Legge 296 del 26 ottobre 2023 – Capo II (Misure fiscali) – Articolo III – commi da 3 a 7- Modifiche al sistema delle imposte sui redditi delle microimprese
3. L’articolo 51, comma 1, è modificato ed avrà il seguente contenuto: Articolo 51(1) Le aliquote fiscali sui redditi delle microimprese sono:
a) 1%, per le microimprese che realizzano ricavi non superiori a 60.000 euro compresi e che non svolgono le attività previste dalla lettera b) punto 2;
b) 3%, per le microimprese che:
- guadagna più di 60.000 euro; O
- svolge attività, principali o secondarie, corrispondenti ai codici CAEN:
5821 – Attività di pubblicazione di giochi per computer, 5829 – Altre attività di pubblicazione di prodotti software, 6201 – Attività di creazione di software personalizzato (software orientato al cliente), 6209 – Altri servizi di tecnologia dell’informazione attività, 5510 – Alberghi ed altre strutture ricettive simili, 5520 – Strutture di alloggio per vacanze e a breve termine, 5530 – Aree di sosta, campeggi e campeggi, 5590 – Altri servizi di alloggio, 5610 – Ristoranti, 5621 – Attività di catering per eventi, 5629 – Altri prodotti alimentari servizi n.c.a., 5630 – Attività di bar ed altre bevande, 6910 – Attività legali – solo per le società dotate di personalità giuridica che non siano enti fiscali trasparenti, costituiti da avvocati ai sensi di legge, 8621 – Attività di assistenza medica generale, 8622 – Attività di assistenza medica specializzata, 8623 – Attività di assistenza odontoiatrica, 8690 – Altre attività legate alla salute umana.
4. All’articolo 51, dopo il comma 4, sono inseriti tre nuovi commi, il par. (4^1)-(4^3), con il seguente contenuto:(4^1) Se, durante l’anno fiscale, i ricavi realizzati da una microimpresa superano il livello di 60.000 euro o la microimpresa inizia a svolgere le attività previste al paragrafo (1) lett. b) comma 2, a decorrere dal trimestre in cui si registrano tali situazioni, l’aliquota prevista dal comma (1) lett. B).(4^2) Nella situazione in cui, durante l’anno fiscale, una microimpresa non svolge più le attività previste al par. (1) lett. b) punto 2 e il reddito non supera la soglia di 60.000 euro, a partire dal trimestre in cui si registrano tali situazioni si applica l’aliquota prevista dal comma 2. (1) lett. UN).(4^3) Nella situazione in cui le persone giuridiche rumene che svolgono attività corrispondenti ai codici CAEN di cui al par. (1) lett. b) al punto 2 ottengono redditi anche da altre attività diverse da quelle corrispondenti a questi codici CAEN, l’aliquota fiscale del 3% si applica anche ai redditi derivanti da queste altre attività.
5. L’articolo 52, comma 5, è modificato ed avrà il seguente contenuto:(5) I limiti fiscali previsti dall’art. 51 par. (1), (4^1) e (4^2), nonché il par. (1) del presente articolo è verificato sulla base dei redditi cumulativi registrati dall’inizio dell’anno fiscale. Il tasso di cambio per la determinazione dell’equivalente in euro è quello in vigore alla fine dell’esercizio finanziario precedente.
6. L’articolo 54 è modificato ed avrà il seguente contenuto: Articolo 54 Norme per determinare le condizioni di applicazione del sistema di tassazione dei redditi delle microimprese fine di soddisfare le condizioni relative al livello di reddito previste dall’art. 47 par. (1) lett. c) ed f), all’art. 51 par. (1), (4^1) e (4^2) e nell’art. 52 par. (1) gli stessi elementi che costituiscono la base imponibile prevista dall’art. 53.
7. All’articolo 55, dopo il comma 4, è inserito un nuovo comma, par. (5), con il seguente contenuto:(5) Le microimprese che diventano contribuenti dell’imposta sugli utili perché non soddisfano le condizioni previste dall’art. 47 o per effetto dell’esercizio dell’opzione, comunica ai competenti organi tributari l’uscita dal sistema di imposizione sui redditi delle microimprese, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo compreso.