministrazione. Composizione<\/p>\n<p><strong>Art. 20.<\/strong> (1) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione sono eletti tra i soci della cooperativa per un mandato di 4 anni. Lo statuto della cooperativa stabilisce il numero di mandati per i quali un socio pu\u00f2 ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Le persone che: non possono essere elette come presidente e membri del consiglio di amministrazione:<\/p>\n<ol>\n<li>hanno meno di 18 anni e sono sottoposti a tutela;<\/li>\n<li>siano privati del diritto di ricoprire una posizione dirigenziale, di rendicontazione o di responsabilit\u00e0 materiale;<\/li>\n<li>sono coniugati, imparentati o fratelli con un membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza;<\/li>\n<li>(nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) sono stati esclusi dalla composizione del consiglio di amministrazione a causa della sistematica inadempienza nell&#8217;adempimento delle loro funzioni;<\/li>\n<li>(nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) sono sottoposti a procedura concorsuale o sono debitori, commercianti individuali o soci di societ\u00e0 in nome collettivo, i cui diritti non sono stati ripristinati e che sono stati dichiarati falliti;<\/li>\n<li>(nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) sono stati condannati per reati intenzionali di natura generale e non sono stati riabilitati.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(3) (Abrogato &#8211; SG, n. 41 del 2007)<\/p>\n<p>(4) (Modificato e integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) In caso di dimissioni o morte di membri del consiglio di amministrazione, la composizione del consiglio \u00e8 completata dai sostituti eletti, fatti salvi i requisiti del comma 1. 2. I nuovi membri restano in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<p>(5) (Nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003, abrogato &#8211; SG, n. 41 del 2007)<\/p>\n<p>Poteri<\/p>\n<p><strong>Art. 21.<\/strong> (1) Il Consiglio di Amministrazione esegue le decisioni dell&#8217;assemblea generale e dirige l&#8217;attivit\u00e0 della cooperativa. Svolge inoltre altre funzioni definite dalla legge e dallo statuto. Il consiglio di amministrazione riferisce all&#8217;assemblea generale sulle sue attivit\u00e0.<\/p>\n<p>(2) (Abrogato &#8211; SG, n. 13 del 2003, nuovo &#8211; SG, n. 41 del 2007) \u00c8 richiesta una decisione preventiva del consiglio di amministrazione per:<\/p>\n<ol>\n<li>contratto di prestito con terzi e prestazione di garanzie a favore di terzi;<\/li>\n<li>un accordo giudiziale o extragiudiziale mediante il quale vengono riconosciute delle obbligazioni o condonato un debito;<\/li>\n<li>le operazioni di cessione di beni immobilizzati, ad eccezione di quelle di cui all&#8217;art. 15, comma 1. 4, articolo 10 ;<\/li>\n<li>un contratto di locazione di immobili con un valore contabile superiore al 5 per cento del valore contabile complessivo delle attivit\u00e0 fisse al 31 dicembre dell&#8217;anno precedente;<\/li>\n<li>contratti di credito, contratti di attivit\u00e0 congiunta e contratti per l&#8217;assunzione di obbligazioni cambiarie;<\/li>\n<li>costituzione di un pegno sui beni immobili della cooperativa;<\/li>\n<li>altre operazioni di disposizione dei beni della cooperativa, previste dallo statuto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(3) Il Consiglio di Amministrazione pu\u00f2 istituire propri organi &#8211; comitati, consigli e altri &#8211; per supportare le sue attivit\u00e0.<\/p>\n<p>(4) (Nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) Il Consiglio di Amministrazione pu\u00f2 sospendere l&#8217;esecuzione delle decisioni o degli atti del presidente della cooperativa. In tal caso, il consiglio di amministrazione convoca l&#8217;assemblea generale entro un mese.<\/p>\n<p>Convocazione<\/p>\n<p><strong>Art. 22.<\/strong> (1) (Modificato e integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Il Consiglio di amministrazione \u00e8 convocato dal suo presidente almeno una volta al mese. Il Presidente \u00e8 tenuto a convocarlo su richiesta di un terzo dei suoi membri o del Consiglio di Sorveglianza entro 7 giorni. In caso di inadempienza, il consiglio di amministrazione \u00e8 convocato dal consiglio di sorveglianza.<\/p>\n<p>(2) Le riunioni del consiglio direttivo sono regolari quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri.<\/p>\n<p>Il processo decisionale<\/p>\n<p><strong>Art. 23.<\/strong> (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Le decisioni del consiglio direttivo sono prese a voto palese e a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo diversa disposizione dello statuto. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale, sottoscritto dai membri del consiglio direttivo presenti alla riunione. Il membro del consiglio direttivo che non \u00e8 d&#8217;accordo con le decisioni deve annotare nel verbale il proprio parere dissenziente.<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0<\/p>\n<p><strong>Art. 24.<\/strong> (1) (Testo precedente dell&#8217;art. 24 &#8211; SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione rispondono solidalmente se hanno causato colpevolmente un danno alla cooperativa.<\/p>\n<p>(2) (Nuovo &#8211; SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione che non adempiono ai propri obblighi possono essere revocati anticipatamente dall&#8217;assemblea generale su proposta del presidente, del consiglio di amministrazione o del collegio di controllo o di un decimo dei cooperatori.<\/p>\n<p>Rappresentanza in contenzioso<\/p>\n<p><strong>Art. 25.<\/strong> (Integrato &#8211; SG, numero 13 del 2003) Nelle controversie legali tra la cooperativa e un membro del consiglio di amministrazione, la cooperativa \u00e8 rappresentata dal presidente e, quando la controversia \u00e8 tra la cooperativa e il suo presidente, da una o pi\u00f9 persone elette dalla sua assemblea generale.<\/p>\n<p>Presidente della cooperativa<\/p>\n<p><strong>Art. 26.<\/strong> (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) (1) (Modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa \u00e8 eletto tra i soci della cooperativa per un mandato di quattro anni. \u00c8 anche presidente del consiglio di amministrazione e partecipa ai suoi lavori con voto paritario.<\/p>\n<p>(2) Il presidente della cooperativa:<\/p>\n<ol>\n<li>rappresenta la cooperativa;<\/li>\n<li>organizza l&#8217;attuazione delle decisioni dell&#8217;assemblea generale, del consiglio di amministrazione e degli organi dell&#8217;unione cooperativa di cui \u00e8 membro;<\/li>\n<li>gestisce le attivit\u00e0 correnti della cooperativa;<\/li>\n<li>conclude e risolve i contratti di lavoro, punisce e premia i lavoratori e gli impiegati della cooperativa e ne determina la retribuzione;<\/li>\n<li>svolge le altre funzioni definite nello statuto, in conformit\u00e0 alla legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(3) (Modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa conclude gli affari di cui all&#8217;art. 21, comma. 