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Direttiva UE 2017/1852 – La procedura di mutuo accordo – Risoluzione delle controversie fiscali in materia di doppia imposizione tra gli Stati dell’UE – Attuazione in Italia

Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea – Attuazione in Italia

Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020), emanato in attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europeastabilisce le norme relative alle procedure
amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

La doppia imposizione si verifica quando due o più Stati rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o utile di un’impresa o di una persona fisica. L’origine potrebbe risiedere, ad esempio, in un disallineamento fra la normativa nazionale di giurisdizioni diverse o in un’interpretazione divergente della stessa disposizione di un trattato fiscale bilaterale.
Fino all’emanazione della direttiva (UE) 2017/1852 era in vigore solo una convenzione multilaterale (Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990che conferiva alle autorità fiscali la possibilità di sottoporre la controversia ad arbitrato.
 Il contribuente
  • non disponeva  dei mezzi per avviare il procedimento autonomamente;
  • né le autorità fiscali erano tenute a raggiungere un accordo finale.

Prima dell’introduzione della direttiva (UE) 2017/1852, l’obbligo di ottenere un risultato era previsto solo da alcuni trattati contro la doppia imposizione conclusi dall’Italia, come quelli con Croazia e Slovenia, e dalla Convenzione 90/436/CEE sull’arbitrato, il cui ambito di applicazione è limitato problemi relativi ai prezzi di trasferimento (transfer pricing).

Infatti, l’ambito delle procedure previste dalla direttiva (UE) 2017/1852 non è più limitato alle sole questioni di transfer pricing e allocazione degli utili, ma si estende piuttosto a qualsiasi controversia che porti alla doppia imposizione. Ad esempio, ciò includerebbe la valutazione delle stabili organizzazioni nascoste, lo stato di titolarità effettiva in relazione a dividendi, pagamenti di interessi e royalty e la qualifica della residenza fiscale.

Ai fini della direttiva (UE) 2017/1852, per “doppia imposizione” si intende l’applicazione da parte di due o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione sullo stesso reddito o capitale imponibile, qualora comporti:
  • un onere fiscale aggiuntivo;
  • un aumento delle imposte dovute;
  •  l’annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzati per compensare gli utili imponibili.

Come chiarito dalle note esplicative del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 , la doppia imposizione si riferisce al caso in cui il reddito sia tassato più volte sia sullo stesso soggetto (es. Doppia imposizione legale) sia su soggetti diversi (es. Doppia imposizione economica).

Con l’art. 3 della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, viene riconosciuta ai soggetti interessati la possibilità di presentare un “reclamo”, relativo ad una questione controversa in materia di doppia imposizione, all’autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessanti, chiedendone la risoluzione.

  • i contribuenti coinvolti in controversie fiscali derivanti da accordi o convenzioni fiscali bilaterali che dispongono l’eliminazione della doppia imposizione possono ora avviare un procedimento di accordo reciproco con cui gli Stati membri in questione devono tentare di risolvere la controversia in via amichevole entro 2 anni;
  • se al termine di questo periodo non si è reperita una soluzione, il contribuente può chiedere l’istituzione di una commissione consultiva destinata a pronunciare un parere. La commissione consultiva, composta da 3 membri indipendenti nominati dagli Stati membri interessati e rappresentanti delle autorità competenti in questione, è tenuta a esprimere un parere entro 6 mesi, cui gli Stati membri devono attenersi, salvo nel caso in cui concordino una soluzione diversa entro 6 mesi dal parere.;
  • Il contribuente che ha accettato la decisione finale e ha rinunciato al diritto ai mezzi di impugnazione a livello nazionale, se la decisione non è attuata, entro 60 giorni dalla notifica,  può chiedere l’attuazione dinanzi al giudice nazionale..
Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare, integralmente o in sintesi, la decisione finale, che deve essere comunicata ai contribuenti.
La direttiva (UE) 2017/1852 si applica a qualsiasi reclamo presentato dal 1° luglio 2019 relativo a questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.
Le autorità competenti possono inoltre concordare di applicare la direttiva (UE) 2017/1852 a qualsiasi reclamo presentato prima del 1° luglio 2019 relativo a questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale precedente al 1° gennaio 2018.
Come abbiamo visto la direttiva (UE) 2017/1852 è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 che prevede le norme interne per l’applicazione delle nuove procedure. Le disposizioni del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 sono entrate in vigore il 25 giugno 2020 e si applicano ai reclami presentati a partire dal 1 ° luglio 2019 su questioni controversie relative a periodi d’imposta che iniziano il 1 ° gennaio 2018 o successivamente.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento  Prot. n. 381180/2020 del 16 dicembre 2020 recante “Modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49  di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.

