{"id":18039,"date":"2025-04-15T06:35:03","date_gmt":"2025-04-15T06:35:03","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?page_id=18039"},"modified":"2025-05-13T06:18:18","modified_gmt":"2025-05-13T06:18:18","slug":"la-stabile-organizzazione","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/la-stabile-organizzazione\/","title":{"rendered":"La stabile organizzazione"},"content":{"rendered":"<div>\n<div><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/OCSE-Stabile-Organizzazione.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-18872\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/OCSE-Stabile-Organizzazione.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"627\" srcset=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/OCSE-Stabile-Organizzazione.jpg 1200w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/OCSE-Stabile-Organizzazione-300x157.jpg 300w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/OCSE-Stabile-Organizzazione-1024x535.jpg 1024w, http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/OCSE-Stabile-Organizzazione-768x401.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/a><\/div>\n<div class=\"clear\">Il concetto di stabile organizzazione viene individuato, nel nostro ordinamento, dall\u2019art.<strong>\u00a0<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">162 del TUIR<\/a><\/strong>\u00a0(<sup>1<\/sup>) e dall\u2019art<strong>.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.oecd.org\/ctp\/treaties\/2017-update-model-tax-convention.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">5 del Modello di Convenzione dell\u2019OCSE\u00a0<\/a><\/strong>(<sup>2<\/sup>).<\/div>\n<div class=\"entry\">\n<p>Entrambe le norme definiscono la\u00a0<strong>stabile organizzazione<\/strong>\u00a0come una<strong>\u00a0sede fissa di affari in cui l\u2019impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>La definizione di stabile organizzazione fu introdotta, per la prima volta nel nostro diritto interno il 1\u00b0 gennaio del 2004\u00a0dall\u2019articolo 1 del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2004\/01\/20\/04A00376\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto<\/a><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2004\/01\/20\/04A00376\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0legislativo del 12\/12\/2003 n. 344<\/a>\u00a0che introdusse nel TUIR l\u2019art.162 (<sup>1<\/sup>), in seguito novellato dall\u2019articolo 1, comma 1010, della\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/12\/29\/17G00222\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge del 27\/12\/2017 n. 205<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Riportiamo l&#8217;art. 162 del TUIR:<\/strong><\/p>\n<p><em><strong>&#8220;Stabile organizzazione.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>In vigore dal 01\/01\/2023<\/em><\/p>\n<p><em>Modificato da: Legge del 29\/12\/2022 n. 197 Articolo 1<\/em><\/p>\n<p><em>1. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell&#8217;imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive di cui al <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-15;446\">decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446<\/a>, l&#8217;espressione &#8220;stabile organizzazione&#8221; designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l&#8217;impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0 sul territorio dello Stato.<\/em><\/p>\n<p><em>2. L&#8217;espressione &#8220;stabile organizzazione&#8221; comprende in particolare:<\/em><\/p>\n<p><em>a) una sede di direzione;<\/em><\/p>\n<p><em>b) una succursale;<\/em><\/p>\n<p><em>c) un ufficio;<\/em><\/p>\n<p><em>d) un&#8217;officina;<\/em><\/p>\n<p><em>e) un laboratorio;<\/em><\/p>\n<p><em>f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita&#8217; al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all&#8217;esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato puo&#8217; esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.<\/em><\/p>\n<p><em>f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.(1)<\/em><\/p>\n<p><em>3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l&#8217;esercizio di attivita&#8217; di supervisione ad esso connesse, e&#8217; considerato &#8220;stabile organizzazione&#8221; soltanto se tale cantiere, progetto o attivita&#8217; abbia una durata superiore a tre mesi.<\/em><\/p>\n<p><em>4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione &#8220;stabile organizzazione&#8221; non comprende:<\/em><\/p>\n<p><em>a) l&#8217;uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa;<\/em><\/p>\n<p><em>b) la disponibilita&#8217; di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;<\/em><\/p>\n<p><em>c) la disponibilita&#8217; di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa;<\/em><\/p>\n<p><em>d) la disponibilita&#8217; di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l&#8217;impresa;<\/em><\/p>\n<p><em>e) la disponibilita&#8217; di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l&#8217;impresa, di ogni altra attivita&#8217;;<\/em><\/p>\n<p><em>f) la disponibilita&#8217; di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell&#8217;esercizio combinato delle attivita&#8217; menzionate nelle lettere da a) ad e).