{"id":18756,"date":"2025-05-09T13:49:23","date_gmt":"2025-05-09T13:49:23","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?page_id=18756"},"modified":"2026-09-08T07:36:31","modified_gmt":"2026-09-08T07:36:31","slug":"disapplicazione-del-regime-sulle-societa-controllate-estere-controlled-foreign-companies-cfc","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/disapplicazione-del-regime-sulle-societa-controllate-estere-controlled-foreign-companies-cfc\/","title":{"rendered":"Disapplicazione\u00a0del regime sulle Societ\u00e0 Controllate Estere (Controlled Foreign Companies (CFC))"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Disapplicazione-del-regime-sulle-Societa-Controllate-Estere-Controlled-Foreign-Companies-CFC-1.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-17769\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Disapplicazione-del-regime-sulle-Societa-Controllate-Estere-Controlled-Foreign-Companies-CFC-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"720\" srcset=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Disapplicazione-del-regime-sulle-Societa-Controllate-Estere-Controlled-Foreign-Companies-CFC-1.jpg 1000w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Disapplicazione-del-regime-sulle-Societa-Controllate-Estere-Controlled-Foreign-Companies-CFC-1-300x216.jpg 300w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Disapplicazione-del-regime-sulle-Societa-Controllate-Estere-Controlled-Foreign-Companies-CFC-1-768x553.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Riguardo alla <strong>disapplicazione<\/strong> del regime sulle <strong>Societ\u00e0 Controllate Estere (Controlled Foreign Companies (CFC))<\/strong>, \u00a0il <strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016700000000&amp;articolo=Articolo%20167\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">quinto comma dell\u2019articolo 167 Tuir<\/a><\/strong> prevede che questa possa ricorrere laddove il contribuente\u00a0<strong>dimostri\u00a0<\/strong>che l\u2019impresa controllata estera svolga una \u201c<strong><em>attivit\u00e0 economica effettiva, mediante l\u2019impiego di<\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><em> personale;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em> attrezzature;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>attivi;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>locali<\/em><\/strong>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una considerazione di rilievo da fare \u00e8 quella al riguardo della \u201c<strong><em>attivit\u00e0 economica effettiva\u201d<\/em><\/strong>. Nella precedente formulazione del 167 TUIR, il quinto comma,\u00a0 (\u201c<em>la societa\u2019 o altro ente non residente svolga un\u2019effettiva attivit\u00e0\u2019 industriale o commerciale, come sua principale attivit\u00e0\u2019, nel mercato dello stato o territorio di insediamento<\/em>\u201c) si faceva riferimento ad una\u00a0 \u201cattivit\u00e0 industriale e commerciale\u201d. Nella nuova formulazione del quinto comma si parla di\u00a0\u201c<strong><em>attivit\u00e0 economica effettiva\u201d,<\/em><\/strong>\u00a0quindi\u00a0 si dovr\u00e0\u00a0valutare l\u2019<strong>adeguatezza della struttura organizzativa<\/strong>\u00a0dell\u2019impresa estera<strong>\u00a0rispetto<\/strong>\u00a0all\u2019<strong>attivit\u00e0 in concreto svolta<\/strong>.<\/p>\n<p>La modifica al <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={F33C1A52-F085-46F9-8C71-AA4E23475577}&amp;codiceOrdinamento=0000000000001670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;idAttoNormativo={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}\"><strong>comma 5 dell&#8217;art. 167 del TUIR<\/strong><\/a> \u00e8 stata operata dall&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7BFBD24D38-55A6-4B83-9779-41F3AAEB4259%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Articolo 4 del Decreto legislativo del 29\/11\/2018 n. 142<\/strong> <\/a>in attuazione della <strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7B8E6E5465-461F-43CF-873B-9FFB3293D421%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva (UE) 2016\/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016<\/a> &#8211; cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive \u2013 ATAD 1 (vedi art. 7) <\/strong><em>(Vedi: <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2019\/04\/10\/direttive-anti-elusione-anti-tax-avoidance-directives-atad-1-e-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Direttive anti elusione &#8211; Anti Tax Avoidance Directives (ATAD 1 e 2)<\/a>)<\/em><\/p>\n<p>La dimostrazione