Le procedure previste dal Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 possono essere avviate dalla persona interessata da una questione contestata che può innescare una tassazione aggiuntiva, determinando così una doppia imposizione internazionale.

Ai fini dell’applicazione del Provvedimento  Prot. n. 381180/2020 del 16 dicembre 2020:

a) Per “questione controversa” deve intendersi la questione che ha dato luogo alla controversia sorta tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea in merito all’interpretazione e all’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate;

b) Per “competente ufficio dell’Agenzia delle entrate” o anche “l’Ufficio” deve intendersi l’Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali, Settore Controllo, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Divisione Contribuenti, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;

c) Per “procedura amichevole” deve intendersi la procedura avviata su richiesta del soggetto interessato al fine della risoluzione di una questione controversa, che si conclude con il raggiungimento ovvero il mancato raggiungimento di un accordo da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri;

d) Per “risoluzione unilaterale della questione controversa” deve intendersi qualunque decisione adottata dalla Autorità competente italiana, mediante provvedimenti amministrativi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali, che consenta di risolvere la questione controversa senza il coinvolgimento delle Autorità competenti degli altri Stati membri;

e) Per “data di conclusione dell’accordo” deve intendersi la data del verbale della riunione o di altro documento sottoscritto e/o scambiato anche a mezzo posta elettronica ordinaria, tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato da cui risulta il raggiungimento ovvero il mancato raggiungimento di un accordo su come risolvere la questione controversa;

f) Per “Commissione consultiva” deve intendersi la Commissione istituita su richiesta del soggetto interessato al fine di adottare una decisione sull’accettazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole ovvero di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri;

g) Per “Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie” deve intendersi la Commissione istituita dalle Autorità competenti degli Stati membri interessati in luogo della Commissione consultiva al fine di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri;

h) Per “procedura di risoluzione delle controversie” deve intendersi l’eventuale procedura arbitrale avviata su richiesta del soggetto interessato che si conclude con un parere reso dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri;

i) Per “Decreto” deve intendersi il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.

Accesso alla procedura amichevole

Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un’istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa

  • al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
  • e alle Autorità competenti degli altri Stati membri
    interessati.

L’istanza e’ presentata entro tre anni

  • dalla data del perfezionamento della prima notifica dell’atto o di altro documento equivalente
  • ovvero dalla data in cui e’ stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa.

In caso di presentazione dell’istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.

La presentazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole non e’ preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitivita’ dell’imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.

L’istanza di apertura di procedura amichevole non puo’ essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta

La presentazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento nazionale, in conformita’ delle disposizioni normative interne.

In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla commissione tributaria competente da parte del soggetto interessato, il processo puo’ essere sospeso ai sensi dell’articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, in tal caso, la riscossione e’ sospesa ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nell’ipotesi in cui il processo sia sospeso i termini di cui all’articolo 6, comma 1 o i termini di cui all’articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della sospensione medesima.

L’istanza di apertura di procedura amichevole deve includere le informazioni riportate nell’art. 3, comma 9, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49.

L’Ufficio, entro due mesi dal ricevimento dell’istanza, comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, l’avvenuta ricezione dell’istanza.

L’Ufficio procede all’esame dell’istanza e della relativa documentazione e, qualora lo ritenga necessario a fini istruttori, può formulare richiesta, tramite posta elettronica
certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, di informazioni supplementari specifiche entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’istanza.

Il soggetto interessato risponde entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta. Le informazioni supplementari fornite in una lingua diversa da quella italiana devono essere corredate da una traduzione ufficiale in lingua italiana. Il soggetto interessato trasmette contemporaneamente copia della risposta alle Autorità
competenti degli altri Stati membri interessati.

