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Bulgaria – Il Protocollo per l’acquisto intracomunitario (ВОП) ex art. 117

Il Protocollo per l’acquisto intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)) e Altri Calcoli IVA ex art. 117 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) è un documento contabile primario, ai fini IVA, che viene redatto nei casi in cui:

  • il destinatario della consegna effettua un Acquisto Intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП));
  • il destinatario del servizio è tenuto ad autocertificare l’IVA – quando il fornitore è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio del paese e la fornitura è imponibile con un luogo di esecuzione in Bulgaria (ad esempio, una società bulgara registrata con partita IVA riceve servizi di consulenza da una società estera iscritta ai fini IVA in uno stato membro dell’Unione Europea o da un paese terzo);
  • in caso di rettifica di un credito d’imposta utilizzato (ad esempio: autocertificazione IVA in caso di assenze e matrimonio; vendita di un vecchio immobile per il quale è stato utilizzato un credito d’imposta in fase di acquisizione; ricalcolo dell’importo del credito d’imposta parziale utilizzato durante l’anno nel mese di dicembre);
  • la persona che riceve la consegna è l’acquirente nell’ambito di una transazione tripartita;
  • il destinatario di una fornitura relativa all’oro da investimento;
  • la persona è autorizzata ad addebitare l’IVA all’importazione senza pagare l’IVA alla dogana (quando si realizzano progetti di investimento che hanno ricevuto la relativa approvazione per questo);
  • un proprietario o lavoratore ha utilizzato beni o servizi per uso personale, per i quali è stato utilizzato un credito d’imposta per beni o servizi (esclusi i casi di indumenti da lavoro, protettivi o rappresentativi);
  • la proprietà dei beni è stata trasferita a titolo gratuito a terzi per i quali è stato utilizzato un credito d’imposta (esclusi i casi di beni di valore irrisorio forniti per finalità pubblicitarie);
  • il soggetto presta un servizio turistico generico (quindi l’imposta viene addebitata con l’emissione del Protocollo);
  • la persona è commerciante (fornitore) di beni usati, oggetti d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato (provvedimento speciale per tassazione margine prezzo);
  • la persona è destinatario del conferimento di rifiuti domestici, di produzione, di costruzione, pericolosi, secondo le leggi speciali per essi, o effettua il trattamento dei rifiuti elencati;
  • la prestazione è a tariffa zero – ad esempio, in caso di esportazione, trasporto internazionale, prestazione di un servizio turistico generale a tariffa zero, ecc.;
  • l’imposta non dovrebbe essere addebitata – ad esempio, nel caso di interessi e sanzioni a carattere risarcitorio;
  • vi sono anche altri casi specifici descritti nell’IVA e nelle norme per la sua applicazione.

2. REQUISITI

2.1. OBBLIGATORIO

  • Numero di protocollo e data.
  • Il nome e il numero di identificazione del creditore.
  • Il nome e il numero di identificazione del fornitore (se presente, come nel caso di GOP o acquisto di servizi da persone con partita IVA in un altro stato membro dell’UE).
  • Numero e data della Fattura, quando emessa entro la data di emissione del Protocollo (per il VOP, l’acquirente in operazione tripartita o il destinatario del servizio, quando l’imposta è a carico del destinatario).
  • La quantità e il tipo di beni o il tipo di servizio.
  • La data in cui si è verificato l’evento fiscale.
  • La base imponibile.
  • L’aliquota fiscale.
  • La base per addebitare o non addebitare l’imposta.
  • L’importo della tassa.

2.2. OPZIONALE

Il nome e il numero identificativo della “controparte”, salvo nei casi di acquisto intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)), che è utile per rintracciare la controparte in relazione alla quale è sorto tale obbligo di addebito IVA e la successiva variazione. Nonostante il fatto che in molti casi il numero identificativo della “controparte” non sia un requisito obbligatorio, è vivamente consigliato indicarlo.