2 sulla base di una decisione preliminare del consiglio di amministrazione e nei casi di cui all&#8217;art. 15, comma 1. 4, articolo 10 &#8211; sulla base di una decisione preliminare dell&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(4) In caso di dimissioni su propria richiesta, il presidente della cooperativa \u00e8 tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione con almeno tre mesi di anticipo. Entro il termine di preavviso, il consiglio di amministrazione convoca l&#8217;assemblea generale per eleggere un nuovo presidente della cooperativa.<\/p>\n<p>Cessazione anticipata dei poteri del presidente della cooperativa<\/p>\n<p><strong>Art. 26a.<\/strong> (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 13 del 2003) I poteri del presidente della cooperativa cessano anticipatamente:<\/p>\n<ol>\n<li>in caso di dimissioni;<\/li>\n<li>in caso di impossibilit\u00e0 oggettiva permanente a svolgere le proprie mansioni;<\/li>\n<li>quando non rispetta o viola sistematicamente i requisiti della legge e dello statuto;<\/li>\n<li>quando abusa della fiducia e danneggia il buon nome della cooperativa;<\/li>\n<li>in caso di danni causati dalle sue azioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Pannello di controllo. Composizione<\/p>\n<p><strong>Art. 27.<\/strong> (1) (Modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di sorveglianza sono eletti per un mandato di quattro anni tra i soci della cooperativa. Il Consiglio di sorveglianza elegge tra i suoi membri il proprio presidente.<\/p>\n<p>(2) Non possono essere membri del Consiglio di Sorveglianza le persone indicate nell&#8217;art . 20, comma 2. 2 , nonch\u00e9 i cooperatori che ricoprono o hanno ricoperto nell&#8217;anno precedente una posizione di significativa responsabilit\u00e0 o di rendicontazione nella cooperativa o sono stati membri del consiglio di amministrazione.<\/p>\n<p>(3) Ai membri del consiglio di sorveglianza si applica l&#8217;art. 111 . 20, comma 2. 2 e 4 .<\/p>\n<p>Poteri<\/p>\n<p><strong>Art. 28.<\/strong> (1) Il Consiglio di controllo esamina l&#8217;attivit\u00e0 della cooperativa e riferisce sul suo operato all&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(2) I membri del consiglio di sorveglianza possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione a titolo consultivo.<\/p>\n<p>(3) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Quando accerta violazioni significative della legge o dello statuto, ammesse dal consiglio di amministrazione, e nei casi previsti dall&#8217;art. 16, comma. 4 il consiglio di controllo convoca l&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(4) (Abrogato &#8211; SG, n. 41 del 2007)<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 dei membri del consiglio di sorveglianza<\/p>\n<p><strong>Art. 28a.<\/strong> (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 41 del 2007) (1) I membri del consiglio di sorveglianza rispondono solidalmente per i danni da loro causati alla cooperativa.<\/p>\n<p>(2) I membri del consiglio di sorveglianza che non adempiono ai loro doveri possono essere revocati anticipatamente dall&#8217;assemblea generale su proposta del consiglio di sorveglianza della cooperativa o del consiglio di gestione dell&#8217;unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa \u00e8 membro.<\/p>\n<p>Garanzia<\/p>\n<p><strong>Art. Italiano:<\/strong> (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 41 del 2007) Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza devono fornire una garanzia per le loro attivit\u00e0 in un importo determinato dall&#8217;assemblea generale, ma non inferiore alla loro retribuzione lorda trimestrale per la carica ricoperta.<\/p>\n<p>Divieto di attivit\u00e0 concorrenziale<\/p>\n<p><strong>Art. 28\u00b0 secolo<\/strong> (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 41 del 2007) (1) Il presidente o un membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa non possono:<\/p>\n<ol>\n<li>svolge per conto proprio o per conto terzi operazioni commerciali nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 della cooperativa;<\/li>\n<li>partecipa o ricopre una carica negli organi di gestione di una societ\u00e0 commerciale che non \u00e8 una cooperativa o un&#8217;impresa intercooperativa ai sensi della presente legge, quando la societ\u00e0 svolge attivit\u00e0 concorrenziali della cooperativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(2) Le limitazioni di cui al comma 1. 1 non si applica quando l&#8217;assemblea generale della cooperativa abbia dato il suo consenso esplicito e preventivo.<\/p>\n<p>(3) \u00c8 richiesto il consenso esplicito e preventivo dell&#8217;assemblea generale quando la cooperativa assume un&#8217;obbligazione nei confronti di un imprenditore individuale o di una societ\u00e0 commerciale, quando il proprietario, l&#8217;amministratore o un membro dell&#8217;organo direttivo della societ\u00e0 \u00e8 il coniuge, un parente diretto o un parente in linea collaterale fino al terzo grado del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione della cooperativa.<\/p>\n<p>Sezione IV.<br \/>\nPropriet\u00e0, distribuzione del reddito (Titolo modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003)<\/p>\n<p>Propriet\u00e0<\/p>\n<p><strong>Art. 29.<\/strong> (1) Il patrimonio della cooperativa \u00e8 costituito dai diritti di propriet\u00e0 e da altri diritti reali, dai crediti, dai diritti su oggetti di propriet\u00e0 intellettuale, dai titoli, dalle partecipazioni in societ\u00e0 e da altri diritti e obblighi.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Il patrimonio della cooperativa \u00e8 gestito solo dai soci della cooperativa attraverso i suoi organi.<\/p>\n<p>(3) (Abrogato &#8211; SG, n. 13 del 2003, nuovo &#8211; SG, n. 41 del 2007) I fondi ricavati dalla vendita di immobili e di beni materiali fissi della cooperativa possono essere utilizzati per altri scopi solo dopo il rimborso degli obblighi verso lo Stato e il pagamento delle quote associative delle ex cooperative socie.<\/p>\n<p>(4) (Abrogato &#8211; SG, n. 13 del 2003).<\/p>\n<p>(5) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) I contributi azionari sono versati ai soci cooperatori uscenti per un periodo di tre anni.<\/p>\n<p>Fonti di finanziamento<\/p>\n<p><strong>Art. 30.<\/strong> Le fonti di finanziamento della cooperativa sono:<\/p>\n<ol>\n<li>contributi introduttivi dei soci;<\/li>\n<li>quote di contribuzione dei soci;<\/li>\n<li>contributi aggiuntivi e mirati dei membri;<\/li>\n<li>reddito derivante dall&#8217;attivit\u00e0;<\/li>\n<li>prestiti;<\/li>\n<li>altre ricevute.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Contributi dei membri<\/p>\n<p><strong>Art. 31.<\/strong> (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) (1) Ogni socio della cooperativa \u00e8 tenuto a versare un contributo iniziale e una quota associativa obbligatori, il cui importo, la cui modalit\u00e0 di pagamento e la cui forma sono determinati dallo statuto. L&#8217;atto costitutivo determina l&#8217;importo minimo e\/o massimo del conferimento azionario. Quando il conferimento azionario non \u00e8 monetario, la valutazione avviene tramite tre esperti nominati dal consiglio di amministrazione della cooperativa.