In tutte le Convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni di cui la Bulgaria è parte, si presume che il profitto in ciascuna sede di attività sia tassato in conformità con la legislazione nazionale pertinente. Cioè, non esiste una Convenzione che esenta i profitti della Stabile Organizzazione dalla tassazione. In assenza di una sede di attività, tutti i redditi da attività imprenditoriale sono tassati nello Stato di cui il beneficiario è residente.
Ad. esempio riportiamo il paragrafo 1 dell’art. 6 (Utili delle imprese) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali:
“1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.”
Nell’art.4 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali viene definita la “stabile organizzazione”:
art. 4
Stabile organizzazione.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. La partecipazione di un residente dell’Italia in una societa’ mista costituita in Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria del 25 marzo 1980 e’ considerata “stabile organizzazione” ai fini della presente Convenzione.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – e’ considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
7. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente:
a) possiede una partecipazione in una societa’ che e’ residente dell’altro Stato contraente (ovvero questa ultima societa’ possiede una partecipazione nella prima),
b) o svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no),
non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.
Nell’art. 6 della Convenzione vengono stabilite le modalità per l’imponibilità degli utili di una “stabile organizzazione”:
art. 6
Utili delle imprese.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
L’Art. 4 (Persone giuridiche straniere) della Legge sull’imposta sul reddito delle società (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО)), stabilisce che:
Nell’Art. 12della Legge sull’imposta sul reddito delle società sono specificati quali sono gli Utili e redditi da fonti nella Repubblica di Bulgaria:
Come si vede spesso si fa riferimento al “Luogo di attività economica”. Il punto 2 del §1 delle Disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sul reddito delle società afferma che“Luogo di attività economica (Място на стопанска дейност) ” è il luogo di attività commerciale ai sensi del § 1 , punto 5 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale che dispone:
” Luogo di attività economica” è:
(a) un luogo specifico (proprio, affittato o utilizzato su base diversa) attraverso il quale una persona straniera svolge tutta o parte dell’attività economica nel paese, come ad esempio: la sede della direzione; filiale; rappresentanza commerciale registrata nel paese; ufficio; ufficio; studio; fabbrica; officina (fabbrica); negozio; magazzino commerciale; servizio; luogo di montaggio; sito di costruzione; miniera; carriera; sonda; pozzo di petrolio o gas; fonte o altro oggetto di estrazione di risorse naturali;
b) lo svolgimento di attività nel Paese da parte di soggetti autorizzati a concludere contratti per conto di soggetti stranieri, fatta eccezione per l’attività dei rappresentanti indipendenti ai sensi del Capo Sei del Diritto Commerciale ;
c) esecuzione permanente di transazioni commerciali con un luogo di adempimento nel paese, anche quando la persona straniera non ha un rappresentante permanente o un determinato luogo.”
Va tenuto presente che la disposizione in questione non si applica quando esiste con il rispettivo Stato una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni.
Infatti l’Art. 13 della Legge sull’imposta sul reddito delle società stabilisce che: “Quando un trattato internazionale ratificato dalla Repubblica di Bulgaria, promulgato ed entrato in vigore, contiene disposizioni diverse da quelle della presente legge, si applicano le disposizioni del rispettivo trattato internazionale.”
Le società straniere possono registrare filiali in Bulgaria se sono comunque registrate all’estero e con l’obbligo di osservare la legislazione del proprio Stato in tutte le loro attività imprenditoriali. Per aprire una filiale non è richiesto alcun capitale iniziale; la filiale deve tenere la propria contabilità come se fosse una società autonoma, e redigere il bilancio.