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IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST COMMERCIALE TRASPARENTE – DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Modello SC 2023 – QUADRO PN

10.1  GENERALITÀ

Il quadro PN del Modello SC (Società di Capitali) della Dichiarazione dei Redditi va compilato dai Trust Commerciali con beneficiari individuati (cd. “Trust trasparenti”) che ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l’imposta.

In presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. “Trust opachi”) i redditi conseguiti restano nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l’imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN.

Se l’atto istitutivo del Trust prevede, ad esempio, che una parte del reddito resti nella disponibilità del Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati (cd. “Trust misto”), il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il  quadro PN.

10.2  SEZIONE I – REDDITO O PERDITA DA IMPUTARE AL TRUST

Nella presente sezione è determinato, ai sensi dell’art. 83 del TUIR, il reddito conseguito dal Trust senza liquidazione dell’imposta. Il reddito del Trust è imputato ai beneficiari nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo di gestione del Trust in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Le eventuali perdite fiscali attribuite ai beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che partecipano al trust in regime d’impresa. Si precisa che in caso di “Trust misto” solo la parte del reddito complessivo e degli altri importi che sono attribuiti ai beneficiari vanno indicati nel presente quadro, la parte che resta nella disponibilità del Trust va riportata nel quadro RN.

Nel rigo PN1, colonna 2, va indicato l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo, nonché l’importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Legge Dopo di Noi”)(art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest’ultimo importo va indicato anche in colonna 1.

In colonna 3, va indicato il reddito di cui al rigo RF63 o in caso di Trust misto il reddito di cui al rigo RF66 colonna 1, al netto dell’importo indicato in colonna 2 del presente rigo.

Nel rigo PN2 va indicata, non preceduta dal segno meno, la perdita, di rigo RF63, o in caso di Trust misto, la perdita indicata al rigo RF66, colonna 1.

Nel rigo PN3 va indicato:

  • nella colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
  • nella colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
  • nella colonna 3, l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti (pari alla somma della colonna 1 e della colonna 2) che non può eccedere l’importo di cui al rigo PN1, colonna

In caso di Trust misto l’importo da indicare è quello di cui al rigo RF67, colonna 1.

Nel rigo PN4, va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165, fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo PN1, colonna 3, e quello di rigo PN3, colonna 3;
  • in colonna 2, l’ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo PN1, colonna 3, e la somma di rigo PN3, colonna 3, e rigo PN4, colonna 1;
  • in colonna 3, l’ammontare deducibile di cui al rigo RS290, fino a concorrenza della differenza tra l’im- porto di rigo PN1, colonna 3, e la somma di rigo PN3, colonna 3, e di rigo PN4, colonne 1 e 2;
  • in colonna 5, il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla seguente operazione:

PN1, colonna 3 – PN3, colonna 3 – PN4, colonna 1 – PN4, colonna 2 – PN4, colonna 3

oppure la perdita di rigo PN2 diminuita dei proventi esenti dall’imposta, diversi da quelli di cui all’art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare – da indicare in colonna 4 – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione dell’art. 109, comma 5, del TUIR. In colonna 5, va indicato zero qualora  i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita. Il reddito imponibile è aumentato dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019, di cui al rigo RS174, colonna 4 (“Recupero per decadenza” Start-up).

10.3  SEZIONE II – IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI BENEFICIARI DEL TRUST

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai beneficiari.

Nel rigo PN5, vanno indicati i crediti per imposte pagate all’estero relativi a redditi esteri prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)) in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, come determinati nell’apposito quadro CE.

Nel rigo PN6 va indicato:

  • in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
  • in colonna 1, da compilare solo in caso di “Trust misto”, l’importo totale del credito d’imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
  • in colonna 4, riservata ai trust che attribuiscono ai beneficiari il credito d’imposta di cui allart. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)), relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dai soggetti partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis del TUIR (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati), sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
  • in colonna 3, da compilare solo in caso di “Trust misto”, l’importo totale delle imposte assolte dai soggetti di cui a colonna

Nel rigo PN7, in colonna 2, vanno indicati i crediti d’imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN14). La colonna 1 va compilata solo in caso di “Trust misto” per indicare l’importo totale.

Nel rigo PN8, vanno indicate le ritenute subite da attribuire ai beneficiari.

Nel rigo PN9, colonna 3, va indicato l’ammontare degli acconti versati dal Trust attribuiti ai beneficiari. In colonna 2 va indicato l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compen- sazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale previsto dall’art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti) della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione. In caso di “Trust misto”, la somma dell’importo indicato nella presente colonna e di quello indicato nel quadro RN, rigo RN22, colonna 5, non può essere superiore all’importo ef- fettivamente versato nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.

In colonna 4 deve essere indicato l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del TUIR (rigo RS462).

La colonna 1 va compilata solo in caso di “Trust misto” per indicare l’importo totale.