<\/p>\n<p>(2) L&#8217;ammontare dei conferimenti azionari costituisce il capitale sociale della cooperativa.<\/p>\n<p>(3) Con decisione dell&#8217;assemblea generale, i soci della cooperativa possono effettuare conferimenti aggiuntivi e mirati che non incidono sui loro conferimenti azionari. La decisione determina lo scopo e la modalit\u00e0 del pagamento, nonch\u00e9 il termine per la restituzione.<\/p>\n<p>(4) (Modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Il socio della cooperativa sceglie il metodo di utilizzo dei suoi terreni:<\/p>\n<ol>\n<li>locazioni o affitti alla cooperativa o ad altre persone fisiche o giuridiche;<\/li>\n<li>elabora in modo autonomo e utilizza servizi di produzione della cooperativa o di altre associazioni e singoli individui;<\/li>\n<li>(modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007, modificato &#8211; SG, n. 42 del 2018, in vigore dal 22.05.2018) prevede la costituzione congiunta della cooperativa con un contratto scritto, soggetto a certificazione notarile e registrazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(5) Il conferimento azionario del socio cooperativo non \u00e8 soggetto a sequestro o esecuzione forzata per le sue obbligazioni.<\/p>\n<p>(6) I soci della cooperativa possono conferirle fondi sotto forma di prestito, senza che ci\u00f2 incida sui conferimenti azionari.<\/p>\n<p>(7) L&#8217;importo degli interessi sui prestiti di cui al comma 1. 6 \u00e8 determinato dall&#8217;assemblea generale della cooperativa.<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 patrimoniale della cooperativa<\/p>\n<p><strong>Art. 32.<\/strong> (1) La cooperativa risponde delle sue obbligazioni con il suo patrimonio.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) I soci della cooperativa rispondono delle obbligazioni fino alla concorrenza delle loro quote conferitesi.<\/p>\n<p>(3) Lo statuto della cooperativa pu\u00f2 prevedere che i soci della cooperativa siano responsabili delle obbligazioni fino a un importo superiore all&#8217;ammontare della loro quota di conferimento.<\/p>\n<p>Distribuzione degli utili e delle perdite<\/p>\n<p><strong>Art. 33.<\/strong> (1) L&#8217;attivit\u00e0 contabile della cooperativa \u00e8 svolta in conformit\u00e0 alla legge sulla contabilit\u00e0 .<\/p>\n<p>(2) L&#8217;assemblea generale della cooperativa, conformemente allo statuto, ripartisce gli utili e le perdite e determina la natura dei fondi di cassa e l&#8217;ammontare delle detrazioni per essi, la procedura e il modo per la loro riscossione e spesa.<\/p>\n<p>(3) (Integrato &#8211; SG, numero 13 del 2003) L&#8217;importo dell&#8217;utile deve essere ridotto dell&#8217;importo delle detrazioni per i fondi della cooperativa. Il resto degli utili viene distribuito, su decisione dell&#8217;assemblea generale, come dividendi ai soci e per altri scopi connessi alle attivit\u00e0 della cooperativa.<\/p>\n<p>Fondi cooperativi<\/p>\n<p><strong>Art. 34.<\/strong> (1) (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) La cooperativa deve obbligatoriamente costituire un fondo di &#8220;riserva&#8221; e un fondo di &#8220;investimento&#8221;. Pu\u00f2 inoltre istituire altri fondi mediante decisione dell&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(2) L&#8217;ammontare del fondo di &#8220;Riserva&#8221; non pu\u00f2 essere inferiore al 20 per cento dell&#8217;ammontare del capitale sociale. L&#8217;importo specifico \u00e8 stabilito dall&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(3) Quando la cooperativa chiude l&#8217;anno solare in perdita, questa viene coperta con una decisione dell&#8217;assemblea generale della cooperativa con fondi provenienti dal fondo &#8220;Riserva&#8221; o rimane per il rimborso negli anni successivi.<\/p>\n<p>(4) (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 13 del 2003) La dimensione del fondo \u201cInvestimenti\u201d non pu\u00f2 essere inferiore al 10 per cento della dimensione del capitale sociale. L&#8217;ammontare specifico e le modalit\u00e0 della sua costituzione sono stabiliti dall&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>Sollievo finanziario<\/p>\n<p><strong>Art. 35.<\/strong> Le cooperative e le unioni cooperative sono esenti da qualsiasi tassa in relazione alla loro costituzione, riorganizzazione, cessazione e liquidazione.<\/p>\n<p>Fondo comune di investimento<\/p>\n<p><strong>Art. 36.<\/strong> (1) Con delibera dell&#8217;assemblea generale pu\u00f2 essere costituito un fondo di mutuo soccorso per i soci della cooperativa.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) La struttura e le attivit\u00e0 dei fondi comuni di investimento sono disciplinate da regolamenti adottati dall&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>(3) La cooperativa, con decisione dell&#8217;assemblea generale e con decisione della Banca nazionale bulgara, alle condizioni e secondo la procedura disciplinata da una legge speciale, pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 di deposito e di credito.<\/p>\n<p>Sezione V.<br \/>\nRiorganizzazione, risoluzione, liquidazione<\/p>\n<p>Riqualificazione<\/p>\n<p><strong>Art. 37.<\/strong> (1) Le condizioni per la fusione o l&#8217;acquisizione di cooperative devono essere concordate dai loro consigli di amministrazione e approvate dalle loro assemblee generali.<\/p>\n<p>(2) La scissione della cooperativa, nonch\u00e9 la separazione dalla stessa, sono decise dall&#8217;assemblea generale.<\/p>\n<p>Appartenenza di diritto<\/p>\n<p><strong>Art. 38.<\/strong> (Integrato &#8211; SG, numero 13 del 2003) I soci delle cooperative che si sono fuse o fuse diventano soci della nuova cooperativa, e i soci della cooperativa che si \u00e8 scissa o separata diventano soci di una delle cooperative di nuova costituzione.<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 nella ristrutturazione e nella garanzia dei creditori<\/p>\n<p><strong>Art. 39.<\/strong> (1) In caso di scissione, le cooperative di nuova costituzione rispondono solidalmente per le obbligazioni della cooperativa estinta.<\/p>\n<p>(2) In caso di separazione, la cooperativa di nuova costituzione risponde solidalmente per le obbligazioni della cooperativa dalla quale si \u00e8 separata sorte fino al momento della separazione.<\/p>\n<p>(3) La decisione di fusione o di incorporazione deve essere comunicata per iscritto dal consiglio di amministrazione della cooperativa di nuova costituzione ai creditori delle cooperative che si fondono o incorporano entro un mese dalla sua adozione. Entro 6 mesi dal ricevimento della notifica, i creditori della cooperativa possono richiedere l&#8217;adempimento o la costituzione di garanzie in base ai propri diritti. Il patrimonio delle cooperative sciolte \u00e8 gestito separatamente fino alla scadenza del termine di 9 mesi dalla decisione di fusione o accorpamento.