- Direttive Unione Europea relative ai servizi di pagamento (Payment Services Directive – PSD)
- Testo consolidato all’08/04/2024 della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2))
- Bulgaria – Legge 2009 sui servizi di pagamento e sistemi di pagamento
- Ordinanza N. 16 del 29 marzo 2018 per il rilascio di licenze ed omologazioni, per l’iscrizione nel registro ex art. 19 della legge sui servizi di pagamento e sui requisiti per l’attività dei gestori dei sistemi di pagamento con finalità di regolamento
- Servizi di pagamento
- Licenza per Istituti di pagamento con sede legale in Bulgaria
- Definizione di istituto di pagamento
- Autorità competente
- Capitale iniziale
- Importo minimo del capitale proprio richiesto durante lo svolgimento dell’attività
- Condizioni per il rilascio di una licenza di istituto di pagamento
- Attività connesse alla prestazione di servizi di pagamento
- Attività aggiuntive
- Concessione di crediti
Direttive Unione Europea relative ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive – PSD)
La prima direttiva europea sui servizi di pagamento Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (Payment Services Directive – PSD), definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici.
La Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (Payment Services Directive – PSD) è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che, oltre ad abrogare la Payment Services Directive – PSD, modifica:
- Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;
- Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione.
La Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2) è stata modificata dal Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.
(vedi testo consolidato 08/04/2024 della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2))
La Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2/Payment Services Directive 2) stabilisce norme riguardanti:
- un regime di licenze per gli istituti di pagamento, compresi quelli che offrono informazioni sui conti e servizi di disposizione di ordini di pagamento (“open banking”);
- la trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi per i servizi di pagamento, comprese le spese;
- i diritti e gli obblighi degli utenti e dei fornitori di servizi di pagamento;
- severi requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici e la protezione dei dati finanziari dei consumatori, al fine di garantire un’autenticazione sicura e ridurre il rischio di frode.
La PSD2 è integrata dal Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta , che limita le commissioni interbancarie addebitate tra banche per le transazioni basate su carta . Ciò dovrebbe ridurre i costi per i commercianti nell’accettare carte di debito e di credito dei consumatori.
La PSD2 mira inoltre ad aprire il mercato dei pagamenti dell’UE alle società che offrono servizi di pagamento orientati ai consumatori o alle imprese basati sull’accesso al conto di pagamento, in particolare:
- servizi di informazioni sui conti , che consentono a un utente di servizi di pagamento, ad esempio, di avere una visione d’insieme della propria situazione finanziaria in qualsiasi momento, consentendo agli utenti di gestire al meglio le proprie finanze personali;
- servizi di ordine di pagamento , che avviano un ordine su richiesta dell’utente di servizi di pagamento in relazione a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento.
I diritti dei consumatori sono rafforzati, tra cui:
- ridotta responsabilità per pagamenti non autorizzati da € 150 a € 50;
- un diritto di rimborso incondizionato per addebiti diretti in euro per un periodo di 8 settimane;
- l’ eliminazione dei sovrapprezzi per l’utilizzo di carte di credito o di debito al consumo.
Autorizzazione degli istituti di pagamento
La direttiva non modifica sostanzialmente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione agli istituti di pagamento, rispetto alla Direttiva 2007/64/CE (PSD). Tuttavia, gli istituti di pagamento che offrono servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti dovranno disporre rispettivamente di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o di una garanzia analoga come condizione per l’autorizzazione o la registrazione. La direttiva contiene anche norme sulla vigilanza degli istituti di pagamento autorizzati, nonché misure in caso di inosservanza.
Ruolo dell’Autorità bancaria europea (European Banking Authority (EBA))
Il ruolo dell’EBA è rafforzato, al fine di:
- sviluppare un registro centrale accessibile al pubblico degli istituti di pagamento autorizzati, che deve essere tenuto aggiornato dalle autorità nazionali;
- assistere nella risoluzione delle controversie tra le autorità nazionali;
- sviluppare standard tecnici di regolamentazione per articoli tra cui:
- forte autenticazione del cliente e canali di comunicazione sicuri, che tutti i prestatori di servizi di pagamento devono rispettare,
- norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza.