(1)<\/em><\/p>\n<p><em>4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attivita&#8217; di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l&#8217;attivita&#8217; complessiva della sede fissa d&#8217;affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.(1)<\/em><\/p>\n<p><em>5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d&#8217;affari che sia utilizzata o gestita da un&#8217;impresa se la stessa impresa o un&#8217;impresa strettamente correlata svolge la sua attivita&#8217; nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l&#8217;altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l&#8217;impresa o per l&#8217;impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l&#8217;attivita&#8217; complessiva risultante dalla combinazione delle attivita&#8217; svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purch\u00e9&#8217; le attivit\u00e0 svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d&#8217;impresa.(1)<\/em><\/p>\n<p><em>6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dai commi 7, 7-ter e 7-quater (2), se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un&#8217;impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell&#8217;impresa e detti contratti sono in nome dell&#8217;impresa, oppure relativi al trasferimento della proprieta&#8217;, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l&#8217;impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attivita&#8217; svolta dal suddetto soggetto per conto dell&#8217;impresa, a meno che le attivita&#8217; di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attivita&#8217; di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.(1)<\/em><\/p>\n<p><em>7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un&#8217;impresa non residente, svolge la propria attivita&#8217; in qualita&#8217; di agente indipendente e agisce per l&#8217;impresa nell&#8217;ambito della propria ordinaria attivita&#8217;. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu&#8217; imprese alle quali e&#8217; strettamente correlato, tale soggetto non e&#8217; considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.(1)<\/em><\/p>\n<p><em>7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto e&#8217; strettamente correlato ad un&#8217;impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l&#8217;uno ha il controllo dell&#8217;altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto e&#8217; considerato strettamente correlato ad un&#8217;impresa se l&#8217;uno possiede direttamente o indirettamente piu&#8217; del 50 per cento della partecipazione dell&#8217;altra o, nel caso di una societa&#8217;, piu&#8217; del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per piu&#8217; del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una societa&#8217;, per piu&#8217; del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale. (1)<\/em><\/p>\n<p><em>7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all&#8217;acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.<\/em><\/p>\n<p><em>7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:<\/em><\/p>\n<p><em>a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell&#8217;elenco di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1996-04-01;239_art11-com4\">articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1\u00b0 aprile 1996, n. 239<\/a>;<\/em><\/p>\n<p><em>b) il veicolo di investimento non residente rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;<\/em><\/p>\n<p><em>c) il soggetto residente o non residente, che svolge l&#8217;attivita&#8217; nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a), non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d&#8217;investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalita&#8217; di computo della partecipazione agli utili;<\/em><\/p>\n<p><em>d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell&#8217;ambito di accordi con entita&#8217; appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l&#8217;attivita&#8217; svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-18;471_art1-com6\">articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471<\/a>. Con provvedimento dell&#8217;Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l&#8217;applicazione a tale remunerazione dell&#8217;articolo 110, comma 7.<\/em><\/p>\n<p><em>7-quinquies. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-ter e 7-quater. (2)<\/em><\/p>\n<p><em>8. Nonostante quanto previsto dal comma 7, non costituisce stabile organizzazione dell&#8217;impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita&#8217; per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1977-04-04;135\">legge 4 aprile 1977, n. 135<\/a>\u00a0o di un mediatore marittimo di cui alla\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1968-03-12;478\">legge 12 marzo 1968, n. 478<\/a>\u00a0che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell&#8217;impresa, anche in via continuativa. (1)<\/em><\/p>\n<p><em>9. Il fatto che un&#8217;impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un&#8217;impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita&#8217; d&#8217;impresa non costituisce di per se&#8217; motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell&#8217;altra.