{"id":3421,"date":"2021-04-09T08:05:15","date_gmt":"2021-04-09T08:05:15","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?page_id=3421"},"modified":"2021-04-09T08:05:15","modified_gmt":"2021-04-09T08:05:15","slug":"convenzione-tra-la-repubblica-italiana-e-la-repubblica-di-bulgaria-intesa-ad-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e-sul-patrimonio","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/convenzione-tra-la-repubblica-italiana-e-la-repubblica-di-bulgaria-intesa-ad-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e-sul-patrimonio\/","title":{"rendered":"CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Convenzione-ad-evitare-la-doppia-imposizione-Bulgaria-Italia.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-763\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Convenzione-ad-evitare-la-doppia-imposizione-Bulgaria-Italia-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Convenzione-ad-evitare-la-doppia-imposizione-Bulgaria-Italia-300x225.jpg 300w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Convenzione-ad-evitare-la-doppia-imposizione-Bulgaria-Italia-768x576.jpg 768w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Convenzione-ad-evitare-la-doppia-imposizione-Bulgaria-Italia-1024x768.jpg 1024w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Convenzione-ad-evitare-la-doppia-imposizione-Bulgaria-Italia.jpg 1587w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul\u00a0patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21\/12\/1990)<\/strong><\/p>\n<p><strong>art. 1<\/strong><br \/>\n<strong>Soggetti e residenti<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti.<br \/>\n2. Ai sensi della presente Convenzione, l\u2019espressione \u201cresidente di uno Stato contraente\u201d designa:<br \/>\na) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtu\u2019 della legislazione italiana, e\u2019 assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.<br \/>\nb) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita\u2019 bulgara nonche\u2019 qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e\u2019 ivi registrata;<br \/>\n3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica e\u2019 residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e\u2019 determinata nel seguente modo:<br \/>\na) detta persona e\u2019 considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu\u2019 strette (centro degli interessi vitali);<br \/>\nb) se non si puo\u2019 determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.<br \/>\n4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica e\u2019 residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e\u2019 considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.<\/p>\n<p><strong>art. 2<\/strong><br \/>\n<strong>Imposte considerate<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.<br \/>\n2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall\u2019alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull\u2019ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche\u2019 le imposte sui plusvalori.<br \/>\n3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare:<br \/>\n<strong>a) per quanto concerne la Repubblica italiana<\/strong>:<br \/>\n(1) l\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche;<br \/>\n(2) l\u2019imposta sul reddito delle persone giuridiche;<br \/>\n(3) l\u2019imposta locale sui redditi,<br \/>\nancorche\u2019 riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali \u201cimposta italiana\u201d);<br \/>\n<strong>b) per quanto concerne la Repubblica Popolare di Bulgaria:<\/strong><br \/>\n(1) l\u2019imposta sul reddito totale;<br \/>\n(2) l\u2019imposta sui celibi, sui vedovi, i divorziati e le coppie senza figli;<br \/>\n(3) l\u2019imposta sugli utili;<br \/>\n(4) l\u2019imposta sui fabbricati;<br \/>\n(qui di seguito indicate quali \u201cimposta bulgara\u201d).<br \/>\n4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.<\/p>\n<p><strong>art. 3<\/strong><br \/>\n<strong>Definizioni generali.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:<br \/>\na) il termine \u201cItalia\u201d designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di la\u2019 del mare territoriale dell\u2019Italia le quali, conformemente al diritto internazionale consuetudinario e alle leggi italiane concernenti l\u2019esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali i diritti sovrani italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al suo sottosuolo nonche\u2019 alle loro risorse naturali possono essere esercitati;<br \/>\nb) il termine \u201cBulgaria\u201d designa la Repubblica Popolare di Bulgaria e, quando e\u2019 utilizzato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani, nonche\u2019 la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani conformemente al diritto internazionale;<br \/>\nc) le espressioni \u201cuno Stato contraente\u201d e \u201cl\u2019altro Stato contraente\u201d designano, secondo il contesto, la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare di Bulgaria;<br \/>\nd) il termine \u201cpersona\u201d comprende le persone fisiche, le persone giuridiche \u2013 ivi comprese le societa\u2019 \u2013 ed ogni altra associazione di persone;<br \/>\ne) il termine \u201csocieta\u2019\u201d designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e\u2019 considerato persona giuridica ai fini dell\u2019imposizione;<br \/>\nf) le espressioni \u201cimpresa di uno Stato contraente\u201d e \u201cimpresa dell\u2019altro Stato contraente\u201d designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un\u2019impresa esercitata da un residente dell\u2019altro Stato contraente;<br \/>\ng) l\u2019espressione \u201ctraffico internazionale\u201d designa qualsiasi attivita\u2019 di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e\u2019 situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l\u2019aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra localita\u2019 situate nell\u2019altro Stato contraente;<br \/>\nh) l\u2019espressione \u201cautorita\u2019 competente\u201d designa:<br \/>\n(1) in Italia: il Ministero delle Finanze.