dello svolgimento di un&#8217;attivit\u00e0 economica effettiva spetta al soggetto controllante residente in Italia e pu\u00f2 avvenire in via preventiva<\/p>\n<ul>\n<li><strong>tramite interpello probatorio<\/strong> <em>(Ai fini del comma 5 dell&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=0000000000001670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%20167\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 167 del TUIR<\/a>, il suddetto quinto comma dispone che il contribuente pu\u00f2 interpellare l&#8217;Agenzia delle Entrate ai sensi dell&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={2AD89417-4F8C-4D1C-9C94-99AEE78E7736}&amp;codiceOrdinamento=0000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%2011\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)<\/a><\/strong>. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell&#8217;adempimento collaborativo di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l&#8217;istanza di interpello di cui al secondo periodo pu\u00f2 essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b))<\/em><\/li>\n<li>oppure in sede di contraddittorio anticipato,\u00a0 notificando all&#8217;interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilit\u00e0 di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=0000000000001670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%20167\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 167 del TUIR<\/a>\u00a0 base al comma 5 del medesimo articolo (<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=0000000000001670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%20167\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 167 co. 11 TUIR<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate ha emanato la <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/4002800\/circolare+n.18+-+2021.pdf\/8a1c6d6c-7ba4-e268-f737-7065ab79376d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>circolare n\u00b0 18\/E del 27\/12\/2021<\/strong><\/a><strong>\u00a0(<\/strong><strong>Circolare ATAD n. 1 \u2013 Chiarimenti in tema di Societ\u00e0 Controllate Estere (CFC) \u2013\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016700000000&amp;articolo=Articolo%20167\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 167 del TUIR<\/a>, come modificato<br \/>\ndall\u2019articolo 4 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2018\/12\/28\/18G00168\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO LEGISLATIVO\u00a029 novembre 2018, n. 142<\/a>),<\/strong>\u00a0che riporta importanti chiarimenti in merito alla disciplina delle\u00a0<strong>Controlled Foreign Companies (CFC).<\/strong><\/p>\n<p>Il <strong>punto n. 6\u00a0<\/strong> della <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/4002800\/circolare+n.18+-+2021.pdf\/8a1c6d6c-7ba4-e268-f737-7065ab79376d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>circolare n\u00b0 18\/E<\/strong><\/a><strong>\u00a0 \u00e8 dedicato alla cicostanza esimente:<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8220;<\/strong><em>Il comma 5 dell\u2019articolo 167 del TUIR stabilisce che il soggetto controllante residente pu\u00f2, anche a seguito di una apposita istanza di interpello presentata all\u2019Agenzia dell\u2019entrate, disapplicare la normativa CFC qualora l\u2019entit\u00e0 controllata (o la stabile organizzazione) svolga nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) \u00abun\u2019attivit\u00e0 economica effettiva, mediante l\u2019impiego di personale, attrezzature, attivi e locali\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019esimente introdotta dal legislatore italiano e\u0300 coerente con la Direttiva che, all\u2019articolo 7, paragrafo 2, consente di escludere la tassazione per trasparenza \u00abse la societ\u00e0 controllata estera svolge un\u2019attivit\u00e0 economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, come evidenziato da circostante e fatti pertinenti\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>La nuova formulazione sostituisce il previgente sistema delle esimenti, costruito sulla distinzione a seconda che la controllata fosse:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>localizzata in una giurisdizione a fiscalit\u00e0 privilegiata (o soggetta a un regime speciale) individuata dal previgente comma 4 dell\u2019articolo 167 del TUIR; ovvero<\/em><\/li>\n<li><em>localizzata in una giurisdizione diversa da quelle di cui al citato comma 4 e integrasse i presupposti individuati dall\u2019allora vigente comma 8-bis dell\u2019articolo 167 del TUIR.