<\/em><\/p>\n<p><em>9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d&#8217;affari a disposizione di un&#8217;impresa residente che vi svolge la propria attivita&#8217;, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l&#8217;attivita&#8217; dell&#8217;impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo. (2)<\/em><\/p>\n<p><em>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0(1) Commi modificati dal\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2017-12-27;205_art1-com1010\">comma 1010 dell&#8217;art. 1 della Legge 205 del 27\/12\/2017<\/a>.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0(2)\u00a0 L&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2022;197_art1-com255\">articolo 1, comma 255, della legge n. 197\/2022<\/a> (legge di bilancio 2023), ha modificato il comma 6 e inserito i commi 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>In base all\u2019art\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">162 del TUIR<\/a><\/strong>\u00a0l<b>\u2018espressione \u201cstabile organizzazione\u201d designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l\u2019impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0\u00a0sul territorio dello Stato<\/b>.<\/p>\n<p>All\u2019interno dell\u2019articolo si possono individuare due tipologie di stabile organizzazione:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>\u201cstabile organizzazione materiale\u201d (S.O.M.),\u00a0<\/strong>in virt\u00f9 della presenza fisica di una sede fissa di affari dell\u2019impresa;<\/li>\n<li><strong>\u201cstabile organizzazione personale\u201d (S.O.P.)<\/strong>, in presenza di agenti non indipendenti che hanno il potere di concludere contratti in nome e per conto della societ\u00e0 (vedi comma 6 art.<strong>\u00a0<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">162 del TUIR<\/a>)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il comma 1 dell\u2019art. 162 del TUIR prevede una definizione generale per individuare la\u00a0<strong>\u201cstabile organizzazione materiale\u201d\u00a0<\/strong>.<br \/>\nLa presenza di una stabile organizzazione in un determinato territorio deve essere valutata sulla base di una serie di\u00a0<strong>requisiti<\/strong>\u00a0che la dottrina definisce come \u201c<strong>elementi costitutivi della fattispecie<\/strong>\u201d:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>oggettivi<\/strong>\u00a0\u2013 un luogo fisico ove individuarla (place of business test) e la sua fissit\u00e0 (fixed place) in quel luogo;<\/li>\n<li><strong>soggettivi<\/strong>\u00a0\u2013 la disponibilit\u00e0 della S.O.M. da parte dell\u2019impresa estera (right of use) e la\u00a0<strong>permanenza<\/strong>\u00a0della\u00a0<strong>\u201cstabile organizzazione materiale<\/strong>\u00a0(permanence test);<\/li>\n<li><strong>funzionali<\/strong>\u00a0\u2013 la connessione dell\u2019istallazione all\u2019esercizio dell\u2019impresa estera (business connection test) e l\u2019idoneit\u00e0 produttiva dell\u2019istallazione stessa (carrying on of the business enterprise).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il comma 2 dell\u2019art.<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">162 del TUIR<\/a><\/strong>\u00a0elenca\u00a0una \u00ab<strong>\u00a0Positive list<\/strong>\u00a0\u00bb per la\u00a0<strong>stabile organizzazione materiale:<\/strong><\/p>\n<p><em>L\u2019espressione \u201cstabile organizzazione\u201d comprende in particolare:<\/em><\/p>\n<p><em>a) una sede di direzione;<\/em><\/p>\n<p><em>b) una succursale;<\/em><\/p>\n<p><em>c) un ufficio;<\/em><\/p>\n<p><em>d) un\u2019officina;<\/em><\/p>\n<p><em>e) un laboratorio;<\/em><\/p>\n<p><em>f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita\u2019 al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all\u2019esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato puo\u2019 esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.<\/em><\/p>\n<p><em>f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.<\/em><\/p>\n<p>La <strong>lettera f-bis<\/strong> \u00e8 stata introdotta dal <strong>comma 1010 dell&#8217;art.1 della Legge del 27\/12\/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018)<\/strong>\u00a0 in modo da recepire nel nostro ordinamento le <strong>modifiche al Modello OCSE apportate dall\u2019Action 7 del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project)<\/strong>.<\/p>\n<p>Per quanto attiene la lettera f-bis, <strong>con la dicitura<\/strong> <strong>&#8220;significativa e continuativa presenza economica&#8221; <\/strong><strong>viene riconosciuta una rilevanza fiscale<\/strong><em> (riconosciuta, anteriormente all&#8217;introduzione della lettera f-bis in questione, solo in presenza di elementi di fisicit\u00e0 tangibile)<\/em><strong> anche a fronte di una<b>\u00a0presenza economica puramente virtuale.<\/b><\/strong><\/p>\n<p class=\"atext\"><strong>Una &#8220;significativa presenza economica&#8221; dovrebbe essere valutata attraverso parametri quantitativi e qualitativi\u00a0che attestino l\u2019effettiva penetrazione di una specifica entit\u00e0 nel mercato nazionale, <\/strong>come,\u00a0il volume dei ricavi generati nel territorio dello Stato, il numero di utenti o clienti italiani che interagiscono con la piattaforma digitale, la frequenza e la rilevanza economica delle transazioni concluse con soggetti residenti e la continuit\u00e0 temporale di tali interazioni<i>.