Bulgaria – Acquisti intracomunitari – Trattamento fiscale e dichiarazione IVA

Bulgaria – Acquisti intracomunitari – Trattamento fiscale e dichiarazione IVA

L’acquisizione di beni in Bulgaria da parte di un fornitore registrato ai fini IVA in un altro Stato membro dell’UE è “acquisizione intracomunitaria” (Вътреобщностни придобивания (ВОП)) ed è soggetta a liquidazione e dichiarazione ai sensi della legge sull’IVA (Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)).

L’IVA sulle transazioni intracomunitarie ricade nel Paese di consumo dei beni, il che significa che il destinatario della cessione addebita l’imposta all’aliquota normale nel suo Stato membro.

Gli acquisti intraUE di beni da parte di società bulgara  sono assoggettati al regime IVA bulgaro quando avvengono a titolo oneroso, tra un cedente soggetto passivo in altro Stato membro e un acquirente soggetto passivo in Bulgaria (entrambi iscritti al VIES), con l’introduzione fisica dei beni nel territorio bulgaro.

L’Iva relativa agli acquisti intracomunitari, di regola, non influisce sul debito di imposta, in quanto viene registrata a debito ed a credito nello stesso periodo e per lo stesso importo. Le due registrazioni, quindi, si compensano, eccetto il caso in cui l’Iva sia indetraibile per l’acquirente.

La  società bulgara registrata ai fini IVA destinataria della fornitura emette un protocollo ai sensi dell’articolo 117 della legge sull’IVA (ЗДДС). Secondo le disposizioni dell’articolo 84 della legge sull’IVA (ЗДДС), l’imposta sugli acquisti intracomunitari è dovuta dalla società bulgara che effettua l’acquisizione.

L’inversione contabile  (c.d. “reverse charge”) è un  metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile dell’imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Il reverse charge permette di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Per applicarlo è necessario, infatti, che entrambe le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Sul piano pratico l’uso del “reverse charge” prescrive che chi emette la fattura non deve applicare l’aliquota relativa alla transazione ma riportare in fattura la dicitura “inversione contabile”.

Il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (cioè senza includere l’IVA da aggiungere all’imponibile per determinare il totale della fatturazione), mentre l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’applicazione dell’aliquota IVA prevista.

L’acquirente ha l’ulteriore obbligo contabile di annotare la fattura di acquisto in 2 registri IVA: nel registro IVA vendite e, ai fini della detrazione, nel registro IVA acquisti.

In Bulgaria, il protocollo emanato dall’articolo 117 della legge sull’IVA (ЗДДС) deve essere incluso nell’agenda delle vendite e nell’agenda degli acquisti.

Il rispetto di questo meccanismo di tassazione richiede ai sensi della legge sull’IVA (ЗДДС) alla società bulgara non solo di “auto-accertare” l’IVA emanando un protocollo ai sensi dell’articolo 117 della legge sull’IVA (ЗДДС), ma anche di includere questo documento nell’agenda delle vendite nel periodo in cui l’imposta è diventata dovuta.

La persona registrata ai sensi della legge sull’IVA è tenuta a registrare il protocollo di cui all’art. 117 della legge sull’IVA (ЗДДС) nell’agenda delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale è stato registrato nell’agenda degli acquisti, al più tardi il 12 ° periodo d’imposta successivo al periodo d’imposta di emissione del protocollo.

Secondo quanto previsto dall’art. 84 della Legge sull’IVA, l’imposta sugli acquisti intracomunitari è a carico del soggetto che effettua l’acquisizione. A tal proposito, il protocollo emanato nei casi di cui all’art. 84 della legge sull’IVA è incluso nel giornale di registrazione delle vendite con codice documento (09) e la base imponibile e l’importo dell’imposta addebitata si riflettono come segue:

colonna 13 – Base imponibile degli acquisti intracomunitari (Вътреобщностни придобивания (ВОП))

colonna 15 – IVA maturata per IVA e per consegne ricevute ai sensi dell’art. 82, par. 2-5 IVA

Per esercitare il suo diritto a un credito d’imposta  sull’acquisizione intracomunitaria, la persona registrata ai fini IVA dovrebbe includere lo stesso protocollo in un giornale di registrazione degli acquisti se esiste il diritto a un credito d’imposta completo per tale acquisizione intracomunitaria , come segue:

colonna 10 – Base imponibile delle consegne ricevute, IVA, consegne ricevute ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 – 5 della Legge sull’IVA, l’importazione, nonché la base imponibile delle consegne ricevute, utilizzata per le consegne ai sensi dell’art. 69, par. 2 IVA con diritto al credito d’imposta pieno;

colonna 11 – IVA avente diritto al credito d’imposta pieno.