Uno degli aspetti più rilevanti dettagliati dal Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 riguarda la possibilità di avviare un’istanza di apertura di procedura amichevole anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare ricorso contro l’atto amministrativo innescante la questione contestata o abbia risolto la questione contestata con l’Agenzia delle Entrate a titolo di pre -Procedura giudiziale (stragiudiziale) di liquidazione fiscale (es. accertamento con adesione ). Si tratta di un aspetto innovativo in quanto supera la precedente posizione mantenuta dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21 del 5 giugno 2012 (Composizione delle controversie fiscali internazionali. Le procedure amichevoli), secondo la quale anche procedure extragiudiziali di liquidazione fiscale precluderebbero la possibilità per il contribuente di risolvere la doppia tassazione attraverso una Procedura Amichevole ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione e / o della Convenzione 90/436/CEE sull’arbitrato.

Dopo aver ricevuto l’istanza presentata dal contribuente per avviare una Procedura Amichevole, l’Agenzia delle Entrate può decidere di risolvere unilateralmente la questione in controversia senza avviare la procedura.

In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad accettare la richiesta entro sei mesi dal suo ricevimento o, in alternativa, a respingerla. In caso di rigetto del reclamo, la persona interessata può presentare ricorso dinanzi al tribunale tributario competente contro il rigetto emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Se la richiesta viene accettata, l’Agenzia delle Entrate e l’autorità competente dell’altro Stato membro interessato si adopereranno (ovvero non sono vincolate) a risolvere la questione in controversia entro due anni dalla data dell’ultima notifica della decisione che accetta la richiesta da parte di uno degli Stati membri. Il periodo di due anni potrebbe essere prorogato di un anno previa giustificazione scritta dell’Agenzia delle Entrate o dell’autorità competente dell’altro Stato membro interessato.

Nel caso sia stato avviato un procedimento per una delle condotte penali di cui al Titolo II (Delitti) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) in relazione alle stesse materie oggetto della Procedura Amichevole (es. Dichiarazione dei redditi infedele o omessa, omessa Pagamenti IVA, evasione fiscale fraudolenta) e le indagini penali siano svolte contemporaneamente alla procedura di risoluzione delle controversie, l’Agenzia delle Entrate può sospendere la procedura dalla data di accettazione del reclamo presentato dal soggetto interessato fino alla data dell’esito del procedimento penale.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di negare l’accesso alle procedure di risoluzione delle controversie

In ogni caso, una Procedura Amichevole viene risolta

  • se interviene una sentenza definitiva ( sentenza passata in giudicato ) sulla questione in controversia
  • quando il contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno eseguito una transazione giudiziaria ( conciliazione giudiziale ).

Svolgimento della procedura amichevole

La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri. Qualora tale termine sia stato prorogato di un anno ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato
ovvero al domiciliatario nazionale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale

Conclusione della procedura amichevole

In caso di raggiungimento dell’accordo tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo

Il soggetto interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra comunica la volontà di accettare la decisione raggiunta dalle Autorità competenti. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità il soggetto interessato comunica la rinuncia, anche parziale, al contenzioso, ove instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione. Le suddette comunicazioni sono inviate all’Ufficio nonché alla Direzione regionale ovvero alla
Direzione provinciale ovvero al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate competente per ciascuno periodo d’imposta.

In caso di mancato accordo tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, i motivi generali del mancato raggiungimento dell’accordo.

Istituzione della Commissione consultiva

Ai fini della risoluzione della controversia, il contribuente può chiedere l’istituzione di una commissione consultiva quando, tra l’altro, le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo reciproco entro due anni (o tre anni in caso di proroga) e avvia l’arbitrato fase, al termine della quale le autorità competenti sono tenute a risolvere la questione controversa

Il soggetto interessato può presentare all’Ufficio e alla Autorità competente degli altri Stati membri interessati una richiesta di istituire la Commissione consultiva nei casi previsti dall’articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, la Commissione consultiva e’ istituita nei seguenti casi:

a) quando l’istanza di apertura di procedura amichevole e’ stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorita’ competenti degli altri Stati membri interessati;

b) quando l’istanza di apertura di procedura amichevole e’ stata rigettata da tutte le Autorita’ competenti degli Stati membri interessati ed e’ stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto) presso il tribunale competente di uno degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto da parte dell’Autorita’ competente di detto Stato membro;

c) quando le Autorita’ competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l’istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all’articolo 7, commi 1 o 2 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49.

Nel caso di cui al comma 3, lettera a)  dell’articolo 9 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 il soggetto interessato puo’ presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva solo se:

a) ai sensi dell’ordinamento interno dello Stato membro in cui e’ stata emessa la decisione di rigetto non puo’ essere presentato ricorso avverso tale decisione;

b) non esiste un contenzioso pendente;

c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione di rigetto.