<\/i><\/p>\n<p class=\"atext\"><strong>Una &#8220;continua presenza economica&#8221; si riferisce alla stabilit\u00e0 della presenza economica, persistente\u00a0 e non meramente occasionale. L&#8217;elemento della continuit\u00e0\u00a0 evidenzia la necessit\u00e0 che l\u2019attivit\u00e0 economica digitale si inserisca nel tessuto nazionale con un radicamento\u00a0significativo e duraturo.<\/strong><\/p>\n<p>Il comma 4 dell\u2019art.<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">162 del TUIR<\/a><\/strong>\u00a0elenca\u00a0una \u00ab<strong>Negative list<\/strong>\u00bb per la\u00a0<strong>stabile organizzazione materiale:<\/strong><\/p>\n<p><em>la dizione \u201cstabile organizzazione\u201d non comprende:<\/em><\/p>\n<p><em>a) l\u2019uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all\u2019impresa;<\/em><\/p>\n<p><em>b) la disponibilita\u2019 di beni o merci appartenenti all\u2019impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;<\/em><\/p>\n<p><em>c) la disponibilita\u2019 di beni o merci appartenenti all\u2019impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un\u2019altra impresa;<\/em><\/p>\n<p><em>d) la disponibilita\u2019 di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l\u2019impresa;<\/em><\/p>\n<p><em>e) la disponibilita\u2019 di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l\u2019impresa, di ogni altra attivita\u2019;<\/em><\/p>\n<p><em>f) la disponibilita\u2019 di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell\u2019esercizio combinato delle attivita\u2019 menzionate nelle lettere da a) ad e).<\/em><\/p>\n<p><strong>Il comma 4-bis stabilisce che le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attivit\u00e0 di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l&#8217;attivit\u00e0 complessiva della sede fissa d&#8217;affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Lo schema dell\u2019art.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.oecd.org\/ctp\/treaties\/2017-update-model-tax-convention.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">5 del Modello di Convenzione dell\u2019OCSE<\/a>, paragrafo (o comma) 1 stabilisce che ai fini della convenzione, l\u2019espressione stabile organizzazione designa una sede di affari<\/strong>\u00a0(ogni locale, macchinario o installazione,\u00a0 come ad esempio il server per l\u2019e-commerce)\u00a0<strong>fissa<\/strong>\u00a0(l\u2019impresa deve avere a disposizione un determinato spazio che sia utilizzato per la propria attivit\u00e0)\u00a0<strong>in cui l\u2019impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0<\/strong>\u00a0(l\u2019attivit\u00e0 necessita di essere permanente nel senso che non ci sia interruzione della sua operativit\u00e0, ma le operazioni vengano svolte con regolarit\u00e0).<\/p>\n<p>L\u2019art<strong>.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.oecd.org\/ctp\/treaties\/2017-update-model-tax-convention.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">5 del Modello di Convenzione dell\u2019OCSE<\/a><\/strong>, analogamente da quanto disposto dall\u2019art.<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016200000000&amp;articolo=Articolo%20162\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">162 del TUIR<\/a>, al paragrafo 2\u00a0elenca\u00a0una \u00abPositive list\u00bb per la\u00a0stabile organizzazione materiale ed al paragrafo 4 una\u00abNegative list\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>Il\u00a0<a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/COMMENTARIES-ON-THE-ARTICLES-OF-THE-MODEL-TAX-CONVENTION.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Commentario al Modello di Convenzioni OCSE<\/a>\u00a0fornisce una serie di indicazioni per meglio individuare la presenza di una\u00a0<strong>\u201cstabile organizzazione materiale<\/strong>.<\/p>\n<p>La Stabile Organizzazione non \u00e8 un soggetto titolare di autonoma soggettivit\u00e0 giuridica distinto dalla casa madre : \u00e8 la medesima societ\u00e0 non residente che opera in uno Stato Estero per il tramite della Stabile Organizzazione.<\/p>\n<p>Da un punto di vista\u00a0<strong>civilistico<\/strong>, con il termine stabile organizzazione si intende, quindi,\u00a0 un\u00a0<strong>soggetto che non ha autonomia giuridica<\/strong>\u00a0rispetto alla casa madre italiana, essendo pi\u00f9 che altro la longa manu attraverso cui questa esercita la sua attivit\u00e0 all\u2019estero.\u00a0<strong>Non avr\u00e0\u00a0<\/strong>dunque\u00a0<strong>necessit\u00e0 di un capitale sociale<\/strong>\u00a0(anche se tipicamente la stabile organizzazione viene fornita di un fondo di dotazione adeguato allo scopo, soprattutto per problematiche fiscali),\u00a0<strong>di organi gestori propri o di obblighi di redazione di bilancio. Per le passivit\u00e0 della stabile organizzazione dunque risponde la casa madre italiana con il proprio patrimonio.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La nozione di Stabile Organizzazione ha una valenza esclusivamente fiscale e assume rilevanza con riferimento alla tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato Estero da un soggetto non ivi residente per il tramite della sua Stabile Organizzazione<\/strong>.