Una fattura emessa da una controparte estera in un altro Stato membro dell’UE non contiene l’importo dell’imposta e non dovrebbe essere riflessa nelle scritture contabili.

La corretta dichiarazione dell’Acquisizione intracomunitaria (Вътреобщностни придобивания (ВОП)) non dovrebbe essere riflessa solo nelle colonne designate a tale scopo, ma anche nella corretta scrittura di un numero di identificazione IVA valido della controparte estera, nonché il riflesso dell’oggetto della transazione.

L’acquisto di beni da un fornitore dell’UE non registrato ai fini IVA non costituisce IVA sui beni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 della legge sull’IVA. Non è necessario registrare il documento nel giornale di registrazione acquisti e non viene emesso alcun protocollo di autovalutazione.

Le fatture o gli avvisi emessi da società estere non sono registrati nei diari perché non sono documenti fiscali ai sensi della legge bulgara.

L’imposta sugli acquisti intracomunitari diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale. Se una fattura viene emessa prima del 15 ° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale, l’imposta diventa esigibile alla data di emissione della fattura, ma solo nei casi in cui la fattura riguarda una transazione intracomunitaria e non un pagamento anticipato.

La persona registrata ai sensi della legge sull’IVA è tenuta a riflettere il protocollo di cui all’art. 117 della Legge sull’IVA, redatto in occasione di un’acquisizione intracomunitaria nel giornale delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale è stato emesso e nel giornale degli acquisti entro e non oltre il dodicesimo periodo d’imposta successivo al periodo d’imposta di emissione del protocollo.

La corretta dichiarazione dell’IVA realizzata richiede non solo l’indicazione della base imponibile e dell’importo dell’IVA maturata nelle colonne previste a tal fine, ma anche la corretta ortografia di un numero di identificazione IVA valido della controparte estera e il riflesso del soggetto della transazione.

ІІ. RIFLESSIONE DELLE CONSEGNE INTRACOMUNITARIE, DELLE CONSEGNE COME INTERMEDIARIO IN UN’OPERAZIONE TRILATERALE E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AI SENSI DELL’ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2 DELL’IVA

Una cessione intracomunitaria è la cessione di beni trasportati dal territorio di un paese al territorio di un altro Stato membro in cui il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo registrata ai fini dell’IVA in un altro Stato membro.

La persona registrata registra i documenti fiscali emessi in relazione a una cessione intracomunitaria nel giornale di registrazione delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta sulle cessioni è diventata esigibile, inserendo la base imponibile sulla fattura emessa come segue:

Colonna 20 – Base imponibile ATM / forniture intracomunitarie /

La base imponibile in una fattura emessa per la fornitura di un servizio ai sensi dell’art. 21, par. 2 della legge sull’IVA con luogo di adempimento nel territorio di un altro Stato membro , base al quale i destinatari sono soggetti passivi, registrati ai fini IVA, in un altro Stato membro si riflettono in:

Colonna 22 – Base imponibile per prestazione di servizi di cui all’art. 21, par. 2 della legge sull’IVA con luogo di adempimento nel territorio di un altro Stato membro.

Attenzione: erogazione di un servizio ai sensi dell’art. 21, par. 2 della legge non possono essere incluse nella dichiarazione VIES quando la prestazione di tali servizi è esentata nello Stato membro in cui si trova il luogo di esecuzione della prestazione. .

Un’operazione tripartita è la cessione di beni tra tre persone registrate ai fini IVA in tre diversi Stati membri A, B e C, per le quali sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

– A (cedente) una persona registrata ai fini IVA nello Stato membro 1, consegna beni alla persona B (intermediario), una persona registrata ai fini IVA nello Stato membro – 2, che poi consegna tali beni alla persona C (acquirente) registrata ai fini dell’IVA in un Stato membro 3.