<\/p>\n<p>(4) Il consiglio di amministrazione della cooperativa successoria risponde pienamente dei debiti patrimoniali nei confronti dei creditori ai sensi del comma 1. 3, quando non vengono notificati o il patrimonio della cooperativa estinta non viene gestito separatamente.<\/p>\n<p>Cessazione della cooperativa<\/p>\n<p><strong>Art. 40.<\/strong> (1) La cooperativa si estingue:<\/p>\n<ol>\n<li>con decisione dell&#8217;assemblea generale;<\/li>\n<li>con decisione del tribunale distrettuale su richiesta del pubblico ministero o su richiesta dell&#8217;unione cooperativa di cui la cooperativa \u00e8 membro, quando:<\/li>\n<li>a) persegue scopi vietati dalla legge o svolge attivit\u00e0 vietate dalla legge;<\/li>\n<li>b) abbia un numero di membri inferiore al minimo stabilito e la sua composizione non sia completata entro un periodo di sei mesi;<\/li>\n<li>alla scadenza del termine per il quale \u00e8 stata costituita, o negli altri casi previsti dallo statuto;<\/li>\n<li>in caso di fusione o acquisizione in un&#8217;altra cooperativa;<\/li>\n<li>quando dichiarato fallito;<\/li>\n<li>al momento della separazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(2) La cooperativa sciolta ai sensi del comma 1. 1, articolo 1, 2 e 3 \u00e8 dichiarata in liquidazione.<\/p>\n<p>Liquidatori<\/p>\n<p><strong>Art. 41.<\/strong> (1) Alla cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 della cooperativa, l&#8217;assemblea generale nomina un liquidatore o una commissione di liquidazione composta da tre persone e stabilisce il termine per la liquidazione. Possono essere nominati liquidatori anche soggetti non soci della cooperativa.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Nei casi di cui all&#8217;art. 40, comma. 1, articolo 2 L&#8217;Agenzia del registro nomina un liquidatore, determina la durata della liquidazione e il compenso del liquidatore.<\/p>\n<p>(3) I soggetti di cui all&#8217;art. 20, comma 2. 2 .<\/p>\n<p>(4) L&#8217;autorit\u00e0 che ha nominato i liquidatori pu\u00f2 sostituirli.<\/p>\n<p>Effetto della risoluzione e della liquidazione<\/p>\n<p><strong>Art. 42.<\/strong> (1) (Modificato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La decisione di scioglimento della cooperativa e di dichiarazione della sua liquidazione deve essere iscritta nel <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/produkti-s-abonament\/47-siela-info.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">registro di commercio<\/a> .<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Lo scioglimento e la dichiarazione di liquidazione della cooperativa hanno effetto dal momento dell&#8217;entrata in vigore della decisione.<\/p>\n<p>Diritti e obblighi dei liquidatori<\/p>\n<p><strong>Art. 43.<\/strong> (1) I liquidatori hanno i diritti e gli obblighi del consiglio di amministrazione. La cooperativa \u00e8 rappresentata dal liquidatore e, quando viene nominata una commissione di liquidazione, da un membro della stessa nominato dall&#8217;assemblea generale o dal tribunale.<\/p>\n<p>(2) I liquidatori devono completare le attivit\u00e0 correnti della cooperativa, convertire il suo patrimonio in denaro, riscuotere i crediti e adempiere ai suoi obblighi.<\/p>\n<p>(3) I liquidatori possono risolvere i contratti conclusi dalla cooperativa fino al momento della dichiarazione di liquidazione, pagando il risarcimento dei danni. Il risarcimento viene pagato contestualmente alla soddisfazione dei creditori rimanenti.<\/p>\n<p>(4) (Modificato &#8211; SG, n. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) I liquidatori sono tenuti a notificare alla direzione territoriale competente dell&#8217;Agenzia nazionale delle entrate l&#8217;avvio della liquidazione entro 7 giorni dalla data di scioglimento della cooperativa.<\/p>\n<p>Presentazione di reclami<\/p>\n<p><strong>Art. 44.<\/strong> (1) (Modificato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) I creditori di una cooperativa dichiarata in liquidazione devono presentare i loro crediti, indipendentemente dalla loro origine, garanzia e scadenza, ai liquidatori entro due mesi dal giorno dell&#8217;iscrizione nel <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/produkti-s-abonament\/47-siela-info.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">registro delle imprese<\/a> della decisione di cui all&#8217;art. 42, comma 1. 1 .<\/p>\n<p>(2) I liquidatori sono tenuti ad invitare i creditori, il cui indirizzo \u00e8 noto, a presentare i loro crediti mediante lettera con ricevuta di ritorno.<\/p>\n<p>(3) I liquidatori notificano ai creditori i crediti contestati secondo la procedura di cui al comma 1. 2. Se presentano un reclamo entro un mese dal ricevimento dell&#8217;invito, i liquidatori registrano i reclami nel bilancio di liquidazione come contestati.<\/p>\n<p>Rimborso dei contributi<\/p>\n<p><strong>Art. 45.<\/strong> (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato &#8211; SG, n. 41 del 2007) (1) I crediti dei soci cooperatori derivanti dai conferimenti effettuati ai sensi dell&#8217;art. 31, comma. 3 e 6 , competono tra loro con le pretese di terzi e vengono pagati proporzionalmente.<\/p>\n<p>(2) I beni che restano dopo la soddisfazione dei creditori vengono ripartiti tra i cooperatori.<\/p>\n<p>Apertura della procedura fallimentare<\/p>\n<p><strong>Art. 46.<\/strong> Quando i liquidatori accertano che il patrimonio della cooperativa non \u00e8 sufficiente a soddisfare tutti i creditori, sono tenuti a chiedere l&#8217;apertura della procedura concorsuale.<\/p>\n<p>Soppressione della cooperativa<\/p>\n<p><strong>Art. 47.<\/strong> (1) Dopo la distribuzione definitiva dei beni, i liquidatori devono riferire all&#8217;assemblea generale, che adotta una decisione di liquidazione della cooperativa.<\/p>\n<p>(2) (Abrogato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008)<\/p>\n<p>(3) (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) I liquidatori sono tenuti entro 7 giorni dall&#8217;adozione della decisione di cui al comma 1 a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di citazione. 1 per richiederne l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese.<\/p>\n<p>Allocazione delle attivit\u00e0<\/p>\n<p><strong>Art. 48.<\/strong> Allo scioglimento della cooperativa per liquidazione, il patrimonio residuo sar\u00e0 ripartito tra i soci della cooperativa in proporzione alle loro quote di contribuzione, salvo diversa disposizione dello statuto.<\/p>\n<p>Ripristino dell&#8217;attivit\u00e0<\/p>\n<p><strong>Art. 49.<\/strong> (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato &#8211; SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Quando la cooperativa viene sciolta dall&#8217;assemblea generale, questa pu\u00f2 decidere fino al completamento della liquidazione che la cooperativa riprenda le sue attivit\u00e0. In tal caso l&#8217;assemblea generale proceder\u00e0 ad una elezione ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 1. 4, articolo 2, 2a e 3 . La decisione viene iscritta nel registro delle imprese.<\/p>\n<p>Manutenzione dei liquidatori<\/p>\n<p><strong>Art. 50.