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Bulgaria – Iscrizione obbligatoria dell’IVA nel disegno di legge sul bilancio dello Stato per il 2025

Entro il  31 dicembre 2024 gli Stati membri devono recepire la direttiva (CE) 2020/285. Da tale direttiva deriva (art. 284) che dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui fatturato annuo in un determinato Stato membro non supera una soglia di 85.000 EUR o l’equivalente nazionale valuta.
relativa al sistema generale di imposta sul valore aggiunto.

Nel disegno di legge sul bilancio dello Stato per il 2025, il governo bulgaro ha abbassato la soglia per l’iscrizione obbligatoria dell’IVA a 50.000 euro (97.791,50 BGN), che dovrebbe aumentare a 84.874 euro (166.000 BGN) dal 01.01.2025 in virtù dell’art.  284 della direttiva (CE) 2020/285. La modifica viene apportata nel disegno di legge sul Bilancio 2025, attraverso le disposizioni transitorie e aggiuntive del § 15, il quale paragrafo a sua volta modifica le disposizioni transitorie e finali della legge sul paragrafo § 37 della legge sull’introduzione dell’euro in la Repubblica di Bulgaria, il cui paragrafo del suo paese modifica la legge sull’IVA e la soglia per la registrazione IVA delle società.
Citazioni da leggi:

Nel disegno di legge sul bilancio statale della Repubblica di Bulgaria per il 2025.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 15. Nella Legge sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria (Gazzetta ufficiale, n. 70 del 2024),
al § 37 delle disposizioni transitorie e finali sono apportate le seguenti modifiche:
1. In articolo 7 le parole “84.874 euro” sono sostituite da “50.000 euro”;
2. Nell’articolo 9 le parole “€ 84.874” sono sostituite da “€ 50.000”.
LEGGE sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 37. Nella legge sull’imposta sul valore aggiunto (promulgata, SG n. 63 del 2006; modificata, n. 86, 105 e 108 del 2006 Decisione n. 7 della Corte Costituzionale del 2007 – n. 37 del 2007, n. 41, 59, 113 del 2008, n. 12, 23, 74 e 100 del 2009 del 2010, n. 19, 77 e 99 del 2011, n. 54, 94 e 103 del 2012, n. 23, 30, 104 e 109 del 2013, n. 1, 105 e 107 del 2014, 41, 79, 94 e 95 del 2015 N. 58, 60, 74, 95 e 97 del 2017, N. 24, 65 e 98 del 2018, 33, 96, 100, 101 e 102 del 2019, nn. 14, 18, 52, 55, 71, 104 e 107 del 2020, nn. 14, 18, 52, 99 e 102 del 2022., nn. 66, 106 e 108 del 2023 e n. 42 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 14a, par. 5, punto 2 e 4, le parole “l’equivalente prelievo” sono soppresse.
2. Nell’art. 26:
a) al par. 2 le parole “lev e centesimi” sono sostituite da “euro e eurocent”;
b) al par. 6 le parole “l’equivalente in BGN di questa valuta al tasso di cambio annunciato dalla Banca nazionale bulgara alla data in cui l’imposta è diventata esigibile. È possibile determinare l’equivalente in leva della valuta» sono sostituiti da «l’equivalente in euro di tale valuta».
3. Nell’art. 57a, par. 2, punto 2 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
4. Nell’art. 57b, punto 1, lettera “a”, le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse.
5. Nell’art. 57e, par. 3 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
6. Nell’art. 58, par. 14, punto 2 le parole “fino all’equivalente in BGN di” sono sostituite da “da”.
7. Nell’art. 96, par. 1, le parole “166.000 leva” sono sostituite da “84.874 euro”.
8. Nell’art. 99, par. 2 e 3, le parole “20.000 leva” sono sostituite da “10.000 euro”.
9. Nell’art. 102, par. 4 le parole “166.000 leva” sono sostituite da “84.874 euro”.
10. Nell’art. 108, par. 1, punto 3, lettera “a”, le parole “20.000 BGN” sono sostituite da “10.000 euro”.
11. Nell’art. 111, par. 2, punto 1 e 2 ovunque le parole “25.000 BGN” sono sostituite da “12.782 euro”.
12. Nell’art. 114: