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OCSE – Consiglio d’Europa: Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale

L’Italia ha aderito alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa  sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. La Convenzione è stata successivamente modificata dal Protocollo entrato in vigore il 1° giugno 2011 in linea con la normativa gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Essa prevede tutte le forme possibili di cooperazione amministrativa tra gli Stati in materia di accertamento e riscossione delle imposte, ponendosi in particolar modo l’obiettivo di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle due Organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sua elaborazione: il Consiglio d’Europa e l’OCSE. Inoltre, come emendata dal Protocollo 2010 è anche aperta alla firma di Stati non membri del Consiglio d’Europa né dell’OCSE, sulla base di una procedura specifica e di controlli previ sulla riservatezza e il trattamento dei dati.

L’aggiornamento delle firme e della ratifiche è disponibile presso il link seguente:

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf+

Italia e Bulgaria hanno firmato la convenzione

Tale Convenzione consente alle Parti, – Stati membri del Consiglio d’Europa e paesi membri dell’OCDE – di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa che copra tutte le imposte obbligatorie con l’eccezione dei diritti doganali. L’assistenza può realizzarsi in diversi modi: scambio di informazioni tra le parti, inchieste fiscali simultanee e partecipazione alle inchieste condotte in altri Paesi, il recupero di imposte dovute in altri Paesi e la notificazione di documenti prodotti in altro Paesi parte.

In oltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo; esso può limitare la sua partecipazione solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all’assistenza solo a certi tipi di imposte.

La mutua assistenza prevista deve permettere di combattere l’evasione fiscale e si accompagna a delle misure di protezione dei contribuenti, si tratti di individui, di società o di economie nazionali. Ancora, una Parte può rifiutarsi di comunicare delle informazione se queste comportano la divulgazione di segreti commerciali, industriali o altri segreti professionali; la Parte può ugualmente rifiutare di fornire un’assistenza in riferimento ad un tipo di imposta che essa ritenga incompatibile con i principi generalmente ammessi in materia fiscale. In oltre, l’applicazione della Convenzione non può limitare i diritti e le garanzie riconosciuti agli individui dalla legislazione della Parte cui è richiesta l’assistenza. Precise regole assicurano la riservatezza delle informazioni ottenute in applicazione di tale testo convenzionale.

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol 

Testo in italiano 

Fonti: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/Convenzione-OCSE-Consiglio-dEuropa-sulla-mutua-assistenza-amministrativa-in-materia-fiscale/index.html

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/127