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Nel caso sub 1), la disapplicazione della CFC rule presupponeva il riconoscimento di almeno una delle circostanze indicate, rispettivamente nelle lettere a) e b) dell\u2019articolo 167, comma 5, del TUIR, ossia che:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) la societ\u00e0 o altro ente non residente svolgesse un\u2019effettiva attivit\u00e0 industriale o commerciale, come sua principale attivit\u00e0, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivit\u00e0 bancarie, finanziarie e assicurative quest\u2019ultima condizione si riteneva soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originavano nello Stato o territorio di insediamento (c.d. \u201cprima esimente\u201d);<\/em><\/li>\n<li><em>b) dalle partecipazioni non conseguisse l\u2019effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. \u201cseconda esimente\u201d).<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Ricorrendo il caso sub 2), invece, l\u2019allora vigente comma 8-ter dell\u2019articolo 167 del TUIR subordinava la disapplicazione della CFC rule alla dimostrazione che l\u2019insediamento all\u2019estero non rappresentasse \u00abuna costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0La nuova unica circostanza esimente, introdotta dal Decreto, non opera distinzioni in virt\u00f9 del criterio territoriale (<span style=\"color: #0000ff;\">Come gi\u00e0 anticipato, infatti, la possibilit\u00e0 di dimostrare l\u2019esimente dello svolgimento di un\u2019\u201cattivit\u00e0 economica sostanziale\u201d viene riconosciuta a prescindere dal Paese di residenza o di localizzazione della CFC, quindi anche nel caso di entit\u00e0 controllate estere non residenti o localizzate in Paesi diversi da quelli europei o dello Spazio economico europeo<\/span>)e presenta differenze rispetto alle precedenti esimenti.<\/em><\/p>\n<p><em>La formulazione attuale, infatti, pur mantenendo analogie con la vecchia prima esimente di cui alla lettera a) del comma 5 dell\u2019articolo 167 del TUIR, se ne discosta, anzitutto, per la portata pi\u00f9 ampia, facendo riferimento allo svolgimento di \u201cun\u2019attivit\u00e0 economica effettiva\u201d e non pi\u00f9 allo svolgimento di \u201cun\u2019effettiva attivit\u00e0 industriale o commerciale\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Al riguardo, preme rilevare come il legislatore nazionale, in linea con quello europeo, richieda comunque che l\u2019attivit\u00e0 sia \u00absostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali\u00bb, ossia da una struttura che presenti una consistenza economica adeguata all\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/em><\/p>\n<p><em>La dimostrazione di tale esimente richiede la disponibilit\u00e0 di un adeguato set documentale, da produrre in sede di interpello o controllo. Un elenco esemplificativo dei documenti da produrre ai fini della suddetta dimostrazione e\u0300 contenuto nell\u2019ALLEGATO n. 4.<\/em><\/p>\n<p><em>La necessit\u00e0 che la struttura presenti una consistenza economica adeguata all\u2019attivit\u00e0 svolta vale anche per quelle entit\u00e0 che non svolgono un\u2019attivit\u00e0 propriamente commerciale, alle quali \u00e8 comunque richiesta una presenza adeguata alle funzioni poste in essere.<\/em><\/p>\n<p><em>Ci si riferisce, in particolare, a quelle attivit\u00e0 che non necessitano di una struttura organizzativa particolarmente complessa, come le holding o le societ\u00e0 che gestiscono attivi immobilizzati senza svolgere alcuna attivit\u00e0 di stampo industriale o commerciale.<\/em><\/p>\n<p><em>In relazione a tali soggetti, l\u2019esimente non pu\u00f2 essere riconosciuta in presenza di una struttura organizzativa priva di effettiva attivit\u00e0 e di una reale consistenza (ad esempio, laddove il personale, i locali e le attrezzature risultino messi a disposizione da societ\u00e0 domiciliatarie attraverso contratti di management service) e, in concreto, senza autonomia decisionale se non dal punto di vista formale.<\/em><\/p>\n<p><em>In tal senso, una societ\u00e0 estera controllata risulta da assoggettare a tassazione qualora questa non sia in grado di svolgere autonomamente le attivit\u00e0 che generano i propri profitti.<\/em><\/p>\n<p><em>Per le entit\u00e0 estere svolgenti tali attivit\u00e0, non e\u0300 preclusa la dimostrazione della circostanza esimente, ma si ritiene che la prova dello svolgimento di attivit\u00e0 economica effettiva possa essere resa dal soggetto controllante residente facendo riferimento a determinati indici, gi\u00e0 individuati dalla circolare n. 51\/E del 2010 in relazione alla previgente disciplina CFC con riferimento alle attivit\u00e0 c.d. immateriali.