La richiesta di istituire la Commissione consultiva è presentata per iscritto entro il termine previsto dall’art. 9, comma 5, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, ossia, entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (decisione in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza di apertura di procedura amichevole) o all’articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (decisione adottata) o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui al comma 3 lettera b) dell’articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (ricorso presentato dinanzi al tribunale competente di uno dei uno Stato membro interessato contro la decisione di rigetto dell’autorità competente di quello Stato membro).

La commissione consultiva esprime un parere indipendente su come risolvere la questione controversa entro sei mesi (con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi) dalla data di costituzione.

L’esito della fase di arbitrato non è vincolante per l’Agenzia delle Entrate e per l’autorità competente dell’altro Stato membro interessato. Le autorità competenti, infatti, possono concordare una diversa soluzione della questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della commissione consultiva.

Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate e l’autorità competente dell’altro Stato membro interessato non raggiungono un accordo su una possibile soluzione della questione controversa, sono vincolate al parere della commissione consultiva.

In alternativa all’istituzione della commissione consultiva, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare di istituire una commissione alternativa di risoluzione delle controversie, anche sotto forma di comitato permanente, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. In quest’ultimo caso, le autorità competenti possono fornire procedure o tecniche alternative di risoluzione delle controversie per risolvere la questione in modo vincolante, inclusa la procedura di arbitrato con “offerta finale”.

La procedura di risoluzione delle controversie in corso si conclude senza soluzione della questione in questione se interviene una sentenza definitiva ( sentenza passata in giudicato ) sulla questione in controversia o quando il contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno eseguito una transazione giudiziaria ( conciliazione giudiziale).

Esecuzione delle decisioni prese dalle autorità competenti

L’articolo 19 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 stabilisce le regole applicabili per dare esecuzione alle decisioni adottate dalle autorità competenti nell’ambito della Procedura Amichevole o della fase arbitrale.

Qualora l’accordo raggiunto nella Procedura Amichevoleo in fase di arbitrato determini una variazione del relativo reddito imponibile o delle imposte dovute dall’interessato , l’Agenzia delle Entrate provvede al rimborso o allo sgravio delle imposte indebite, ovvero alla riscossione delle imposte dovute. Ciò si applicherebbe anche se il contribuente si fosse avvalso di rimedi legali interni (es. Accertamento con adesione ) e, quindi, il rimborso, lo sgravio o la riscossione farebbero riferimento a imposte divenute definitive in base alla legge italiana.

Eventuali maggiori imposte dovute per effetto del ricalcolo ai sensi della decisione presa dalle autorità competenti saranno assoggettate a

  • sanzioni nazionali, salvo che le maggiori imposte dovute siano già state liquidate secondo le disposizioni di legge italiana (es. Accertamento con adesione );
  •  interessi di mora dalla data in cui viene presa la decisione.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate terrà conto degli importi già pagati dal contribuente.

Laddove la questione controversa fosse già stata risolta nell’ambito di una procedura di transazione interna, il rimborso delle sanzioni pagate in eccesso dal contribuente in base alla procedura di transazione rispetto alle sanzioni effettivamente applicabili in base alla decisione delle autorità competenti è consentito su presentazione di apposita istanza dalla persona interessata e solo se la richiesta fiscale originale avanzata dall’Agenzia delle Entrate è stata completamente annullata. Viceversa, laddove l’accordo stipulato tra le autorità competenti non comporti l’annullamento integrale del credito / accertamento originario (ovvero il credito / accertamento fiscale è solo parzialmente accolto), non è consentito alcun rimborso delle sanzioni eccedenti pagate dal contribuente.

Le decisioni prese dalle autorità competenti ai sensi delle procedure previste dal Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 sono attuate se

  • l’interessato accetta per iscritto la decisione definitiva concordata dalle autorità competenti entro sessanta giorni dalla notifica di tale decisione;
  • nel contempo rinuncia ad altri rimedi legali in relazione alla questione controversa oggetto del contratto.

In caso di contenzioso pendente, l’interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione definitiva, del ritiro, anche parziale, del contenzioso pendente e della rinuncia ad altri rimedi legali. Le decisioni prese dalle autorità competenti e accettate dalla persona interessata consentono all’Agenzia delle Entrate di procedere alla riscossione / rimborso di qualsiasi importo dovuto / indebito dal contribuente.