Il 4 novembre la Bulgaria ha ricevuto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema generale di imposta sul valore aggiunto.
Ciò significa che la soglia per l’iscrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 96, par. 1 dell’IVA è aumentata da BGN 50.000 a BGN 100.000. L’emendamento entra in vigore il 01.01.2023
Ai sensi dell’articolo 287, punto 17 della direttiva 2006/112/CE, la Bulgaria può esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui fatturato annuo non supera il controvalore in valuta nazionale in EUR 25.600 al tasso di cambio del giorno dell’adesione del paese.
Con lettera depositata presso la Commissione il 17 maggio 2022, la Bulgaria ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 17 della direttiva 2006/112/CE e quindi di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui fatturato annuo non è superiore a quello nazionale controvalore in valuta di 51.130 EUR (100.000 BGN) al tasso di cambio del giorno della sua adesione.
La misura speciale entrata in vigore il 01 gennaio 2023 si applicherà fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli Stati membri devono recepire la direttiva (CE) 2020/285 sul Consiglio. Da tale direttiva deriva (art. 284) che dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui fatturato annuo in un determinato Stato membro non supera una soglia di 85.000 EUR o l’equivalente nazionale valuta.
relativa al sistema generale di imposta sul valore aggiunto.