– le merci vengono trasportate direttamente dallo Stato membro 1 allo Stato membro 3;

– l’intermediario non è registrato ai fini IVA negli Stati membri A e C;

– l’acquirente addebita l’IVA come destinatario della fornitura

L’intermediario nell’operazione tripartita documenta la consegna all’acquirente emettendo una fattura ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2 della legge sull’IVA, per la quale non addebita l’imposta, in quanto l’imposta su di essa è dovuta dall’acquirente. Ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge sull’IVA, l’intermediario registrato in un’operazione tripartita deve riportare la fattura da lui emessa nella sua agenda delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale è stata emessa la fattura per la consegna all’acquirente nell’operazione tripartita. Questa fattura si riflette nel giornale di registrazione vendite in:

Colonna 25 – Base imponibile della fornitura come intermediario in un’operazione da tripartita a tripartita.

  • Un errore comune nella dichiarazione di una cessione intracomunitaria consiste nel compilare la base imponibile nella colonna 19 – Base imponibile delle cessioni ad un’aliquota dello 0% ai sensi del capitolo tre. Sebbene le cessioni intracomunitarie siano cessioni a imposizione zero, le disposizioni del capitolo tre riguardano solo le cessioni al di fuori della Comunità.

La corretta dichiarazione dei documenti rilasciati in relazione a una fornitura intracomunitaria garantisce la corretta trasmissione dei dati di sintesi nella dichiarazione VIES.

Quando si dichiarano le forniture intracomunitarie con contraenti di altri Stati membri dell’UE in un giornale di vendita e nelle dichiarazioni VIES, è necessario tenere conto delle seguenti caratteristiche ed evitare i seguenti errori comuni:

  • Per le persone che sono tenute a presentare dichiarazioni VIES

Le dichiarazioni VIES sono presentate da soggetti titolari di partita IVA che effettuano prestazioni intracomunitarie, prestazioni come intermediario in un’operazione tripartita o prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 21, par. 2 della legge sull’IVA con luogo di adempimento nel territorio di un altro Stato membro. I destinatari di queste prestazioni sono registrati ai fini IVA in un altro Stato membro .

  • Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni VIES

Le controparti bulgare come destinatari dei beni o servizi non dovrebbero essere incluse nelle dichiarazioni VIES.

Nella dichiarazione VIES interessano solo le forniture a contraenti registrati per partita IVA in un altro Stato membro dell’UE.

Le dichiarazioni VIES non dovrebbero riflettere su righe separate consegne differenti alla stessa controparte. Tutte le consegne a una controparte (indipendentemente dal loro numero) si riflettono in una sola riga di riepilogo , in cui viene inserita la loro somma per il rispettivo periodo d’imposta.

  • Per quanto riguarda il numero di partita IVA degli appaltatori

Dal 01.01.2007, per le operazioni intracomunitarie con controparti partita IVA, sarà indicato nelle scritture contabili il loro numero di partita IVA valido.

– Ogni numero di partita IVA di un operatore UE inizia con un prefisso , che rappresenta il codice del rispettivo Stato membro (vedi tabella allegata) e si compone di due lettere, scritte obbligatoriamente in latino .

– Il prefisso è seguito da una serie di numeri o numeri e lettere secondo i formati specificati dalle parti (vedi tabella allegata).

– La scrittura delle lettere dei numeri di partita IVA delle controparti estere deve essere in latino, altrimenti viene generato automaticamente un errore.

Va tenuto presente che nei casi in cui un numero di identificazione IVA di una controparte estera specificato da una persona che presenta una dichiarazione VIES contiene un marchio non riconosciuto o mancante di un altro Stato membro, la direzione territoriale competente dell’Agenzia delle entrate nazionale non accetta VIES la dichiarazione.