<br \/>\n(2) in Bulgaria: il Ministero delle Finanze.<br \/>\n2. Per l\u2019applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e\u2019 attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.<\/p>\n<p><strong>art. 4<\/strong><br \/>\n<strong>Stabile organizzazione.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Ai fini della presente Convenzione, l\u2019espressione \u201cstabile organizzazione\u201d designa una sede fissa di affari in cui l\u2019impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita\u2019.<br \/>\n2. L\u2019espressione \u201cstabile organizzazione\u201d comprende in particolare: a) una sede di direzione;<br \/>\nb) una succursale;<br \/>\nc) un ufficio;<br \/>\nd) una officina;<br \/>\ne) un laboratorio;<br \/>\nf) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;<br \/>\ng) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.<br \/>\n3. Non si considera che vi sia \u201cstabile organizzazione\u201d se:<br \/>\na) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all\u2019impresa;<br \/>\nb) le merci appartenenti all\u2019impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;<br \/>\nc) le merci appartenenti all\u2019impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un\u2019altra impresa;<br \/>\nd) una sede fissa di affari e\u2019 utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l\u2019impresa;<br \/>\ne) una sede fissa di affari e\u2019 utilizzata, per l\u2019impresa, ai soli fini di pubblicita\u2019, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita\u2019 analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.<br \/>\n4. La partecipazione di un residente dell\u2019Italia in una societa\u2019 mista costituita in Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria del 25 marzo 1980 e\u2019 considerata \u201cstabile organizzazione\u201d ai fini della presente Convenzione.<br \/>\n5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell\u2019altro Stato contraente \u2013 diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 \u2013 e\u2019 considerata \u201cstabile organizzazione\u201d nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell\u2019impresa, salvo il caso in cui l\u2019attivita\u2019 di detta persona sia limitata all\u2019acquisto di merci per l\u2019impresa.<br \/>\n6. Non si considera che un\u2019impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell\u2019altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita\u2019 per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell\u2019ambito della loro ordinaria attivita\u2019.<br \/>\n7. Il fatto che una societa\u2019 residente di uno Stato contraente:<br \/>\na) possiede una partecipazione in una societa\u2019 che e\u2019 residente dell\u2019altro Stato contraente (ovvero questa ultima societa\u2019 possiede una partecipazione nella prima),<br \/>\nb) o svolge la sua attivita\u2019 nell\u2019altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no),<br \/>\nnon costituisce di per se\u2019 motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa\u2019 una stabile organizzazione dell\u2019altra.<\/p>\n<p><strong>art. 5<\/strong><br \/>\n<strong>Redditi immobiliari.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita\u2019 agricole o forestali) situati nell\u2019altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.<br \/>\n2. L\u2019espressione \u201cbeni immobili\u201d e\u2019 definita in conformita\u2019 al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.<br \/>\n3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall\u2019affitto nonche\u2019 da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.<br \/>\n4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche\u2019 ai redditi dei beni immobili utilizzati per l\u2019esercizio di una professione indipendente.<\/p>\n<p><strong>art. 6<\/strong><br \/>\n<strong>Utili delle imprese.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Gli utili di un\u2019impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l\u2019impresa non svolga la sua attivita\u2019 nell\u2019altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l\u2019impresa svolge in tal modo la sua attivita\u2019, gli utili dell\u2019impresa sono imponibili nell\u2019altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.<br \/>\n2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un\u2019impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita\u2019 nell\u2019altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita\u2019 identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall\u2019impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.<br \/>\n3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e\u2019 situata la stabile organizzazione, sia altrove.<br \/>\n4. Nessun utile puo\u2019 essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l\u2019impresa.<br \/>\n5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.<\/p>\n<p><strong>art. 7<\/strong><br \/>\n<strong>Trasporto internazionale.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<br \/>\n1. Gli utili derivanti dall\u2019esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili e di veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e\u2019 situata la sede della direzione effettiva dell\u2019impresa.<br \/>\n2. Se la sede della direzione effettiva dell\u2019impresa di navigazione marittima e\u2019 situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d\u2019immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d\u2019immatricolazione, nello Stato contraente di cui e\u2019 residente l\u2019esercente la nave.<br \/>\n3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.<\/p>\n<p><strong>art. 8<\/strong><br \/>\n<strong>Dividendi.