<\/em><\/p>\n<p><em>Un elenco esemplificativo degli indici e della documentazione da produrre per provare lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 economica effettiva da parte di societ\u00e0 che non svolgono attivit\u00e0 di stampo industriale o commerciale nel senso sopra indicato e\u0300 fornito nell\u2019ALLEGATO n. 5. Resta inteso che la valutazione degli elementi ivi elencati presuppone necessariamente un esame caso per caso della sostanza economica dell\u2019entit\u00e0 estera, tenendo conto del profilo funzionale richiesto dall\u2019attivit\u00e0 della controllata.<\/em><\/p>\n<p><em>La nuova circostanza esimente, inoltre, a differenza di quella prevista dalla previgente formulazione dell\u2019articolo 167, comma 5, lettera a), del TUIR, non richiede il requisito del c.d. \u201cradicamento\u201d, ossia non presuppone che l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019entit\u00e0 controllata si rivolga al mercato dello Stato o territorio di insediamento.<\/em><\/p>\n<p><em>Resta inteso che la circostanza che l\u2019entit\u00e0 estera svolga la sua attivit\u00e0 economica sostanziale rivolgendosi al mercato di insediamento, sebbene non sia una condizione necessaria per la disapplicazione della CFC rule, sar\u00e0 comunque valorizzata nell\u2019apprezzamento dell\u2019esimente, coerentemente con quanto previsto dalla Corte di Giustizia che, nella citata sentenza Cadbury Schweppes del 12 settembre 2006 (causa C-196\/04), ha rilevato come \u00abla nozione di stabilimento di cui alle disposizioni del Trattato relative alla libert\u00e0 di stabilimento implica l\u2019esercizio effettivo di un\u2019attivit\u00e0 economica per una durata di tempo indeterminata, merc\u00e9 l\u2019insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>Al riguardo, si evidenzia che l\u2019attuale circostanza esimente, riflettendo l\u2019evoluzione della giurisprudenza europea, ha sviluppato la nozione di \u201ccostruzione artificiosa\u201d, richiedendo che l\u2019entit\u00e0 estera risponda a un insediamento reale che abbia per oggetto l\u2019espletamento di attivit\u00e0 economiche effettive e che sia dotata di una struttura idonea in termini di personale, attrezzature, attivi e locali.<\/em><\/p>\n<p><em>Per quanto attiene alla prova della sussistenza degli elementi in base ai quali si pu\u00f2 dimostrare l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 economica effettiva (personale, attrezzature, attivi e locali), il livello di presenza di tali elementi deve essere valutato in ragione della natura dell\u2019attivit\u00e0 e delle funzioni svolte dall\u2019entit\u00e0 estera.<\/em><\/p>\n<p><em>Quanto appena precisato vale anche qualora l\u2019entit\u00e0 controllata estera svolga sia attivit\u00e0 c.d. \u201cpassive\u201d sia altre attivit\u00e0. Tale approccio e\u0300 coerente con l\u2019impostazione della norma che prevede, nel caso di mancata dimostrazione dell\u2019esimente, l\u2019imputazione per trasparenza dell\u2019intero reddito della CFC (ivi<\/em><\/p>\n<p><em>incluso quello \u201cdiverted from parent jurisdiction\u201d e quello \u201cforeign to foreign\u201d, sia la parte riferibile ad attivit\u00e0 \u201cpassive\u201d, sia quella riferibile alle altre attivit\u00e0).<\/em><\/p>\n<p><em>Tuttavia, anche alla luce di quanto rilevato dall\u2019OCSE nel Rapporto BEPS Azione 3 pi\u00f9 volte citato, al fine di garantire un adeguato presidio degli interessi erariali e, quindi, di evitare comportamenti posti in essere allo scopo di dimostrare &#8211; strumentalmente &#8211; la sussistenza dell\u2019esimente, \u201cinnestando\u201d, solo formalmente, una o pi\u00f9 attivit\u00e0 da cui derivano redditi \u201cpassive\u201d all\u2019interno di un\u2019adeguata struttura (in termini di personale, attrezzature, attivi e locali) riferibile ad altre attivit\u00e0 (c.d. effetto di \u201cswamping\u201d), l\u2019Amministrazione finanziaria, in sede di verifica e sulla base di apposita analisi di rischio, dovr\u00e0:<\/em><\/p>\n<p><em>\u2212 utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento nelle operazioni con l\u2019entit\u00e0 controllata estera, allo scopo di assicurare che, tanto con riguardo ai redditi \u201cpassive\u201d quanto con riguardo agli altri redditi dell\u2019entit\u00e0 estera, non si siano verificati fenomeni di distoglimento di reddito a danno dell\u2019Italia verso l\u2019entit\u00e0 controllata estera (\u201cdiversion from parent jurisdiction\u201d);<\/em><\/p>\n<p><em>\u2212 valutare l\u2019attivazione delle previste procedure di cooperazione amministrativa con gli altri Stati eventualmente interessati. Resta ferma, a seconda dei casi, l\u2019utilizzabilit\u00e0 anche di altri strumenti eventualmente applicabili (ad esempio, le discipline di contrasto alla \u201cesterovestizione\u201d e all\u2019interposizione ovvero la verifica delle condizioni per riconoscere la qualifica di beneficiario effettivo, etc.).