<\/p>\n<p>Dal punto di vista\u00a0<strong>fiscale<\/strong>, quindi, la stabile organizzazione \u00e8 un\u00a0<strong>soggetto rilevante<\/strong>, tanto da avere un proprio numero identificativo estero (come la partita IVA o il codice fiscale).<\/p>\n<p><strong>La stabile organizzazione \u00e8 un autonomo centro di imputazione di ricavi e costi, e viene tassata nello Stato estero per i redditi ivi prodotti.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La stabile organizzazione \u00e8 considerata come un soggetto fiscalmente residente nello Stato estero ai fini fiscali, e come tale \u00e8 soggetto alle ordinarie regole sulle imposte sul reddito previste per i soggetti esercenti attivit\u00e0 di impresa<\/strong>\u00a0(ad esempio in Italia, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti sono soggetti IRES tassate come le societ\u00e0 di capitali italiane).<\/p>\n<p><strong>Dal punto di vista tributario<\/strong>, quindi,\u00a0<strong>la Stabile Organizzazione dovr\u00e0 scontare la tassazione nello Stato Estero dove opera,<\/strong>\u00a0in quanto considerata\u00a0<strong>autonomo soggetto d\u2019imposta<\/strong>, ma\u00a0<strong>anche nel Paese di residenza della Societ\u00e0 Madre<\/strong>, andando a generare un fenomeno di doppia imposizione attenuato o eliminato tramite l\u2019applicazione delle\u00a0<strong>Convenzioni contro le Doppie Imposizioni<\/strong>.<\/p>\n<p>Laddove sia identificabile una Stabile Organizzazione, l\u2019ordinamento le attribuisce un certo grado di autonomia, assoggettandola a particolari obblighi ed adempimenti come: la tenuta delle scritture contabili o la possibilit\u00e0 di essere sostituto d\u2019imposta.<br \/>\nE\u2019 da notare come, anche se posti in essere dalla Stabile Organizzazione obblighi e adempimenti, il soggetto giuridicamente obbligato a tali adempimenti \u00e8 la Societ\u00e0 Madre non residente in quanto, come si \u00e8 detto, la\u00a0<strong>Stabile Organizzazione non \u00e8 un soggetto titolare di autonoma soggettivit\u00e0 giuridica distinto dalla casa madre<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Va posto in evidenza come l\u2019erronea convinzione, da parte della Societ\u00e0 Madre non residente, di non concretizzare nel territorio dello Stato italiano una ipotesi di Stabile Organizzazione, possa comportare gravi conseguenze, non solo ai fini tributari<\/strong>\u00a0(in termine di imposte non corrisposte e di adempimenti omessi),\u00a0<strong>ma anche ai fini penali<\/strong>\u00a0(qualora il reddito attribuibile alla stessa stabile organizzazione superi determinate soglie).<br \/>\nSimmetricamente anche la societ\u00e0 italiana che incorra nello stesso errore, con riferimento ad una attivit\u00e0 svolta in uno Stato Estero, incorrer\u00e0 in pesanti conseguenze anche in questo Stato, quindi, una attenta disamina \u00e8 fondamentale per evitare di incorrere in sanzioni, anche pesanti per omessa tassazione dei redditi prodotti all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>Dal punto di vista contabile i risultati della Stabile Organizzazione saranno compresi nel bilancio ordinario della Casa Madre ed i redditi della Stabile Organizzazione concorreranno a formare il risultato d\u2019esercizio della Casa Madre assoggettandolo a tassazione in Italia, salvo il riconoscimento del credito di imposta per i carichi tributari scontati all\u2019estero.<\/strong><br \/>\nLa mancanza di soggettivit\u00e0 giuridica autonoma determina l\u2019immediata attribuzione dei redditi (o delle perdite) della Stabile Organizzazione in capo alla Casa Madre e quindi l\u2019evidente\u00a0<strong>assenza di dividendi nei rapporti reciproci<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><strong>In sintesi:<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<ul>\n<li><strong>La stabile organizzazione (o\u00a0<i>branch<\/i>) \u00e8 una nozione prettamente fiscale che consente allo Stato, ove l\u2019impresa viene svolta, di assoggettare a tassazione i redditi prodotti da un soggetto non residente;<\/strong><\/li>\n<li><strong>L\u2019entit\u00e0 legale \u00e8 sempre la societ\u00e0 di diritto italiano, unico soggetto di diritto: la stabile organizzazione (<i>branch<\/i>) \u00e8 il suo braccio operativo nel territorio estero;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Lo Stato estero assoggetta ad imposte il reddito prodotto dalla\u00a0<i>branch.\u00a0<\/i>Tale reddito \u00e8 tassato anche in Italia ove \u00e8 riconosciuto un credito d\u2019imposta per le imposte pagate all\u2019estero (con certe limitazioni).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il\u00a0<strong>comma 5 dell\u2019<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}&amp;codiceOrdinamento=200001400000000&amp;articolo=Articolo%2014\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 14 del D.P.R. n. 600\/1973<\/a><\/strong>\u00a0stabilisce che:<br \/>\n<strong><em>Le societa\u2019, gli enti e gli impreditori di cui al primo comma che<\/em><\/strong><br \/>\n<strong><em>esercitano attivita\u2019 commerciali all\u2019estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita\u2019 commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita\u2019 distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell\u2019esercizio relativi a ciascuna di esse<\/em>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa fiscale<\/strong>, quindi,\u00a0<strong>\u00a0impone la rilevazione distinta dei fatti gestionali che interessano la casa madre da quelli relativi alla stabile organizzazione.