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. I dividendi pagati da una societa\u2019 residente di uno Stato contraente ad un residente dell\u2019altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<br \/>\n2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa\u2019 che paga i dividendi e\u2019 residente ed in conformita\u2019 alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e\u2019 l\u2019effettivo beneficiario, l\u2019imposta cosi\u2019 applicata non puo\u2019 eccedere il 10 per cento dell\u2019ammontare lordo dei dividendi.<br \/>\nLe autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita\u2019 di applicazione di tale limitazione.<br \/>\nQuesto paragrafo non riguarda l\u2019imposizione della societa\u2019 per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.<br \/>\n3. Ai fini del presente articolo il termine \u201cdividendi\u201d designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche\u2019 i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e\u2019 residente la societa\u2019 distributrice.<br \/>\n4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell\u2019altro Stato contraente, di cui e\u2019 residente la societa\u2019 che paga i dividendi, sia una attivita\u2019 industriale o commmerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.<br \/>\n5. Qualora una societa\u2019 residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall\u2019altro Stato contraente, detto altro Stato non puo\u2019 applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa\u2019, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne\u2019 prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa\u2019, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.<\/p>\n<p><strong>art. 9<\/strong><br \/>\n<strong>Interessi.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell\u2019altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se detto residente ne e\u2019 l\u2019effettivo beneficiario.<br \/>\n2. Ai fini del presente articolo il termine \u201cinteressi\u201d designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche\u2019 ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.<br \/>\n3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dagli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell\u2019altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un\u2019attivita\u2019 industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.<\/p>\n<p><strong>art. 10<\/strong><br \/>\n<strong>Canoni.<\/strong><br \/>\n<strong>Testo: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/strong><\/p>\n<p>1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell\u2019altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<br \/>\n2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita\u2019 della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e\u2019 l\u2019effettivo beneficiario, l\u2019imposta cosi\u2019 applicata non puo\u2019 eccedere il 5 per cento dell\u2019ammontare lordo dei canoni. Le autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita\u2019 di applicazione di detta limitazione.<br \/>\n3. Ai fini del presente articolo il termine \u201ccanoni\u201d designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l\u2019uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, programmi relativi ad elaboratori elettronici, nonche\u2019 per l\u2019uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.<br \/>\n4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell\u2019altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia una attivita\u2019 industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni dei generatori di canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro<br \/>\nStato contraente secondo la propria legislazione interna.<br \/>\n5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore e\u2019 lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita\u2019 e\u2019 stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni, e che ne sopporta l\u2019onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e\u2019 situata la stabile organizzazione o la base fissa.<\/p>\n<p><strong>art. 11<\/strong><br \/>\n<strong>Utili di capitale.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all\u2019articolo 5 situati nell\u2019altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.<br \/>\nGli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell\u2019attivo di una stabile organizzazione che un\u2019impresa di uno Stato contraente ha nell\u2019altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell\u2019altro Stato contraente per l\u2019esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l\u2019intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.<br \/>\nGli utili provenienti dall\u2019alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi all\u2019esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e\u2019 situata la sede della direzione effettiva dell\u2019impresa.<br \/>\nGli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l\u2019alienante e\u2019 residente.<\/p>\n<p><strong>art. 12<\/strong><br \/>\n<strong>Professioni autonome<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall\u2019esercizio di una libera professione o da altre attivita\u2019 di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell\u2019altro Stato contraente, di una base fissa per l\u2019esercizio delle sue attivita\u2019. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell\u2019altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.<br \/>\n2. L\u2019espressione \u201clibera professione\u201d comprende in particolare le attivita\u2019 indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche\u2019 le attivita\u2019 indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.<\/p>\n<p><strong>art. 13<\/strong><br \/>\n<strong>Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita\u2019 dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita\u2019 non venga svolta nell\u2019altro Stato contraente. Se l\u2019attivita\u2019 e\u2019 quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.