<\/em><\/p>\n<p><em>Infine, in merito alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, preme rilevare che, coerentemente con quanto precisato in ordine al tax rate test e al passive income test, la dimostrazione della nuova esimente deve essere resa con riferimento all\u2019intera attivit\u00e0 della CFC se la stabile organizzazione viene tassata nello Stato di residenza. Diversamente, se la branch e\u0300 esentata nello Stato di residenza della casa madre, la dimostrazione dell\u2019esimente sar\u00e0 circoscritta all\u2019attivit\u00e0 e alla struttura imputabile alla branch. In questa seconda ipotesi, la societ\u00e0 controllata che, singolarmente considerata, fosse da qualificare CFC, ai fini della dimostrazione in esame assumer\u00e0 rilevanza la sola attivit\u00e0 da questa svolta e il personale e le attrezzature utilizzate dalla medesima. Si ribadisce che, a livello pratico, le informazioni contenute nella documentazione atta a dimostrare la corretta attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in esenzione di un soggetto residente in Italia, effettuata in stretta aderenza all\u2019approccio autorizzato OCSE (AOA) (come peraltro gi\u00e0 richiesto dal regime di branch exemption), possono formare utile ausilio ai fini della dimostrazione dell\u2019esimente prevista dal comma 5 dell\u2019articolo 167 TUIR. Resta fermo che la disciplina CFC interviene comunque laddove non risulti possibile (o agevole) pervenire a una individuazione ragionevolmente attendibile dei redditi (o delle perdite) attribuibili alla stabile organizzazione medesima.<\/em><\/p>\n<p><em>Mutatis mutandis, analogo approccio andr\u00e0 adottato nel caso in cui la disciplina di tassazione per trasparenza trovi applicazione in capo a entit\u00e0 estere trasparenti e\/o i propri soci (partner) che risultino controllati dal socio residente o localizzato in Italia, facendo riferimento alle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 4.3 a proposito dell\u2019ETR test.<\/em><\/p>\n<p><em>Per completezza, si osserva che il nuovo articolo 167 del TUIR, conformemente alla Direttiva, non ripropone la c.d. \u201cseconda esimente\u201d di cui alla lettera b) del comma 5 del previgente articolo 167 del TUIR, che richiedeva di dimostrare che \u00abdalle partecipazioni non consegue l\u2019effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato\u00bb (<span style=\"color: #0000ff;\">Il superamento dell\u2019esimente prevedeva la dimostrazione che il carico fiscale scontato nel Paese di insediamento della controllata fosse almeno pari al 50 per cento di quello che sarebbe stato scontato laddove la stessa fosse stata residente in Italia. Come chiarito nella circolare 4 agosto 2016, n. 35\/E, tale dimostrazione si sostanziava nella verifica che il tax rate effettivo estero fosse superiore alla met\u00e0 dell\u2019aliquota nominale italiana (data dalla sommatoria dell\u2019aliquota IRES e dell\u2019aliquota ordinaria IRAP) e, nel caso di fallimento di questo primo test, nell\u2019ulteriore verifica che il tax rate effettivo estero fosse superiore al 50 per cento di quello virtuale italiano. \u00c8 evidente che il meccanismo di detta esimente non avrebbe potuto funzionare nell\u2019ambito della nuova disciplina CFC, connotata da un approccio imperniato sulla tassazione effettiva, il cui presupposto applicativo \u00e8, infatti, gi\u00e0 basato sul riscontro di un tax rate effettivo estero inferiore alla met\u00e0 di quello virtuale italiano.<\/span>).<\/em><\/p>\n<p><em>\u00c8 venuta meno anche l\u2019esimente di cui al comma 8-ter dell\u2019articolo 167 del TUIR, dedicata, sin dall\u2019entrata in vigore, a tutte le controllate localizzate in Stati diversi da quelli a fiscalit\u00e0 privilegiata, inclusi gli Stati membri dell\u2019Unione europea e quelli aderenti all\u2019Accordo sullo Spazio Economico Europeo (<span style=\"color: #0000ff;\">Per la dimostrazione dell\u2019esimente di cui al citato comma 8-ter, il socio residente era chiamato a dimostrare che \u00abl\u2019insediamento all&#8217;estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale\u00bb.<\/span>).