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Bulgaria – Presentazione della domanda di registrazione IVA

In Bulgaria la domanda di registrazione IVA  è presentata da tutte le persone (persone fisiche e giuridiche) per le quali è sorto l’obbligo di registrazione ai fini IVA o che desiderano registrarsi spontaneamente, quando non vi è motivo di registrazione obbligatoria.

In Bulgaria la domanda di partita IVA può essere presentata con le seguenti modalità:

► per via telematica, attraverso il servizio telematico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , disponibile con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) nel  portale telematico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate

L’utilizzo del servizio con con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) richiede la presentazione di:

►Nel  competente direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)  della persona.

►tramite l’agenzia di registrazione durante la registrazione iniziale di un operatore – solo per la registrazione IVA volontaria.

In caso di presentazione di una domanda, è richiesta una procura notarile o una procura espressa redatta ai sensi della legge sull’avvocato tramite una persona autorizzata.

L’Agenzia Nazionale delle Entrate non richiede spese per la presentazione e l’accettazione di una domanda di registrazione IVA  Secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 3 della Legge sulla Agenzia nazionale bulgara delle entrate (Закон за националната агенция за приходите (ЗНАП))

Scadenza presentazione

  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 96, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – ogni soggetto passivo con un fatturato imponibile pari o superiore a BGN 100.000 per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese corrente è tenuto entro 7 giorni dalla scadenza del periodo d’imposta durante il quale ha realizzato tale fatturato, a presentare domanda di iscrizione ai sensi della presente legge. Quando il fatturato è raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, l’interessato è tenuto a presentare la domanda entro 7 giorni dalla data in cui è stato raggiunto il fatturato.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 96, comma 9 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – Qualsiasi soggetto passivo che non è stabilito nel territorio dello Stato e compie cessioni di beni o servizi imponibili, diversi da quelli per i quali l’imposta è dovuta dal destinatario , è obbligatoria entro 7 giorni prima della data in cui l’imposta per la cessione di beni o servizi imponibile diventa esigibile, salvo quando sussista la base per l’iscrizione ai sensi degli articoli 97, 97 ter e 98.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale. Indipendentemente dalla cifra d’affari imponibile ex art. 96, è soggetto ad iscrizione IVA il soggetto stabilito in un altro Stato membro che non è stabilito nel territorio dello Stato ed effettua cessioni imponibili di beni che sono montati o installati nel territorio dello Stato da o per suo conto e il destinatario di questa fornitura non è una persona con partita IVA;
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97a, paragrafi 1 e 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta di consegna diventa esigibile. Qualsiasi soggetto passivo che riceve servizi con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato, che sono imponibili e per i quali l’imposta è richiesta dal destinatario ai sensi dell’art. 82, comma 2. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato che presta i servizi di cui all’art. 21, par. 2 con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97b della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla data dell’evento fiscale della prima consegna. Nei casi in cui il soggetto abbia presentato domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 154, comma 2, IVA ovvero abbia presentato domanda per l’applicazione di un regime dell’Unione o di un regime extracomunitario in un altro Stato membro e abbia ricevuto un diniego di registrarsi per l’applicazione di uno qualsiasi di tali regimi speciali, il termine per la presentazione della domanda di registrazione non è oltre il 7° giorno dalla data di ricezione del diniego, rispettivamente dalla data della prima consegna dopo la sospensione dell’applicazione del regime.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 98, comma 1, della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni dalla data di accadimento dell’evento fiscale per la fornitura per la quale il valore complessivo delle vendite a distanza nell’anno in corso supera l’importo di cui Art. 20, comma 2, punto 2 IVA. Quando il luogo di esecuzione della consegna ai sensi dell’art. 20, par. 4 della legge è sul territorio del paese, le persone sono tenute a presentare domanda di registrazione entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per la consegna o dal ricevimento dell’anticipo.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 99, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per l’acquisizione, entro il quale il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili ha superato i 20.000 lev.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 132 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – 7 giorni dall’iscrizione della circostanza di cui all’articolo 10, comma 1 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o dall’iscrizione nel registro BULSTAT.
  • In caso di decesso di una persona fisica titolare di partita IVA o di una persona fisica – ditta individuale, la cui impresa è stata rilevata per successione o per testamento, l’iscrizione ai sensi dell’articolo 132a, cpv. 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС si effettua presentando domanda di iscrizione entro 7 giorni dall’accettazione dell’eredità ex art. 49 e 51 della Legge sulle successioni (Закона за наследството), ma non oltre il 14° giorno compreso del mese successivo al 6° mese dalla data di morte del testatore.
  • Nel caso di società prive di personalità giuridica , alle quali partecipa un socio titolare di Partita IVA, l’iscrizione si effettua presentando domanda di iscrizione entro 7 giorni dalla data di costituzione della società priva di personalità giuridica, e quando il socio risulta iscritto ai sensi IVA successiva alla data di costituzione della società priva di personalità giuridica, la domanda va presentata entro 7 giorni dalla data di registrazione del socio, che ai sensi della presente legge è considerata data di registrazione della società.
  • Non c’è scadenza per l’iscrizione volontaria .

La domanda di registrazione è presentata secondo un modello e deve contenere la base per la registrazione, con allegati i documenti specificati nel regolamento per l’applicazione della legge a seconda della base per la registrazione:

Risultato dell’invio

  • Domanda accettata/respinta.
  • La domanda, in quanto documento informatico, si considera presentata se firmata con con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) del soggetto obbligato o da lui autorizzato. La persona obbligata/autorizzata riceve il risultato dell’elaborazione della dichiarazione al suo indirizzo di posta elettronica.

In caso di dati errati o respinti, in base all’articolo 102, comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), entro 7 giorni dalla data di comunicazione dei dati respinti, il mittente è tenuto a presentare una nuova istanza che soddisfi le requisiti

Entro sette giorni dalla presentazione della domanda viene effettuato un controllo circa la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del soggetto ai fini IVA.

Dopo l’accertamento viene emesso atto di registrazione IVA o diniego motivato.

Al momento della consegna di un atto di registrazione, la persona è registrata ai fini IVA.

Sanzioni

La sanzione per la mancata presentazione di una domanda di registrazione obbligatoria è una multa – per le persone fisiche che non sono commercianti, o una sanzione pecuniaria – per le persone giuridiche e le imprese individuali, per un importo da BGN 500 a BGN 5.000.