<br \/>\n2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita\u2019 dipendente, svolta nell\u2019altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:<br \/>\na) il beneficiario soggiorna nell\u2019altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell\u2019anno fiscale considerato, e<br \/>\nb) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e\u2019 residente dell\u2019altro Stato, e<br \/>\nc) l\u2019onere delle remunerazioni non e\u2019 sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell\u2019altro Stato.<br \/>\n3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o di veicoli stradali in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e\u2019 situata la sede della direzione effettiva dell\u2019impresa.<\/p>\n<p><strong>art. 14<\/strong><br \/>\n<strong>Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita\u2019 di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa\u2019 residente dell\u2019altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.<\/p>\n<p><strong>art. 15<\/strong><br \/>\n<strong>Artisti e sportivi.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 13, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell\u2019altro Stato contraente in qualita\u2019 di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione o in qualita\u2019 di musicista, nonche\u2019 di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.<br \/>\n2. Quando i redditi delle attivita\u2019 che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualita\u2019, sono attribuiti ad una persona diversa dall\u2019artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le disposizioni degli articoli 6, 12 e 13 nello Stato contraente in cui le attivita\u2019 dell\u2019artista o dello sportivo sono svolte.<br \/>\n3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 i redditi che un\u2019artista dello spettacolo, residente in uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell\u2019altro Stato contraente in tale qualita\u2019, sono imponibili soltanto nel primo Stato se le attivita\u2019 svolte nell\u2019altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attivita\u2019 sono svolte nell\u2019altro Stato nell\u2019ambito di un programma ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.<\/p>\n<p><strong>art. 16<\/strong><br \/>\n<strong>Pensioni.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell\u2019articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.<\/p>\n<p><strong>art. 17<\/strong><br \/>\n<strong>Funzioni pubbliche.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;<br \/>\nb) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell\u2019altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest\u2019ultimo Stato che:<br \/>\nI) abbia la nazionalita\u2019 di detto Stato, o<br \/>\nII) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.<br \/>\n2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.<br \/>\nb) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell\u2019altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita\u2019.<br \/>\n3. Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16, si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell\u2019ambito di una attivita\u2019 industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.<\/p>\n<p><strong>art. 18<\/strong><br \/>\n<strong>Professori.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Le remunerazioni che un professore o un altro membro del personale insegnante il quale e\u2019, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell\u2019altro Stato contraente e che e\u2019 inviato ovvero invitato nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una universita\u2019 o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, non sono imponibili nel primo Stato.<\/p>\n<p><strong>art. 19<\/strong><br \/>\n<strong>Studenti.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e\u2019, o era prima, residente in uno Stato contraente e che e\u2019 inviato nell\u2019altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o sono percepite in remunerazioni di un\u2019attivita\u2019 svolta in questo altro Stato nei limiti di un reddito adeguato che gli permetta di compiere i suoi studi o di completare la sua formazione professionale.<\/p>\n<p><strong>art. 20<\/strong><br \/>\n<strong>Altri redditi.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/p>\n<p><strong>art. 21<\/strong><br \/>\n<strong>Patrimonio.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Il patrimonio costituito da beni immobili di cui all\u2019articolo 5, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell\u2019altro Stato contraente, e\u2019 imponibile in detto altro Stato.<br \/>\n2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell\u2019attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell\u2019altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell\u2019altro Stato contraente per l\u2019esercizio di una professione indipendente, e\u2019 imponibile in detto altro Stato.<br \/>\n3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili e veicoli stradali utilizzati in un traffico internazionale nonche\u2019 da beni mobili destinati all\u2019esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, e\u2019 imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell\u2019impresa.<br \/>\n4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.<\/p>\n<p><strong>art. 22<\/strong><br \/>\n<strong>Metodo per evitare le doppie imposizioni.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Si conviene che la doppia imposizione sara\u2019 evitata in conformita\u2019 delle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.<br \/>\n2. Per quanto riguarda la Bulgaria:<br \/>\na) se un residente della Bulgaria possiede redditi o un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Bulgaria esenta da imposte tali redditi o detto patrimonio;<br \/>\nb) se un residente della Bulgaria riceve dividendi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 10, sono imponibili in Italia, la Bulgaria accorda, sull\u2019ammontare dell\u2019imposta che essa preleva sui redditi di detto residente, una deduzione di ammontare pari all\u2019imposta pagata in Italia su tali dividendi o canoni. Tuttavia, tale deduzione non puo\u2019 eccedere la frazione di imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai predetti dividendi o canoni provenienti dall\u2019Italia.