<\/strong> I fondi per il mantenimento dei liquidatori sono approvati dall&#8217;assemblea generale e sono a carico della cooperativa. Le parcelle dei liquidatori vengono pagate prima di tutte le altre richieste.<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 dei liquidatori<\/p>\n<p><strong>Art. 51.<\/strong> I liquidatori rispondono solidalmente nei confronti della cooperativa per i danni da loro causati.<\/p>\n<p>Capitolo due &#8220;a&#8221;.<br \/>\nSOCIET\u00c0 COOPERATIVA EUROPEA (NUOVO &#8211; SG, N. 104 DEL 2007)<\/p>\n<p>Istituzione<\/p>\n<p><strong>Art. 51a.<\/strong> (Nuovo &#8211; SG, n. 104 del 2007) (1) Una societ\u00e0 cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria \u00e8 costituita conformemente al regolamento (CE) n. 1435\/2003 sullo statuto della societ\u00e0 cooperativa europea (SCE), di seguito denominato &#8220;regolamento (CE) n. 1435\/2003&#8221;, e viene iscritta nel registro delle imprese.<\/p>\n<p>(2) La sede legale di una societ\u00e0 cooperativa europea ai sensi del paragrafo 1 \u00e8 l&#8217;insediamento in cui ha sede la gestione delle sue attivit\u00e0.<\/p>\n<p>(3) Quando una societ\u00e0 partecipante alla costituzione di una societ\u00e0 cooperativa europea ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l&#8217;ufficiale di registrazione presso l&#8217;Agenzia del registro nomina un esaminatore ai sensi dell&#8217;art. 26, comma 2. 2 del Regolamento (CE) n. 1435\/2003 , con l&#8217;art. 262l, comma. 3 della Legge Commerciale .<\/p>\n<p>(4) Una societ\u00e0 cooperativa europea con sede legale in un altro Stato membro non pu\u00f2 essere costituita mediante fusione quando un partecipante alla trasformazione possiede terreni nella Repubblica di Bulgaria. Una societ\u00e0 cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria che possiede terreni non pu\u00f2 trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro. Tale divieto si applica conformemente alle condizioni derivanti dall&#8217;adesione della Repubblica di Bulgaria all&#8217;Unione europea.<\/p>\n<p>(5) L&#8217;organo di gestione del partecipante alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, rispettivamente di una societ\u00e0 cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, presenta una dichiarazione di conformit\u00e0 al requisito di cui al comma 1. 4.<\/p>\n<p>Assemblea generale<\/p>\n<p><strong>Art. Italiano:<\/strong> (Nuovo &#8211; SG, n. 104 del 2007) (1) Se l&#8217;organo di gestione non convoca l&#8217;assemblea generale entro un mese dal ricevimento della richiesta dell&#8217;organo di vigilanza, la convocazione avviene su richiesta del tribunale distrettuale della sede della societ\u00e0 cooperativa europea.<\/p>\n<p>(2) La disposizione dell&#8217;art . 17 si applica al quorum dell&#8217;assemblea generale di una societ\u00e0 cooperativa europea.<\/p>\n<p>Relazione finanziaria annuale<\/p>\n<p><strong>Art. 51c.<\/strong> (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 104 del 2007) Il bilancio annuale, nonch\u00e9 il bilancio consolidato, se la societ\u00e0 cooperativa europea ne redige uno, devono essere sottoposti a revisione contabile indipendente e presentati per la pubblicazione nel registro delle imprese.<\/p>\n<p>Revisore in caso di trasformazione mediante cambiamento di forma giuridica<\/p>\n<p><strong>Art. 51 anni<\/strong> (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 104 del 2007) In caso di trasformazione di una cooperativa con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una societ\u00e0 cooperativa europea o di una societ\u00e0 cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una cooperativa, il funzionario addetto alla registrazione presso l&#8217;Agenzia del registro nomina un esaminatore ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1. 5 e art. 76, comma. 5 del Regolamento (CE) n. 1435\/2003 , in applicazione dell&#8217;art. 262l, comma. 3 della legge commerciale .<\/p>\n<p>Risoluzione<\/p>\n<p><strong>Art. 51e.<\/strong> (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 104 del 2007) Il tribunale distrettuale del luogo in cui ha sede una societ\u00e0 cooperativa europea, anche su richiesta del pubblico ministero, scioglie la societ\u00e0 in caso di violazione dell&#8217;art . 73, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1435\/2003 , se la violazione non \u00e8 sanata entro il termine stabilito dal giudice.<\/p>\n<p>Capitolo tre.<br \/>\nIMPRESE COOPERATIVE<\/p>\n<p>Formazione<\/p>\n<p><strong>Art. 52.<\/strong> (1) Ogni cooperativa pu\u00f2 costituire imprese cooperative o costituire imprese intercooperative con altre cooperative per lo svolgimento di attivit\u00e0 economiche.<\/p>\n<p>(2) La decisione di costituire imprese cooperative o di partecipare ad un&#8217;impresa intercooperativa \u00e8 presa dall&#8217;assemblea generale, che determina il capitale o le quote di capitale e autorizza il consiglio di amministrazione a realizzare o a partecipare alla costituzione dell&#8217;impresa.<\/p>\n<p>Regime legale<\/p>\n<p><strong>Art. 53.<\/strong> (1) (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) L&#8217;impresa cooperativa \u00e8 una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata con un unico socio o una societ\u00e0 per azioni con un unico socio.<\/p>\n<p>(2) L&#8217;impresa intercooperativa pu\u00f2 essere una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata o una societ\u00e0 per azioni.<\/p>\n<p>(3) La cooperativa non pu\u00f2 partecipare come socio accomandatario a societ\u00e0 in nome collettivo o in accomandita semplice.<\/p>\n<p>(4) Per le imprese cooperative e intercooperative, l&#8217;art . 35 .<\/p>\n<p>Capitolo quattro.<\/p>\n<p>SINDACATI COOPERATIVI<\/p>\n<p>Formazione<\/p>\n<p><strong>Art. 54.<\/strong> (1) (Integrato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Le cooperative possono, con decisione delle assemblee generali, unirsi in unioni territoriali, settoriali, nazionali e altre.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Per costituire un sindacato sono necessarie almeno sette cooperative.<\/p>\n<p>(3) L&#8217;unione cooperativa \u00e8 una persona giuridica con lo status di cooperativa.<\/p>\n<p>(4) Le cooperative possono costituire proprie unioni e federazioni.<\/p>\n<p>(5) Per quanto riguarda le unioni cooperative, per quanto non disciplinato nel presente capitolo si applicano le norme relative alle cooperative.<\/p>\n<p>Funzioni<\/p>\n<p><strong>Art. 55.<\/strong> (1) (Testo precedente dell&#8217;art. 55 &#8211; SG, n. 13 del 2003) L&#8217;Unione Cooperativa:<\/p>\n<ol>\n<li>aiuta i suoi membri a raggiungere gli scopi e le finalit\u00e0 dell&#8217;unione;<\/li>\n<li>elabora linee guida per lo sviluppo delle attivit\u00e0 cooperative;<\/li>\n<li>rappresenta e tutela gli interessi dei suoi membri presso enti e organizzazioni internazionali, statali, pubbliche e di altro tipo;<\/li>\n<li>svolge le altre funzioni previste dallo statuto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(2) (Nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) Le cooperative e le unioni cooperative sono tenute ad attuare le decisioni degli organi delle unioni cooperative di cui sono membri.