<\/em>&#8221;<\/p>\n<p>Secondo la Corte di Cassazione (<a href=\"https:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20221207\/snciv@s50@a2022@n36050@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>sentenza n. 36050 del 07.12.2022<\/strong><\/a>), la\u00a0<strong>circostanza esimente che consente di disapplicare la disciplina CFC<\/strong>\u00a0(<strong>articolo 167 Tuir<\/strong>), in ragione dell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 economica effettiva da parte della societ\u00e0 controllata estera nel mercato dello Stato estero di insediamento, deve essere\u00a0<strong>interpretata<\/strong>\u00a0tenendo in debita considerazione la\u00a0<em>ratio<\/em>\u00a0della disciplina, ovverosia \u201c<strong><em>[\u2026]\u00a0l\u2019intento del legislatore di contrasto all\u2019abuso dello strumento societario in ambito internazionale, attraverso il ricorso a societ\u00e0 controllate di natura fittizia prive di alcuna struttura realmente operativa nel territorio estero<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Ne consegue che detta disapplicazione deve essere garantita allorquando, semplicemente, \u201c[\u2026]<em>\u00a0si\u00a0<strong>provi l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 economica effettiva<\/strong>\u00a0da parte della controllata estera, mediante la produzione di documentazione che dimostri l\u2019esistenza di un\u00a0<strong>fenomeno di delocalizzazione reale dell\u2019impresa<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In merito al requisito dell\u2019\u201dautonomia decisionale\u201c della controllata estera, richiesto dall&#8217;Agenzia delle entrate la <a href=\"https:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20221207\/snciv@s50@a2022@n36050@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>sentenza n. 36050 del 07.12.2022<\/strong><\/a> cos\u00ec si esprime:<\/p>\n<p>&#8220;<em><strong>il requisito dell\u2019\u201dautonomia decisionale\u201c della controllata estera rispetto alla controllante residente in Italia non assume carattere decisivo ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019esimente in esame, in quanto estraneo a un\u2019interpretazione sia strettamente letterale che teleologica della norma che la prevede<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>E\u2019, infatti, <strong>la stessa normativa CFC a presupporre, quale sua condizione applicativa, l\u2019esistenza di un determinato rapporto di controllo tra la controllante italiana e la controllata estera (art.167 cit., secondo comma) sicch\u00e9 un\u2019interpretazione che riterrebbe tale presupposto, al contempo, anche condizione necessaria dell\u2019ipotesi di disapplicazione sarebbe, come condivisibilmente rilevato anche dal P.G., illogica e contraddittoria<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>4.4. Alla luce delle superiori considerazioni, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e l\u2019interpretazione datane dalla C.T.R. (nel senso che ai fini dell\u2019esimente di cui al quinto comma dell\u2019art.167 del d.P.R. n.917 del 1986 non sia necessaria anche l\u2019autonomia gestionale della controllata estera) sono in linea con la ratio legis e trovano, anche, conferma nella giurisprudenza eurounitaria (v. CGUE Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale 8 sentenza 12.09.20016, <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/liste.jsf?nat=or&amp;mat=or&amp;pcs=Oor&amp;jur=C%2CT%2CF&amp;num=C-196%252F04&amp;for=&amp;jge=&amp;dates=&amp;language=it&amp;pro=&amp;cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&amp;oqp=&amp;td=%3BALL&amp;avg=&amp;lg=&amp;page=1&amp;cid=25508\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>causa C-196\/04<\/strong><\/a>) e di questa Corte (vedi, tra le altre, Cass., 16.12.2015, n.25281) le quali, in tema di contrasto all\u2019abuso dello schermo societario, in ambito internazionale, hanno, sempre, dato rilievo, a tal fine, alle costruzioni di puro artificio mentre, di contro, hanno escluso l\u2019applicazione di una misura impositiva antielusiva (quale quella in esame), ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata \u00e8 realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attivit\u00e0 economiche effettive.