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Legge di delegazione europea 2021 – LEGGE 4 agosto 2022 n. 127 – recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa al recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 3 è dedicato ai principi e criteri direttivi per il recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Riportiamo integralmente l’art.3:

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  DIRETTIVA (UE) 2019/2121  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27 novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre 2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi specifici: 
    a)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121  alle  societa'  diverse dalle societa' di  capitali,  purche'  iscritte  nel  registro  delle
imprese, con  esclusione  delle  societa'  cooperative  a  mutualita' prevalente di  cui  all'articolo  2512  del  codice  civile,  e  alle societa' regolate dalla legge  di  uno  Stato  membro  diverse  dalle
societa' di capitali; 
    b)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di recepimento  della  DIRETTIVA (UE) 2019/2121  alle  trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o
piu'  societa'  non  aventi  la  sede  statutaria,  l'amministrazione centrale  o  il  centro  di  attivita'  principale   nel   territorio dell'Unione europea; 
    c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le  scissioni  di societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano,  o  da  cui risultano, societa' regolate dalla legge di  altro  Stato  anche  non
appartenente all'Unione europea; 
    d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e  le  scissioni  a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano  quale  oggetto  esclusivo  o   principale   l'esercizio   di
un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge  di  uno  Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale  o  il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea; 
    e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o piu' societa' preesistenti; 
    f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una societa' regolata dalla legge italiana  senza  mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio  1995,  n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia  ammissibile
e  prevedendo,  ove  ritenuto  ammissibile,  opportuni  controlli  di legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla DIRETTIVA (UE) 2019/2121  e stabilendo, infine, un  regime  transitorio,  applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,  per le  societa'  che  alla  medesima  data  hanno  trasferito  la   sede all'estero mantenendo la legge italiana; 
    g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche  di  natura cautelare, per la tutela  avverso  le  determinazioni  dell'autorita' competente in materia di rilascio del certificato preliminare di  cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , anche per il caso di mancata determinazione,  nonche'
avverso le determinazioni della  medesima  autorita'  in  materia  di controllo di legalita' di  cui  agli  articoli  86-sexdecies,  128  e 160-sexdecies della  predetta  direttiva,  prevedendo  la  competenza
delle sezioni specializzate in materia di impresa; 
    h) prevedere, per  i  creditori  i  cui  crediti  sono  anteriori all'iscrizione  del  progetto  di  operazione  transfrontaliera   nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle  stabilite  dal
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108; 
    i) individuare i canali informativi  utilizzabili  dall'autorita' competente per  la  verifica  delle  pendenze  delle  societa'  verso creditori pubblici, anche in funzione  della  richiesta  di  adeguate
garanzie per il pagamento di tali crediti; 
    l) disciplinare gli effetti  sui  procedimenti  di  rilascio  del certificato  preliminare  e  di  controllo  previsti  dagli  articoli 86-quaterdecies,   86-sexdecies,   127,   128,   160-quaterdecies   e
160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti  dal  mancato adempimento e dal mancato rilascio  delle  garanzie  da  parte  della societa' per le obbligazioni, anche non  pecuniarie  e  in  corso  di accertamento, esistenti  nei  confronti  di  amministrazioni  o  enti pubblici; 
    m) individuare, nell'ambito della procedura per il  rilascio  del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies,  127  e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132,  i  criteri  per  la
qualificazione  di  un'operazione  transfrontaliera  come  abusiva  o fraudolenta in quanto  volta  all'elusione  del  diritto  dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; 
    n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti; 
    o) apportare le necessarie modifiche  alle  disposizioni  dettate dal decreto legislativo 27 giugno  2003,  n.  168,  sulla  competenza
delle sezioni specializzate in materia di  impresa  in  relazione  ai procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per  gli  strumenti  di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h); 
    p) prevedere che  la  societa',  ai  fini  del  trasferimento  di attivita' e passivita' a una o piu' societa'  di  nuova  costituzione regolate  dal  diritto  interno,  possa  avvalersi  della  disciplina
prevista  per  la  scissione,   con   le   semplificazioni   previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e  stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante; 
    q)   prevedere   una   disciplina   transitoria   delle   fusioni transfrontaliere  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da  cui risulti una societa' regolata dalla legge di uno  Stato  che  non  ha ancora recepito la DIRETTIVA (UE) 2019/2121; 
    r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali  e  amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali,  della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi  e  non  superiore
nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina  vigente  per le fattispecie penali gia' previste. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.