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BULGARIA – CESSIONI DEI BENI INTRACOMUNITARIE – PROVA DEL TRASPORTO O DELLA SPEDIZIONE DEL BENE

L’art.1 del Regolamento Unione Europea del 04/12/2018 n. 1912 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie) ha introdotto l’Articolo 45-bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto)

L’Articolo 45 bis del el Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recita:

“1.  Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva n. 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
b) il venditore è in possesso di:
i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2.  Un’autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3.  Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti:
i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.”

Dal 1° gennaio 2020, il cedente, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, deve fornire le prove per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro.

Quindi, in merito alle operazioni intracomunitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il cedente, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, deve fornire le prove per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’indicazione in fattura del codice identificativo IVA del cessionario presente nel sistema VIES, così come la corretta presentazione degli elenchi INTRASTAT, costituiranno requisiti sostanziali affinché possa sussistere una cessione intracomunitaria non imponibile IVA.

Cessioni intracomunitarie oggetto di “prova”

Sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili agli effetti dell’IVA, le cessioni a titolo oneroso di beni:

  • trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea dal cedente o dal cessionario (o da terzi per loro conto);
  • nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta

I presupposti che devono congiuntamente sussistere per la realizzazione di una cessione intracomunitaria sono i seguenti:

  • un presupposto soggettivo: entrambe le parti devono avere la qualifica di soggetti passivi d’imposta ed essere residenti in differenti Stati appartenenti alla Comunità europea;
  • un presupposto oggettivo: l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili, o di altro diritto reale di godimento;
  • un presupposto territoriale: il luogo di partenza e di destinazione dei beni deve essere situato all’interno dell’Unione europea.

Sono quindi escluse dall’ambito delle “cessioni intracomunitarie” le cessioni di beni immobili, di beni immateriali (che non possono essere trasferiti fisicamente in un altro Stato UE), nonché le cessioni di beni mobili a titolo gratuito. Allo stesso modo sono escluse dalla disciplina in esame le cessioni di beni che rimangono nel territorio dello Stato.

Documenti probatori per cessioni intracomunitarie

Per la mancata indicazione della documentazione necessaria per attestare il trasferimento fisico del bene in un altro Paese comunitario, ed allo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento comune chiaro e semplice da applicare, è stato adottato il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

Il legislatore comunitario ha elencato le prove che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

La nuova disposizione prende in considerazione 2 fattispecie di beni:

  • beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi per suo conto;
  • beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto

Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce, il cedente deve essere in possesso di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

ELEMENTI DI PROVA GRUPPO A  ELEMENTI DI PROVA GRUPPO B
Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce). Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beniI documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
Polizza di carico Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione);
Fattura di trasporto aereo. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Fattura emessa dallo spedizioniere. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario il rilascio da parte del cessionario di una dichiarazione con la quale certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

Bulgaria – Documenti probatori per cessioni intracomunitarie

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

L’Art. 53 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)è dedicato all’Aliquota fiscale e documentazione delle forniture intracomunitarie

Art. 53. (1) Le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7 , ad eccezione delle cessioni intracomunitarie esentate di cui all’art. 38, par. 2 .
(2) (Modificata, SG n. 96/2019, in vigore dal 01.01.2020) Per l’applicazione del tasso zero ex par. 1 il fornitore dovrebbe avere:
1. documenti per la consegna, determinati dalle norme di applicazione della legge , e
2. (suppl. – SG, iss. 102 nel 2019, in vigore dal 01.01.2020) documenti per la spedizione o il trasporto della merce dal territorio dello Stato al territorio di altro Stato membro, determinato dall’art. 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni nelle operazioni intracomunitarie (GU L 311/10 del 7 dicembre 2018) 2018), di seguito denominata a come ” Regolamento di esecuzione (UE) № 282/2011 ” o definito dai regolamenti di esecuzione .
(3) Se il fornitore non ottiene i documenti di cui al par. 2 fino alla scadenza del mese solare successivo a quello durante il quale è divenuta esigibile l’imposta sulle forniture, par. 1 non si applica. Se successivamente il fornitore ottiene i documenti di cui al par. 2, corregge il risultato dell’applicazione del presente comma secondo la procedura determinata dalle norme di applicazione della legge .

Il Capitolo sei del Regolamento per l’applicazione  dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto (ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) è dedicato alla CERTIFICAZIONE DELL’ESISTENZA DI CIRCOSTANZE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI INTRACOMUNITARI

L’Art. 45 elenca i documenti attestanti la cessione intracomunitaria di beni

Art. 45. Per provare una cessione intracomunitaria di beni, il fornitore deve disporre dei seguenti documenti:
1. (mod. SG 101/06) documento per la consegna:
a) (modifica SG 25/20, in vigore dal 20.03.2020) fattura della fornitura, che riporta la partita IVA del destinatario, rilasciata da altro Stato membro, con la quale è stata effettuata la consegna;
b) protocollo di cui all’art. 117, par. 2 della legge (1) – nei casi di consegna intracomunitaria di cui all’art. 7, par. 4 della legge (2) ;
c) un documento ex art. 168, cpv. 8 della legge (3) – quando il fornitore è una persona fisica che non è una ditta individuale e non è iscritta alla legge;
2. (modificata, . altro Stato membro, quando non applica la presunzione di cui all’art. 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda alcune esenzioni nelle operazioni intracomunitarie (GU L 311/10 del 7 dicembre 2018) 2018):
a) (suppl. – SG, iss. 10 nel 2011, in vigore dal 01.02.2011, suppl. – SG, iss. 8 nel 2016, in vigore dal 29.01.2016) documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di una persona da lui autorizzato, attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di un altro Stato membro – nei casi in cui il trasporto sia stato effettuato dal destinatario o da un terzo per conto del destinatario; la conferma scritta dovrà indicare la data e il luogo di ricevimento, il tipo e la quantità della merce, il tipo, la marca e il numero di targa del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto, il nome di chi ha consegnato la merce e la sua capacità ufficiale, il nome della persona che ha ricevuto la merce, e la sua qualità ufficiale;
b) un documento di trasporto attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di un altro Stato membro, dove il trasporto è stato effettuato dal fornitore o da un terzo per conto del fornitore.