<\/p>\n<p>Organi<\/p>\n<p><strong>Art. 56.<\/strong> (1) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) Gli organi dell&#8217;unione cooperativa sono: l&#8217;assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il consiglio di controllo. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente e i membri del consiglio di sorveglianza vengono eletti dall&#8217;assemblea generale per un mandato di 4 anni.<\/p>\n<p>(2) Lo statuto pu\u00f2 prevedere che il consiglio di amministrazione elegga tra i suoi membri un comitato esecutivo, definendone i poteri e la procedura per l&#8217;adozione delle decisioni.<\/p>\n<p>(3) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) L&#8217;assemblea generale delle unioni cooperative deve essere convocata annualmente entro la fine di aprile ed \u00e8 composta da delegati eletti dalle assemblee generali dei suoi membri alle condizioni e secondo la procedura specificate nel suo statuto.<\/p>\n<p>(4) (Nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003, integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) L&#8217;Assemblea generale pu\u00f2 autorizzare il Consiglio di gestione ad esercitare determinati poteri, ad eccezione di quelli previsti dall&#8217;art. 15, comma 1. 4, articolo 1, 2, 2a, 5, 6, 8a, 11, 14, 15 e 16 .<\/p>\n<p>(5) (Nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003) L&#8217;assemblea generale delle unioni nazionali si riunisce una volta ogni quattro anni.<\/p>\n<p>Fondi<\/p>\n<p><strong>Art. 57.<\/strong> (1) All&#8217;interno dell&#8217;unione cooperativa possono essere costituiti anche fondi monetari per l&#8217;assistenza reciproca, l&#8217;istruzione, la qualificazione e altri.<\/p>\n<p>(2) (Modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003) I fondi di cui al par. 1 sono formati mediante decisione dell&#8217;assemblea generale del sindacato. Le risorse di questi fondi provengono dalle trattenute sugli utili dei membri del sindacato.<\/p>\n<p>Capitolo cinque.<br \/>\nCONTROLLO GIUDIZIARIO<\/p>\n<p>Motivi e ordine<\/p>\n<p><strong>Art. 58.<\/strong> (1) Le decisioni e gli atti degli organi della cooperativa che siano in contrasto con la legge o con lo statuto possono essere annullati mediante ricorso presentato al tribunale distrettuale presso la sede legale della cooperativa.<\/p>\n<p>(2) Il ricorso pu\u00f2 essere proposto da qualsiasi socio della cooperativa, dal consiglio di sorveglianza, dall&#8217;unione cooperativa di cui la cooperativa \u00e8 socia o dal pubblico ministero. Possono aderire alla richiesta anche gli altri soci della cooperativa e il consiglio di sorveglianza. Possono mantenere la richiesta anche se questa viene ritirata.<\/p>\n<p>(3) Il socio della cooperativa pu\u00f2 presentare ricorso entro due settimane dal giorno della decisione e, se non era presente alla decisione, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza o ne \u00e8 stato informato. Quando viene richiesto l&#8217;annullamento di un atto, il termine decorre dal giorno della sua notifica.<\/p>\n<p>(4) Il consiglio di controllo della cooperativa pu\u00f2 presentare il reclamo entro due settimane dall&#8217;adozione della decisione o dall&#8217;esecuzione dell&#8217;atto, e l&#8217;unione delle cooperative di cui al comma 1. 2 &#8211; dal giorno della sua scoperta o notifica.<\/p>\n<p>(5) In ogni singolo caso, il ricorso pu\u00f2 essere proposto entro e non oltre tre mesi dall&#8217;adozione della decisione o dall&#8217;esecuzione dell&#8217;atto.<\/p>\n<p>Decisione del tribunale<\/p>\n<p><strong>Art. 59.<\/strong> (1) Il tribunale pu\u00f2 annullare in tutto o in parte l&#8217;atto o l&#8217;azione o respingere la domanda.<\/p>\n<p>(2) La decisione del tribunale \u00e8 soggetta a ricorso secondo la procedura generale.<\/p>\n<p>Unirsi alla causa<\/p>\n<p><strong>Art. 60.<\/strong> Il socio della cooperativa pu\u00f2 presentare ricorso per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali violati dagli organi della cooperativa. La domanda pu\u00f2 essere riunita con quella di cui all&#8217;art. 58 .<\/p>\n<p>Interrompere l&#8217;esecuzione<\/p>\n<p><strong>Art. 61.<\/strong> Il tribunale pu\u00f2 sospendere l&#8217;esecuzione della decisione o dell&#8217;atto impugnato fino alla pronuncia della sentenza sul caso.<\/p>\n<p>Capitolo sesto.<br \/>\nCONTABILIT\u00c0 E CONTROLLO FINANZIARIO<\/p>\n<p>Controllo di revisione<\/p>\n<p><strong>Art. 62.<\/strong> (Abrogato &#8211; SG, n. 98 del 2001, in vigore dal 1.01.2001)<\/p>\n<p>Controllo finanziario<\/p>\n<p><strong>Art. 63.<\/strong> (1) (Modificato &#8211; SG, n. 92 del 2000, in vigore dal 1.01.2001, testo precedente dell&#8217;art. 63, modificato &#8211; SG, n. 13 del 2003, integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Il controllo finanziario delle cooperative, delle imprese cooperative e intercooperative e delle unioni cooperative \u00e8 effettuato ogni tre anni dagli organi specializzati di controllo finanziario presso le unioni cooperative nazionali. Le autorit\u00e0 di controllo finanziario elaborano annualmente un&#8217;analisi dei controlli effettuati, che viene presentata al Ministro delle Finanze, al Ministro dell&#8217;Interno e al Ministro della Giustizia.<\/p>\n<p>(2) (Nuovo &#8211; SG, n. 13 del 2003, modificato &#8211; SG, n. 33 del 2006, integrato &#8211; SG, n. 41 del 2007) Nello svolgimento delle attivit\u00e0 di controllo ai sensi del par. 1 , Capitolo Due, Sezione Quattro &#8220;Misure di follow-up&#8221; e Capitolo Tre &#8220;Responsabilit\u00e0 patrimoniale&#8221; della Legge sull&#8217;ispezione finanziaria dello Stato e Capitolo Trentuno del Codice di procedura civile &#8220;Procedimenti per reati finanziari&#8221; si applicano .<\/p>\n<p>(3) (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 41 del 2007) Il controllo finanziario di cui al par. 1 delle cooperative, delle imprese cooperative e intercooperative e delle unioni territoriali e nazionali, pu\u00f2 essere effettuata anche su richiesta del presidente, del consiglio di amministrazione o di un decimo dei soci della cooperativa (unione).<\/p>\n<p>(4) (Nuovo &#8211; SG, n. 41 del 2007) Le cooperative, le imprese cooperative e intercooperative, le unioni territoriali e nazionali devono collaborare con le autorit\u00e0 di controllo finanziario di cui al comma 1. 1.<\/p>\n<p>(5) (Nuovo &#8211; SG, n. 41 del 2007, modificato &#8211; SG, n. 91 del 2017) In caso di violazioni accertate nell&#8217;utilizzo dei fondi previsti dai bilanci statali o comunali, dai trattati internazionali o dai programmi dell&#8217;Unione Europea, nonch\u00e9 dalle imprese statali ai sensi dell&#8217;art. 62, comma 1. 3 della legge sul commercio , le autorit\u00e0 di controllo finanziario di cui al paragrafo 1. 1 segnale all&#8217;Agenzia di Ispezione Finanziaria dello Stato.<\/p>\n<p>(6) (Nuovo &#8211; SG, n. 41 del 2007) Ogni cooperativa socia ha il diritto di richiedere a proprie spese una revisione contabile da parte dell&#8217;ufficio di revisione contabile indipendente. La direzione della cooperativa e il sindacato di cui la cooperativa \u00e8 membro sono tenuti a prestare assistenza e a fornire le informazioni necessarie per lo svolgimento della revisione contabile.<\/p>\n<p>(7) (Novit\u00e0 &#8211; SG, n. 41 del 2007) Sulla base della verifica di cui al par. 6 Il socio della cooperativa pu\u00f2 presentare un reclamo per conto della cooperativa contro le persone che hanno causato danni alla cooperativa.<\/p>\n<p><strong>Disposizioni aggiuntive<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>1. (1) Il diritto di propriet\u00e0 delle cooperative e delle unioni cooperative sui beni confiscati, nazionalizzati o comunque ridistribuiti dopo il 10 settembre 1944 \u00e8 ripristinato se la richiesta \u00e8 stata presentata entro il 7 febbraio 1993.<\/li>\n<\/ul>\n<p>(2) La propriet\u00e0 viene restituita alle cooperative cui \u00e8 stata sottratta o ai loro successori legali, comprese le cooperative estinte ma non cancellate, che hanno il diritto di riprendere l&#8217;attivit\u00e0 secondo la procedura di cui all&#8217;art. 49 della presente legge, indipendentemente dalle modalit\u00e0 del licenziamento.<\/p>\n<p>(3) Il diritto di propriet\u00e0 sui beni di cui al comma 1. 1 deve essere accertato mediante atti notarili, verbali, bilanci, ricevute di <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/specializirani-produkti\/38-siela-schetovodstvo.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">tasse<\/a> pagate , tasse, assicurazioni, decisioni giudiziarie e altre prove scritte. In mancanza di tali elementi, il diritto di propriet\u00e0 \u00e8 stabilito secondo la procedura generale dei reclami. In questi casi i procedimenti sono esenti da tasse statali.<\/p>\n<p>(4) Lo Stato, i comuni, le aziende, le imprese e le organizzazioni statali e comunali consegnano i beni non consegnati dichiarati secondo la procedura del comma 1. 1, agli aventi diritto ai sensi del comma 1. 2, se la richiesta \u00e8 loro presentata entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p>(5) Le condizioni e la procedura per la restituzione dei beni sono determinate dal Consiglio dei ministri, nella misura in cui non siano disciplinate da altra legge.<\/p>\n<p>Disposizioni transitorie e finali<\/p>\n<ul>\n<li>2. Entro 9 mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, le cooperative sono tenute ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall&#8217;approvazione delle modifiche statutarie da parte dell&#8217;assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve richiedere l&#8217;iscrizione nel registro presso il tribunale distrettuale delle circostanze soggette a iscrizione.<\/li>\n<li>3. Entro 9 mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, le unioni cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall&#8217;approvazione delle modifiche statutarie da parte dell&#8217;assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve richiedere l&#8217;iscrizione nel registro presso il tribunale distrettuale delle circostanze soggette a iscrizione.<\/li>\n<li>4. Entro 9 mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, le cooperative e le unioni cooperative sono tenute a trasformare le imprese cooperative e intercooperative alle quali partecipano in societ\u00e0 commerciali ai sensi dell&#8217;art. 52 e 53 in conformit\u00e0 con i requisiti della legge commerciale .<\/li>\n<li>5. (1) (Abrogato &#8211; Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 13 del 2003).<\/li>\n<\/ul>\n<p>(2) (Abrogato &#8211; SG, n. 13 del 2003).<\/p>\n<p>(3) (Abrogato &#8211; SG, n. 13 del 2003).<\/p>\n<p>(4) I consigli di amministrazione delle unioni cooperative controllano d&#8217;ufficio se le cooperative e le unioni cooperative che ne sono membri adempiono agli obblighi previsti dai \u00a7 2 , 3 e 4 e sono tenuti, in caso di inadempimento, a richiederne lo scioglimento al tribunale distrettuale competente entro il termine di cui al comma 1. 3. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 10.000.<\/p>\n<p>(5) Le procure distrettuali vigilano sull&#8217;adempimento degli obblighi previsti dai commi precedenti e sono tenute a chiedere al tribunale lo scioglimento delle cooperative, unioni e imprese non riformate, nonch\u00e9 l&#8217;irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1. 3 e 4.<\/p>\n<ul>\n<li>6. Nell&#8217;art . 52, comma 1. 1 della legge sulla contabilit\u00e0 (promulgata nella Gazzetta Ufficiale, numero 4 del 1991; modificata e integrata nel numero 26 del 1992, numero 55 del 1993, numeri 21, 33 e 59 del 1996, numero 52 del 1997, numero 21 del 1998, numeri 57, 81 e 83 del 1999) sar\u00e0 creata come segue: 6:<\/li>\n<\/ul>\n<p>&#8220;6. cooperative.&#8221;<\/p>\n<ul>\n<li>7. Nella Legge sulle locazioni in agricoltura (promulgata, Gazzetta Ufficiale, n. 82 del 1996; modificata, n. 35 del 1999) Art. 8, paragrafo 1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 e il \u00a7 3 delle disposizioni transitorie e finali (nuove &#8211; SG, n. 35 del 1999).<\/li>\n<li>8. La presente legge abroga:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>La legge sulle cooperative (promulgata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 63 del 1991; modificata nei n. 34 e 55 del 1992, n. 63 del 1994, n. 59 e 103 del 1996, n. 52 del 1997, n. 52 del 1998, n. 81 del 1999);<\/li>\n<li>Legge sulla facilitazione della fusione delle associazioni cooperative (promulgata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, numero 54 del 1947; modificata nei numeri 47 e 228 del 1948).<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>9. L&#8217;attuazione della presente legge \u00e8 affidata al Consiglio dei ministri.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>La legge \u00e8 stata adottata dalla XXXVIII Assemblea Nazionale il 16 dicembre 1999. ed \u00e8 sigillato con il sigillo ufficiale dell&#8217;Assemblea Nazionale.<\/p>\n<p>Disposizioni transitorie e finali<br \/>\ndella legge di modifica e integrazione della legge sulle cooperazioni<\/p>\n<p>(PROMOSSO &#8211; SG, N. 13 DEL 2003)<\/p>\n<ul>\n<li>39. (1) Il diritto di propriet\u00e0 sui beni nazionalizzati o confiscati in base a leggi regolamentari abrogate delle cooperative e delle unioni cooperative che hanno ripreso l&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 ripristinato se, al giorno dell&#8217;entrata in vigore della presente legge, tali beni erano di propriet\u00e0 statale o comunale. La presente disposizione non si applica ai procedimenti pendenti ai sensi del \u00a7 1 della disposizione aggiuntiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p>(2) Esiste una successione giuridica delle unioni cooperative esistenti a partire dal 1959. e che dal 1960 hanno ripreso le loro attivit\u00e0.<\/p>\n<ul>\n<li>40. Entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, le cooperative e le unioni cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa.<\/li>\n<li>41. Nel \u00a7 5 delle disposizioni transitorie e finali, par. I paragrafi 1, 2 e 3 sono abrogati e i procedimenti pendenti ai sensi di tali paragrafi sono chiusi.