Nell’ambito delle normative Antiriciclaggio (Anti Money Laundering (AML)) e di Lotta al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism (CFT)) occupano un posto di rilievo le Direttive antiriciclaggio dell’Unione Europea (Anti-Money Laundering Directives (AMLDs)).
Sulla base dell‘articolo 9 della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (attualmente in vigore) (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (4AMLD) (Testo consolidato), la Commissione Europea è incaricata di individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering (AML)) e di Lotta al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism (CFT)) .
Uno dei pilastri della legislazione dell’Unione europea n materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering (AML)) e di Lotta al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism (CFT)) è la Quarta Direttiva Antiriciclaggio (attualmente in vigore) (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (4AMLD) (Testo consolidato).
Sulla base dell‘articolo 9 della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (attualmente in vigore) (Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 (4AMLD) (Testo consolidato), la Commissione Europea è incaricata di individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering (AML)) e di Lotta al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism (CFT)) .
Ai sensi della Quarta Direttiva Antiriciclaggio, le banche e gli altri custodi sono tenuti ad applicare una maggiore vigilanza nei rapporti d’affari e nelle transazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.
I tipi di requisiti di vigilanza rafforzata sono fondamentalmente controlli e misure di controllo aggiuntivi definiti all’articolo 18 bis della della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (attualmente in vigore) (Direttiva (UE) 2015/849 (4AMLD) (Testo consolidato) .
Articolo 18 bis
1 Per quanto riguarda i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:
a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);
b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;
c) ottenere informazioni sull’origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi);
d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
e) ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto d’affari;
f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d’affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.
Gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati garantiscano, se del caso, che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto alle norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nella presente direttiva.
2 Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino, se del caso, una o più misure di mitigazione supplementari alle persone fisiche o ai soggetti giuridici che effettuano operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2. Tali misure comprendono una o più delle seguenti misure:
a) l’applicazione di elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;
b) l’introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
c) la limitazione di rapporti d’affari o le operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi terzi identificati come paesi terzi ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.
3 Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano, se del caso, una o più delle seguenti misure per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione:
a) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;
b) vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l’ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;
c) prescrivere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti obbligati aventi sede nel paese in questione;
d) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nel paese in questione;
e) prescrivere che gli enti creditizi e gli istituti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con gli enti rispondenti nel paese interessato.
4 Nell’adottare o nell’applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.
5 Gli Stati membri informano la Commissione prima di adottare o applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
il 14 luglio 2016 è stato emanato il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016 (TESTO CONSOLIDATO), che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.
Modificato da:
L’Allegato 1 contiene l’Elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio
Il 12 dicembre 2023, la Commissione europea, infatti, ha adottato un nuovo regolamento delegato (UE) 2024/163 relativo ai paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi Antiriciclaggio (Anti Money Laundering (AML)) e di Lotta al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism (CFT)).
ALLEGATO
| «n. | Paese terzo ad alto rischio (1) |
| 1. | Afghanistan |
| 2. | Barbados |
| 3. | Burkina Faso |
| 4. | Camerun |
| 5. | Repubblica democratica del Congo |
| 6. | Gibilterra |
| 7. | Haiti |
| 8. | Giamaica |
| 9. | Mali |
| 10. | Mozambico |
| 11. | Myanmar |
| 12. | Nigeria |
| 13. | Panama |
| 14. | Filippine |
| 15. | Senegal |
| 16. | Sud Africa |
| 17. | Sud Sudan |
| 18. | Siria |
| 19. | Tanzania |
| 20. | Trinidad e Tobago |
| 21. | Uganda |
| 22. | Emirati arabi uniti |
| 23. | Vanuatu |
| 24. | Vietnam |
| 25. | Yemen |
(1) Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione sul territorio di Gibilterra.»