<br \/>\nc) Quando, in conformita\u2019 ad una qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi o il patrimonio posseduti da un residente della Bulgaria sono esenti da imposte in Bulgaria, la Bulgaria puo\u2019 comunque tener conto dei redditi o del patrimonio esentati ai fini del calcolo dell\u2019ammontare dell\u2019imposta dovuta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente.<br \/>\n3. Per quanto riguarda l\u2019Italia:<br \/>\nSe un residente dell\u2019Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bulgaria, l\u2019Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell\u2019articolo 2 della presente Convenzione, puo\u2019 includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.<br \/>\nIn tal caso, l\u2019Italia deve dedurre dalle imposte cosi\u2019 calcolate l\u2019imposta sui redditi pagata in Bulgaria, ma l\u2019ammontare della deduzione non puo\u2019 eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.<br \/>\nTuttavia, nessuna deduzione sara\u2019 accordata ove l\u2019elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.<br \/>\n4. Se una societa\u2019 residente dell\u2019Italia percepisce redditi per effetto della sua partecipazione in una \u201csocieta\u2019 mista\u201d costituita conformemente al decreto n. 535\/80 dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria, si considera \u2013 ai fini dell\u2019applicazione del precedente paragrafo 3 \u2013 che l\u2019imposta pagata in Bulgaria su detti redditi e\u2019 pari al 36 per cento.<\/p>\n<p><strong>art. 23<\/strong><br \/>\n<strong>Non discriminazione.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<br \/>\n1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell\u2019altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo che essa relativo, diversi o piu\u2019 onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica inoltre, nonostante le disposizioni dell\u2019articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.<br \/>\n2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, il termine \u201cnazionali\u201d designa:<br \/>\na) le persone fisiche che hanno la nazionalita\u2019 di uno Stato contraente;<br \/>\nb) le persone giuridiche, le societa\u2019 di persone e le associazioni costituite in conformita\u2019 alle legislazioni in vigore di uno Stato contraente.<br \/>\n3. L\u2019imposizione di una stabile organizzazione che un\u2019impresa di uno Stato contraente ha nell\u2019altro Stato contraente non puo\u2019 essere in questo altro Stato meno favorevole dell\u2019imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita\u2019. La presente disposizione non puo\u2019 essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell\u2019altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.<br \/>\n4. Gli interessi, i canoni ed altri oneri pagati da un\u2019impresa di uno Stato contraente ad un residente dell\u2019altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un\u2019impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell\u2019altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nel confronti di un residente del primo Stato.<br \/>\n5. Le imprese di uno Stato contraente, alle quali partecipano uno o piu\u2019 residente dell\u2019altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo diversi o piu\u2019 onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.<br \/>\n6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione, nonostante le disposizioni dell\u2019articolo 2.<\/p>\n<p><strong>art. 24<\/strong><br \/>\n<strong>Procedura amichevole.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un\u2019imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo\u2019, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all\u2019autorita\u2019 competente dello Stato contraente di cui e\u2019 residente o, se il suo caso ricade nell\u2019ambito di applicazione del paragrafo 1 dell\u2019articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita\u2019. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un\u2019imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.<br \/>\n2. L\u2019autorita\u2019 competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e\u2019 in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara\u2019 del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l\u2019autorita\u2019 competente dell\u2019altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.<br \/>\n3. Le autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta\u2019 o i dubbi inerenti all\u2019interpretazione o all\u2019applicazione della Convenzione.<br \/>\n4. Le autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti.<\/p>\n<p><strong>art. 25<\/strong><br \/>\n<strong>Scambio di informazioni.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Le autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e\u2019 contraria alla Convenzione, nonche\u2019 per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall\u2019articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita\u2019 (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell\u2019accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le predette persone od autorita\u2019 utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini.<br \/>\n2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l\u2019obbligo:<br \/>\na) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell\u2019altro Stato contraente;<br \/>\nb) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell\u2019altro Stato contraente;<br \/>\nc) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all\u2019ordine pubblico.<\/p>\n<p><strong>art. 26<\/strong><br \/>\n<strong>Agenti diplomatici e funzionari consolari.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di una missione diplomatica o di un ufficio consolare in virtu\u2019 delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.<\/p>\n<p><strong>art. 27<\/strong><br \/>\n<strong>Rimborsi.