<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto concerne le stabili organizzazioni di imprese italiane all\u2019estero, la norma nazionale potrebbe considerarsi rispettata anche se la contabilit\u00e0 di queste \u00e8 tenuta esclusivamente in Italia presso la casa madre, ma, ovviamente,\u00a0<strong>anche lo Stato estero, analogamente a quanto voluto dall\u2019Italia, richieder\u00e0 la tenuta\u00a0in loco\u00a0della contabilit\u00e0 della stabile organizzazione, essendo questa assoggettata fiscalmente alla normativa estera<\/strong>.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>contabilit\u00e0 della stabile organizzazione estera<\/strong>, tenuta secondo la lingua, la forma, le norme contabili e la moneta locali, ha una\u00a0<strong>valenza prettamente fiscale<\/strong>, in quanto\u00a0<strong>finalizzata alla determinazione del reddito imponibile nello Stato estero<\/strong>.<\/p>\n<p>Dato che la contabilit\u00e0 della stabile organizzazione deve essere tenuta sia nel Paese in cui la stessa \u00e8 ubicata, sia in Italia, si pone la questione di esaminare le modalit\u00e0 di\u00a0<strong>recepimento presso la casa madre<\/strong>\u00a0della\u00a0<strong>contabilit\u00e0 della filiale estera<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}&amp;codiceOrdinamento=200002200000000&amp;articolo=Articolo%2022\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 22 del D.P.R. n. 600\/1973<\/a>\u00a0<\/strong>(<sup>3<\/sup>)\u00a0stabilisce, le\u00a0<strong>modalit\u00e0 ed i termini<\/strong>\u00a0(<em>Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni)\u00a0<\/em>sulla\u00a0<strong>tenuta e sulla conservazione delle scritture contabili.<\/strong><\/p>\n<p>La contabilit\u00e0 della stabile pu\u00f2 essere tenuta mediante l\u2019utilizzo di scritture sezionali. La R.M. del 01.02.1983 \u2013 prot. n. 9\/2398 ha precisato che:\u00a0<em>Relativamente agli obblighi contabili, questa Direzione generale si \u00e8 gi\u00e0 pronunciata con la citata circolare n. 7\/1496 del 30 aprile 1977, con la quale \u00e9 stata dichiarata la piena idoneit\u00e0 di una procedura contabile basata sul\u00a0<strong>sistema delle scritture sezionali<\/strong>, nonch\u00e9 con la risoluzione del 15 luglio 1980, n. 9\/428 dove si afferma che l\u2019istituzione di \u201cgiornali sezionali\u201d\u00a0<strong>presso le unit\u00e0 operative di cui si vuole la separata gestione<\/strong>, permette una distinta imputazione di tutti quegli elementi di ricavo e di costo direttamente riferibili alla stessa unit\u00e0<\/em>.<\/p>\n<p>La soluzione pi\u00f9 semplice \u00e8 che la stabile organizzazione:<\/p>\n<ul>\n<li>rediga le scritture contabili obbligatorie nello Stato estero;<\/li>\n<li>tenga una prima nota per la sede centrale, che rilevi in ordine cronologico i \u00abfatti di gestione\u00bb (patrimoniali, finanziari ed economici) da inviare alla sede centrale per le annotazioni in contabilit\u00e0 che verr\u00e0 redatta a sezioni divise al fine di poter redigere in forma separata i relativi rendiconti di gestione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019impresa italiana pu\u00f2 adottare uno dei seguenti metodi contabili:<\/p>\n<ul>\n<li>riportare in forma analitica i singoli fatti di gestione nella propria contabilit\u00e0 ordinaria, mediante appositi conti distinti (casa madre e stabile organizzazione) e senza dover adottare un sistema contabile composto da libri giornali sezionali (RM 15 luglio 1980, n. 9\/428, Corte di Cassazione, sentenza 23 maggio 2002, n. 7554);<\/li>\n<li>redigere in conformit\u00e0 della normativa italiana un libro giornale sezionale dedicato alla SO, al fine di riportare in forma analitica \u00abi fatti di gestione\u00bb realizzati dalla SO e rilevati dalla prima nota, con il riporto dei relativi saldi, a cadenza mensile o bimestrale, nel libro giornale dell\u2019impresa italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come abbiamo detto per evitare o ridurre la doppia imposizione, esiste l\u2019istituto,\u00a0previsto dall\u2019<strong><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016500000000&amp;articolo=Articolo%20165\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art.165 del TUIR<\/a><\/strong>, del\u00a0<strong>credito d\u2019imposta<\/strong>\u00a0<strong>per le imposte estere pagate in via definitiva<\/strong>\u00a0(a questo proposito si veda la\u00a0<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getContent.do?id=%7B2FA7C2B5-F063-4987-9BCA-F87B9BB9168B%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0Circolare 5 marzo 2015, n.9\/E<\/a>).<\/p>\n<p>La societ\u00e0 madre, se societ\u00e0 di capitali,\u00a0 dovr\u00e0 compilare il\u00a0<strong>Quadro CE del Modello SC<\/strong>\u00a0<strong>riservato ai soggetti che hanno prodotto all\u2019estero redditi per i quali si \u00e8 resa definitiva l\u2019imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=200016500000000&amp;articolo=Articolo%20165\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art.165 del TUIR<\/a><\/strong>. Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell\u2019art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d\u2019imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di rimborso totale o parziale.<\/p>\n<div>Ricapitolando:<\/div>\n<div><\/div>\n<ul>\n<li><strong><u>le operazioni svolte dalla stabile organizzazione, pur essendo registrate in una contabilit\u00e0 separata rispetto a quella della casa madre, confluiscono nelle registrazioni contabili dell\u2019impresa italiana;<\/u><\/strong><\/li>\n<li><strong><u>la contabilit\u00e0 della stabile organizzazione \u00e8 tenuta ai soli fini fiscali, al fine di calcolare il reddito ad essa afferente. Tale reddito viene tassato nello Stato estero e viene anche incluso nel reddito complessivo della casa madre;<\/u><\/strong><\/li>\n<li><strong><u>le imposte pagate all\u2019estero vengono scomputate dal reddito della casa madre mediante il meccanismo del credito di imposta;<\/u><\/strong><\/li>\n<li><strong><u>conseguentemente, le perdite realizzate dalla stabile organizzazione nello Stato estero sono portate in diretta deduzione del reddito imponibile italiano, e pertanto immediatamente recuperate<\/u>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p><strong>I principali aspetti civilistici e contabili della\u00a0<i>branch\u00a0<\/i>estera sono<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sede secondaria con rappresentanza stabile della societ\u00e0: adempimenti al Registro imprese (art. 2197, c.c.) ed indicazione nella Relazione sulla gestione (art. 2428, c.c.);<\/strong><\/li>\n<li><strong>Unicit\u00e0 del bilancio rilevante verso i terzi: consolidamento diretto sulla societ\u00e0 dei dati dell\u2019impresa estera;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Presso la societ\u00e0 italiana: necessit\u00e0 di contabilit\u00e0 separata (o sezionale) della\u00a0<i>branch<\/i>\u00a0per la determinazione dell\u2019imponibile estero (art. 14, co. 5, DPR 600\/1973);<\/strong><\/li>\n<li><strong>Presso la\u00a0<i>branch<\/i>\u00a0estera: adeguamento alle disposizioni locali (registri contabili, valuta, lingua, ecc.).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Avuto riguardo all\u2019IRES<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>Non assoggettamento a ritenuta fiscale dei pagamenti per cd. \u201c<i>passive\u00a0<\/i><i>incomes<\/i>\u201d (<i>royalty<\/i>, interessi) fra\u00a0<i>branch<\/i>\u00a0e societ\u00e0 madre<\/u>;<\/strong><\/li>\n<li><strong><u>Si applicano nei rapporti societ\u00e0 madre \u2013\u00a0<i>branch<\/i>\u00a0estera i principi del\u00a0<i>Transfer price\u00a0<\/i>(principio di libera concorrenza e valore normale delle transazioni)<\/u>;<\/strong><\/li>\n<li><strong><u>Il risultato della\u00a0<i>branch<\/i>\u00a0estera concorre alla formazione del reddito imponibile Ires della societ\u00e0 italiana<\/u>;<\/strong><\/li>\n<li><strong><u>Ri-espressione del risultato della\u00a0<i>branch<\/i>\u00a0estera secondo le disposizioni del TUIR;<\/u><\/strong><\/li>\n<li><strong><u>Eliminazione della doppia tassazione secondo sistema del \u201ccredito per imposte estere\u201d\u00a0<i>ex<\/i>\u00a0art. 165, Tuir<\/u>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Abbiamo visto come dal<strong>\u00a0punto di vista tributario<\/strong>\u00a0<strong>la Stabile Organizzazione sconti la tassazione sia nello Stato Estero dove opera,<\/strong>\u00a0in quanto considerata\u00a0<strong>autonomo soggetto d\u2019imposta<\/strong>,\u00a0<strong>sia\u00a0nel Paese di residenza della Societ\u00e0 Madre<\/strong>, andando a generare un fenomeno di doppia imposizione attenuato o eliminato tramite l\u2019applicazione delle\u00a0<strong>Convenzioni contro le Doppie Imposizioni<\/strong>.<\/p>\n<p>A titolo esemplificativo riportiamo l\u2019<strong>art.4 della\u00a0<\/strong>\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2018\/02\/15\/convenzione-tra-la-repubblica-italiana-e-la-repubblica-popolare-di-bulgaria-intesa-ad-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e-sul-patrimonio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul\u00a0patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali<\/a>\u00a0in cui viene definita la\u00a0<em>\u201cstabile organizzazione\u201d:<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>art. 4<\/em><br \/>\n<em>Stabile organizzazione.<\/em><br \/>\n<em>Testo: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/em><\/p>\n<p><em>1. Ai fini della presente Convenzione, l\u2019espressione \u201cstabile organizzazione\u201d designa una sede fissa di affari in cui l\u2019impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita\u2019.<\/em><br \/>\n<em>2. L\u2019espressione \u201cstabile organizzazione\u201d comprende in particolare: a) una sede di direzione;<\/em><br \/>\n<em>b) una succursale;<\/em><br \/>\n<em>c) un ufficio;<\/em><br \/>\n<em>d) una officina;<\/em><br \/>\n<em>e) un laboratorio;<\/em><br \/>\n<em>f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;<\/em><br \/>\n<em>g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.