Nel rigo PN10, va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare dell’agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l’importo di cui al rigo RS113, colonna 12, e quello di cui al rigo PN4, colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato in colonna 6 del rigo
  • colonna 2, l’ammontare dell’agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l’importo della somma di rigo RS164 e RS165 e l’importo di cui al rigo PN4, colonna 1, al netto di quello eventualmente indicato in colonna 5 del rigo
  • colonna 3, l’importo la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all’art. 166 del Tuir, indicato nel quadro TR, rigo TR2;
  • in colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 diminuita dell’agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell’agevolazione da parte del beneficiario; in caso di trust misto, ai fini del calcolo dell’agevolazione, il valore del reddito totale realizzato nel comune di Campione d’Italia
    (RCI)
    (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al netto dell’importo qui indicato;
  • in colonna 5, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RS493, ai fini della determina- zione dell’agevolazione da parte del beneficiario; in caso di trust misto, ai fini del calcolo dell’agevolazione, il valore del reddito totale realizzato nella Zona Economica Speciale (ZES)  (RTZ)(che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al netto dell’importo qui indicato;
  • in colonna 6, la quota dell’ACE ((aiuto alla crescita economica) innovativa (L’art. 19, commi 2-7, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Decreto Sostegni Bis”, prevede un rafforzamento dell’Aiuto alla Crescita Economica denominato “ACE innovativa 2021”) (che i beneficiari del Trust devono recuperare, indicata nella colonna 16 del rigo RS113, di tutti i moduli

10.4  SEZIONE III – UTILIZZO ECCEDENZA IRES DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel rigo PN11 va riportata l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nel rigo PN12 va indicato l’importo dell’eccedenza di cui al rigo PN11 utilizzato entro la data di presenta- zione della dichiarazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi propri.

Nel rigo PN13 va indicata l’eccedenza di cui al rigo PN11 non utilizzata in compensazione che il Trust attribuisce ai beneficiari individuati.

Nel rigo PN14 va indicato il risultato della seguente somma algebrica: PN11– (PN12+ PN13), il cui importo corrisponde all’eccedenza che il Trust può riportare e che può utilizzare in compensazione.

In caso di Trust misto, al fine di determinare la parte di eccedenza IRES da attribuire ai beneficiari e la parte che resta nella disponibilità del Trust, devono essere compilati i righi da RN19 a RN21, del quadro RN. L’importo da attribuire ai beneficiari, indicato nel rigo RN21, deve essere riportato nel rigo PN13, e gli altri righi della presente sezione non vanno compilati.

10.5  SEZIONE IV – CREDITI D’IMPOSTA CONCESSI AL TRUST E TRASFERITI AI BENEFICIARI

In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse al Trust indicati nel quadro RU che lo stesso attribuisce ai beneficiari.

Nei righi da PN15 a PN18 va indicato:

  • in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
  • in colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto al credito;
  • in colonna 3, l’ammontare del credito attribuito ai

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.6  SEZIONE V – REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all’estero nei periodi d’imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive. In tale sezione vanno, altresì, indicati, relativamente al credito di cui all’art. 3 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) del decreto legislativo n. 147 del 2015 (c.d. credito d’imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d’imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive; solo per tale fattispecie va compilata anche la colonna 6. Nei righi da PN19 a PN21 vanno indicati:

  • in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
  • in colonna 2, il periodo d’imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, va indicato l’anno di inizio dell’esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero o la quota di utili conseguiti o plusvalenze realizzate, per ciascun beneficiario a cui è imputata, rileverà nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio del Trust;
  • in colonna 3, il reddito estero conseguito dal Trust o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere;
  • in colonna 4, l’importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all’imposta di competenza relativa al reddito prodotto all’estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo, qualora il Trust si avvalga della facoltà di cui all’art. 165 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero), comma 5, del TUIR;
  • in colonna 5, l’imposta estera resasi definitiva relativa al reddito estero conseguito dal Trust o l’ammontare delle imposte resesi definitive assolte dai soggetti controllati residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati), sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
  • in colonna 6, uno dei seguenti codici:

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del solo credito d’imposta ex art. 165 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero), comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

10.7  SEZIONE VI – ECCEDENZE D’IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 165, COMMA 6, DEL TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta nazionale e/o estera di cui all’art. 165 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero), comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi conseguiti all’estero in esercizi precedenti a quello in cui il Trust risulta trasparente, come determinate nell’apposito quadro CE.

Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.8  SEZIONE VII – REDDITI O PERDITE IMPUTATI AI BENEFICIARI

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita da imputare ai beneficiari nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio del Trust indipendentemente dall’effettiva percezione.

Nei righi da PN27 a PN30 va indicato:

  • in colonna 1, il codice fiscale del soggetto beneficiario;
  • in colonna 2, il codice dello Stato estero di residenza per i beneficiari non residenti in Italia che va desunto dalla tabella “Elenco dei paesi e territori esteri”;
  • in colonna 3, la rispettiva quota di partecipazione;
  • in colonna 4, l’importo del reddito o della perdita di cui al rigo PN4 spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.9  SEZIONE VIII – REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI

Nel rigo PN31 va indicato in colonna 1, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in soggetti controllati non residenti come definiti ai sensi dell’art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate), commi 2 e 3, del TUIR, da imputare ai beneficiari. Nella colonna 2 vanno indicate le imposte sul reddito dell’anno pagate dal soggetto estero partecipato. Nella colonna 3, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.

Nella colonna 4, vanno indicate le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti dall’impresa, società od ente non residente.