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a04.5. Va, da ultimo, osservato che siffatta interpretazione dell\u2019esimente in esame \u00e8 stata, peraltro, fatta propria anche dall\u2019Amministrazione, nei documenti di prassi (v. <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/4002800\/circolare+n.18+-+2021.pdf\/8a1c6d6c-7ba4-e268-f737-7065ab79376d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Circolare n.18\/E del 27.12.2021<\/strong><\/a>) emessi a seguito dell\u2019entrata in vigore dall\u2019articolo 4 del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 (di seguito, \u201cDecreto ATAD\u201d), attuativo della Direttiva UE 2016\/1164 (c.d. \u201cDirettiva ATAD) recante norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale attuate a livello transnazionale, che, nell\u2019introdurre modifiche all\u2019art.167 TUIR, ha pressoch\u00e9 lasciato immutata l\u2019esimente di cui alla lettera a) del comma 5, oggetto di esame.<\/em>&#8221;<\/p>\n<p>Il <strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016700000000&amp;articolo=Articolo%20167\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">quinto comma dell\u2019articolo 167 Tuir<\/a>\u00a0prevede che il contribuente possa avvalersi <\/strong>dell&#8217;<strong>interpello preventivo<\/strong>\u00a0ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2000\/07\/31\/000G0265\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212<\/strong><\/a><strong>.\u00a0\u00a0Per i contribuenti che aderiscono al regime dell&#8217;adempimento collaborativo di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/08\/18\/15G00146\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128<\/a>, l&#8217;istanza di interpello di cui sopra puo&#8217; essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b)\u00a0<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016700000000&amp;articolo=Articolo%20167\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dell\u2019articolo 167 Tuir<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Si ritiene che, nel caso l\u2019Agenzia delle entrate esprima parere<\/strong><br \/>\n<strong>contrario alla disapplicazione della normativa CFC, sia possibile impugnare il rigetto dell\u2019istanza di interpello con ricorso<\/strong><br \/>\n<strong>alla Commissione tributaria provinciale<\/strong>.<\/p>\n<p>Infatti la citata\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20221207\/snciv@s50@a2022@n36050@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>sentenza n. 36050 del 07.12.2022<\/strong><\/a> della Suprema Corte cos\u00ec si esprime:&#8221;<em>alla luce della consolidata giurisprudenza, in materia, di questa Corte la quale in numerose pronunce (Cass.n.13963 del 05\/06\/2017; Cass.n.25281 del 2015; id.n. 32425 del 11\/12\/2019) ha ribadito, il principio gi\u00e0 affermato da Cass.n.17010 del 2012 secondo cui &lt;in tema di contenzioso\u00a0 tributario, l\u2019elencazione degli atti impugnabili contenuta nell\u2019art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa ma non preclude la facolt\u00e0 di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l\u2019Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome \u00e8 possibile un\u2019interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell\u2019amministrazione (art. 97 Cost.) ed in considerazione dell\u2019allargamento della giurisdizione tributaria operato<br \/>\ncon la l. n. 448 del 2001. Ne consegue che il contribuente ha la facolt\u00e0<br \/>\ne non l\u2019onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle<br \/>\nEntrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma<br \/>\n8, del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che lo stesso non \u00e8 atto rientrante<br \/>\nnelle tipologie elencate dall&#8217;art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma<br \/>\nprovvedimento con cui l\u2019Amministrazione porta a conoscenza del<br \/>\ncontribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio<br \/>\nconvincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.\u00a0&gt; . <\/em><\/p>\n<p><em>Con tali pronunce si \u00e8 condivisibilmente ritenuto che la risposta dell\u2019Agenzia delle entrate in sede di interpello cd. \u201ddisapplicativo\u201d \u00e8 idonea a esprimere una pretesa tributaria che incide sulla situazione giuridica soggettiva di cui \u00e8 titolare il contribuente e sulla sua condotta in ordine alla dichiarazione dei redditi, ravvisandosi, perci\u00f2, in capo al contribuente un interesse all\u2019impugnazione ai sensi dell\u2019art.100 cod.proc.civ.<\/em>&#8220;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riguardo alla disapplicazione del regime sulle Societ\u00e0 Controllate Estere (Controlled Foreign Companies (CFC)), \u00a0il quinto comma dell\u2019articolo 167 Tuir prevede che questa possa ricorrere laddove il contribuente\u00a0dimostri\u00a0che l\u2019impresa controllata estera svolga una \u201cattivit\u00e0 economica effettiva, mediante l\u2019impiego di personale; attrezzature; attivi; locali\u201d. 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