L’articolo 7 (Utili commerciali – Business Profits) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE (Model Tax Convention on Income and Capital) (Vedi: Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale 2017 (versione completa) – OECD Model Tax Convention on Income and Capital) regolamenta la tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato Estero da un soggetto non ivi residente per il tramite della sua Stabile Organizzazione.
Articolo 7 (Utili commerciali – Business Profits) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili solo in tale Stato, a meno che l’impresa non svolga la propria attività nell’altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge la propria attività come sopra indicato, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 possono essere tassati in tale altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo e dell’articolo [23 A] [23 B], gli utili attribuibili in ogni Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che ci si potrebbe aspettare di realizzare, in particolare nei suoi rapporti con altre parti dell’impresa, se fosse un’impresa separata e indipendente impegnata nelle stesse o simili attività alle stesse o simili condizioni, tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall’impresa tramite la stabile organizzazione e tramite le altre parti dell’impresa.
3. Qualora, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente regoli gli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno degli Stati contraenti e assoggetta di conseguenza a tassazione gli utili dell’impresa che sono stati tassati nell’altro Stato, l’altro Stato, nella misura necessaria per eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettuerà un’appropriata rettifica dell’importo dell’imposta applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario.
4. Quando gli utili includono voci di reddito trattate separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono influenzate dalle disposizioni del presente articolo.
Il Commentario all’art. 7 del Modello di Convenzioni OCSE (traduzione: OCSE – Commentario ad Art. 7 (Utili Commerciali) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale) (vedi: COMMENTARY ON ARTICLE 7-OF-THE-MODEL-TAX-CONVENTION) fornisce una serie di utili indicazioni.