Errori comuni :

  • Scrivere una sequenza casuale di cifre come la partita IVA della controparte (es. 99999999);
  • Inserimento di partite IVA non valide nelle dichiarazioni VIES (nonché nei registri contabili);
  • Ortografia o sostituzione errata di lettere e numeri, nonché casi in cui viene inserito uno spazio vuoto tra il prefisso e i numeri.

Esempio: un errore comune è sostituire il numero 1 con la lettera latina I o l e il numero 0 con la lettera latina O o viceversa.

  • Stampare il numero di partita IVA senza il prefisso dello Stato membro interessato o stampare il numero con il codice errato.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai prefissi nei numeri di partita IVA di Grecia e Gran Bretagna. Il prefisso del numero di partita IVA in Grecia è EL, non GR. Il prefisso del numero di partita IVA del Regno Unito è  GB , non UK.

Nota : sebbene la tua controparte fornisca il suo numero di identificazione IVA e ti assicuri di essere registrato ai fini IVA nel suo Stato membro, prima di scriverlo in un documento da te rilasciato o di dichiararlo nei registri IVA e nella dichiarazione VIES , verificane la validità tramite il sito web del NAP perché:

In alcuni Stati membri (ad esempio Polonia e Spagna), gli operatori operano con 2 numeri di identificazione IVA: uno da utilizzare per il loro commercio nel mercato interno e l’altro numero di partita IVA viene rilasciato e utilizzato per gli scambi intracomunitari. Gli operatori economici bulgari devono richiedere alla loro controparte un numero di partita IVA valido per gli scambi intracomunitari.

ATTENZIONE!

La presenza di numeri di identificazione sintatticamente errati ai fini dell’IVA delle vostre controparti nei registri contabili e / o nella dichiarazione VIES può portare ad intraprendere azioni di controllo da parte delle autorità fiscali del NAP per stabilire i vostri obblighi effettivi, a seguito delle quali possibile:

  • non riconoscere una cessione intracomunitaria per la quale il destinatario è un professionista con un numero di identificazione non valido ai fini dell’IVA, laddove si presume che esista una cessione con luogo di esecuzione nel territorio del paese, soggetta a tassazione presso un tasso del 20%.
  •  L’errata registrazione di una partita IVA in caso di cessione o acquisizione intracomunitaria può comportare l’assegnazione di successive attività di controllo alla tua controparte, a seguito delle quali i tuoi rapporti commerciali si deterioreranno.

Prima di indicare nella fattura (avviso) / protocollo il numero di identificazione IVA di una controparte di un altro Stato membro dell’UE, accertarsi della sua validità.

III. PROCEDURA PER LA CORREZIONE DEGLI ERRORI NELLA DICHIARAZIONE VIES

Ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 10 della legge sull’IVA (in vigore dal 01.01.2010) le correzioni degli errori nella dichiarazione VIES sono effettuate secondo l’ordine dell’Art. 126, par. 2 e par. 3, punto 1 della legge sull’IVA.

In caso di errori fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione VIES 

I dati non riflessi o riflessi in modo errato possono essere inclusi o corretti presentando una nuova dichiarazione VIES entro il termine (14 ° giorno), insieme a una dichiarazione di riferimento ai sensi della legge sull’IVA e dei registri delle dichiarazioni (articolo 126, paragrafo 2 della legge sull’IVA) ).

In caso di errori riscontrati dopo il  termine per la presentazione della dichiarazione VIES:

Nei casi in cui l’errore riguarda documenti non dichiarati, vengono apportate le necessarie correzioni nel periodo d’imposta in cui è stato accertato l’errore, compreso il documento non dichiarato nella dichiarazione VIES per questo periodo d’imposta (articolo 126, paragrafo 3, punto 1 della legge sull’IVA ).

Nei casi in cui l’errore riguarda un documento registrato in modo errato, le correzioni necessarie devono essere apportate nel periodo fiscale in cui è stato rilevato l’errore, incluso il documento riflesso in modo errato con un segno “-” e allo stesso tempo riflettere questo documento con la corretta dati nella dichiarazione VIES per questo periodo d’imposta (art. 115, comma 10 della Legge sull’IVA).