La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023” (art. 1 commi da 84 a 86) ha introdotto le disposizioni in materia di deducibilità nei limiti del loro valore normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali ( giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea).
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023” (art. 1 commi da 84 a 86)
- All’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
« 9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 (Art. 9 comma 3 del TUIR: Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu’ prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi
soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in
vigore.). Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale e’ concessa al medesimo la possibilita’ di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo’ interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212..
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis ».
- All‘articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: « comma 11 »sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-ter ».
- . All’articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accordi preventivi per le imprese con attivita’ internazionale, le parole: « comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-bis ».
Come abbiamo visto ai sensi del novellato articolo 110 (Norme generali sulle valutazioni), comma 9-bis e seguenti del TUIR Tuir, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea) sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.
L’Art. 9 comma 3 del TUIR recita: “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu’ prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.”
Il comma 9-quinquies del novellato articolo 110 (Norme generali sulle valutazioni) del TUIR dispone che le disposizioni in oggetto si applicano anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Paesi o territori non collaborativi.
Il comma 9-ter dell’articolo 110 del TUIR prevede che le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova
- che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e
- che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Le norme generali sulle valutazioni erano contenute nell’art. 76 del TUIR in una precedente versione in vigore fino al 31/12/2003.
Nello specifico il comma 7-bis. non ammetteva in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati ed il comma 7-ter prevedeva che le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia fornivano la prova che le operazioni poste in essere
- rispondevano ad un effettivo interesse economico e
- che le stesse avevano avuto concreta esecuzione
Successivamente, dal 01/01/2004 Le norme generali sulle valutazioni sono state inserite nell’art.110 del TUIR ed i commi d’interesse sono diventati 10 e 11, abrogati, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 142, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).
Con RISOLUZIONE N.46/E del 16 marzo 2004 l’amministrazione è stata chiamata ad esprimersi sulla disapplicazione delle disposizioni di cui all’articolo 76, comma 7-bis, sulla base delle condizioni previste dal successivo comma 7-ter
Nella RISOLUZIONE N.46/E del 16 marzo 2004 si legge: “il
contribuente interessato a disapplicare l’articolo 110, comma 10, è ammesso a dimostrare la sussistenza di un effettivo interesse economico all’effettuazione di ciascuna operazione intrattenuta con detti fornitori.
Dovrà pertanto acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un paese a fiscalità privilegiata.
E’ utile sottolineare come tale scelta imprenditoriale deve essere sorretta da una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attivitàimprenditoriale, connessa – in modo particolare – con l’entità del prezzo praticato, la qualità dei prodotti forniti e la tempistica e puntualità della consegna.”
Il comma 9-ter dell’articolo 110 del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi
- derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione,
- intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali,
- deducibili nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir
devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
Il comma 9-quater dell’articolo 110 del TUIR prevede che le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate (Controlled Foreign Companies (CFC).
Proposto per la prima volta dalla Commissione nel gennaio 2016 l’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stato continuamente aggiornato (Evoluzione della lista UE (scheda informativa) Inglese)
Il processo di monitoraggio segue una serie di linee guida procedurali concordate nel febbraio 2018.
Senza modificare il processo di monitoraggio dinamico, nel marzo 2019 il Consiglio ha deciso di limitare gli aggiornamenti dell’elenco a due volte l’anno a partire dal 2020, per concedere agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario.
Il 14 febbraio 2023 gli Stati membri dell’UE hanno concordato l’ultimo aggiornamento dell’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. A seguito dell’aggiornamento, l’allegato I dell’elenco UE è composto da 16 giurisdizioni a causa della loro mancanza di impegno a migliorare la loro buona governance fiscale o della mancanza di progressi nel rispetto dei loro precedenti impegni.
La prossima revisione è prevista per ottobre 2023.
Conclusioni del Consiglio del 14 febbraio 2023 sulla lista riveduta dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali – ALLEGATO I – Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
Il 14 febbraio 2023, il Consiglio dell’Unione europea (il Consiglio) ha tenuto una riunione del Consiglio Affari economici e finanziari (ECOFIN) in cui i ministri delle finanze hanno approvato le conclusioni del Consiglio (pdf) sulla lista UE riveduta. Per quanto riguarda l’allegato I, il Consiglio ha deciso di aggiungere quattro giurisdizioni (Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e Russia).
I paesi nell’elenco seguente sono quelli che si sono rifiutati di impegnarsi con l’UE o di affrontare le carenze di buona governance fiscale (situazione al 14 febbraio 2023).
- Al 14 febbraio 2023 16 giurisdizioni figurano nella
:
- Samoa americane
- Anguilla
- Bahamas
- Isole Vergini Britanniche
- Costa Rica
- Figi
- Guam
- Isole Marshall
- Palau
- Panama
- Russia
- Samoa
- Trinidad e Tobago
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini americane
- Vanuatu
Tra queste: Anguilla, Bahamas, Costa Rica, Isole Vergini Britanniche, Isole Marshall, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos e Vanuatu figurano nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 22 novembre 2022.
Quindi le giurisdizioni che figurano nella Black List UE al 14 febbraio 2023 che non hanno aderito al CRS sono:
-
- Samoa americane;
- Figi;
- Guam;
- Palau;
- Isole Vergini degli Stati Uniti.