La Commissione ha aggiunto i seguenti atti di esecuzione e atti delegati :
- il regolamento (UE) 2017/2055 sulle norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento;
- il regolamento (UE) 2018/389 sulle norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri;
- il regolamento (UE) 2019/410 che indica norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni in materia di servizi di pagamento che le autorità competenti devono notificare all’Autorità bancaria europea;
- il regolamento (UE) 2019/411 relativo alle norme tecniche di regolamentazione che debole i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale nel settore dei servizi di pagamento e all’accesso alle informazioni ivi contenute;
- il delegato (UE) 2020/1423 che regolamenta le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali.
Bulgaria – Legge 2009 sui servizi di pagamento e sistemi di pagamento (ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ ОТ 2009 Г. (ЗПУПС))
La Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD), è stata recepita nel diritto bulgaro dalla Legge 2009 sui servizi di pagamento e sistemi di pagamento (ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ ОТ 2009 Г. (ЗПУПС)), successivamente modificata a seguito dell’emanazione della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2) , che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE.
Successivamente è stata emanata la LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA LA LEGGE SUI SERVIZI DI PAGAMENTO E SUI SISTEMI DI PAGAMENTO (SG. n. 20 DEL 2018) ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ (ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г.)
Servizi di pagamento
7. esecuzione di operazioni di pagamento, laddove il consenso del pagatore all’esecuzione dell’operazione di pagamento sia prestato mediante un dispositivo telematico, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato a favore dell’operatore di un sistema o di una rete telematica o informatica, che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente del servizio di pagamento e il fornitore dei beni o servizi.
Licenza per Istituti di pagamento con sede legale in Bulgaria
La sezione I del Capitolo Capitolo due – ISTITUTI PAGATORI della Legge sui servizi di pagamento e sistemi di pagamento (ЗПУПС) è dedicata alla Licenza per Istituti di pagamento con sede legale in Bulgaria.
La Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) tiene il Registro degli istituti di pagamento autorizzati nella Repubblica di Bulgaria, nonché delle loro filiali e rappresentanti.
Definizione di istituto di pagamento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi di pagamento (ЗПУПС) istituto di pagamento è una persona giuridica stabilita in uno Stato membro che ha ricevuto dall’autorità competente dello Stato membro d’origine una licenza per fornire ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione europea.
Autorità competente
Capitale iniziale
3. BGN 250.000 – quando l’istituto di pagamento fornisce uno dei servizi di pagamento di cui all’art. 4, articoli 1 – 5(1. servizi relativi al deposito di denaro contante su un conto di pagamento, nonché le relative operazioni di servicing del conto di pagamento;2. servizi relativi a prelievi di contante da un conto di pagamento, nonché le relative operazioni di servicing del conto di pagamento;3. esecuzione di operazioni di pagamento, compreso il trasferimento di fondi sul conto di pagamento dell’utente presso il prestatore di servizi di pagamento o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
5. emettere strumenti di pagamento e/o accettare pagamenti con strumenti di pagamento)
Importo minimo del capitale proprio (Собственият капитал) richiesto durante lo svolgimento dell’attività
In base all’art. 9 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi di pagamento (ЗПУПС) in ogni momento dello svolgimento dell’attività, l’istituto di pagamento è obbligato ad avere capitale proprio per un importo non inferiore alla somma dei seguenti elementi, moltiplicato per il coefficiente “k”, con il volume dei pagamenti (обемът на плащанията (ОП)) che rappresentano un dodicesimo dell’importo totale delle operazioni di pagamento effettuate dall’istituto di pagamento nell’anno precedente:
- 0.5 – quando l’istituto di pagamento fornisce solo il servizio di pagamento di cui all’art. 4, punto 6 ;
- 0.8 – quando l’istituto di pagamento fornisce il servizio di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 7 .
Condizioni per il rilascio di una licenza di istituto di pagamento
Le Condizioni per il rilascio di una licenza sono contenute nell’art. 10 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi di pagamento (ЗПУПС).
- essere iscritta o in corso di costituzione come società a responsabilità limitata o come società per azioni;
- che il capitale iniziale previsto dall’art . 8 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi di pagamento (ЗПУПС) corrispondente alle tipologie di servizi di pagamento che il richiedente intende prestare;
- l’origine del capitale conferito alla società o delle modalità con cui sono state acquistate le azioni in occasione del loro trasferimento, è trasparente e legale;
- la sede legale e l’indirizzo della direzione iscritti nel registro delle imprese coincidono con il luogo in cui viene effettivamente esercitata la direzione del richiedente;
- applicare regole affidabili per la gestione dell’attività connessa alla prestazione di servizi di pagamento, che includono (ai sensi del comma 5 dell’art. 10 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi di pagamento (ЗПУПС) queste regole devono essere adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall’istituto di pagamento):
- a) una struttura organizzativa chiara;
- b) regole di responsabilità chiaramente definite, trasparenti e coerenti;
- c) procedure efficaci per l’identificazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali l’istituto di pagamento è o potrebbe essere esposto;
- d) adeguati meccanismi di controllo interno, comprese procedure amministrative e contabili affidabili ed efficienti;
- e) programma sulle misure contro il riciclaggio;
- dal piano industriale e dal budget di previsione per i primi tre anni di attività deve emergere che il richiedente è in grado di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e adeguati necessari per il corretto svolgimento dell’attività di istituto di pagamento;
- attuare misure affidabili e adeguate per tutelare i fondi degli utenti dei servizi di pagamento, nonché gli strumenti di pagamento utilizzati;
- coloro che gestiscono e rappresentano la società richiedente e i membri dei suoi organi di amministrazione e controllo, anche in qualità di rappresentanti di persone giuridiche, sono persone in possesso delle necessarie qualifiche, esperienza professionale e buona reputazione, i cui requisiti sono stabiliti con regolamento; (Vedi: Art. 4 dell’Ordinanza N. 16 del 29 marzo 2018 per il rilascio di licenze ed omologazioni, per l’iscrizione nel registro ex art. 19 della legge sui servizi di pagamento e sui requisiti per l’attività dei gestori dei sistemi di pagamento con finalità di regolamento)
- che le persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente ai sensi del § 1 cpv. 1, punto 6 delle disposizioni aggiuntive (допълнителни разпоредби) della Legge sugli enti creditizi (Закон за кредитните институции), hanno dimostrato la loro affidabilità in considerazione della necessità di assicurare una gestione stabile e ragionevole dell’istituto di pagamento; (Vedi: Art. 6 dell’Ordinanza N. 16 del 29 marzo 2018 per il rilascio di licenze ed omologazioni, per l’iscrizione nel registro ex art. 19 della legge sui servizi di pagamento e sui requisiti per l’attività dei gestori dei sistemi di pagamento con finalità di regolamento)
- che non è dimostrato che la presenza di legami stretti ai sensi del § 1, par. 1, punto 10 delle disposizioni aggiuntive (допълнителни разпоредби) della Legge sugli enti creditizi (Закон за кредитните институции)tra il richiedente e altri soggetti può ostacolare l’efficace esercizio della vigilanza;
- che a discrezione della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB), i requisiti o le difficoltà nell’applicazione di atti normativi o amministrativi separati di un paese terzo, che regolano le attività di una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il richiedente ha stretti legami, non impediranno la esercizio efficace delle funzioni di vigilanza della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB).
Attività aggiuntive
Concessione di crediti