L’Art. 46 pone le regole per gli adeguamenti per forniture intracomunitarie

Art. 46. ​​​​(1) Nel caso in cui il fornitore non ottenga i documenti di cui all’art. 45 fino alla fine del mese solare successivo a quello durante il quale è divenuta esigibile l’imposta sulle forniture, la prestazione è considerata imponibile nella misura del 20 per cento.
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’imposta è addebitata dal fornitore mediante l’emissione di un protocollo ex art. 117, par. 2 della legge.
(3) (Modificata, SG n. 39/2008, in vigore dal 15.04.2008) Il protocollo di cui al par. 2 è rilasciato entro 15 giorni, a decorrere dall’ultimo giorno del mese solare successivo a quello durante il quale è divenuta esigibile l’imposta sulle forniture.
(4) Quando successivamente il fornitore ottiene i documenti necessari, corregge il risultato dell’applicazione del par. 1 e 2, annullando il protocollo di cui al par. 2. Nessun nuovo protocollo è emesso per la cancellazione.
(5) L’annullamento di cui al par. 4 deve essere effettuato entro 5 giorni, a decorrere dalla data in cui la persona ha ottenuto i documenti necessari.
(1) Art. 117 – Emissione di protocolli – (1) Un protocollo deve essere emesso obbligatoriamente:
1. (modificata, SG n. 108/2006, in vigore dal 01.01.2007, modificata, SG n. 96/2019, in vigore dal 01.01.2020) nei casi di cui all’art. 82, par. 2, 3, 4, 5 e 6 e dell’art. 84 – dalla persona registrata – destinatario della consegna;
2. nei casi di cui all’art. 57 – dalla persona registrata – importatore;
3. nei casi di consegne di cui all’art. 6, par. 3, art. 7, par. 4, art. 9, par. 3, art. 142, cpv. 1 e artt. 144, cpv. 4 – dalla persona registrata – fornitore;
4. (Nuova, SG n. 108/2006, in vigore dal 01.01.2007) nei casi di cui all’art. 161 e 163a – dal soggetto iscritto – destinatario della prestazione, quando il prestatore è un soggetto passivo non iscritto alla legge;
5. (Nuova, SG n. 88/2016, in vigore dal 01.01.2017) nei casi di cui all’art. 6, par. 4, punto 4 – da persona iscritta che abbia fornito gratuitamente generi alimentari.
(2) Il protocollo di cui al par. 1 deve contenere:
1. numero e data;
2. (suppl. – SG 108/06, in vigore dal 01.01.2007) il nome e il numero identificativo di cui all’art. 94, par. 2 della persona di cui al par. 1;
3. la quantità e la tipologia dei beni o la tipologia del servizio;
4. la data in cui si è verificato l’evento fiscale sulla fornitura;
5. la base imponibile;
6. l’aliquota fiscale;
7. (suppl. – SG 95/09, in vigore dal 01.01.2010) i motivi di maturazione o meno dell’imposta da parte del soggetto di cui al par. 1;
8. l’importo dell’imposta;
9. (Nuova,. quando il fornitore è stato registrato ai fini IVA in un altro Stato membro, e il numero e la data della fattura – se emessa prima della data di emissione del verbale;
10. (Nuova, SG n. 98/2013, in vigore dal 01.01.2014, modificata per l’entrata in vigore, SG n. 104/2013, in vigore dal 12.01.2013) numero di identificazione ex art. 84 del Codice di procedura tributario-assicurativo del fornitore di beni di cui all’allegato № 2, parte seconda, e numero e data della fattura.
(3) (Modificata,. l’imposta è diventata dovuta. Nei casi di fornitura gratuita di generi alimentari di cui all’art. 6, par. 4, comma 4, il protocollo è emanato entro e non oltre 5 giorni dalla data di consegna degli alimenti.
(4) In caso di modifica della base imponibile di fornitura o in caso di annullamento di una fornitura per la quale è stato emanato un protocollo, il soggetto emette un nuovo protocollo, che deve obbligatoriamente contenere:
1. il numero e la data del protocollo iniziale rilasciato per la consegna;
2. le motivazioni per l’emanazione del nuovo protocollo;
3. l’aumento/diminuzione della base imponibile;
4. l’aumento/diminuzione dell’imposta.
(5) (Modificata, SG n. 108/2007, in vigore dal 19.12.2007) Il protocollo di cui al par. 4 è emesso entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui si è verificata la circostanza di cui al comma 1. 4.
(2) (4) Per cessione intracomunitaria di beni retribuita si intende anche la spedizione o il trasporto di beni, prodotti, estratti, trasformati, acquistati, acquistati o importati nel territorio dello Stato da una persona iscritta ai sensi della presente legge nell’ambito della sua attività economica, quando il i beni sono spediti o trasportati ai fini dell’attività economica da o per suo conto dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro in cui la persona è registrata ai fini dell’IVA.
(3) (8) In caso di consegna accidentale ai sensi del par. 1 da una persona fisica, che non sia una ditta individuale, la persona rilascia un documento, che contiene i requisiti di cui all’art. 114, par. 1, pp. 3 – 15