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell\u2019interessato o dello Stato di cui esso e\u2019 residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.<br \/>\n2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto a effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e\u2019 residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.<br \/>\n3. Le autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell\u2019articolo 24, le modalita\u2019 di applicazione del presente articolo.<\/p>\n<p><strong>art. 28<\/strong><br \/>\n<strong>Entrata in vigore.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>La presente Convenzione sara\u2019 ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.<br \/>\nLa presente Convenzione entrera\u2019 in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:<br \/>\na) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dall\u20191 gennaio dell\u2019anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;<br \/>\nb) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi d\u2019imposta che iniziano a decorrere dall\u20191 gennaio dell\u2019anno successivo a quello d\u2019entrata in vigore della Convenzione.<\/p>\n<p><strong>art. 29<\/strong><br \/>\n<strong>Denuncia.<\/strong><br \/>\nTesto: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>La presente Convenzione rimarra\u2019 in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo\u2019 denunciare la Convenzione, per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso la Convenzione cessera\u2019 di applicarsi:<br \/>\na) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dall\u20191 gennaio dell\u2019anno successivo a quello di denuncia;<br \/>\nb) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio di periodi d\u2019imposta che iniziano a decorrere dall\u20191 gennaio dell\u2019anno successivo a quello di denuncia.<\/p>\n<p>Testo: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/p>\n<p>All\u2019atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, i plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:<br \/>\na) con riferimento all\u2019articolo 2, se nel futuro sara\u2019 introdotta in Italia un\u2019imposta sul patrimonio, la Convenzione si applichera\u2019 a detta imposta e la doppia imposizione sara\u2019 evitata in conformita\u2019 alle disposizioni dell\u2019articolo 22;<br \/>\nb) con riferimento all\u2019articolo 4, paragrafo 3 a), la vendita, al termine di una esposizione, di merci nella stessa esposte non costituisce una stabile organizzazione;<br \/>\nc) con riferimento all\u2019articolo 5, paragrafo 2, l\u2019espressione \u201cbeni immobili\u201d comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche\u2019 i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta\u2019 fondiaria. Si considerano altresi\u2019 \u201cbeni immobili\u201d l\u2019usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali non sono considerati beni immobili;<br \/>\nd) con riferimento all\u2019articolo 6 paragrafo 3, per \u201cspese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione\u201d si intendono le spese direttamente connesse con l\u2019attivita\u2019 di detta stabile organizzazione;<br \/>\ne) con riferimento agli articoli 9 e 10, se l\u2019ammontare degli interessi o dei canoni pagati eccede il valore normale di detti redditi in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, la parte eccedente di detti pagamenti e\u2019 imponibile in questo Stato in conformita\u2019 della propria legislazione e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione;<br \/>\nf) le disposizioni del paragrafo 3 dell\u2019articolo 13 si applicano anche alle remunerazioni corrisposte al personale di un\u2019impresa di trasporto aereo in traffico internazionale di uno degli Stati contraenti che esercita la sua attivita\u2019 nell\u2019altro Stato contraente;<br \/>\ng) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell\u2019articolo 17 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti:<br \/>\n&#8211; l\u2019Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F. S.);<br \/>\n&#8211; l\u2019Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni (PP. TT.);<br \/>\n&#8211; l\u2019Ente nazionale per il Turismo (ENIT);<br \/>\n&#8211; l\u2019Istituto per il commercio Estero (ICE);<br \/>\n&#8211; la Banca d\u2019Italia;<br \/>\nnonche\u2019 i corrispondenti servizi o organismi bulgari;<br \/>\nh) con riferimento al paragrafo 1 dell\u2019articolo 24, all\u2019espressione \u201cindipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno\u201d si attribuisce il significato secondo cui l\u2019attivazione della procedura amichevole non e\u2019<br \/>\nin alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un\u2019applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;<br \/>\ni) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell\u2019articolo 27 non esclude l\u2019interpretazione secondo la quale le autorita\u2019 competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l\u2019applicazione delle riduzioni o esenzioni di imposta cui da\u2019 diritto la Convenzione;<br \/>\nl) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell\u2019articolo 28, le disposizioni del paragrafo 1 dell\u2019articolo 7 si applicano ai redditi realizzati a partire dall\u20191 gennaio 1981.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul\u00a0patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21\/12\/1990) art. 1 Soggetti e residenti Testo: in &hellip; <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/convenzione-tra-la-repubblica-italiana-e-la-repubblica-di-bulgaria-intesa-ad-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e-sul-patrimonio\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3421"}],"collection":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3421"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3421\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3422,"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3421\/revisions\/3422"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}