<\/em><br \/>\n<em>3. Non si considera che vi sia \u201cstabile organizzazione\u201d se:<\/em><br \/>\n<em>a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all\u2019impresa;<\/em><br \/>\n<em>b) le merci appartenenti all\u2019impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;<\/em><br \/>\n<em>c) le merci appartenenti all\u2019impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un\u2019altra impresa;<\/em><br \/>\n<em>d) una sede fissa di affari e\u2019 utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l\u2019impresa;<\/em><br \/>\n<em>e) una sede fissa di affari e\u2019 utilizzata, per l\u2019impresa, ai soli fini di pubblicita\u2019, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita\u2019 analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.<\/em><br \/>\n<em>4. La partecipazione di un residente dell\u2019Italia in una societa\u2019 mista costituita in Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria del 25 marzo 1980 e\u2019 considerata \u201cstabile organizzazione\u201d ai fini della presente Convenzione.<\/em><br \/>\n<em>5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell\u2019altro Stato contraente \u2013 diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 \u2013 e\u2019 considerata \u201cstabile organizzazione\u201d nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell\u2019impresa, salvo il caso in cui l\u2019attivita\u2019 di detta persona sia limitata all\u2019acquisto di merci per l\u2019impresa.<\/em><br \/>\n<em>6. Non si considera che un\u2019impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell\u2019altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita\u2019 per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell\u2019ambito della loro ordinaria attivita\u2019.<\/em><br \/>\n<em>7. Il fatto che una societa\u2019 residente di uno Stato contraente:<\/em><br \/>\n<em>a) possiede una partecipazione in una societa\u2019 che e\u2019 residente dell\u2019altro Stato contraente (ovvero questa ultima societa\u2019 possiede una partecipazione nella prima),<\/em><br \/>\n<em>b) o svolge la sua attivita\u2019 nell\u2019altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no),<\/em><br \/>\n<em>non costituisce di per se\u2019 motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa\u2019 una stabile organizzazione dell\u2019altra.<\/em><\/p>\n<p><strong>Nell\u2019art. 6 della Convenzione vengono stabilite le modalit\u00e0 per l\u2019imponibilit\u00e0 degli utili di una\u00a0<em>\u201cstabile organizzazione\u201d:<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>art. 6<\/em><br \/>\n<em>Utili delle imprese.<\/em><br \/>\n<em>Testo: in vigore dal 10\/06\/1991 con effetto dal 01\/01\/1992<\/em><\/p>\n<p><em>1.\u00a0<strong>Gli utili di un\u2019impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l\u2019impresa non svolga la sua attivita\u2019 nell\u2019altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l\u2019impresa svolge in tal modo la sua attivita\u2019, gli utili dell\u2019impresa sono imponibili nell\u2019altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.<\/strong><\/em><br \/>\n<em>2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un\u2019impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita\u2019 nell\u2019altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita\u2019 identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall\u2019impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.<\/em><br \/>\n<em>3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e\u2019 situata la stabile organizzazione, sia altrove.<\/em><br \/>\n<em>4. Nessun utile puo\u2019 essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l\u2019impresa.<\/em><br \/>\n<em>5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.<\/em><\/p>\n<p>(1) Articolo aggiunto dall&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2015-09-14;147_art14-com1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 14, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147<\/a>. Per l&#8217;applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2015-09-14;147_art14-com1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 14, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015<\/a>.<\/p>\n<p>(2) Si veda quanto disposto dall&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2022;197_art1-com94\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 1, comma 94, della legge n. 197\/2022<\/a> (legge di bilancio 2023). <span style=\"color: #0000ff;\">(<\/span><em><span style=\"color: #0000ff;\">L&#8217;opzione di cui al comma 88 (<strong>imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle societ\u00e0 partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) <\/strong>pu\u00f2 essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall&#8217;articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<\/span>)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il concetto di stabile organizzazione viene individuato, nel nostro ordinamento, dall\u2019art.\u00a0162 del TUIR\u00a0(1) e dall\u2019art.\u00a05 del Modello di Convenzione dell\u2019OCSE\u00a0(2). Entrambe le norme definiscono la\u00a0stabile organizzazione\u00a0come una\u00a0sede fissa di affari in cui l\u2019impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit\u00e0. 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