<\/li>\n<li>42. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e di quello di sorveglianza, se non \u00e8 scaduto, non cessa con l&#8217;entrata in vigore della presente legge .<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disposizioni transitorie e finali<br \/>\ndella legge di modifica e integrazione della legge sull&#8217;imposta sul reddito delle societ\u00e0<\/p>\n<p>(PROMESSO IN SG, N. 102 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)<\/p>\n<ul>\n<li>36. La legge entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2006, ad eccezione del \u00a7 30, punto 13 e \u00a7 33 , che entrano in vigore il giorno della loro promulgazione nella &#8221; <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/praven-softuer\/134-arkhiv-na-drzhaven-vestnik.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">Gazzetta Ufficiale<\/a> &#8220;.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disposizioni transitorie e finali<br \/>\ndel codice di procedura fiscale e assicurativa<\/p>\n<p>(PROMESSO IN SG, N. 105 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)<\/p>\n<ul>\n<li>88. Il Codice entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2006, ad eccezione dell&#8217;art . 179, comma 1. 3 , Art. 183, comma 1. 9 , \u00a7 10, voce. 1, lettera &#8220;e&#8221;, ecc. 4, lettera &#8220;c&#8221; , \u00a7 11, voce 1, lettera &#8220;b&#8221; e \u00a7 14, voce 12 delle disposizioni transitorie e finali, che entreranno in vigore il giorno della promulgazione del codice nella &#8221; <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/praven-softuer\/134-arkhiv-na-drzhaven-vestnik.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">Gazzetta Ufficiale dello Stato<\/a> &#8220;.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disposizioni transitorie e finali<br \/>\ndella legge sul registro delle imprese<\/p>\n<p>(PROMESSO IN SG, N. 34 DEL 2006, EMENDATO IN SG, N. 80 DEL 2006, EMENDATO IN SG, N. 53 DEL 2007, IN VIGORE DAL 01.01.2008)<\/p>\n<ul>\n<li>56. (Modificato &#8211; SG, n. 80 del 2006, modificato &#8211; SG, n. 53 del 2007) La presente legge entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2008, ad eccezione dei \u00a7 2 e \u00a7 3 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella &#8221; <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/praven-softuer\/134-arkhiv-na-drzhaven-vestnik.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">Gazzetta Ufficiale dello Stato<\/a> &#8220;.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disposizioni transitorie e finali<br \/>\ndella legge di modifica e integrazione della legge contabile<\/p>\n<p>(PROMESSO IN SG, N. 105 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2007)<\/p>\n<ul>\n<li>61. La presente legge entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2007, ad eccezione del \u00a7 48 , che entra in vigore il 1\u00b0 luglio 2007.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disposizioni transitorie e finali<br \/>\ndella legge di modifica e integrazione della legge sulle cooperazioni<\/p>\n<p>(PROMOSSO &#8211; SG, N. 41 DEL 2007)<\/p>\n<ul>\n<li>24. Entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, le cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall&#8217;approvazione delle modifiche statutarie da parte dell&#8217;assemblea generale, il presidente della cooperativa chiede l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese dei fatti soggetti a iscrizione.<\/li>\n<li>25. Con l&#8217;entrata in vigore della presente legge, la durata in carica dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione e di controllo delle cooperative, quando non sia scaduta, \u00e8 di 4 anni, a partire dalla data delle elezioni.<\/li>\n<li>26. Le cooperative e le unioni cooperative che hanno costruito edifici e strutture con fondi propri entro il 13 luglio 1991 hanno il diritto di presentare allo Stato o al comune una richiesta di disattivazione degli edifici e dei terreni adiacenti. La richiesta dovr\u00e0 essere presentata al governatore regionale competente o al sindaco di un comune entro il 31 dicembre 2007. In presenza delle circostanze specificate, la propriet\u00e0 viene disattivata e trasferita in possesso della cooperativa o dell&#8217;unione delle cooperative.<\/li>\n<li>27. (1) I diritti di una cooperativa ripristinata ai sensi del \u00a7 1 della disposizione aggiuntiva e del \u00a7 1 della <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/blgarsko-zakonodatelstvo\/46-siela-normi.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">legge<\/a> abrogata sulle cooperative (promulgata, Gazzetta Ufficiale, n. 63 del 1991; modificata, n. 24 e 55 del 1992, n. 63 del 1994, n. 59 e 103 del 1996, n. 52 del 1997, n. 52 del 1998, n. 81 del 1999; abrogata, n. 113 del 1999) spettano a una cooperativa iscritta nel registro del tribunale dopo il 7 agosto 1991. con la denominazione, la sede legale e l&#8217;oggetto dell&#8217;attivit\u00e0 di una cooperativa esistente, di cui siano soci almeno 7 cooperatori, che ne erano soci alla data del sequestro, della nazionalizzazione o della ridistribuzione dei beni della cooperativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>(2) Il comma 1 si applica anche ad un&#8217;unione cooperativa ricostituita da almeno due cooperative che ne erano socie alla data del sequestro, della nazionalizzazione o della ridistribuzione dei beni dell&#8217;unione.<\/p>\n<p>Disposizioni transitorie e finali<br \/>\ndella legge di modifica e integrazione della legge sulla propriet\u00e0 e l&#8217;uso dei terreni agricoli<\/p>\n<p>(PROMESSO &#8211; SG, N. 42 DEL 2018, IN VIGORE DAL 22.05.2018)<\/p>\n<ul>\n<li>17. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella &#8221; <a href=\"https:\/\/e-ciela.net\/praven-softuer\/134-arkhiv-na-drzhaven-vestnik.html?utm_source=lex.bg&amp;utm_medium=laws&amp;utm_campaign=lex_context&amp;utm_id=1\">Gazzetta Ufficiale<\/a> &#8220;, ad eccezione del \u00a7 9 , che entra in vigore a partire dall&#8217;anno finanziario 2019-2020.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Atti legislativi europei rilevanti<\/p>\n<p><strong>Direttive:<\/strong><\/p>\n<p>DIRETTIVA (UE) 2015\/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005\/60\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006\/70\/CE della Commissione<\/p>\n<p><strong>Regolamenti:<\/strong><\/p>\n<p>REGOLAMENTO (CE) 1435\/2003 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Societ\u00e0 cooperativa europea (SCE)<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bulgaria Legge sulle Cooperative (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041a\u041e\u041e\u041f\u0415\u0420\u0410\u0426\u0418\u0418\u0422\u0415) 113 del 28 dicembre 1999. , modificare. SG. NO. 92 del 10 novembre 2000. , modificare. SG. NO. 98 del 16 novembre 2001. , modificare. SG. NO. 13 dell&#8217;11 febbraio 2003 , modificare. SG. NO. 102 del 20 dicembre 2005. , modificare. SG. 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